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Decisione

12.2007.215

Lavoro - ore straordinarie

22 gennaio 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i riepiloghi annuali sottopostigli (doc. 1-8).

4. Il

Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto l’istanza.

Il

giudice di prime cure ha rilevato che tre colleghi dell’istante (E__________ __________,

F__________ __________ e Fe__________ __________), sentiti come testimoni,

avevano riferito che in seno alla ditta poteva capitare di effettuare ore

straordinarie, anche di sabato, le quali erano però di solito pagate, e che un

altro ex dipendente della convenuta (M__________ __________), pure sentito

quale teste, si era espresso in modo contraddittorio in merito all’attività

svolta con l’istante di sabato e la sua deposizione, la cui attendibilità era

oltretutto discutibile in considerazione del suo interesse all’esito della

lite, non consentiva in ogni caso di definire la frequenza con cui l’istante

aveva prestato ore supplementari. Egli ha pertanto ritenuto che la tesi

dell’istante riguardo allo svolgimento di ore straordinarie non remunerate non aveva

trovato riscontro negli atti. E del resto, se costui non fosse stato

adeguatamente retribuito, non si vedeva per quale motivo avrebbe atteso fino al

2007 per lamentare prestazioni scoperte già dal 2004, senza aver sollevato

prima la benché minima doglianza ed avendo anzi sottoscritto “per accettazione”

sia i conteggi mensili di salario sia i riepiloghi annuali, recanti entrambi il

numero delle ore straordinarie fornite e pagate.

5. Con

l’appello che qui ci occupa l’istante chiede di riformare il querelato giudizio

nel senso di accogliere l’istanza. Egli ribadisce il buon fondamento della

pretesa per ore straordinarie, a suo dire debitamente provata, e censura il

fatto che il primo giudice possa nondimeno averla disattesa, basandosi su

testimonianze di persone nei confronti dei quali era ora stata inoltrata una

denuncia penale per falsa testimonianza, rispettivamente senza aver ritenuto di

assumere altre prove. Censurato è pure il fatto che il Pretore non gli abbia

riconosciuto quanto meno la somma corrispondente al minor numero di ore da lui

eseguite rispetto a quanto previsto mensilmente nei calendari di lavoro

depositati presso la Commissione Paritetica. E pure contestato è infine che nemmeno

gli sia stato attribuito almeno l’importo di fr. 14'250.- netti, somma che il

primo giudice aveva a suo tempo proposto alle parti per risolvere la vertenza

in via transattiva.

6. Delle

osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame, si dirà, se

necessario, nei prossimi considerandi.

7. A

sostegno delle sue argomentazioni d’appello l’istante, oltre beninteso a

riferirsi all’incarto di prime cure, accenna anche ad altre procedure

giudiziarie che vedevano coinvolte la convenuta (inc. n. DI.2002.115 della

pretura di Locarno), a richieste d’intervento formulate da altri suoi

lavoratori all’indirizzo del RA 1, nonché a sanzioni emesse a suo carico dalla

Commissione Paritetica. Tale modo di procedere non è conforme ai dettami

procedurali e dev’essere sanzionato con l’irricevibilità del nuovo materiale

probatorio così proposto. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC

esclude infatti, anche nelle procedure per mercedi e salari (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 7 ad art. 321 CPC), la facoltà

di produrre nuove prove in sede di appello.

8. Sempre

a titolo preliminare, deve pure essere disatteso il rimprovero mosso al Pretore

di non aver ritenuto di assumere altre prove oltre a quelle effettivamente esperite,

così che in questa sede s’imporrebbe una riapertura dell’istruttoria con la

facoltà, per le parti, di proporre l’assunzione di nuove prove. La circostanza

che, a detta dell’istante, le prove assunte, per altro molteplici, siano risultate

carenti, non impone in effetti al giudice di assumere d’ufficio altre prove,

se, come in concreto egli al momento della loro formale notifica poteva

ragionevolmente ritenere che le stesse avrebbero permesso di chiarire i fatti

allegati dalle parti (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 1 seg. ad art. 417). In ogni caso sottoscrivendo

il verbale di dibattimento finale, in cui il giudice aveva dichiarato chiusa

l’istruttoria, senza aver formulato riserve di sorta, l’istante ha implicitamente

dato atto di non avere ulteriori prove da proporre (CCC 15 luglio 1996 inc. n. 16.95.133)

rispettivamente ha dato il suo consenso all’emanazione della sentenza

nonostante la mancata assunzione di quelle eventuali altre prove (II CCA 20

settembre 2005 inc. n. 12.2005.6, 30 novembre 2007 inc. n. 12.2006.202), sicché

è malvenuto a reiterarne ora l’assunzione, ciò che costituisce una richiesta

nuova ed irrita (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Ed oltretutto si osserva che il

codice di rito nemmeno conosce l’istituto della “riapertura dell’istruttoria”

in sede di appello con la possibilità per le parti di notificare nuove prove,

ma semmai permette loro di chiedere l’assunzione delle prove ingiustamente non

ammesse in prima sede (art. 322 lett. b CPC), ciò che qui non si è però

pacificamente verificato, atteso che le prove di cui è postulata l’assunzione,

in parte neppure indicate, non erano state a suo tempo notificate in Pretura.

9. Nel merito l'istante censura innanzitutto il fatto che il Pretore

non abbia ritenuto sufficienti a fondare la sua pretesa per ore straordinarie

il controllo delle ore di lavoro da lui prodotto quale doc. E e F e le

testimonianze agli atti. A torto. Come giustamente rilevato nella decisione

impugnata, l’onere della prova circa l’effettuazione di ore straordinarie incombe

al lavoratore (Staehelin/Schönenberger,

Zürcher Kommentar, n. 16 ad art. 321c CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, 3ª ed., n. 15 ad art. 321c CO; II CCA 7 febbraio 2007 inc. n.

12.2006.15, 21 maggio 2007 inc. n. 12.2006.216, 11 gennaio 2008 inc. n.

12.2007.88, 14 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.8). Ora, nel caso di specie, l’istante

non è stato in grado di dimostrare che le indicazioni contenute nel controllo

delle ore da lui allestito (doc. E e F), che di per sé costituisce

un’allegazione di parte ed ha solo una valenza indiziaria, corrispondessero

alla realtà. Nessuno dei testimoni sentiti in istruttoria ha in effetti

confermato che l’istante avesse svolto ore straordinarie, oltretutto non

retribuite, dal lunedì al venerdì, tanto meno in ragione di 55.05 come risultava

dal riepilogo di cui al doc. G. Quanto alle ore straordinarie asseritamente

svolte dall’istante di sabato, che nel doc. G sono state quantificate in 660.7

(per le 130 ore successive al gennaio 2006 non vi è invero alcuna registrazione

nel doc. F), solo le testimonianze di M__________ __________ e di Fe__________ __________

potrebbero essere di un certo rilievo. Con riferimento alla testimonianza del

primo, in questa sede l’istante, venendo meno all’obbligo di motivazione di cui

all’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, non ha tuttavia spiegato per quale ragione il

giudizio con cui il Pretore aveva concluso per la contraddittorietà e

l’inattendibilità di quel teste rispettivamente per l’impossibilità di desumere

dalla sua deposizione la frequenza con cui l’istante aveva prestato ore

supplementari sarebbe errato e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 23 e 27 ad art. 309), assunto questo che è per altro ineccepibile e

andrebbe comunque confermato. Il secondo si è invece limitato ad affermare di

aver lavorato con l’istante “qualche sabato”, ma ciò non basta per riconoscere,

nemmeno in parte, il buon fondamento della pretesa dell’istante, dato che dalla

deposizione non risulta, nemmeno in modo approssimativo, quanti siano stati i

sabati in cui l’istante ha lavorato, e soprattutto la convenuta ha comunque

dimostrato di aver talora retribuito all’istante i lavori da lui svolti il

sabato. Il fatto che nei confronti di E__________ __________ e F__________ __________

