12.2007.212
Edizione documenti dalla controparte - inadempimento - conseguenze
19 febbraio 2009Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2007.212
Data decisione, Autorità:
19.02.2009, IICCA
Titolo:
Edizione documenti dalla controparte - inadempimento - conseguenze
DOMANDA DI EDIZIONE
art. 210 CPC-TI
Incarto n.
12.2007.212
Lugano
19 febbraio
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1998.563
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 22
luglio 1998 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
AO 2
AO 3
tutti rappr. da
RA 2
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna solidale di AO 1 al pagamento di US$
192'210.45 oltre interessi, di AO 2 al pagamento di US$ 348'837.90 oltre
interessi e di AO 3 al pagamento di US$ 788'243.89 oltre interessi;
domande
avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 13 settembre 2007 ha integralmente respinto, caricando
all’attrice la tassa di giustizia di fr. 20'000.- e le ripetibili di fr.
45'000.-;
appellante
l'attrice con atto di appello 4 ottobre 2007, con cui, previo accoglimento
dell’appello da lei inoltrato il 24 novembre 2003 contro il decreto pretorile
14 novembre 2003 in materia di edizione di documenti, chiede di riformare il
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, il tutto protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i
convenuti con osservazioni 26 ottobre 2007 postulano la reiezione di entrambi i
gravami pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO
3 è stato presidente del consiglio d’amministrazione di AP 1 (in seguito: AP 1)
fino al 14 giugno 1996. Nel settembre 1995 egli, a nome e per conto della
società, ha aperto un conto corrente presso la succursale __________ di __________,
sul quale sono stati fatti affluire i proventi di alcune vendite di container ad
uso abitativo all’__________ per US$ 1'788'074.65. Di queste somme, solo una
parte, e meglio US$ 999'830.76, sono stati in seguito accreditati alla sede __________
di AP 1, mentre la rimanenza risulta essere stata bonificata a AO 1, a AO 2 e
ad altre persone fisiche o giuridiche. Il conto è poi stato chiuso nel marzo
1996.
2. Con
la petizione in rassegna AP 1 ha rimproverato a AO 3 di aver aperto quel conto
bancario a sua insaputa e di avervi dirottato, sempre a sua insaputa, tutta una
serie di somme di spettanza della società. Essa, ritenendo che AO 1 e AO 2 avessero
agito quali complici o istigatori di AO 3, ha chiesto la condanna solidale di
quest’ultimo al pagamento di US$ 788'243.89, di AO 2 al pagamento di US$
348'837.90 e di AO 1 al pagamento di US$ 192'210.45: dal primo è stata pretesa
la rifusione delle somme complessivamente distratte, dagli altri due il
rimborso degli importi ad essi pervenuti o impiegati a loro favore o ancora a
favore di persone o entità ad essi riconducibili.
3. Nelle
more della causa, con decreto 14 novembre 2003, il Pretore, rimproverando
all’attrice di non aver dato seguito ad un’istanza di edizione di documenti, ha
accertato che costei sapeva da sempre dell’esistenza dell’operatività e dei
movimenti del conto corrente presso il __________ e che le tratte emesse da C__________
a carico dell’attrice erano fittizie. Contro tale giudizio il 24 novembre 2003
l’attrice ha inoltrato appello, chiedendo che la decisione fosse annullata e che
fosse dato atto che essa aveva ottemperato all’ordine di edizione delle proprie
scritture contabili. L’indomani il Pretore ha negato l’effetto sospensivo all’impugnativa,
che non è dunque stata trattata.
4. Terminata
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusionali delle parti, con
sentenza 13 settembre 2007, il Pretore successivamente subentrato in carica ha
respinto nel merito la petizione, ritenendo in sostanza che l’attrice non era
riuscita a dimostrare in causa la circostanza sulla quale basava la sua
richiesta risarcitoria, tanto più che a favore di AO 3 era stata rilasciata una
valida dichiarazione di scarico. Con appello 4 ottobre 2007 l’attrice ha
chiesto di riformare la sentenza nel senso di accogliere la petizione, non
senza aver evidenziato di voler mantenere l’appello 24 novembre 2003, da
esaminarsi preliminarmente. I convenuti, con osservazioni 26 ottobre 2007, si
sono opposti ad entrambi i gravami.
