Lexipedia

Decisione

12.2007.221

Diritto del lavoro: divieto di concorrenza dopo la fine del rapporto di lavoro. Forma di tale pattuizione

10 giugno 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull’appello adesivo

2. Considerato che il convenuto contesta in questa sede di aver

violato il divieto di concorrenza, mentre l’istante critica l’ammontare

della pena convenzionale, è opportuno vagliare dapprima l’appello adesivo. Il lavoratore sostiene,

anzitutto, di aver lavorato per l’istante quale consulente per la vendita, senza alcuna facoltà di

decisione sui prezzi. Inoltre, dato che i prodotti erano innumerevoli, egli non

avrebbe potuto ragionevolmente memorizzare i prezzi e le caratteristiche degli

stessi. Egli soggiunge che in Ticino, al contrario di quanto reputato dal primo

giudice, vi è una quarantina di ottici, di modo che si tratta di un mercato di

beni di uso comune, in un sano rapporto di concorrenza. Inoltre, l’istante e il nuovo datore di lavoro non

commerciano all’ingrosso, bensì

servono i consumatori finali, di modo che non vi è il rischio di perdita di un

cosiddetto "cliente importante". Tanto più che, sempre a detta del

lavoratore, è noto il fatto che i consumatori valutano le offerte recandosi

presso più punti vendita.

3. Nella

fattispecie il divieto di concorrenza è contenuto nel regolamento aziendale,

non sottoscritto dalle parti (doc. C, clausola n. 22.6). Nel contratto di

lavoro 30 giugno 2005 è prevista l’applicazione del regolamento testé citato "di cui il dipendente

dichiara di averne ricevuta copia ed il cui contenuto è stato dal medesimo

capito e approvato. Detto regolamento è quindi parte integrante del presente

contratto di lavoro" (doc. B). L’art. 340 cpv. 1 CO prevede che il divieto di concorrenza dev’essere stipulato per scritto. Secondo

dottrina maggioritaria e giurisprudenza, un divieto di concorrenza contenuto in

un regolamento non è opponibile al lavoratore, nella misura in cui non è

sottoscritto da quest’ultimo.

Poco importa che nel contratto di lavoro si faccia riferimento a tale

regolamento e che lo stesso sia effettivamente stato sottoposto al lavoratore (Wyler, Droit du travail, 2a ed., Berna 2008, pag. 597; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,

Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 6ª edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n. 5 ad art. 340; Neeracher, das arbeitsvertragliche

Konkurrenzverbot, Berna 2001, pag. 19 con riferimenti; Rehbinder in: Berner Kommentar, OR 331-355, n. 7 ad art. 340;

Bohny, Das arbeitsvertragliche

Konkurrenzverbot, Zurigo 1989, pag. 88 con riferimenti). Il resto della

dottrina ritiene invece che un simile rinvio sia valido, posto che la clausola

di divieto di concorrenza sia messa in evidenza, ad esempio in grassetto (Staehelin/Vischer in: Zürcher Kommentar

1996, OR 319-362, n. 8 ad art. 340 OR; cfr. anche rinvii in Streiff/von Kaenel, op. cit., loc. cit.).

Nel caso concreto il regolamento non è stato sottoscritto dal lavoratore, e nemmeno

la clausola inerente il divieto di concorrenza (n. 22.6) è stata evidenziata. La

clausola in questione è quindi nulla per difetto di forma (Vischer, op. cit., loc. cit.; Rehbinder, op. cit., loc. cit.). Ne

Considerandi

consegue che su questo punto l’appello

adesivo, seppur per altri motivi rispetto a quelli invocati, dev’essere accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso che l’istanza

15.

febbraio 2006 dev’essere integralmente respinta.

4.

L’appellante adesivo

critica anche il dispositivo sugli oneri processuali. A titolo principale

chiede la condanna di controparte al pagamento di fr. 3'000.-, in via subordinata, nell’ipotesi che il dispositivo sulla pena convenzionale non sia

modificato, al versamento di fr. 2'500.-. La prima

richiesta non è per nulla motivata. La seconda è giustificata dal convenuto con

riferimento all’"importanza economica della domanda di cessazione dell’attività

lavorativa" (appello adesivo, pag. 7 in basso e 8 in alto). Il primo

giudice ha posto le ripetibili di prima sede per tre quarti a carico dell’istante

e per il resto del convenuto. Egli ha quindi posto a carico dell’istante fr.

600.

- di ripetibili ridotte (sentenza impugnata, pag. 9 in basso). In ambito di

oneri processuali e della loro ripartizione, il Pretore fruisce di ampia latitudine, sicché l'importo da lui stabilito entro i limiti della

tariffa può essere censurato solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano

2000, n. 32 ad art. 148 con riferimenti). Condannando l’istante al pagamento di fr. 600.- quali ripetibili ridotte, egli ha

calcolato che le ripetibili erano di fr. 1'200.-, che

ha poi ripartito in base al grado di soccombenza. Egli ha quindi statuito nei

limiti della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA), applicabile alla

fattispecie in virtù dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocini d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili. Ne consegue che l’ammontare delle ripetibili stabilite dal

Pretore può rimanere invariato. A seguito del giudicato

odierno esse dovranno tuttavia essere addossate integralmente a carico dell’istante, ovvero in fr. 1'200.-. In tal misura anche su questo punto

l’appello adesivo dev’essere accolto.

I. Sull’appello principale

5.

L’appellante

principale critica l’ammontare della pena convenzionale stabilita dal Pretore.

Se non che, come spiegato per l’appello adesivo (sopra, consid. 3) , la

clausola di divieto di concorrenza è in concreto nulla. Ne consegue che l’appello

principale dev’essere, al riguardo, respinto.

6.

L’istante

chiede che le ripetibili di fr. 1'200.- siano poste integralmente a carico del convenuto. Come

esposto dianzi, l’istanza 15 febbraio 2006 dev’essere integralmente respinta,

di modo che la richiesta dell’appellante principale dev’essere respinta. Di

conseguenza, l’appello di AP 1 dev’essere integralmente respinto.

III. Sulle

spese e le ripetibili

7.

Al contrario di quanto postulato sia dall’appellante principale, sia dall’appellante adesivo, non si prelevano tasse né spese trattandosi di

una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Il

valore litigioso – determinante per l'impugnabilità al Tribunale federale – deve essere stabilito in fr.

14'800.-. L’istante soccombe integralmente nell’appello principale. Nell’appello

adesivo il convenuto ottiene causa vinta per ciò che concerne la riscossione della

pena convenzionale, ma soccombe parzialmente per la richiesta di aumento di

ripetibili di prima sede a suo favore. Ne consegue che egli ha diritto a

ripetibili, ma lievemente ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 segg. CPC,

dichiara e pronuncia:

I. L’appello 11 ottobre 2007 di AP 1 è

respinto.

II. L’appello adesivo 26 ottobre 2007 di AA 1 è

parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. L'istanza è respinta.

2. Non

si prelevano né tasse, né spese.

AP

1 rifonderà al convenuto l’importo di fr. 1'200.- a titolo di

ripetibili.

III. Non

si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AA 1 fr. 1'100.- per ripetibili ridotte di appello adesivo.

IV. Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile

ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster