12.2007.205
Tassa di giustizia e ripetibili - appello
29 gennaio 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2007.205
Data decisione, Autorità:
29.01.2009, IICCA
Titolo:
Tassa di giustizia e ripetibili - appello
SPESE E RIPETIBILI
art. 148 CPC-TI
Incarto n.
12.2007.205
Lugano
29 gennaio
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Giani e Pellegrini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1997.767
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 20
ottobre 1997 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l'attore ha chiesto che fosse constatato che egli aveva tempestivamente e validamente
esercitato i suoi diritti di opzione di acquisto del capitale azionario di B__________
__________ SA e che di conseguenza fosse dichiarato che egli aveva diritto di
entrare in possesso delle 100 azioni al portatore di nominali fr. 1000.–
cadauna rappresentanti l'integralità del capitale azionario di quella società,
nonché che fosse fatto ordine all'avv. F__________ __________ di consegnargli i
suddetti titoli contro pagamento a sue mani del prezzo, pari al valore del patrimonio
netto contabile della società calcolato alla fine del mese d'esercizio del
diritto di opzione, come pattuito tra le parti, prezzo poi da rimettere in mani
della parte venditrice;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 6 settembre 2007 ha respinto, ponendo la tassa di
giustizia di fr. 5000.– e le spese a carico dell'attore, tenuto a rifondere
alla controparte fr. 50 000.– per ripetibili;
appellante
l'attore con atto di appello 26 settembre 2007, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 2500.– la tassa di giustizia e a
fr. 3500.– l'indennità ripetibile da lui dovuta;
mentre la
convenuta con osservazioni 5 novembre 2007 postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti
ritenuto
in fatto e in diritto: che il 23
marzo 1994 AO 1, in qualità di acquirente, e M__________ __________ __________,
in qualità di venditrice, hanno sottoscritto, per US$ 700 000.–, un contratto
di compravendita dell'intero capitale azionario (100 azioni al portatore di
nominali fr. 1000.- cadauna) della S__________ __________ SA, società la cui
ragione sociale è stata in seguito mutata in B__________ __________ SA;
che
lo stesso giorno M__________ __________, per il caso in cui il contratto di
compravendita con AO 1 non avesse ottenuto per tempo l'autorizzazione del Banco
Central del __________ alla quale era subordinato, ha concesso a AP 1, per un
prezzo di US$ 1.-, un diritto d'opzione sulle azioni di S__________ __________
SA, per la durata di 3 anni, ritenuto che quale prezzo d'esercizio faceva stato
il patrimonio netto contabile della società calcolato alla fine del mese
d'esercizio del diritto;
che
6 giorni dopo un analogo diritto d'opzione in favore di AP 1 è stato concesso,
alle medesime condizioni, anche da AO 1;
che
in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione del Banco Central del __________,
l'11 maggio 1994 le azioni, nel frattempo pagate dall'acquirente, sono state
depositate presso l'avv. F__________ __________;
che
con la petizione del 20 ottobre 1997, a cui AO 1 si è opposta, AP 1, asserendo
che la menzionata autorizzazione era stata rifiutata il 3 giugno 1994, ha chiesto
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, che fosse constatato che, con
scritti 16 settembre 1996 a M__________ __________ (doc. I) e a AO 1 (doc. L),
egli aveva tempestivamente e validamente esercitato i suoi diritti di opzione
di acquisto del capitale azionario di B__________ __________ SA e di
conseguenza fosse dichiarato che egli aveva diritto di entrare in possesso
delle azioni di quella società, nonché che fosse fatto ordine all'avv. F__________
__________ di consegnargli i suddetti titoli contro pagamento nelle sue mani
del prezzo, pari al valore del patrimonio netto contabile della società
calcolato alla fine del mese d'esercizio del diritto di opzione, importo poi da
rimettere in mani della parte venditrice;
che
con la sentenza del 6 settembre 2007 il Pretore ha respinto
la petizione e, accertato che il valore di causa corrispondeva al controvalore
di US$ 700 000.–, ha posto a carico dell'attore le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 5000.–, e l'ha obbligato a versare alla convenuta fr. 50 000.–
per ripetibili;
che
nell'appello 26 settembre 2007 l'attore postula la riduzione della tassa di
giustizia a fr. 2500.– e delle ripetibili a fr. 3500.–;
che
per l'appellante con lo scioglimento di B__________ __________ SA, intervenuto
il 25 novembre 2002, il valore di causa poteva ammontare al massimo al capitale
sociale liberato a suo tempo di fr. 100 000.–, senza dimenticare che con lo
scioglimento della società il valore delle azioni era finanche pari a zero;
che,
quindi, considerato anche che l'istruttoria non era stata particolarmente
impegnativa e aveva comportato per il legale della controparte un dispendio non
superiore a 30 ore, la tassa di giustizia poteva ammontare al massimo a fr.
