12.2007.207
Assistenza giudiziaria - appello della controparte
17 ottobre 2007Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2007.207
Data decisione, Autorità:
17.10.2007, IICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria - appello della controparte
APPELLO
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
PROVVEDIMENTO PROCESSUALE
art. 95 CPC-TI
art. 158 CPC-TI
art. 307 CPC-TI
Incarto n.
12.2007.207
Lugano
7 novembre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.37
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 18
gennaio 2002 da
AP 1
rappr. dall’ RA 1
contro
AA 1
rappr. dall’ RA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna
del convenuto al pagamento di fr. 954'964.- oltre
interessi, importo ridotto con la replica di fr. 20'324.55, domanda alla quale il
convenuto si è opposto;
e ora
sul decreto 11 settembre 2007 con cui il Pretore ha accolto parzialmente la
domanda di assistenza giudiziaria presentata il 23 gennaio 2002 dall’attore, dispensandolo dal pagamento di
tasse di giustizia e dall’anticipo
delle spese, con la riserva di cui ai considerandi per quanto riguarda le spese
di eventuali prove peritali, senza ammetterlo al gratuito patrocinio;
appellante
l’attore che con atto di
appello ("ricorso") 28 settembre 2007 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di ammettere anche il gratuito patrocinio, con protesta di
spese e ripetibili;
mentre il
convenuto con osservazioni 12 ottobre 2007 postula la reiezione del gravame e
con appello adesivo di medesima data chiede di respingere integralmente la
domanda di assistenza giudiziaria, pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamata
la decisione 16 ottobre 2007 di questa Camera che ha dichiarato l’appello adesivo irricevibile;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con petizione 18 gennaio 2002 AP 1 ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Lugano la condanna di AA 1, già suo collega di lavoro, al
pagamento di complessivi fr. 954'964.- oltre interessi,
quale risarcimento del danno subìto a seguito della caduta, sopra di lui, di
una caldaia mentre l’11 settembre 1998 stava aiutando il convenuto al trasporto
della stessa. Lo stesso giorno ha inoltrato una petizione, per il medesimo
importo, anche nei confronti dell’ex datrice di lavoro __________ __________
(OA.2002.40). Il 23 gennaio 2002 l’attore ha domandato di essere posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Il 15 febbraio
2002 il convenuto si è opposto a tale domanda e con risposta 26 novembre 2003
ha postulato la reiezione della petizione. La procedura è stata sospesa più
volte in vista di trattative, rimaste senza esito. Con replica 7 dicembre 2005
l’attore ha ribadito il proprio punto di vista, salvo ridurre la propria
pretesa di fr. 20'324.55. Con duplica 16 gennaio 2006 il convenuto si è
confermato nella propria risposta. All’udienza preliminare 9 febbraio 2006 le
parti hanno notificato i rispettivi mezzi di prova. Al fine di poter evadere la
domanda di assistenza giudiziaria, per accertare la situazione economica dell’attore
con ordinanza 22 giugno 2006 il Pretore ha richiamato l’incarto dell’Ufficio di
tassazione di Lugano città per i periodi fiscali dal 2001 al 2006 e, per
verificare il buon fondamento dell’azione, il 24 novembre 2006 ha ammesso il
richiamo degli incarti relativi all’attore dall’assicurazione __________, dall’Istituto
delle assicurazioni sociali e dall’Ufficio AI. L’11 settembre 2007 il Pretore
ha ordinato la congiunzione della causa con quella intentata dall’attore contro
il suo la sua ex datrice di lavoro __________ (OA.2002.40) per l’istruttoria
delle "prove comuni" e ha ammesso l’audizione dei testi chiesti dall’attore
(cfr. verbale di udienza preliminare: __________ __________, __________ __________
__________, __________ __________, __________ __________, dott. __________ __________
e __________ __________), e di parte di quelli proposti dalla convenuta (nelle
persone di __________, __________ __________ e __________ __________), così come ha ordinato il richiamo degli
incarti dal Ministero pubblico, dall’Ufficio AI, dalla __________ e dalla Cassa
disoccupazione __________ /__________. Lo stesso giorno egli ha decretato l’accoglimento
parziale della domanda di assistenza giudiziaria, dispensando l’attore dal pagamento di tasse di giustizia e dall’anticipo delle spese, "con la riserva di cui ai considerandi
per quanto riguarda le spese di eventuali prove peritali", senza
ammetterlo al gratuito patrocinio.
2. Con
appello ("ricorso") 28 settembre 2007 l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
ammettere anche il beneficio del gratuito patrocinio. Con osservazioni 12
ottobre 2007 il convenuto postula la reiezione del gravame e con appello
adesivo di medesima data chiede di respingere integralmente la domanda di
assistenza giudiziaria. Con decisione 16 ottobre 2007 questa Camera ha
dichiarato l’appello adesivo
irricevibile, dato che in virtù dell’art. 158 cpv. 1 vCPC il giudice ammette l’assistenza con ordinanza motivata, come tale inappellabile.
3. Alla
fattispecie è applicabile la normativa contenuta negli art. 155-162a vCPC, dato
che la domanda di assistenza giudiziaria è stata presentata il 23 gennaio 2002,
prima dell’entrata in vigore
della Lag il 30 luglio 2002 (art. 37 Lag). Secondo l’art. 158 cpv. 2 vCPC se il giudice rifiuta l’assistenza emana un decreto, contro il quale si può ricorrere, a
dipendenza del valore di causa, con appello rispettivamente con ricorso per
cassazione. Considerato che nella fattispecie il valore di causa è
manifestamente superiore a fr. 8'000.-, il rimedio è
quello dell’appello, da introdurre entro un termine di 20 giorni dalla
notificazione del decreto (art. 96 cpv. 4 CPC e 308 cpv. 1 CPC). Tempestivo,
sotto questo profilo l’appello è dunque ricevibile.
4. Il
Pretore ha ritenuto che sulla base delle allegazioni dell’attore e della documentazione da lui
prodotta non si può escludere a priori la probabilità di esito favorevole dell’azione. Egli ha poi accertato che il
reddito mensile dell’attore è
di fr. 3'942.- netti mensili
(indennità di disoccupazione fr. 3'598.- + assegni
famigliari fr. 344.-), di fronte a fr. 1'100.- di minimo esistenziale LEF e di
fr. 324.80 mensili di premio di cassa malati. Il primo giudice ha quindi
calcolato un’eccedenza di fr. 2'517.20 mensili, con la quale egli ha stimato
che l’attore può far fronte alle spese di patrocinio, se del caso mediante
pagamenti rateali.
5. Va
detto anzitutto che la decisione del primo giudice sulla parvenza di buon
diritto dev’essere confermata, così come la necessità
di una rappresentanza da parte di un avvocato. Invero,
una causa può dirsi senza probabilità di buon esito quando il rischio di
soccombenza è sostanzialmente maggiore rispetto alle possibilità di successo
(DTF 128 I 236). Nella fattispecie, alla luce della
copiosa documentazione e dell’istruttoria non si può dire che la petizione
appaia destituita di buon diritto sin dall'inizio. Deve
quindi essere esaminata unicamente la questione dell’indigenza
dell’istante. Il presupposto dell'indigenza è dato, ai
fini dell'assistenza giudiziaria, quando il richiedente non sia in grado di
provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di
procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia
(DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid.
2.2). Il requisito dell’indigenza non si valuta solo in considerazione del
minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le
circostanze del caso, come la complessità della causa, la possibile urgenza,
l'entità degli anticipi giudiziari e gli impegni finanziari del richiedente
(DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). I presupposti
dell'assistenza giudiziaria si valutano all'inizio della procedura (circa la
probabilità di esito favorevole: DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richiami). La
situazione esistente al momento della decisione è di rilievo solo per valutare
l'indigenza (Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in
fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), posto che il richiedente non
abbia provocato tale stato ai fini della causa (cfr. RtiD I-2005 pag. 764 caso
46c con riferimenti).
