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Decisione

12.2007.203

Franamento di un muro - responsabilità del proprietario dell'opera - misure di sicurezza - eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà - prescrizione

31 marzo 2009Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 24 settembre 2007 e l'istanza processuale 2 dicembre 2008

di AP 1 sono parzialmente accolti. Di conseguenza la sentenza 30 agosto

2007 della Pretura del Distretto di Lugano è così riformata:

1. La petizione è

parzialmente accolta e di conseguenza:

1.1 È fatto ordine al convenuto AP 1 di

rimuovere, entro 90 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, i

pericoli per la proprietà AO 1 (mappale __________ RFD di __________),

eliminando, consolidando o ricostruendo la parte di muro restante sul mappale

n. __________ FRD di __________, secondo le regole dell'arte e le garanzie di

sicurezza richieste dalle norme SIA, come pure consolidando – sempre secondo le regole dell'arte e le garanzia

di sicurezza richieste dalle norme SIA – la scarpata su proprietà AO 1 (mappale __________ RFD di __________, precedentemente sotto il muro AP 1

crollato; l'ordine è impartito con la comminatoria della sua esecuzione

effettiva.

1.2 (stralciato)

2. La tassa di giustizia di complessivi fr.

1'400.– e le spese (comprese quelle di perizia), da anticipare come di rito,

sono a carico di metà per parte, compensate le ripetibili.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 750.-

b) spese

fr. 50.-

Totale

fr. 800.-

da anticiparsi

dall’appellante, sono a carico di metà per parte, compensate le ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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