12.2007.209
Mandato di gestione, diritto di ritenzione, mandato conferito congiuntamente
17 dicembre 2008Italiano53 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2007.209
Data decisione, Autorità:
17.12.2008, IICCA
Titolo:
Mandato di gestione, diritto di ritenzione, mandato conferito congiuntamente
DIRITTO DI RITENZIONE
art. 895 CC
art. 394 CO
Incarto n.
12.2007.209
Lugano
17 dicembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.385
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 9
giugno 2006 da
AA 1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna
della convenuta alla consegna – già in via provvisionale – del certificato di
cessione dei diritti del fondatore "Zessionserklärung" della __________
(__________) __________, alla restituzione di tutti i documenti societari
relativi a tale società (estesa in sede di conclusioni anche a quelli relativi
a __________), al pagamento di fr. 23'042.- a titolo di
risarcimento dei danni, così come alla restituzione dell’arricchimento indebito
accertato sulla scorta dell’istruttoria, queste due ultime pretese stabilite
con la replica in fr. 30'143.55 e con le conclusioni, per quanto concerne la
domanda di rifusione dei danni, diminuita a fr. 18'177.- "relativi alle
fatture __________ __________ ", rispettivamente omessa per quanto
concerne l’asserito indebito arricchimento;
domanda
avversata dalla convenuta, che con risposta 4 settembre 2006 ha postulato la
reiezione della petizione e ha chiesto a sua volta in via riconvenzionale la
condanna dell’attore al
pagamento di fr. 133'159.64
oltre interessi (aumentati con le conclusioni a fr. 141'189.14);
domanda
riconvenzionale cui l’attore si
è opposto con risposta riconvenzionale 28 settembre 2006, chiedendo in via
subordinata la reiezione della domanda di pagamento del credito __________ di
fr. 59'238.42 (con le conclusioni chiedendo in via
subordinata l’accoglimento della stessa limitatamente a fr. 8'869.- e, "a
titolo di danno da opporre in compensazione, fr. 2'400.- per violazione del suo
mandato di gestione relativi ai costi di revisione di bilancio per gli anni
2005 e 2006");
petizione
che il Pretore con sentenza 12 settembre 2007 ha parzialmente accolto,
condannando la convenuta a consegnare all’attore, e per esso al suo patrocinatore, non appena cresciuta in
giudicato la sentenza, tutti i documenti societari relativi alla __________, __________,
in particolare il certificato di cessione dei diritti del fondatore "Zessionserklärung",
a condizione che contestualmente l’attore versi alla convenuta fr. 10'019.75
oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2005;
domanda
riconvenzionale che il primo giudice ha accolto limitatamente all’importo testé
citato di fr. 10'019.75 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2005;
appellante
la convenuta che con appello ("ricorso") 4 ottobre 2007 chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di condizionare la consegna dei
documenti societari al pagamento contestuale in suo favore di fr. 110'895.25
oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2005 e la conseguente riforma del
dispositivo sugli oneri processuali, con riduzione degli oneri processuali a
fr. 7'000.-, così come l’accoglimento della domanda riconvenzionale per fr.
110'895.25 oltre interessi e relativa modifica del dispositivo sugli oneri
processuali, con protesta di spese e ripetibili;
mentre
l’attore con osservazioni 30 ottobre 2007 postula la reiezione del gravame e
con appello adesivo chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere integralmente la domanda riconvenzionale e non far dipendere la
consegna dei documenti societari dal pagamento contestuale della somma in
favore della convenuta, così come di condannare quest’ultima al pagamento di
fr. 30'000.- quale indebito arricchimento come richiesto nella replica oltre
fr. 18'177.- come richiesto con le conclusioni, pure con protesta di spese e
ripetibili;
la convenuta proponendo con le osservazioni
all’appello adesivo 10 dicembre
2007 la reiezione del gravame avversario;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. I coniugi __________ e AA 1 hanno incaricato la società __________
(AP 1) – separatamente con due contratti (doc. C, non firmato da quest’ultimo, e doc. 14) – di amministrare e
gestire la società __________, azionista al 98% di __________, __________. Il 27
settembre 2004 AA 1 ha revocato il mandato testé citato (doc. E e CC). I
coniugi AA 1 hanno incaricato AP 1 anche dell’amministrazione della gestione della società __________ (doc. D, del
quale è presente solo la prima pagina) e, su mandato di __________, di __________
__________, __________ (doc. O, non firmato). Sia __________, sia __________ e __________
erano state costituite da __________ __________, poi ritiratosi dall’attività professionale per motivi di età. Nell’ambito della procedura di divorzio dinanzi
a un tribunale britannico, __________ ha concordato di trasferire la propria
quota societaria di __________ a AA 1, dietro pagamento (doc. G, pag. 2, lett.
F). L’ultima rata di tale
prezzo è stata versata nell’aprile
2006 (doc. H e I; cfr. anche doc. EE).
B. AA 1
ha chiesto più volte a AP 1 la consegna del certificato di cessione dei diritti
del fondatore ("Zessionserklärung") della società __________. AP 1 si
è opposta a tale domanda sostenendo, in sintesi, che proprietaria di tale
società è anche la ex moglie, che il mandato conferitole era congiunto e
pertanto revocabile solo unitamente dagli ex coniugi, che le condizioni
affinché AA 1 acquistasse l’intera
proprietà di __________ non si erano realizzate e che vi era uno scoperto degli
onorari dovuti per la gestione delle varie società menzionate sopra.
C. Con
petizione 9 giugno 2006 AA 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano la
condanna di AP 1 alla consegna – già in via provvisionale – del certificato di
cessione dei diritti del fondatore ("Zessionserklärung") di __________,
alla restituzione di tutti i documenti societari relativi a tale società, al
pagamento di fr. 23'042.- a titolo di risarcimento dei
danni e alla restituzione dell’arricchimento indebito accertato sulla scorta
dell’istruttoria. Con risposta 4 settembre 2006 la convenuta si è opposta alla
petizione e con domanda riconvenzionale ha postulato la condanna dell’attore al
pagamento di fr. 133'159.64 oltre interessi per "costi, tasse, rifusione spese e
competenze di terzi ed onorari maturati e spese vive proprie". Con replica
28 settembre 2006 l’attore ha
stabilito la propria richiesta di risarcimento "ex art. 41, 400, 419 e 475
e 62 CO" a complessivi fr. 30'143.44 e ha chiesto
la reiezione della domanda riconvenzionale, in via
subordinata la reiezione della domanda di pagamento del credito __________ di
fr. 59'238.42. Con duplica rispettivamente replica
riconvenzionale 2 novembre 2006 la convenuta ha ribadito le proprie richieste.
Con duplica riconvenzionale l’attore ha fatto altrettanto. Esperita l’istruttoria,
le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei
propri memoriali scritti. Con conclusioni 28 giugno 2007 l’attore ha esteso la
sua domanda di consegna della documentazione anche alla società __________, ha
limitato la sua domanda di risarcimento dei danni a fr. 18'177.- "relativi
alle fatture __________ __________ ", omettendo quella di restituzione
dell’indebito arricchimento e ha chiesto la reiezione integrale della domanda
riconvenzionale, in via subordinata l’accoglimento della stessa limitatamente a
fr. 8'869.- e, "a titolo di danno da opporre in compensazione, fr. 2'400.-
per violazione del suo mandato di gestione relativi ai costi di revisioni di
bilancio per gli anni 2005 e 2006". Nel frattempo, con decreto 6 dicembre
2006 il primo giudice ha respinto la domanda provvisionale 9 giugno 2006 dell’attore
(inc. DI.2006.773).
D. Con
sentenza 12 settembre 2007 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha
accolto parzialmente la petizione, condannando la convenuta a consegnare all’attore, e per esso al suo patrocinatore,
non appena cresciuta in giudicato la sentenza, tutti i documenti societari
relativi a __________, in particolare il certificato di cessione dei diritti
del fondatore "Zessionserklärung", a condizione che contestualmente l’attore versi alla convenuta fr. 10'019.75 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2005. Il primo giudice
ha quindi accolto la domanda riconvenzionale limitatamente all’importo testé
citato di fr. 10'019.75 oltre interessi.
E. Con
appello ("ricorso") 4 ottobre 2007 la convenuta è insorta contro il
giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso di condizionare la
consegna dei documenti societari al pagamento contestuale in suo favore di fr.
110'895.25 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2005 e la conseguente riforma
del dispositivo sugli oneri processuali, con riduzione degli oneri processuali
a fr. 7'000.-, così come l’accoglimento della domanda riconvenzionale per fr.
110'895.25 oltre interessi e relativa modifica del dispositivo sugli oneri
processuali. Con osservazioni 30 ottobre 2007 l’attore postula la reiezione del
gravame e con appello adesivo chiede di respingere integralmente la domanda
riconvenzionale e non far dipendere la consegna dei documenti societari dal
pagamento contestuale della somma in favore della convenuta, così come di
condannare quest’ultima al pagamento di fr. 30'000.- quale indebito
arricchimento come richiesto nella replica oltre fr. 18'177.- come postulato
con le conclusioni. Con osservazioni all’appello adesivo 10 dicembre 2007 la
convenuta domanda la reiezione del gravame avversario. Il 14 maggio 2008 questa
Camera ha convocato le parti per tentare una conciliazione tra le parti (art.
179 CPC), senza esito.
Considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato anzitutto che l’attore è divenuto
esclusivo proprietario di __________ l’11 aprile 2006. Da quel momento, quindi, egli aveva diritto di
disporre dell’integralità del
certificato denominato "Zessionserklärung". Nel
settembre 2004 l’attore poteva quindi
sì revocare il proprio mandato, ma non quello conferito dall’ex moglie e neppure, per lo stesso motivo, poteva
disdire il correlato contratto di deposito riguardante la "Zessionserklärung".
Il primo giudice ha poi accertato che __________ aveva a sua volta disdetto il
proprio mandato. Di conseguenza, il Pretore ha ritenuto che dall’11 aprile 2006 i contratti di mandato e i
relativi contratti di deposito erano stati validamente disdetti. Sul diritto di
ritenzione della "Zessionserklärung" invocato dalla convenuta a
garanzia del pagamento dei propri onorari di gestione, il primo giudice ha
spiegato che esso presuppone una connessione tra credito e oggetto ritenuto, e
che tale connessione esisteva nella fattispecie unicamente per i crediti
relativi a __________ e, per metà, a __________. Considerato che il 25 aprile
2006 l’attore aveva onorato le
fatture inerenti alla gestione di __________ per fr. 41'536.45,
egli nulla più doveva alla convenuta a tale titolo. Per quanto invece concerne la
società __________, il Pretore ha accertato uno scoperto di fr. 11'744.75, dal
quale ha dedotto fr. 1'725.-, ovvero quanto pagato in eccesso dall’attore a
titolo di revisione. Di conseguenza, egli ha accolto parzialmente la petizione
e ha condannato la convenuta alla consegna di tutti i documenti societari
relativi a __________, in particolare la "Zessionserklärung", a
condizione che contestualmente l’attore le versi fr. 10'019.75 oltre interessi.
Parimenti, egli ha accolto la domanda riconvenzione limitatamente all’importo
testé citato.
Fatti
I. Sull’appello principale
2. L’appellante critica il Pretore laddove ha deciso
che il mandato di gestione della società __________ non le sia stato conferito
congiuntamente dagli ex coniugi AA 1 (appello, pag. 4 seg. e 9 seg.). La
censura è tuttavia ininfluente ai fini del giudizio. Invero, il primo giudice
ha sì ritenuto che la convenuta agiva in virtù di due mandati distinti, uno
conferito dall’attore, l’altro dall’ex moglie, ma ha anche spiegato che nel settembre 2004 quest’ultimo poteva disdire il proprio mandato,
non quello dell’ex moglie. Il
Pretore ha poi accertato che __________ ha comunque disdetto il proprio mandato
l’11 aprile 2006. Da tale data,
quindi, secondo il primo giudice entrambi i mandati relativi a __________ e i
correlativi contratti di deposito erano stati validamente disdetti (sentenza
impugnata, pag. 4 in fondo e 5). Di conseguenza, anche se ci si fosse dipartiti
da un mandato conferito congiuntamente, sta di fatto che entrambi gli ex
coniugi, al momento contemplato dal Pretore (aprile 2006), erano d’accordo nel revocarlo. Ciò si desume per la
moglie, come accertato dal Pretore, dalla convenzione di divorzio (doc. G) e dalla
dichiarazione 4 dicembre 2006 (doc. EE e non, come indicato dal Pretore, doc.
H), dove ella autorizza la convenuta al trapasso della quota di __________ all’ex marito. In altre parole, cedendo la
propria quota al marito, essa ha revocato il proprio mandato. D’altra parte, per quanto concerne l’attore l’appellante non dice che in quella data non era più sua intenzione
revocare il mandato, già enunciata il 27 settembre 2004 (doc. E e CC). Tale sua
intenzione è comunque chiaramente ravvisabile dalla missiva 28 aprile 2006
(doc. S). Per gli stessi motivo illustrati sopra è infine irrilevante ai fini
dei giudizio la censura dell’appellante
secondo la quale il mandato era stato conferito oralmente in maniera congiunta
e i due contratti di mandato erano unicamente un’esigenza per ottenere la massima trasparenza (appello, pag. 7 in mezzo).
3. L’appellante sostiene, inoltre, che gli ex
coniugi erano aventi economicamente diritto "in comune tra di loro"
delle diverse società (appello, loc. cit.). Se non che, tale censura, oltre a non
essere utile alla tesi della convenuta per i motivi citati sopra (consid. 2),
concerne i rapporti interni tra gli ex coniugi e nulla ha a che vedere con il
rapporto che ha unito gli stessi alla convenuta.
4. L’appellante si lamenta inoltre della mancata
audizione quale teste dell’avv.
__________ __________, da lei postulata all’udienza preliminare così come nella richiesta 22 febbraio 2007 di
modifica dell’ordinanza sulle
prove (appello, pag. 4 in fondo e 5 in alto).
4.1 Va detto
anzitutto che la convenuta non
trae conclusioni dal proprio asserto e non chiede l’assunzione di tale teste in appello (memoriale, pag. 10 in mezzo). Al riguardo il gravame va quindi dichiarato irricevibile (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). La richiesta
dell’appellante di tener conto del doc. 48 e di giungere alla conclusione che
il mandato era uno solo, conferito da due parti, per l’insieme dei diritti sulla Anstalt (loc. cit.), in realtà nulla ha a
che vedere con la mancata assunzione del teste in questione. In altre parole, l’appellante ritiene che tale documento sia
sufficiente a comprovare quanto testé menzionato. Sfuggono quindi i motivi per
cui essa si dolga del rifiuto di sentire l’avv. __________ __________ quale teste. Sia
come sia, la sua censura dev’essere comunque respinta per i motivi che seguono.
4.2 Il Pretore ha rifiutato tale prova nell’ordinanza 19 febbraio 2007 ritenendo sufficiente la dichiarazione 26
gennaio 2007 dell’avv. __________
__________ (doc. 48). Il 22 febbraio 2007 la convenuta ha ribadito l’importanza di tale teste, dato che egli
avrebbe dovuto "in primo luogo" confermare il contenuto della sua dichiarazione
prodotta agli atti, sprovvista di forza probante. Con osservazioni 13 marzo
2007 l’attore ha spiegato che
ciò non vale quando la prova scritta sostitutiva della testimonianza orale è
prodotta dalla controparte, come nella fattispecie, e, in sintesi, che l’audizione dell’avv. __________ __________ nulla porterebbe ai fini del giudizio. Il
23 aprile 2007 il primo giudice "alla luce di tale scritto" ha
confermato l’ordinanza sulle
prove.
4.3 Secondo l’art. 180 cpv. 1 CPC, all’udienza preliminare le parti notificano le
prove e indicano i fatti per i quali viene chiesta la loro assunzione. Nella
fattispecie, all’udienza
preliminare 8 febbraio 2007 la convenuta ha spiegato che il teste avrebbe
dovuto riferire "sia in merito ai rapporti tra gli ex coniugi AA 1,
riferiti alla proprietà comune della società; in merito anche alla solidarietà
dei costi e in merito a tutte le trattative volte alla definizione del famoso
accordo non concluso. Si tratta di un consulente che ha dei contatti con
entrambi i signori AA 1" (pag. 2). Con "famoso accordo non
concluso" si ritiene che la convenuta intendesse quello relativo alle
"divergenze tra gli ex coniugi" indicato nella dichiarazione 26 gennaio
2007 (doc. 48). Sulla base di tali indicazioni, il Pretore, a ragione, non ha
ammesso tale prova. Invero, già si è detto (sopra, consid. 3) che i rapporti
interni tra l’attore e la
propria ex moglie non sono da confondere con quello che ha unito gli stessi
alla convenuta. Poco importa, quindi, la regolamentazione interna prevista
dagli ex coniugi, essendo determinante ai fini della presente fattispecie come
gli stessi si sono rapportati alla convenuta.
4.4 Con l’appello la convenuta sostiene che tale
testimonianza è stata a torto respinta dal Pretore, dato che il teste era
"a conoscenza più di chiunque altro dei rapporti commerciali dei coniugi AA
1 con la convenuta e con i terzi" e avrebbe potuto riferire anche sul
valore di __________ e di __________, così come "sugli impegni assunti dal
signor AA 1 e riconosciuti dal signor __________ __________ ma mai rispettati
da parte dell’appellato e sulla
questione avv. __________ __________ " (appello, pag. 5). Se non che, ciò
non corrisponde a quanto indicato in occasione dell’udienza preliminare (sopra, consid. 3.2). La convenuta misconosce
quindi il senso dell’art. 180 cpv. 1 CPC, che è quello di permettere al giudice
di comprendere se i motivi per cui una parte ritiene soggettivamente che una
prova sia utile e rilevante lo siano anche da un punto di vista oggettivo. Questo
aspetto è risolto dal giudice non appena, sulla base della norma in questione,
gli sono esposte le circostanze che con la prova postulata si intendono dimostrare,
evitando con ciò di assumere delle prove ininfluenti, offerte dalle parti con
il solo intento di prolungare la durata della causa (II CCA, sentenza inc.
12.2007.30 del 6 agosto 2007, consid. 6 con rinvii). Non si può quindi seguire
la tesi dell’appellante che
critica il primo giudice per non aver ritenuto influenti ai fini del giudizio le
circostanze menzionate sopra, che lei stessa ha omesso di indicare in tempo
opportuno. Anche su questo punto l’appello dev’essere
pertanto respinto.
5. L’appellante critica altresì il Pretore
laddove ha ritenuto valida la revoca 27 settembre 2004 dell’attore, mentre a quel momento egli non era
ancora esclusivo proprietario di __________ (appello, pag. 7 in fondo). La
critica è una volta di nuovo ininfluente ai fini del giudizio. Invero, il primo
giudice ha spiegato che a quella data egli poteva sì disdire il proprio
mandato, ma non quello dell’ex
moglie. Motivo per cui ha ritenuto che prima dell’11 aprile 2006 (quando entrambi i mandati sono stati validamente
revocati e i relativi contratti di deposito disdetti), la convenuta poteva
legittimamente opporsi alla consegna della "Zessionserklärung"
(sentenza impugnata, pag. 5 in mezzo).
6. L’appellante sostiene che "può rimanere
indecisa, a questo stadio, la questione di una proprietà comune (…) su cui si
fondava l’eccezione di carenza
di legittimazione attiva in prima istanza", dato che secondo quanto essa
ritiene la sentenza impugnata deve comunque essere riformata per altri motivi
(appello, pag. 9). Così facendo, al riguardo l’appellante non si confronta con la motivazione del Pretore (sentenza
impugnata, pag. 10 in mezzo), di modo che su questo punto l’appello si rivela inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
7. La
convenuta ritiene che il Pretore, facendo dipendere dalla sola acquisizione di
tutte le quote sociali il diritto alla revoca del mandato, ha confuso il
rapporto interno tra gli ex coniugi con quello con il mandatario. Una valida
revoca presupponeva, sempre secondo l’appellante, la relativa manifestazione a quest’ultima, cosa che sarebbe avvenuta
unicamente il 4 dicembre 2006. In altre parole, l’appellante sostiene che "può essere vero che l’attore fosse in condizione di revocare il
mandato dall’11 aprile 2006,
tuttavia affinché questa facoltà fosse riconosciuta dal mandatario occorreva
ancora che fosse portata a sua conoscenza dalla parte che aveva ceduto i suoi
diritti, cosa che nel caso concreto la moglie ha fatto, in modo chiaro ed
esplicito, solo con la dichiarazione del 4 dicembre 2006". Di conseguenza,
l’appellante invoca il diritto
alla ritenzione della "Zessionserklärung" fino al pagamento delle
spese di gestione di __________ maturate sino al novembre 2006 (fr. 17'733.55) e di quelle della gestione corrente (fr. 8'029.50) (appello, pag. 10 seg.). Se non che, l’appellante dimentica che, come spiegato dal Pretore (sentenza
impugnata, pag. 4 in mezzo), con missiva 28 aprile 2006 l’avv. RA 2 ha scritto a AP 1: "come le
è noto, con bonifico del 3 aprile 2006, il dott. AA 1 ha provveduto al saldo
dell’ultima rata di £ 100'000.- del prezzo per la cessione del "certificato" (Zessionserklärung)
__________, depositato presso di lei o presso la AP 1. Tale cessione segna il
trasferimento dalla signora __________ __________ al mio cliente della
proprietà integrale del certificato medesimo" (doc. S). D’altra parte, la
ricezione di tale lettera è stata confermata dall’avv. RA 1, presidente della AP
1, con scritto 10 maggio 2006, con il quale egli ha preso atto del pagamento
menzionato sopra e ha spiegato che avrebbe chiesto conferma dello stesso ad __________
__________, condizionando per il resto la consegna dei certificati __________
segnatamente al pagamento di svariati importi e alla firma di documenti vari
(doc. F). Se non che, l’appellante non sostiene di aver prontamente chiesto la
citata conferma ad __________ __________ e che questa non abbia tempestivamente
risposto. Al riguardo, va precisato che la sola circostanza che il doc. EE sia
datato 4 dicembre 2006 non significa ancora che essa non abbia precedentemente
confermato l’esclusiva proprietà dell’ex marito. Anche su questo punto l’appello
dev’essere pertanto respinto.
8. L’appellante prosegue criticando la decisione
del Pretore di addebitare all’attore
unicamente fr. 16'951.75 per i costi di gestione di __________
__________ (appello, pag. 11 in fondo seg.). Il primo giudice ha spiegato che
sebbene il mandato relativo a tale società era stato conferito alla convenuta
congiuntamente dagli ex coniugi, non era stato stabilito alcun obbligo solidale
nell’assunzione dei costi. Per quanto concerne __________ __________, poi, l’attore
non aveva mai conferito alcun mandato alla convenuta (sentenza impugnata, pag.
6 seg.).
8.1 La convenuta
ritiene che i costi di gestione sono sempre stati assunti solidalmente dagli ex
coniugi. A suffragio della sua tesi essa invoca lo scritto inviatole il 30
maggio 2006 dal legale dell’attore
(doc. AA), ritenendo che dallo stesso emerge l’intenzione di quest’ultimo
di assumersi integralmente i costi di gestione sia di __________, sia di __________
e di __________. Essa si lamenta peraltro del fatto che il Pretore non avrebbe
nemmeno menzionato tale documento. A torto. Invero, tale documento è identico a
quello rubricato quale doc. U (se non per il fatto che su quest’ultimo appare anche la risposta della
convenuta), menzionato dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 7 in mezzo).
Nello scritto in questione è indicato che il pagamento di fr. 56'000.- da parte dell’attore alla convenuta è da imputare sulle
fatture __________ per il periodo di durata del mandato di gestione e per le
fatture __________ e __________, come riportato dal
Pretore, "per quanto di competenza del mio
cliente". Con questa limitazione l’attore ha quindi espresso chiaramente
che non era sua intenzione assumersi integralmente tali costi di gestione. Per
lo stesso motivo dev’essere respinta la censura della convenuta secondo la
quale il Pretore avrebbe modificato la volontà dell’attore in merito al
pagamento in questione (appello, pag. 8 in alto).
8.2 A suffragio
della propria tesi l’appellante sostiene che l’attore ha pagato tutti i costi
indicati nel doc. AA (appello, pag. 12 in mezzo). Se non che, il Pretore ha
spiegato che AA 1 si è volontariamente assunto parte delle spese concernenti __________,
che non gli competevano a termini contrattuali, non onorando in questo modo l’integralità
di quelle che invece gli incombevano, ovvero la metà di __________, pari a fr.
16'951.75 (sentenza impugnata, pag. 7 in mezzo). In altre parole, il solo
pagamento delle spese non ha comportato la modifica di quanto pattuito. Con
tale motivazione l’appellante non si confronta, ribadendo l’avvenuto pagamento.
Al riguardo l’appello si rivela pertanto inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC combinato con il cpv. 5). Lo stesso vale per la censura della convenuta
secondo la quale prima dell’avvio della presente procedura l’attore non avrebbe
mai eccepito alcunché rispetto a una sua parziale copertura per i costi di
gestione (appello, pag. 12 in mezzo). Non va dimenticato, inoltre, che l’onere
della prova sull’esistenza ed entità di onorari di gestione compete all’appellante,
che con domanda riconvenzionale ne ha chiesto il pagamento. Dagli atti, come
indicato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo), emerge che il
contratto di gestione inerente a __________ è stato conferito unicamente dall’ex
moglie dell’attore alla convenuta, dato che è indicata solo lei come mandante
(doc. O), mentre la convenuta, come si è detto e come verrà illustrato in
seguito, non è riuscita a dimostrare il contrario.
8.3 L’appellante
invoca la testimonianza di __________ __________, laddove egli ha affermato che
"uno dei dettagli da definire in seno a questo accordo era anche chi
doveva pagare le spese sostenute per la gestione di queste società, ossia tutto
il gruppo". Egli sostiene che gli ex coniugi non avevano quindi obblighi
parziali nei confronti della convenuta, poiché non vi sarebbe stato alcun
motivo di trovare accordi diversi a scapito di una parte piuttosto che dell’altra
(appello, pag. 12 in mezzo). Il passaggio citato (audizione 21 maggio 2007,
pag. 3 in alto) si riferisce, tuttavia, alla procedura di divorzio (loc. cit.,
pag. 2), di modo che concerne la regolamentazione di rapporti di dare e avere
interni alla coppia, non alla relazione con la convenuta. Anche su questo
punto, quindi, l’appello dev’essere respinto.
9. La
convenuta ritiene che il Pretore non abbia considerato tutto il contesto nel
quale sono maturati i rapporti di affari tra gli ex coniugi e la stessa. Essa
sostiene che i testi hanno chiaramente indicato che i coniugi AA 1 hanno
costituito una serie di società mediante il patrimonio di famiglia, che
entrambi le hanno conferito congiuntamente i mandati di gestione nonostante per
anni non sia stato firmato alcun contratto, e che entrambi si sono occupati in
ugual misura degli affari di famiglia. L’esigenza di avere dei contratti scritti e firmati sarebbe sorta
unicamente in seguito all’entrata
in vigore delle norme OAD. Se non che, l’attore si sarebbe sempre rifiutato ingiustamente di sottoscriverli.
Tale circostanza sarebbe comprovata, a mente dell’appellante, dai numerosi contratti agli atti con diverse date. Su
quanto appena citato l’appellante
fa riferimento ai testi __________ __________ (cfr. doc. 2) e __________ __________
(appello, pag. 13 in alto). Il fatto che agli atti vi siano diversi contratti
con diverse date non sta ancora a significare che l’attore si sia rifiutato di controfirmarli sebbene conformi a quanto
già pattuito verbalmente. Inoltre, l’appellante rinvia in maniera generica alle
testimonianze, senza sostanziare i passaggi che suffragherebbero la propria
tesi, in chiaro dispregio di quanto previsto dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC.
Su questo punto l’appello è quindi inammissibile.
10. A
detta dell’appellante i rapporti tra le diverse società di proprietà dei
coniugi e l’autofinanziamento
del gruppo è dimostrato, oltre che dalla dichiarazione di __________ __________
(doc. 2), anche dai bilanci prodotti agli atti (doc. 4). Motivo per cui essa ha
chiesto una serie di adempimenti elencati a pag. 6 dell’appello, culminati a suo dire nella dichiarazione 4 dicembre 2006 di
cui al doc. EE "in cui le parti finalmente hanno dichiarato di nulla
pretendere" (appello, pag. 3 in basso e 4 in alto). Se non che, nel documento
testé citato l’attore ha dichiarato
di non avere alcuna pretesa in __________ __________ e che tale società è di
esclusiva proprietà dell’ex
moglie; rispettivamente, __________ __________ ha dichiarato di non avere
alcuna pretesa in __________ o __________, di proprietà esclusiva dell’ex marito. Come da tale dichiarazione la convenuta
possa fondare proprie pretese non è quindi dato di capire. Il fatto, poi, che
tra le diverse società vi fosse un legame di finanziamento concerne il rapporto
interno fra le stesse, rispettivamente tra i coniugi AA 1, non necessariamente
il rapporto che univa questi ultimi all’appellante. Anche su questo punto l’appello è quindi respinto.
La
convenuta si lamenta del fatto che il Pretore non avrebbe considerato la dichiarazione
26 gennaio 2007 dell’avv. __________
__________ (doc. 48; appello, pag. 5 in mezzo). Se non che, non si può
biasimare l’operato del primo
giudice, dato che il documento in questione concerne essenzialmente le
divergenze tra gli ex coniugi, che nulla hanno a che vedere con il rapporto che
li univa alla convenuta. Lo stesso vale per la sua domanda di ritenere, sulla
scorta del doc. 48, che il mandato era uno solo, conferito da due parti, per l’insieme dei diritti sulla "Anstalt"
(appello, pag. 10 in mezzo). Certo, l’avv. __________ __________ ha anche dichiarato che l’attore "non ha mai voluto
sottoscrivere alcunché, né tantomeno pagare quanto di sua competenza, in
considerazione del vincolo di solidarietà dei coniugi nei confronti della
società AP 1 " (doc. 48). Al riguardo, l’appellante sostiene che il primo giudice avrebbe a torto non
ritenuto gli ex coniugi debitori solidali nei confronti della convenuta
(appello, pag. 7 in fondo). La censura non può tuttavia essere condivisa. Il
Pretore ha spiegato che dai contratti prodotti agli atti non emerge alcun
obbligo solidale degli ex coniugi nell’assunzione dei costi della convenuta (sentenza impugnata, pag. 6 in
fondo) e ha così fondato il proprio apprezzamento sulle prove documentali agli
atti.
11. Secondo
l’appellante, poi, il Pretore
ha erroneamente ritenuto che la società __________ sia di esclusiva proprietà
di __________ __________, mentre il passaggio di proprietà è avvenuto
unicamente il 4 dicembre 2006 (appello, pag. 7 in basso). Il primo giudice ha
spiegato che dagli atti non emerge che l’attore abbia mai conferito un mandato inerente alla società testé
citata. Tant’è che il contratto
è stato sottoscritto unicamente dall’ex moglie (sentenza impugnata, pag. 6 in basso). Con tale motivazione
la convenuta nemmeno si confronta, di modo che al riguardo l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC).
12. L’appellante ritiene infine arbitraria la
decisione del primo giudice di ignorare la dichiarazione del teste __________ __________,
che ha affermato che l’accordo
sulle spese di gestione intervenuto tra l’attore e l’avv. __________
__________ "si era concretizzato nell’importo di fr. 56 mila che avrei versato in contanti all’avv. __________ contro la consegna della
gestione della società, più 18 mila Euro per le fatture del dott. __________
che avrei sempre versato all’avv.
__________ " (audizione 21 maggio 2007, pag. 5 in fondo). Essa sostiene
che siccome lo stesso teste ha ammesso di non aver versato gli € 18'000.- testé citati, tale importo dev’essere senz’altro pagato (appello, pag. 13 in fondo). Se non che, la convenuta
con domanda riconvenzionale ha chiesto il pagamento dei propri onorari di
gestione, non delle fatture emesse dal dott. __________ (pag. 12 in mezzo e
richiesta di giudizio; cfr. anche conclusioni, pag. 8 in mezzo). Inoltre, nella
misura in cui la sua censura è intesa a opporsi alla consegna dei documenti
societari, il testimone dianzi citato ha affermato che la somma di fr. 56'000.- era da versare "contro la
consegna della gestione della società", circostanza non specificata per
gli € 18'000.-. Al riguardo l’appello dev’essere di conseguenza respinto.
13. Sulla
commisurazione degli oneri processuali, l’appellante critica il valore di causa accertato dal Pretore in fr. 2'239'042.- e, di
conseguenza, l’ammontare della tassa di giustizia, che sostiene dover essere di
fr. 7'000.-. Essa ritiene che il valore è, semmai, di fr. 1'107'799.80,
corrispondente alla metà della partecipazione di __________ in __________
(appello, pag. 8 in basso e 9 in alto). Il primo giudice ha spiegato che il
valore corrisponde a quello della cessione pattuita tra attore ed ex moglie,
ovvero £ 500'000.- moltiplicato per due (corrispondente a quell’epoca al valore
citato sopra di fr. 2'239'042.-), che non vi è motivo di ritenere
non corrispondere al valore di mercato (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). L’appellante
ritiene che siccome l’attore ha chiesto la consegna di un certificato azionario
rappresentante il 50% di __________ occorre determinare il valore di __________
e non quello di __________. Se non che, come illustrato sopra il Pretore non ha
determinato il valore di causa sulla scorta del valore di __________. Sempre
secondo la convenuta, poi, siccome gli attivi di __________ sono costituiti
prevalentemente di una partecipazione del 98% a __________, indicata a bilancio
con € 1'342'787.65 (pari a fr. 2'215'599.60 al tasso
di cambio 1.65), il valore del certificato azionario è secondo la convenuta al
massimo equivalente a metà di tale importo. Se non che, non è dato di capire
perché tale importo debba essere suddiviso a metà, considerato che l’attore è
divenuto, come esposto sopra, proprietario esclusivo di __________. Di
conseguenza, sia reputando un valore di causa di fr. 2'215'599.60 sia di
fr. 2'293'042.-, la tassa di giustizia stabilita dal Pretore in fr. 12'000.-
per l’azione principale resiste alla critica. Nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode,
infatti, di un ampio potere di apprezzamento, censurabile unicamente in caso di
eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti
rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 51 ad art. 148 e n. 19 ad art. 150). E la legge sulla tariffa giudiziaria prevede per cause del valore tra
fr. 2'000'001.- e fr. 5'000'000 una tassa giudiziaria tra fr. 10'000.- e fr. 50'000.- (art. 17
TG), sicché la tassa di fr. 12’000.- decisa dal Pretore sfugge a ogni critica,
situandosi ai limiti inferiori della tariffa. L’appello deve dunque essere
respinto anche su questo punto.
Considerandi
II. Sull’appello adesivo
14.
L’appellante
adesivo sostiene che la "Zessionserklärung" non era suddivisibile ed
era in proprietà collettiva dei coniugi AA 1. Invocando dei riferimenti
dottrinali egli ritiene che in regime di proprietà comune dei debitori, salvo
il loro consenso, sia escluso il diritto di ritenzione. Di conseguenza, a suo
dire la convenuta non poteva esercitare il diritto di ritenzione. L’appellante prosegue spiegando che a seguito
della sua revoca 27 settembre 2004, con offerta di pagamento del proprio debito
nei confronti della convenuta, quest’ultima non era quindi più nel possesso lecito del certificato di __________
(appello, pag. 3 seg.). Se non che, l’attore con le conclusioni non ha sollevato tale argomentazione. La
censura è nuova e con ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Nemmeno
si giustifica di vagliare la stessa dal profilo dell’applicazione d’ufficio
del diritto. Invero, tale possibilità presuppone che i fatti alla base della nuova
censura giuridica siano stati interamente accertati dall’autorità inferiore. Nella fattispecie, il
Pretore non si è pronunciato sui rapporti di proprietà tra gli ex coniugi in
merito a __________, se non per spiegare che essa apparteneva a entrambi (sentenza
impugnata, pag. 4 in fondo). Tutt’al più, precisando le diverse percentuali di proprietà (sentenza
impugnata, pag. 6 in alto), si potrebbe desumere che egli abbia inteso l’esistenza di una comproprietà. Se non che,
anche in questa ipotesi, vagliare la censura dell’appellante non gli sarebbe d’ausilio. Il riferimento dottrinale da lui indicato (appello adesivo,
pag. 4 in alto) suffragherebbe, semmai, il suo asserto in regime di proprietà
comune. D’altra parte, non va
dimenticato che lui stesso con le proprie conclusioni menziona le "quote
di proprietà" (pag. 10 in mezzo), concetto proprio alla comproprietà (art.
646.
cpv. 1 CC) e non alla proprietà comune.
15.
L’appellante adesivo ritiene, inoltre, che anche
qualora si seguisse il ragionamento del Pretore secondo il quale egli si
sarebbe volontariamente assunto parte delle spese di __________, circostanza in
ogni caso contestata (vedi consid. 15), ciò sarebbe avvenuto, sulla scorta del
doc. AA (doc. U), il 10 maggio 2006, mentre la convenuta già l’11 aprile 2006 non aveva più titolo per
possedere la documentazione della società __________, dato che in tale data il
relativo mandato era stato revocato e i relativi onorari corrisposti (appello,
pag. 5). Va precisato, anzitutto, che il pagamento di fr. 56'000.- ha valuta 25 aprile 2006 (doc. Q) e
non, come indicato dall’appellante
adesivo, 4 aprile 2006. Inoltre, l’assunzione di debito inerente a __________ non è avvenuta il 10
maggio 2006, bensì sempre il 25 aprile 2006. La data indicata nella missiva di
cui al doc. AA si riferisce invero a uno scritto della convenuta. Sia come sia,
il Pretore ha spiegato che la convenuta poteva esercitare un diritto di
ritenzione in relazione alla "Zessionserklärung" per quanto
concerneva il pagamento dei propri onorari inerenti a __________ e, per metà, a
__________ (sentenza impugnata, pag. 7 in alto). Non si comprende quindi il
motivo per cui l’appellante
adesivo si diffonda nelle citate argomentazioni relative a __________.
16.
L’attore critica il Pretore laddove egli ha
ritenuto che si era assunto parte del debito relativo a __________ che non gli
competeva in termini contrattuali. Secondo l’appellante adesivo, nella missiva 30 maggio 2006 egli ha spiegato
che il pagamento di fr. 56'000.-
concerneva le fatture relative a __________ e, per quelle inerenti a __________
e __________, unicamente per quanto di sua competenza (doc. AA). Egli ritiene
che una simile limitazione avrebbe dovuto, semmai, dare adito a rimborso giusta
l’art. 62 CO e non costituire,
invece, un debito non ancora pagato e giustificante un diritto di ritenzione
(appello, pag. 5 in fondo e 6 in alto). Il Pretore ha spiegato che l’attore si è "volontariamente"
assunto parte delle spese di __________ e, così facendo, non ha onorato
completamente gli onorari relativi a __________ (sentenza impugnata, pag. 7).
Un pagamento volontario esclude l’applicazione dell’art.
62.
CO invocato dall’appellante
adesivo. A suffragio della propria tesi, costui sostiene che la convenuta aveva
"falsamente asserito che, al fine di ottenere il possesso dei documenti
societari della __________ (…) tra gli AA 1 vi era stato un accordo di
solidarietà che regolava al contempo certi rapporti di debito/credito inter
societari. Sulla base di queste sue affermazioni, poi rivelatesi false, la
convenuta ha indotto l’attore a
pagare anche la quota di spese spettante alla sua ex moglie" (appello
adesivo, pag. 7 in basso). L’attore
prosegue, poi, sostenendo: "fatto sta che all’atto del pagamento (doc. Q) l’attore non sapeva ancora se la AP 1 avesse poi dimostrato quanto da
lei falsamente sostenuto. Per l’attore non è stato possibile accertarlo preventivamente per la
mancata disponibilità mostrata dall’avv. __________ (….)" (pag. 8 in alto). Sempre a mente dell’attore, quindi, la precisazione "per
quanto di sua competenza" di cui al doc. AA va inserita in questo contesto
(loc. cit.). Se non che, l’appellante
adesivo non comprova minimamente il proprio asserto. Inoltre, la versione da
lui invocata concerne un presunto accordo che la convenuta avrebbe sostenuto
essere stato sottoscritto tra lui stesso e la sua ex moglie. Non è quindi dato
di capire come egli possa aver avuto dubbi sulla sua esistenza. Di conseguenza,
l’appellante adesivo non ha dimostrato
che il pagamento fosse dovuto a errore (oppure di aver pagato perché
erroneamente si credeva debitore: art. 63 cpv.1 CO). Dalla lettura del doc. AA
la considerazione del primo giudice resiste quindi a critica. Dallo stesso
emerge che l’avv. RA 2, in
rappresentanza dell’attore, ha
precisato che l’importo è da
imputare anche sulle fatture relative a __________ e __________ "per
quanto di competenza del mio cliente". Considerato, come accertato dal
Pretore, che __________ era di proprietà esclusiva della moglie, tale
circostanza non poteva sfuggire all’attore, che indicando anche tale società tra i motivi di pagamento
ha lasciato intendere che volesse assumersi parte di tale debito. Per lo stesso
motivo non può essere seguita la tesi dell’attore
secondo la quale il Pretore, pur ammettendo l’assenza di solidarietà tra i
coniugi e l’esistenza di due mandati distinti, crea artificialmente un’assunzione
di debito a suo carico relativo a __________ (appello, pag. 6 in mezzo).
Invero, già si è spiegato sopra i motivi alla base del giudizio pretorile, che
resistono, come detto, a critica. Anche su questo
punto, quindi, l’appello
adesivo dev’essere respinto.
__________
17.
L’attore soggiunge che i debiti relativi a __________
sono stati saldati da __________ (__________) __________, sicché quanto da lui
pagato alla convenuta a tale titolo andrebbe eventualmente imputato sulle
fatture inerenti a __________ e, per il restante, restituitogli (appello, pag.
6.
e 7 in mezzo). Al riguardo, egli rinvia all’avviso di accredito prodotto in via di edizione da parte della
convenuta (v. mappetta specifica). Dallo stesso emerge che con valuta 2
febbraio 2007 l’ex moglie ha
versato alla convenuta fr. 48'334.50
indicando quale motivo "acconto __________ ". Allegato a tale addebito
vi è il dettaglio della relativa fattura. Comparando tali costi con quelli
riportati nel doc. 9, ci si accorge che sono effettivamente gli stessi, tranne
un "acconto su prossime fatture" di fr. 18'040.60.
Al riguardo, si osserva che nel doc. 9 è stata riportata per due volte la voce
gestione inerente all’anno 2005/2006, una volta per fr. 11'660.45 e l’altra per
fr. 16'746.10. Nel dettaglio citato sopra, invece, un importo molto simile al
secondo (fr. 15'746.10) è indicato essere inerente alla gestione 2006/2007. Sia
come sia, anche nell’ipotesi che __________ __________ abbia corrisposto l’integralità
delle spese relativa a __________, in realtà in parte (fr. 14'463.55) già
pagate dall’ex marito, ciò non significa che quest’ultimo possa chiedere alla
convenuta quanto pagato a tale titolo. Semmai, se fossero riunite le condizioni
alla base dell’art. 62 o 63 CO, competerebbe all’ex moglie chiedere la
restituzione dell’indebito da lei versato alla convenuta.
18.
L’attore
prosegue sostenendo che al momento del suo pagamento di fr. 56'000.- (valuta 25
aprile 2006) non vi era alcun "saldo negativo per __________ ". Egli
ritiene che "l’obbligo di pagare le spese di gestione non cessò in data 11
aprile 2006 con l’acquisto della proprietà integrale su __________ ma in data
27.
settembre 2004 con la revoca dei mandati di gestione da parte di entrambi i
signori AA 1" (appello, pag. 6 in mezzo e 7 in alto). La censura non può
essere seguita già per il fatto che dagli atti emerge che nel settembre 2004 AA
1.
ha revocato unicamente il contratto relativo alla gestione della società __________.
Invero, __________ __________ ha dichiarato di non aver approfondito, in tale
occasione, alcunché in merito alle altre società, poiché il suo mandato era
quello di rientrare in possesso del certificato azionario della __________
(doc. CC, pag. 2 in alto).
19.
L’appellante adesivo ritiene che il Pretore,
imputando tutti i costi di complessivi fr. 41'536.45 relativi a __________ nei fr. 56'000.- da
lui versati, ha creato un’assunzione di debito anche "per la quota di proprietà di __________
di competenza di __________ __________ ". Secondo l’attore, invero, fino al passaggio della
società in sua esclusiva proprietà, l’11 aprile 2006, solo metà di tali spese sarebbero di sua competenza
(appello, pag. 6 in mezzo e in fondo). Se non che, dal doc. AA emerge la
volontà dell’attore di far
imputare l’integralità delle
fatture relative a __________ nei fr. 56'000.- testé
citati. Invero, se per __________ e __________ egli ha precisato, come illustrato
sopra, che ciò valeva per quanto di sua competenza, egli non ha espresso alcuna
riserva per quanto concerne la società __________. Al riguardo, l’appello dev’essere
pertanto respinto.
20.
L’attore ritiene che nell’ipotesi in cui egli avesse assunto il
debito relativo a __________, occorrerebbe comunque detrarre dall’importo indicato sul doc. P le fatture non
pertinenti a tale società, bensì a __________, al signor __________ e all’avv. __________. Di conseguenza, a suo dire
il debito concernente __________ ammonterebbe, semmai, a fr. 7'003.70 (appello adesivo, pag. 7). Con domanda riconvenzionale 4
settembre 2006 la convenuta ha spiegato che la sua pretesa concerneva delle
proprie fatture inerenti alle società facenti parte del "Gruppo AA 1"
e altre emesse dallo Studio __________ di __________ per prestazioni rese a
favore della società __________, specificando che precedentemente la sua
ragione sociale era __________ __________ (pag. 11 in fondo). Essa ha poi fatto
riferimento agli importi indicati nel doc. 9, ai quali ne ha aggiunto degli
altri (pag. 12 in mezzo). Con risposta 28 settembre 2006 alla domanda
riconvenzionale, l’attore ha sostenuto che i debiti relativi a __________ __________
(e quindi implicitamente anche l’onorario dell’avv. __________) e allo studio __________
non avrebbero dovuto rientrare nelle spese concernenti __________ (pag. 4 in
alto; cfr. anche pag. 5 in basso, 11 in fondo, 12 in alto e 14 in fondo). Nel
proprio allegato di risposta alla domanda riconvenzionale lo stesso attore ha
tuttavia ammesso che la ragione sociale di __________ era __________ __________:
"__________ (ex __________ __________)" (pag. 4 in mezzo). __________
non è quindi, per stessa ammissione dell’attore, una società che nulla ha a che
vedere con __________. Come spiegato sopra (consid. 15), dallo scritto 30
maggio 2006 (doc. AA e doc. U) emerge la volontà dell’attore di assumersi parte
del debito "__________". Egli parla in generale di "fatture __________
". Ci si potrebbe domandare se con ciò egli intendesse limitarsi
unicamente alle fatture inerenti la nuova società __________. Al riguardo, l’appellante
adesivo ritiene che non si conoscono i retroscena di un’eventuale assunzione di
debito "__________" da parte di __________, sicché non è legittimo imputargli
i relativi debiti (pag. 7 in mezzo). Tuttavia, con le proprie conclusioni –
alle quali l’attore peraltro rinvia in maniera inammissibile (art. 309 cpv. 1
lett. f CPC) – egli si è sì opposto al pagamento dei costi di gestione __________,
ma non più sostenendo che negli stessi non potevano essere inseriti i debiti
relativi a __________, bensì perché a suo dire già inclusi nell’importo pagato
dall’ex moglie (pag. 15 in basso). Per quanto concerne le fatture del dott. __________,
poi, si oppone alla loro aggiunta all’importo vantato in via riconvenzionale,
sostenendo che le medesime fatture sono già incluse nei fr. 133'159.64, che
corrisponde proprio al totale di cui al doc. 9. In definitiva, con le
conclusioni l’attore non ha più mosso le obiezioni illustrate sopra, sicché
egli non può sollevarle ora in questa sede. Anche su questo punto l’appello dev’essere
pertanto respinto.
21.
L’appellante adesivo
ritiene che la convenuta non poteva far valere un diritto di ritenzione sui
documenti della società __________ per un debito relativo alla gestione di __________,
per i motivi illustrati in seguito (memoriale, pag. 5 e 8 seg.).
21.1
Il primo
giudice ha spiegato anzitutto che il diritto di ritenzione presuppone una
connessione tra credito e oggetto. Egli ha poi ritenuto che la ritenzione era
giustificata fino al momento in cui non erano stati pagati gli onorari sino all’aprile 2006 relativi ad __________ e per
metà a __________. Il primo giudice ha quindi ritenuto che le fatture scoperte
concernenti __________ erano state saldate con il pagamento di fr. 56'000.- avvenuto il 25 aprile 2006, mentre vi era ancora uno scoperto
di fr. 11'744.75 per quelle inerenti a __________ di competenza dell’attore.
Egli ha poi dedotto da tale importo fr. 1'725.- chiesti in eccesso dalla
convenuta per __________ e già pagati dall’attore. Di conseguenza, il Pretore
ha ritenuto che la ritenzione era giustificata fino al pagamento di fr.
10'019.75, condannando parimenti l’attore a tale versamento.
21.2
L’attore
sostiene anzitutto che il debito __________ sarebbe sorto successivamente alla
ritenzione esercitata dalla convenuta (appello adesivo, pag. 8 in mezzo).
Tuttavia, egli confonde il momento in cui il primo giudice ha calcolato il
debito, sostenendo che egli "crea" uno scoperto, con l’esistenza
stessa del debito in questione, che il Pretore si è limitato ad accertare. La
sua censura non può quindi essere seguita.
21.3
L’appellante
adesivo afferma che __________ e __________ erano due società distinte e non
facenti parte di una Holding, gestite secondo due mandati separati. Egli
ritiene, quindi, che non sussiste la connessione prevista dall’art. 895 CC. A
mente dell’attore, invero, essa presuppone un legame tra il debito e l’oggetto
trattenuto, non tra la persona del debitore e il creditore (memoriale, pag. 8
in basso e 9 in alto). A torto. Il diritto di ritenzione presuppone sì un
rapporto di connessione tra credito e oggetto ritenuto. Tuttavia, non è
necessario che il credito e l’acquisizione del possesso dell’oggetto derivino
dallo stesso atto giuridico. Essi possono invero risultare da un complesso di
rapporti giuridici che perseguono le stesso scopo (Steinauer, Les droits réels, vol. III,
3ª ed., n. 3140g, pag. 440; Rampini/Schulin/Vogt in:
Basler Kommentar, 3ª ed., n. 42 ad art. 895 CC; Zobl in: Berner Kommentar, Berna 1996, n. 221 ad art. 895 CC;
Oftinger/Bär in: Zürcher
Kommentar, 3ª ed., Zurigo 1981, n. 103 ad art. 895 CC). Per esempio, il Tribunale federale ha deciso che vi è connessione
tra il credito derivante dal mancato pagamento degli onorari di un avvocato e i
titoli da lui amministrati per il proprio cliente, nella misura, tuttavia, in
cui tra le parti esista un legame d’affari durevole inerente alla situazione
personale e patrimoniale del cliente (DTF 86 II 355; cfr. anche Zobl in: Berner Kommentar, op. cit., n.
224.
ad art. 895 CC). Nella fattispecie, come si è visto, l’attore
ha incaricato la convenuta dell’amministrazione e gestione sia di __________, sia
di __________, con mandati separati. Ciononostante, non va dimenticato che,
come asserito da __________ __________, "si trattava in definitiva di un
patrimonio di famiglia" (doc. 2, pag. 2 in alto). Si può quindi dire che
tra l’attore e la convenuta vi sia stato un legame durevole concernente la
situazione patrimoniale dell’attore. A ragione, quindi, il Pretore ha deciso
che il diritto di ritenzione poteva essere fatto valere dalla convenuta fino al
pagamento dei propri onorari relativi alla gestione di __________.
21.4
Egli adduce,
inoltre, di non aver revocato il mandato "__________", bensì di aver
ordinato alla convenuta di mettere in liquidazione tale società, come d’altra
parte accertato dal Pretore (appello adesivo, pag. 8 in mezzo). Tale
circostanza non è tuttavia di rilievo ai fini del giudizio. Invero, determinante
ai fini della ritenzione dei documenti __________ è, semmai, l’esigibilità dei
crediti della convenuta inerenti a __________, non se il relativo mandato sia
stato revocato.
21.5
Sempre
secondo l’appellante adesivo, a bilancio della società __________ sono
riportati attivi sufficienti per garantire i costi vantati dalla convenuta (memoriale,
pag. 8 in basso). Il creditore perde il suo diritto di ritenzione se il
debitore gli fornisce della garanzie sufficienti. Tuttavia, tali garanzie non
devono solo essere offerte, ma anche fornite effettivamente (Steinauer, op. cit., n. 3144 seg., pag.
443.
seg. con rinvii). Nella fattispecie, nulla di tutto ciò è avvenuto, non
bastando un semplice rinvio ai bilanci della società in questione. Anche su
questo punto l’appello adesivo dev’essere pertanto respinto.
22.
L’appellante
adesivo ritiene, altresì, che il certificato di cessione ("Zessionserklärung")
non può essere oggetto di ritenzione, dato che egli incorpora la totalità dei
diritti societari. In altre parole, allo stesso sarebbe stata sottratta la
facoltà di "condurre liberamente un’azienda", mentre alla convenuta
sarebbe stato conferito addirittura il potere di poterla fare fallire. A sua
detta, l’interpretazione data dal Pretore dell’art. 895 CC urterebbe con le
norme a protezione dei creditori e delle società di cui alla LEF. Sempre
secondo l’appellante adesivo, essa comporterebbe che, ad esempio, in presenza
di una necessità di un risanamento giusta l’art. 725 CO il creditore di un
azionista possa bloccare il risanamento della società (memoriale, pag. 9). Il
primo giudice si è posto la domanda di sapere se a fronte di un credito di fr.
10'019.75 la convenuta era in diritto di esercitare il proprio diritto di
ritenzione. Egli ha poi risposto per l’affermativa, dato che l’art. 895 CC non
prevede alcuna ponderazione in relazione alla proporzione tra il credito e l’oggetto
trattenuto (sentenza impugnata, pag. 9 in fondo). L’appellante adesivo non
contesta che la "Zessionserklärung" sia una cartavalore giusta l’art.
965.
CO. Essa si limita a sostenere che essa lo è anche per i diritti societari
che incorpora. Ciò posto, come illustrato dal Pretore, l’art. 895 CC non pone
le condizioni invocate dall’appellante adesivo alla ritenzione. La giurisprudenza
e la dottrina, poi, si riferiscono alla ritenzione di azioni come cartevalori,
senza porre limiti alla quantità delle stesse (cfr. Zobl in: Berner Kommentar, op. cit., n. 95 ad art. 895 CC; Oftinger/Bär in: Zürcher Kommentar, op.
cit., n. 29 seg. ad art. 895 CC; Rampini/Schulin/Vogt
in: Basler Kommentar, 3ª ed., n. 21 ad art. 895 CC). Certo, il principio della
buona fede impone che il creditore trattenga unicamente tante cartevalori
quanto sia sufficiente per coprire il proprio credito (Zobl in: Berner Kommentar, op. cit., n. 120 ad art. 895 CC).
Tuttavia, nella fattispecie, come spiegato dal Pretore (sentenza impugnata,
pag. 5 in fondo), l’attore non ha sostenuto che la "Zessionserklärung"
fosse divisibile.
23.
L’appellante
adesivo critica inoltre il Pretore laddove ha ritenuto che la "Zessionserklärung"
non poteva essere consegnata all’attore prima dell’11 aprile 2006, quando non
era ancora esclusivo proprietario di __________. Egli ritiene che, al
contrario, tale certificato poteva essere trattenuto unicamente con il consenso
di tutti i suoi proprietari (memoriale, pag. 10). Al riguardo, si rinvia a
quanto già esposto sopra (consid. 14). Sulla questione l’attore soggiunge che
al contrario di quanto lascerebbe intendere il primo giudice, possedendo il
certificato egli non avrebbe potuto compromettere i diritti di proprietà e
societari dell’ex moglie (loc. cit.). Tuttavia, egli si contraddice. Invero,
come sostiene che senza tale certificato non gli era possibile "condurre
liberamente un’azienda" (vedi sopra, consid. 22), il fatto di possederlo
in maniera esclusiva dovrebbe conseguentemente comportare che anche l’ex
moglie, che non ha ratificato tale consegna, si troverebbe depauperata di tale
facoltà.
24.
L’attore
ritiene, altresì, che il Pretore abbia deciso ultra petita, dato che la
convenuta non avrebbe mai sostenuto di trattenere il certificato in virtù di un
contratto di deposito (appello adesivo, pag. 10). È ben vero che a pag. 5 della
propria sentenza il primo giudice ha spiegato che dall’11 aprile 2006 i
contratti di mandato di __________ e i correlativi contratti di deposito sono
stati validamente disdetti e che a pag. 4 ha spiegato che nel settembre 2004 l’attore
non poteva disdire il correlato contratto di deposito. Tuttavia, il primo
giudice ha anche spiegato che prima dell’aprile 2006 la convenuta poteva
ritenere il certificato in questione, perché l’attore non era esclusivo
proprietario di __________. Egli ha poi precisato che fino a tale data dovevano
essere versati alla convenuta gli onorari di gestione. La ritenzione del
certificato è poi stata fondata sul diritto di ritenzione della convenuta giusta
l’art. 895 CC. Non è quindi dato di capire in che misura la censura possa
influire sull’esito del giudizio.
25.
Sempre
secondo l’appellante adesivo, la decisione del Pretore lascerebbe intendere che
la consegna del certificato appariva fondata per il solo fatto che l’attore non
era proprietario esclusivo di __________, non perché __________ (__________) __________
vi si era opposta. In tale maniera, egli avrebbe anteposto i diritti di un
depositario a quelli dei proprietari di agire in reciproca rappresentanza.
Tanto più che l’ex moglie non si sarebbe mai opposta a tale consegna,
acconsentendovi implicitamente negli accordi di cui al doc. G e contestualmente
alla sua revoca dei mandati (memoriale, pag. 10 in fondo). Se non che, l’attore
non ha dimostrato di aver agito, nel settembre 2004, in rappresentanza dell’ex moglie.
Né tale circostanza può ritenersi presunta. Inoltre, al contrario di quanto
affermato dall’appellante adesivo, tale accordo non emerge né dal doc. G né dal
doc. 48 da lui menzionati. In merito al doc. G, egli rinvia alla lett. F, ove
la moglie si impegnava a dare istruzioni per il trasferimento di __________ al
marito. Secondo l’attore, da tale clausola emergerebbe che l’ex moglie gli
avrebbe ceduto i propri diritti di gestione di __________ pendente il pagamento
del prezzo di cessione e autorizzandolo quindi implicitamente al possesso del certificato.
La clausola in questione, poi, si riferirebbe alle azioni dell'ex moglie, non
al certificato "Zessionserklärung". Al riguardo, l’attore rinvia all’e-mail 27
novembre 2004, punto 3.2 a, prodotto su edizione da terzi da __________ (appello adesivo, pag. 11). È vero che l’ex moglie ha condizionato
il trasferimento delle azioni di __________ all’attore al pagamento degli
importi indicati sotto il punto 1 del medesimo accordo. Durante il
trasferimento del valore delle azioni pattuito, poi, ella si è impegnata, se
così richiesto dal marito, a sottoscrivere un patto parasociale che avrebbe
comportato l’assenza di interferenze, da parte sua, nella quotidiana gestione
di __________. Se non che, ciò che è determinante è la comunicazione di tale
volontà alla convenuta, cosa che è avvenuta unicamente nell’aprile 2006 (sopra,
consid. 7). Al riguardo l’appello adesivo è quindi da respingere. Si aggiunga
che l’attore rinvia, peraltro, a quanto esposto nelle proprie conclusioni
(memoriale, loc. cit.). Se non che, il richiamo alle
motivazioni espresse dinanzi al primo giudice è inconciliabile con l’esigenza di una motivazione chiara degli
allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309). Su questo punto l’appello è dunque irricevibile.
26.
L’attore
afferma inoltre che il Pretore ha a torto esteso il diritto di ritenzione della
convenuta su documenti della società __________ che non possono in realtà
essere oggetto di un tale diritto, quali i libri contabili e le dichiarazioni
contabili di __________ (appello adesivo, pag. 11 in fondo). Nelle proprie
conclusioni 26 giugno 2007, tuttavia, l’attore non ha sostenuto che tra i
documenti da lui richiesti vi fossero anche quelli testé citati (cfr. in
particolare pag. 15 in alto). La censura, nuova, è
quindi irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
27.
L’appellante
adesivo critica altresì il primo giudice per aver decurtato i costi di "contabilità
e revisione" unicamente per quanto concerne la posta "revisione",
non necessaria per il tipo di società, e commisurandola nel 50% di tale
importo, in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO. Egli ritiene che è prassi nel
settore già comprendere la contabilità nei costi di gestione. Al riguardo, egli
rinvia alle schede contabili che riporterebbero sia i costi di gestione sia i
costi per "contabilità e revisione". La "contabilità"
indicata sopra, quindi, è quella relativa alla revisione e, come tale, non può
essere riconosciuta (memoriale, pag. 11 in basso e 12 in alto). Se non che, le
allegazioni dell’attore si esauriscono in un mero asserto, non comprovato.
Invero, egli non ha dimostrato la prassi vigente nel settore, né che nella
fattispecie vi fosse la distinzione da lui invocata. Il rinvio alle schede
contabili, peraltro formulato in maniera del tutto generica, dove vi sarebbe la
distinzione tra "costi di gestione" e contabilità e revisione",
poi, non sta ancora a significare che nei conti di gestione sia compresa la
contabilità. Anche su questo punto l’appello è respinto.
28.
L’attore
si lamenta inoltre della considerazione del Pretore secondo il quale egli
avrebbe mutato la propria azione (appello adesivo, pag. 12 in alto). Il primo
giudice ha spiegato che l’attore con le conclusioni ha chiesto anche la
rifusione dei costi della fiduciaria __________ e ha variato la propria domanda
principale, ragione per cui si è fondato su quanto richiesto dall’attore con la
replica (sentenza impugnata, pag. 10 in mezzo). Con tale ultima motivazione l’appellante
adesivo non si confronta, mentre si duole del fatto che con la petizione si era
riservato il diritto di adeguare la propria pretesa risarcitoria in base alle
risultanze dell’istruttoria, motivo per cui con le conclusioni ha completato la
sua richiesta sulla scorta dell’audizione del teste __________ __________. Con
la replica egli ha chiesto la rifusione di fr. 30'143.55, composti di fr.
17'733.55 per "violazione di disposti sul mandato senza gestione e sull’arricchimento
illecito (pagamento di spese __________ richieste dalla convenuta ma poi non
sostanziate e non dovute) o, in alternativa, quale atto illecito (perché
espressamente non autorizzato)" e di fr. 12'410.- per "violazioni dei
disposti sul mandato (revisioni bilanci)" (pag. 16 in basso). Con le
conclusioni ha invece chiesto il versamento di fr. 18'177 "corrispondente
alle fatture di € 11'000.- emesse a carico dell’attore dal sig. __________ __________
" (pag. 17 in fondo). Il teste __________ __________, al quale come detto
l’attore rinvia, ha dichiarato che "attualmente il nostro timesheet si
somma a 11 mila Euro, dovuti al tentativo di ottenere la gestione di __________
e un accordo con l’avv. RA 1 il quale avrebbe dovuto istruire il corrispondente
affinché accettasse il trapasso della gestione dalla AP 1 alla __________ "
(audizione 21 maggio 2007, pag. 5). Se non che, la domanda di risarcimento
formulata con le conclusioni non poggia sul medesimo
complesso di fatti di quella originaria, che verteva, come esposto sopra, sul pagamento di spese __________ richieste dalla convenuta ma poi non
sostanziate e non dovute, così come su violazioni dei disposti sul mandato
(revisioni bilanci). Essa verte, invero, su presunti costi di __________ __________
sostenuti, in sintesi, per ottenere la gestione di __________ e un accordo con
l’avv. RA 1. Tali fatti nuovi avrebbero dovuto, semmai,
essere proposti con un’istanza
di restituzione in intero (art. 74 lett. b e art. 76 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,
n. 9 e 14 ad art. 74 CPC, m. 253 a pié di pag. 221). È ben vero che rinunciando
al dibattimento finale la convenuta si è di principio privata della possibilità
di esprimersi su ogni tema che fosse suscettibile di essere discusso in quella
sede. Tuttavia, ciò non vale in caso di adduzione di nuovi fatti a suffragio di
una nuova pretesa di risarcimento, poiché la convenuta non poteva
ragionevolmente aspettarsi che l’attore li adducesse unicamente con le proprie conclusioni,
contrariamente a quanto previsto dal CPC. Anche al riguardo l’appello dev’essere quindi respinto.
29.
Da
ultimo, l’attore chiede la restituzione giusta l’art. 62 CO di quanto pagato in
eccesso per __________ "a causa delle errate informazioni della convenuta
circa l’esistenza di accordi di solidarietà tra i signori AA 1" e
"delle errate pretese della convenuta, per revisioni dei bilanci",
così come il risarcimento dei danni "subìti a causa della violazione dei
disposti sul mandato di fr. 18'177.-". Al riguardo, egli rinvia a quanto
da lui illustrato nella replica e nelle conclusioni (appello adesivo, pag. 12
in fondo). Se non che, il richiamo alle motivazioni
espresse dinanzi al primo giudice è inconciliabile con l’esigenza di una motivazione chiara degli
allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309). Su questo punto l’appello è dunque irricevibile. In conclusione,
dunque, l’appello adesivo dev’essere, nella misura in cui è ricevibile,
respinto.
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
30.
Entrambi
gli appelli devono essere, nella misura in cui sono ricevibili, respinti. Gli
oneri processuali e le ripetibili seguono la rispettiva soccombenza. Quanto
agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul
piano federale, il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ammonta
ad almeno fr. 138'177.-.
Per i quali
motivi
richiamati
l’art. 148 CPC e la TG,
dichiara
e pronuncia:
I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello ("ricorso") 4
ottobre
2007.
di AP 1, __________, è
respinto.
II. Gli
oneri processuali inerenti l’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
850.
-
già anticipati dall’appellante,
restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.-
per ripetibili.
III. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello adesivo 30 ottobre 2007
di
AA 1 è respinto.
IV. Gli oneri processuali
inerenti l’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
550.
-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
600.
-
già anticipati dall’appellante
adesivo, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'500.-
per ripetibili.
V. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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