12.2007.203
Franamento di un muro - responsabilità del proprietario dell'opera - misure di sicurezza - eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà - prescrizione
31 marzo 2009Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2007.203
Data decisione, Autorità:
31.03.2009, IICCA
Titolo:
Franamento di un muro - responsabilità del proprietario dell'opera - misure di sicurezza - eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà - prescrizione
PRESCRIZIONE
RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO
RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DI UN'OPERA
art. 679 CC
art. 59 CO
art. 60 CO
Incarto n.
12.2007.203
Lugano
31 marzo 2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.777
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 26
novembre 2003 da
AO 1
PA 1
contro
AP 1
PA 2
con cui
l’attrice ha chiesto, previa adozione di misure cautelari, di ordinare al
convenuto – sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva e delle sanzioni
previste dall'art. 292 CP – di rimuovere, entro 30 giorni dalla crescita in
giudicato della sentenza, i pericoli per la proprietà di AO 1 (mappale n. __________
RFD di __________), consolidando o eliminando la parte di muro restante sul
mappale n. __________ __________ di __________ e consolidando la scarpata, come
pure di condannare il convenuto al pagamento di fr. 8'036.85 oltre interessi al
5% dal 30 ottobre 2003;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 30 agosto 2007 ha accolto;
appellante
il convenuto con atto di appello 24 settembre 2007, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 31 ottobre 2007 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. AP
1 è proprietario della particella n. __________ RFD di __________, sulla quale
sorge la sua casa di abitazione. Il fondo confina con il sottostante mappale n.
__________ RFD di proprietà di AO 1, su cui vi è pure l'abitazione di
quest'ultima. A confine tra i due fondi AP 1 ha costruito un muro di sostegno,
a valle del quale vi è una scarpata, interamente sulla proprietà di AO 1. In
fondo alla scarpata quest'ultima ha pure edificato un muro di sostegno (cfr.
act. XV, allegato 2). Nella notte tra il 26 e il 27 novembre 2002, il muro di
sostegno su proprietà AP 1 è parzialmente crollato, rovesciandosi sul sottostante
fondo di AO 1.
B. Con
lettera 18 dicembre 2002, AO 1 ha notificato a AP 1 i “danni visibili”,
riservandosi la notifica di ulteriori danni “al momento dello sgombero totale”,
ma in particolare in primavera, constatando che sulla scarpata erano piantati
più di 1'000 bulbi di crocus e 100 bulbi di narciso (doc. C). In data 13 agosto
2003, l'arch. __________ ha allestito un referto peritale per conto della __________
che evidenziava che il ribaltamento del muro era stato causato “dalla pressione
del terreno retrostante (giardino AP 1), appesantito dalle piogge e dal recente
rialzamento”, come pure “dalla carenza di fori di drenaggio per le acque” e
dalla “limitata consistenza statica del muro, in relazione alle sollecitazioni
massime determinate dalla pressione del terreno retrostante (giardino AP 1)”;
il perito indicava inoltre essere giustificato procedere alla “rimozione
immediata dei pericoli ancora latenti” e alla “messa in sicurezza del confine”
(doc. E). Con lettera 20 ottobre 2003, AO 1 ha poi trasmesso a AP 1 la perizia
dell'assicurazione, chiedendo il risarcimento dei danni subìti, quantificati in
fr. 8'036.85 e il “tempestivo ripristino della situazione secondo quanto
indicato dall'arch. __________” (doc. D).
