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Decisione

12.2007.216

Appalto. Mercede

23 dicembre 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull’appello principale

7. L'appellante

contesta la sentenza impugnata, rimproverando al Pretore di aver decurtato a

torto la mercede. A mente dell'appellante la mercede indicata nel contratto

d'appalto, oltre ad essere solo indicativa, non comprendeva la costruzione

dell'autorimessa interrata. I maggiori costi derivanti da tale lavoro

supplementare avrebbero infatti dovuto essere neutralizzati mediante il

risparmio delle spese previste per il parcheggio coperto - la cui costruzione

era stata originariamente prevista in comune con il vicino - e, per il resto,

mediante modifiche costruttive e esecuzione in proprio di certuni lavori da

parte del committente. Inoltre, sarebbero stati eseguiti svariati lavori

supplementari, del cui costo non sarebbe da tener conto nell'ambito della

valutazione del superamento di preventivo.

8. Non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un

contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO. Pure pacifico è che

l’appaltatrice che chiede il pagamento della propria mercede sopporta l’onere

della prova quo all’esistenza e all’entità del vantato diritto (Zindel/Pulver, Basler Kommentar,

Obligationenrecht I, 4ª ed., no

18 ad art. 374 CO). Va qui ricordato che il contratto di appalto conosce due

tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo

(art. 373 CO) e quella che non è preventivamente stabilita o che lo è stata

solo in via approssimativa (art. 374 CO).

La mercede

a corpo è fissata dalle parti in anticipo per l’esecuzione dell’intera opera,

sicché sono esclusi aumenti a favore dell’appaltatore, salvo il caso di

modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver,

op. cit., no 6 ad art. 373 CO). Quale variante della mercede a corpo v’è la

pattuizione di un prezzo unitario, fissato in modo vincolante in anticipo, ma

limitatamente al prezzo per unità di misura o di quantità, dove il costo finale

complessivo varia a seconda della misura e delle quantità effettivamente

risultanti (Zindel/Pulver, op.

cit., no 7 ad art. 373 CO). La stipulazione di una mercede a corpo non

richiede una forma particolare e può essere pattuita anche per atti

concludenti; essa non è però presunta e la parte che sostiene un accordo in tal

senso deve recarne la prova (Zindel/Pulver,

op. cit., ni 9 e 37 ad art. 373 CO). In difetto di particolari pattuizioni,

l’appaltatore è retribuito secondo il valore del lavoro e del materiale (art.

374 CO). Trattandosi invece di mercede stabilita in modo approssimativo, il

compenso dell'appaltatore dev'essere determinato in base ai costi effettivi.

Qualora però il computo approssimativo venga sproporzionatamente

ecceduto senza l'annuenza del committente, questi ne può chiedere la riduzione

in applicazione dell'art. 375 cpv. 2 CO. Secondo costante giurisprudenza, il superamento del preventivo è

considerato eccessivo quando il corrispettivo finale è superiore al 10 %

rispetto a quello del preventivo iniziale (DTF 115 II 462 consid. 3b). Incombe

al committente che intende ottenere una riduzione della mercede per sorpasso dei

costi provare che le parti hanno convenuto un preventivo ai sensi dell’art. 375

CO (DTF 4C.346/2003 del 26 ottobre 2004 consid. 3.1 in fine; Zindel/Pulver, op. cit., N. 38 all’art. 375; Chaix, op. cit. 36 all’art

375; Gauch, Der Werkvertrag, 4ª ed., n. 1018; Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., n. 4343).

9. Il

contratto stipulato il 26 marzo 2003 prevede, quo alla mercede, che la stessa è

stabilita "in base al presente contratto e sulla base dei relativi prezzi

e quantità indicate nel capitolato del 21.02.2003 per l'approssimativo

presumibile importo di fr. IVA esclusa fr. 120'000.-". Contrariamente a

quanto sostenuto dall'appellata, non si tratta quindi di mercede fissa, perché

non stabilita in modo vincolante in anticipo, bensì di un preventivo

approssimativo. È quindi di per sé corretto il modo di procedere

dell'appaltatore che, in sede di liquidazione, ha determinato i costi effettivi

sulla base dei quantitativi effettivamente messi in opera. Considerato che a

fronte di un importo preventivato in fr. 120'000.- vi è una liquidazione di

fr. 169'411.95 (ambo gli importi senza IVA), vi è un aumento dei costi di

oltre il 40 %, manifestamente superiore al 10 % generalmente ammesso.

9.1 L'appellante sostiene

che il superamento di preventivo è dovuto a opere supplementari, richieste e

accettate dal committente, il quale era a conoscenza dell'aumento dei costi che

le stesse comportavano, tanto da non poter invocare l'art. 375 CO.

In relazione all'autorimessa

- causa prima dell'aumento di spesa - l'appellante sostiene che l'offerta alla base

della stipulazione del contratto era fondata sul capitolato allestito dalla

committenza, il quale non prevedeva la costruzione di un garage sotterraneo, il

cui costo neppure poteva di conseguenza essere compreso nel prezzo stipulato. Vero

è che l'offerta 21 febbraio 2003 della AP 1 per i lavori da capomastro indicava

un importo di fr. 122'815 (a cui andava applicato il ribasso del 3.5 % e

aggiunta l'IVA), offerta questa basata sul capitolato e sui piani forniti dai

committenti, che contemplavano la costruzione di posteggi esterni coperti, non

invece di un'autorimessa sotterranea. Ambo le parti ammettono pure che la

decisone di costruire un'autorimessa sotterranea è successiva all'allestimento

del preventivo doc. C, ma precede la firma del contratto d'appalto doc. B. Le opinioni

divergono invece sulla questione se il prezzo fissato nel contratto d'appalto

fosse comprensivo anche dell'autorimessa (questione questa sulla quale il primo

giudice inspiegabilmente non si è chinato, seppure dev'essere risolta per

stabilire se siano date le premesse per l'applicazione dell'art. 375 CO).

9.2 L'art. 2 del contratto

d'appalto indica quali basi del contratto il capitolato d'appalto 21.02.2003 (art.

2.1.) e i piani "scala 1/50 datati 3.12.2002 per la casa e 15.3.2003

sistemazione" (art. 2.4.). L'art. 3, intitolato "accordi

speciali" precisa inoltre "offerta completa di tutto, compresa

autorimessa". Considerato che il piano 15.3.2003 menzionato nel contratto

d'appalto già prevede la costruzione dell'autorimessa sotterranea, è da concludere

che, in effetti, il prezzo concordato già fosse comprensivo di questa struttura.

Di conseguenza, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, indipendentemente

dai quantitativi indicati nel capitolato, la sua edificazione non poteva comportare

costi aggiuntivi. Ciò è pure confermato dal teste __________, il quale

riferisce che, malgrado i maggiori costi derivanti dalla costruzione

dell'autorimessa sotterranea, l'importo di fr. 127'000.- previsto nel contratto

d'appalto non sarebbe aumentato (verbale 20 ottobre 2005, pag. 15; Incarto

DI.2003.352, verbale 22 marzo 2004, pag. 9). Quanto ricordato in proposito dal

teste Ignazio Albanese, capo muratore alle dipendenze della AP 1, non induce a

diversa conclusione, considerato che egli si riferisce a fatti successivi alla

stipulazione del contratto, alla quale peraltro egli non aveva assistito

(Incarto DI.2003.352, verbale 22 marzo 2004, pag. 7).

9.3 Dalle tavole

processuali emerge che in realtà le condizioni contrattuali erano comunque

cambiate per rapporto al capitolato d'appalto. Il prezzo dell'offerta era infatti

stato mantenuto malgrado la costruzione dell'autorimessa sotterranea in

considerazione del minor costo di circa fr. 8'000.- derivante dalla rinuncia alla

costruzione del posteggio coperto, ma anche a dipendenza dell'impegno assunto

dal committente di eseguire parte dei lavori, per un importo imprecisato ma

quantificato in circa fr. 8'000.- / 10'000.- (teste __________, verbale 9

giugno 2005, pag. 10). Questi lavori non erano in realtà tutti ben definiti, ma

era inteso che, qualora i medesimi avessero dovuto essere eseguiti dalla AP 1,

sarebbero stati fatturati in aggiunta alla mercede stabilita (teste __________,

verbale 20 ottobre 2005, pag. 15), ciò che sconfessa l'assunto dell'appellato secondo

cui eventuali lavori da lui fatti personalmente sarebbero stati dedotti

dall'importo stabilito in sede di contratto.

