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Decisione

12.2007.217

Appello dopo appello irricevibile

24 ottobre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2007.217

Data decisione, Autorità:

24.10.2007, IICCA

Titolo:

Appello dopo appello irricevibile

APPELLO

NE BIS IN IDEM

art. 307 CPC-TI

art. 308 CPC-TI

Incarto n.

12.2007.217

Lugano

24 ottobre

2007/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.110

della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 aprile 2007 da

AP 1

rappr. dal RA 1

contro

AO 1

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al

pagamento di fr. 16'235.55 oltre interessi, al versamento di un risarcimento

pari a 6 mesi di stipendio, alla consegna di un certificato di lavoro ed al

rilascio di scuse formali per le molestie subite;

ed ora, avendo il Pretore, con decreto 25 aprile 2007, negato al

patrocinatore dell’istante la legittimazione alla rappresentanza,

sull’"opposizione" 30 aprile 2007 del RA 1, il quale chiede di

annullare il querelato giudizio e di ammettere la sua legittimazione alla

rappresentanza;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che nell’ambito della causa promossa nei confronti di AO 1 da AP 1,

rappresentata nell’occasione dal RA 1, e retta dalla procedura speciale per

azioni derivanti dal contratto di lavoro (art. 416 segg. CPC), il Pretore,

subito dopo aver ricevuto l’istanza, ha statuito d’ufficio, con il decreto qui

oggetto di impugnativa, che il patrocinatore dell’istante non era legittimato

alla rappresentanza, osservando che esso faceva capo alle stesse persone del S__________

__________ e che quest’ultimo, stando alla lettera 23 novembre 2006 del

Tribunale d’appello, non adempiva attualmente le condizioni per essere

riconosciuto come “associazione professionale o di categoria” e pertanto i suoi

impiegati non potevano essere ammessi come rappresentanti processuali ai sensi

dell’art. 64a CPC;

che

contro predetto decreto il RA 1 ha inoltrato in data 30 aprile 2007

un'"opposizione" (recte: appello), con la quale ha chiesto di

annullare il decreto del Pretore e di ammettere la sua legittimazione alla

rappresentanza;

che

l'appello è stato dichiarato nullo con sentenza 7 settembre 2007 della II CCA

del Tribunale d'appello, (inc. 12.2007.98) rilevando che il RA 1 a norma del suo

statuto è validamente impegnato nei confronti di terzi unicamente con la firma

congiunta del Presidente e del Segretario centrale, o del Presidente e del

Cassiere, sicché il gravame non poteva essere proposto, come fatto, firmato

solo da __________ D__________, che peraltro si firmava in qualità di

"Segretario del S__________ __________ ";

che

in data 20 settembre 2007 il RA 1 ha inoltrato un nuovo appello, relativo però

ad altra procedura, e meglio a quella in essere tra __________ C__________ e __________

C__________, nella quale è pendente analogo gravame;

che,

stante il contenuto dello scritto accompagnante il gravame, la Pretura di

Bellinzona lo ha considerato relativo alla vertenza in essere tra AP 1 e AO 1;

che,

così stando la situazione, con scritto 28 settembre 2007 questa Camera ha

invitato il RA 1 a chiarire la questione;

che

il 2 ottobre 2007 il RA 1 ha inoltrato la fotocopia dell'"opposizione"

(recte: appello) - datata 30 aprile 2007 - al decreto 25 aprile 2007 del

Pretore, corredato ora di due firme;

che,

l'appello essendo già stato evaso con la sentenza 7 settembre 2007 di questa Camera

che lo ha dichiarato nullo, non è possibile presentare un nuovo gravame contro

la medesima decisione del Pretore;

che,

comunque, nella procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro

il termine per appellare essendo di 10 giorni, il presente appello, inoltrato

alla Pretura il 2 ottobre 2007, è abbondantemente tardivo, ciò ritenuto che il

decreto del Pretore è stato intimato il 25 aprile 2007 e ricevuto

dall'appellante il giorno successivo, sicché il termine d'impugnazione giungeva

a scadenza il 7 maggio 2007;

che,

di conseguenza, l'appello, inoltrato alla Pretura il 2 ottobre 2007 è

abbondantemente tardivo e come tale irricevibile;

che

quale data dell'appello neppure può essere ritenuta quella del precedente gravame

del 25 aprile, che è stato deciso e dichiarato nullo perché difettava di un

presupposto processuale;

che,

stante l'esito dell'appello, può restare aperta la questione della liceità del

modo di procedere dell'appellante che ha alterato l'atto dell'appello del 25

aprile intimatole di ritorno da questa Camera, utilizzandolo per confezionare

un nuovo documento mediante sostituzione della pagina sulla quale sono apposte

le firme e mantenendo la prima pagina con i timbri di ricezione, suscitando

così l'impressione che il documento sia stato così ricevuto dal tribunale e

intimato;

Per i quali motivi,

pronuncia:

1. L’appello 30 aprile 2007/ 2 ottobre 2007 del RA 1 è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale,

il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile

o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione

finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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