12.2007.219
Reponsabilità dello Stato come proprietario di opera (strada), onere della prova
9 dicembre 2008Italiano19 min
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Numero d'incarto:
12.2007.219
Data decisione, Autorità:
09.12.2008, IICCA
Titolo:
Reponsabilità dello Stato come proprietario di opera (strada), onere della prova
RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DI UN'OPERA
art. 41 CO
LRESP
Incarto n.
12.2007.219
Lugano
9 dicembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.186
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 30 settembre
2005 da
AP 1
rappr. dall’avv. RA 1,
contro
AO 1
rappr. dall’ RA 2
chiedente
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 21'136.80
oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005 (in via subordinata dal 30 settembre
2005) e alla riparazione della strada di cui al fondo n. __________ sul lato antistante
al fondo n. __________ RFD di __________ di modo da evitare il verificarsi di
ogni e ulteriore danno sul suddetto fondo";
domanda
avversata dal convenuto e che il Pretore, statuendo con sentenza 19 settembre
2007, ha respinto;
appellanti
gli attori che con atto di appello datato 9 ottobre 2007 chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, salvo ritenere
priva di oggetto la domanda di riparazione della strada, ripristinata dal
convenuto (in via subordinata chiedendo anche tale riparazione), protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
il convenuto con osservazioni 26 novembre 2007 postula la reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del fondo n. __________
RFD __________ (doc. A). L’accesso
a tale proprietà è garantito da un precario a carico della confinante part. n. __________
(località __________) di proprietà dello Stato del Canton Ticino, sulla quale
sorge una strada (loc. cit. e doc. M). Tra il 1996 e il 1997 il Comune di __________
ha proceduto sulla strada testé citata a lavori di posa e allacciamento delle
canalizzazioni, tra cui anche al fondo dei coniugi AP 1.
Fatti
B. All’inizio di marzo 2005 AP 1, per il tramite
del proprio legale, hanno comunicato alla Divisione delle costruzioni che
durante l’inverno la strada era
ceduta, formando un dosso che rendeva difficoltosa la chiusura del loro
cancello d’entrata. Essi hanno
pertanto chiesto di risanare la strada, rispettivamente riparare l’ingresso al proprio sedime (doc. B). Il 18
marzo 1005 l’ing. __________ __________,
capo del Centro di manutenzione strade cantonali, ha spiegato che si trattava di
un rigonfiamento dovuto al gelo che, con il rialzo delle temperature, avrebbe
dovuto in buona parte assestarsi. Egli ha altresì soggiunto che "il
fenomeno che si presenta in strada, molto probabilmente, in misura minore è lo
stesso che si è verificato nella vostra proprietà causando il cattivo
funzionamento del cancello" (doc. C). Il 18 aprile 2005 egli ha inoltre
affermato di non ritenere che vi siano gli estremi per attribuire il danno al
cancello alla vicinanza della strada (doc. D). Il 2 maggio 2005 i coniugi AP 1
hanno preannunciato l’intenzione
di inoltrare causa nei confronti dello Stato del Canton Ticino per risarcimento
dei danni al cancello (che si chiudeva se non con grande fatica) e al muro di
loro proprietà (che presentava cretti) (doc. E).
C. Con
petizione 30 settembre 2005 AP 1 hanno chiesto la condanna dello Stato del
Canton Ticino al pagamento di fr. 21'136.80 oltre
interessi, corrispondenti al costo della riparazione del cancello e del muro di
cinta, della perizia e delle spese legali preprocessuali. Essi hanno altresì
postulato la riparazione della strada cantonale di modo da evitare il
verificarsi di eventuali altri danni. Con risposta 16 dicembre 2005 il
contenuto ha chiesto la reiezione della petizione. Esperita l’istruttoria, le
parti si sono confermate nei loro rispettivi punti di vista. Con sentenza 19
settembre 2007 il Pretore ha respinto la petizione.
D. Con
appello datato 9 ottobre 2007 (spedito il 10 ottobre
2007) i coniugi AP 1 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione, salvo ritenere priva di oggetto la domanda di
riparazione della strada, dato che il convenuto ha provveduto a riparare la
stessa (in via subordinata chiedendo tuttavia nuovamente anche tale
riparazione). Con osservazioni 26 novembre 2007 il convenuto postula la
reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto che gli attori non hanno né debitamente
circostanziato, né dimostrato, le cause del cedimento stradale e, di
conseguenza, nemmeno l’imputabilità
dello stesso al convenuto. Il primo giudice ha poi spiegato che il cedimento
non era da ricondurre neanche a un difetto di manutenzione dell’opera.
2. Gli
appellanti ritengono che i danni al cancello e al muro (questi ultimi esistenti
da oltre venti anni e con fondamenta di oltre 60 - 70 cm) si sono manifestati
unicamente nel 2005, di modo che sono da imputare chiaramente ai rigonfiamenti
nella strada (appello, pag. 9). La questione può rimanere indecisa, dato che
gli attori non hanno nemmeno dimostrato (come verrà illustrato in seguito) che questi
ultimi siano dovuti a vizio di costruzione o di manutenzione della strada di
proprietà del convenuto.
3. Gli
appellanti sostengono che "contrariamente a quanto inspiegabilmente
affermato dal Pretore, il perito non ha mai sostenuto che la sottostruttura non
fosse stata realizzata con il materiale inidoneo di tipo misto granulare tipo 1
non gelivo". Sebbene da tale formulazione si deduca che il perito ha
sostenuto l’inidoneità del
materiale utilizzato, dall’appello
si capisce comunque che quello che gli attori affermano è proprio il contrario.
Invero, essi precisano al riguardo che il perito ha "riconfermato" in
udienza che il materiale era idoneo. La causa del danno invocato sarebbe stata
invece la cattiva esecuzione del costipamento della sottostruttura della
carreggiata. Essi criticano pertanto il Pretore laddove confonderebbe il
materiale usato con il costipamento e quindi, una volta ritenuto idoneo il
materiale usato, negato la difettosità dell’opera. Infine, essi precisano che il perito ha escluso che vi sia
stato un rigonfiamento naturale del manto stradale dovuto alle condizioni
rigide dell’inverno (appello,
pag. 6 seg.).
3.1 Il
Pretore ha spiegato che secondo il consulente privato degli attori,
l’impresario __________, il danneggiamento sarebbe da ricondurre alla cattiva
esecuzione del costipamento della sottostruttura, il quale non sarebbe stato
realizzato con il materiale adeguato di tipo misto granulare tipo 1 non gelivo
(rapporto doc. G, risposta 4). Il direttore dei lavori di posa degli
allacciamenti delle canalizzazioni, l’assistente tecnico __________ __________,
ha invece testimoniato che il materiale usato per il costipamento è proprio di
tipo misto granulare tipo 1 non gelivo, come confermato anche dal "dettaglio
posa tubi" (deposizione 17 ottobre 2006, pag. 10; doc. 1). Di conseguenza,
il primo giudice ha deciso che il costipamento era stato realizzato con
materiale idoneo, negando la censura di difettosità della strada sollevata
dagli attori.
3.2 Nel
rapporto di consulenza privata doc. G il suo estensore ha indicato come
ipotesi del danno che: "le cause che hanno portato all’assestamento del manto stradale, sono da
ricercare in una cattiva esecuzione del costipamento della sottostruttura
(normalmente il materiale utilizzato per sottostrutture e [è] di tipo misto
granulare non gelivo)" (punto 4). Da tale asserzione il Pretore ha
ritenuto che secondo il consulente il costipamento è stato effettuato in
maniera errata poiché era stato utilizzato un materiale inidoneo. Alla luce del
passaggio testé menzionato l’interpretazione
del primo giudice resiste a critica. È ben vero che il consulente __________ __________
ha testimoniato: "Mi viene esibito il doc. 1 e mi viene chiesto se è
indicato il materiale di costipamento: rispondo affermativamente con misto
granulare 0/63 tipo 1, il materiale è idoneo di tipo 1 non gelivo" (audizione
17 ottobre 2006, pag. 8). Tuttavia, non va dimenticato che egli ha asserito ciò
solo dopo aver visionato il doc. 1 testé citato ("Dettaglio posa
tubi"). Egli ha poi spiegato che "con costipamento della
sottostruttura intendo che normalmente, quando si procede a un’esecuzione di una sottostruttura di una
strada, a dipendenza della portata che deve reggere quest’ultima, si fanno delle prove meccaniche per
vedere se la strada regge o meno determinate portate. In questo caso secondo me
non ha retto la pavimentazione e di riflesso la sottostruttura o il
contrario". Tuttavia, il teste ha anche asserito che "non ho ritenuto
che i danni fossero ascrivibili a un cedimento della sottostruttura della
strada", escludendo quindi di fatto che il rigonfiamento sia ascrivibile a
un errato costipamento. In definitiva, nella testimonianza il consulente di
parte non ha solo ritenuto idoneo il materiale utilizzato, come d’altra parte ammesso dagli stessi
appellanti, ma ha anche escluso che il danno sia riconducibile a un errato
costipamento. Egli ha spiegato che i danni sono dovuti a una "rottura del
manto stradale" e ha escluso cause naturali ("escludo che ci sia
stato un rigonfiamento naturale del manto stradale dovuto alle condizioni
rigide dell’inverno 2004/2005
perché il materiale utilizzato è di tipo non gelivo. Ribadisco che se ci fosse
stato un sollevamento naturale non sarebbe ceduto lungo la linea di scartamento,
ma la pavimentazione stradale si sarebbe sollevata a placche"), ma non ha
indicato le cause di tale rigonfiamento. Il suo rapporto di parte (doc. G) - la
cui forza probatoria è peraltro seriamente messa in dubbio anche dal fatto che
è fondato su mere supposizioni, non verificate - e la sua testimonianza non dimostrano,
quindi, che i danni siano da ricondurre alla difettosità dell’opera del convenuto, dato che la rottura
del manto stradale (che secondo il perito ha portato ai danni sulla proprietà
degli attori) potrebbe essere ascrivibile, escludendo come detto le cause
naturali, anche all’intervento improprio
di terzi non identificabili con il convenuto, di cui quest’ultimo non può essere ritenuto responsabile.
Al riguardo si precisa che le argomentazioni degli appellanti sul passaggio di
autocarri (appello, pag. 11 in basso) nulla mutano all’esito del presente giudizio. Invero, anche volendo condividere la
loro tesi secondo la quale il convenuto avrebbe dovuto segnalare il limite di
carico (cosa che può rimanere irrisolta nella presente fattispecie), gli attori
non hanno dimostrato che la strada si sia deformata a causa del carico
eccessivo.
4. Secondo
gli appellanti, l’assistente
tecnico __________ __________ non avrebbe sconfessato quanto indicato da __________
__________ già nella consulenza di parte a pag. 4 punto 4, ovvero che i danni
sono riconducibili alla cattiva esecuzione del costipamento della
sottostruttura della carreggiata (doc. G e non, come erroneamente indicato
dagli attori, doc. 6) (appello, pag. 7 in alto). A parte il fatto che, come
illustrato sopra, (consid. 3.2), lo stesso consulente di parte nella propria
testimonianza non ha confermato quanto da lui stesso asserito nel citato
rapporto di parte, egli non si è pronunciato sulle cause dei danni rivendicati
dagli attori (verbale 17 ottobre 2006, pag. 10). Al riguardo l’appello dev’essere quindi respinto.
5. Gli
appellanti proseguono sostenendo che se fosse vera la tesi del convenuto,
ovvero che il rigonfiamento sia da imputare al gelo, allora esso avrebbe dovuto
assestarsi con la bella stagione, mentre il fenomeno si sarebbe viepiù
accentuato (appello, pag. 7). Se non che, non va dimenticato che, come spiegato
dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 3), compete agli attori provare, tra le
altre cose, la responsabilità del convenuto in relazione al danno. Escludere
cause naturali non significa ancora dimostrare che l’opera fosse affetta da vizio di costruzione (difetto originario)
oppure da vizio di manutenzione (difetto successivo o susseguente), potendo il
rigonfiamento derivare dal comportamento di un terzo. Anche su questo punto l’appello dev’essere pertanto respinto.
6. Secondo
gli attori la consulenza di parte sarebbe confortata anche dalla testimonianza
dell’ing. __________ __________,
laddove questi afferma che il Dipartimento prescrive che, a dipendenza della
categoria, la strada deve sopportare un determinato carico. Nella fattispecie,
quindi, il convenuto avrebbe dovuto eseguire prove meccaniche di carico sulla
strada – dato che questa era stata oggetto di lavori per la posa di canalizzazioni
– indispensabili per accertare se il costipamento era stato svolto
correttamente. A mente degli appellanti, il convenuto non è quindi
"riuscito a determinare al momento della costruzione che il materiale non
era stato adeguatamente costipato" e l’omissione di tale prova costituisce un difetto imputabile al
convenuto (appello, pag. 7 seg.).
6.1 Il
Pretore ha spiegato che tali prove sono necessarie. Se non che, egli ha anche
precisato che la sola assenza delle stesse non comporta un difetto dell’opera. In altre parole, occorre ancora
dimostrare che la strada non regga effettivamente al carico massimo consentito
(sentenza impugnata, pag. 4 in basso e 5 in alto). Effettivamente, dalla testimonianza
dell’assistente tecnico __________
__________ è emerso che dopo la posa delle canalizzazioni non sono state fatte
prove di carico, non richieste dal convenuto (audizione 17 ottobre 2006, pag.
10 in basso). Se non che, come già spiegato (sopra, consid. 5), compete agli
attori provare che l’opera
fosse affetta da vizio di costruzione e non viceversa al convenuto dimostrare,
sulla scorta degli esami in questione, l’assenza di tale difettosità. E come spiegato dal Pretore l’assenza della prova di carico non comporta
automaticamente che l’opera non
era adatta ai carichi ai quali doveva essere sottoposta.
6.2 D’altra parte, nella fattispecie non si può
nemmeno ritenere la strada difettosa già per l’assenza di tali esami (ad esempio perché gli stessi erano
indispensabili per la sicurezza della strada). Invero, l’ing. __________ __________ ha sì affermato
che "al momento dell’esecuzione
della strada occorre quindi fare delle prove di carico rispettivamente quando
viene posata una canalizzazione e quindi effettuato un costipamento occorre
anche in quel caso effettuare delle prove di carico" (audizione 17 ottobre
2006, pag. 13 in alto), ma non si è occupato nella fattispecie della posa delle
canalizzazioni e della pavimentazione (loc. cit.), sicché gli attori non hanno
comprovato che tali prove non erano state supplite da altri accertamenti. Si
ricorda che il testimone deve riferire su fatti a lui noti e non esprimere una
valutazione su quesiti in cui dovesse valere il suo parere per cognizioni sue
particolari o per speciale sua formazione (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 2 ad art. 237). Inoltre, la sua testimonianza si limita
a riportare osservazioni di carattere generale, ininfluenti di principio ai
fini del giudizio (II CCA, sentenza inc. 12.2002.22 del 18 settembre 2002,
consid. 2, massima pubblicata in Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 86 ad art. 90). Di conseguenza,
la sua opinione in merito a quello che
"occorre" non assurge a rango di prova.
6.3 Gli
attori proseguono (pag. 8 in basso) sostenendo che l’assenza delle prove di
carico è "tanto più grave" se si considera la testimonianza del
tecnico edile __________ __________ (che si occupa della segnaletica stradale),
laddove egli afferma che "per adeguarsi alle normative dell’UE è stato
portato il carico da 28 a 34 tonnellate (…). Prima della posa della segnaletica
del 2002 la lunghezza ammessa per la strada della __________ __________ era di
12 metri, rispettivamente 28 tonnellate, come carico massimo consentito"
(audizione 17 ottobre 2006, pag. 9). Se non che, la circostanza che prima del
2002 il carico massimo era di 28 tonnellate non comporta per ciò solo che con l’introduzione
delle 34 tonnellate la strada è ceduta. Invero, la limitazione a 28 tonnellate
poteva ad esempio essere ricondotta a questioni di ordine finanziario, ovvero
ad evitare carichi maggiori che avrebbero potuto comportare una manutenzione
maggiore. Per tacere del fatto che gli attori non hanno dimostrato che tale
aumento non sia stato fatto valutando il carico che la strada poteva
sopportare. D’altra parte, lo stesso teste menzionato ha dichiarato che
"si è dovuto ridurre la lunghezza da 12 a 10 metri, per evitare che
transitassero con le 40 tonnellate" (loc. cit.), di modo che si ravvisa
come il convenuto abbia voluto limitare il peso transitabile su tale strada e
che, quindi, si sia posto la questione del carico consentito. Inoltre, gli
attori non hanno nemmeno comprovato che il rigonfiamento sia dovuto al
passaggio di mezzi pesanti sulla strada. Tanto più che l’ing. __________ __________
(presidente del Consorzio proprietario della strada __________, che nel 2002 è
stata riparata a causa di una frana 3 km a monte della proprietà degli attori)
ha spiegato che gli autocarri transitati in quell’occasione sulla strada
oggetto di contestazione avevano una portata di 12 tonnellate. Egli ha sì
affermato di aver chiesto "tramite perizia di portare il carico minimo a
16 tonnellate" (audizione 17 ottobre 2006, pag. 11), ma non emerge che gli
stessi siano andati oltre a tale peso, inferiore anche a quello originariamente
previsto di 28 tonnellate per la strada di cui al fondo n. __________. Anche su
questo punto le censure degli appellanti non possono quindi essere condivise.
7. Gli
appellanti ritengono che la tesi espressa dal loro consulente, che esclude che
l’acqua superficiale abbia provocato i cedimenti, è confermata anche dall’assistente
tecnico __________ __________, il quale riferisce l’assenza di particolari
problemi di infiltrazioni d’acqua sulla strada (appello, pag. 8 in basso e 9 in
alto). Se non che, come spiegato (sopra, consid. 5), escludere
cause naturali non significa ancora automaticamente dimostrare un vizio di
costruzione o di manutenzione dell’opera. Al riguardo, l’appello dev’essere
respinto.
8. Gli
attori asseverano che la consulenza di parte (perizia privata) è confermata
dalla documentazione fotografica agli atti, dalla quale appaiono i vistosi
cedimenti in concomitanza con le linee di scartamento della strada. Inoltre,
secondo gli appellanti il fatto, per il convenuto, di aver riparato la strada
nel settembre 2007, rifacendola completamente, comprova l’esistenza di un
difetto di costruzione o di manutenzione (appello, pag. 8 in mezzo). Sulla consulenza
di parte si rinvia a quanto esposto (sopra, consid. 3). Per quanto concerne la
documentazione fotografica, se la stessa comprova l’esistenza di rigonfiamenti,
nulla si può desumere sulla causa che li ha provocati. Si ribadisce che gli
attori non hanno dimostrato l’esistenza di vizi di costruzione o di
manutenzione (al riguardo cfr. anche consid. 9), che i rigonfiamenti potrebbero
anche derivare dal comportamento di un terzo e che la
circostanza del rifacimento della strada comprova, semmai, l’adempimento dell’obbligo di manutenzione dell’opera da parte del convenuto. Rimproverare al Pretore di “mascherare
l’arbitrario giudizio”, non giova agli appellanti, i quali non hanno saputo far
fronte all’onere della prova che incombeva loro. Infondato, l’appello deve
essere respinto anche su tale punto.
9. Secondo
gli attori, vi sarebbe comunque stato un difetto di manutenzione dell’opera. A
"prova lampante" di ciò essi invocano le fotografie e le risultanze
del sopralluogo, dalle quali emergono i vistosi cedimenti della strada. Gli
appellanti ritengono che se il convenuto avesse provveduto alla manutenzione
della strada, allora tali cedimenti, che hanno imposto il rifacimento totale
della strada, non si sarebbero manifestati (appello, pag. 9 in basso). Se non
che, loro stessi sostengono di aver chiesto un intervento di risanamento al
convenuto non "appena constatato il cedimento della strada" (appello,
pag. 10 in alto). Come spiegato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 6 in
alto), quindi, gli attori, per loro stessa ammissione, non hanno dimostrato la
preesistenza del difetto. D’altra parte, essi nemmeno spiegano il motivo per
cui il convenuto avrebbe dovuto accorgersi del rigonfiamento prima del momento
in cui lo stesso è risultato a loro riscontrabile. Da parte sua, il convenuto
afferma che "la squadra di manutenzione era al corrente da poco prima che
giungesse la segnalazione da parte degli appellanti" (osservazioni, pag. 8
in fondo). Inoltre, il primo giudice ha spiegato che durante il periodo
invernale sulla strada in questione il picchetto è effettuato quattro volte al
giorno per eliminare ghiaccio, buche ecc., mentre nel rimanente periodo dell’anno
esso avviene una volta la settimana per un controllo visivo e per interventi di
ordinaria manutenzione come la colmatura di buche, fessure del manto stradale
ecc. (sentenza impugnata, pag. 5 in fondo). Con tale accertamento gli
appellanti non si confrontano, limitandosi a sostenere che se il convenuto
avesse provveduto a una corretta manutenzione della strada i cedimenti non si
sarebbero verificati (appello, pag. 9 in basso). Al riguardo l’appello si
rivela pertanto inammissibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC). Gli attori non
possono, inoltre, rimproverare al convenuto una carente manutenzione dopo il
marzo 2005, dato che loro stessi hanno chiesto con istanza cautelare 30
settembre 2005 di vietare qualsiasi lavoro di sistemazione, domanda alla quale
il convenuto ha aderito il 16 dicembre 2005.
10. Il 12
novembre 2008 gli appellanti hanno inviato a questa Camera tre fotografie dalle
quali emergerebbe che a nord delle loro proprietà il convenuto starebbe
"procedendo con lavori di rifacimento dei muri in quanto la strada ne ha
provocato il cedimento. Tali lavori sono appena stati ultimati". A
prescindere dal fatto che le fotografie non consentono di trarre il benché
minimo indizio sulle cause del danno e sono quindi del tutto ininfluenti per il
giudizio, la loro produzione è in ogni caso vietata dall’art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC, sicché esse non possono essere acquisite agli atti.
11. Visto
quanto precede, l’appello si rivela infondato e deve di conseguenza essere
respinto. Gli oneri processuali e le ripetibili, calcolate su un valore
litigioso di fr. 21'136.80
(valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale
federale), sono a carico in solido degli appellanti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui ricevibile, l’appello 9 ottobre 2007 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 400.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
450.
-
già
anticipati dagli appellanti, sono posti a loro carico in solido, con l’obbligo di rifondere, sempre in solido,
alla controparte fr. 800.- di ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli
altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. In presenza di
una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la
stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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