2500.– e l'indennità per ripetibili a fr. 3500.–;
che
la convenuta postula la reiezione del gravame, ritenendo corretto il valore di
Considerandi
causa accertato dal Pretore;
che
giusta l'art. 5 cpv. 1 CPC, se l'oggetto della lite è valutabile in denaro, il
valore della lite è determinato dalla domanda dell'attore;
che
in questa sede, giustamente, le parti identificano il valore di causa nel valore
del patrimonio netto contabile di B__________ __________ SA calcolato alla fine
del mese d'esercizio del diritto di opzione (appello p. 3, osservazioni p. 3),
ovvero, visto il tenore dei doc. I e L, al 30 settembre 1996;
che,
in tali circostanze, il valore di lite può quindi essere determinato nel
controvalore di US$ 417 944.– (alla data dell'inoltro della petizione), ovvero in
fr. 616 175.–;
che,
infatti, l'attore, confutando davanti al Pretore l'assunto della convenuta
secondo cui le azioni in questione valevano solo US$ 72 000.– alla data della
vendita e US$ 118 000.– al 30 settembre 1996 (cfr. risposta p. 6 con
riferimento ai doc. 8 p. 2 e 4 e doc. 9 p. 12 e 20, cfr. pure doc. 27 p. 2),
aveva asserito, citando dei documenti allestiti dal Banco Central del __________
- ancorché si trattassero di documenti della controparte (in particolare due
lettere datate 10 ottobre 1996, doc. OO e PP, nonché il suo bilancio al 30 agosto
1996, doc. QQ p. 11) - che il pacchetto azionario valeva in realtà circa US$
400.
000.– alla data della vendita e US$ 417'944.- al 30 agosto 1996 (replica p.
8.
seg. e 12), lasciando con ciò intendere che per lui (poco importa se a ragione
o a torto, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 e n. 30 ad art. 4) quest'ultima somma, o comunque un
importo analogo, doveva essere anche il valore della società al successivo 30
settembre;
che
la riduzione, durante la causa, del valore delle azioni è irrilevante giacché
il valore della lite si determina quando si è creata la litispendenza, ovvero
al momento dell'inoltro della petizione (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 4 seg. e n. 39 ad art. 5);
che,
l’attore è quindi malvenuto a pretendere in questa sede l'esistenza di un
valore litigioso inferiore, a lui più favorevole;
che nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il
giudice gode di un ampio potere d'apprezzamento, censurabile unicamente in caso
di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi
attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 51 ad
art. 148 e m. 19 ad art. 150);
che
per quanto riguarda la tassa di giustizia, l'art. 17 LTG prevede, per cause con
un valore litigioso da fr. 500 001.– a fr. 1 000 000.–, una tassa di giustizia
da fr. 3000.– a fr. 18 000.–;
che
in concreto, ancorché il Pretore si sia fondato su un valore litigioso
eccessivo, la tassa di giustizia di fr. 5000.– non appare il frutto di un
eccesso del suo potere di apprezzamento, rientrando ampiamente nei limiti
imposti dalla legge ed assestandosi finanche verso i minimi tariffali;
che
quanto alle ripetibili, nelle cause introdotte
anteriormente al 1° gennaio 2008 l'indennità era fissata, nella misura in cui
era destinata a coprire gli onorari di patrocinio, entro i limiti della tariffa
dell'Ordine degli avvocati (art. 150 seconda frase vCPC);
che,
in ogni modo, la tariffa non vincolava il giudice civile (Rep. 1985
pag. 96), nel senso che
quest'ultimo fruiva di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per
eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171);
che
in base all'art. 9 vTOA per una causa con un valore litigioso di fr. 616 175.–
l'onorario per valore dovuto all'avvocato va fissato da un minimo del 4% ad un
massimo del 7%;
che in concreto, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, la
causa in esame non può essere definita “non particolarmente impegnativa”;
che
infatti dal profilo giuridico essa riguardava la validità di diritti d'opzione
e implicava anche l'esame del diritto __________, ciò che non può dirsi d’immediata soluzione;
che, inoltre, per il patrocinatore della controparte, essa ha comportato
la redazione di ponderosi allegati introduttivi (risposta 23 pagine, duplica 15
pagine), la partecipazione a un paio di udienze, l'assunzione di testi per
rogatoria, così come l'esame di varia documentazione in lingua straniera;
che,
ciò posto, appare giustificato far capo a una
percentuale media del 5.5%, donde un onorario di fr. 34 000.– (arrotondati);
che
tenuto conto delle presumibili spese e dell'IVA,
l'indennità per ripetibili ammonta a fr. 37 000.–;
che,
in circostanze del genere, fissando in fr. 50 000.– l'indennità per ripetibili il
primo giudice ha pertanto ecceduto nel suo potere d'apprezzamento;
che, in parziale accoglimento dell'appello, l'indennità ripetibile
attribuita dal Pretore deve pertanto essere ridotta in tale misura;
che gli
oneri processuali e le ripetibili di questa sede, calcolati su un valore
litigioso di fr. 49 000.–, seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC);
Per i quali motivi,
richiamati l'art. 148
CPC e la TG
pronuncia 1. L’appello 26 settembre 2007 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 6 settembre 2007 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformato:
La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le
spese, restano a carico dell’attore, il quale verserà alla convenuta fr. 37 000.- per
ripetibili.
2.
Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 1000.–
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a
carico dell’appellata, cui l’appellante rifonderà fr. 1000.– per ripetibili
ridotte.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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