12.2007.204
Appalto
3 febbraio 2009Italiano35 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2007.204
Data decisione, Autorità:
03.02.2009, IICCA
Titolo:
Appalto
IMPOSSIBILITÀ DELL'ESECUZIONE PER FATTI DEL COMMITTENTE
art. 363 CO
Incarto n.
12.2007.204
Lugano
3 febbraio
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.58
della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna - promossa con petizione
15 luglio 2002 da
AO 1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 1
nella quale sono intervenuti in lite in favore del convenuto
arch. IC 1, e
arch. __________ IC 1,
entrambi rappr. dall’ RA 3
con cui l’attrice ha chiesto la
condanna del convenuto al pagamento di fr. 49'257.10 oltre interessi al 7% dal 21 dicembre 2001
(aumentati con le conclusioni a fr. 53'019.10 – recte: 53'018.10 – e il
tasso percentuale di interesse diminuito al 6.25%);
domanda avversata dal convenuto (che con le
conclusioni vi ha invece aderito limitatamente a fr. 9'302.15 oltre interessi
dal 21 gennaio 2001), il quale con azione riconvenzionale ha chiesto la
condanna dell’attrice al pagamento di fr. 83'704.- oltre interessi (aumentati
con le conclusioni a fr. 101'726.45 oltre interessi al 5% dal 21 gennaio 2001,
con richiesta di compensazione delle rispettive pretese e la condanna, quindi,
dell’attrice al pagamento di fr. 92'424.90 oltre interessi al 5% dal 1°
settembre 2001);
domanda
riconvenzionale alla quale l’attrice si è opposta;
nella
quale il Pretore, con sentenza 4 settembre 2007, ha accolto la petizione e ha
respinto la domanda riconvenzionale, condannando il convenuto a versare all’attrice
fr. 53'018.10 oltre interessi al 6.5% dal 21 dicembre 2001;
appellante
il convenuto che con atto di appello 21 settembre 2007 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr.
20'220.50 oltre interessi dal 21 gennaio 2001 e la domanda riconvenzionale per
fr. 101'726.45 oltre interessi al 5% dal 21 gennaio 2001, con compensazione
delle rispettive pretese e, quindi, la condanna dell’attrice al pagamento di
fr. 81'505.95 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2001, con protesta di
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice
propone nelle sue osservazioni 10 dicembre 2007 di respingere l’appello, pure con
protesta di spese ripetibili;
preso
atto che gli intervenuti in lite hanno rinunciato a presentare le proprie
osservazioni;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di
causa,
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito della costruzione della propria abitazione sulla part.
n. __________ RFD di __________, con contratto 20 dicembre 2000 AP 1 ha
incaricato AO 1, __________, dell’impermeabilizzazione del tetto piano e dei
balconi. La mercede è stata pattuita in fr. 51'601.-, compreso un ribasso del
4% e l’aggiunta dell’IVA al tasso del 7.5% (doc. A). Oggetto del contratto era
l’impermeabilizzazione con resine sintetiche del tetto piano e dei balconi,
alla quale si sono poi aggiunte nel corso dello svolgimento dell’opera
ulteriori prestazioni. Il contratto è stato sottoscritto anche dalla direzione
dei lavori arch. IC 1, indicati quali rappresentanti del committente. Con
scritto 4 aprile 2001 l’appaltatrice ha comunicato agli arch. IC 1 che "i
lavori di impermeabilizzazione della vetrata del tetto sono iniziati oggi come
concordato. I dettagli 3, 4 e 6 non sono stati realizzati come da progetto; l’impermeabilizzazione
non può essere eseguita come previsto. I lavori sono provvisoriamente sospesi
in attesa di vostre indicazioni" (doc. G). Il 6 aprile 2001 l’appaltatrice
ha ancora scritto alla direzione lavori e, in riferimento a quanto sopra
esposto, ha affermato che "come richiesto dalla DL saranno posti i nastri
sulla vetrata, che risulta contaminata da siliconi. Per questa ragione l’adesione
delle membrane non è garantita. La presente vale quale notifica ai sensi
dell’art. 25 SIA 118. Eventuali futuri difetti relativi all’adesione delle
membrane non saranno di nostra responsabilità né competenza" (doc. H).
Fatti
B. In
seguito a infiltrazioni d’acqua attraverso i lucernari del tetto durante il
precedente fine settimana, con fax 16 luglio 2001 l’arch. IC 1 ha convocato sul
cantiere per il pomeriggio l’appaltatrice e gli altri artigiani (____________________,
__________ __________, __________ __________ e __________ __________), con
copia al legale del committente (avv. RA 1), "per una constatazione dei
danni e per stabilire immediatamente i provvedimenti necessari, onde evitare
ulteriori danni" (doc. 1). Quest’ultimo ha risposto lo stesso giorno che
tutti i lavori in corso dovevano essere "normalmente ultimati, ritenuto
che la loro esecuzione non venga compromessa dalla situazione venutasi a creare
e che farà oggetto della perizia a futura memoria (…)" (doc. 5).
C. Con
fax 17 luglio 2001 l’arch. IC 1 ha nuovamente scritto all’appaltatrice,
sostenendo che le infiltrazioni dai lucernari erano dovute al fatto che
"la masticatura al poliuretano che garantiva l’ermeticità al posto della [recte:
del] vostro raccordo tra vetro e soletta non ha tenuto". Egli ha altresì
aggiunto che "al momento attuale non deve assolutamente più entrare
ulteriormente acqua. Il committente, tramite il suo legale, mi ha comunicato
ieri di voler mettere una plastica più resistente al posto di quella attuale,
che a partire da domenica pomeriggio non ha più lasciato entrare acqua. Ieri
pomeriggio vi ho comunicato questo ordine. Vi riteniamo corresponsabili dell’accaduto.
Stamattina i vostri operai giunti sul posto con una plastica tipo monarflex non
avevano materiale per il fissaggio della stessa, come desiderato dal
committente (…). Ma come Lei ben sa nessuna plastica può garantire un’ermeticità
al 100%. Non intendo attendere oltre e cioè che succeda ancora, e che entri
nuovamente acqua in casa aggravando i danni peraltro già onerosi. O si copre
con un tetto vero e proprio come antecedentemente oppure attraverso una
soluzione alternativa garantita 100% dalla AO 1. Mi domando se non si possa con
un foglio biadesivo (o altro materiale di sua proposta) da fissare provvisorio
sul vetro e che non abbia problemi col silicone collegare e chiudere il vano
creatosi passandoci sopra con la resina fluida. Questo perché la soluzione al
problema per quanto ne sappiamo al momento attuale potrebbe anche durare dei
mesi e nel frattempo abbiamo un’opera finita esposta alle intemperie. Non posso
accettare una tale situazione e ritengo che dobbiate poter garantire una
soluzione seria, perché attualmente di vostra responsabilità. Questa protezione
va messa in opera immediatamente. Tra l’altro il tempo dei prossimi giorni è
previsto instabile" (doc. 6).
D. Con
fax del giorno successivo l’arch. IC 1 ha spiegato al committente che occorreva
la posa di un "tetto provvisorio con travi e copertura in
vetroresina" (doc. 7). Con fax 18 luglio 2001 egli ha poi comunicato al
committente che l’appaltatrice aveva provveduto il giorno precedente alla
copertura provvisoria sopra quella in doppio telo di plastica posata il 15
luglio 2001 con dei pesi e delle travi. Tuttavia, egli ha precisato di ritenere
tale copertura insufficiente e che sarebbe stato necessario un tetto
provvisorio (doc. 8). Con fax dello stesso giorno l’architetto testé citato ha
poi proposto di coprire con un foglio di membrana Hypalon i due lucernari (doc.
9). Il 23 luglio 2001 il legale del committente ha scritto all’appaltatrice e
alla direzione lavori confermando "quanto accordato quale misura
provvisoria", ovvero la posa di un "manto impermeabile integrale
sovrapposto alla impermeabilizzazione con un mastice compatibile con quest’ultima,
manto aperto su un lato verso la facciata con contrappesi" (doc. 10). In
risposta, l’appaltatrice ha spiegato che i costi di un simile intervento
avrebbero dovuto essere assunti dal committente, specificando di non aver alcun
obbligo in relazione a tali coperture provvisorie (doc. 11) e di non garantire
l’assenza di ulteriori infiltrazioni (doc. 14).
E. Nel
frattempo, il 16 luglio 2001 il committente ha inoltrato dinanzi alla Pretura
di Locarno Città un’istanza di prova a futura memoria nei confronti degli arch.
IC 1, AO 1, __________ __________, __________, __________, __________ __________
e __________ __________, con la quale ha chiesto l’assunzione di una perizia
per accertare l’esistenza di difetti e la causa degli stessi, così come per
proporre gli accorgimenti per la loro eliminazione (comprese eventuali misure
urgenti per evitare ulteriori danni), il relativo costo e l’eventuale minor
valore dell’opera. Il 17 luglio 2001 il Pretore ha nominato quale perito l’ing.
__________ __________. Il 23 luglio 2001 si è poi tenuto un sopralluogo, in
seguito al quale l’appaltatrice, su ordine del committente e con l’approvazione
del perito, il 31 luglio 2001 ha posato una copertura provvisoria (doc. 10, 16
= J, 18 = L e 23 = R). Nell’ottobre 2001 il perito e l’arch. __________ __________
(ad avvalersi del quale il primo era stato autorizzato) hanno allestito il
proprio referto. Preso atto che l’istante aveva incaricato il 13 novembre 2001 il
perito e l’arch. __________ di allestire una relazione sui lavori di completazione
e/o riparazione per rendere abitabile la casa, all’udienza 14 gennaio 2002 la
procedura a futura memoria (ove erano state inoltrate domande di completazione
e delucidazione della perizia) è stata sospesa in attesa del referto e nell’intento,
una volta in possesso dello stesso, di trovare una soluzione bonale della
controversia (inc. rich. V). Nel marzo 2002 l’ing. __________ __________,
agendo di conseguenza non più quale perito della procedura a futura memoria, e
l’arch. __________ __________ hanno allestito un’"analisi tecnica ed
economica in merito alla determinazione degli interventi per il risanamento e
la quantificazione del danno" (doc. 28 e 28/1).
F. Nel
frattempo, il 21 dicembre 2001, l’appaltatrice, per il tramite del proprio
legale, ha chiesto il pagamento di fr. 34'522.35 quale "secondo
acconto" e dell’importo residuo della mercede maturata per i lavori fino
ad allora eseguiti, di fr. 19'780.- (doc. 29). Il 3 gennaio 2002 essa ha
sollecitato tali pagamenti entro quindici giorni (doc. 31). Il 24 aprile 2002
si è tenuta una riunione presso lo studio legale dell’avv. RA 1, patrocinatore
del convenuto, alla quale l’appaltatrice non si è presentata. In tale occasione
l’ing. __________, l’arch. __________, l’arch. __________ (perito dell’Assicurazione
dell’arch. __________), l’ing. __________ e l’ing. __________ (fisici della
costruzione) sono stati incaricati di determinare le quote di responsabilità
delle parti per una trattativa bonale. Ne è seguita la "Determinazione
quote di responsabilità – relazione tecnica" presentata nel maggio 2002,
dalla quale è emersa una corresponsabilità dell’appaltatrice nei difetti
presenti sul tetto dell’abitazione (doc. 36/1). Il 21 maggio 2002 l’appaltatrice
ha contestato il contenuto dei referti menzionati, sostenendo la parzialità degli
specialisti e adducendo che essi costituiscono, quindi, semplici allegazioni di
parte (doc. 38). Il committente ha infine fatto rifare integralmente il tetto,
affidando la direzione dei lavori all’arch. __________ __________ e l’esecuzione
alla ditta __________, la quale il 29 novembre 2002 ha emesso la propria
fattura per un importo di fr. 40'227.20.
G. Con petizione 15 luglio 2002 AO 1 ha
chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 49'257.10 oltre
interessi al 7% dal 21 dicembre 2001 per le opere da lei eseguite, già dedotto
il ribasso e l’acconto di fr. 10'700.- versato dal committente. Con risposta 24
ottobre 2002 il convenuto si è opposto alla petizione, chiedendo a sua volta in
via riconvenzionale il versamento di fr. 83'704.- oltre interessi al 5% dal 1°
settembre 2001, composti di fr. 41'825.- per i "costi diretti per le
riparazioni" e di fr. 41'879.- per i "costi indiretti. Con riposta
riconvenzionale 28 novembre 2002 l’attrice si è opposta alla domanda riconvenzionale.
Con gli ulteriori allegati preliminari, le parti si sono confermate nei loro
rispettivi punti di vista. L’8 gennaio 2003 il convenuto ha denunciato la lite
agli arch. IC 1, che il 7 febbraio 2003 hanno dichiarato di intervenire in lite,
chiedendo la reiezione integrale della petizione e l’accoglimento della domanda
riconvenzionale, premettendo che ciò non sarebbe valso quale ammissione di
responsabilità da parte loro. Con conclusioni 4 dicembre 2006 AO 1 ha aumentato
la sua richiesta a fr. 53'019.10 (recte: 53'018.10) e il tasso percentuale di interesse diminuito al 6.25%, mentre il
convenuto vi ha aderito limitatamente a fr. 9'302.15 oltre interessi dal 21
gennaio 2001 e aumentato la propria domanda riconvenzionale a fr. 101'726.45
oltre interessi al 5% dal 21 gennaio 2001, con richiesta di compensazione delle
rispettive pretese e la condanna, quindi, dell’attrice al pagamento di fr.
92'424.90 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2001. Statuendo con sentenza 4
settembre 2007 il Pretore ha accolto la petizione e ha respinto la domanda
riconvenzionale, condannando i convenuti a versare all’attore fr. 53'018.10
oltre interessi al 6.5% dal 21 dicembre 2001.
H. Con atto di appello 21 settembre 2007
(spedito il 24 settembre 2007) il convenuto postula la riforma del giudizio
impugnato nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 20'220.50
oltre interessi dal 21 gennaio 2001 e la domanda riconvenzionale per fr.
101'726.45 oltre interessi al 5% dal 21 gennaio 2001, con compensazione delle rispettive
pretese e, quindi, la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 81'505.95 oltre
interessi al 5% dal 1° settembre 2001. Con osservazioni 10 dicembre 2007 l’attrice chiede di
respingere il gravame avversario, mentre gli intervenuti in lite hanno rinunciato
a presentare le proprie osservazioni.
e
considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato anzitutto che nella fattispecie le parti
avevano pattuito un contratto d’appalto, al quale sono applicabili, oltre agli
art. 363 segg. CO, le norme SIA, in particolare la Norma SIA 118. Egli ha poi precisato che a prescindere dalla questione di sapere se l’opera fosse difettosa, il committente ha
optato per il rifacimento integrale dell’impermeabilizzazione del tetto mediante un sistema diverso da quello
commissionato all’attrice e si
è avvalso di un terzo, sicché, in violazione dell’art. 169 cpv. 1 Norma SIA 118, non ha
permesso all’appaltatrice di eliminare gli eventuali difetti. Di conseguenza,
il Pretore ha spiegato che il committente non poteva pretendere il pagamento
delle opere di impermeabilizzazione commissionate a terzi. Egli ha inoltre precisato
che l’appaltatrice aveva avvisato il committente di non garantire l’adesione
delle membrane poiché la vetrata risultava contaminata da silicone, di modo che
non poteva essere tenuta a rispondere dei danni lamentati dal convenuto in
seguito alle infiltrazioni d’acqua dal lucernario. Al riguardo il primo giudice
ha aggiunto che in ogni caso nessun importo avrebbe potuto essere riconosciuto
all’attore riconvenzionale, poiché egli non ha dimostrato quali dei danni fatti
valere fossero riconducibili a eventuali infiltrazioni d’acqua dalle fessure
nelle zone di raccordo sul tetto e quali dalle infiltrazioni dal lucernario. Il
Pretore ha quindi accolto integralmente la petizione e respinto la domanda
riconvenzionale. Egli si è fondato, al riguardo, sul valore di complessivi fr.
62'786.15 (IVA esclusa) indicato
nella perizia giudiziaria, dal quale ha dedotto, come
riconosciuto dalla stessa attrice, un ribasso del 4%, un ulteriore importo
dello 0.5% per la pulizia del cantiere e l’acconto di fr. 10'700.- già versato dal convenuto. Ottenendo una
cifra finale di fr. 53'830.95, superiore a quanto richiesto dall’attrice, il primo giudice ha riconosciuto a
quest’ultima l’importo di fr. 53'018.10 da lei postulato.
2. L’appellante ammette che, come accertato dal
Pretore, l’opera non era stata
terminata dall’attrice. Se non
che, egli ritiene che dalla prova (perizia) a futura memoria e dai successivi
accertamenti è emerso "in modo incontrovertibile" che l’ultimazione dell’opera con il materiale e il modo usato dall’attrice avrebbero comportato "un’opera inaccettabile, occasionando gravi danni, oltretutto
allorquando la casa sarebbe stata abitata", di modo che non si può rimproverargli
di essersi rivolto a terzi (appello, pag. 12 segg.).
2.1 Al riguardo
il Pretore ha spiegato che la "resina e le membrane isolanti dovevano
ancora essere coperte da un manto protettivo, che all’appaltatrice non è stato permesso di applicare". Egli ha
ritenuto che "diversamente da quanto concluso dal perito giudiziale, non
si può neppure ritenere che l’utilizzo
di resine sintetiche per impermeabilizzare il tetto non fosse idoneo, poiché
quel manto protettivo era proprio destinato a impedire infiltrazioni d’acqua e scongiurare il deterioramento delle
resine e delle membrane isolanti". Il primo giudice ha inoltre aggiunto
che "gli stessi periti di parte, nell’ambito dell’allestimento
della perizia a futura memoria, avevano ritenuto che quel sistema fosse
possibile" e che "il fatto che la AO 1 abbia sviluppato la resina
impiegata sul cantiere AP 1 per tetti ricoperti da terra, contrariamente all’opinione del perito, non permette di
concludere che la stessa AO 1 escluda utilizzi diversi se accompagnati dai
dovuti accorgimenti". Il Pretore ha infine spiegato che "anche l’eventuale inferiore durata nel tempo dell’impermeabilizzazione con resine non
rappresenta un difetto, per lo meno quando il sistema è stato scelto per
ragioni architettoniche (estetiche)" (sentenza impugnata, pag. 9 seg.). Il
primo giudice ha quindi ritenuto che, sulla scorta del carteggio processuale, il
sistema di impermeabilizzazione adottato dall’attrice non poteva ritenersi difettoso. Al riguardo, l’appellante sostiene che il "manto protettivo"
non aveva lo scopo di impermeabilizzare l’opera, bensì, come riferito dall’avv. RA 2 nella lettera 22 marzo 2002 (doc. 33), quello di garantire
la durata prevista. Tale circostanza sarebbe stata confermata anche dall’arch. __________ __________ (che ha
allestito unitamente all’ing. __________
__________ la prova a futura memoria – inc. rich. V – e il referto di cui al
doc. 24). Egli ha dichiarato che "ciò che la AO 1 non aveva ancora
eseguito nel momento in cui sono intervenuto per la prima volta era la lacca di
finitura (lo strato finale) che doveva essere applicata su tutta la superficie
del tetto per fissare la sabbia, la quale sabbia serve assieme alla lacca a
proteggere la resina" (verbale 14 luglio 2004, pag. 4 in alto). Si
aggiunga che la stessa attrice ammette che "mancava in particolare la posa
di una sigillatura particolare per la protezione contro i raggi UV sulla parte
del tetto ove c’era l’impermeabilizzazione in resina al
poliuretano. Ovvio che senza la protezione prevista, la resina già posata si
sarebbe rovinata e sarebbe stata sottoposta ad un invecchiamento precoce"
(osservazioni, pag. 2 in fondo). Se non che, come indicato sopra il Pretore ha ritenuto
l’idoneità del sistema adottato
dall’attrice e ha spiegato che
il committente ha poi optato per un sistema completamente diverso da quello
inizialmente previsto, senza dare all’appaltatrice la possibilità di riparare
ai pretesi difetti. La questione, quindi, di sapere se tale manto protettivo
fosse volto a un’ulteriore impermeabilizzazione
o unicamente a una protezione contro l’usura non incide su tale aspetto, poiché non dimostra che il sistema
eseguito dall’appaltatrice
fosse concettualmente inidoneo. Al riguardo, l’appellante si limita a sostenere che il perito giudiziario ha spiegato
come il materiale utilizzato non fosse "adatto e adeguato, indicato,
conveniente, consigliabile" (appello, pag. 15 in alto). In tal modo,
tuttavia, il convenuto non si confronta compiutamente con le argomentazioni del
Pretore illustrate sopra, che si è scostato, per l’appunto, proprio da tale giudizio peritale, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC). Per tacere del fatto che il perito parla di "materiale"
e che le parti concordano sul fatto che sui vetri fosse presente del silicone.
Tale circostanza non è imputabile all’appaltatrice, che non era incaricata della fornitura dei vetri. D’altra parte, il convenuto nemmeno sostiene
ciò. Su questo punto l’appello
dev’essere quindi respinto.
2.2 A suffragio
della propria tesi l’appellante
menziona (appello, pag. 10 in basso) il passaggio della perizia giudiziaria
laddove l’ing. __________ __________
afferma che "dopo aver analizzato i rapporti redatti dalla __________
(doc. 41 e 42) e tutta la documentazione messami a disposizione ritengo che la
soluzione proposta, ed in seguito eseguita sotto la regia dell’arch. __________, può essere definita come
un intervento di risanamento globale dei vari problemi riscontrati nella
costruzione in oggetto, segnatamente numerosi ponti termici, raccordi non
ermetici all’aria e
infiltrazioni d’acqua. Si
sarebbe potuto intervenire anche in maniera meno drastica, magari con
interventi puntuali, ma certamente sarebbero rimasti dei problemi in sospeso.
Problemi che, se non immediatamente ma in un secondo tempo, si sarebbero
manifestati con tutte le conseguenze del caso. In conclusione, considerato
tutto quanto emerge dall’incarto,
posso quindi definire che l’intervento
di risanamento messo in atto risulta adeguato alla situazione venutasi a creare"
(pag. 16, risposta n. 6). Se non che, su questo punto il perito ha riferito
sull’adeguatezza della
soluzione consigliata da __________ e poi adottata dal committente, non sul
sistema adottato dall’appaltatrice.
