12.2007.217
Appello dopo appello irricevibile
24 ottobre 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2007.217
Data decisione, Autorità:
24.10.2007, IICCA
Titolo:
Appello dopo appello irricevibile
APPELLO
NE BIS IN IDEM
art. 307 CPC-TI
art. 308 CPC-TI
Incarto n.
12.2007.217
Lugano
24 ottobre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.110
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 aprile 2007 da
AP 1
rappr. dal RA 1
contro
AO 1
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 16'235.55 oltre interessi, al versamento di un risarcimento
pari a 6 mesi di stipendio, alla consegna di un certificato di lavoro ed al
rilascio di scuse formali per le molestie subite;
ed ora, avendo il Pretore, con decreto 25 aprile 2007, negato al
patrocinatore dell’istante la legittimazione alla rappresentanza,
sull’"opposizione" 30 aprile 2007 del RA 1, il quale chiede di
annullare il querelato giudizio e di ammettere la sua legittimazione alla
rappresentanza;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che nell’ambito della causa promossa nei confronti di AO 1 da AP 1,
rappresentata nell’occasione dal RA 1, e retta dalla procedura speciale per
azioni derivanti dal contratto di lavoro (art. 416 segg. CPC), il Pretore,
subito dopo aver ricevuto l’istanza, ha statuito d’ufficio, con il decreto qui
oggetto di impugnativa, che il patrocinatore dell’istante non era legittimato
alla rappresentanza, osservando che esso faceva capo alle stesse persone del S__________
__________ e che quest’ultimo, stando alla lettera 23 novembre 2006 del
Tribunale d’appello, non adempiva attualmente le condizioni per essere
riconosciuto come “associazione professionale o di categoria” e pertanto i suoi
impiegati non potevano essere ammessi come rappresentanti processuali ai sensi
dell’art. 64a CPC;
che
contro predetto decreto il RA 1 ha inoltrato in data 30 aprile 2007
un'"opposizione" (recte: appello), con la quale ha chiesto di
annullare il decreto del Pretore e di ammettere la sua legittimazione alla
rappresentanza;
che
l'appello è stato dichiarato nullo con sentenza 7 settembre 2007 della II CCA
del Tribunale d'appello, (inc. 12.2007.98) rilevando che il RA 1 a norma del suo
statuto è validamente impegnato nei confronti di terzi unicamente con la firma
congiunta del Presidente e del Segretario centrale, o del Presidente e del
Cassiere, sicché il gravame non poteva essere proposto, come fatto, firmato
solo da __________ D__________, che peraltro si firmava in qualità di
"Segretario del S__________ __________ ";
che
in data 20 settembre 2007 il RA 1 ha inoltrato un nuovo appello, relativo però
ad altra procedura, e meglio a quella in essere tra __________ C__________ e __________
C__________, nella quale è pendente analogo gravame;
che,
stante il contenuto dello scritto accompagnante il gravame, la Pretura di
Bellinzona lo ha considerato relativo alla vertenza in essere tra AP 1 e AO 1;
che,
così stando la situazione, con scritto 28 settembre 2007 questa Camera ha
invitato il RA 1 a chiarire la questione;
che
il 2 ottobre 2007 il RA 1 ha inoltrato la fotocopia dell'"opposizione"
(recte: appello) - datata 30 aprile 2007 - al decreto 25 aprile 2007 del
Pretore, corredato ora di due firme;
che,
l'appello essendo già stato evaso con la sentenza 7 settembre 2007 di questa Camera
che lo ha dichiarato nullo, non è possibile presentare un nuovo gravame contro
la medesima decisione del Pretore;
che,
comunque, nella procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro
il termine per appellare essendo di 10 giorni, il presente appello, inoltrato
alla Pretura il 2 ottobre 2007, è abbondantemente tardivo, ciò ritenuto che il
decreto del Pretore è stato intimato il 25 aprile 2007 e ricevuto
dall'appellante il giorno successivo, sicché il termine d'impugnazione giungeva
a scadenza il 7 maggio 2007;
che,
di conseguenza, l'appello, inoltrato alla Pretura il 2 ottobre 2007 è
abbondantemente tardivo e come tale irricevibile;
che
quale data dell'appello neppure può essere ritenuta quella del precedente gravame
del 25 aprile, che è stato deciso e dichiarato nullo perché difettava di un
presupposto processuale;
che,
stante l'esito dell'appello, può restare aperta la questione della liceità del
modo di procedere dell'appellante che ha alterato l'atto dell'appello del 25
aprile intimatole di ritorno da questa Camera, utilizzandolo per confezionare
un nuovo documento mediante sostituzione della pagina sulla quale sono apposte
le firme e mantenendo la prima pagina con i timbri di ricezione, suscitando
così l'impressione che il documento sia stato così ricevuto dal tribunale e
intimato;
Per i quali motivi,
pronuncia:
1. L’appello 30 aprile 2007/ 2 ottobre 2007 del RA 1 è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano né tasse né spese.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF) se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale,
il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile
o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione
finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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