sia stata nel frattempo inoltrata una denuncia penale per falsa testimonianza

non è al momento tale da ritenere non veritiero quanto da loro dichiarato

innanzi al Pretore. Va da sé che qualora dalla procedura penale dovesse

emergere l’esistenza del reato prospettato, l’istante - come già ricordato in

occasione del giudizio sulla sospensione della procedura d’appello - potrà se

del caso far capo all’istituto della restituzione in intero contro le sentenze

(art. 346 lett. b CPC).

10. Nel

gravame l’istante lamenta pure il fatto che il Pretore non gli abbia

riconosciuto quanto meno la somma, per altro imprecisata, corrispondente al

minor numero di ore da lui eseguite rispetto a quanto previsto mensilmente nei calendari

di lavoro depositati presso la Commissione Paritetica. L’argomentazione è

inammissibile, non essendo mai stata formulata, nemmeno in via subordinata,

nella sede pretorile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Ma è pure infondata nel merito.

In base al contratto collettivo il totale annuale delle ore di lavoro possibili

(vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) era di 2088 ore (art. 17.1

CCL) e secondo i calendari di lavoro depositati dalla convenuta presso la

Commissione Paritetica per gli anni 2004 - 2006 essa doveva far svolgere 2018

ore annuali (doc. D). Poiché dal riepilogo allestito dallo stesso istante (doc.

G) risulta che egli, escluse le ore straordinarie, nel 2004 è stato occupato

per 2117 ore (1733 ore lavorative normali pagate, 208 ore di vacanza e 176 ore

d’infortunio), nel 2005 lo è stato per 2173 ore (1885 ore lavorative normali pagate,

229 ore di vacanza e 59 ore d’infortunio e malattia) e nel 2006 lo è stato per 2034.5

ore (1361 ore lavorative normali pagate, 152 ore di vacanza, 377.5 ore

d’infortunio e malattia e 144 ore non lavorate in dicembre), è escluso che

possa pretendere eventuali somme per essere stato impiegato meno di quanto previsto

dal contratto.

11. Ampiamente

infondata e persino temeraria è infine la domanda con cui l’istante chiede che

gli siano attribuiti almeno i fr. 14'250.- netti che il primo giudice aveva a

suo tempo proposto alle parti per risolvere la vertenza in via transattiva. Il

fatto che il giudice abbia proposto alle parti di risolvere transattivamente la

vertenza con il salomonico pagamento di metà della pretesa vantata in causa non

significa in effetti necessariamente che in quella misura la pretesa fosse

effettivamente dovuta, a maggior ragione nel caso concreto, ove la proposta era

stata formulata prima ancora di esperire l’istruttoria di causa (cfr. verbale

11 luglio 2007), che - come detto - non aveva poi permesso di confermare il suo

benfondato. La proposta è stata in seguito respinta dall’istante, prima ancora

che la controparte potesse esprimersi, ed è dunque decaduta senza alcun

pregiudizio per le parti. In tali circostanze, contrariamente a quanto preteso

nel gravame, l’istante non può dunque assolutamente prevalersi del fatto che la

convenuta non si sia pronunciata nel termine assegnato per comunicare

l’accettazione della proposta, il primo giudice non avendo a quel momento specificato

che il silenzio di una parte sarebbe stato inteso quale incondizionata accettazione.

12. Ne

discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

Non si

prelevano né tasse, né spese, trattandosi di una vertenza in materia di

contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 343

cpv. 2 e 3 CO, 417 cpv. 1 lett. e CPC). Le ripetibili della procedura

d’appello, calcolate su un valore di causa di fr. 29'999.95, seguono la

soccombenza (art. 148 e 417 cpv. 1 lett. e CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 8 ottobre 2007 di AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Non si prelevano né tasse, né spese. L’appellante rifonderà alla

parte appellata fr. 1’500.- per ripetibili d’appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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