Certo, egli riferisce che interventi puntuali avrebbero lasciato problemi in
sospeso. Tuttavia, egli non spiega compiutamente che cosa intenda con simili
interventi e sulle conseguenze, sicché non è dato di capire se queste ultime
possano essere quelle che, con il tipo di costruzione architettonica e di
valenza estetica scelta dal committente e progettata dagli arch. IC 1, ci si
poteva comunque attendere. Le conseguenze prospettate dal perito potrebbero ad
esempio essere quelle sulla durata dell’impermeabilizzazione, che il primo giudice ha spiegato non
rappresentare nella fattispecie "un difetto, per lo meno quando il sistema
è stato scelto per ragioni architettoniche (estetiche)" (sentenza
impugnata, pag. 9 seg.). Anche su questo punto l’appello dev’essere
pertanto respinto.
2.3 Il convenuto
ritiene assurda l’ipotesi pretorile
di terminare l’opera da parte
dell’attrice, dato che la
vernice sintetica "avrebbe soltanto coperto il gran difetto, ossia la
carente aderenza delle membrane a causa della presenza di silicone e le altre
magagne (in particolare vetri di dimensioni inferiori rispetto al progetto e
posa di una lamiera)" (appello, pag. 13 in fondo). Al riguardo, egli rinvia
(appello, pag. 13 in basso) alla deposizione del teste __________ __________ (tecnico
edile dipendente dell’attrice
in qualità di responsabile della succursale di __________), che ha riferito di
aver segnalato all’arch. IC 1
che malgrado la smerigliatura non era possibile garantire la perfetta aderenza
a causa delle tracce di silicone sui vetri e laddove egli afferma che "ero
consapevole del rischio per eseguire il lavoro come deciso dall’architetto era elevato il rischio di
inconvenienti; non mi aspettavo però conseguenze di questo tipo" (verbale
22 gennaio 2004, pag. 5 in basso). L’appellante fa riferimento (appello, pag. 14 in alto) anche alla
testimonianza dell’operaio __________
__________, dipendente dell’attrice,
laddove egli afferma di aver constatato silicone sui vetri e di aver informato
di tale circostanza sia l’arch.
IC 1 sia __________ __________, in particolare laddove asserisce che "a me
è stato detto di continuare il lavoro subito dopo che il signor __________ e l’arch. IC 1 avevano parlato. Nel momento in
cui mi è stato detto erano presenti entrambi, ma io non sono più in grado di
dire chi dei due abbia parlato con me" (verbale 7 novembre 2003, pag. 8 in
alto) e di aver quindi "eseguito la preparazione del vetro seguendo le
indicazioni del signor __________, che ci ha dato ordine di smerigliare il
vetro e anche di pulirlo con un solvente" (loc. cit., pag. 7 in alto). Se
non che, le circostanze testé menzionate non dimostrano ancora che qualora l’attrice avesse potuto terminare l’opera, non avrebbe potuto validamente
ovviare alla presenza del silicone menzionato sopra, ad esempio con la
sostituzione dei vetri in questione. Lo stesso vale per la censura dell’appellante sul dovere dell’appaltatrice di non eseguire il lavoro o di
farsi rilasciare una dichiarazione di scarico da ogni responsabilità (appello,
pag. 21 in basso). Si aggiunga che le testimonianze testé citate comprovano,
semmai, che la mancata adesione della membrana al vetro era da ricondurre alla
presenza di silicone sullo stesso, come detto sopra non imputabile all’attrice. Inoltre, come rilevato dal
Pretore, dalle risultanze di cui sopra risulta che l’attrice ha segnalato alla direzione lavori (arch. IC 1) la presenza
di tale silicone e il rischio che l’adesione non fosse garantita (cfr. anche doc. H), mentre quest’ultima ha insistito per la posa dei vetri
dei lucernari. Al riguardo, l’appellante
ritiene che l’appaltatrice ha
agito conscia dell’elevato
rischio di inconvenienti che una simile posa comportava (appello, pag. 18 in
basso). Tuttavia, il convenuto dimentica che, come rilevato dal primo giudice
(sentenza impugnata, pag. 12 in alto), gli arch. IC 1 agivano quali suoi ausiliari
(cfr. anche contratto doc. A, dal quale emerge che gli arch. IC 1 erano
rappresentanti del committente), sicché il fatto, per il committente, di
imputare all’attrice il difetto
scaturito dalla presenza di silicone sul vetro per sostenere l’impossibilità di terminare l’opera non può essere tutelato.
3. Il
convenuto ritiene che l’opera
non è stata eseguita come previsto dal progetto degli arch. IC 1. Al riguardo,
egli rinvia al passaggio della testimonianza di __________ __________, laddove
ha affermato: "mi viene mostrato il doc. G: riguarda dei dettagli
esecutivi che sono stati progettati dagli architetti ma che sul cantiere non
sono stati eseguiti come progettati. Di conseguenza io ho ordinato di
sospendere i lavori in attesa di ottenere i dettagli dagli architetti. Ricordo
in particolare che i vetri dei lucernari erano di dimensioni inferiori rispetto
a quelle previste. In seguito sono stati posati previa aggiunta di una lamiera
per compensare la differenza di grandezza. Io non ricordo più chi si sia
occupato di posare questa lamiera" (verbale 22 gennaio 2004, pag. 2). L’appellante non trae conclusioni da questo
suo asserto, in particolare non dice che tali modifiche siano riconducibili all’operato dell’attrice e che abbiano causato i danni da lui pretesi, di modo che al
riguardo l’appello è
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Il convenuto rinvia (appello, pag.
18 in mezzo), inoltre, alla missiva 5 aprile 2001 dell’appaltatrice agli arch. IC 1 (doc. G), ove è comunicato che "i
dettagli 3, 4 e 6 non sono stati realizzati come da progetto; l’impermeabilizzazione non può essere
eseguita come previsto". Tuttavia, nel medesimo scritto l’attrice ha affermato che "i lavori sono provvisoriamente sospesi in attesa di vostre indicazioni".
Di conseguenza, non si possono imputare all’attrice difetti nella grandezza dei vetri e nel fatto che sia stata
posata una lamiera, considerato da un lato che essa non era la fornitrice degli
stessi, dall’altro che dalla
testimonianza citata sopra, alla quale lo stesso convenuto rinvia, emerge sulla
questione dei vetri e della lamiera il consenso della direzione lavori,
ausiliaria del convenuto.
4. L’appellante ritiene di aver comunque
notificato i difetti all’appaltatrice,
mentre quest’ultima si è
rifiutata di eliminare gli stessi, salvo per la posa di un inutile "manto
protettore", motivo per cui si è rivolta ad un altro artigiano per la
completazione dell’opera
(appello, pag. 22-26).
4.1 Il convenuto
dimentica, tuttavia, che il Pretore ha ritenuto non dimostrata la difettosità
del sistema di impermeabilizzazione in questione, ovvero che con la posa di
tale manto vi sarebbero state ancora infiltrazioni d’acqua (sentenza impugnata, pag. 9 in basso e 10 in alto). Sul fatto
che il difetto non consisteva nella mancata ultimazione dell’opera, ovvero nella posa del manto in
questione, l’appellante rinvia in maniera generica alla testimonianza di __________ __________
(appello, pag. 26 in alto), sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art.
309 cpv. 2 lett. f CPC). Inoltre, il primo giudice ha spiegato che l’appaltatrice
ha validamente notificato al committente la presenza di silicone sui vetri e il
fatto che l’adesione delle membrane non fosse garantita (sentenza impugnata,
pag. 11 in basso e 12 in alto). Ciononostante, come illustrato (sopra, consid. 2
seg.), dall’istruttoria è emerso che la direzione lavori, agente quale
ausiliaria del committente, ha insistito ugualmente per
la posa dei vetri dei lucernari. Di conseguenza, il convenuto non può
validamente opporsi al pagamento della mercede vantata dall’appaltatrice per opere che lui stesso (per
il tramite della direzione lavori) ha insistito ad avere, seppur conscio della
presenza del silicone in questione, e nemmeno chiedere il pagamento del rifacimento
del tetto. L’appellante ritiene
altresì di aver saputo che occorreva rifare il tetto dal referto 17 luglio 2002
di __________ e dalla testimonianza dell’arch. __________ __________ (appello, pag. 26 in alto e in basso).
Se non che, con tale affermazione egli non dimostra che, dando la possibilità
all’attrice di posare il manto
protettivo o di sostituire i vetri sui quali era presente il silicone
(contaminazione che peraltro non può esserle imputata) vi sarebbero comunque
state delle infiltrazioni e, quindi, la necessità di modificare il sistema di
impermeabilizzazione previsto. Tanto più che il teste __________ __________ ha spiegato di aver "consigliato all’architetto di sostituire le vetrate" e che quest’ultimo "per motivare la sua decisione
di non sostituire le vetrate (…) mi ha detto che non sarebbe stato possibile
fornire nuove vetrate in tempi brevi" (verbale 22 gennaio 2004, pag. 2 in
fondo). Va altresì detto che sebbene nel complemento della perizia sia indicato che "le infiltrazioni
sono avvenute anche laddove il nastro Combiflex è stato raccordato con vetri
precedentemente trattati dalla AO 1. Inoltre non bisogna dimenticare i problemi
di "strappo" riscontrati e dovuti ai fenomeni di dilatazione"
(pag. 14, risposta 5d), lo stesso perito ha osservato che tale nastro era stato
applicato sul supporto in alluminio (perizia, pag. 15, risposta 4). Il teste __________
__________ ha affermato: "mi viene mostrato il doc. G: riguarda dei
dettagli esecutivi che sono stati progettati dagli architetti ma che sul
cantiere non sono stati eseguiti come progettati. Di conseguenza io ho ordinato
di sospendere i lavori in attesa di ottenere i dettagli dagli architetti.
Ricordo in particolare che i vetri dei lucernari erano di dimensioni inferiori
rispetto a quelle previste. In seguito sono stati posati previa aggiunta di una
lamiera per compensare la differenza di grandezza. Io non ricordo più chi si
sia occupato di posare questa lamiera" (verbale 22 gennaio 2004, pag. 2). La
censura dell’appellante secondo
la quale vi è stata una modifica dell’esecuzione rispetto al progetto ordinario (appello, pag. 18 in
basso) è quindi pertinente, ma tale decisione non può essere imputata all’appaltatrice. Nemmeno, di conseguenza, eventuali
difetti sono riconducibili a tale decisione. Invero, come illustrato sopra dall’istruttoria è emerso che sia la posa dell’alluminio sia dei vetri contaminati di
silicone è da ricondurre alla decisione dell’arch. IC 1, ausiliario del committente.
4.2 Sempre su
questo punto, l’appellante ribadisce
di aver chiesto agli artigiani di intervenire per "conservare lo statu
quo ed evitare ulteriori danni", mentre l’attrice si sarebbe rifiutata, pretendendo addirittura di occultare i
difetti con la posa del "manto protettore". Motivo per cui il convenuto
sostiene di essere stato costretto a rivolgersi a terzi per il rifacimento del
tetto. Di conseguenza, egli chiede il pagamento del costo di tale rifacimento,
che equivarrebbe in definitiva al minor valore dell’opera (appello, pag. 26 in fondo e 27 in alto). Sulla questione di
tale manto protettore si rinvia a quanto esposto sopra. Per il resto, va detto
che il Pretore ha spiegato che il costo del rifacimento non può equivalere a
quello dell’eventuale minor
valore, poiché trattasi di messa in opera del diverso tipo di
impermeabilizzazione, non di riparazione (sentenza impugnata, pag. 11 in alto).
Con tale censura l’appellante
non si confronta, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Per tacere del
fatto che a dimostrazione della sua richiesta di eliminazione dei difetti il
committente ha rinviato a risultanze processuali che tuttavia non gli sono di
ausilio (loc. cit., pag. 26 in basso). Invero, con la domanda 3.2 dell’istanza di assunzione di prova a futura
memoria egli ha chiesto: "in caso affermativo (alla domanda 3.1: la casa
di abitazione in corso di costruzione sul mappale RFD di __________ __________
accusa difetti?), dia una descrizione degli stessi allegando la documentazione
fotografica e precisando le cause per ogni singolo difetto", e non, come
allegato dall’appellante,
"interventi necessari per poter rendere la casa abitabile". Si
aggiunga che anche qualora fosse stata posta la domanda asserita dall’appellante, la stessa non era indirizzata
all’appaltatrice e, quindi, non
potrebbe valere come valida richiesta di eliminazione di presunti difetti. Dal
verbale 7 agosto 2001 (prova a futura memoria, inc. DI.2001.170), poi, non
emerge che il committente abbia chiesto all’appaltatrice l’eliminazione
degli asseriti difetti. Dallo scritto dell’avv. RA 1 2 gennaio 2002 all’avv. RA 2 (doc. 30) risulta la richiesta di posare una stuoia
isolante allo scopo di consentire l’ispezione degli stessi. Chiedendo ciò, il committente ha di fatto
sospeso l’ultimazione dell’opera. Egli ha inoltre comunicato di aver
incaricato l’ing. __________ __________
e l’arch. __________ __________
di allestire una relazione sugli interventi necessari per poter rendere
abitabile la casa, che sarebbe stata trasmessa a tutti gli artigiani con l’invito a partecipare a una riunione al fine
di trovare una soluzione bonale. Il 29 marzo 2002 egli ha poi proposto delle
date per tale discussione (doc. 35). Ciò non equivale, tuttavia, a una
richiesta di eliminazione difetti. Su questo punto l’appello dev’essere
pertanto respinto.
5. Il convenuto sostiene che l’attrice abbia agito con colpa. Va subito precisato che qualora con
le proprie censure egli miri ad invocare la difettosità dell’opera, esse non possono essere ritenute.
Invero, egli non si confronterebbe in tal modo con l’argomentazione del Pretore secondo il quale a prescindere dalla
questione di sapere se l’opera
fosse difettosa, il committente ha optato per il rifacimento integrale dell’impermeabilizzazione tramite un sistema
diverso rispetto a quello commissionato all’attrice, senza dare a quest’ultima la possibilità di riparare gli eventuali difetti (sentenza
impugnata, pag. 10 in mezzo). Le censure andrebbero quindi vagliate unicamente
per quanto concerne il danno che il convenuto pretende aver subìto a seguito dei
difetti da lui asseriti ai lucernari. Se non che, il Pretore ha spiegato che a
poco giova la questione di sapere se vi fosse un difetto imputabile all’attrice, dato che il convenuto non ha
evidenziato quali dei pretesi danni siano riconducibili a eventuali
infiltrazioni d’acqua dalle
fessure nelle zone di raccordo sul tetto e quali all’infiltrazione dal lucernario (sentenza impugnata, pag. 13 in fondo).
Di conseguenza, le argomentazioni dell’appellante su presunti difetti del sistema di impermeabilizzazione
utilizzato dall’attrice
(appello, pag. 15-18) e ad "altri difetti
imputabili direttamente e/o indirettamente con l’appellato" (loc. cit., pag. 16 in basso) non sono di ausilio
alla sua tesi.
6. L’appellante sostiene di essere stato tenuto
all’oscuro del contenuto della
lettera 5 aprile 2001 (doc. G), come risulterebbe dallo stralcio del suo nome
su tale scritto con la dicitura "non spedito a richiesta IC 1!". Lo
stesso dicasi per la missiva 6 aprile 2001 (doc. H), dove non figura tra i
destinatari. Egli ritiene che così facendo l’appaltatrice sia stata complice nel rompere il rapporto di
rappresentanza del committente con la direzione lavori. Di conseguenza, l’attrice non avrebbe solo violato il proprio
dovere di diligenza nei suoi confronti, ma avrebbe attuato una dissimulazione
fraudolenta (appello, pag. 19). Il Pretore ha spiegato che l’arch. IC 1 (interrogatorio formale 14
luglio 2004) ha giustificato la richiesta di non inviare lo scritto doc. G al
committente con il desiderio di spiegare personalmente a costui tale contenuto
e ha confermato di averlo poi effettivamente informato. Inoltre, egli ha
affermato di aver discusso del contenuto del doc. G sul cantiere in presenza
anche del committente. Di conseguenza, il primo giudice ha ritenuto che il convenuto
doveva essere forzatamente a conoscenza delle problematiche in questione (sentenza
impugnata, pag. 12 in basso). Al riguardo, l’appellante ha anzitutto affermato che la dichiarazione dell’arch. IC 1 non sia credibile, "in
quanto corresponsabile del disastro" (appello, pag. 19 in fondo). Inoltre,
egli ritiene che se questi avesse discusso con lui della questione, allora non
sarebbe stato necessario spiegargli il contenuto del doc. G. Infine, il
convenuto sostiene che nell’incarto
non vi è la ben che minima traccia per affermare che egli abbia partecipato
alle discussioni sul cantiere. Anzi, la posa sarebbe stata eseguita subito dopo
il colloquio tra __________ __________ e l’arch. IC 1 (appello, pag. 20 seg.). Se non che, non va dimenticato
che, come accertato dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 12 in alto), l’arch. IC 1 agiva come ausiliario del
committente, di modo che il suo comportamento è imputabile al committente come
se si trattasse di un suo proprio comportamento. L’appellante non contesta tale circostanza, tant’è che asserisce l’esistenza di "un rapporto di rappresentanza", ma ritiene
che l’appaltatrice, non
inviandogli copia della missiva di cui al doc. G, sia stata complice con l’architetto nel "rompere" tale
rapporto (appello, pag. 19 in mezzo). La censura non può essere condivisa.
Invero, __________ __________ ha spiegato che "l’annotazione in calce al doc. G è stata da me redatta su richiesta
dell’arch. IC 1 che mi aveva
pregato di non spedire il fax al signor AP 1 poiché voleva essere lui a
spiegargliene il contenuto" (verbale 22 gennaio 2004, pag. 2 in mezzo).
Essendo l’arch. IC 1 il
rappresentante del committente e non avendo egli espresso il desiderio di
tenere all’oscuro della
circostanza il convenuto, ma anzi di volergliela comunicare personalmente, all’appaltatrice non può essere rimproverato di
non aver informato della questione direttamente il committente. E ciò
indipendentemente dalla questione di sapere se l’architetto abbia poi riportato la circostanza al convenuto. Al
riguardo, l’appellante ritiene
che il fatto, per l’attrice, di
non aver menzionato la notifica di cui ai doc. G e H
nella corrispondenza e durante i sopralluoghi successivi alle infiltrazioni,
significa che era conscia dell’inesistenza della stessa. Tant’è che essa non
avrebbe sollevato la questione neppure di fronte al "problema della
responsabilità affrontato dall’avv. RA 2 nei doc. 29 e 38", limitandosi ad
asserire che l’opera non era ancora terminata (appello, pag. 21 in basso).
Tuttavia, il mero fatto di non aver sollevato tale questione prima dell’introduzione
della causa non dimostra ancora che l’appaltatrice sapesse che l’arch. IC 1 non
aveva intenzione di riportare la notifica al committente. Di conseguenza, la
censura non può essere condivisa.
7. L’appellante critica, infine, il calcolo
esperito dal Pretore. Egli ritiene anzitutto che, sulla scorta del doc. BB, vi
sia un 3% di sconto (appello, pag. 27 in fondo). La circostanza non può essere
presa in considerazione, essendo stata evocata per la prima volta e quindi
irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. calcolo
conclusioni, pag. 15). Egli ritiene, altresì, di aver versato un secondo
acconto di fr. 32'083.95,
rinviando anche in questo caso al doc. BB. Al riguardo, il Pretore ha rifiutato
tale deduzione spiegando che il convenuto non aveva addotto, prima delle
conclusioni, tale fatto (sentenza impugnata, pag. 7). Il convenuto sostiene,
invece, che ciò sia "assurdo in quanto la circostanza è ammessa nella fattura
finale n. __________ del 17.04.2002, prodotta con la petizione, per cui,
trattandosi di una prova regina, non occorreva nessun commento, bastando la contestazione
di tutto l’importo preteso dall’appellata contenuta al punto 6 della
risposta e riconvenzionale" (appello, pag. 27 in fondo). Egli ritiene che,
semmai, sarebbe stata l’attrice
a dover dimostrare che tale acconto, riportato nella fattura finale, non era in
realtà stato versato (loc., cit., pag. 28 in alto). Nella petizione l’attrice ha affermato che il committente non
aveva versato il secondo acconto (pag. 4). Da parte sua, il convenuto si è
limitato ad asserire che la controparte "non può pretendere nulla"
(risposta, pag. 6). La contestazione globale della pretesa dell'attrice è
quindi troppo generica per poter essere considerata sufficiente ai sensi
dell'art. 170 cpv. 2 CPC. È ben vero che tale disposto riserva contrarie
risultanze di causa. Tuttavia, non va dimenticato che lo scopo della
contestazione è anche quello di mettere la controparte nella situazione di
rilevare quali singoli fatti essa debba provare (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano, 2005, n. 9 ad art. 170 CPC). Considerato che l’attrice aveva precisato il mancato
versamento dell’acconto e che
il convenuto non ha obiettato alcunché al proposito prima delle conclusioni,
essa poteva legittimamente credere che tale circostanza non era contestata. Di
conseguenza, anche su questo punto l’appello dev’essere respinto.
8. In
conclusione, l’appello va respinto in ogni suo punto. Gli oneri processuali di
appello seguono la soccombenza dell’appellante, che rifonderà alla controparte AO 1 un’equa indennità per ripetibili. Quanto agli
eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato dalle
conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv. 1 lett. a
LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non è
sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese della
domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a
vicenda e una della due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale
valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se
il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 2). Nella fattispecie il valore
litigioso della domanda principale è di fr. 32'797.60 (fr. 53'018.10 ./.
20'220.50). Quello della domanda riconvenzionale è di fr. 101'726.45. Entrambi gli
importi raggiungono il valore litigioso minimo di fr. 30'000.- previsto dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per i quali motivi,
richiamati sulle spese l’art. 148 CPC e la TG,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 21 settembre 2007 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'500.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
1550.
-
sono
posti a carico di AP 1, che verserà a AO 1 fr. 5'200.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-;
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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