6. L’appellante non contesta le proprie entrate,
accertate dal Pretore in fr. 3'942.-
netti mensili. Egli si limita ad affermare che da alcuni mesi non percepisce
più alcunché dalla Cassa di disoccupazione (appello, pag. 6), ma non trae
conclusioni da tale asserto. Dall’incarto dell’autorità
di tassazione richiamato d'ufficio da questa Camera emerge che nel 2007 egli ha
percepito indennità per disoccupazione nettamente inferiori rispetto a quelle
percepite negli anni precedenti, ovvero fr. 7'460.-, con indicazione che 3'338.- sono per
l’anno 2007 e 4'122.- per il 2006, che questa Camera ritiene essere aggiuntivi
a quelli di cui alla tassazione 2006, dove risulta che egli abbia ricevuto a
tale titolo fr. 46'879.- annui. Se non che, la
riduzione della disoccupazione nel 2007 dev’essere esaminata da tale data, mentre non ha effetto retroattivo. Di
conseguenza, se sulla scorta di tali dati l’indigenza dell’appellante
sembrerebbe essere data, ciò non significa che lo stesso valga per gli anni
precedenti. Occorrerà quindi comunque vagliare qui di seguito le singole
censure, tenendo conto che dall'incarto richiamato è emerso che dal 2005 al
2007 la moglie lavorava per __________ __________ __________ __________ __________
a __________, circostanza questa sottaciuta dall’appellante. In ogni caso, gli importi da lei percepiti non sono tali
da poter ritenere che essa possa assistere il marito nei costi legali in virtù
del dovere del coniuge all’assistenza secondo l’art. 163 cpv. 1 CC, considerato
che essa ha guadagnato fr. 7'654.- netti all’anno nel 2005, fr. 8'279.- nel 2006 e fr.
9'477.20 nel 2007.
7. L’istante critica il calcolo del proprio
fabbisogno minimo eseguito dal primo giudice. Egli afferma anzitutto che devono
essergli imputate le spese di mantenimento della moglie e dei figli, ancora
minorenni (appello, pag. 5 seg.). Il primo giudice non ha tenuto conto di tali
spese poiché la moglie e i figli risiedono in Italia già dal 31 dicembre 2002.
L’appellante non nega tale
circostanza, tuttavia ribadisce di provvedere al mantenimento della propria
famiglia e che la stessa costituisce un’unità, tant’è che
non vi è in corso alcuna procedura di misure a protezione dell’unione coniugale, di separazione o di
divorzio. Egli spiega, altresì, che la moglie vive in Italia unicamente per
assistere il proprio suocero malato di Alzheimer (appello, pag. 5 seg.). Se non
che, come rilevato dal Pretore, l’istante non ha comunque comprovato l’esistenza di versamenti regolari per il mantenimento della propria
famiglia. Egli ha asserito che la moglie è casalinga e si occupa del suocero
malato, ma tali affermazioni sono mere allegazioni di parte sprovviste di
rilevanza probatoria. È ben vero che dal calcolo del reddito imponibile per la
tassazione del 2003 e del 2004 (inc. rich. dall’Ufficio di tassazione) non risulta un’attività della moglie, ma è altrettanto vero che la stessa risiede
in Italia dal 31 dicembre 2002 e che agli atti non vi è la tassazione italiana.
Per l’anno 2002, inoltre, non
vi è nel carteggio processuale alcun calcolo dell’imponibile ma unicamente la dichiarazione di imposta che si
esaurisce, quindi, in una mera affermazione di parte. Per la prima volta in
appello l’attore produce una dichiarazione scritta 27 settembre 2007 di sua
moglie, __________ __________, nella quale questa afferma di essersi trasferita
con i due figli in Italia per prestare cure al proprio suocero affetto da
Alzheimer e che lei e i figli sarebbero mantenuti dall’istante. La questione di sapere se tale documento nuovo sia
ricevibile può rimanere aperta, dato che esso non può suffragare la tesi dell’istante. Invero, una simile dichiarazione
non sopperisce all’assenza dei
necessari documenti giustificativi, ed è dunque insufficiente a stabilire la
situazione finanziaria del richiedente (cfr. sentenza del Tribunale federale
del 23 ottobre 2003, n.5P.310/2003, consid. 3.4, riassunta in Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
App. 200072004, Lugano 2000, n. 2 ad art. 4 Lag).
L’istante ritiene che il giudice avrebbe
dovuto indagare d’ufficio sulla
questione o quanto meno assegnargli un termine per completare la
documentazione, dato che nel certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria tale circostanza era stata allegata correttamente. Se non che nel
certificato testé citato (inc. OA.2007.37: doc. BBB) è stato sì indicato che la
moglie è casalinga e che si occupa della cura del suocero, ma non è stato
indicato che l’istante provvede
al suo mantenimento e a quello dei figli. Nemmeno può essere seguita la tesi
dell’appellante secondo il
quale il "normale andamento della vita" comporta il mantenimento dei
figli minorenni e del coniuge senza attività (appello, pag. 6 in basso e 7 in
alto). Invero, il loro sostentamento potrebbe essere assicurato ad esempio dal suocero
presso il quale vivono in Italia. Va inoltre ricordato che sebbene - come
invocato dall’appellante
(memoriale, pag. 6 in fondo) - la procedura intesa all'ottenimento
dell'assistenza giudiziaria è governata dal principio inquisitorio, nel senso
che il giudice contribuisce alla raccolta delle prove necessarie e non può
rifiutare il beneficio richiesto solo perché reputa insufficiente la documentazione
prodotta, tale principio non esonera una parte dal rendere verosimile la
propria ristrettezza (DTF 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in
fondo), né impone all'autorità di rimediare alla più totale mancanza di prove
(Rep. 1994 pag. 311 con rinvii; v. anche DTF 123 III 329 in fondo). Nella
fattispecie, non si può quindi rimproverare al Pretore di non aver provveduto a
chiarire una situazione che lo stesso istante non si è preoccupato minimamente
di documentare. Ciò vale anche in questa sede, ove l’appellante, seppur impugnando la decisione del primo giudice nella
quale era stato chiaramente specificato che tale posta non era stata
comprovata, si è limitato a produrre una dichiarazione sprovvista di valenza
probatoria, omettendo peraltro di indicare che dal 2005 al 2007 la moglie in
realtà lavorava per __________ __________ __________ __________ __________ a __________.
8. L’istante critica inoltre la decisione del
Pretore di non computargli le spese per le due automobili, di complessivi fr.
191.- mensili (cfr. OA.2007.37: doc. BBB, elenco spese correnti mensili
allegato al certificato di ammissione all’assistenza giudiziaria). Egli afferma che le stesse sono necessarie
"per disporre della sufficiente mobilità volta a migliorare la propria
collocabilità (ovvero la possibilità concreta di reperire un’attività professionale)" e perché
"è del resto evidente (…) che una famiglia composta dai genitori e da due
figli necessiti di almeno una vettura per far fronte alle rispettive
esigenze", a maggior ragione dato che vivono separati (appello, pag. 6).
Il primo giudice ha spiegato che "le spese relative all’autoveicolo non sono nel caso concreto
computabili". Le spese d'automobile rientrano nel
fabbisogno in materia di assistenza giudiziaria ove il veicolo occorra per
scopi professionali o per esercitare diritti di visita (I CCA, sentenza inc.
11.2007.50 del 23 luglio 2007). L’appellante, senza attività lavorativa,
afferma di avere la necessità dell’automobile per garantirsi una mobilità in
vista di un futuro impiego. Se non che, ai fini dell’assistenza giudiziaria un
costo può essere inserito nel fabbisogno se già necessario e non in vista di un’eventualità,
per giunta nemmeno certa. Per tacere del fatto che non si può escludere che l’istante,
domiciliato a __________ (__________), trovi lavoro nella stessa città e quindi
nemmeno aver bisogno del veicolo privato per fini professionali. Ma anche se
trovasse un impiego in un altro luogo, l’appellante dovrebbe ancora perlomeno
rendere verosimile che i suoi tempi di lavoro siano irregolari
o che debba assicurare servizi o prestazioni fuori orario.
Nemmeno l’istante rende
verosimile che le relazioni con la moglie e i figli (che sembrano risiedere a __________:
cfr. dichiarazione 27 settembre 2007 della moglie) siano incompatibili
con gli orari del treno o del bus e che i bambini necessitino dell’automobile per motivi scolastici o altro.
Dinanzi al primo giudice l’istante
non ha nemmeno allegato alcunché al riguardo e in appello sostiene che "in
ogni caso bisognerebbe ammettere il costo dei mezzi pubblici necessari al
signor AP 1 (nell’ambito della
disoccupazione, della riformazione professionale o dell’eventuale attività lavorativa), alla moglie ed ai figli per quanto
attiene alle rispettive esigenze" (appello, pag. 6). Egli ribadisce quindi
una necessità meramente ipotetica e, per quanto concerne la disoccupazione,
nemmeno spiega i propri spostamenti che egli ritiene essere già attualmente
necessari. Lo stesso dicasi delle esigenze di moglie e figli, per nulla
sostanziate. Tutto quello che gli può essere riconosciuto è quindi il costo per
un abbonamento arcobaleno di fr. 157.- mensili che copra cinque zone e gli
permetta di visitare ampiamente la moglie e i figli (www.arcobaleno.ch).
9. L’appellante dichiara di versare € 800.-
mensili per il mutuo della casa occupata dalla moglie e dai figli in Italia
(appello, pag. 6 in mezzo). A parte il fatto che egli non si confronta
minimamente con la motivazione del Pretore, secondo il quale tale posta non è
documentata, sicché al riguardo l’appello è finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), la
censura non può comunque essere accolta. Invero, dalla documentazione agli atti
(inc. rich. dall’Ufficio di
tassazione) emerge sì l’esistenza
di un mutuo, ma la debitrice dello stesso risulta essere la moglie, __________ __________.
Come detto, la situazione finanziaria di costei non è stata resa verosimile
dall’istante e, quindi, egli
nemmeno ha reso verosimile di dover provvedere a tale pagamenti. Invero, egli
ha asserito che la moglie è casalinga e si occupa del suocero malato, ma trattasi
di mere allegazioni di parte sprovviste di rilevanza probatoria. È ben vero
che, come detto, dal calcolo dell’imponibile per gli anni 2003 e 2004 non risulta un’attività della moglie, ma è altrettanto
vero che la stessa risiede in Italia dal 31 dicembre 2002 e che agli atti non
vi è la tassazione italiana, per tacere del fatto che l’appellante ha sottaciuto che dal 2005 al 2007 la moglie in realtà
lavorava per __________ __________ __________ __________ __________ a __________.
Certo, la tassazione italiana testé menzionata non sarebbe invece di ausilio
per il periodo dalla petizione alla fine del 2002, allorquando la moglie
risiedeva in Svizzera, ma la situazione, su questo punto, non muterebbe comunque.
Invero, il mutuo concerne un’abitazione
in Italia e, quindi, non concerne il costo dell’alloggio
dell’istante. Lo stesso vale per i documenti nuovi
presentati con l’appello
(dichiarazioni __________ __________ __________ __________ 30 marzo 2006 rispettivamente
15 aprile 2007). Tali documenti potrebbero, se del caso, attestare un costo per
il periodo di loro pertinenza ma non valere retroattivamente. Si rileva,
inoltre, che lo stesso debitore ha indicato dapprima l’ammontare del costo dell’alloggio in fr. 1'200.-
mensili (domanda di assistenza giudiziaria 23 gennaio 2002) e ha poi indicato
un costo di fr. 800.- nell’elenco
delle spese correnti allegato al certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria (doc. BBB). Nella propria dichiarazione transitoria 2003A d’imposta non ha esposto alcun importo per il
2001 e il 2002 - con l’indicazione
di risiedere presso __________ __________ -, ha indicato fr. 500.- in quella
2003B per il 2003 e nuovamente non ha esposto alcuna pigione per l’anno 2004. In appello ha poi indicato a
tale titolo € 800.-. Se ne conclude che l’istante non ha reso verosimile l’onere dell’alloggio da lui addotto.
10. L’appellante ribadisce inoltre che nel
proprio fabbisogno dev’essere
inserito il premio dell’assicurazione
sulla vita (appello, pag. 6 in mezzo) di fr. 145.70 mensili (inc. OA.2007.37:
doc. BBB). Il primo giudice non si è pronunciato su tale posta. La stessa non
può essere riconosciuta già per il fatto che sia dallo scritto dell’Assicurazione allegato alla dichiarazione
di imposta per l’anno 2003
(inc. rich. dall’Ufficio di
tassazione) sia dalla copia di una cedola di versamento risulta che parte
contrattuale è la moglie __________ __________ -__________ e non l’istante (loc. cit.).
11. L’istante chiede altresì di inserire nel
proprio fabbisogno l’onere
fiscale (appello, pag. 6). Il Pretore ha spiegato che "i debiti per
imposte non sono computabili". A torto. Invero, in materia di
assistenza giudiziaria il carico fiscale va inserito nel fabbisogno, sempre che
sia effettivamente pagato. Compete quindi all’istante provare di aver fatto
fronte regolarmente a tali impegni, posto che il periodo determinante è il
momento dell’inoltro dell’istanza (sentenza del Tribunale federale 5P.233/2005
del 23 novembre 2005, consid. 3.2.3 con riferimenti; I CCA, sentenza inc.
11.2007.50 del 23 luglio 2007). In concreto, agli atti
vi è unicamente la dichiarazione di imposta transitoria 2003A per gli anni
2001/2002 ma manca la decisione di tassazione (inc. rich.). D’altra parte, l’unica
decisione di tassazione presente agli atti è quella relativa al periodo
1999-2000 (imposta 2001-2002), mentre per gli anni 2003 e 2004 vi è solo il
calcolo dell’imponibile. Allegata al certificato di richiesta di assistenza
giudiziaria (doc. BBB) vi è inoltre una copia di una cedola di versamento 3 settembre
2004 al comune di __________ (__________) di fr. 376.-. Tuttavia, non è dato di
capire a quale titolo. Nell’elenco prodotto unitamente al certificato testé
menzionato è indicato un costo per le imposte di fr. 282.- con l’indicazione
"mensile totale". In definitiva, l’istante non ha né reso verosimile
il pagamento delle proprie imposte, né sostanziato chiaramente le proprie
richieste.
12. L’appellante conclude sostenendo che l’abitazione in Italia è di proprietà
esclusiva della moglie e che comunque non può dirsi "liquida", dato
che è occupata da quest’ultima
con i figli e il suocero malato e che corrisponde alla cosiddetta "riserva
di soccorso" (appello, pag. 7). Il Pretore non si è pronunciato su tale
questione. Vige il principio per cui chi postula l’assistenza giudiziaria deve
aver preventivamente consumato il suo patrimonio (rispettivamente quello del
coniuge tenuto al mantenimento ed all’assistenza secondo l’art. 163 cpv. 1 CC)
limitatamente all’eccedenza rispetto alla cosiddetta “riserva di soccorso” che
può variare tra fr. 20'000.- e fr. 50'000.-, a seconda delle circostanze, per
una persona sola (DTF 119 Ia 11; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano
2005, n. 7 ad art. 3 Lag; II CCA, sentenza inc. 12.2005.198 del 30 novembre
2005). L’abitazione è stata valutata
dal fisco svizzero in fr. 150'000.-
(inc. rich. Ufficio di tassazione: calcolo imponibile 2003). Nel 2001 l’onere ipotecario era di Lit. 160'000.- (inc. rich. Ufficio di tassazione:
scritto __________ __________ __________ __________). Con i dati che
scaturiscono dal carteggio processuale, seppur riferiti a periodi diversi, la
sostanza al netto del mutuo non eccede la riserva di soccorso testé citata, che
dev’essere calcolata per
entrambi i coniugi. Di conseguenza, a ragione l’appellante ritiene che tale posta non può essergli imputata.
13. In
definitiva, a fronte di un reddito di complessivi fr. 3'942.- mensili, al fabbisogno di fr. 1'424.80 mensili accertato dal Pretore dev’essere aggiunto il costo dell’abbonamento Arcobaleno (trasporti pubblici) di fr. 157.- mensili. Ne
risulta un’eccedenza di fr. 2'360.20. In base alla giurisprudenza del
Tribunale federale le spese processuali e d’avvocato debbono essere prestate
entro tempi ragionevoli, ossia grosso modo con rateazioni su uno o due anni
(sentenza inc. 12.2007.65 del 26 febbraio 2008 con riferimenti). Il valore di
causa nella fattispecie è stato indicato essere di complessivi fr. 934'639.45. Al caso è ancora applicabile la TOA
(art. 16 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per
la fissazione di ripetibili), la quale prevede per cause di tale valore, in
principio, ripetibili tra circa fr. 37'385.- e fr. 65'425.-.
A un sommario esame quale dev’essere
quello di ammissione all’assistenza
giudiziaria, anche applicando il valore più basso testé menzionato e procedendo
ad una rateazione su due anni l’istante non riuscirebbe a far fronte al pagamento delle proprie
spese legali. Va infatti ancora considerato che l’attore ha intentato causa, per il medesimo importo e per i medesimi
fatti, anche contro l’ex
datrice di lavoro __________ __________. Ai fini dell’esame
dei requisiti per l'ottenimento dell’assistenza giudiziaria, occorre invero
valutare che vi sono due cause, che causano entrambe degli oneri, dirette
contro due soggetti giuridici differenti e fondate su titoli giuridici diversi.
Ciò pur considerando che il legale non può fatturare
due volte quella parte di lavoro che risulta identica per entrambe le
procedure. Di conseguenza, all’attore
dev’essere concesso il gratuito
patrocinio dell’avv. RA 1.
Sebbene nell’appello sia
richiesto il gratuito patrocinio dell’avvocato testé menzionato unitamente all’avv. __________, nell’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria è stato indicato unicamente il primo.
Inoltre, nella presente causa, in regime di assistenza giudiziaria, non si
giustifica l’assistenza di due
legali.
14. L’istante chiede che l’assistenza giudiziaria decorra dalla data
dell’inoltro della petizione,
il 18 gennaio 2002. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria ha effetto a
partire dal momento della presentazione della domanda, fatta eccezione per i
necessari accertamenti preliminari. I necessari accertamenti preliminari sono
quelli che occorrono al legale per capire i termini e i contenuti della
vertenza e per redigere l’atto
introduttivo della lite, una domanda di assistenza giudiziaria non potendo
essere introdotta anteriormente al primo atto di causa. Ciò valeva anche sotto
l’egida degli art. 155 segg.
vCPC (CdM, sentenza inc. 19.2001.16 del 18 febbraio 2002, consid. 1 con rinvio;
inc. 19.2002.10 del 16 agosto 2004, consid. 4 con rinvio). Nella fattispecie
l'istanza di assistenza giudiziaria è stata introdotta il 23 gennaio 2002, cinque
giorni dopo la petizione. L’appellante
non spiega perché nel caso in esame gli fosse impossibile presentare la richiesta
di assistenza giudiziaria con la petizione 18 gennaio 2002 (cfr. I CCA,
sentenza inc. 11.2004.27 del 21 febbraio 2007, consid. 5). Ne consegue che l’ammissione al gratuito patrocinio può
essere concessa unicamente dal 23 gennaio 2002.
15. L’appello dev’essere quindi parzialmente accolto e il decreto riformato, nel senso
di ammettere l’istante anche al
gratuito patrocinio, tuttavia unicamente dal 23 gennaio 2002. Gli oneri del
giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Vista la
particolarità del caso, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di
oneri processuali. La parte convenuta, che ha formulato osservazioni al
gravame, rifonderà all’appellante
un’equa indennità per
ripetibili ridotte, commisurata alla stringatezza dell’appello che, tolta la parte in cui l’istante ha ribadito i fatti e il diritto, si esaurisce in una pagina
e mezza. L'attribuzione di congrue ripetibili rende la richiesta di assistenza
giudiziaria fatta valere dall’istante
anche in appello (pag. 7 in basso) senza oggetto, sempre che la controparte sia
in grado di versare l’indennità
assegnata. Nulla induce a dubitare, nella fattispecie, che l’appellato non abbia modo di onorare tale
prestazione. Per l’impugnabilità
al Tribunale federale fa stato un valore litigioso pari a fr. 934'639.45.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia:
Fatti
I. L’appello
("ricorso") di AP 1 28 settembre 2007 è parzialmente accolto.
Di conseguenza il decreto 11 settembre 2007 del Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 2, invariati gli altri dispositivi è così riformato:
1. La
domanda di assistenza giudiziaria è parzialmente accolta e di conseguenza l’attore è dispensato dal pagamento di tasse di giustizia e le spese saranno
anticipate dallo Stato, con la riserva di cui ai considerandi per quanto
riguarda le spese di eventuali prove peritali. L’istante
è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio dal 23 gennaio 2002 dell’avv. RA 1.
Considerandi
II. Non si riscuotono tasse né spese. AA 1 rifonderà a AP 1 fr. 200.-
per ripetibili ridotte d’appello.
III. La
richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 in appello è senza
oggetto ed è quindi stralciata dai ruoli.
IV. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione
pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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