5. Avendo
l’appellante dichiarato, nell’ambito dell’appello 4 ottobre 2007 sul merito, il
quale ha per legge effetto sospensivo (art. 310 cpv. 1 CPC), di voler mantenere
il gravame 24 novembre 2003, cui invece l’effetto sospensivo - facoltativo
(art. 96 cpv. 3 CPC) -, era stato negato, quest’ultimo appello, confermato in
occasione della prima appellazione sospensiva successiva, può essere esaminato
in questa sede (art. 96 cpv. 4 e 309 cpv. 3 CPC).
6. Per
poter giudicare sull’appello 24 novembre 2003, occorre dapprima riassumere i
fatti alla base del giudizio impugnato.
Ora,
nell’ambito dell’udienza preliminare del 22 giugno 1999 i convenuti avevano
chiesto “il richiamo dalla controparte delle proprie scritture contabili (art.
2214 ss. CCI) relative agli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 riguardanti i
punti litigiosi indicati qui di seguito”, ritenuto che tra le circostanze di
fatto che si intendevano provare, essi avevano indicato che l’attrice “sostiene
di non avere saputo mai nulla della relazione __________ e che la stessa non
risulta in contabilità. Pretende pure di nulla dovere, per qualsivoglia titolo,
ai convenuti. Adduce di non avere mai eseguito operazioni fuori bilancio
interessanti in particolare società del Gruppo C__________ (...) Il richiamo
della contabilità e dei giustificativi della parte attrice consentirà di
verificare tutte queste circostanze, ev. tramite un perito (...) (verbale p. 12
seg.). Nonostante l’opposizione in quella sede dell’attrice (verbale p. 14), il
Pretore, ritenendo insufficienti le motivazioni difensive da lei addotte, con
decreto 27 febbraio 2003, aveva poi accolto l’istanza di edizione, facendole
ordine di versare agli atti della causa, entro 30 giorni, “le scritture
contabili della società attrice relative agli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e
1997, nei limiti richiesti”. Dopo aver chiesto ed ottenuto una proroga del
termine per la produzione della documentazione, l’attrice, con scritto 15
maggio 2003 ha domandato al giudice, stante l’ampiezza dei documenti richiesti
e l’impossibilità di trasferirli in originale da__________, di voler invitare la
controparte a specificare in maniera esatta quali parti della documentazione
oggetto di edizione intendeva acquisire agli atti, al che i convenuti, con
osservazioni 19 maggio 2003, hanno ricordato di aver a suo tempo precisato che
“la contabilità richiamata era limitata alle relazioni fra la AP 1 e i convenuti
stessi”. Non condividendo le ragioni addotte dall’attrice, il Pretore, con
ordinanza 22 maggio 2003, le ha assegnato un ultimo e perentorio termine di 30
giorni per versare agli atti “tutta la documentazione contabile richiestale in
edizione dalla controparte e dichiarata prova ammessa con decreto del 27
febbraio 2003”, con la comminatoria che il mancato adempimento dell’onere di
edizione nel termine fissato avrebbe portato a ritenere per veri i fatti che si
trattava di provare (art. 210 CPC). Il 23 giugno 2003 (cfr. doc. II° rich.) l’attrice
ha prodotto 4 plichi di documenti (plico n. 1: fatture acquisti AO 2 anno 1995,
pagine giornale generale 1995 con evidenziate fatture AO 2 e relativi
pagamenti; plico n. 2: libro inventari anni 1993, 1994, 1995, 1996, 1997; plico
n. 3: pagine giornale generale con evidenziati rapporti con C__________ e AO 1
anni 1993, 1994, 1995, 1996, 1997; plico n. 4: mastrini contabilità generale
relativi ai finanziamenti dei soci e di C__________ anni 1993, 1995, 1996,
1997), sennonché i convenuti, ritenendo manifestamente incompleta l’edizione
(stante in particolare la mancata produzione dei mastrini relativi al 1994,
l’assenza dei documenti relativi ai finanziamenti AO 3, l’esigenza di disporre
dei mastrini C__________ e AO 3 dal 1993 al 1997 e dei partitari con la relativa
documentazione d’appoggio), con scritto 5 settembre 2003, hanno chiesto che nei
confronti della controparte si procedesse ai sensi dell’art. 210 CPC o in
subordine che a quest’ultima venisse assegnato un nuovo, ultimo e perentorio
termine per produrre la propria contabilità e, particolarmente, i documenti mancanti
da loro indicati. Invitata dal giudice a prendere posizione su tale richiesta entro
20 giorni rispettivamente a evadere entro quel termine le richieste avversarie (ordinanza
9 settembre 2003), l’attrice, con scritto 23 settembre 2003, ha rilevato che
con la produzione della documentazione versata agli atti essa aveva ossequiato
alla lettera il decreto 27 febbraio 2003 ed ha osservato che le ulteriori
richieste dei convenuti erano fuori luogo. Intimando questo scritto alle parti,
il Pretore, il 25 settembre 2003, ha comunicato che “sulla questione
dell’edizione della parte attrice delle proprie scritture contabili viene a
questo punto presa separata decisione”. Il 22 ottobre 2003, richiamate le
osservazioni dell’attrice del 23 settembre 2003 ed “evidenziatasi così la
necessità di procedere secondo i disposti di cui all’art. 210 CPC”, egli ha fissato
ai convenuti un termine di 15 giorni per indicare quali fatti, a seguito
dell’incompleta produzione di documenti operata dalla parte attrice in punto
alla domanda di edizione a lei rivolta, dovrebbero essere tenuti per veri ai
fini del giudizio. Preso poi atto della comunicazione in tal senso dei convenuti,
resa nel termine prorogato, egli ha quindi emanato, il 14 novembre 2003, il
decreto qui impugnato, in cui, applicando l’art. 210 CPC, ha accertato che
l’attrice sapeva da sempre dell’esistenza dell’operatività e dei movimenti del
conto corrente presso il __________ e che le tratte emesse da C__________ a
carico dell’attrice erano fittizie.
7. Il
giudizio con cui il Pretore ha sanzionato l’attrice applicando nei suoi
confronti la presunzione di cui all’art. 210 CPC – in base al quale, se la
parte obbligata a produrre il documento comune non lo produce o rifiuta di
prestare il giuramento d’edizione, deve esser tenuto per vero il fatto che si
trattava di provare o per conforme la copia prodotta - non può essere
condiviso. Preso atto che, secondo i convenuti, la documentazione prodotta dalla
controparte sino a quel momento non era completa, egli le ha dapprima
giustamente assegnato un termine per produrre i documenti mancanti o per
esprimersi in merito all’ulteriore richiesta dei convenuti. Avendo quest’ultima
legittimamente optato per la presentazione di osservazioni in cui contestava il
diritto dei convenuti a chiedere altro oltre a quanto versato agli atti, il
giudice avrebbe dovuto decidere formalmente l’incidente processuale. In tal
senso, egli poteva scegliere tra due vie: o ammettere la bontà degli argomenti
dell’attrice e quindi negare la produzione di altra documentazione; oppure
respingere in parte o del tutto i suoi argomenti e farle obbligo di produrre entro
un certo termine tutta la contabilità o parte della stessa, se del caso specificandone
con precisione gli estremi, il tutto con la comminatoria dell’art. 210 CPC. Nel
caso concreto una tale decisione formale si imponeva a maggior ragione, se solo
si pensa da una parte che l’ordine contenuto nel decreto di edizione di produrre
tutta la contabilità “nei limiti richiesti” era tutt’altro che chiaro e che,
anche se lo si voleva mettere in relazione alle richieste formulate dai convenuti
all’udienza preliminare, poteva effettivamente dare adito a diverse
interpretazioni, e dall’altro che gli stessi convenuti nel loro scritto del 19
maggio 2003 avevano rammentato che la contabilità da essi richiamata era
limitata alle relazioni fra l’attrice e i convenuti stessi, lasciando con ciò
intendere, per esempio, che i documenti relativi al gruppo C__________ più non
interessavano. Il giudice non poteva per contro decidere per l’immediata
applicazione della presunzione dell’art. 210 CPC, norma che del resto non
risulta eo ipso applicabile ove, come nella fattispecie, la richiesta di
edizione di un “complesso di documenti” è adempiuta solo parzialmente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 391 ad art. 210). Il giudizio con cui il Pretore,
avvalendosi di questa presunzione, che tuttavia - come detto - non entrava
