12.2007.221
Diritto del lavoro: divieto di concorrenza dopo la fine del rapporto di lavoro. Forma di tale pattuizione
10 giugno 2008Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2007.221
Data decisione, Autorità:
10.06.2008, IICCA
Titolo:
Diritto del lavoro: divieto di concorrenza dopo la fine del rapporto di lavoro. Forma di tale pattuizione
DIVIETO DI CONCORRENZA
art. 340 cpv. 1 CO
Incarto n.
12.2007.221
Lugano
10 giugno
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Emanuela Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI(CL).2007.27
della Pretura della giurisdizione di Locarno Città - promossa con istanza 15
febbraio 2006 da
AP 1
rappr. dall’ RA 1
contro
AA 1
rappr. dall’ RA 2
in
materia di contratto di lavoro, con cui l’istante ha chiesto l’astensione del convenuto dalla sua nuova attività e fino al 28
febbraio 2009 da qualsiasi attività di concorrenza sleale, richieste omesse in
sede di conclusioni, così come la condanna al pagamento di una pena
convenzionale di fr. 14'800.- oltre interessi al 5% dal
4 gennaio 2007;
domanda
avversata dal convenuto e che il Pretore, statuendo con sentenza 1° ottobre
2007, ha parzialmente accolto condannando il convenuto al pagamento di fr. 3'300.- oltre interessi al 5% dal 4 gennaio 2007 e l’istante al
versamento di fr. 600.- quali ripetibili ridotte;
appellante
l’istante che con atto di
appello 11 ottobre 2007 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
condannare il convenuto al pagamento di quanto richiesto nell’istanza e al versamento in suo favore di
fr. 1'200.- a titolo di ripetibili, con protesta di
tasse, spese e ripetibili;
mentre
il convenuto, con osservazioni 26 ottobre 2007, postula la reiezione del
gravame e, con appello adesivo del medesimo giorno, chiede la riforma del
giudizio pretorile nel senso di respingere integralmente l’istanza e di
condannare l’istante al pagamento di fr. 3'000.- per ripetibili, in via
subordinata, nell’ipotesi che il dispositivo sulla pena convenzionale non sia
modificato, al versamento di fr. 2'500.- quali ripetibili, con protesta di spese
e ripetibili;
richiesta
rigettata dall’istante con osservazioni 8 novembre 2007;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AA 1 è stato assunto dal 1° giugno 2005 dalla ditta AP 1 in
qualità di ottico per i negozi di __________ e __________. Il contratto, di
durata indeterminata, oltre a stabilire uno stipendio lordo di fr. 3'400.-
mensili (dal 1° settembre 2005 di fr. 3'700.-), prevedeva un rinvio al
regolamento aziendale (doc. B). Tale regolamento aziendale conteneva un divieto
di concorrenza per un periodo di tre anni dalla fine del rapporto contrattuale,
ritenuto che in caso di sua violazione il lavoratore era tenuto a corrispondere
una pena convenzionale pari allo stipendio di quattro mesi e a risarcire l’eventuale
danno subìto dalla datrice di lavoro, fermo restando il diritto di quest’ultima
di chiedere l’immediata cessazione di ogni attività concorrenziale (doc. C,
clausola n. 22.6).
B. Con
lettera 29 agosto 2006 il lavoratore ha disdetto il contratto per il successivo
31 ottobre (doc. E). Il 14 settembre 2006 la datrice di lavoro ha preso atto
della rescissione e ha reso attento il lavoratore sulla clausola di divieto di
concorrenza (doc. F). Il 1° novembre 2006 AA 1 ha iniziato a lavorare per __________
presso il negozio di __________ (doc. 2). Il 4 gennaio 2007 AP 1 ha comunicato
al lavoratore di ritenere il suo nuovo impiego lesivo del divieto di
concorrenza e ha chiesto la sua cessazione immediata, così come il pagamento
della pena convenzionale di fr. 14'800.-, con riserva del risarcimento dell’eventuale
danno (doc. I). Lo scambio successivo di corrispondenza non ha sortito alcun
accordo (doc. L-O).
C. Con
istanza 15 febbraio 2006 AP 1 ha chiesto l’astensione di AA 1 dalla sua nuova attività
e fino al 28 febbraio 2009 da qualsiasi attività di concorrenza sleale, così
come la condanna al pagamento di una pena convenzionale di fr. 14'800.- oltre interessi al 5% dal 4 gennaio 2007. Il convenuto si è
opposto alla domanda. Esperita l’istruttoria, con memoriale scritto 25
settembre 2007 l’istante ha confermato le sue richieste, salvo omettere la
domanda di cessazione del rapporto di lavoro. Con scritto 19 settembre il
lavoratore ha ribadito il suo punto di vista. Statuendo con sentenza 1° ottobre
2007 il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza, condannando
il convenuto al pagamento di fr. 3'300.- oltre
interessi al 5% dal 4 gennaio 2007 e l’istante al versamento di fr. 600.- quali
ripetibili ridotte.
D. Con appello 11 ottobre 2007 AP 1 chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di condannare il convenuto al pagamento di quanto richiesto
nell’istanza e al versamento in
suo favore di fr. 1'200.- a titolo di ripetibili. Con
osservazioni 26 ottobre 2007 il convenuto postula la reiezione del gravame e,
con appello adesivo del medesimo giorno, chiede la riforma del giudizio
pretorile nel senso di respingere integralmente l’istanza e di condannare l’istante
al pagamento di fr. 3'000.- per ripetibili, in via subordinata, nell’ipotesi
che il dispositivo sulla pena convenzionale non sia modificato, al versamento
di fr. 2'500.- quali ripetibili. Con osservazioni 8 novembre 2007 l’istante
chiede la reiezione del gravame avversario.
considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto verosimile l’esistenza di un nesso di
causalità fra l’uso delle conoscenze acquisite dal lavoratore presso l’istante
(clientela, prezzi d’acquisto e di vendita, nominativi dei fornitori e politica
degli sconti) e un possibile danno a carico di AP 1. Egli ha invero spiegato
che alla luce della forte concorrenza nel settore, il fatto di conoscere
anticipatamente le strategie di vendita di un concorrente erano tali da apportare
verosimilmente al nuovo datore di lavoro vantaggi economici anche rilevanti.
Sull’ammontare della pena convenzionale il primo giudice ha anzitutto rimproverato
al convenuto di non aver dimostrato quei fatti che ne giustificherebbero una
riduzione. Egli ha poi fissato la stessa in fr. 3'300.-, pari a un salario
netto mensile del lavoratore. A tal fine egli ha ponderato la relativa breve
durata del rapporto di lavoro (1° giugno 2005-31 ottobre 2006), il fatto che la
disdetta era stata data allorquando il lavoratore era già certo della sua nuova
assunzione, peraltro presso un concorrente diretto a pochissima distanza, la
sua modesta retribuzione di fronte all’importanza della ditta AP 1, l’assenza
di indizi circa un effettivo danno subìto dall’istante e la circostanza, per l’istante,
di aver rinunciato alla richiesta cessazione della nuova attività. Considerate
le reciproche soccombenze, il Pretore ha infine condannato l’istante al
pagamento di fr. 600.- quali ripetibili ridotte.
Fatti
I. Sull’appello adesivo
2. Considerato che il convenuto contesta in questa sede di aver
violato il divieto di concorrenza, mentre l’istante critica l’ammontare
della pena convenzionale, è opportuno vagliare dapprima l’appello adesivo. Il lavoratore sostiene,
anzitutto, di aver lavorato per l’istante quale consulente per la vendita, senza alcuna facoltà di
decisione sui prezzi. Inoltre, dato che i prodotti erano innumerevoli, egli non
avrebbe potuto ragionevolmente memorizzare i prezzi e le caratteristiche degli
stessi. Egli soggiunge che in Ticino, al contrario di quanto reputato dal primo
giudice, vi è una quarantina di ottici, di modo che si tratta di un mercato di
beni di uso comune, in un sano rapporto di concorrenza. Inoltre, l’istante e il nuovo datore di lavoro non
commerciano all’ingrosso, bensì
servono i consumatori finali, di modo che non vi è il rischio di perdita di un
cosiddetto "cliente importante". Tanto più che, sempre a detta del
lavoratore, è noto il fatto che i consumatori valutano le offerte recandosi
presso più punti vendita.
3. Nella
fattispecie il divieto di concorrenza è contenuto nel regolamento aziendale,
non sottoscritto dalle parti (doc. C, clausola n. 22.6). Nel contratto di
lavoro 30 giugno 2005 è prevista l’applicazione del regolamento testé citato "di cui il dipendente
dichiara di averne ricevuta copia ed il cui contenuto è stato dal medesimo
capito e approvato. Detto regolamento è quindi parte integrante del presente
contratto di lavoro" (doc. B). L’art. 340 cpv. 1 CO prevede che il divieto di concorrenza dev’essere stipulato per scritto. Secondo
dottrina maggioritaria e giurisprudenza, un divieto di concorrenza contenuto in
un regolamento non è opponibile al lavoratore, nella misura in cui non è
sottoscritto da quest’ultimo.
Poco importa che nel contratto di lavoro si faccia riferimento a tale
regolamento e che lo stesso sia effettivamente stato sottoposto al lavoratore (Wyler, Droit du travail, 2a ed., Berna 2008, pag. 597; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,
Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 6ª edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n. 5 ad art. 340; Neeracher, das arbeitsvertragliche
Konkurrenzverbot, Berna 2001, pag. 19 con riferimenti; Rehbinder in: Berner Kommentar, OR 331-355, n. 7 ad art. 340;
Bohny, Das arbeitsvertragliche
Konkurrenzverbot, Zurigo 1989, pag. 88 con riferimenti). Il resto della
dottrina ritiene invece che un simile rinvio sia valido, posto che la clausola
di divieto di concorrenza sia messa in evidenza, ad esempio in grassetto (Staehelin/Vischer in: Zürcher Kommentar
1996, OR 319-362, n. 8 ad art. 340 OR; cfr. anche rinvii in Streiff/von Kaenel, op. cit., loc. cit.).
Nel caso concreto il regolamento non è stato sottoscritto dal lavoratore, e nemmeno
la clausola inerente il divieto di concorrenza (n. 22.6) è stata evidenziata. La
clausola in questione è quindi nulla per difetto di forma (Vischer, op. cit., loc. cit.; Rehbinder, op. cit., loc. cit.). Ne
Considerandi
consegue che su questo punto l’appello
adesivo, seppur per altri motivi rispetto a quelli invocati, dev’essere accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso che l’istanza
15.
febbraio 2006 dev’essere integralmente respinta.
4.
L’appellante adesivo
critica anche il dispositivo sugli oneri processuali. A titolo principale
chiede la condanna di controparte al pagamento di fr. 3'000.-, in via subordinata, nell’ipotesi che il dispositivo sulla pena convenzionale non sia
modificato, al versamento di fr. 2'500.-. La prima
richiesta non è per nulla motivata. La seconda è giustificata dal convenuto con
riferimento all’"importanza economica della domanda di cessazione dell’attività
lavorativa" (appello adesivo, pag. 7 in basso e 8 in alto). Il primo
giudice ha posto le ripetibili di prima sede per tre quarti a carico dell’istante
e per il resto del convenuto. Egli ha quindi posto a carico dell’istante fr.
600.
- di ripetibili ridotte (sentenza impugnata, pag. 9 in basso). In ambito di
oneri processuali e della loro ripartizione, il Pretore fruisce di ampia latitudine, sicché l'importo da lui stabilito entro i limiti della
tariffa può essere censurato solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano
2000, n. 32 ad art. 148 con riferimenti). Condannando l’istante al pagamento di fr. 600.- quali ripetibili ridotte, egli ha
calcolato che le ripetibili erano di fr. 1'200.-, che
ha poi ripartito in base al grado di soccombenza. Egli ha quindi statuito nei
limiti della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA), applicabile alla
fattispecie in virtù dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i
casi di patrocini d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili. Ne consegue che l’ammontare delle ripetibili stabilite dal
Pretore può rimanere invariato. A seguito del giudicato
odierno esse dovranno tuttavia essere addossate integralmente a carico dell’istante, ovvero in fr. 1'200.-. In tal misura anche su questo punto
l’appello adesivo dev’essere accolto.
I. Sull’appello principale
5.
L’appellante
principale critica l’ammontare della pena convenzionale stabilita dal Pretore.
Se non che, come spiegato per l’appello adesivo (sopra, consid. 3) , la
clausola di divieto di concorrenza è in concreto nulla. Ne consegue che l’appello
principale dev’essere, al riguardo, respinto.
6.
L’istante
chiede che le ripetibili di fr. 1'200.- siano poste integralmente a carico del convenuto. Come
esposto dianzi, l’istanza 15 febbraio 2006 dev’essere integralmente respinta,
di modo che la richiesta dell’appellante principale dev’essere respinta. Di
conseguenza, l’appello di AP 1 dev’essere integralmente respinto.
III. Sulle
spese e le ripetibili
7.
Al contrario di quanto postulato sia dall’appellante principale, sia dall’appellante adesivo, non si prelevano tasse né spese trattandosi di
una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Il
valore litigioso – determinante per l'impugnabilità al Tribunale federale – deve essere stabilito in fr.
14'800.-. L’istante soccombe integralmente nell’appello principale. Nell’appello
adesivo il convenuto ottiene causa vinta per ciò che concerne la riscossione della
pena convenzionale, ma soccombe parzialmente per la richiesta di aumento di
ripetibili di prima sede a suo favore. Ne consegue che egli ha diritto a
ripetibili, ma lievemente ridotte.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 segg. CPC,
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 11 ottobre 2007 di AP 1 è
respinto.
II. L’appello adesivo 26 ottobre 2007 di AA 1 è
parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è respinta.
2. Non
si prelevano né tasse, né spese.
AP
1 rifonderà al convenuto l’importo di fr. 1'200.- a titolo di
ripetibili.
III. Non
si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AA 1 fr. 1'100.- per ripetibili ridotte di appello adesivo.
IV. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile
ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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