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Decisione

12.2007.209

Mandato di gestione, diritto di ritenzione, mandato conferito congiuntamente

17 dicembre 2008Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull’appello principale

2. L’appellante critica il Pretore laddove ha deciso

che il mandato di gestione della società __________ non le sia stato conferito

congiuntamente dagli ex coniugi AA 1 (appello, pag. 4 seg. e 9 seg.). La

censura è tuttavia ininfluente ai fini del giudizio. Invero, il primo giudice

ha sì ritenuto che la convenuta agiva in virtù di due mandati distinti, uno

conferito dall’attore, l’altro dall’ex moglie, ma ha anche spiegato che nel settembre 2004 quest’ultimo poteva disdire il proprio mandato,

non quello dell’ex moglie. Il

Pretore ha poi accertato che __________ ha comunque disdetto il proprio mandato

l’11 aprile 2006. Da tale data,

quindi, secondo il primo giudice entrambi i mandati relativi a __________ e i

correlativi contratti di deposito erano stati validamente disdetti (sentenza

impugnata, pag. 4 in fondo e 5). Di conseguenza, anche se ci si fosse dipartiti

da un mandato conferito congiuntamente, sta di fatto che entrambi gli ex

coniugi, al momento contemplato dal Pretore (aprile 2006), erano d’accordo nel revocarlo. Ciò si desume per la

moglie, come accertato dal Pretore, dalla convenzione di divorzio (doc. G) e dalla

dichiarazione 4 dicembre 2006 (doc. EE e non, come indicato dal Pretore, doc.

H), dove ella autorizza la convenuta al trapasso della quota di __________ all’ex marito. In altre parole, cedendo la

propria quota al marito, essa ha revocato il proprio mandato. D’altra parte, per quanto concerne l’attore l’appellante non dice che in quella data non era più sua intenzione

revocare il mandato, già enunciata il 27 settembre 2004 (doc. E e CC). Tale sua

intenzione è comunque chiaramente ravvisabile dalla missiva 28 aprile 2006

(doc. S). Per gli stessi motivo illustrati sopra è infine irrilevante ai fini

dei giudizio la censura dell’appellante

secondo la quale il mandato era stato conferito oralmente in maniera congiunta

e i due contratti di mandato erano unicamente un’esigenza per ottenere la massima trasparenza (appello, pag. 7 in mezzo).

3. L’appellante sostiene, inoltre, che gli ex

coniugi erano aventi economicamente diritto "in comune tra di loro"

delle diverse società (appello, loc. cit.). Se non che, tale censura, oltre a non

essere utile alla tesi della convenuta per i motivi citati sopra (consid. 2),

concerne i rapporti interni tra gli ex coniugi e nulla ha a che vedere con il

rapporto che ha unito gli stessi alla convenuta.

4. L’appellante si lamenta inoltre della mancata

audizione quale teste dell’avv.

__________ __________, da lei postulata all’udienza preliminare così come nella richiesta 22 febbraio 2007 di

modifica dell’ordinanza sulle

prove (appello, pag. 4 in fondo e 5 in alto).

4.1 Va detto

anzitutto che la convenuta non

trae conclusioni dal proprio asserto e non chiede l’assunzione di tale teste in appello (memoriale, pag. 10 in mezzo). Al riguardo il gravame va quindi dichiarato irricevibile (art. 309

cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). La richiesta

dell’appellante di tener conto del doc. 48 e di giungere alla conclusione che

il mandato era uno solo, conferito da due parti, per l’insieme dei diritti sulla Anstalt (loc. cit.), in realtà nulla ha a

che vedere con la mancata assunzione del teste in questione. In altre parole, l’appellante ritiene che tale documento sia

sufficiente a comprovare quanto testé menzionato. Sfuggono quindi i motivi per

cui essa si dolga del rifiuto di sentire l’avv. __________ __________ quale teste. Sia

come sia, la sua censura dev’essere comunque respinta per i motivi che seguono.

4.2 Il Pretore ha rifiutato tale prova nell’ordinanza 19 febbraio 2007 ritenendo sufficiente la dichiarazione 26

gennaio 2007 dell’avv. __________

__________ (doc. 48). Il 22 febbraio 2007 la convenuta ha ribadito l’importanza di tale teste, dato che egli

avrebbe dovuto "in primo luogo" confermare il contenuto della sua dichiarazione

prodotta agli atti, sprovvista di forza probante. Con osservazioni 13 marzo

2007 l’attore ha spiegato che

ciò non vale quando la prova scritta sostitutiva della testimonianza orale è

prodotta dalla controparte, come nella fattispecie, e, in sintesi, che l’audizione dell’avv. __________ __________ nulla porterebbe ai fini del giudizio. Il

23 aprile 2007 il primo giudice "alla luce di tale scritto" ha

confermato l’ordinanza sulle

prove.

4.3 Secondo l’art. 180 cpv. 1 CPC, all’udienza preliminare le parti notificano le

prove e indicano i fatti per i quali viene chiesta la loro assunzione. Nella

fattispecie, all’udienza

preliminare 8 febbraio 2007 la convenuta ha spiegato che il teste avrebbe

dovuto riferire "sia in merito ai rapporti tra gli ex coniugi AA 1,

riferiti alla proprietà comune della società; in merito anche alla solidarietà

dei costi e in merito a tutte le trattative volte alla definizione del famoso

accordo non concluso. Si tratta di un consulente che ha dei contatti con

entrambi i signori AA 1" (pag. 2). Con "famoso accordo non

concluso" si ritiene che la convenuta intendesse quello relativo alle

"divergenze tra gli ex coniugi" indicato nella dichiarazione 26 gennaio

2007 (doc. 48). Sulla base di tali indicazioni, il Pretore, a ragione, non ha

ammesso tale prova. Invero, già si è detto (sopra, consid. 3) che i rapporti

interni tra l’attore e la

propria ex moglie non sono da confondere con quello che ha unito gli stessi

alla convenuta. Poco importa, quindi, la regolamentazione interna prevista

dagli ex coniugi, essendo determinante ai fini della presente fattispecie come

gli stessi si sono rapportati alla convenuta.

4.4 Con l’appello la convenuta sostiene che tale

testimonianza è stata a torto respinta dal Pretore, dato che il teste era

"a conoscenza più di chiunque altro dei rapporti commerciali dei coniugi AA

1 con la convenuta e con i terzi" e avrebbe potuto riferire anche sul

valore di __________ e di __________, così come "sugli impegni assunti dal

signor AA 1 e riconosciuti dal signor __________ __________ ma mai rispettati

da parte dell’appellato e sulla

questione avv. __________ __________ " (appello, pag. 5). Se non che, ciò

non corrisponde a quanto indicato in occasione dell’udienza preliminare (sopra, consid. 3.2). La convenuta misconosce

quindi il senso dell’art. 180 cpv. 1 CPC, che è quello di permettere al giudice

di comprendere se i motivi per cui una parte ritiene soggettivamente che una

prova sia utile e rilevante lo siano anche da un punto di vista oggettivo. Questo

aspetto è risolto dal giudice non appena, sulla base della norma in questione,

gli sono esposte le circostanze che con la prova postulata si intendono dimostrare,

evitando con ciò di assumere delle prove ininfluenti, offerte dalle parti con

il solo intento di prolungare la durata della causa (II CCA, sentenza inc.

12.2007.30 del 6 agosto 2007, consid. 6 con rinvii). Non si può quindi seguire

la tesi dell’appellante che

critica il primo giudice per non aver ritenuto influenti ai fini del giudizio le

circostanze menzionate sopra, che lei stessa ha omesso di indicare in tempo

opportuno. Anche su questo punto l’appello dev’essere

pertanto respinto.

5. L’appellante critica altresì il Pretore

laddove ha ritenuto valida la revoca 27 settembre 2004 dell’attore, mentre a quel momento egli non era

ancora esclusivo proprietario di __________ (appello, pag. 7 in fondo). La

critica è una volta di nuovo ininfluente ai fini del giudizio. Invero, il primo

giudice ha spiegato che a quella data egli poteva sì disdire il proprio

mandato, ma non quello dell’ex

moglie. Motivo per cui ha ritenuto che prima dell’11 aprile 2006 (quando entrambi i mandati sono stati validamente

revocati e i relativi contratti di deposito disdetti), la convenuta poteva

legittimamente opporsi alla consegna della "Zessionserklärung"

(sentenza impugnata, pag. 5 in mezzo).

6. L’appellante sostiene che "può rimanere

indecisa, a questo stadio, la questione di una proprietà comune (…) su cui si

fondava l’eccezione di carenza

di legittimazione attiva in prima istanza", dato che secondo quanto essa

ritiene la sentenza impugnata deve comunque essere riformata per altri motivi

(appello, pag. 9). Così facendo, al riguardo l’appellante non si confronta con la motivazione del Pretore (sentenza

impugnata, pag. 10 in mezzo), di modo che su questo punto l’appello si rivela inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

7. La

convenuta ritiene che il Pretore, facendo dipendere dalla sola acquisizione di

tutte le quote sociali il diritto alla revoca del mandato, ha confuso il

rapporto interno tra gli ex coniugi con quello con il mandatario. Una valida

revoca presupponeva, sempre secondo l’appellante, la relativa manifestazione a quest’ultima, cosa che sarebbe avvenuta

unicamente il 4 dicembre 2006. In altre parole, l’appellante sostiene che "può essere vero che l’attore fosse in condizione di revocare il

mandato dall’11 aprile 2006,

tuttavia affinché questa facoltà fosse riconosciuta dal mandatario occorreva

ancora che fosse portata a sua conoscenza dalla parte che aveva ceduto i suoi

diritti, cosa che nel caso concreto la moglie ha fatto, in modo chiaro ed

esplicito, solo con la dichiarazione del 4 dicembre 2006". Di conseguenza,

l’appellante invoca il diritto

alla ritenzione della "Zessionserklärung" fino al pagamento delle

spese di gestione di __________ maturate sino al novembre 2006 (fr. 17'733.55) e di quelle della gestione corrente (fr. 8'029.50) (appello, pag. 10 seg.). Se non che, l’appellante dimentica che, come spiegato dal Pretore (sentenza

impugnata, pag. 4 in mezzo), con missiva 28 aprile 2006 l’avv. RA 2 ha scritto a AP 1: "come le

è noto, con bonifico del 3 aprile 2006, il dott. AA 1 ha provveduto al saldo

dell’ultima rata di £ 100'000.- del prezzo per la cessione del "certificato" (Zessionserklärung)

__________, depositato presso di lei o presso la AP 1. Tale cessione segna il

trasferimento dalla signora __________ __________ al mio cliente della

proprietà integrale del certificato medesimo" (doc. S). D’altra parte, la

ricezione di tale lettera è stata confermata dall’avv. RA 1, presidente della AP

1, con scritto 10 maggio 2006, con il quale egli ha preso atto del pagamento

menzionato sopra e ha spiegato che avrebbe chiesto conferma dello stesso ad __________

__________, condizionando per il resto la consegna dei certificati __________

segnatamente al pagamento di svariati importi e alla firma di documenti vari

(doc. F). Se non che, l’appellante non sostiene di aver prontamente chiesto la

citata conferma ad __________ __________ e che questa non abbia tempestivamente

risposto. Al riguardo, va precisato che la sola circostanza che il doc. EE sia

datato 4 dicembre 2006 non significa ancora che essa non abbia precedentemente

confermato l’esclusiva proprietà dell’ex marito. Anche su questo punto l’appello

dev’essere pertanto respinto.

8. L’appellante prosegue criticando la decisione

del Pretore di addebitare all’attore

unicamente fr. 16'951.75 per i costi di gestione di __________

__________ (appello, pag. 11 in fondo seg.). Il primo giudice ha spiegato che

sebbene il mandato relativo a tale società era stato conferito alla convenuta

congiuntamente dagli ex coniugi, non era stato stabilito alcun obbligo solidale

nell’assunzione dei costi. Per quanto concerne __________ __________, poi, l’attore

non aveva mai conferito alcun mandato alla convenuta (sentenza impugnata, pag.

6 seg.).

8.1 La convenuta

ritiene che i costi di gestione sono sempre stati assunti solidalmente dagli ex

coniugi. A suffragio della sua tesi essa invoca lo scritto inviatole il 30

maggio 2006 dal legale dell’attore

(doc. AA), ritenendo che dallo stesso emerge l’intenzione di quest’ultimo

di assumersi integralmente i costi di gestione sia di __________, sia di __________

e di __________. Essa si lamenta peraltro del fatto che il Pretore non avrebbe

nemmeno menzionato tale documento. A torto. Invero, tale documento è identico a

quello rubricato quale doc. U (se non per il fatto che su quest’ultimo appare anche la risposta della

convenuta), menzionato dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 7 in mezzo).

Nello scritto in questione è indicato che il pagamento di fr. 56'000.- da parte dell’attore alla convenuta è da imputare sulle

fatture __________ per il periodo di durata del mandato di gestione e per le

fatture __________ e __________, come riportato dal

Pretore, "per quanto di competenza del mio

cliente". Con questa limitazione l’attore ha quindi espresso chiaramente

che non era sua intenzione assumersi integralmente tali costi di gestione. Per

lo stesso motivo dev’essere respinta la censura della convenuta secondo la

quale il Pretore avrebbe modificato la volontà dell’attore in merito al

pagamento in questione (appello, pag. 8 in alto).

8.2 A suffragio

della propria tesi l’appellante sostiene che l’attore ha pagato tutti i costi

indicati nel doc. AA (appello, pag. 12 in mezzo). Se non che, il Pretore ha

spiegato che AA 1 si è volontariamente assunto parte delle spese concernenti __________,

che non gli competevano a termini contrattuali, non onorando in questo modo l’integralità

di quelle che invece gli incombevano, ovvero la metà di __________, pari a fr.

16'951.75 (sentenza impugnata, pag. 7 in mezzo). In altre parole, il solo

pagamento delle spese non ha comportato la modifica di quanto pattuito. Con

tale motivazione l’appellante non si confronta, ribadendo l’avvenuto pagamento.

Al riguardo l’appello si rivela pertanto inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f

CPC combinato con il cpv. 5). Lo stesso vale per la censura della convenuta

secondo la quale prima dell’avvio della presente procedura l’attore non avrebbe

mai eccepito alcunché rispetto a una sua parziale copertura per i costi di

gestione (appello, pag. 12 in mezzo). Non va dimenticato, inoltre, che l’onere

della prova sull’esistenza ed entità di onorari di gestione compete all’appellante,

che con domanda riconvenzionale ne ha chiesto il pagamento. Dagli atti, come

indicato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo), emerge che il

contratto di gestione inerente a __________ è stato conferito unicamente dall’ex

moglie dell’attore alla convenuta, dato che è indicata solo lei come mandante

(doc. O), mentre la convenuta, come si è detto e come verrà illustrato in

seguito, non è riuscita a dimostrare il contrario.

8.3 L’appellante

invoca la testimonianza di __________ __________, laddove egli ha affermato che

"uno dei dettagli da definire in seno a questo accordo era anche chi

doveva pagare le spese sostenute per la gestione di queste società, ossia tutto

il gruppo". Egli sostiene che gli ex coniugi non avevano quindi obblighi

parziali nei confronti della convenuta, poiché non vi sarebbe stato alcun

motivo di trovare accordi diversi a scapito di una parte piuttosto che dell’altra

(appello, pag. 12 in mezzo). Il passaggio citato (audizione 21 maggio 2007,

pag. 3 in alto) si riferisce, tuttavia, alla procedura di divorzio (loc. cit.,

pag. 2), di modo che concerne la regolamentazione di rapporti di dare e avere

interni alla coppia, non alla relazione con la convenuta. Anche su questo

punto, quindi, l’appello dev’essere respinto.

9. La

convenuta ritiene che il Pretore non abbia considerato tutto il contesto nel

quale sono maturati i rapporti di affari tra gli ex coniugi e la stessa. Essa

sostiene che i testi hanno chiaramente indicato che i coniugi AA 1 hanno

costituito una serie di società mediante il patrimonio di famiglia, che

entrambi le hanno conferito congiuntamente i mandati di gestione nonostante per

anni non sia stato firmato alcun contratto, e che entrambi si sono occupati in

ugual misura degli affari di famiglia. L’esigenza di avere dei contratti scritti e firmati sarebbe sorta

unicamente in seguito all’entrata

in vigore delle norme OAD. Se non che, l’attore si sarebbe sempre rifiutato ingiustamente di sottoscriverli.

Tale circostanza sarebbe comprovata, a mente dell’appellante, dai numerosi contratti agli atti con diverse date. Su

quanto appena citato l’appellante

fa riferimento ai testi __________ __________ (cfr. doc. 2) e __________ __________

(appello, pag. 13 in alto). Il fatto che agli atti vi siano diversi contratti

con diverse date non sta ancora a significare che l’attore si sia rifiutato di controfirmarli sebbene conformi a quanto

già pattuito verbalmente. Inoltre, l’appellante rinvia in maniera generica alle

testimonianze, senza sostanziare i passaggi che suffragherebbero la propria

tesi, in chiaro dispregio di quanto previsto dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC.

Su questo punto l’appello è quindi inammissibile.

10. A

detta dell’appellante i rapporti tra le diverse società di proprietà dei

coniugi e l’autofinanziamento

del gruppo è dimostrato, oltre che dalla dichiarazione di __________ __________

(doc. 2), anche dai bilanci prodotti agli atti (doc. 4). Motivo per cui essa ha

chiesto una serie di adempimenti elencati a pag. 6 dell’appello, culminati a suo dire nella dichiarazione 4 dicembre 2006 di

cui al doc. EE "in cui le parti finalmente hanno dichiarato di nulla

pretendere" (appello, pag. 3 in basso e 4 in alto). Se non che, nel documento

testé citato l’attore ha dichiarato

di non avere alcuna pretesa in __________ __________ e che tale società è di

esclusiva proprietà dell’ex

moglie; rispettivamente, __________ __________ ha dichiarato di non avere

alcuna pretesa in __________ o __________, di proprietà esclusiva dell’ex marito. Come da tale dichiarazione la convenuta

possa fondare proprie pretese non è quindi dato di capire. Il fatto, poi, che

tra le diverse società vi fosse un legame di finanziamento concerne il rapporto

interno fra le stesse, rispettivamente tra i coniugi AA 1, non necessariamente

il rapporto che univa questi ultimi all’appellante. Anche su questo punto l’appello è quindi respinto.

La

convenuta si lamenta del fatto che il Pretore non avrebbe considerato la dichiarazione

26 gennaio 2007 dell’avv. __________

__________ (doc. 48; appello, pag. 5 in mezzo). Se non che, non si può

biasimare l’operato del primo

giudice, dato che il documento in questione concerne essenzialmente le

divergenze tra gli ex coniugi, che nulla hanno a che vedere con il rapporto che

li univa alla convenuta. Lo stesso vale per la sua domanda di ritenere, sulla

scorta del doc. 48, che il mandato era uno solo, conferito da due parti, per l’insieme dei diritti sulla "Anstalt"

(appello, pag. 10 in mezzo). Certo, l’avv. __________ __________ ha anche dichiarato che l’attore "non ha mai voluto

sottoscrivere alcunché, né tantomeno pagare quanto di sua competenza, in

considerazione del vincolo di solidarietà dei coniugi nei confronti della

società AP 1 " (doc. 48). Al riguardo, l’appellante sostiene che il primo giudice avrebbe a torto non

ritenuto gli ex coniugi debitori solidali nei confronti della convenuta

(appello, pag. 7 in fondo). La censura non può tuttavia essere condivisa. Il

Pretore ha spiegato che dai contratti prodotti agli atti non emerge alcun

obbligo solidale degli ex coniugi nell’assunzione dei costi della convenuta (sentenza impugnata, pag. 6 in

fondo) e ha così fondato il proprio apprezzamento sulle prove documentali agli

atti.

11. Secondo

l’appellante, poi, il Pretore

ha erroneamente ritenuto che la società __________ sia di esclusiva proprietà

di __________ __________, mentre il passaggio di proprietà è avvenuto

unicamente il 4 dicembre 2006 (appello, pag. 7 in basso). Il primo giudice ha

spiegato che dagli atti non emerge che l’attore abbia mai conferito un mandato inerente alla società testé

citata. Tant’è che il contratto

è stato sottoscritto unicamente dall’ex moglie (sentenza impugnata, pag. 6 in basso). Con tale motivazione

la convenuta nemmeno si confronta, di modo che al riguardo l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2

lett. f CPC).

12. L’appellante ritiene infine arbitraria la

decisione del primo giudice di ignorare la dichiarazione del teste __________ __________,

che ha affermato che l’accordo

sulle spese di gestione intervenuto tra l’attore e l’avv. __________

__________ "si era concretizzato nell’importo di fr. 56 mila che avrei versato in contanti all’avv. __________ contro la consegna della

gestione della società, più 18 mila Euro per le fatture del dott. __________

che avrei sempre versato all’avv.