ancora in considerazione, ha ritenuto per vere alcune affermazioni dei convenuti
deve pertanto essere annullato. Ciò non significa però nemmeno - come preteso
dall’attrice con il gravame - che si debba già a questo momento concludere che
essa aveva ottemperato all’obbligo di edizione del 27 febbraio 2003, essendo comunque
già sin d’ora incontestabile che almeno i mastrini relativi al 1994 non erano
stati da lei prodotti. In definitiva, gli atti di causa devono essere ritornati
al Pretore affinché si pronunci sull’effettiva estensione della domanda di
edizione in esito alle richieste delle parti del 5 e 23 settembre 2003,
decidendo formalmente a favore dell’attrice oppure a suo parziale o integrale
sfavore con il conseguente obbligo per quest’ultima di produrre nel termine
così assegnato la documentazione mancante, da indicarsi preferibilmente nel
dettaglio, con la comminatoria dell’art. 210 CPC. Nel caso poi l’attrice,
astretta all’edizione supplementare, dovesse sostenere l’inesistenza della
documentazione così richiesta, i convenuti potranno pretendere che essa venga
sottoposta al giuramento di edizione o chiedere l’assunzione di altre prove
atte a chiarire la circostanza (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem).
8. L’annullamento
del decreto 14 novembre 2003 impone di annullare anche la sentenza di merito
del 13 settembre 2007, la quale, dovendosi ancora chiarire un aspetto
istruttorio e meglio la questione dell’edizione di documenti dall’attrice,
risulta essere stata pronunciata prematuramente. Oltretutto, tra le ragioni che
hanno indotto il Pretore a respingere la petizione vi era proprio il fatto che
in base a quel decreto era stato accertato che l’attrice sapeva da sempre
dell’esistenza dell’operatività e dei movimenti del conto corrente presso __________
e che le tratte emesse da C__________ a carico dell’attrice erano fittizie
(cfr. sentenza p. 8), circostanze queste di cui i convenuti potrebbero ancora
prevalersi se la presunzione dell’art. 210 CPC dovesse trovare applicazione; il
che però presuppone nuovamente l’evasione della domanda d’edizione, così come è
stato indicato in precedenza.
9. In
tali circostanze, si ha che l’appello 24 novembre 2003 deve essere parzialmente
accolto, nel senso che il decreto 14 novembre 2003 è annullato e gli atti vanno
ritornati al Pretore affinché provveda ad evadere la domanda di edizione ai
sensi dei considerandi. Quanto all’appello 4 ottobre 2007, lo stesso, a seguito
dell’annullamento della sentenza di merito del 13 settembre 2007, prematura,
dev’essere pure considerato evaso ai sensi dei considerandi. L’annullamento di
entrambe le decisioni impugnate fa sì che alle parti non possano essere imposte
spese e ripetibili (per altro nemmeno assegnate nel decreto 14 novembre 2003) per
quelle pronunzie. Lo stesso vale per la decisione sull’appello 4 ottobre 2007.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili relative all’appello 24
novembre 2003, calcolate su un valore litigioso di US$ 788'243.89, seguono per
contro la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello
24 novembre 2003 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza il decreto 14 novembre 2003 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 3, è annullato e l’incarto è ritornato alla Pretura affinché proceda ai
sensi dei considerandi.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo I, consistenti
in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’950.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 2’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono poste
a carico degli appellati in solido, compensate le ripetibili di appello.
III. L’appello 4 ottobre 2007 di AP 1 è evaso ai sensi dei
considerandi.
Di
conseguenza la sentenza 13 settembre 2007 della Pretura del distretto di
Lugano, Sezione 3, è annullata.
IV. Non
si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili per la procedura
d’appello di cui al dispositivo III.
V. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93.
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster