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Decisione

12.2007.201

Appello irricevibile poiché tardivo

24 ottobre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2007.201

Data decisione, Autorità:

24.10.2007, IICCA

Titolo:

Appello irricevibile poiché tardivo

APPELLO

IRRICEVIBILITÀ

art. 308 CPC-TI

Incarto n.

12.2007.201

Lugano

24 ottobre

2007/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.215

della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 3 agosto 2007 da

AP 1

contro

AO 1

con cui l'istante ha chiesto la condanna del convenuto

al pagamento di fr. 8'800.- oltre interessi;

ed ora, avendo il Pretore, con decreto 6 agosto 2007, negato al

patrocinatore dell’istante la legittimazione alla rappresentanza, sull’appello

- recante la data del 30 aprile 2007 ma rimesso alla posta il 16 agosto 2007 -

del RA 1, il quale chiede di annullare il querelato giudizio e di ammettere la

sua legittimazione alla rappresentanza;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che nell’ambito della causa promossa nei confronti di AO 1 da AP 1,

rappresentato nell’occasione dal RA 1, e retta dalla procedura speciale per

azioni derivanti dal contratto di lavoro (art. 416 segg. CPC), il Pretore,

subito dopo aver ricevuto l’istanza, ha statuito d’ufficio, con il decreto 6

agosto 2007 qui oggetto di impugnativa, che il patrocinatore dell’istante non

era legittimato alla rappresentanza, osservando che esso faceva capo alle

stesse persone del S__________ __________ e che quest’ultimo, stando alla

lettera 23 novembre 2006 del Tribunale d’appello, non adempiva attualmente le

condizioni per essere riconosciuto come “associazione professionale o di

categoria” e pertanto i suoi impiegati non potevano essere ammessi come

rappresentanti processuali ai sensi dell’art. 64a CPC;

che

contro predetto decreto il AP 1 ha inoltrato un appello, datato 30 aprile 2007 e

rimesso alla posta il 16 agosto 2007, con il quale ha chiesto di annullare il

decreto del Pretore e di ammettere la sua legittimazione alla rappresentanza;

che

l'appello è stato dichiarato nullo con sentenza 7 settembre 2007 della II CCA

del Tribunale d'appello (inc. n. 12.2007.171), rilevando che il AP 1 a norma

del suo statuto è validamente impegnato nei confronti di terzi unicamente con

la firma congiunta del Presidente e del Segretario centrale, o del Presidente e

del Cassiere, sicché non poteva essere proposto, come fatto, firmato solo da __________

E__________ in qualità di presidente;

che

in data 20 settembre 2007 il AP 1 ha inoltrato nuovamente il medesimo appello,

firmato dal presidente __________ E__________ e dal cassiere __________ A__________;

che,

l'appello essendo già stato evaso con la sentenza 7 settembre 2007 di questa Camera

che lo ha dichiarato nullo, non è possibile presentare un nuovo gravame contro

la medesima decisione del Pretore;

che,

peraltro, rilevato come nella procedura speciale per azioni derivanti da

contratto di lavoro il termine per appellare è di 10 giorni, il presente

appello, inoltrato alla Pretura il 20 settembre 2007, è abbondantemente

tardivo, ritenuto che il decreto del Pretore è stato intimato il 6 agosto 2007

e ricevuto dall'appellante il giorno successivo, sicché il termine

d'impugnazione giungeva a scadenza il 17 agosto;

che

quale data dell'appello neppure può essere ritenuta quella del precedente

appello del 16 agosto, già deciso e dichiarato nullo perché difettava di un

presupposto processuale;

che,

stante l'esito dell'appello, può restare aperta la questione della liceità del

modo di procedere dell'appellante che ha alterato l'atto dell'appello del 16

agosto intimatole di ritorno da questa Camera, utilizzandolo per confezionare

un nuovo documento mediante sostituzione della pagina sulla quale sono apposte

le firme e mantenendo la prima pagina con i timbri di ricezione e l'ordinanza

di intimazione, suscitando così l'impressione che il documento sia stato così

ricevuto e intimato;

Per i quali motivi,

pronuncia:

1. L’appello 30 aprile 2007/20 settembre 2007 del RA 1 è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione:

-;

-;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale,

il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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