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Decisione

12.2007.211

Fine del processo senza sentenza: stralcio per ritiro

23 novembre 2007Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

12.2007.211

Data decisione, Autorità:

23.11.2007, IICCA

Titolo:

Fine del processo senza sentenza: stralcio per ritiro

DESISTENZA

FINE DEL PROCESSO SENZA SENTENZA

RITIRO DEL RICORSO

STRALCIO PER RITIRO DEL RICORSO

art. 351 CO

Incarto n.

12.2007.211

Lugano

23 novembre

2007/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

visto l'appello 2 ottobre 2007 presentato da

AP 1

patrocinato dallo

PA 1

contro

il decreto 11 settembre 2007 del Pretore del Distretto

di Bellinzona nella causa – inc. n. OA.2007.21 – promossa dall'appellante

contro

Considerandi

AO 1

preso atto dello scritto 16 novembre 2007,

con il quale l’appellante dichiara di ritirare l’appello, avendo trovato un

accordo con la controparte;

che la tassa di giudizio può essere

contenuta nei minimi tariffari, mentre non vi è motivo di accordare ripetibili

alla controparte, che non ha presentato osservazioni;

Richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e la

vigente LTg,

decreta: 1. L’appello del 2 ottobre 2007 di AP 1 è

stralciato dai ruoli.

2.

Le

spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.-

(tassa di giustizia fr. 70.-, spese fr. 30.-) già anticipate dall’appellante,

restano a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

Muralto;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- (in concreto: fr. 3'401.25) è dato ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale

deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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