C. Fallite
le trattative per un componimento bonale della vertenza, AO 1, con petizione 26
novembre 2003 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano chiedendo in
via provvisionale, di ordinare a AP 1 – sotto comminatoria dell'esecuzione
effettiva e delle sanzioni previste dall'art. 292 CP – di rimuovere
immediatamente i pericoli per la proprietà AO 1. Nel merito essa ha chiesto di
ordinare a AP 1 – sempre sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva e delle
sanzioni previste dall'art. 292 CP – di rimuovere, entro 30 giorni dalla
crescita in giudicato della sentenza, i pericoli per la proprietà di AO 1 (mappale
n. __________ RFD di __________), consolidando o eliminando la parte di muro
restante sul mappale n. __________ RFD di __________ e consolidando la scarpata,
come pure di condannare il convenuto al pagamento di fr. 8'036.85 oltre
interessi al 5% dal 30 ottobre 2003. L'attrice ha fondato le sue richieste
sugli art. 679 CC e 58 CO, sostenendo che il convenuto, dopo aver
provvisoriamente sostenuto il muro pericolante, non aveva più operato alcun
intervento, tant’è che la situazione, così come constatato dall'arch. __________,
era di nuovo precaria e necessitava di interventi incisivi e tempestivi prima
che avessero a verificarsi altri danni. Il convenuto si è opposto sia alla
richiesta provvisionale che a quella di merito, sostenendo in particolare che
il nesso causale risultava interrotto da un concorso di circostanze
preponderanti a lui non imputabili. Con riferimento all'art. 679 CC, il
convenuto ha negato di aver ecceduto nell'esercizio dei propri diritti, dovendo
– a suo dire – qualsiasi pericolo essere semmai messo in relazione con il
comportamento dell'attrice. Nell'ambito dell'istruttoria della provvisionale e del
merito – condotta inizialmente congiuntamente – è stata tra l'altro eseguita
una perizia giudiziaria da parte dell'ing. __________.
Con
decreto 27 giugno 2006, il Pretore ha accolto la richiesta provvisionale,
ordinando al convenuto AP 1 – sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva – di
rimuovere immediatamente i pericoli per la proprietà di AO 1, adottando i
necessari provvedimenti (rimozione del muro restante e intervento di
consolidamento sul mappale n. __________ RFD di __________.
Per
quanto concerne il merito – nell'ambito del quale le parti avevano anche
replicato e duplicato, confermandosi nelle proprie allegazioni e richieste –
conclusa l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale. Nelle
conclusioni del 19 febbraio 2007, le parti hanno ribadito le loro richieste; l'attrice
ha in particolare rilevato che “l'intervento del signor AP 1” conseguente al
decreto provvisionale “è stato molto blando ed è stato ottenuto solo dopo
l'intimazione” del precetto esecutivo civile (act. XXXIII, pag. 2 verso il
basso), mentre il convenuto ha sostenuto di avere già provveduto all'esecuzione
“dei necessari lavori, così come indicato nei decreti pretorili” (act. XXXII,
pag. 3 in alto).
D. Con
sentenza 30 agosto 2007, il Pretore ha accolto la petizione, ordinando al
convenuto – sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva – di rimuovere, entro
30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza, i pericoli per la
proprietà di AO 1 (mappale n. __________ RFD di __________), consolidando o
eliminando la parte di muro restante sul mappale n. __________ RFD di __________
e consolidando la scarpata, come pure condannando il convenuto a pagare
all'attrice fr. 8'036.85 oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2003. Il primo
giudice ha pure posto la tassa di giustizia di complessivi fr. 1'400.– e le
spese (comprese quelle di perizia) a carico del convenuto, con obbligo per il
medesimo di rifondere all'attrice fr. 2'000.– per ripetibili.
Dopo aver
ricordato i principi dottrinali riferiti all'art. 58 CO, in base al quale il
proprietario di un edificio, per una responsabilità oggettiva, è tenuto a
risarcire danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione,
il primo giudice ha ritenuto essere dati i requisiti per riconoscere la
responsabilità di AP 1. Ciò in ragione degli accertamenti del perito giudiziario,
secondo i quali le cause del crollo del muro sarebbero riconducibili ad “un
rialzamento del giardino AP 1 quantificabile dai 20 ai 50 cm” e al fatto che
“questo terreno, inzuppatosi con le piogge, ha ulteriormente aumentato la
spinta sul muro” causando “un cedimento parziale di esso con ribaltamento”. Il
Pretore, pure con riferimento agli accertamenti del perito, ha escluso concause
addebitabili all'attrice. Egli ha quindi ammesso la pretesa risarcitoria fatta
valere dall'attrice per i danni causati al suo fondo dal crollo del muro. Con
riferimento all'art. 59 CO, ha inoltre riconosciuto sussistere i presupposti
per imporre al convenuto di “adottare le misure necessarie per la salvaguardia
non solo della proprietà dell'attrice, ma anche soprattutto dell'incolumità
delle persone”.
E. Con
appello 24 settembre 2007 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e
ripetibili di prima e di seconda sede . Con osservazioni del 31 ottobre 2007 l'appellata
postula la reiezione dell'appello, con argomenti di cui si dirà, se del caso,
di seguito.
