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Decisione

12.2007.207

Assistenza giudiziaria - appello della controparte

17 ottobre 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello

("ricorso") di AP 1 28 settembre 2007 è parzialmente accolto.

Di conseguenza il decreto 11 settembre 2007 del Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 2, invariati gli altri dispositivi è così riformato:

1. La

domanda di assistenza giudiziaria è parzialmente accolta e di conseguenza l’attore è dispensato dal pagamento di tasse di giustizia e le spese saranno

anticipate dallo Stato, con la riserva di cui ai considerandi per quanto

riguarda le spese di eventuali prove peritali. L’istante

è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio dal 23 gennaio 2002 dell’avv. RA 1.

Considerandi

II. Non si riscuotono tasse né spese. AA 1 rifonderà a AP 1 fr. 200.-

per ripetibili ridotte d’appello.

III. La

richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 in appello è senza

oggetto ed è quindi stralciata dai ruoli.

IV. Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione

pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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