12.2007.222
Misure cautelari in procedura di locazione, appello manifestamento infondato
24 ottobre 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2007.222
Data decisione, Autorità:
24.10.2007, IICCA
Titolo:
Misure cautelari in procedura di locazione, appello manifestamento infondato
PROCEDIMENTO CAUTELARE
art. 142 CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
art. 379 cpv. 3 CPC-TI
Incarto n.
12.2007.222
Lugano
24 ottobre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause a procedura speciale
inc. n. DI.2007.777, DI.2007.833, DI.2007.897 (locazione) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4 pendenti tra
AO 1
e
AP 1,
rappr. dall’RA 2
e chiedenti l’emanazione di misure supercautelari e cautelari,
rispettivamente, da parte della convenuta, la revoca del decreto supercautelare
emanato e la prestazione di una garanzia, sulle quali il Pretore ha statuito
con decreto 3 ottobre 2007, con cui ha fatto ordine alla convenuta di non
disporre dello stabile denominato O__________, segnatamente di non locare a
terzi lo stesso fino a crescita in giudicato della sentenza 3 ottobre 2007
relativa agli incarti DI.2006.1023 e DI.2006.1094, ha respinto l’istanza di
prestazione di garanzia formulata dalla convenuta e la sua domanda di revoca
del decreto supercautelare 27 giugno 2007, ponendo la tassa di giustizia di fr.
1'700.- e le spese a carico di AP 1 nella misura di ¼ e di AO 1 nella misura di
¾, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 1'500.- per
ripetibili;
appellante la convenuta che con atto di appello del 15 ottobre 2007
postula - previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame –
l’annullamento delle decisioni supercautelari del 27 giugno 2007 e del 26
luglio 2007 e la modifica del decreto impugnato nel senso di respingere l’istanza
di AP 1 e di accogliere la propria domanda di revoca delle misure
supercautelari, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che il 20 gennaio
2006 AO 1, proprietaria del fondo n.__________ RFD P__________, sul quale sorge
lo stabile denominato O__________, ha concesso in locazione l’immobile a AP 1;
che fra le parti
al contratto di locazione, disdetto dalla proprietaria il 15 maggio 2006 per il
30 giugno 2006, sono pendenti diverse cause giudiziarie civili, in particolare
un’azione in contestazione della disdetta promossa il 5 settembre 2006 dalla
conduttrice (DI.2006.1094) e una avviata dalla locatrice il 18 agosto 2006 per
ottenere lo sfratto della conduttrice (DI.2006.1023), sulle quali il Pretore ha
statuito il 3 ottobre 2007 e che sono attualmente pendenti davanti a questa
Camera (inc. 12.2007.223);
che nel frattempo
la proprietaria ha locato l’immobile a terzi dal 1° gennaio 2007 (doc. 7) con
contratto sottoscritto il 28 dicembre 2006;
che nell’ambito di
una serie di procedure che oppongono le parti in merito alla riapertura dell’esercizio
pubblico “Bar O__________”, sito nell’immobile locato, e all’attività di
affittacamere svolta ai piani soprastanti, dove notoriamente esercitano persone
dedite alla prostituzione, la conduttrice ha presentato il 26 giugno 2007
un’istanza cautelare e supercautelare affinché fosse fatto ordine alla
proprietaria dell’immobile di riconsegnarle le chiavi dello stesso e non
disporre né locare a terzi l’immobile fino alla crescita in giudicato della
decisione di merito relativa alla validità del contratto di locazione del 20
gennaio 2006 (inc. DI.2007.777);
che il Pretore ha
accolto in via supercautelare e senza contraddittorio l’istanza con decreto 27
giugno 2007;
che l’istanza di
revoca della misura supercautelare presentata dalla convenuta il 6 luglio 2007
(inc. DI.2007.833) è stata respinta dal Pretore, che ha indetto il
contraddittorio per il 9 agosto 2007;
che il 25 luglio
2007 l’istante ha presentato una nuova domanda supercautelare, accolta senza
contraddittorio dal Pretore con decreto 26 luglio 2007 (inc. DI.2007.897);
che all’udienza
del 9 agosto 2007 le parti hanno discusso le citate istanze cautelari e la
domanda di prestazione di garanzia proposta dalla convenuta;
che il 3 ottobre
2007 il Pretore ha statuito su tutte le istante e ha fatto ordine alla
convenuta di non disporre dello stabile denominato O__________, segnatamente di
non locare a terzi lo stesso fino a crescita in giudicato della sentenza 3
ottobre 2007 relativa agli incarti DI.2006.1023 e DI.2006.1094, ha respinto
l’istanza di prestazione di garanzia formulata dalla convenuta e la sua domanda
di revoca del decreto supercautelare 27 giugno 2007, e ha posto la tassa di
giustizia di fr. 1'700.- e le spese a carico di AP 1 nella misura di ¼ e di AO
1 nella misura di ¾, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla
controparte fr. 1'500.- per ripetibili;
che la
proprietaria convenuta è insorta contro il decreto pretorile con appello del 15
ottobre 2007, con cui postula l’annullamento delle decisioni supercautelari del
27 giugno 2007 e del 26 luglio 2007 e la modifica del decreto impugnato nel
senso di respingere l’istanza di AP 1 e di accogliere la propria domanda di
revoca delle misure supercautelari, con protesta di spese e ripetibili;
che l'appello non
è stato notificato alla controparte;
che l’appellante chiede
l’annullamento dei decreti supercautelari emanati dal Pretore il 27 giugno e il
26 luglio 2007 per il motivo che quest’ultimo non ha indetto l’udienza nel
termine di dieci giorni previsto dall’art. 379 cpv. 3 CPC nonostante le richieste
della convenuta;
che in tale
violazione dei termini previsti dalla legge l’appellante ravvisa un motivo di
nullità dei decreti ai sensi dell’art. 142 CPC, per la violazione del proprio
diritto di essere sentita;
che la censura è
infondata, poiché il termine di dieci giorni è un termine d’ordine e non
comporta come tale alcuna sanzione di nullità nel caso di suo mancato rispetto;
che non vi è stata
alcuna violazione del diritto di essere sentito, l’appellante avendo potuto far
valere le proprie ragioni e confermare la domanda di revoca della
supercautelare all’udienza di discussione del 9 agosto 2007;
che l’appellante
ha stipulato un contratto di locazione con terzi nel dicembre 2006 (doc. 7),
quando era ancora in corso la procedura giudiziaria promossa dall’istante il 5
settembre 2006 per far accertare la nullità della disdetta 15 maggio 2006;
che pertanto i
danni asseritamente prodotti dai decreti emanati senza contraddittorio dal
Pretore e dalla mancata convocazione dell’udienza nei dieci giorni dalla
domanda di revoca sono solo la diretta conseguenza della decisione
dell’appellante di locare a terzi l’immobile prima ancora di sapere se la
disdetta del 15 maggio 2006 era valida;
che in tali
circostanze l’avvenuta riconsegna delle chiavi alla fine del 2006, in assenza
di un’esplicita dichiarazione di rinuncia al contratto di locazione da parte
della conduttrice, non assume la rilevanza che le vuole dare la proprietaria;
che essa fa valere
di non aver violato gli ordini supercautelari, il contratto di locazione con
l’attuale occupante dei locali essendo stato concluso prima dell’emanazione del
decreto;
che
l’argomentazione potrà, se del caso, essere fatta valere nella sede penale, i
decreti essendo stati emanati con la comminatoria penale dell’art. 292 CP;
che ai fini del
presente giudizio è determinante il fatto che il Pretore ha fatto ordine alla
proprietaria di non disporre in via cautelare e nell’attesa della crescita in
giudicato della sentenza sulla validità della disdetta e sullo sfratto dei
locali oggetto del contratto di locazione contestato, a tutela dei diritti
scaturenti dal contratto di locazione sottoscritto il 20 gennaio 2006;
che tale decisione
sfugge alla critica, trattandosi di conservare in pendenza di causa la
situazione giuridica e di fatto dell’immobile;
che l’appellante
non ha dimostrato il fondamento della propria domanda di garanzia ai sensi
dell’art. 380 CPC, a maggior ragione se si considera che il canone di locazione
per i contratti sottoscritti con la nuova conduttrice prevede un canone di
locazione di fr. 60'000.- mensili (doc. 7);
che qualora
l’appellante sia inadempiente nei confronti della nuova occupante dei locali
per rispettare i decreti cautelari del Pretore, ciò sarebbe imputabile solo a
sé medesima, per aver consapevolmente stipulato un contratto senza avere la
certezza di poter disporre liberamente dei locali;
che l’eventuale
violazione dei diritti della nuova conduttrice, in sostanza, è riconducibile al
comportamento dell’appellante, che ha voluto accelerare i tempi e disporre
dell’immobile prima della conclusione della procedura giudiziaria;
che l'appello,
manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata
dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;
che le spese
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. L'appello 15 ottobre 2007 di AO 1 è
respinto.
Considerandi
2.
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 850.-
b)
spese fr. 50.-
totale fr.
900.
-
sono
a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- , .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). Contro le decisioni
in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione
di diritti costituzionali (art. 98. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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