F. Con
istanza 2 dicembre 2008, l'appellante – richiamato l'art. 60 CO e rilevato che
nelle more di causa in sede d'appello non è avvenuto alcun atto di causa nel
termine di un anno prescritto dalla predetta norma – ha eccepito la
prescrizione dell'azione, intervenuta a suo dire al più tardi in data 3
novembre 2008. Egli chiede pertanto di riformare il giudizio di prime cure nel
senso che la petizione sia integralmente respinta per intervenuta prescrizione.
Con
scritto 22 dicembre 2008, l'appellata chiede la reiezione dell'istanza in
oggetto. Essa rileva che l'azione volta a chiedere delle opere di prevenzione
sul fondo del vicino sarebbe imprescrittibile, di conseguenza lo sarebbe “anche
la pedissequa azione di risarcimento del danno”. Contesta poi, essendo pendente
la causa in appello, la pretesa necessità di un atto formale per l'interruzione
della prescrizione, sostenendo che “il sollecito 23 settembre 2008 deve essere
considerato sufficiente”. Considerato che nel fascicolo d'appello non vi è
traccia del predetto sollecito, con ordinanza 12 gennaio 2009 la Presidente di
questa Camera ha assegnato all'attrice un termine, scadente il 31 gennaio 2009,
per produrre il sollecito e la prova dell'avvenuta spedizione. Con lettera 27
gennaio 2009 il patrocinatore dell'attrice ha trasmesso copia di uno scritto 23
settembre 2008, informando che lo stesso sarebbe stato “inviato per lettera
semplice” e che la segretaria che ha portato la lettera alla posta “spedendo
numerose altre lettere, naturalmente non può ricordare con precisione l'invio
di quella lettera”.
Considerato
in diritto: 1. Il Pretore – con riferimento all'art. 59 CO – ha accolto le richieste
dell'attrice di ordinare al convenuto la rimozione dei pericoli per la proprietà
di AO 1 (mappale n. __________ RFD di __________), consolidando o eliminando la
parte di muro restante sul mappale n. __________ RFD di __________ e
consolidando la scarpata. L'appellante contesta l'applicabilità della predetta
norma. A ragione. Secondo l'art. 59 CO chi ha motivo di temere un danno da un
edificio o da altra opera altrui, può esigere che il proprietario provveda in
debito modo a rimuovere il pericolo. Trattasi di un mezzo di protezione
supplementare rispetto al risarcimento dei danni previsto dall'art. 58 CO, a
motivo della responsabilità del proprietario dell'opera, con applicazione
pratica molto ridotta (Schnyder,
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4ª ed. n. 1 ad art. 59 CO; Werro,
Commentare Romand, Basilea 2003, n. 1 ad art. 59 CO). Questa norma non può in
effetti fondare un diritto specifico degli interessati ad esigere che il
proprietario prenda tutte le misure suggerite dall'eventualità di un rischio;
essa conferisce infatti unicamente il diritto alle misure urgenti e necessarie
per prevenire i danni imminenti che provengono da un edificio o da altra opera
altrui (DTF 98 II 324 consid. 3; Schnyder, op. cit., n. 3 ad art. 59 CO;
Werro, op. cit., n. 3 ad art. 59
CO). Misure urgenti che – nel caso in esame – sono già state oggetto dei
provvedimenti cautelari decretati dal primo giudice in data 27
giugno 2006 (act. XXV).
2. L'attrice aveva
invero fondato le sue richieste di merito sull'art. 679 CC. L'esame
dell'applicabilità di questa norma alla fattispecie ora in esame – non effettuato
dal Pretore – non può essere tralasciato. Secondo l'art. 679 CC, chiunque sia
danneggiato o minacciato di danno per il fatto che un proprietario trascende
nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della
molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno.
Un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà può
unicamente consistere in un comportamento umano, connesso all'esercizio del
potere di fatto sul fondo nell'ambito del suo sfruttamento o con ogni altro tipo
di godimento. La giurisprudenza e la dottrina ammettono la possibilità di
intentare, a norma dell'art. 679 CC, l'azione inibitoria (Unterlassungsklage),
per impedire che si rinnovi un'immissione che si è già prodotta o l'azione
preventiva (Präventivklage), per prevenire una nuova forma di
immissione; non sono richieste condizioni materiali particolari, se non che il
pericolo deve essere altamente verosimile (Rey,
Basler Kommentar, 3ª ed., Basilea 2007, n. 17-19 ad art. 679 CC; Steinauer, op. cit., n. 1925 e nota
341). Dette azioni sono imprescrittibili (Steinauer,
Les droits réels, Tome II, 3ª ed., Berna 2002, n. 1925-1926, con rimando al n. 1923). Franamenti originati da modifiche del terreno messe in atto dal
proprietario del fondo confinante, benché favoriti da fenomeni della natura
(forti piogge), rientrano nel campo di applicazione di questa norma (Roten, Intemperiés en droit privé,
Friborgo 2000, n. 1607, con rimando al n. 534).
2.1 Per quanto qui
concerne, non può esservi dubbio che il muro su proprietà AP 1,
crollato parzialmente rovesciandosi sul sottostante fondo di AO 1 nel novembre
2002, è un muro di sostegno. L'attrice lo aveva indicato chiaramente in sede di
petizione (act. I, pag. 2 verso l'alto) e il fatto non è stato contestato dal
convenuto. Per cui l'argomentazione del convenuto secondo cui ci troveremmo in
presenza di un “semplice” muro di confine e che non sarebbe provato trattarsi
di “un muro di contenimento” – sostenuta per la prima volta in sede di
conclusioni (act. XXXII, pag. 2 verso il mezzo) e ribadita ora in appello (pag.
3 in basso) – si rivela tardiva. Il fatto va dunque dato per ammesso. Del resto
dagli atti non emerge una realtà diversa (Cocchi/
Trezzini, CPC-App, m. 9 ad art. 170). Il convenuto medesimo, nelle
conclusioni presentate in sede provvisionale, con riferimento anche a
considerazioni del perito giudiziario ing. __________, aveva d'altronde parlato
di muro di sostegno, capace a suo dire di resistere “alle piogge e alla forte
pressione dovuta alla pendenza per più di 40 anni” (act. XIX, pag. 3 in basso e
4 verso il mezzo).
2.2 Riguardo
alle cause del crollo del muro, il Pretore con riferimento alla perizia
giudiziaria ha ritenuto come accertato che è stato eseguito “un rialzamento del
giardino del signor quantificabile dai 20 ai 50 cm” e che “questo aumento di
terreno, corrispondente a ca. 500/1'000 kg/mq, sollecitava ulteriormente il
muro AP 1, la scarpata e il muro AO 1” (act. XV, pag. 10 verso l'alto). Sempre
secondo il primo giudice – che si è rifatto agli accertamenti peritali –
“questo terreno, inzuppatosi con le piogge, ha ulteriormente aumentato la
spinta sul muro, che ha causato un cedimento parziale di esso con un
ribaltamento” (act. XV, pag. 10 verso il mezzo), per cui si “potrebbe concludere,
secondo logica, che questo aumento del terreno ha causato il ribaltamento”
(act. XV, pag. 10 verso il basso), mentre “il crollo non sembrerebbe dovuto a
carenze esecutive effettuate a valle”, cioè sul fondo dell'attrice (act. XV,
pag. 13 verso il basso; act. XXI pag. 8 verso il basso), considerato anche che
le modifiche morfologiche intervenute negli anni 1969/1970 rispettavano i
requisiti di sicurezza previsti dalle norme (act. XV, pag. 14 verso l'alto),
per cui il problema non risiedeva “a valle del muro AP 1” (act. XXI, pag. 8
verso il basso).
L'appellante
non si è minimamente confrontato con le predette pertinenti considerazioni del
primo giudice. Neppure una parola egli ha speso in merito all'accertamento del
Pretore che ha attribuito la causa del crollo al rialzamento del giardino AP 1,
con ulteriore sollecitazione per il muro AP 1, la scarpata e il muro AO 1.
Diversamente da quanto sostiene il ricorrente (appello, pag. 9 verso il mezzo),
l'istruttoria non ha dimostrato che la scarpata sottostante al muro crollato e
la sua pendenza abbiano contribuito al crollo. Le distanze di edificazione
dell'abitazione AO 1 sono poi irrilevanti ai fini del giudizio.
L'appellante
ritiene essere fuori discussione – e quindi ammesso – il fatto che il muro sia
crollato in concomitanza con forti piogge. Ribadisce la straordinarietà
dell'evento (“fortissime precipitazioni”), senza tuttavia indicare prove al
riguardo. Comunque, come detto (sopra, consid. 2), franamenti originati da
modifiche del terreno messe in atto dal proprietario del fondo confinante,
benché favoriti da fenomeni della natura (forti piogge), non escludono
l'applicabilità dell'art. 679 CC, né tanto meno sono motivo di interruzione del
nesso di causalità. Le considerazioni dell'appellante cadono dunque nel vuoto.
2.3 Come
detto (sopra, consid. 2), l'imposizione di misure per impedire che si
rinnovi un'immissione che si è già prodotta o per prevenire una nuova forma di
immissione, presuppone l'esistenza di un pericolo altamente verosimile.
L'alta
verosimiglianza del pericolo di nuovo franamento emerge senza ombra di dubbio
dagli atti. L'appellante medesimo richiama nel suo esposto (appello, pag. 6
verso l'alto) le considerazioni del perito giudiziario secondo cui “in caso di
forti piogge rispettivamente con delle differenze locali dei parametri del
terreno, l'evento potrebbe ripetersi” (act. XV, pag. 9 verso l'alto).
E'
opportuno comunque distinguere la parte di fondo non ancora interessata dal
crollo del muro di sostegno da quella che è già stata oggetto del crollo.
2.3.1 Il
perito giudiziario ha indicato che “la parte restante del muro si trova in
condizioni inaccettabili” (act. XV, pag. 10 in basso). Nella parte “con
maggiore pendenza”, secondo il perito, “si denotano le fondazioni e delle
fessurazioni non dovute a movimenti ma al tipo di costruzione”, rispettivamente
“la parte non crollata (fuori dalla zona della casa AO 1) si trova in stato
precario” (act. XV, pag. 11 in alto). Esprimendosi sulle rotture e
sull'appoggio del muro in oggetto, il perito ha rilevato che “si può
tranquillamente dire che ci sono delle rotture del muro e l'appoggio non è da
considerarsi stabile” (act. XV, pag. 11 verso l'alto). Egli – dopo aver
ricordato i rischi e le conseguenze letali per una persona che fosse travolta
dal franamento (act. XV, pag. 11 verso il basso) – ha indicato che “in nessun
caso non può essere escluso un ulteriore smottamento soprattutto in caso di
forti precipitazioni, anzi è da considerarsi probabile”, trattandosi “solo di
una questione di tempo e di quantità dello smottamento” (act. XV, pag. 11 in
basso). Il perito, esprimendosi “sulla parte di muro restante” ha quindi
indicato che “il muro sulla proprietà AP 1 deve essere rifatto e costruito
secondo le regole dell'arte” rispettivamente devono “essere fatti tutti gli
interventi necessari per garantire le sicurezze richieste dalla norma SIA”
(act. XV, pag. 12 verso l'alto). Il perito ha indicato comunque la necessità di
lasciare al professionista incaricato e all'impresa la facoltà di valutare
quanta parte di muro deve essere rifatta e quanta potrà essere salvata a
dipendenza della morfologia del terreno e della sezione (act. XXI, pag. 8 verso
il mezzo).
2.3.2 Per
quanto concerne la parte di fondo già oggetto del crollo del muro, segnatamente
la scarpata sottostante al muro, il perito ha evidenziato che “l'aumento di
terreno corrispondente a ca. 500/1'000 Km/mq, sollecitava ulteriormente” anche
“la scarpata” (act. XV, pag. 10 verso l'alto) che, in detto punto, “ha subìto
dei danni o ha ceduto localmente” (act. XXI, pag. 5 verso il basso).
Il perito non ha per contro ritenuto instabile la scarpata sul
terreno AP 1, dietro il muro crollato (act. Xv, pag. 11 verso il mezzo).
2.4 Accertata
l'alta verosimiglianza del pericolo di nuovo franamento, spetta al giudice
determinare quali provvedimenti si impongano per evitare danni futuri; la parte
attrice non è tenuta a formulare conclusioni precise (DTF 111 II 429, consid.
15b, Steinauer, op. cit.,
n. 1922a).
Il Pretore
ha fatto ordine al convenuto di rimuovere i pericoli per la proprietà di AO 1
(mappale n. __________ RFD di __________), consolidando o eliminando la parte
di muro restante sul mappale n. __________ RFD di __________ e consolidando la
scarpata. L'appellante si aggrava contro tale ordine rilevando che esso sarebbe
generico e perfino contraddittorio, nella misura in cui impone di procedere al
consolidamento del muro restante e, in alternativa, di procedere con la sua
eliminazione (appello, pag. 3 dall'alto verso il basso). Contesta pure che gli
possa essere imposto il consolidamento della scarpata, nella misura in cui la
stessa si trova sul fondo dell'attrice (appello, pag. 4 verso il basso). Rileva
infine che, in ossequio al decreto cautelare pretorile del 27 giugno 2006, egli
ha proceduto all'esecuzione dei “necessari lavori”, quindi nulla vi è più da
eseguire; non si ravvisa pertanto, a suo dire, “cosa ancora può fare
l'appellante” (appello, pag. 4 verso l'alto). In relazione a quest'ultima contestazione,
l'appellata rileva che AP 1 ha eseguito “un intervento minimo, puntellando il
muro restante, e in ogni caso, non” provvedendo “a consolidare la scarpata”
(osservazioni, pag, 3 verso il mezzo).
2.4.1 Il
fatto che il primo giudice – in relazione al muro non ancora crollato – abbia
lasciato al convenuto la possibilità alternativa di procedere all'eliminazione
o al consolidamento del muro, non appare in urto con le indicazioni date dal
perito giudiziario laddove esso lascia “al professionista incaricato e
all'impresa la facoltà” di fare ogni necessaria valutazione ”a dipendenza della
morfologia del terreno e della sezione” (act. XXI, pag. 8 verso il mezzo). Il
perito aveva tuttavia anche indicato l'opportunità di ricostruire il muro in
questione secondo le regole dell'arte e le garanzia di sicurezza richieste
dalle norme SIA (act. XV, pag. 12 in alto). Considerati i pericoli, anche per
l'incolumità delle persone, evidenziati dal perito in caso di crollo del muro –
di cui si è detto sopra (consid. 2.3.1) – questa Corte ritiene di dover
precisare l'ordine prevedendo anche la ricostruzione della parte restante di
muro e l'esecuzione degli interventi secondo le regole dell'arte e le garanzie
di sicurezza menzionate. Il dispositivo n. 1.1 della pronuncia pretorile va
dunque modificato di conseguenza.
Nulla
risulta dagli atti in merito ai lavori eseguiti dal convenuto in adempimento
del decreto cautelare del 27 giugno 2007. Trattasi comunque certamente solo di
misure urgenti e necessarie per prevenire i danni imminenti. Prova ne è che – come
ammesso implicitamente dal convenuto medesimo – sono stati eseguiti senza che
si sia reso necessario richiedere le autorizzazioni amministrative (cfr.
appello, pag. 4 ni. 4.4 e 4.5). Detti lavori non permettono pertanto di
ritenere non necessari e non giustificati i provvedimenti ora in esame. L'appello
su quest'ultimo punto cade pertanto nel vuoto.
2.4.2 Il
consolidamento della scarpata, su proprietà AO 1, sotto il muro AP 1 crollato –
diversamente da quanto sostiene l'appellato – può essere a lui imposto anche se
egli non è il proprietario del fondo. Giova infatti ricordare che questi lavori
– da eseguirsi sul fondo dell'attrice – rientrano nell'azione di risarcimento del
danno a norma degli art. 679 CO e 58 CO (DTF 111 II 447, consid. 2c e 15b). Anche
nel caso in questione questa Corte ritiene di dover precisare meglio la
pronuncia del primo giudice, prevedendo che il consolidamento debba avvenire
secondo le regole dell'arte e le garanzia di sicurezza richieste dalle norme
SIA (act. XV, pag. 12 in alto).
2.5 Come
detto (sopra, consid. E), con istanza 2 dicembre 2008, l'appellante –
richiamato l'art. 60 CO e rilevato che nelle more di causa in sede d'appello
non è avvenuto alcun atto di causa nel termine di un anno prescritto dalla
predetta norma – ha eccepito la prescrizione dell'azione, intervenuta a suo
dire al più tardi in data 3 novembre 2008.
2.5.1 Va
ribadito che le azioni tendenti all'imposizione di misure sul fondo del
convenuto (all'origine del pregiudizio) – per impedire che si rinnovi
un'immissione che si è già prodotta (azione inibitoria) o a prevenire una nuova
forma di immissione (azione preventiva) – sono imprescrittibili (DTF 111 II 429,
consid. 2c; Rey, op. cit., n. 30
ad art. 679 CC; Steinauer, op.
cit., n. 1926). Nella misura in cui si rende necessario imporre l'eliminazione,
il consolidamento o la ricostruzione del muro di sostegno ancora esistente su
proprietà AP 1, l'eccezione di prescrizione presentata in sede d'appello va
dunque respinta.
2.5.2 L'azione per il
consolidamento della scarpata su proprietà AO 1, sotto il muro AP 1, rientra
invece, come detto (sopra, consid. 2.4.2), nell'azione intesa al risarcimento
del danno. Essa si prescrive in conformità dell'art. 60 CO, ma il termine
annuale non comincia a decorrere finchè l'evento dannoso è in atto (DTF 111 II
447, consid. 2c; 109 II 418). Nel caso in esame una certa situazione di
pericolo in relazione al dissesto della scarpata – causato dal sollecito
dell'aumento del terreno su proprietà AP 1 e dal cedimento del muro – continua
a sussistere. Non risulta del resto che il convenuto abbia nel frattempo
eseguito il consolidamento in questione. L'avvenuta esecuzione del
consolidamento è stata per altro negata dall'attrice in sede di osservazioni
all'appello (pag. 3 verso il mezzo). Pacifico è pertanto che la pretesa volta
ad ottenere il compimento del consolidamento in questione non è prescritta.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto deve dunque essere respinta
di conseguenza.
2.6 Il convenuto si aggrava
pure contro la fissazione da parte del primo giudice di un termine di 30 giorni
(dalla crescita in giudicato del giudizio) per la rimozione dei pericoli
mediante l'esecuzione delle opere imposte. Egli sostiene che un simile termine
è troppo breve, se si tien conto che egli dovrà anche chiedere le necessarie
autorizzazioni amministrative. L'appello su questo punto merita accoglimento,
con conseguente fissazione di un termine di 90 giorni.
3. Il Pretore ha pure
accolto la domanda risarcitoria presentata dall'attrice, per i danni causati
sul suo fondo dal crollo del muro AP 1. Il primo giudice fondandosi sul
preventivo di spesa fatto allestire dall'attrice (doc. G), ha condannato il
convenuto a rifondere a AO 1 fr. 8'036.85 più interessi al 5% dal 30 ottobre
2003. Il convenuto si aggrava anche contro la predetta decisione. Con istanza 2 dicembre 2008 – richiamato l'art. 60 CO e rilevato che nelle more
di causa in sede d'appello non è avvenuto alcun atto di causa nel termine di un
anno prescritto dalla predetta norma – ha eccepito pure la prescrizione di
questa azione.
3.1 Il
primo giudice, riconoscendo integralmente l'importo fatto valere dall'attrice
sulla base del preventivo di cui al doc. G, ha ammesso un risarcimento di
complessivi fr. 1'700.– tra l'altro per “il consolidamento del terreno”.
L'appellante obietta che trattasi di un doppione inammissibile del
consolidamento del fondo dell'attrice che gli è stato pure imposto dal primo
giudice. A ragione.
Il
Pretore ha condannato in effetti il convenuto a consolidare la scarpata
su proprietà AO 1, sotto il muro AP 1, oggetto di dissesto a causa del
sollecito conseguente all'aumento del terreno su proprietà AP 1 e al cedimento
del muro. La decisione è stata confermata in data odierna da questa Camera. Al
convenuto non può dunque essere imposto di rifondere all'attrice le spese per
un consolidamento che dovrà lui stesso eseguire. Questa pretesa dell'attrice –
di per se non prescritta, per quanto detto sopra (consid. 2.5.2) – va quindi
respinta. Su questo punto l'appello va pertanto accolto.
3.2 Le restanti pretese
risarcitorie [documentate dal preventivo di spesa __________ (doc. G)] sono
state fatte valere dall'attrice e riconosciute dal Pretore per installazione
cantiere, trasporto di andata e ritorno di tutti gli attrezzi, macchinari ed
utensili necessari (fr. 600.–), pulizia della zona, eliminazione delle piante
rovinate, compresi carico ed asportazione del materiale alla discarica, tassa
di deposito (fr. 900.–), sistemazione del terreno, fissaggio delle beole
inclinate, fornitura e messa in opera di terra vegetale mancante (fr. 1'700.–,
da cui vanno comunque dedotte le spese, non precisate, per il consolidamento
del terreno), piante da sostituire (fr. 1'789.80), mano d'opera per la
piantagione, distribuzione piante, apertura buche, messa a dimora, ancoraggio e
primo innaffiamento (fr. 715.92), risemina della scarpata con concimazione di
partenza, semina e primo innaffiamento (fr. 450.–), risanamento del muro di
sostegno in sasso naturale con fissaggi in cemento (fr. 1'400.–). Trattasi di
pretese chiaramente soggette alla prescrizione annuale dell'art. 60 CO. Il termine
ha iniziato a decorrere il 1° ottobre 2003, giorno in cui è stato allestito il
preventivo di spesa ed erano note le differenti posizioni di danno, per altro
non soggette ad evoluzione. Come già accennato, con domanda processuale 2 dicembre 2008 il convenuto ha eccepito l'intervenuta prescrizione
di queste pretese attoree. A ragione.
La
giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire – diversamente da
quanto pretende l'appellata – che una causa può prescriversi anche durante una
procedura giudiziaria ed in particolare che il termine di prescrizione non è
sospeso quando, dopo lo scambio degli allegati nella sede ricorsuale, si è in
attesa dell’emanazione della sentenza, a meno che sia stata decretata una
sospensione formale della causa o che siano stati significati alle parti altri
atti che avrebbero impedito loro di agire (SJ 1973 p. 145; DTF 123 III 213
consid. 3), ciò che nella fattispecie non è pacificamente avvenuto. L'attrice
sostiene di aver interrotto la prescrizione mediante sollecito scritto a questa
Camera del 23 settembre 2008. Del sollecito in questione – che il patrocinatore
dell'attrice sostiene di aver “inviato per lettera semplice” – non vi è
tuttavia traccia nel fascicolo d'appello. Giova ricordare, con riferimento
all'art. 8 CC, che spetta comunque all'attrice l'onere di provare di aver spedito
il sollecito. Ciò che non è manifestamente il caso, ritenuto che – per
ammissione del patrocinatore dell'attrice – la segretaria che avrebbe, a suo
dire, portato la lettera alla posta, non può ricordare con precisione l'invio
della stessa (cfr. scritto 27 gennaio 2009 dell'avv.__________ a questa
Camera). Ne consegue che, in assenza di un valido atto interruttivo della
prescrizione, le pretese risarcitorie dell'attrice si sono prescritte in data 3
novembre 2008, segnatamente un anno dopo l'intimazione delle osservazioni della
parte appellata.
3.3 In
ragione di quanto sopra esposto, il dispositivo n. 1.2 della decisione
impugnata deve dunque essere stralciato.
4. L'appello
24 settembre 2007 e l'istanza processuale (dell'appellante) 2 dicembre 2008
devono pertanto essere parzialmente accolti e la sentenza del Pretore riformata
di conseguenza, con necessità di riformare anche il giudizio sulle tasse, spese
e ripetibili di prima sede nel senso di porre le tasse e le spese a carico di
metà per parte, compensate le ripetibili. Analogamente va giudicato in merito
alle tasse, spese e ripetibili di seconda sede, ritenuto che il valore di causa
– indicato dall'attrice limitatamente all'importo di fr. 8'000.– per le pretese
risarcitorie – per la procedura d'appello può essere stimato in complessivi fr.
16'000.–, tenuto conto anche dei presumibili costi per la rimozione dei
pericoli per la proprietà AO 1 (mappale __________ RFD
di __________).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 24 settembre 2007 e l'istanza processuale 2 dicembre 2008
di AP 1 sono parzialmente accolti. Di conseguenza la sentenza 30 agosto
2007 della Pretura del Distretto di Lugano è così riformata:
1. La petizione è
parzialmente accolta e di conseguenza:
1.1 È fatto ordine al convenuto AP 1 di
rimuovere, entro 90 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, i
pericoli per la proprietà AO 1 (mappale __________ RFD di __________),
eliminando, consolidando o ricostruendo la parte di muro restante sul mappale
n. __________ FRD di __________, secondo le regole dell'arte e le garanzie di
sicurezza richieste dalle norme SIA, come pure consolidando – sempre secondo le regole dell'arte e le garanzia
di sicurezza richieste dalle norme SIA – la scarpata su proprietà AO 1 (mappale __________ RFD di __________, precedentemente sotto il muro AP 1
crollato; l'ordine è impartito con la comminatoria della sua esecuzione
effettiva.
1.2 (stralciato)
2. La tassa di giustizia di complessivi fr.
1'400.– e le spese (comprese quelle di perizia), da anticipare come di rito,
sono a carico di metà per parte, compensate le ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 750.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 800.-
da anticiparsi
dall’appellante, sono a carico di metà per parte, compensate le ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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