__________ " (audizione 21 maggio 2007, pag. 5 in fondo). Essa sostiene

che siccome lo stesso teste ha ammesso di non aver versato gli € 18'000.- testé citati, tale importo dev’essere senz’altro pagato (appello, pag. 13 in fondo). Se non che, la convenuta

con domanda riconvenzionale ha chiesto il pagamento dei propri onorari di

gestione, non delle fatture emesse dal dott. __________ (pag. 12 in mezzo e

richiesta di giudizio; cfr. anche conclusioni, pag. 8 in mezzo). Inoltre, nella

misura in cui la sua censura è intesa a opporsi alla consegna dei documenti

societari, il testimone dianzi citato ha affermato che la somma di fr. 56'000.- era da versare "contro la

consegna della gestione della società", circostanza non specificata per

gli € 18'000.-. Al riguardo l’appello dev’essere di conseguenza respinto.

13. Sulla

commisurazione degli oneri processuali, l’appellante critica il valore di causa accertato dal Pretore in fr. 2'239'042.- e, di

conseguenza, l’ammontare della tassa di giustizia, che sostiene dover essere di

fr. 7'000.-. Essa ritiene che il valore è, semmai, di fr. 1'107'799.80,

corrispondente alla metà della partecipazione di __________ in __________

(appello, pag. 8 in basso e 9 in alto). Il primo giudice ha spiegato che il

valore corrisponde a quello della cessione pattuita tra attore ed ex moglie,

ovvero £ 500'000.- moltiplicato per due (corrispondente a quell’epoca al valore

citato sopra di fr. 2'239'042.-), che non vi è motivo di ritenere

non corrispondere al valore di mercato (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). L’appellante

ritiene che siccome l’attore ha chiesto la consegna di un certificato azionario

rappresentante il 50% di __________ occorre determinare il valore di __________

e non quello di __________. Se non che, come illustrato sopra il Pretore non ha

determinato il valore di causa sulla scorta del valore di __________. Sempre

secondo la convenuta, poi, siccome gli attivi di __________ sono costituiti

prevalentemente di una partecipazione del 98% a __________, indicata a bilancio

con € 1'342'787.65 (pari a fr. 2'215'599.60 al tasso

di cambio 1.65), il valore del certificato azionario è secondo la convenuta al

massimo equivalente a metà di tale importo. Se non che, non è dato di capire

perché tale importo debba essere suddiviso a metà, considerato che l’attore è

divenuto, come esposto sopra, proprietario esclusivo di __________. Di

conseguenza, sia reputando un valore di causa di fr. 2'215'599.60 sia di

fr. 2'293'042.-, la tassa di giustizia stabilita dal Pretore in fr. 12'000.-

per l’azione principale resiste alla critica. Nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode,

infatti, di un ampio potere di apprezzamento, censurabile unicamente in caso di

eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti

rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 51 ad art. 148 e n. 19 ad art. 150). E la legge sulla tariffa giudiziaria prevede per cause del valore tra

fr. 2'000'001.- e fr. 5'000'000 una tassa giudiziaria tra fr. 10'000.- e fr. 50'000.- (art. 17

TG), sicché la tassa di fr. 12’000.- decisa dal Pretore sfugge a ogni critica,

situandosi ai limiti inferiori della tariffa. L’appello deve dunque essere

respinto anche su questo punto.

Considerandi

II. Sull’appello adesivo

14.

L’appellante

adesivo sostiene che la "Zessionserklärung" non era suddivisibile ed

era in proprietà collettiva dei coniugi AA 1. Invocando dei riferimenti

dottrinali egli ritiene che in regime di proprietà comune dei debitori, salvo

il loro consenso, sia escluso il diritto di ritenzione. Di conseguenza, a suo

dire la convenuta non poteva esercitare il diritto di ritenzione. L’appellante prosegue spiegando che a seguito

della sua revoca 27 settembre 2004, con offerta di pagamento del proprio debito

nei confronti della convenuta, quest’ultima non era quindi più nel possesso lecito del certificato di __________

(appello, pag. 3 seg.). Se non che, l’attore con le conclusioni non ha sollevato tale argomentazione. La

censura è nuova e con ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Nemmeno

si giustifica di vagliare la stessa dal profilo dell’applicazione d’ufficio

del diritto. Invero, tale possibilità presuppone che i fatti alla base della nuova

censura giuridica siano stati interamente accertati dall’autorità inferiore. Nella fattispecie, il

Pretore non si è pronunciato sui rapporti di proprietà tra gli ex coniugi in

merito a __________, se non per spiegare che essa apparteneva a entrambi (sentenza

impugnata, pag. 4 in fondo). Tutt’al più, precisando le diverse percentuali di proprietà (sentenza

impugnata, pag. 6 in alto), si potrebbe desumere che egli abbia inteso l’esistenza di una comproprietà. Se non che,

anche in questa ipotesi, vagliare la censura dell’appellante non gli sarebbe d’ausilio. Il riferimento dottrinale da lui indicato (appello adesivo,

pag. 4 in alto) suffragherebbe, semmai, il suo asserto in regime di proprietà

comune. D’altra parte, non va

dimenticato che lui stesso con le proprie conclusioni menziona le "quote

di proprietà" (pag. 10 in mezzo), concetto proprio alla comproprietà (art.

646.

cpv. 1 CC) e non alla proprietà comune.

15.

L’appellante adesivo ritiene, inoltre, che anche

qualora si seguisse il ragionamento del Pretore secondo il quale egli si

sarebbe volontariamente assunto parte delle spese di __________, circostanza in

ogni caso contestata (vedi consid. 15), ciò sarebbe avvenuto, sulla scorta del

doc. AA (doc. U), il 10 maggio 2006, mentre la convenuta già l’11 aprile 2006 non aveva più titolo per

possedere la documentazione della società __________, dato che in tale data il

relativo mandato era stato revocato e i relativi onorari corrisposti (appello,

pag. 5). Va precisato, anzitutto, che il pagamento di fr. 56'000.- ha valuta 25 aprile 2006 (doc. Q) e

non, come indicato dall’appellante

adesivo, 4 aprile 2006. Inoltre, l’assunzione di debito inerente a __________ non è avvenuta il 10

maggio 2006, bensì sempre il 25 aprile 2006. La data indicata nella missiva di

cui al doc. AA si riferisce invero a uno scritto della convenuta. Sia come sia,

il Pretore ha spiegato che la convenuta poteva esercitare un diritto di

ritenzione in relazione alla "Zessionserklärung" per quanto

concerneva il pagamento dei propri onorari inerenti a __________ e, per metà, a

__________ (sentenza impugnata, pag. 7 in alto). Non si comprende quindi il

motivo per cui l’appellante

adesivo si diffonda nelle citate argomentazioni relative a __________.

16.

L’attore critica il Pretore laddove egli ha

ritenuto che si era assunto parte del debito relativo a __________ che non gli

competeva in termini contrattuali. Secondo l’appellante adesivo, nella missiva 30 maggio 2006 egli ha spiegato

che il pagamento di fr. 56'000.-

concerneva le fatture relative a __________ e, per quelle inerenti a __________

e __________, unicamente per quanto di sua competenza (doc. AA). Egli ritiene

che una simile limitazione avrebbe dovuto, semmai, dare adito a rimborso giusta

l’art. 62 CO e non costituire,

invece, un debito non ancora pagato e giustificante un diritto di ritenzione

(appello, pag. 5 in fondo e 6 in alto). Il Pretore ha spiegato che l’attore si è "volontariamente"

assunto parte delle spese di __________ e, così facendo, non ha onorato

completamente gli onorari relativi a __________ (sentenza impugnata, pag. 7).

Un pagamento volontario esclude l’applicazione dell’art.

62.

CO invocato dall’appellante

adesivo. A suffragio della propria tesi, costui sostiene che la convenuta aveva

"falsamente asserito che, al fine di ottenere il possesso dei documenti

societari della __________ (…) tra gli AA 1 vi era stato un accordo di

solidarietà che regolava al contempo certi rapporti di debito/credito inter

societari. Sulla base di queste sue affermazioni, poi rivelatesi false, la

convenuta ha indotto l’attore a

pagare anche la quota di spese spettante alla sua ex moglie" (appello

adesivo, pag. 7 in basso). L’attore

prosegue, poi, sostenendo: "fatto sta che all’atto del pagamento (doc. Q) l’attore non sapeva ancora se la AP 1 avesse poi dimostrato quanto da

lei falsamente sostenuto. Per l’attore non è stato possibile accertarlo preventivamente per la

mancata disponibilità mostrata dall’avv. __________ (….)" (pag. 8 in alto). Sempre a mente dell’attore, quindi, la precisazione "per

quanto di sua competenza" di cui al doc. AA va inserita in questo contesto

(loc. cit.). Se non che, l’appellante

adesivo non comprova minimamente il proprio asserto. Inoltre, la versione da

lui invocata concerne un presunto accordo che la convenuta avrebbe sostenuto

essere stato sottoscritto tra lui stesso e la sua ex moglie. Non è quindi dato

di capire come egli possa aver avuto dubbi sulla sua esistenza. Di conseguenza,

l’appellante adesivo non ha dimostrato

che il pagamento fosse dovuto a errore (oppure di aver pagato perché

erroneamente si credeva debitore: art. 63 cpv.1 CO). Dalla lettura del doc. AA

la considerazione del primo giudice resiste quindi a critica. Dallo stesso

emerge che l’avv. RA 2, in

rappresentanza dell’attore, ha

precisato che l’importo è da

imputare anche sulle fatture relative a __________ e __________ "per

quanto di competenza del mio cliente". Considerato, come accertato dal

Pretore, che __________ era di proprietà esclusiva della moglie, tale

circostanza non poteva sfuggire all’attore, che indicando anche tale società tra i motivi di pagamento

ha lasciato intendere che volesse assumersi parte di tale debito. Per lo stesso

motivo non può essere seguita la tesi dell’attore

secondo la quale il Pretore, pur ammettendo l’assenza di solidarietà tra i

coniugi e l’esistenza di due mandati distinti, crea artificialmente un’assunzione

di debito a suo carico relativo a __________ (appello, pag. 6 in mezzo).

Invero, già si è spiegato sopra i motivi alla base del giudizio pretorile, che

resistono, come detto, a critica. Anche su questo

punto, quindi, l’appello

adesivo dev’essere respinto.

__________

17.

L’attore soggiunge che i debiti relativi a __________

sono stati saldati da __________ (__________) __________, sicché quanto da lui

pagato alla convenuta a tale titolo andrebbe eventualmente imputato sulle

fatture inerenti a __________ e, per il restante, restituitogli (appello, pag.

6.

e 7 in mezzo). Al riguardo, egli rinvia all’avviso di accredito prodotto in via di edizione da parte della

convenuta (v. mappetta specifica). Dallo stesso emerge che con valuta 2

febbraio 2007 l’ex moglie ha

versato alla convenuta fr. 48'334.50

indicando quale motivo "acconto __________ ". Allegato a tale addebito

vi è il dettaglio della relativa fattura. Comparando tali costi con quelli

riportati nel doc. 9, ci si accorge che sono effettivamente gli stessi, tranne

un "acconto su prossime fatture" di fr. 18'040.60.

Al riguardo, si osserva che nel doc. 9 è stata riportata per due volte la voce

gestione inerente all’anno 2005/2006, una volta per fr. 11'660.45 e l’altra per

fr. 16'746.10. Nel dettaglio citato sopra, invece, un importo molto simile al

secondo (fr. 15'746.10) è indicato essere inerente alla gestione 2006/2007. Sia

come sia, anche nell’ipotesi che __________ __________ abbia corrisposto l’integralità

delle spese relativa a __________, in realtà in parte (fr. 14'463.55) già

pagate dall’ex marito, ciò non significa che quest’ultimo possa chiedere alla

convenuta quanto pagato a tale titolo. Semmai, se fossero riunite le condizioni

alla base dell’art. 62 o 63 CO, competerebbe all’ex moglie chiedere la

restituzione dell’indebito da lei versato alla convenuta.

18.

L’attore

prosegue sostenendo che al momento del suo pagamento di fr. 56'000.- (valuta 25

aprile 2006) non vi era alcun "saldo negativo per __________ ". Egli

ritiene che "l’obbligo di pagare le spese di gestione non cessò in data 11

aprile 2006 con l’acquisto della proprietà integrale su __________ ma in data

27.

settembre 2004 con la revoca dei mandati di gestione da parte di entrambi i

signori AA 1" (appello, pag. 6 in mezzo e 7 in alto). La censura non può

essere seguita già per il fatto che dagli atti emerge che nel settembre 2004 AA

1.

ha revocato unicamente il contratto relativo alla gestione della società __________.

Invero, __________ __________ ha dichiarato di non aver approfondito, in tale

occasione, alcunché in merito alle altre società, poiché il suo mandato era

quello di rientrare in possesso del certificato azionario della __________

(doc. CC, pag. 2 in alto).

19.

L’appellante adesivo ritiene che il Pretore,

imputando tutti i costi di complessivi fr. 41'536.45 relativi a __________ nei fr. 56'000.- da

lui versati, ha creato un’assunzione di debito anche "per la quota di proprietà di __________

di competenza di __________ __________ ". Secondo l’attore, invero, fino al passaggio della

società in sua esclusiva proprietà, l’11 aprile 2006, solo metà di tali spese sarebbero di sua competenza

(appello, pag. 6 in mezzo e in fondo). Se non che, dal doc. AA emerge la

volontà dell’attore di far

imputare l’integralità delle

fatture relative a __________ nei fr. 56'000.- testé

citati. Invero, se per __________ e __________ egli ha precisato, come illustrato

sopra, che ciò valeva per quanto di sua competenza, egli non ha espresso alcuna

riserva per quanto concerne la società __________. Al riguardo, l’appello dev’essere

pertanto respinto.

20.

L’attore ritiene che nell’ipotesi in cui egli avesse assunto il

debito relativo a __________, occorrerebbe comunque detrarre dall’importo indicato sul doc. P le fatture non

pertinenti a tale società, bensì a __________, al signor __________ e all’avv. __________. Di conseguenza, a suo dire

il debito concernente __________ ammonterebbe, semmai, a fr. 7'003.70 (appello adesivo, pag. 7). Con domanda riconvenzionale 4

settembre 2006 la convenuta ha spiegato che la sua pretesa concerneva delle

proprie fatture inerenti alle società facenti parte del "Gruppo AA 1"

e altre emesse dallo Studio __________ di __________ per prestazioni rese a

favore della società __________, specificando che precedentemente la sua

ragione sociale era __________ __________ (pag. 11 in fondo). Essa ha poi fatto

riferimento agli importi indicati nel doc. 9, ai quali ne ha aggiunto degli

altri (pag. 12 in mezzo). Con risposta 28 settembre 2006 alla domanda

riconvenzionale, l’attore ha sostenuto che i debiti relativi a __________ __________

(e quindi implicitamente anche l’onorario dell’avv. __________) e allo studio __________

non avrebbero dovuto rientrare nelle spese concernenti __________ (pag. 4 in

alto; cfr. anche pag. 5 in basso, 11 in fondo, 12 in alto e 14 in fondo). Nel

proprio allegato di risposta alla domanda riconvenzionale lo stesso attore ha

tuttavia ammesso che la ragione sociale di __________ era __________ __________:

"__________ (ex __________ __________)" (pag. 4 in mezzo). __________

non è quindi, per stessa ammissione dell’attore, una società che nulla ha a che

vedere con __________. Come spiegato sopra (consid. 15), dallo scritto 30

maggio 2006 (doc. AA e doc. U) emerge la volontà dell’attore di assumersi parte

del debito "__________". Egli parla in generale di "fatture __________

". Ci si potrebbe domandare se con ciò egli intendesse limitarsi

unicamente alle fatture inerenti la nuova società __________. Al riguardo, l’appellante

adesivo ritiene che non si conoscono i retroscena di un’eventuale assunzione di

debito "__________" da parte di __________, sicché non è legittimo imputargli

i relativi debiti (pag. 7 in mezzo). Tuttavia, con le proprie conclusioni –

alle quali l’attore peraltro rinvia in maniera inammissibile (art. 309 cpv. 1

lett. f CPC) – egli si è sì opposto al pagamento dei costi di gestione __________,

ma non più sostenendo che negli stessi non potevano essere inseriti i debiti

relativi a __________, bensì perché a suo dire già inclusi nell’importo pagato

dall’ex moglie (pag. 15 in basso). Per quanto concerne le fatture del dott. __________,

poi, si oppone alla loro aggiunta all’importo vantato in via riconvenzionale,

sostenendo che le medesime fatture sono già incluse nei fr. 133'159.64, che

corrisponde proprio al totale di cui al doc. 9. In definitiva, con le

conclusioni l’attore non ha più mosso le obiezioni illustrate sopra, sicché

egli non può sollevarle ora in questa sede. Anche su questo punto l’appello dev’essere

pertanto respinto.

21.

L’appellante adesivo

ritiene che la convenuta non poteva far valere un diritto di ritenzione sui

documenti della società __________ per un debito relativo alla gestione di __________,

per i motivi illustrati in seguito (memoriale, pag. 5 e 8 seg.).

21.1

Il primo

giudice ha spiegato anzitutto che il diritto di ritenzione presuppone una

connessione tra credito e oggetto. Egli ha poi ritenuto che la ritenzione era

giustificata fino al momento in cui non erano stati pagati gli onorari sino all’aprile 2006 relativi ad __________ e per

metà a __________. Il primo giudice ha quindi ritenuto che le fatture scoperte

concernenti __________ erano state saldate con il pagamento di fr. 56'000.- avvenuto il 25 aprile 2006, mentre vi era ancora uno scoperto

di fr. 11'744.75 per quelle inerenti a __________ di competenza dell’attore.

Egli ha poi dedotto da tale importo fr. 1'725.- chiesti in eccesso dalla

convenuta per __________ e già pagati dall’attore. Di conseguenza, il Pretore

ha ritenuto che la ritenzione era giustificata fino al pagamento di fr.

10'019.75, condannando parimenti l’attore a tale versamento.

21.2

L’attore

sostiene anzitutto che il debito __________ sarebbe sorto successivamente alla

ritenzione esercitata dalla convenuta (appello adesivo, pag. 8 in mezzo).

Tuttavia, egli confonde il momento in cui il primo giudice ha calcolato il

debito, sostenendo che egli "crea" uno scoperto, con l’esistenza

stessa del debito in questione, che il Pretore si è limitato ad accertare. La

sua censura non può quindi essere seguita.

21.3

L’appellante

adesivo afferma che __________ e __________ erano due società distinte e non

facenti parte di una Holding, gestite secondo due mandati separati. Egli

ritiene, quindi, che non sussiste la connessione prevista dall’art. 895 CC. A

mente dell’attore, invero, essa presuppone un legame tra il debito e l’oggetto

trattenuto, non tra la persona del debitore e il creditore (memoriale, pag. 8

in basso e 9 in alto). A torto. Il diritto di ritenzione presuppone sì un

rapporto di connessione tra credito e oggetto ritenuto. Tuttavia, non è

necessario che il credito e l’acquisizione del possesso dell’oggetto derivino

dallo stesso atto giuridico. Essi possono invero risultare da un complesso di

rapporti giuridici che perseguono le stesso scopo (Steinauer, Les droits réels, vol. III,

3ª ed., n. 3140g, pag. 440; Rampini/Schulin/Vogt in:

Basler Kommentar, 3ª ed., n. 42 ad art. 895 CC; Zobl in: Berner Kommentar, Berna 1996, n. 221 ad art. 895 CC;

Oftinger/Bär in: Zürcher

Kommentar, 3ª ed., Zurigo 1981, n. 103 ad art. 895 CC). Per esempio, il Tribunale federale ha deciso che vi è connessione

tra il credito derivante dal mancato pagamento degli onorari di un avvocato e i

titoli da lui amministrati per il proprio cliente, nella misura, tuttavia, in

cui tra le parti esista un legame d’affari durevole inerente alla situazione

personale e patrimoniale del cliente (DTF 86 II 355; cfr. anche Zobl in: Berner Kommentar, op. cit., n.

224.

ad art. 895 CC). Nella fattispecie, come si è visto, l’attore

ha incaricato la convenuta dell’amministrazione e gestione sia di __________, sia

di __________, con mandati separati. Ciononostante, non va dimenticato che,

come asserito da __________ __________, "si trattava in definitiva di un

patrimonio di famiglia" (doc. 2, pag. 2 in alto). Si può quindi dire che

tra l’attore e la convenuta vi sia stato un legame durevole concernente la

situazione patrimoniale dell’attore. A ragione, quindi, il Pretore ha deciso

che il diritto di ritenzione poteva essere fatto valere dalla convenuta fino al

pagamento dei propri onorari relativi alla gestione di __________.

21.4

Egli adduce,

inoltre, di non aver revocato il mandato "__________", bensì di aver

ordinato alla convenuta di mettere in liquidazione tale società, come d’altra

parte accertato dal Pretore (appello adesivo, pag. 8 in mezzo). Tale

circostanza non è tuttavia di rilievo ai fini del giudizio. Invero, determinante

ai fini della ritenzione dei documenti __________ è, semmai, l’esigibilità dei

crediti della convenuta inerenti a __________, non se il relativo mandato sia

stato revocato.

21.5

Sempre

secondo l’appellante adesivo, a bilancio della società __________ sono

riportati attivi sufficienti per garantire i costi vantati dalla convenuta (memoriale,

pag. 8 in basso). Il creditore perde il suo diritto di ritenzione se il

debitore gli fornisce della garanzie sufficienti. Tuttavia, tali garanzie non

devono solo essere offerte, ma anche fornite effettivamente (Steinauer, op. cit., n. 3144 seg., pag.

443.

seg. con rinvii). Nella fattispecie, nulla di tutto ciò è avvenuto, non

bastando un semplice rinvio ai bilanci della società in questione. Anche su

questo punto l’appello adesivo dev’essere pertanto respinto.

22.

L’appellante

adesivo ritiene, altresì, che il certificato di cessione ("Zessionserklärung")

non può essere oggetto di ritenzione, dato che egli incorpora la totalità dei

diritti societari. In altre parole, allo stesso sarebbe stata sottratta la

facoltà di "condurre liberamente un’azienda", mentre alla convenuta

sarebbe stato conferito addirittura il potere di poterla fare fallire. A sua

detta, l’interpretazione data dal Pretore dell’art. 895 CC urterebbe con le

norme a protezione dei creditori e delle società di cui alla LEF. Sempre

secondo l’appellante adesivo, essa comporterebbe che, ad esempio, in presenza

di una necessità di un risanamento giusta l’art. 725 CO il creditore di un

azionista possa bloccare il risanamento della società (memoriale, pag. 9). Il

primo giudice si è posto la domanda di sapere se a fronte di un credito di fr.

10'019.75 la convenuta era in diritto di esercitare il proprio diritto di

ritenzione. Egli ha poi risposto per l’affermativa, dato che l’art. 895 CC non

prevede alcuna ponderazione in relazione alla proporzione tra il credito e l’oggetto

trattenuto (sentenza impugnata, pag. 9 in fondo). L’appellante adesivo non

contesta che la "Zessionserklärung" sia una cartavalore giusta l’art.

965.

CO. Essa si limita a sostenere che essa lo è anche per i diritti societari

che incorpora. Ciò posto, come illustrato dal Pretore, l’art. 895 CC non pone

le condizioni invocate dall’appellante adesivo alla ritenzione. La giurisprudenza

e la dottrina, poi, si riferiscono alla ritenzione di azioni come cartevalori,

senza porre limiti alla quantità delle stesse (cfr. Zobl in: Berner Kommentar, op. cit., n. 95 ad art. 895 CC; Oftinger/Bär in: Zürcher Kommentar, op.

cit., n. 29 seg. ad art. 895 CC; Rampini/Schulin/Vogt

in: Basler Kommentar, 3ª ed., n. 21 ad art. 895 CC). Certo, il principio della

buona fede impone che il creditore trattenga unicamente tante cartevalori

quanto sia sufficiente per coprire il proprio credito (Zobl in: Berner Kommentar, op. cit., n. 120 ad art. 895 CC).

Tuttavia, nella fattispecie, come spiegato dal Pretore (sentenza impugnata,

pag. 5 in fondo), l’attore non ha sostenuto che la "Zessionserklärung"

fosse divisibile.

23.

L’appellante

adesivo critica inoltre il Pretore laddove ha ritenuto che la "Zessionserklärung"

non poteva essere consegnata all’attore prima dell’11 aprile 2006, quando non

era ancora esclusivo proprietario di __________. Egli ritiene che, al

contrario, tale certificato poteva essere trattenuto unicamente con il consenso

di tutti i suoi proprietari (memoriale, pag. 10). Al riguardo, si rinvia a

quanto già esposto sopra (consid. 14). Sulla questione l’attore soggiunge che

al contrario di quanto lascerebbe intendere il primo giudice, possedendo il

certificato egli non avrebbe potuto compromettere i diritti di proprietà e

societari dell’ex moglie (loc. cit.). Tuttavia, egli si contraddice. Invero,

come sostiene che senza tale certificato non gli era possibile "condurre

liberamente un’azienda" (vedi sopra, consid. 22), il fatto di possederlo

in maniera esclusiva dovrebbe conseguentemente comportare che anche l’ex

moglie, che non ha ratificato tale consegna, si troverebbe depauperata di tale

facoltà.

24.

L’attore

ritiene, altresì, che il Pretore abbia deciso ultra petita, dato che la

convenuta non avrebbe mai sostenuto di trattenere il certificato in virtù di un

contratto di deposito (appello adesivo, pag. 10). È ben vero che a pag. 5 della

propria sentenza il primo giudice ha spiegato che dall’11 aprile 2006 i

contratti di mandato di __________ e i correlativi contratti di deposito sono

stati validamente disdetti e che a pag. 4 ha spiegato che nel settembre 2004 l’attore

non poteva disdire il correlato contratto di deposito. Tuttavia, il primo

giudice ha anche spiegato che prima dell’aprile 2006 la convenuta poteva

ritenere il certificato in questione, perché l’attore non era esclusivo

proprietario di __________. Egli ha poi precisato che fino a tale data dovevano

essere versati alla convenuta gli onorari di gestione. La ritenzione del

certificato è poi stata fondata sul diritto di ritenzione della convenuta giusta

l’art. 895 CC. Non è quindi dato di capire in che misura la censura possa

influire sull’esito del giudizio.

25.

Sempre

secondo l’appellante adesivo, la decisione del Pretore lascerebbe intendere che

la consegna del certificato appariva fondata per il solo fatto che l’attore non

era proprietario esclusivo di __________, non perché __________ (__________) __________

vi si era opposta. In tale maniera, egli avrebbe anteposto i diritti di un

depositario a quelli dei proprietari di agire in reciproca rappresentanza.

Tanto più che l’ex moglie non si sarebbe mai opposta a tale consegna,

acconsentendovi implicitamente negli accordi di cui al doc. G e contestualmente

alla sua revoca dei mandati (memoriale, pag. 10 in fondo). Se non che, l’attore

non ha dimostrato di aver agito, nel settembre 2004, in rappresentanza dell’ex moglie.

Né tale circostanza può ritenersi presunta. Inoltre, al contrario di quanto

affermato dall’appellante adesivo, tale accordo non emerge né dal doc. G né dal

doc. 48 da lui menzionati. In merito al doc. G, egli rinvia alla lett. F, ove

la moglie si impegnava a dare istruzioni per il trasferimento di __________ al

marito. Secondo l’attore, da tale clausola emergerebbe che l’ex moglie gli

avrebbe ceduto i propri diritti di gestione di __________ pendente il pagamento

del prezzo di cessione e autorizzandolo quindi implicitamente al possesso del certificato.

La clausola in questione, poi, si riferirebbe alle azioni dell'ex moglie, non

al certificato "Zessionserklärung". Al riguardo, l’attore rinvia all’e-mail 27

novembre 2004, punto 3.2 a, prodotto su edizione da terzi da __________ (appello adesivo, pag. 11). È vero che l’ex moglie ha condizionato

il trasferimento delle azioni di __________ all’attore al pagamento degli

importi indicati sotto il punto 1 del medesimo accordo. Durante il

trasferimento del valore delle azioni pattuito, poi, ella si è impegnata, se

così richiesto dal marito, a sottoscrivere un patto parasociale che avrebbe

comportato l’assenza di interferenze, da parte sua, nella quotidiana gestione

di __________. Se non che, ciò che è determinante è la comunicazione di tale

volontà alla convenuta, cosa che è avvenuta unicamente nell’aprile 2006 (sopra,

consid. 7). Al riguardo l’appello adesivo è quindi da respingere. Si aggiunga

che l’attore rinvia, peraltro, a quanto esposto nelle proprie conclusioni

(memoriale, loc. cit.). Se non che, il richiamo alle

motivazioni espresse dinanzi al primo giudice è inconciliabile con l’esigenza di una motivazione chiara degli

allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309). Su questo punto l’appello è dunque irricevibile.

26.

L’attore

afferma inoltre che il Pretore ha a torto esteso il diritto di ritenzione della

convenuta su documenti della società __________ che non possono in realtà

essere oggetto di un tale diritto, quali i libri contabili e le dichiarazioni

contabili di __________ (appello adesivo, pag. 11 in fondo). Nelle proprie

conclusioni 26 giugno 2007, tuttavia, l’attore non ha sostenuto che tra i

documenti da lui richiesti vi fossero anche quelli testé citati (cfr. in

particolare pag. 15 in alto). La censura, nuova, è

quindi irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

27.

L’appellante

adesivo critica altresì il primo giudice per aver decurtato i costi di "contabilità

e revisione" unicamente per quanto concerne la posta "revisione",

non necessaria per il tipo di società, e commisurandola nel 50% di tale

importo, in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO. Egli ritiene che è prassi nel

settore già comprendere la contabilità nei costi di gestione. Al riguardo, egli

rinvia alle schede contabili che riporterebbero sia i costi di gestione sia i

costi per "contabilità e revisione". La "contabilità"

indicata sopra, quindi, è quella relativa alla revisione e, come tale, non può

essere riconosciuta (memoriale, pag. 11 in basso e 12 in alto). Se non che, le

allegazioni dell’attore si esauriscono in un mero asserto, non comprovato.

Invero, egli non ha dimostrato la prassi vigente nel settore, né che nella

fattispecie vi fosse la distinzione da lui invocata. Il rinvio alle schede

contabili, peraltro formulato in maniera del tutto generica, dove vi sarebbe la

distinzione tra "costi di gestione" e contabilità e revisione",

poi, non sta ancora a significare che nei conti di gestione sia compresa la

contabilità. Anche su questo punto l’appello è respinto.

28.

L’attore

si lamenta inoltre della considerazione del Pretore secondo il quale egli

avrebbe mutato la propria azione (appello adesivo, pag. 12 in alto). Il primo

giudice ha spiegato che l’attore con le conclusioni ha chiesto anche la

rifusione dei costi della fiduciaria __________ e ha variato la propria domanda

principale, ragione per cui si è fondato su quanto richiesto dall’attore con la

replica (sentenza impugnata, pag. 10 in mezzo). Con tale ultima motivazione l’appellante

adesivo non si confronta, mentre si duole del fatto che con la petizione si era

riservato il diritto di adeguare la propria pretesa risarcitoria in base alle

risultanze dell’istruttoria, motivo per cui con le conclusioni ha completato la

sua richiesta sulla scorta dell’audizione del teste __________ __________. Con

la replica egli ha chiesto la rifusione di fr. 30'143.55, composti di fr.

17'733.55 per "violazione di disposti sul mandato senza gestione e sull’arricchimento

illecito (pagamento di spese __________ richieste dalla convenuta ma poi non

sostanziate e non dovute) o, in alternativa, quale atto illecito (perché

espressamente non autorizzato)" e di fr. 12'410.- per "violazioni dei

disposti sul mandato (revisioni bilanci)" (pag. 16 in basso). Con le

conclusioni ha invece chiesto il versamento di fr. 18'177 "corrispondente

alle fatture di € 11'000.- emesse a carico dell’attore dal sig. __________ __________

" (pag. 17 in fondo). Il teste __________ __________, al quale come detto

l’attore rinvia, ha dichiarato che "attualmente il nostro timesheet si

somma a 11 mila Euro, dovuti al tentativo di ottenere la gestione di __________

e un accordo con l’avv. RA 1 il quale avrebbe dovuto istruire il corrispondente

affinché accettasse il trapasso della gestione dalla AP 1 alla __________ "

(audizione 21 maggio 2007, pag. 5). Se non che, la domanda di risarcimento

formulata con le conclusioni non poggia sul medesimo

complesso di fatti di quella originaria, che verteva, come esposto sopra, sul pagamento di spese __________ richieste dalla convenuta ma poi non

sostanziate e non dovute, così come su violazioni dei disposti sul mandato

(revisioni bilanci). Essa verte, invero, su presunti costi di __________ __________

sostenuti, in sintesi, per ottenere la gestione di __________ e un accordo con

l’avv. RA 1. Tali fatti nuovi avrebbero dovuto, semmai,

essere proposti con un’istanza

di restituzione in intero (art. 74 lett. b e art. 76 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,

n. 9 e 14 ad art. 74 CPC, m. 253 a pié di pag. 221). È ben vero che rinunciando

al dibattimento finale la convenuta si è di principio privata della possibilità

di esprimersi su ogni tema che fosse suscettibile di essere discusso in quella

sede. Tuttavia, ciò non vale in caso di adduzione di nuovi fatti a suffragio di

una nuova pretesa di risarcimento, poiché la convenuta non poteva

ragionevolmente aspettarsi che l’attore li adducesse unicamente con le proprie conclusioni,

contrariamente a quanto previsto dal CPC. Anche al riguardo l’appello dev’essere quindi respinto.

29.

Da

ultimo, l’attore chiede la restituzione giusta l’art. 62 CO di quanto pagato in

eccesso per __________ "a causa delle errate informazioni della convenuta

circa l’esistenza di accordi di solidarietà tra i signori AA 1" e

"delle errate pretese della convenuta, per revisioni dei bilanci",

così come il risarcimento dei danni "subìti a causa della violazione dei

disposti sul mandato di fr. 18'177.-". Al riguardo, egli rinvia a quanto

da lui illustrato nella replica e nelle conclusioni (appello adesivo, pag. 12

in fondo). Se non che, il richiamo alle motivazioni

espresse dinanzi al primo giudice è inconciliabile con l’esigenza di una motivazione chiara degli

allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309). Su questo punto l’appello è dunque irricevibile. In conclusione,

dunque, l’appello adesivo dev’essere, nella misura in cui è ricevibile,

respinto.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

30.

Entrambi

gli appelli devono essere, nella misura in cui sono ricevibili, respinti. Gli

oneri processuali e le ripetibili seguono la rispettiva soccombenza. Quanto

agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul

piano federale, il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ammonta

ad almeno fr. 138'177.-.

Per i quali

motivi

richiamati

l’art. 148 CPC e la TG,

dichiara

e pronuncia:

I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello ("ricorso") 4

ottobre

2007.

di AP 1, __________, è

respinto.

II. Gli

oneri processuali inerenti l’appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 800.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

850.

-

già anticipati dall’appellante,

restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.-

per ripetibili.

III. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello adesivo 30 ottobre 2007

di

AA 1 è respinto.

IV. Gli oneri processuali

inerenti l’appello adesivo, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr.

550.

-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

600.

-

già anticipati dall’appellante

adesivo, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'500.-

per ripetibili.

V. Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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