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Decisione

12.2007.219

Reponsabilità dello Stato come proprietario di opera (strada), onere della prova

9 dicembre 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’inizio di marzo 2005 AP 1, per il tramite

del proprio legale, hanno comunicato alla Divisione delle costruzioni che

durante l’inverno la strada era

ceduta, formando un dosso che rendeva difficoltosa la chiusura del loro

cancello d’entrata. Essi hanno

pertanto chiesto di risanare la strada, rispettivamente riparare l’ingresso al proprio sedime (doc. B). Il 18

marzo 1005 l’ing. __________ __________,

capo del Centro di manutenzione strade cantonali, ha spiegato che si trattava di

un rigonfiamento dovuto al gelo che, con il rialzo delle temperature, avrebbe

dovuto in buona parte assestarsi. Egli ha altresì soggiunto che "il

fenomeno che si presenta in strada, molto probabilmente, in misura minore è lo

stesso che si è verificato nella vostra proprietà causando il cattivo

funzionamento del cancello" (doc. C). Il 18 aprile 2005 egli ha inoltre

affermato di non ritenere che vi siano gli estremi per attribuire il danno al

cancello alla vicinanza della strada (doc. D). Il 2 maggio 2005 i coniugi AP 1

hanno preannunciato l’intenzione

di inoltrare causa nei confronti dello Stato del Canton Ticino per risarcimento

dei danni al cancello (che si chiudeva se non con grande fatica) e al muro di

loro proprietà (che presentava cretti) (doc. E).

C. Con

petizione 30 settembre 2005 AP 1 hanno chiesto la condanna dello Stato del

Canton Ticino al pagamento di fr. 21'136.80 oltre

interessi, corrispondenti al costo della riparazione del cancello e del muro di

cinta, della perizia e delle spese legali preprocessuali. Essi hanno altresì

postulato la riparazione della strada cantonale di modo da evitare il

verificarsi di eventuali altri danni. Con risposta 16 dicembre 2005 il

contenuto ha chiesto la reiezione della petizione. Esperita l’istruttoria, le

parti si sono confermate nei loro rispettivi punti di vista. Con sentenza 19

settembre 2007 il Pretore ha respinto la petizione.

D. Con

appello datato 9 ottobre 2007 (spedito il 10 ottobre

2007) i coniugi AP 1 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di

accogliere la petizione, salvo ritenere priva di oggetto la domanda di

riparazione della strada, dato che il convenuto ha provveduto a riparare la

stessa (in via subordinata chiedendo tuttavia nuovamente anche tale

riparazione). Con osservazioni 26 novembre 2007 il convenuto postula la

reiezione del gravame.

Considerato

in diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto che gli attori non hanno né debitamente

circostanziato, né dimostrato, le cause del cedimento stradale e, di

conseguenza, nemmeno l’imputabilità

dello stesso al convenuto. Il primo giudice ha poi spiegato che il cedimento

non era da ricondurre neanche a un difetto di manutenzione dell’opera.

2. Gli

appellanti ritengono che i danni al cancello e al muro (questi ultimi esistenti

da oltre venti anni e con fondamenta di oltre 60 - 70 cm) si sono manifestati

unicamente nel 2005, di modo che sono da imputare chiaramente ai rigonfiamenti

nella strada (appello, pag. 9). La questione può rimanere indecisa, dato che

gli attori non hanno nemmeno dimostrato (come verrà illustrato in seguito) che questi

ultimi siano dovuti a vizio di costruzione o di manutenzione della strada di

proprietà del convenuto.

3. Gli

appellanti sostengono che "contrariamente a quanto inspiegabilmente

affermato dal Pretore, il perito non ha mai sostenuto che la sottostruttura non

fosse stata realizzata con il materiale inidoneo di tipo misto granulare tipo 1

non gelivo". Sebbene da tale formulazione si deduca che il perito ha

sostenuto l’inidoneità del

materiale utilizzato, dall’appello

si capisce comunque che quello che gli attori affermano è proprio il contrario.

Invero, essi precisano al riguardo che il perito ha "riconfermato" in

udienza che il materiale era idoneo. La causa del danno invocato sarebbe stata

invece la cattiva esecuzione del costipamento della sottostruttura della

carreggiata. Essi criticano pertanto il Pretore laddove confonderebbe il

materiale usato con il costipamento e quindi, una volta ritenuto idoneo il

materiale usato, negato la difettosità dell’opera. Infine, essi precisano che il perito ha escluso che vi sia

stato un rigonfiamento naturale del manto stradale dovuto alle condizioni

rigide dell’inverno (appello,

pag. 6 seg.).

3.1 Il

Pretore ha spiegato che secondo il consulente privato degli attori,

l’impresario __________, il danneggiamento sarebbe da ricondurre alla cattiva

esecuzione del costipamento della sottostruttura, il quale non sarebbe stato

realizzato con il materiale adeguato di tipo misto granulare tipo 1 non gelivo

(rapporto doc. G, risposta 4). Il direttore dei lavori di posa degli

allacciamenti delle canalizzazioni, l’assistente tecnico __________ __________,

ha invece testimoniato che il materiale usato per il costipamento è proprio di

tipo misto granulare tipo 1 non gelivo, come confermato anche dal "dettaglio

posa tubi" (deposizione 17 ottobre 2006, pag. 10; doc. 1). Di conseguenza,

il primo giudice ha deciso che il costipamento era stato realizzato con

materiale idoneo, negando la censura di difettosità della strada sollevata

dagli attori.

3.2 Nel

rapporto di consulenza privata doc. G il suo estensore ha indicato come

ipotesi del danno che: "le cause che hanno portato all’assestamento del manto stradale, sono da

ricercare in una cattiva esecuzione del costipamento della sottostruttura

(normalmente il materiale utilizzato per sottostrutture e [è] di tipo misto

granulare non gelivo)" (punto 4). Da tale asserzione il Pretore ha

ritenuto che secondo il consulente il costipamento è stato effettuato in

maniera errata poiché era stato utilizzato un materiale inidoneo. Alla luce del

passaggio testé menzionato l’interpretazione

del primo giudice resiste a critica. È ben vero che il consulente __________ __________

ha testimoniato: "Mi viene esibito il doc. 1 e mi viene chiesto se è

indicato il materiale di costipamento: rispondo affermativamente con misto

granulare 0/63 tipo 1, il materiale è idoneo di tipo 1 non gelivo" (audizione

17 ottobre 2006, pag. 8). Tuttavia, non va dimenticato che egli ha asserito ciò

solo dopo aver visionato il doc. 1 testé citato ("Dettaglio posa

tubi"). Egli ha poi spiegato che "con costipamento della

sottostruttura intendo che normalmente, quando si procede a un’esecuzione di una sottostruttura di una

strada, a dipendenza della portata che deve reggere quest’ultima, si fanno delle prove meccaniche per

vedere se la strada regge o meno determinate portate. In questo caso secondo me

non ha retto la pavimentazione e di riflesso la sottostruttura o il

contrario". Tuttavia, il teste ha anche asserito che "non ho ritenuto

che i danni fossero ascrivibili a un cedimento della sottostruttura della

strada", escludendo quindi di fatto che il rigonfiamento sia ascrivibile a

un errato costipamento. In definitiva, nella testimonianza il consulente di

parte non ha solo ritenuto idoneo il materiale utilizzato, come d’altra parte ammesso dagli stessi

appellanti, ma ha anche escluso che il danno sia riconducibile a un errato

costipamento. Egli ha spiegato che i danni sono dovuti a una "rottura del

manto stradale" e ha escluso cause naturali ("escludo che ci sia

stato un rigonfiamento naturale del manto stradale dovuto alle condizioni

rigide dell’inverno 2004/2005

perché il materiale utilizzato è di tipo non gelivo. Ribadisco che se ci fosse

stato un sollevamento naturale non sarebbe ceduto lungo la linea di scartamento,

ma la pavimentazione stradale si sarebbe sollevata a placche"), ma non ha

indicato le cause di tale rigonfiamento. Il suo rapporto di parte (doc. G) - la

cui forza probatoria è peraltro seriamente messa in dubbio anche dal fatto che

è fondato su mere supposizioni, non verificate - e la sua testimonianza non dimostrano,

quindi, che i danni siano da ricondurre alla difettosità dell’opera del convenuto, dato che la rottura

del manto stradale (che secondo il perito ha portato ai danni sulla proprietà

degli attori) potrebbe essere ascrivibile, escludendo come detto le cause

naturali, anche all’intervento improprio

di terzi non identificabili con il convenuto, di cui quest’ultimo non può essere ritenuto responsabile.

Al riguardo si precisa che le argomentazioni degli appellanti sul passaggio di

autocarri (appello, pag. 11 in basso) nulla mutano all’esito del presente giudizio. Invero, anche volendo condividere la

loro tesi secondo la quale il convenuto avrebbe dovuto segnalare il limite di

carico (cosa che può rimanere irrisolta nella presente fattispecie), gli attori

non hanno dimostrato che la strada si sia deformata a causa del carico

eccessivo.

4. Secondo

gli appellanti, l’assistente

tecnico __________ __________ non avrebbe sconfessato quanto indicato da __________

__________ già nella consulenza di parte a pag. 4 punto 4, ovvero che i danni

sono riconducibili alla cattiva esecuzione del costipamento della

sottostruttura della carreggiata (doc. G e non, come erroneamente indicato

dagli attori, doc. 6) (appello, pag. 7 in alto). A parte il fatto che, come

illustrato sopra, (consid. 3.2), lo stesso consulente di parte nella propria

testimonianza non ha confermato quanto da lui stesso asserito nel citato

rapporto di parte, egli non si è pronunciato sulle cause dei danni rivendicati

dagli attori (verbale 17 ottobre 2006, pag. 10). Al riguardo l’appello dev’essere quindi respinto.

5. Gli

appellanti proseguono sostenendo che se fosse vera la tesi del convenuto,

ovvero che il rigonfiamento sia da imputare al gelo, allora esso avrebbe dovuto

assestarsi con la bella stagione, mentre il fenomeno si sarebbe viepiù

accentuato (appello, pag. 7). Se non che, non va dimenticato che, come spiegato

dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 3), compete agli attori provare, tra le

altre cose, la responsabilità del convenuto in relazione al danno. Escludere

cause naturali non significa ancora dimostrare che l’opera fosse affetta da vizio di costruzione (difetto originario)

oppure da vizio di manutenzione (difetto successivo o susseguente), potendo il

rigonfiamento derivare dal comportamento di un terzo. Anche su questo punto l’appello dev’essere pertanto respinto.

6. Secondo

gli attori la consulenza di parte sarebbe confortata anche dalla testimonianza

dell’ing. __________ __________,

laddove questi afferma che il Dipartimento prescrive che, a dipendenza della

categoria, la strada deve sopportare un determinato carico. Nella fattispecie,

quindi, il convenuto avrebbe dovuto eseguire prove meccaniche di carico sulla

strada – dato che questa era stata oggetto di lavori per la posa di canalizzazioni

– indispensabili per accertare se il costipamento era stato svolto

correttamente. A mente degli appellanti, il convenuto non è quindi

"riuscito a determinare al momento della costruzione che il materiale non

era stato adeguatamente costipato" e l’omissione di tale prova costituisce un difetto imputabile al

convenuto (appello, pag. 7 seg.).

6.1 Il

Pretore ha spiegato che tali prove sono necessarie. Se non che, egli ha anche

precisato che la sola assenza delle stesse non comporta un difetto dell’opera. In altre parole, occorre ancora

dimostrare che la strada non regga effettivamente al carico massimo consentito

(sentenza impugnata, pag. 4 in basso e 5 in alto). Effettivamente, dalla testimonianza

dell’assistente tecnico __________

__________ è emerso che dopo la posa delle canalizzazioni non sono state fatte

prove di carico, non richieste dal convenuto (audizione 17 ottobre 2006, pag.

10 in basso). Se non che, come già spiegato (sopra, consid. 5), compete agli

attori provare che l’opera

fosse affetta da vizio di costruzione e non viceversa al convenuto dimostrare,

sulla scorta degli esami in questione, l’assenza di tale difettosità. E come spiegato dal Pretore l’assenza della prova di carico non comporta

automaticamente che l’opera non

era adatta ai carichi ai quali doveva essere sottoposta.

6.2 D’altra parte, nella fattispecie non si può

nemmeno ritenere la strada difettosa già per l’assenza di tali esami (ad esempio perché gli stessi erano

indispensabili per la sicurezza della strada). Invero, l’ing. __________ __________ ha sì affermato

che "al momento dell’esecuzione

della strada occorre quindi fare delle prove di carico rispettivamente quando

viene posata una canalizzazione e quindi effettuato un costipamento occorre

anche in quel caso effettuare delle prove di carico" (audizione 17 ottobre

2006, pag. 13 in alto), ma non si è occupato nella fattispecie della posa delle

canalizzazioni e della pavimentazione (loc. cit.), sicché gli attori non hanno

comprovato che tali prove non erano state supplite da altri accertamenti. Si

ricorda che il testimone deve riferire su fatti a lui noti e non esprimere una

valutazione su quesiti in cui dovesse valere il suo parere per cognizioni sue

particolari o per speciale sua formazione (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, n. 2 ad art. 237). Inoltre, la sua testimonianza si limita

a riportare osservazioni di carattere generale, ininfluenti di principio ai

fini del giudizio (II CCA, sentenza inc. 12.2002.22 del 18 settembre 2002,

consid. 2, massima pubblicata in Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 86 ad art. 90). Di conseguenza,

la sua opinione in merito a quello che

"occorre" non assurge a rango di prova.

6.3 Gli

attori proseguono (pag. 8 in basso) sostenendo che l’assenza delle prove di

carico è "tanto più grave" se si considera la testimonianza del

tecnico edile __________ __________ (che si occupa della segnaletica stradale),

laddove egli afferma che "per adeguarsi alle normative dell’UE è stato

portato il carico da 28 a 34 tonnellate (…). Prima della posa della segnaletica

del 2002 la lunghezza ammessa per la strada della __________ __________ era di

12 metri, rispettivamente 28 tonnellate, come carico massimo consentito"

(audizione 17 ottobre 2006, pag. 9). Se non che, la circostanza che prima del

2002 il carico massimo era di 28 tonnellate non comporta per ciò solo che con l’introduzione

delle 34 tonnellate la strada è ceduta. Invero, la limitazione a 28 tonnellate

poteva ad esempio essere ricondotta a questioni di ordine finanziario, ovvero

ad evitare carichi maggiori che avrebbero potuto comportare una manutenzione

maggiore. Per tacere del fatto che gli attori non hanno dimostrato che tale

aumento non sia stato fatto valutando il carico che la strada poteva

sopportare. D’altra parte, lo stesso teste menzionato ha dichiarato che

"si è dovuto ridurre la lunghezza da 12 a 10 metri, per evitare che

transitassero con le 40 tonnellate" (loc. cit.), di modo che si ravvisa

come il convenuto abbia voluto limitare il peso transitabile su tale strada e

che, quindi, si sia posto la questione del carico consentito. Inoltre, gli

attori non hanno nemmeno comprovato che il rigonfiamento sia dovuto al

passaggio di mezzi pesanti sulla strada. Tanto più che l’ing. __________ __________

(presidente del Consorzio proprietario della strada __________, che nel 2002 è

stata riparata a causa di una frana 3 km a monte della proprietà degli attori)

ha spiegato che gli autocarri transitati in quell’occasione sulla strada

oggetto di contestazione avevano una portata di 12 tonnellate. Egli ha sì

affermato di aver chiesto "tramite perizia di portare il carico minimo a

16 tonnellate" (audizione 17 ottobre 2006, pag. 11), ma non emerge che gli

stessi siano andati oltre a tale peso, inferiore anche a quello originariamente

previsto di 28 tonnellate per la strada di cui al fondo n. __________. Anche su

questo punto le censure degli appellanti non possono quindi essere condivise.

7. Gli

appellanti ritengono che la tesi espressa dal loro consulente, che esclude che

l’acqua superficiale abbia provocato i cedimenti, è confermata anche dall’assistente

tecnico __________ __________, il quale riferisce l’assenza di particolari

problemi di infiltrazioni d’acqua sulla strada (appello, pag. 8 in basso e 9 in

alto). Se non che, come spiegato (sopra, consid. 5), escludere

cause naturali non significa ancora automaticamente dimostrare un vizio di

costruzione o di manutenzione dell’opera. Al riguardo, l’appello dev’essere

respinto.

8. Gli

attori asseverano che la consulenza di parte (perizia privata) è confermata

dalla documentazione fotografica agli atti, dalla quale appaiono i vistosi

cedimenti in concomitanza con le linee di scartamento della strada. Inoltre,

secondo gli appellanti il fatto, per il convenuto, di aver riparato la strada

nel settembre 2007, rifacendola completamente, comprova l’esistenza di un

difetto di costruzione o di manutenzione (appello, pag. 8 in mezzo). Sulla consulenza

di parte si rinvia a quanto esposto (sopra, consid. 3). Per quanto concerne la

documentazione fotografica, se la stessa comprova l’esistenza di rigonfiamenti,

nulla si può desumere sulla causa che li ha provocati. Si ribadisce che gli

attori non hanno dimostrato l’esistenza di vizi di costruzione o di

manutenzione (al riguardo cfr. anche consid. 9), che i rigonfiamenti potrebbero

anche derivare dal comportamento di un terzo e che la

circostanza del rifacimento della strada comprova, semmai, l’adempimento dell’obbligo di manutenzione dell’opera da parte del convenuto. Rimproverare al Pretore di “mascherare

l’arbitrario giudizio”, non giova agli appellanti, i quali non hanno saputo far

fronte all’onere della prova che incombeva loro. Infondato, l’appello deve

essere respinto anche su tale punto.

9. Secondo

gli attori, vi sarebbe comunque stato un difetto di manutenzione dell’opera. A

"prova lampante" di ciò essi invocano le fotografie e le risultanze

del sopralluogo, dalle quali emergono i vistosi cedimenti della strada. Gli

appellanti ritengono che se il convenuto avesse provveduto alla manutenzione

della strada, allora tali cedimenti, che hanno imposto il rifacimento totale

della strada, non si sarebbero manifestati (appello, pag. 9 in basso). Se non

che, loro stessi sostengono di aver chiesto un intervento di risanamento al

convenuto non "appena constatato il cedimento della strada" (appello,

pag. 10 in alto). Come spiegato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 6 in

alto), quindi, gli attori, per loro stessa ammissione, non hanno dimostrato la

preesistenza del difetto. D’altra parte, essi nemmeno spiegano il motivo per

cui il convenuto avrebbe dovuto accorgersi del rigonfiamento prima del momento

in cui lo stesso è risultato a loro riscontrabile. Da parte sua, il convenuto

afferma che "la squadra di manutenzione era al corrente da poco prima che

giungesse la segnalazione da parte degli appellanti" (osservazioni, pag. 8

in fondo). Inoltre, il primo giudice ha spiegato che durante il periodo

invernale sulla strada in questione il picchetto è effettuato quattro volte al

giorno per eliminare ghiaccio, buche ecc., mentre nel rimanente periodo dell’anno

esso avviene una volta la settimana per un controllo visivo e per interventi di

ordinaria manutenzione come la colmatura di buche, fessure del manto stradale

ecc. (sentenza impugnata, pag. 5 in fondo). Con tale accertamento gli

appellanti non si confrontano, limitandosi a sostenere che se il convenuto

avesse provveduto a una corretta manutenzione della strada i cedimenti non si

sarebbero verificati (appello, pag. 9 in basso). Al riguardo l’appello si

rivela pertanto inammissibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC). Gli attori non

possono, inoltre, rimproverare al convenuto una carente manutenzione dopo il

marzo 2005, dato che loro stessi hanno chiesto con istanza cautelare 30

settembre 2005 di vietare qualsiasi lavoro di sistemazione, domanda alla quale

il convenuto ha aderito il 16 dicembre 2005.

10. Il 12

novembre 2008 gli appellanti hanno inviato a questa Camera tre fotografie dalle

quali emergerebbe che a nord delle loro proprietà il convenuto starebbe

"procedendo con lavori di rifacimento dei muri in quanto la strada ne ha

provocato il cedimento. Tali lavori sono appena stati ultimati". A

prescindere dal fatto che le fotografie non consentono di trarre il benché

minimo indizio sulle cause del danno e sono quindi del tutto ininfluenti per il

giudizio, la loro produzione è in ogni caso vietata dall’art. 321 cpv. 1 lett.

b CPC, sicché esse non possono essere acquisite agli atti.

11. Visto

quanto precede, l’appello si rivela infondato e deve di conseguenza essere

respinto. Gli oneri processuali e le ripetibili, calcolate su un valore

litigioso di fr. 21'136.80

(valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale

federale), sono a carico in solido degli appellanti (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG,

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui ricevibile, l’appello 9 ottobre 2007 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 400.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

450.

-

già

anticipati dagli appellanti, sono posti a loro carico in solido, con l’obbligo di rifondere, sempre in solido,

alla controparte fr. 800.- di ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli

altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. In presenza di

una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la

stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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