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Decisione

12.2007.205

Tassa di giustizia e ripetibili - appello

29 gennaio 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

12.2007.205

Data decisione, Autorità:

29.01.2009, IICCA

Titolo:

Tassa di giustizia e ripetibili - appello

SPESE E RIPETIBILI

art. 148 CPC-TI

Incarto n.

12.2007.205

Lugano

29 gennaio

2009/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Giani e Pellegrini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1997.767

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 20

ottobre 1997 da

AP 1

rappr. da RA 1

contro

AO 1

rappr. da RA 2

con cui

l'attore ha chiesto che fosse constatato che egli aveva tempestivamente e validamente

esercitato i suoi diritti di opzione di acquisto del capitale azionario di B__________

__________ SA e che di conseguenza fosse dichiarato che egli aveva diritto di

entrare in possesso delle 100 azioni al portatore di nominali fr. 1000.–

cadauna rappresentanti l'integralità del capitale azionario di quella società,

nonché che fosse fatto ordine all'avv. F__________ __________ di consegnargli i

suddetti titoli contro pagamento a sue mani del prezzo, pari al valore del patrimonio

netto contabile della società calcolato alla fine del mese d'esercizio del

diritto di opzione, come pattuito tra le parti, prezzo poi da rimettere in mani

della parte venditrice;

domanda

avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che

il Pretore con sentenza 6 settembre 2007 ha respinto, ponendo la tassa di

giustizia di fr. 5000.– e le spese a carico dell'attore, tenuto a rifondere

alla controparte fr. 50 000.– per ripetibili;

appellante

l'attore con atto di appello 26 settembre 2007, con cui chiede la riforma del

querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 2500.– la tassa di giustizia e a

fr. 3500.– l'indennità ripetibile da lui dovuta;

mentre la

convenuta con osservazioni 5 novembre 2007 postula la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti

ritenuto

in fatto e in diritto: che il 23

marzo 1994 AO 1, in qualità di acquirente, e M__________ __________ __________,

in qualità di venditrice, hanno sottoscritto, per US$ 700 000.–, un contratto

di compravendita dell'intero capitale azionario (100 azioni al portatore di

nominali fr. 1000.- cadauna) della S__________ __________ SA, società la cui

ragione sociale è stata in seguito mutata in B__________ __________ SA;

che

lo stesso giorno M__________ __________, per il caso in cui il contratto di

compravendita con AO 1 non avesse ottenuto per tempo l'autorizzazione del Banco

Central del __________ alla quale era subordinato, ha concesso a AP 1, per un

prezzo di US$ 1.-, un diritto d'opzione sulle azioni di S__________ __________

SA, per la durata di 3 anni, ritenuto che quale prezzo d'esercizio faceva stato

il patrimonio netto contabile della società calcolato alla fine del mese

d'esercizio del diritto;

che

6 giorni dopo un analogo diritto d'opzione in favore di AP 1 è stato concesso,

alle medesime condizioni, anche da AO 1;

che

in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione del Banco Central del __________,

l'11 maggio 1994 le azioni, nel frattempo pagate dall'acquirente, sono state

depositate presso l'avv. F__________ __________;

che

con la petizione del 20 ottobre 1997, a cui AO 1 si è opposta, AP 1, asserendo

che la menzionata autorizzazione era stata rifiutata il 3 giugno 1994, ha chiesto

al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, che fosse constatato che, con

scritti 16 settembre 1996 a M__________ __________ (doc. I) e a AO 1 (doc. L),

egli aveva tempestivamente e validamente esercitato i suoi diritti di opzione

di acquisto del capitale azionario di B__________ __________ SA e di

conseguenza fosse dichiarato che egli aveva diritto di entrare in possesso

delle azioni di quella società, nonché che fosse fatto ordine all'avv. F__________

__________ di consegnargli i suddetti titoli contro pagamento nelle sue mani

del prezzo, pari al valore del patrimonio netto contabile della società

calcolato alla fine del mese d'esercizio del diritto di opzione, importo poi da

rimettere in mani della parte venditrice;

che

con la sentenza del 6 settembre 2007 il Pretore ha respinto

la petizione e, accertato che il valore di causa corrispondeva al controvalore

di US$ 700 000.–, ha posto a carico dell'attore le spese, con una tassa di

giustizia di fr. 5000.–, e l'ha obbligato a versare alla convenuta fr. 50 000.–

per ripetibili;

che

nell'appello 26 settembre 2007 l'attore postula la riduzione della tassa di

giustizia a fr. 2500.– e delle ripetibili a fr. 3500.–;

che

per l'appellante con lo scioglimento di B__________ __________ SA, intervenuto

il 25 novembre 2002, il valore di causa poteva ammontare al massimo al capitale

sociale liberato a suo tempo di fr. 100 000.–, senza dimenticare che con lo

scioglimento della società il valore delle azioni era finanche pari a zero;

che,

quindi, considerato anche che l'istruttoria non era stata particolarmente

impegnativa e aveva comportato per il legale della controparte un dispendio non

superiore a 30 ore, la tassa di giustizia poteva ammontare al massimo a fr.

2500.– e l'indennità per ripetibili a fr. 3500.–;

che

la convenuta postula la reiezione del gravame, ritenendo corretto il valore di

Considerandi

causa accertato dal Pretore;

che

giusta l'art. 5 cpv. 1 CPC, se l'oggetto della lite è valutabile in denaro, il

valore della lite è determinato dalla domanda dell'attore;

che

in questa sede, giustamente, le parti identificano il valore di causa nel valore

del patrimonio netto contabile di B__________ __________ SA calcolato alla fine

del mese d'esercizio del diritto di opzione (appello p. 3, osservazioni p. 3),

ovvero, visto il tenore dei doc. I e L, al 30 settembre 1996;

che,

in tali circostanze, il valore di lite può quindi essere determinato nel

controvalore di US$ 417 944.– (alla data dell'inoltro della petizione), ovvero in

fr. 616 175.–;

che,

infatti, l'attore, confutando davanti al Pretore l'assunto della convenuta

secondo cui le azioni in questione valevano solo US$ 72 000.– alla data della

vendita e US$ 118 000.– al 30 settembre 1996 (cfr. risposta p. 6 con

riferimento ai doc. 8 p. 2 e 4 e doc. 9 p. 12 e 20, cfr. pure doc. 27 p. 2),

aveva asserito, citando dei documenti allestiti dal Banco Central del __________

- ancorché si trattassero di documenti della controparte (in particolare due

lettere datate 10 ottobre 1996, doc. OO e PP, nonché il suo bilancio al 30 agosto

1996, doc. QQ p. 11) - che il pacchetto azionario valeva in realtà circa US$

400.

000.– alla data della vendita e US$ 417'944.- al 30 agosto 1996 (replica p.

8.

seg. e 12), lasciando con ciò intendere che per lui (poco importa se a ragione

o a torto, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 e n. 30 ad art. 4) quest'ultima somma, o comunque un

importo analogo, doveva essere anche il valore della società al successivo 30

settembre;

che

la riduzione, durante la causa, del valore delle azioni è irrilevante giacché

il valore della lite si determina quando si è creata la litispendenza, ovvero

al momento dell'inoltro della petizione (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 4 seg. e n. 39 ad art. 5);

che,

l’attore è quindi malvenuto a pretendere in questa sede l'esistenza di un

valore litigioso inferiore, a lui più favorevole;

che nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il

giudice gode di un ampio potere d'apprezzamento, censurabile unicamente in caso

di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi

attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 51 ad

art. 148 e m. 19 ad art. 150);

che

per quanto riguarda la tassa di giustizia, l'art. 17 LTG prevede, per cause con

un valore litigioso da fr. 500 001.– a fr. 1 000 000.–, una tassa di giustizia

da fr. 3000.– a fr. 18 000.–;

che

in concreto, ancorché il Pretore si sia fondato su un valore litigioso

eccessivo, la tassa di giustizia di fr. 5000.– non appare il frutto di un

eccesso del suo potere di apprezzamento, rientrando ampiamente nei limiti

imposti dalla legge ed assestandosi finanche verso i minimi tariffali;

che

quanto alle ripetibili, nelle cause introdotte

anteriormente al 1° gennaio 2008 l'indennità era fissata, nella misura in cui

era destinata a coprire gli onorari di patrocinio, entro i limiti della tariffa

dell'Ordine degli avvocati (art. 150 seconda frase vCPC);

che,

in ogni modo, la tariffa non vincolava il giudice civile (Rep. 1985

pag. 96), nel senso che

quest'ultimo fruiva di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per

eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171);

che

in base all'art. 9 vTOA per una causa con un valore litigioso di fr. 616 175.–

l'onorario per valore dovuto all'avvocato va fissato da un minimo del 4% ad un

massimo del 7%;

che in concreto, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, la

causa in esame non può essere definita “non particolarmente impegnativa”;

che

infatti dal profilo giuridico essa riguardava la validità di diritti d'opzione

e implicava anche l'esame del diritto __________, ciò che non può dirsi d’immediata soluzione;

che, inoltre, per il patrocinatore della controparte, essa ha comportato

la redazione di ponderosi allegati introduttivi (risposta 23 pagine, duplica 15

pagine), la partecipazione a un paio di udienze, l'assunzione di testi per

rogatoria, così come l'esame di varia documentazione in lingua straniera;

che,

ciò posto, appare giustificato far capo a una

percentuale media del 5.5%, donde un onorario di fr. 34 000.– (arrotondati);

che

tenuto conto delle presumibili spese e dell'IVA,

l'indennità per ripetibili ammonta a fr. 37 000.–;

che,

in circostanze del genere, fissando in fr. 50 000.– l'indennità per ripetibili il

primo giudice ha pertanto ecceduto nel suo potere d'apprezzamento;

che, in parziale accoglimento dell'appello, l'indennità ripetibile

attribuita dal Pretore deve pertanto essere ridotta in tale misura;

che gli

oneri processuali e le ripetibili di questa sede, calcolati su un valore

litigioso di fr. 49 000.–, seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC);

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 148

CPC e la TG

pronuncia 1. L’appello 26 settembre 2007 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 6 settembre 2007 della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformato:

La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le

spese, restano a carico dell’attore, il quale verserà alla convenuta fr. 37 000.- per

ripetibili.

2.

Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 1000.–

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a

carico dell’appellata, cui l’appellante rifonderà fr. 1000.– per ripetibili

ridotte.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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