9.4 Per quanto concerne altri

lavori supplementari, non è possibile ricavare dalla documentazione in atti

quali opere siano effettivamente da considerare lavori non previsti - dovuti quindi

a modifiche e come tali non computabili per il calcolo dell'aumento - e quali

invece non rientrano in siffatta categoria perché costituiscono semplicemente

un aggiornamento del prezzo in base ai quantitativi definitivi. Il perito ha

rilevato in proposito che, per la maggior parte, l'aumento dei costi è dovuto

alla costruzione dell'autorimessa sotterranea e, in minor misura, del locale

tank (perizia pag. 7 e 12). Non è però possibile definire, neppure sulla scorta

della perizia, quali posizioni siano effettivamente nuove. Ciò vale in

particolare per il locale cisterna, modificato per ragioni di sicurezza (teste __________,

verbale 9 giugno 2005, pag. 11), che costituisce a tutti gli effetti un lavoro

supplementare, il cui maggior onere non è però stato quantificato, né è

possibile stabilirlo altrimenti.

9.5 Tenuto conto di quanto

esposto sopra, per il calcolo del superamento del preventivo va considerato quale

base l'importo di fr. 120'000.- previsto nel contratto d'appalto, a valere

quale computo approssimativo. Per quanto concerne invece i costi effettivi

della costruzione, gli stessi sono evincibili dal referto peritale (perizia 28

settembre 2006 e complemento 22 dicembre 2006 dell'arch. Pasteris). Il

raffronto degli importi di liquidazione esposti dall'impresa con quelli esposti

da __________ e la valutazione del perito, permette qui di confermare l'accertamento

del Pretore che ha ritenuto una mercede di fr. 172'787.- (già dedotto lo sconto

del 3.5 %). Ciò tenuto conto che in diversi casi, segnatamente per quanto

concerne le opere di sterro, il perito non è stato in grado di verificare

l'esecuzione dei lavori, i quali sono però stati riconosciuti nella

liquidazione allestita da __________, sulla quale anche la parte appellata si è

appoggiata a sostegno delle proprie posizioni. Da quest'importo vanno tuttavia dedotti

i costi per la costruzione dell'autorimessa che, per i motivi esposti sopra,

già dovevano essere compresi nella somma indicata nel contratto e ammontano a

fr. 24'900.- (perizia cit., pag. 18). Pure da dedurre sono i lavori a regia di

fr. 6'373.80 perché sono lavori supplementari che come tali non rientravano nel

computo approssimativo. Ne risulta una mercede pari a fr. 141'513.20, che

supera di fr. 9'513.20 quella contrattualmente prevista (fr. 120'000.-)

aumentata del 10%. Come già stabilito dal Pretore, in assenza di specifiche

critiche in questa sede, appare giustificato suddividere questo importo in modo

uguale tra le parti. Ne risulta la somma di fr. 143'130.40 (fr. 132'000.- + fr.

4'756.60 + fr. 6'373.80), alla quale è ancora da aggiungere l'IVA al 7.6 % (fr.

10'877.90), sicché il totale della mercede è di fr. 154'008.30. Essendo già

stati versati fr. 149'373.-, rimane da versare l'importo di fr. 4'635.30.

10. L'appellante sostiene

che, i lavori supplementari essendo stati chiesti dal committente, egli sarebbe

stato al corrente dei maggiori costi, sicché non potrebbe avvalersi dell'art,

375 CO. Ciò può valere, nel caso concreto, per i lavori eseguiti a regia. Il

capitolato prevedeva invero opere a regia per fr. 12'000.-, di cui fr. 8'000.-

per manodopera e fr. 4'000.- per materiali (doc. C, pag. 25). Nell'offerta non

è però stato inserito alcun importo a questo titolo, senza peraltro che ne

siano indicati i motivi. Stante la particolarità della situazione, in

particolare della volontà di contenere i costi, ben si può ritenere, come fatto

dal perito, che i lavori a regia sarebbero stati di competenza del committente

(perizia 28 settembre 2006, pag. 12). Ciò peraltro è in linea con la già

menzionata testimonianza di __________, secondo il quale l'importo per i non

meglio definiti lavori che avrebbe dovuto eseguire il committente era

dell'ordine di fr. 8'000.- / 10'000.-. Rilevato che committente e DL hanno

riconosciuto lavori a regia per fr. 6'373.80, a prescindere dal fatto che

trattasi di lavori supplementari che non possono essere considerati nel calcolo

del superamento di preventivo, i committenti ne dovevano essere a conoscenza,

essendo stati accettati dalla direzione lavori che li rappresentava. Lo stesso

non può invece dirsi per gli altri lavori; per quanto concerne l'autorimessa

sotterranea - fattore che ha cagionato il maggiore superamento di costi - già

si è detto che non si trattava di lavoro supplementare e già era compreso nel

preventivo.

Di conseguenza, la mercede

ancora dovuta essendo inferiore a quella attribuita dal Pretore, l'appello dell'attrice

dev'essere respinto.

Considerandi

II. Sull'appello

adesivo

11.

Gli

appellanti adesivi ritengono errata la sentenza del Pretore, al quale

rimproverano di non aver ammesso l'esistenza di una mercede forfetaria,

malgrado fosse chiaro alle parti che i committenti non erano disposti a

spendere un importo superiore a quanto preventivato. Vero è che, malgrado la

modifica del progetto in punto all'autorimessa, l'importo dei lavori da capomastro

non è stata modificata. Già si è spiegato però al considerando 9 che il

contratto d'appalto indica in modo chiaro che il computo della mercede è approssimativo,

come tale suscettibile di modifiche. Inoltre, vi erano altri fattori non

chiaramente definiti: malgrado le modifiche i costi avevano potuto essere

contenuti tra l'altro perché vi era l'impegno di AO 2 a eseguire personalmente

parte dei lavori, che però non erano meglio specificati per qualità e quantità,

questione che poteva incidere sul computo finale, e ha in effetti inciso, tali

lavori essendo poi stati fatturati a regia. La circostanza che i committenti

avevano esigenze di risparmio e non volevano superamenti di costi non è

sufficiente, stanti le circostanze evocate, per concludere che trattavasi di

una mercede forfetaria. Su questo punto l'appello adesivo deve quindi essere

respinto.

12.

Per

quanto riguarda le censure in merito all'entità della mercede, le stesse

risultano invece parzialmente fondate. Su questo punto si può rinviare integralmente

a quanto esposto al considerando 9.5, in considerazione del quale l'appello

adesivo è parzialmente accolto nel senso che il residuo di mercede ancora da

versare è di fr. 4'653.30 in

luogo di fr. 7'158.-. L'appellante adesivo non propone in effetti argomenti di

rilievo in merito alla ripartizione del maggior costo in ragione di metà per

ciascuna parte, ripartizione che merita quindi anch'essa conferma.

Per

i motivi che precedono, l'appello dev'essere respinto e l'appello adesivo

parzialmente accolto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la

soccombenza (art. 148 CPC). Per le ripetibili si terrà conto che l'atto della

parte appellata è di fatto limitato agli argomenti dell'appello adesivo,

essendosi invece limitata a rinviare alle conclusioni per quanto riguarda l'appello

principale di cui ha chiesto la reiezione.

Per i quali motivi,

pronuncia: I. L'appello 8

ottobre 2007 di AP 1 è respinto.

II. Le

spese della procedura d'appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.--

b)

spese fr. 50.--

t

o t a l e fr. 550.--

sono

poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili d’appello.

III. L'appello adesivo 13 novembre 2007 di AO 2 e AO 1 è parzialmente

accolto. Di conseguenza la sentenza 14 settembre 2007 del Pretore del

distretto di Bellinzona è riformata come segue:

1.

La petizione è parzialmente

accolta, nel senso che:

1.1

AO 2

e AO 1 sono condannati a versare solidalmente alla AP 1 l'importo di fr. 4'653.30

oltre interessi al 5 % dal 21 dicembre 2003 al 21 gennaio 2004 su fr.

40'531.15, dal 22 gennaio 2004 al 20 maggio 2004 su fr. 29'008.15 e dal 21

maggio 2004 su fr. 4'653.30.

1.2

È

fatto ordine all'ufficiale dei registri di Bellinzona, al passaggio in

giudicato della sentenza, di iscrivere a favore della AP 1, __________,

un'ipoteca legale definitiva dell'importo di complessivi fr. 4'653.30 oltre

interessi al 5 % dal 21 dicembre 2003 al 21 gennaio 2004 su fr. 40'531.15, dal

22.

gennaio 2004 al 20 maggio 2004 su fr. 29'008.15 e dal 21 maggio 2004 su fr. 4'653.30

a carico della part. N. 2011 di __________a di proprietà dei signori AO 2 e AO

1, __________.

1.3

L'ipoteca

legale definitiva viene iscritta in sostituzione di quella annotata con decreto

supercautelare del 19 dicembre 2003 e confermato dalla sentenza del 19 aprile

2004.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 11'500.-, con saldo da

anticiparsi dall'attrice, rimangono per 9/10 a carico di costei e per 1/10 dei

convenuti in solido. L'attrice rifonderà ai convenuti complessivi fr. 3'500.- per

ripetibili ridotte.

IV. Le

spese della procedura d'appello adesivo consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.--

b)

spese fr. 50.--

t

o t a l e fr. 550.--

sono

poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le

ripetibili.

V. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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