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Decisione

12.2007.204

Appalto

3 febbraio 2009Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

B. In

seguito a infiltrazioni d’acqua attraverso i lucernari del tetto durante il

precedente fine settimana, con fax 16 luglio 2001 l’arch. IC 1 ha convocato sul

cantiere per il pomeriggio l’appaltatrice e gli altri artigiani (____________________,

__________ __________, __________ __________ e __________ __________), con

copia al legale del committente (avv. RA 1), "per una constatazione dei

danni e per stabilire immediatamente i provvedimenti necessari, onde evitare

ulteriori danni" (doc. 1). Quest’ultimo ha risposto lo stesso giorno che

tutti i lavori in corso dovevano essere "normalmente ultimati, ritenuto

che la loro esecuzione non venga compromessa dalla situazione venutasi a creare

e che farà oggetto della perizia a futura memoria (…)" (doc. 5).

C. Con

fax 17 luglio 2001 l’arch. IC 1 ha nuovamente scritto all’appaltatrice,

sostenendo che le infiltrazioni dai lucernari erano dovute al fatto che

"la masticatura al poliuretano che garantiva l’ermeticità al posto della [recte:

del] vostro raccordo tra vetro e soletta non ha tenuto". Egli ha altresì

aggiunto che "al momento attuale non deve assolutamente più entrare

ulteriormente acqua. Il committente, tramite il suo legale, mi ha comunicato

ieri di voler mettere una plastica più resistente al posto di quella attuale,

che a partire da domenica pomeriggio non ha più lasciato entrare acqua. Ieri

pomeriggio vi ho comunicato questo ordine. Vi riteniamo corresponsabili dell’accaduto.

Stamattina i vostri operai giunti sul posto con una plastica tipo monarflex non

avevano materiale per il fissaggio della stessa, come desiderato dal

committente (…). Ma come Lei ben sa nessuna plastica può garantire un’ermeticità

al 100%. Non intendo attendere oltre e cioè che succeda ancora, e che entri

nuovamente acqua in casa aggravando i danni peraltro già onerosi. O si copre

con un tetto vero e proprio come antecedentemente oppure attraverso una

soluzione alternativa garantita 100% dalla AO 1. Mi domando se non si possa con

un foglio biadesivo (o altro materiale di sua proposta) da fissare provvisorio

sul vetro e che non abbia problemi col silicone collegare e chiudere il vano

creatosi passandoci sopra con la resina fluida. Questo perché la soluzione al

problema per quanto ne sappiamo al momento attuale potrebbe anche durare dei

mesi e nel frattempo abbiamo un’opera finita esposta alle intemperie. Non posso

accettare una tale situazione e ritengo che dobbiate poter garantire una

soluzione seria, perché attualmente di vostra responsabilità. Questa protezione

va messa in opera immediatamente. Tra l’altro il tempo dei prossimi giorni è

previsto instabile" (doc. 6).

D. Con

fax del giorno successivo l’arch. IC 1 ha spiegato al committente che occorreva

la posa di un "tetto provvisorio con travi e copertura in

vetroresina" (doc. 7). Con fax 18 luglio 2001 egli ha poi comunicato al

committente che l’appaltatrice aveva provveduto il giorno precedente alla

copertura provvisoria sopra quella in doppio telo di plastica posata il 15

luglio 2001 con dei pesi e delle travi. Tuttavia, egli ha precisato di ritenere

tale copertura insufficiente e che sarebbe stato necessario un tetto

provvisorio (doc. 8). Con fax dello stesso giorno l’architetto testé citato ha

poi proposto di coprire con un foglio di membrana Hypalon i due lucernari (doc.

9). Il 23 luglio 2001 il legale del committente ha scritto all’appaltatrice e

alla direzione lavori confermando "quanto accordato quale misura

provvisoria", ovvero la posa di un "manto impermeabile integrale

sovrapposto alla impermeabilizzazione con un mastice compatibile con quest’ultima,

manto aperto su un lato verso la facciata con contrappesi" (doc. 10). In

risposta, l’appaltatrice ha spiegato che i costi di un simile intervento

avrebbero dovuto essere assunti dal committente, specificando di non aver alcun

obbligo in relazione a tali coperture provvisorie (doc. 11) e di non garantire

l’assenza di ulteriori infiltrazioni (doc. 14).

E. Nel

frattempo, il 16 luglio 2001 il committente ha inoltrato dinanzi alla Pretura

di Locarno Città un’istanza di prova a futura memoria nei confronti degli arch.

IC 1, AO 1, __________ __________, __________, __________, __________ __________

e __________ __________, con la quale ha chiesto l’assunzione di una perizia

per accertare l’esistenza di difetti e la causa degli stessi, così come per

proporre gli accorgimenti per la loro eliminazione (comprese eventuali misure

urgenti per evitare ulteriori danni), il relativo costo e l’eventuale minor

valore dell’opera. Il 17 luglio 2001 il Pretore ha nominato quale perito l’ing.

__________ __________. Il 23 luglio 2001 si è poi tenuto un sopralluogo, in

seguito al quale l’appaltatrice, su ordine del committente e con l’approvazione

del perito, il 31 luglio 2001 ha posato una copertura provvisoria (doc. 10, 16

= J, 18 = L e 23 = R). Nell’ottobre 2001 il perito e l’arch. __________ __________

(ad avvalersi del quale il primo era stato autorizzato) hanno allestito il

proprio referto. Preso atto che l’istante aveva incaricato il 13 novembre 2001 il

perito e l’arch. __________ di allestire una relazione sui lavori di completazione

e/o riparazione per rendere abitabile la casa, all’udienza 14 gennaio 2002 la

procedura a futura memoria (ove erano state inoltrate domande di completazione

e delucidazione della perizia) è stata sospesa in attesa del referto e nell’intento,

una volta in possesso dello stesso, di trovare una soluzione bonale della

controversia (inc. rich. V). Nel marzo 2002 l’ing. __________ __________,

agendo di conseguenza non più quale perito della procedura a futura memoria, e

l’arch. __________ __________ hanno allestito un’"analisi tecnica ed

economica in merito alla determinazione degli interventi per il risanamento e

la quantificazione del danno" (doc. 28 e 28/1).

F. Nel

frattempo, il 21 dicembre 2001, l’appaltatrice, per il tramite del proprio

legale, ha chiesto il pagamento di fr. 34'522.35 quale "secondo

acconto" e dell’importo residuo della mercede maturata per i lavori fino

ad allora eseguiti, di fr. 19'780.- (doc. 29). Il 3 gennaio 2002 essa ha

sollecitato tali pagamenti entro quindici giorni (doc. 31). Il 24 aprile 2002

si è tenuta una riunione presso lo studio legale dell’avv. RA 1, patrocinatore

del convenuto, alla quale l’appaltatrice non si è presentata. In tale occasione

l’ing. __________, l’arch. __________, l’arch. __________ (perito dell’Assicurazione

dell’arch. __________), l’ing. __________ e l’ing. __________ (fisici della

costruzione) sono stati incaricati di determinare le quote di responsabilità

delle parti per una trattativa bonale. Ne è seguita la "Determinazione

quote di responsabilità – relazione tecnica" presentata nel maggio 2002,

dalla quale è emersa una corresponsabilità dell’appaltatrice nei difetti

presenti sul tetto dell’abitazione (doc. 36/1). Il 21 maggio 2002 l’appaltatrice

ha contestato il contenuto dei referti menzionati, sostenendo la parzialità degli

specialisti e adducendo che essi costituiscono, quindi, semplici allegazioni di

parte (doc. 38). Il committente ha infine fatto rifare integralmente il tetto,

affidando la direzione dei lavori all’arch. __________ __________ e l’esecuzione

alla ditta __________, la quale il 29 novembre 2002 ha emesso la propria

fattura per un importo di fr. 40'227.20.

G. Con petizione 15 luglio 2002 AO 1 ha

chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 49'257.10 oltre

interessi al 7% dal 21 dicembre 2001 per le opere da lei eseguite, già dedotto

il ribasso e l’acconto di fr. 10'700.- versato dal committente. Con risposta 24

ottobre 2002 il convenuto si è opposto alla petizione, chiedendo a sua volta in

via riconvenzionale il versamento di fr. 83'704.- oltre interessi al 5% dal 1°

settembre 2001, composti di fr. 41'825.- per i "costi diretti per le

riparazioni" e di fr. 41'879.- per i "costi indiretti. Con riposta

riconvenzionale 28 novembre 2002 l’attrice si è opposta alla domanda riconvenzionale.

Con gli ulteriori allegati preliminari, le parti si sono confermate nei loro

rispettivi punti di vista. L’8 gennaio 2003 il convenuto ha denunciato la lite

agli arch. IC 1, che il 7 febbraio 2003 hanno dichiarato di intervenire in lite,

chiedendo la reiezione integrale della petizione e l’accoglimento della domanda

riconvenzionale, premettendo che ciò non sarebbe valso quale ammissione di

responsabilità da parte loro. Con conclusioni 4 dicembre 2006 AO 1 ha aumentato

la sua richiesta a fr. 53'019.10 (recte: 53'018.10) e il tasso percentuale di interesse diminuito al 6.25%, mentre il

convenuto vi ha aderito limitatamente a fr. 9'302.15 oltre interessi dal 21

gennaio 2001 e aumentato la propria domanda riconvenzionale a fr. 101'726.45

oltre interessi al 5% dal 21 gennaio 2001, con richiesta di compensazione delle

rispettive pretese e la condanna, quindi, dell’attrice al pagamento di fr.

92'424.90 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2001. Statuendo con sentenza 4

settembre 2007 il Pretore ha accolto la petizione e ha respinto la domanda

riconvenzionale, condannando i convenuti a versare all’attore fr. 53'018.10

oltre interessi al 6.5% dal 21 dicembre 2001.

H. Con atto di appello 21 settembre 2007

(spedito il 24 settembre 2007) il convenuto postula la riforma del giudizio

impugnato nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 20'220.50

oltre interessi dal 21 gennaio 2001 e la domanda riconvenzionale per fr.

