12.2007.216
Appalto. Mercede
23 dicembre 2008Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2007.216
Data decisione, Autorità:
23.12.2008, IICCA
Titolo:
Appalto. Mercede
MERCEDE
agg. 373 CO
Incarto n.
12.2007.216
Lugano
23 dicembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.124
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 30 giugno 2004
da
AP 1
rappr. dall' RA
1
contro
AO 1
AO 2
entrambi rappr.
dall' RA 2
chiedente
la condanna dei convenuti al pagamento dell’importo di fr. 32'914.25 oltre
interessi - ridotto a fr. 23'414.- in sede di conclusioni - quale mercede per
un contratto d’appalto, nonché l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale già
annotata in via provvisoria sulla particella no 2011 RFD di __________, domande alle quali i convenuti si sono
opposti e che il Pretore ha accolto con sentenza 14 settembre 2007
limitatamente a fr. 7'158.15 oltre accessori;
appellante
l'attrice con atto d’appello 8 ottobre 2007, con il quale chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 23'414.- oltre
accessori;
mentre
la parte convenuta con osservazioni 13 novembre 2007 postula la reiezione del
gravame e, con appello adesivo di medesima data, chiede la riforma del giudizio
pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: 1. In data 26 marzo 2003 AO 2 ha
stipulato con l’impresa di
costruzioni AO 1un contratto d’appalto per l'esecuzione di opere da capomastro
relative alla costruzione di una casa sul mappale no 2011 di __________ - di
cui è proprietario unitamente alla moglie AO 1 - per un importo di fr.
120'000.-, IVA esclusa.
Il
16 ottobre l'appaltatrice ha allestito una liquidazione parziale per l'importo
di fr. 174'633.- (IVA compresa) e chiesto, tenuto conto di acconti per fr.
100'000.-, un ulteriore acconto di fr. 50'000.-.
Il
31 ottobre 2003 AO 1 e AO 2 hanno revocato l'incarico allo Studio __________ - che
si occupava della progettazione e della direzione lavori - rimproverandogli
varie mancanze, tra cui una carente direzione lavori che era all'origine di
maggiori costi di costruzione.
AP
1 ha poi emesso la liquidazione finale il 21 novembre 2003, con la quale il
costo totale è stato da essa definito in fr. 175'556.40, comprensivo di fr.
7'349.90 per opere a regia e fr. 59'753.10 per opere non previste. La liquidazione
è stata contestata dai committenti, i quali hanno nondimeno versato un
ulteriore acconto di fr. 17'000.-. Il 17 febbraio 2004, __________, subentrato
allo Studio __________ nella direzione lavori, ha allestito a sua volta una
liquidazione per conto dei committenti, che concludeva con una mercede di fr.
139'028.90, già tenuto conto della deduzione di fr. 2'992.50 per lavori che AO
2 ha asserito di aver dovuto eseguire per rimediare a errori dell'appaltatrice.
Accogliendo
l'istanza 18 dicembre 2003 di AP 1, il Pretore ha ordinato l'iscrizione di
un'ipoteca legale provvisoria per la somma di fr. 66'287.25 oltre interessi a
carico della particella no 2011 RFD di __________ di proprietà dei committenti,
decisione confermata con decreto 19 aprile 2004. A seguito del pagamento di fr.
11'523.- l'importo dell'ipoteca legale è stato in seguito diminuito a fr.
54'764.25 oltre interessi.
Un
ulteriore versamento di fr. 21'850.- è stato fatto il 21 maggio 2004.
2. Con petizione 30 giugno 2004 AO 1 ha chiesto la condanna dei
convenuti al pagamento del residuo della mercede di fr. 32'914.25, nonché
l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale annotata in via provvisoria
a carico della particella no 2011 RFD di __________. L’attrice, rilevato che il
prezzo stipulato con il contratto d'appalto era solo approssimativo, ha sostenuto
che il maggior costo dell'opera era dovuto alla costruzione di un'autorimessa
sotterranea non contemplata nel contratto d'appalto, nonché ad altre opere
supplementari e a lavori eseguiti a regia.
3. Con risposta 1° ottobre 2004 i convenuti si sono opposti alla
petizione, sostenendo che il prezzo di fr. 127'523.- (comprensivo di IVA)
stabilito nel contratto era vincolante per entrambe le parti contraenti, e
teneva già conto della costruzione dell'autorimessa sotterranea. In tale
situazione era da attendersi al più un superamento del preventivo del 10 %.
Inoltre, alcuni lavori sarebbero stati eseguiti personalmente da AO 2, muratore
di professione, il quale sarebbe pure intervenuto per porre rimedio a diversi
difetti causati da errori dell'attrice. Essi rilevano poi di aver già versato
fr. 10'344.10 a quanto stabilito dal tecnico __________ in sede di
liquidazione, sicché nulla sarebbe più dovuto all'attrice.
Con
gli allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive
domande. In sede di conclusioni la parte attrice ha ridotto la propria pretesa
a fr. 23'414.- oltre accessori. Parte convenuta ha postulato la reiezione
integrale della petizione.
4. Con sentenza 14 settembre 2007 il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione, condannando i convenuti a versare all'attrice l’importo di fr. 7'158.15
oltre interessi al 5% dal 21 dicembre 2003 al 21 gennaio 2004 su fr. 40'531.15,
dal 22 gennaio 2004 al 20 maggio 2004 su fr. 29'008.15 e dal 21 maggio 2004 su
fr. 7'158.15, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 11'500.-
per 2/3 a carico dell'attrice e per 1/3 dei convenuti in solido, con l'obbligo dell'attrice
di rifondere a controparte fr. 1'500.- per ripetibili.
5. Con appello 8 ottobre 2007 l'attrice postula la riforma del giudizio
di prima istanza nel senso di accogliere la
petizione per l'importo di fr. 23'414.-- oltre interessi.
Con osservazioni 13 novembre 2007 la parte appellata postula la
reiezione del gravame, chiedendo, con appello adesivo - di cui parte attrice
chiede la reiezione con osservazioni 16 gennaio 2008 - la modifica della
sentenza impugnata nel senso di respingere integralmente la petizione.
Considerato
in diritto: 6. Il Pretore ha anzitutto qualificato il rapporto contrattuale in essere
tra le parti come appalto. Ha in seguito ritenuto che l'importo pattuito per la
mercede era solo approssimativo, e avrebbe dovuto essere rispettato a
condizione che il convenuto AO 2 avesse partecipato all'esecuzione di talune
opere, contenendo in tal modo i costi. Il primo giudice ha quindi rilevato che
la quantificazione della mercede operata dal perito - il quale concludeva per
un importo di fr. 160'332.61 lordi - era incompleta, non avendo egli potuto
verificare tutte le posizioni a causa della lacunosità della documentazione, e
ha considerato che sulla base delle risultanze istruttorie, segnatamente delle
deposizioni testimoniali, la liquidazione di fr. 172'787.- allestita
dall'attrice poteva essere ritenuta corretta. Ricordato che per costante
giurisprudenza il superamento del preventivo in misura superiore al 10 % è
eccessivo e dà facoltà al committente di ottenerne la riduzione, tenuto conto
che la mercede avrebbe potuto essere al massimo pari a fr. 140'275.30 - già
compreso l'aumento del 10 % - ha quindi ritenuto adeguata una riduzione nella
misura della metà della somma eccedente tale importo, vale a dire di fr.
16'255.85. A fronte di una mercede di fr. 156'531.15 essendovi versamenti per
complessivi fr. 149'373, restava un credito di fr. 7'158.15 a favore
dell'attrice.
Fatti
I. Sull’appello principale
7. L'appellante
contesta la sentenza impugnata, rimproverando al Pretore di aver decurtato a
torto la mercede. A mente dell'appellante la mercede indicata nel contratto
d'appalto, oltre ad essere solo indicativa, non comprendeva la costruzione
dell'autorimessa interrata. I maggiori costi derivanti da tale lavoro
supplementare avrebbero infatti dovuto essere neutralizzati mediante il
risparmio delle spese previste per il parcheggio coperto - la cui costruzione
era stata originariamente prevista in comune con il vicino - e, per il resto,
mediante modifiche costruttive e esecuzione in proprio di certuni lavori da
parte del committente. Inoltre, sarebbero stati eseguiti svariati lavori
supplementari, del cui costo non sarebbe da tener conto nell'ambito della
valutazione del superamento di preventivo.
8. Non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un
contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO. Pure pacifico è che
l’appaltatrice che chiede il pagamento della propria mercede sopporta l’onere
della prova quo all’esistenza e all’entità del vantato diritto (Zindel/Pulver, Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 4ª ed., no
18 ad art. 374 CO). Va qui ricordato che il contratto di appalto conosce due
tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo
(art. 373 CO) e quella che non è preventivamente stabilita o che lo è stata
solo in via approssimativa (art. 374 CO).
La mercede
a corpo è fissata dalle parti in anticipo per l’esecuzione dell’intera opera,
sicché sono esclusi aumenti a favore dell’appaltatore, salvo il caso di
modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver,
op. cit., no 6 ad art. 373 CO). Quale variante della mercede a corpo v’è la
pattuizione di un prezzo unitario, fissato in modo vincolante in anticipo, ma
limitatamente al prezzo per unità di misura o di quantità, dove il costo finale
complessivo varia a seconda della misura e delle quantità effettivamente
risultanti (Zindel/Pulver, op.
cit., no 7 ad art. 373 CO). La stipulazione di una mercede a corpo non
richiede una forma particolare e può essere pattuita anche per atti
concludenti; essa non è però presunta e la parte che sostiene un accordo in tal
senso deve recarne la prova (Zindel/Pulver,
op. cit., ni 9 e 37 ad art. 373 CO). In difetto di particolari pattuizioni,
l’appaltatore è retribuito secondo il valore del lavoro e del materiale (art.
374 CO). Trattandosi invece di mercede stabilita in modo approssimativo, il
compenso dell'appaltatore dev'essere determinato in base ai costi effettivi.
Qualora però il computo approssimativo venga sproporzionatamente
ecceduto senza l'annuenza del committente, questi ne può chiedere la riduzione
in applicazione dell'art. 375 cpv. 2 CO. Secondo costante giurisprudenza, il superamento del preventivo è
considerato eccessivo quando il corrispettivo finale è superiore al 10 %
rispetto a quello del preventivo iniziale (DTF 115 II 462 consid. 3b). Incombe
al committente che intende ottenere una riduzione della mercede per sorpasso dei
costi provare che le parti hanno convenuto un preventivo ai sensi dell’art. 375
CO (DTF 4C.346/2003 del 26 ottobre 2004 consid. 3.1 in fine; Zindel/Pulver, op. cit., N. 38 all’art. 375; Chaix, op. cit. 36 all’art
375; Gauch, Der Werkvertrag, 4ª ed., n. 1018; Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., n. 4343).
9. Il
contratto stipulato il 26 marzo 2003 prevede, quo alla mercede, che la stessa è
stabilita "in base al presente contratto e sulla base dei relativi prezzi
e quantità indicate nel capitolato del 21.02.2003 per l'approssimativo
presumibile importo di fr. IVA esclusa fr. 120'000.-". Contrariamente a
quanto sostenuto dall'appellata, non si tratta quindi di mercede fissa, perché
non stabilita in modo vincolante in anticipo, bensì di un preventivo
approssimativo. È quindi di per sé corretto il modo di procedere
dell'appaltatore che, in sede di liquidazione, ha determinato i costi effettivi
sulla base dei quantitativi effettivamente messi in opera. Considerato che a
fronte di un importo preventivato in fr. 120'000.- vi è una liquidazione di
fr. 169'411.95 (ambo gli importi senza IVA), vi è un aumento dei costi di
oltre il 40 %, manifestamente superiore al 10 % generalmente ammesso.
9.1 L'appellante sostiene
che il superamento di preventivo è dovuto a opere supplementari, richieste e
accettate dal committente, il quale era a conoscenza dell'aumento dei costi che
le stesse comportavano, tanto da non poter invocare l'art. 375 CO.
In relazione all'autorimessa
- causa prima dell'aumento di spesa - l'appellante sostiene che l'offerta alla base
della stipulazione del contratto era fondata sul capitolato allestito dalla
committenza, il quale non prevedeva la costruzione di un garage sotterraneo, il
cui costo neppure poteva di conseguenza essere compreso nel prezzo stipulato. Vero
è che l'offerta 21 febbraio 2003 della AP 1 per i lavori da capomastro indicava
un importo di fr. 122'815 (a cui andava applicato il ribasso del 3.5 % e
aggiunta l'IVA), offerta questa basata sul capitolato e sui piani forniti dai
committenti, che contemplavano la costruzione di posteggi esterni coperti, non
invece di un'autorimessa sotterranea. Ambo le parti ammettono pure che la
decisone di costruire un'autorimessa sotterranea è successiva all'allestimento
del preventivo doc. C, ma precede la firma del contratto d'appalto doc. B. Le opinioni
divergono invece sulla questione se il prezzo fissato nel contratto d'appalto
fosse comprensivo anche dell'autorimessa (questione questa sulla quale il primo
giudice inspiegabilmente non si è chinato, seppure dev'essere risolta per
stabilire se siano date le premesse per l'applicazione dell'art. 375 CO).
9.2 L'art. 2 del contratto
d'appalto indica quali basi del contratto il capitolato d'appalto 21.02.2003 (art.
2.1.) e i piani "scala 1/50 datati 3.12.2002 per la casa e 15.3.2003
sistemazione" (art. 2.4.). L'art. 3, intitolato "accordi
speciali" precisa inoltre "offerta completa di tutto, compresa
autorimessa". Considerato che il piano 15.3.2003 menzionato nel contratto
d'appalto già prevede la costruzione dell'autorimessa sotterranea, è da concludere
che, in effetti, il prezzo concordato già fosse comprensivo di questa struttura.
Di conseguenza, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, indipendentemente
dai quantitativi indicati nel capitolato, la sua edificazione non poteva comportare
costi aggiuntivi. Ciò è pure confermato dal teste __________, il quale
riferisce che, malgrado i maggiori costi derivanti dalla costruzione
dell'autorimessa sotterranea, l'importo di fr. 127'000.- previsto nel contratto
d'appalto non sarebbe aumentato (verbale 20 ottobre 2005, pag. 15; Incarto
DI.2003.352, verbale 22 marzo 2004, pag. 9). Quanto ricordato in proposito dal
teste Ignazio Albanese, capo muratore alle dipendenze della AP 1, non induce a
diversa conclusione, considerato che egli si riferisce a fatti successivi alla
stipulazione del contratto, alla quale peraltro egli non aveva assistito
(Incarto DI.2003.352, verbale 22 marzo 2004, pag. 7).
9.3 Dalle tavole
processuali emerge che in realtà le condizioni contrattuali erano comunque
cambiate per rapporto al capitolato d'appalto. Il prezzo dell'offerta era infatti
stato mantenuto malgrado la costruzione dell'autorimessa sotterranea in
considerazione del minor costo di circa fr. 8'000.- derivante dalla rinuncia alla
costruzione del posteggio coperto, ma anche a dipendenza dell'impegno assunto
dal committente di eseguire parte dei lavori, per un importo imprecisato ma
quantificato in circa fr. 8'000.- / 10'000.- (teste __________, verbale 9
giugno 2005, pag. 10). Questi lavori non erano in realtà tutti ben definiti, ma
era inteso che, qualora i medesimi avessero dovuto essere eseguiti dalla AP 1,
sarebbero stati fatturati in aggiunta alla mercede stabilita (teste __________,
verbale 20 ottobre 2005, pag. 15), ciò che sconfessa l'assunto dell'appellato secondo
cui eventuali lavori da lui fatti personalmente sarebbero stati dedotti
dall'importo stabilito in sede di contratto.
9.4 Per quanto concerne altri
lavori supplementari, non è possibile ricavare dalla documentazione in atti
quali opere siano effettivamente da considerare lavori non previsti - dovuti quindi
a modifiche e come tali non computabili per il calcolo dell'aumento - e quali
invece non rientrano in siffatta categoria perché costituiscono semplicemente
un aggiornamento del prezzo in base ai quantitativi definitivi. Il perito ha
rilevato in proposito che, per la maggior parte, l'aumento dei costi è dovuto
alla costruzione dell'autorimessa sotterranea e, in minor misura, del locale
tank (perizia pag. 7 e 12). Non è però possibile definire, neppure sulla scorta
della perizia, quali posizioni siano effettivamente nuove. Ciò vale in
particolare per il locale cisterna, modificato per ragioni di sicurezza (teste __________,
verbale 9 giugno 2005, pag. 11), che costituisce a tutti gli effetti un lavoro
supplementare, il cui maggior onere non è però stato quantificato, né è
possibile stabilirlo altrimenti.
9.5 Tenuto conto di quanto
esposto sopra, per il calcolo del superamento del preventivo va considerato quale
base l'importo di fr. 120'000.- previsto nel contratto d'appalto, a valere
quale computo approssimativo. Per quanto concerne invece i costi effettivi
della costruzione, gli stessi sono evincibili dal referto peritale (perizia 28
settembre 2006 e complemento 22 dicembre 2006 dell'arch. Pasteris). Il
raffronto degli importi di liquidazione esposti dall'impresa con quelli esposti
da __________ e la valutazione del perito, permette qui di confermare l'accertamento
del Pretore che ha ritenuto una mercede di fr. 172'787.- (già dedotto lo sconto
del 3.5 %). Ciò tenuto conto che in diversi casi, segnatamente per quanto
concerne le opere di sterro, il perito non è stato in grado di verificare
l'esecuzione dei lavori, i quali sono però stati riconosciuti nella
liquidazione allestita da __________, sulla quale anche la parte appellata si è
appoggiata a sostegno delle proprie posizioni. Da quest'importo vanno tuttavia dedotti
i costi per la costruzione dell'autorimessa che, per i motivi esposti sopra,
già dovevano essere compresi nella somma indicata nel contratto e ammontano a
fr. 24'900.- (perizia cit., pag. 18). Pure da dedurre sono i lavori a regia di
fr. 6'373.80 perché sono lavori supplementari che come tali non rientravano nel
computo approssimativo. Ne risulta una mercede pari a fr. 141'513.20, che
supera di fr. 9'513.20 quella contrattualmente prevista (fr. 120'000.-)
aumentata del 10%. Come già stabilito dal Pretore, in assenza di specifiche
critiche in questa sede, appare giustificato suddividere questo importo in modo
uguale tra le parti. Ne risulta la somma di fr. 143'130.40 (fr. 132'000.- + fr.
4'756.60 + fr. 6'373.80), alla quale è ancora da aggiungere l'IVA al 7.6 % (fr.
10'877.90), sicché il totale della mercede è di fr. 154'008.30. Essendo già
stati versati fr. 149'373.-, rimane da versare l'importo di fr. 4'635.30.
10. L'appellante sostiene
che, i lavori supplementari essendo stati chiesti dal committente, egli sarebbe
stato al corrente dei maggiori costi, sicché non potrebbe avvalersi dell'art,
375 CO. Ciò può valere, nel caso concreto, per i lavori eseguiti a regia. Il
capitolato prevedeva invero opere a regia per fr. 12'000.-, di cui fr. 8'000.-
per manodopera e fr. 4'000.- per materiali (doc. C, pag. 25). Nell'offerta non
è però stato inserito alcun importo a questo titolo, senza peraltro che ne
siano indicati i motivi. Stante la particolarità della situazione, in
particolare della volontà di contenere i costi, ben si può ritenere, come fatto
dal perito, che i lavori a regia sarebbero stati di competenza del committente
(perizia 28 settembre 2006, pag. 12). Ciò peraltro è in linea con la già
menzionata testimonianza di __________, secondo il quale l'importo per i non
meglio definiti lavori che avrebbe dovuto eseguire il committente era
dell'ordine di fr. 8'000.- / 10'000.-. Rilevato che committente e DL hanno
riconosciuto lavori a regia per fr. 6'373.80, a prescindere dal fatto che
trattasi di lavori supplementari che non possono essere considerati nel calcolo
del superamento di preventivo, i committenti ne dovevano essere a conoscenza,
essendo stati accettati dalla direzione lavori che li rappresentava. Lo stesso
non può invece dirsi per gli altri lavori; per quanto concerne l'autorimessa
sotterranea - fattore che ha cagionato il maggiore superamento di costi - già
si è detto che non si trattava di lavoro supplementare e già era compreso nel
preventivo.
Di conseguenza, la mercede
ancora dovuta essendo inferiore a quella attribuita dal Pretore, l'appello dell'attrice
dev'essere respinto.
Considerandi
II. Sull'appello
adesivo
11.
Gli
appellanti adesivi ritengono errata la sentenza del Pretore, al quale
rimproverano di non aver ammesso l'esistenza di una mercede forfetaria,
malgrado fosse chiaro alle parti che i committenti non erano disposti a
spendere un importo superiore a quanto preventivato. Vero è che, malgrado la
modifica del progetto in punto all'autorimessa, l'importo dei lavori da capomastro
non è stata modificata. Già si è spiegato però al considerando 9 che il
contratto d'appalto indica in modo chiaro che il computo della mercede è approssimativo,
come tale suscettibile di modifiche. Inoltre, vi erano altri fattori non
chiaramente definiti: malgrado le modifiche i costi avevano potuto essere
contenuti tra l'altro perché vi era l'impegno di AO 2 a eseguire personalmente
parte dei lavori, che però non erano meglio specificati per qualità e quantità,
questione che poteva incidere sul computo finale, e ha in effetti inciso, tali
lavori essendo poi stati fatturati a regia. La circostanza che i committenti
avevano esigenze di risparmio e non volevano superamenti di costi non è
sufficiente, stanti le circostanze evocate, per concludere che trattavasi di
una mercede forfetaria. Su questo punto l'appello adesivo deve quindi essere
respinto.
12.
Per
quanto riguarda le censure in merito all'entità della mercede, le stesse
risultano invece parzialmente fondate. Su questo punto si può rinviare integralmente
a quanto esposto al considerando 9.5, in considerazione del quale l'appello
adesivo è parzialmente accolto nel senso che il residuo di mercede ancora da
versare è di fr. 4'653.30 in
luogo di fr. 7'158.-. L'appellante adesivo non propone in effetti argomenti di
rilievo in merito alla ripartizione del maggior costo in ragione di metà per
ciascuna parte, ripartizione che merita quindi anch'essa conferma.
Per
i motivi che precedono, l'appello dev'essere respinto e l'appello adesivo
parzialmente accolto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la
soccombenza (art. 148 CPC). Per le ripetibili si terrà conto che l'atto della
parte appellata è di fatto limitato agli argomenti dell'appello adesivo,
essendosi invece limitata a rinviare alle conclusioni per quanto riguarda l'appello
principale di cui ha chiesto la reiezione.
Per i quali motivi,
pronuncia: I. L'appello 8
ottobre 2007 di AP 1 è respinto.
II. Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.--
b)
spese fr. 50.--
t
o t a l e fr. 550.--
sono
poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili d’appello.
III. L'appello adesivo 13 novembre 2007 di AO 2 e AO 1 è parzialmente
accolto. Di conseguenza la sentenza 14 settembre 2007 del Pretore del
distretto di Bellinzona è riformata come segue:
1.
La petizione è parzialmente
accolta, nel senso che:
1.1
AO 2
e AO 1 sono condannati a versare solidalmente alla AP 1 l'importo di fr. 4'653.30
oltre interessi al 5 % dal 21 dicembre 2003 al 21 gennaio 2004 su fr.
40'531.15, dal 22 gennaio 2004 al 20 maggio 2004 su fr. 29'008.15 e dal 21
maggio 2004 su fr. 4'653.30.
1.2
È
fatto ordine all'ufficiale dei registri di Bellinzona, al passaggio in
giudicato della sentenza, di iscrivere a favore della AP 1, __________,
un'ipoteca legale definitiva dell'importo di complessivi fr. 4'653.30 oltre
interessi al 5 % dal 21 dicembre 2003 al 21 gennaio 2004 su fr. 40'531.15, dal
22.
gennaio 2004 al 20 maggio 2004 su fr. 29'008.15 e dal 21 maggio 2004 su fr. 4'653.30
a carico della part. N. 2011 di __________a di proprietà dei signori AO 2 e AO
1, __________.
1.3
L'ipoteca
legale definitiva viene iscritta in sostituzione di quella annotata con decreto
supercautelare del 19 dicembre 2003 e confermato dalla sentenza del 19 aprile
2004.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 11'500.-, con saldo da
anticiparsi dall'attrice, rimangono per 9/10 a carico di costei e per 1/10 dei
convenuti in solido. L'attrice rifonderà ai convenuti complessivi fr. 3'500.- per
ripetibili ridotte.
IV. Le
spese della procedura d'appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.--
b)
spese fr. 50.--
t
o t a l e fr. 550.--
sono
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le
ripetibili.
V. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster