12.2007.21
Restituzione in intero per produrre stampato di blog, non rilevanza della nuova prova
2 febbraio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2007.21
Data decisione, Autorità:
02.02.2007, IICCA
Titolo:
Restituzione in intero per produrre stampato di blog, non rilevanza della nuova prova
ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI AL PROCESSO
RESTITUZIONE IN INTERO
art. 138 CPC-TI
Incarto n.
12.2007.21
Lugano
2 febbraio
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.278
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 6
maggio 2004 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
per
ottenere il pagamento di fr. 42'521.10 oltre accessori a titolo di indennità
per licenziamento abusivo e risarcimento di spese mediche non rimborsate dalla
cassa malati, domanda alla quale si è opposta la convenuta;
nella
quale il Pretore ha respinto con decreto emanato il 18 gennaio 2007 la domanda
di restituzione in intero presentata dalla convenuta il 14 dicembre 2006,
intesa ad acquisire agli atti la stampa di alcune pagine del sito internet curato
dall’attrice http://mobbingblog.blogspot.com;
appellante
la convenuta, che con atto di appello del 29 gennaio 2007 chiede, previo
conferimento al gravame dell’effetto sospensivo, che il decreto impugnato sia
riformato nel senso di accogliere la domanda di restituzione in intero, con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che il 6 maggio
2004 AO 1 ha convenuto in causa davanti alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, AP 1, chiedendone la condanna al versamento di fr. 42'521.10 oltre
accessori a titolo di indennità per licenziamento abusivo e risarcimento di
spese mediche non rimborsate dalla cassa malati;
che AP 1 si è
opposta alla petizione con la risposta del 10 marzo 2005;
che all’udienza
preliminare del 2 giugno 2005 le parti hanno confermato le rispettive domande
di giudizio e hanno offerto diversi mezzi di prova, la convenuta chiedendo
l’assunzione di sei testi, l’edizione di documenti dall’attrice e
l’interrogatorio formale di costei, tutte prove ammesse dal Pretore con
ordinanza del 5 settembre 2005;
che con istanza 14
dicembre 2006 la convenuta ha postulato la restituzione in intero giusta l’art.
138 CPC per produrre agli atti la stampa di un estratto del blog (diario
personale) curato su Internet dall’attrice, che si è opposta alla domanda;
che con decreto 18
gennaio 2007 il Pretore ha respinto l’istanza di restituzione in intero,
ritenendo che la domanda non indicava in che misura la produzione dello
stampato poteva influire o avere una qualsiasi rilevanza sull’esito del
procedimento in corso tra le parti;
che la convenuta è
insorta contro il decreto pretorile con appello del 29 gennaio 2007, al quale
il Pretore ha concesso effetto sospensivo, rimproverando al primo giudice di
aver operato una valutazione anticipata della prova troppo rigorosa, già per il
fatto che la possibile rilevanza del documento è palese alla sua lettura;
che l'appello non
è stato notificato alla controparte;
che la restituzione
in intero per addurre nuovi mezzi di azione o di difesa suscettibili di
influire sull’esito del processo è ammissibile “se la parte dimostra che
l’omissione non è imputabile a sua negligenza” (art. 138 CPC);
che l’istanza è
trattata nelle forme delle domande processuali (art. 92 e 93 CPC) ed è decisa
con decreto giusta l’art. 96 CPC (art. 140 cpv. 1 CPC);
che tale decreto è
appellabile “nel termine ordinario”, ma l’appello è deciso solo “con la prima
appellazione sospensiva”, a meno che sia munito di effetto sospensivo dal
giudice che lo ha emanato (Rep. 1990 pag. 275 nel mezzo);
che in concreto il
Pretore ha concesso effetto sospensivo all’appello il 30 gennaio 2007, sicché
nulla osta alla sua trattazione;
che nell’istanza
di restituzione in intero la convenuta ha chiesto di poter produrre la stampa
di pagine del diario personale diffuso su Internet (cosiddetto blog)
dall’attrice sotto lo pseudonimo o avatar N__________, affermando che il
sito “contiene affermazioni (talvolta diffamatorie) dell’attrice in relazione
alla causa e ai fatti che la fondano” (istanza act. XII);
che nella misura
in cui la restituzione in intero per produrre nuove prove costituisce
un’eccezione alla massima dell’eventualità - che proibisce di allegare fatti e
prove in una fase successiva allo scambio degli allegati scritti (art. 78 CPC)
- i requisiti per la sua applicazione vanno valutati dal giudice con un certo
rigore (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 5 ad art. 138 CPC);
che minor rigore è
invero richiesto nella valutazione della “influenza” dei nuovi fatti e prove,
ritenuto come il legislatore ticinese si sia accontentato (rinunciando così ad
una formulazione più incisiva) che gli stessi “appaiano” influenti per l’esito
del processo (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 3 ad art. 138);
che in quanto
diario personale dell’attrice il mezzo di prova di cui la convenuta postula
l’acquisizione agli atti è d’acchito sprovvisto di qualsiasi rilevanza per la
causa in corso, poiché riporta in sostanza le affermazioni e le impressioni personali
dell’interessata sul periodo trascorso presso la convenuta e sul suo
licenziamento, che essa ha già esposto in modo particolareggiato con la
petizione e all’udienza di discussione;
che la convenuta non
è stata in grado di spiegare quali nuovi elementi probatori in aggiunta a
quelli già ammessi dal Pretore (tra i quali l’interrogatorio formale della
controparte) il diario personale dell’attrice dovrebbe portare, non essendo
manifestamente sufficiente affermare che esso contenga “affermazioni (talvolta
diffamatorie) dell’attrice in relazione alla causa e ai fatti che la fondano”;
che non sono
pertanto dati in concreto i presupposti per l’applicazione dell’art. 138 CPC,
con la conseguenza che l’appello, manifestamente infondato, può essere evaso
con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di
intimazione alla controparte;
che le spese
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili all’attrice, alla quale il ricorso non è nemmeno stato
notificato.
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. L'appello 29 gennaio 2007 di AP 1 è
respinto.
Fatti
2. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 200.-
b) spese fr.
50.-
totale fr.
250.-
sono a
carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Considerandi
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a
fr. 30'000.- negli altri casi. Trattandosi di decisione incidentale, il ricorso
è ammissibile solo se la decisione può causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso
termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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