101'726.45 oltre interessi al 5% dal 21 gennaio 2001, con compensazione delle rispettive

pretese e, quindi, la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 81'505.95 oltre

interessi al 5% dal 1° settembre 2001. Con osservazioni 10 dicembre 2007 l’attrice chiede di

respingere il gravame avversario, mentre gli intervenuti in lite hanno rinunciato

a presentare le proprie osservazioni.

e

considerato

in diritto: 1. Il Pretore ha accertato anzitutto che nella fattispecie le parti

avevano pattuito un contratto d’appalto, al quale sono applicabili, oltre agli

art. 363 segg. CO, le norme SIA, in particolare la Norma SIA 118. Egli ha poi precisato che a prescindere dalla questione di sapere se l’opera fosse difettosa, il committente ha

optato per il rifacimento integrale dell’impermeabilizzazione del tetto mediante un sistema diverso da quello

commissionato all’attrice e si

è avvalso di un terzo, sicché, in violazione dell’art. 169 cpv. 1 Norma SIA 118, non ha

permesso all’appaltatrice di eliminare gli eventuali difetti. Di conseguenza,

il Pretore ha spiegato che il committente non poteva pretendere il pagamento

delle opere di impermeabilizzazione commissionate a terzi. Egli ha inoltre precisato

che l’appaltatrice aveva avvisato il committente di non garantire l’adesione

delle membrane poiché la vetrata risultava contaminata da silicone, di modo che

non poteva essere tenuta a rispondere dei danni lamentati dal convenuto in

seguito alle infiltrazioni d’acqua dal lucernario. Al riguardo il primo giudice

ha aggiunto che in ogni caso nessun importo avrebbe potuto essere riconosciuto

all’attore riconvenzionale, poiché egli non ha dimostrato quali dei danni fatti

valere fossero riconducibili a eventuali infiltrazioni d’acqua dalle fessure

nelle zone di raccordo sul tetto e quali dalle infiltrazioni dal lucernario. Il

Pretore ha quindi accolto integralmente la petizione e respinto la domanda

riconvenzionale. Egli si è fondato, al riguardo, sul valore di complessivi fr.

62'786.15 (IVA esclusa) indicato

nella perizia giudiziaria, dal quale ha dedotto, come

riconosciuto dalla stessa attrice, un ribasso del 4%, un ulteriore importo

dello 0.5% per la pulizia del cantiere e l’acconto di fr. 10'700.- già versato dal convenuto. Ottenendo una

cifra finale di fr. 53'830.95, superiore a quanto richiesto dall’attrice, il primo giudice ha riconosciuto a

quest’ultima l’importo di fr. 53'018.10 da lei postulato.

2. L’appellante ammette che, come accertato dal

Pretore, l’opera non era stata

terminata dall’attrice. Se non

che, egli ritiene che dalla prova (perizia) a futura memoria e dai successivi

accertamenti è emerso "in modo incontrovertibile" che l’ultimazione dell’opera con il materiale e il modo usato dall’attrice avrebbero comportato "un’opera inaccettabile, occasionando gravi danni, oltretutto

allorquando la casa sarebbe stata abitata", di modo che non si può rimproverargli

di essersi rivolto a terzi (appello, pag. 12 segg.).

2.1 Al riguardo

il Pretore ha spiegato che la "resina e le membrane isolanti dovevano

ancora essere coperte da un manto protettivo, che all’appaltatrice non è stato permesso di applicare". Egli ha

ritenuto che "diversamente da quanto concluso dal perito giudiziale, non

si può neppure ritenere che l’utilizzo

di resine sintetiche per impermeabilizzare il tetto non fosse idoneo, poiché

quel manto protettivo era proprio destinato a impedire infiltrazioni d’acqua e scongiurare il deterioramento delle

resine e delle membrane isolanti". Il primo giudice ha inoltre aggiunto

che "gli stessi periti di parte, nell’ambito dell’allestimento

della perizia a futura memoria, avevano ritenuto che quel sistema fosse

possibile" e che "il fatto che la AO 1 abbia sviluppato la resina

impiegata sul cantiere AP 1 per tetti ricoperti da terra, contrariamente all’opinione del perito, non permette di

concludere che la stessa AO 1 escluda utilizzi diversi se accompagnati dai

dovuti accorgimenti". Il Pretore ha infine spiegato che "anche l’eventuale inferiore durata nel tempo dell’impermeabilizzazione con resine non

rappresenta un difetto, per lo meno quando il sistema è stato scelto per

ragioni architettoniche (estetiche)" (sentenza impugnata, pag. 9 seg.). Il

primo giudice ha quindi ritenuto che, sulla scorta del carteggio processuale, il

sistema di impermeabilizzazione adottato dall’attrice non poteva ritenersi difettoso. Al riguardo, l’appellante sostiene che il "manto protettivo"

non aveva lo scopo di impermeabilizzare l’opera, bensì, come riferito dall’avv. RA 2 nella lettera 22 marzo 2002 (doc. 33), quello di garantire

la durata prevista. Tale circostanza sarebbe stata confermata anche dall’arch. __________ __________ (che ha

allestito unitamente all’ing. __________

__________ la prova a futura memoria – inc. rich. V – e il referto di cui al

doc. 24). Egli ha dichiarato che "ciò che la AO 1 non aveva ancora

eseguito nel momento in cui sono intervenuto per la prima volta era la lacca di

finitura (lo strato finale) che doveva essere applicata su tutta la superficie

del tetto per fissare la sabbia, la quale sabbia serve assieme alla lacca a

proteggere la resina" (verbale 14 luglio 2004, pag. 4 in alto). Si

aggiunga che la stessa attrice ammette che "mancava in particolare la posa

di una sigillatura particolare per la protezione contro i raggi UV sulla parte

del tetto ove c’era l’impermeabilizzazione in resina al

poliuretano. Ovvio che senza la protezione prevista, la resina già posata si

sarebbe rovinata e sarebbe stata sottoposta ad un invecchiamento precoce"

(osservazioni, pag. 2 in fondo). Se non che, come indicato sopra il Pretore ha ritenuto

l’idoneità del sistema adottato

dall’attrice e ha spiegato che

il committente ha poi optato per un sistema completamente diverso da quello

inizialmente previsto, senza dare all’appaltatrice la possibilità di riparare

ai pretesi difetti. La questione, quindi, di sapere se tale manto protettivo

fosse volto a un’ulteriore impermeabilizzazione

o unicamente a una protezione contro l’usura non incide su tale aspetto, poiché non dimostra che il sistema

eseguito dall’appaltatrice

fosse concettualmente inidoneo. Al riguardo, l’appellante si limita a sostenere che il perito giudiziario ha spiegato

come il materiale utilizzato non fosse "adatto e adeguato, indicato,

conveniente, consigliabile" (appello, pag. 15 in alto). In tal modo,

tuttavia, il convenuto non si confronta compiutamente con le argomentazioni del

Pretore illustrate sopra, che si è scostato, per l’appunto, proprio da tale giudizio peritale, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2

lett. f CPC). Per tacere del fatto che il perito parla di "materiale"

e che le parti concordano sul fatto che sui vetri fosse presente del silicone.

Tale circostanza non è imputabile all’appaltatrice, che non era incaricata della fornitura dei vetri. D’altra parte, il convenuto nemmeno sostiene

ciò. Su questo punto l’appello

dev’essere quindi respinto.

2.2 A suffragio

della propria tesi l’appellante

menziona (appello, pag. 10 in basso) il passaggio della perizia giudiziaria

laddove l’ing. __________ __________

afferma che "dopo aver analizzato i rapporti redatti dalla __________

(doc. 41 e 42) e tutta la documentazione messami a disposizione ritengo che la

soluzione proposta, ed in seguito eseguita sotto la regia dell’arch. __________, può essere definita come

un intervento di risanamento globale dei vari problemi riscontrati nella

costruzione in oggetto, segnatamente numerosi ponti termici, raccordi non

ermetici all’aria e

infiltrazioni d’acqua. Si

sarebbe potuto intervenire anche in maniera meno drastica, magari con

interventi puntuali, ma certamente sarebbero rimasti dei problemi in sospeso.

Problemi che, se non immediatamente ma in un secondo tempo, si sarebbero

manifestati con tutte le conseguenze del caso. In conclusione, considerato

tutto quanto emerge dall’incarto,

posso quindi definire che l’intervento

di risanamento messo in atto risulta adeguato alla situazione venutasi a creare"

(pag. 16, risposta n. 6). Se non che, su questo punto il perito ha riferito

sull’adeguatezza della

soluzione consigliata da __________ e poi adottata dal committente, non sul

sistema adottato dall’appaltatrice.

Certo, egli riferisce che interventi puntuali avrebbero lasciato problemi in

sospeso. Tuttavia, egli non spiega compiutamente che cosa intenda con simili

interventi e sulle conseguenze, sicché non è dato di capire se queste ultime

possano essere quelle che, con il tipo di costruzione architettonica e di

valenza estetica scelta dal committente e progettata dagli arch. IC 1, ci si

poteva comunque attendere. Le conseguenze prospettate dal perito potrebbero ad

esempio essere quelle sulla durata dell’impermeabilizzazione, che il primo giudice ha spiegato non

rappresentare nella fattispecie "un difetto, per lo meno quando il sistema

è stato scelto per ragioni architettoniche (estetiche)" (sentenza

impugnata, pag. 9 seg.). Anche su questo punto l’appello dev’essere

pertanto respinto.

2.3 Il convenuto

ritiene assurda l’ipotesi pretorile

di terminare l’opera da parte

dell’attrice, dato che la

vernice sintetica "avrebbe soltanto coperto il gran difetto, ossia la

carente aderenza delle membrane a causa della presenza di silicone e le altre

magagne (in particolare vetri di dimensioni inferiori rispetto al progetto e

posa di una lamiera)" (appello, pag. 13 in fondo). Al riguardo, egli rinvia

(appello, pag. 13 in basso) alla deposizione del teste __________ __________ (tecnico

edile dipendente dell’attrice

in qualità di responsabile della succursale di __________), che ha riferito di

aver segnalato all’arch. IC 1

che malgrado la smerigliatura non era possibile garantire la perfetta aderenza

a causa delle tracce di silicone sui vetri e laddove egli afferma che "ero

consapevole del rischio per eseguire il lavoro come deciso dall’architetto era elevato il rischio di

inconvenienti; non mi aspettavo però conseguenze di questo tipo" (verbale

22 gennaio 2004, pag. 5 in basso). L’appellante fa riferimento (appello, pag. 14 in alto) anche alla

testimonianza dell’operaio __________

__________, dipendente dell’attrice,

laddove egli afferma di aver constatato silicone sui vetri e di aver informato

di tale circostanza sia l’arch.

IC 1 sia __________ __________, in particolare laddove asserisce che "a me

è stato detto di continuare il lavoro subito dopo che il signor __________ e l’arch. IC 1 avevano parlato. Nel momento in

cui mi è stato detto erano presenti entrambi, ma io non sono più in grado di

dire chi dei due abbia parlato con me" (verbale 7 novembre 2003, pag. 8 in

alto) e di aver quindi "eseguito la preparazione del vetro seguendo le

indicazioni del signor __________, che ci ha dato ordine di smerigliare il

vetro e anche di pulirlo con un solvente" (loc. cit., pag. 7 in alto). Se

non che, le circostanze testé menzionate non dimostrano ancora che qualora l’attrice avesse potuto terminare l’opera, non avrebbe potuto validamente

ovviare alla presenza del silicone menzionato sopra, ad esempio con la

sostituzione dei vetri in questione. Lo stesso vale per la censura dell’appellante sul dovere dell’appaltatrice di non eseguire il lavoro o di

farsi rilasciare una dichiarazione di scarico da ogni responsabilità (appello,

pag. 21 in basso). Si aggiunga che le testimonianze testé citate comprovano,

semmai, che la mancata adesione della membrana al vetro era da ricondurre alla

presenza di silicone sullo stesso, come detto sopra non imputabile all’attrice. Inoltre, come rilevato dal

Pretore, dalle risultanze di cui sopra risulta che l’attrice ha segnalato alla direzione lavori (arch. IC 1) la presenza

di tale silicone e il rischio che l’adesione non fosse garantita (cfr. anche doc. H), mentre quest’ultima ha insistito per la posa dei vetri

dei lucernari. Al riguardo, l’appellante

ritiene che l’appaltatrice ha

agito conscia dell’elevato

rischio di inconvenienti che una simile posa comportava (appello, pag. 18 in

basso). Tuttavia, il convenuto dimentica che, come rilevato dal primo giudice

(sentenza impugnata, pag. 12 in alto), gli arch. IC 1 agivano quali suoi ausiliari

(cfr. anche contratto doc. A, dal quale emerge che gli arch. IC 1 erano

rappresentanti del committente), sicché il fatto, per il committente, di

imputare all’attrice il difetto

scaturito dalla presenza di silicone sul vetro per sostenere l’impossibilità di terminare l’opera non può essere tutelato.

3. Il

convenuto ritiene che l’opera

non è stata eseguita come previsto dal progetto degli arch. IC 1. Al riguardo,

egli rinvia al passaggio della testimonianza di __________ __________, laddove

ha affermato: "mi viene mostrato il doc. G: riguarda dei dettagli

esecutivi che sono stati progettati dagli architetti ma che sul cantiere non

sono stati eseguiti come progettati. Di conseguenza io ho ordinato di

sospendere i lavori in attesa di ottenere i dettagli dagli architetti. Ricordo

in particolare che i vetri dei lucernari erano di dimensioni inferiori rispetto

a quelle previste. In seguito sono stati posati previa aggiunta di una lamiera

per compensare la differenza di grandezza. Io non ricordo più chi si sia

occupato di posare questa lamiera" (verbale 22 gennaio 2004, pag. 2). L’appellante non trae conclusioni da questo

suo asserto, in particolare non dice che tali modifiche siano riconducibili all’operato dell’attrice e che abbiano causato i danni da lui pretesi, di modo che al

riguardo l’appello è

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Il convenuto rinvia (appello, pag.

18 in mezzo), inoltre, alla missiva 5 aprile 2001 dell’appaltatrice agli arch. IC 1 (doc. G), ove è comunicato che "i

dettagli 3, 4 e 6 non sono stati realizzati come da progetto; l’impermeabilizzazione non può essere

eseguita come previsto". Tuttavia, nel medesimo scritto l’attrice ha affermato che "i lavori sono provvisoriamente sospesi in attesa di vostre indicazioni".

Di conseguenza, non si possono imputare all’attrice difetti nella grandezza dei vetri e nel fatto che sia stata

posata una lamiera, considerato da un lato che essa non era la fornitrice degli

stessi, dall’altro che dalla

testimonianza citata sopra, alla quale lo stesso convenuto rinvia, emerge sulla

questione dei vetri e della lamiera il consenso della direzione lavori,

ausiliaria del convenuto.

4. L’appellante ritiene di aver comunque

notificato i difetti all’appaltatrice,

mentre quest’ultima si è

rifiutata di eliminare gli stessi, salvo per la posa di un inutile "manto

protettore", motivo per cui si è rivolta ad un altro artigiano per la

completazione dell’opera

(appello, pag. 22-26).

4.1 Il convenuto

dimentica, tuttavia, che il Pretore ha ritenuto non dimostrata la difettosità

del sistema di impermeabilizzazione in questione, ovvero che con la posa di

tale manto vi sarebbero state ancora infiltrazioni d’acqua (sentenza impugnata, pag. 9 in basso e 10 in alto). Sul fatto

che il difetto non consisteva nella mancata ultimazione dell’opera, ovvero nella posa del manto in

questione, l’appellante rinvia in maniera generica alla testimonianza di __________ __________

(appello, pag. 26 in alto), sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art.

309 cpv. 2 lett. f CPC). Inoltre, il primo giudice ha spiegato che l’appaltatrice

ha validamente notificato al committente la presenza di silicone sui vetri e il

fatto che l’adesione delle membrane non fosse garantita (sentenza impugnata,

pag. 11 in basso e 12 in alto). Ciononostante, come illustrato (sopra, consid. 2

seg.), dall’istruttoria è emerso che la direzione lavori, agente quale

ausiliaria del committente, ha insistito ugualmente per

la posa dei vetri dei lucernari. Di conseguenza, il convenuto non può

validamente opporsi al pagamento della mercede vantata dall’appaltatrice per opere che lui stesso (per

il tramite della direzione lavori) ha insistito ad avere, seppur conscio della

presenza del silicone in questione, e nemmeno chiedere il pagamento del rifacimento

del tetto. L’appellante ritiene

altresì di aver saputo che occorreva rifare il tetto dal referto 17 luglio 2002

di __________ e dalla testimonianza dell’arch. __________ __________ (appello, pag. 26 in alto e in basso).

Se non che, con tale affermazione egli non dimostra che, dando la possibilità

all’attrice di posare il manto

protettivo o di sostituire i vetri sui quali era presente il silicone

(contaminazione che peraltro non può esserle imputata) vi sarebbero comunque

state delle infiltrazioni e, quindi, la necessità di modificare il sistema di

impermeabilizzazione previsto. Tanto più che il teste __________ __________ ha spiegato di aver "consigliato all’architetto di sostituire le vetrate" e che quest’ultimo "per motivare la sua decisione

di non sostituire le vetrate (…) mi ha detto che non sarebbe stato possibile

fornire nuove vetrate in tempi brevi" (verbale 22 gennaio 2004, pag. 2 in

fondo). Va altresì detto che sebbene nel complemento della perizia sia indicato che "le infiltrazioni

sono avvenute anche laddove il nastro Combiflex è stato raccordato con vetri

precedentemente trattati dalla AO 1. Inoltre non bisogna dimenticare i problemi

di "strappo" riscontrati e dovuti ai fenomeni di dilatazione"

(pag. 14, risposta 5d), lo stesso perito ha osservato che tale nastro era stato

applicato sul supporto in alluminio (perizia, pag. 15, risposta 4). Il teste __________

__________ ha affermato: "mi viene mostrato il doc. G: riguarda dei

dettagli esecutivi che sono stati progettati dagli architetti ma che sul

cantiere non sono stati eseguiti come progettati. Di conseguenza io ho ordinato

di sospendere i lavori in attesa di ottenere i dettagli dagli architetti.

Ricordo in particolare che i vetri dei lucernari erano di dimensioni inferiori

rispetto a quelle previste. In seguito sono stati posati previa aggiunta di una

lamiera per compensare la differenza di grandezza. Io non ricordo più chi si

sia occupato di posare questa lamiera" (verbale 22 gennaio 2004, pag. 2). La

censura dell’appellante secondo

la quale vi è stata una modifica dell’esecuzione rispetto al progetto ordinario (appello, pag. 18 in

basso) è quindi pertinente, ma tale decisione non può essere imputata all’appaltatrice. Nemmeno, di conseguenza, eventuali

difetti sono riconducibili a tale decisione. Invero, come illustrato sopra dall’istruttoria è emerso che sia la posa dell’alluminio sia dei vetri contaminati di

silicone è da ricondurre alla decisione dell’arch. IC 1, ausiliario del committente.

4.2 Sempre su

questo punto, l’appellante ribadisce

di aver chiesto agli artigiani di intervenire per "conservare lo statu

quo ed evitare ulteriori danni", mentre l’attrice si sarebbe rifiutata, pretendendo addirittura di occultare i

difetti con la posa del "manto protettore". Motivo per cui il convenuto

sostiene di essere stato costretto a rivolgersi a terzi per il rifacimento del

tetto. Di conseguenza, egli chiede il pagamento del costo di tale rifacimento,

che equivarrebbe in definitiva al minor valore dell’opera (appello, pag. 26 in fondo e 27 in alto). Sulla questione di

tale manto protettore si rinvia a quanto esposto sopra. Per il resto, va detto

che il Pretore ha spiegato che il costo del rifacimento non può equivalere a

quello dell’eventuale minor

valore, poiché trattasi di messa in opera del diverso tipo di

impermeabilizzazione, non di riparazione (sentenza impugnata, pag. 11 in alto).

Con tale censura l’appellante

non si confronta, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Per tacere del

fatto che a dimostrazione della sua richiesta di eliminazione dei difetti il

committente ha rinviato a risultanze processuali che tuttavia non gli sono di

ausilio (loc. cit., pag. 26 in basso). Invero, con la domanda 3.2 dell’istanza di assunzione di prova a futura

memoria egli ha chiesto: "in caso affermativo (alla domanda 3.1: la casa

di abitazione in corso di costruzione sul mappale RFD di __________ __________

accusa difetti?), dia una descrizione degli stessi allegando la documentazione

fotografica e precisando le cause per ogni singolo difetto", e non, come

allegato dall’appellante,

"interventi necessari per poter rendere la casa abitabile". Si

aggiunga che anche qualora fosse stata posta la domanda asserita dall’appellante, la stessa non era indirizzata

all’appaltatrice e, quindi, non

potrebbe valere come valida richiesta di eliminazione di presunti difetti. Dal

verbale 7 agosto 2001 (prova a futura memoria, inc. DI.2001.170), poi, non

emerge che il committente abbia chiesto all’appaltatrice l’eliminazione

degli asseriti difetti. Dallo scritto dell’avv. RA 1 2 gennaio 2002 all’avv. RA 2 (doc. 30) risulta la richiesta di posare una stuoia

isolante allo scopo di consentire l’ispezione degli stessi. Chiedendo ciò, il committente ha di fatto

sospeso l’ultimazione dell’opera. Egli ha inoltre comunicato di aver

incaricato l’ing. __________ __________

e l’arch. __________ __________

di allestire una relazione sugli interventi necessari per poter rendere

abitabile la casa, che sarebbe stata trasmessa a tutti gli artigiani con l’invito a partecipare a una riunione al fine

di trovare una soluzione bonale. Il 29 marzo 2002 egli ha poi proposto delle

date per tale discussione (doc. 35). Ciò non equivale, tuttavia, a una

richiesta di eliminazione difetti. Su questo punto l’appello dev’essere

pertanto respinto.

5. Il convenuto sostiene che l’attrice abbia agito con colpa. Va subito precisato che qualora con

le proprie censure egli miri ad invocare la difettosità dell’opera, esse non possono essere ritenute.

Invero, egli non si confronterebbe in tal modo con l’argomentazione del Pretore secondo il quale a prescindere dalla

questione di sapere se l’opera

fosse difettosa, il committente ha optato per il rifacimento integrale dell’impermeabilizzazione tramite un sistema

diverso rispetto a quello commissionato all’attrice, senza dare a quest’ultima la possibilità di riparare gli eventuali difetti (sentenza

impugnata, pag. 10 in mezzo). Le censure andrebbero quindi vagliate unicamente

per quanto concerne il danno che il convenuto pretende aver subìto a seguito dei

difetti da lui asseriti ai lucernari. Se non che, il Pretore ha spiegato che a

poco giova la questione di sapere se vi fosse un difetto imputabile all’attrice, dato che il convenuto non ha

evidenziato quali dei pretesi danni siano riconducibili a eventuali

infiltrazioni d’acqua dalle

fessure nelle zone di raccordo sul tetto e quali all’infiltrazione dal lucernario (sentenza impugnata, pag. 13 in fondo).

Di conseguenza, le argomentazioni dell’appellante su presunti difetti del sistema di impermeabilizzazione

utilizzato dall’attrice

(appello, pag. 15-18) e ad "altri difetti

imputabili direttamente e/o indirettamente con l’appellato" (loc. cit., pag. 16 in basso) non sono di ausilio

alla sua tesi.

6. L’appellante sostiene di essere stato tenuto

all’oscuro del contenuto della

lettera 5 aprile 2001 (doc. G), come risulterebbe dallo stralcio del suo nome

su tale scritto con la dicitura "non spedito a richiesta IC 1!". Lo

stesso dicasi per la missiva 6 aprile 2001 (doc. H), dove non figura tra i

destinatari. Egli ritiene che così facendo l’appaltatrice sia stata complice nel rompere il rapporto di

rappresentanza del committente con la direzione lavori. Di conseguenza, l’attrice non avrebbe solo violato il proprio

dovere di diligenza nei suoi confronti, ma avrebbe attuato una dissimulazione

fraudolenta (appello, pag. 19). Il Pretore ha spiegato che l’arch. IC 1 (interrogatorio formale 14

luglio 2004) ha giustificato la richiesta di non inviare lo scritto doc. G al

committente con il desiderio di spiegare personalmente a costui tale contenuto

e ha confermato di averlo poi effettivamente informato. Inoltre, egli ha

affermato di aver discusso del contenuto del doc. G sul cantiere in presenza

anche del committente. Di conseguenza, il primo giudice ha ritenuto che il convenuto

doveva essere forzatamente a conoscenza delle problematiche in questione (sentenza

impugnata, pag. 12 in basso). Al riguardo, l’appellante ha anzitutto affermato che la dichiarazione dell’arch. IC 1 non sia credibile, "in

quanto corresponsabile del disastro" (appello, pag. 19 in fondo). Inoltre,

egli ritiene che se questi avesse discusso con lui della questione, allora non

sarebbe stato necessario spiegargli il contenuto del doc. G. Infine, il

convenuto sostiene che nell’incarto

non vi è la ben che minima traccia per affermare che egli abbia partecipato

alle discussioni sul cantiere. Anzi, la posa sarebbe stata eseguita subito dopo

il colloquio tra __________ __________ e l’arch. IC 1 (appello, pag. 20 seg.). Se non che, non va dimenticato

che, come accertato dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 12 in alto), l’arch. IC 1 agiva come ausiliario del

committente, di modo che il suo comportamento è imputabile al committente come

se si trattasse di un suo proprio comportamento. L’appellante non contesta tale circostanza, tant’è che asserisce l’esistenza di "un rapporto di rappresentanza", ma ritiene

che l’appaltatrice, non

inviandogli copia della missiva di cui al doc. G, sia stata complice con l’architetto nel "rompere" tale

rapporto (appello, pag. 19 in mezzo). La censura non può essere condivisa.

Invero, __________ __________ ha spiegato che "l’annotazione in calce al doc. G è stata da me redatta su richiesta

dell’arch. IC 1 che mi aveva

pregato di non spedire il fax al signor AP 1 poiché voleva essere lui a

spiegargliene il contenuto" (verbale 22 gennaio 2004, pag. 2 in mezzo).

Essendo l’arch. IC 1 il

rappresentante del committente e non avendo egli espresso il desiderio di

tenere all’oscuro della

circostanza il convenuto, ma anzi di volergliela comunicare personalmente, all’appaltatrice non può essere rimproverato di

non aver informato della questione direttamente il committente. E ciò

indipendentemente dalla questione di sapere se l’architetto abbia poi riportato la circostanza al convenuto. Al

riguardo, l’appellante ritiene

che il fatto, per l’attrice, di

non aver menzionato la notifica di cui ai doc. G e H

nella corrispondenza e durante i sopralluoghi successivi alle infiltrazioni,

significa che era conscia dell’inesistenza della stessa. Tant’è che essa non

avrebbe sollevato la questione neppure di fronte al "problema della

responsabilità affrontato dall’avv. RA 2 nei doc. 29 e 38", limitandosi ad

asserire che l’opera non era ancora terminata (appello, pag. 21 in basso).

Tuttavia, il mero fatto di non aver sollevato tale questione prima dell’introduzione

della causa non dimostra ancora che l’appaltatrice sapesse che l’arch. IC 1 non

aveva intenzione di riportare la notifica al committente. Di conseguenza, la

censura non può essere condivisa.

7. L’appellante critica, infine, il calcolo

esperito dal Pretore. Egli ritiene anzitutto che, sulla scorta del doc. BB, vi

sia un 3% di sconto (appello, pag. 27 in fondo). La circostanza non può essere

presa in considerazione, essendo stata evocata per la prima volta e quindi

irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. calcolo

conclusioni, pag. 15). Egli ritiene, altresì, di aver versato un secondo

acconto di fr. 32'083.95,

rinviando anche in questo caso al doc. BB. Al riguardo, il Pretore ha rifiutato

tale deduzione spiegando che il convenuto non aveva addotto, prima delle

conclusioni, tale fatto (sentenza impugnata, pag. 7). Il convenuto sostiene,

invece, che ciò sia "assurdo in quanto la circostanza è ammessa nella fattura

finale n. __________ del 17.04.2002, prodotta con la petizione, per cui,

trattandosi di una prova regina, non occorreva nessun commento, bastando la contestazione

di tutto l’importo preteso dall’appellata contenuta al punto 6 della

risposta e riconvenzionale" (appello, pag. 27 in fondo). Egli ritiene che,

semmai, sarebbe stata l’attrice

a dover dimostrare che tale acconto, riportato nella fattura finale, non era in

realtà stato versato (loc., cit., pag. 28 in alto). Nella petizione l’attrice ha affermato che il committente non

aveva versato il secondo acconto (pag. 4). Da parte sua, il convenuto si è

limitato ad asserire che la controparte "non può pretendere nulla"

(risposta, pag. 6). La contestazione globale della pretesa dell'attrice è

quindi troppo generica per poter essere considerata sufficiente ai sensi

dell'art. 170 cpv. 2 CPC. È ben vero che tale disposto riserva contrarie

risultanze di causa. Tuttavia, non va dimenticato che lo scopo della

contestazione è anche quello di mettere la controparte nella situazione di

rilevare quali singoli fatti essa debba provare (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano, 2005, n. 9 ad art. 170 CPC). Considerato che l’attrice aveva precisato il mancato

versamento dell’acconto e che

il convenuto non ha obiettato alcunché al proposito prima delle conclusioni,

essa poteva legittimamente credere che tale circostanza non era contestata. Di

conseguenza, anche su questo punto l’appello dev’essere respinto.

8. In

conclusione, l’appello va respinto in ogni suo punto. Gli oneri processuali di

appello seguono la soccombenza dell’appellante, che rifonderà alla controparte AO 1 un’equa indennità per ripetibili. Quanto agli

eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato dalle

conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv. 1 lett. a

LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non è

sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese della

domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a

vicenda e una della due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale

valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se

il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 2). Nella fattispecie il valore

litigioso della domanda principale è di fr. 32'797.60 (fr. 53'018.10 ./.

20'220.50). Quello della domanda riconvenzionale è di fr. 101'726.45. Entrambi gli

importi raggiungono il valore litigioso minimo di fr. 30'000.- previsto dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per i quali motivi,

richiamati sulle spese l’art. 148 CPC e la TG,

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 21 settembre 2007 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1'500.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

1550.

-

sono

posti a carico di AP 1, che verserà a AO 1 fr. 5'200.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-;

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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