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Decisione

12.2007.222

Misure cautelari in procedura di locazione, appello manifestamento infondato

24 ottobre 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

12.2007.222

Data decisione, Autorità:

24.10.2007, IICCA

Titolo:

Misure cautelari in procedura di locazione, appello manifestamento infondato

PROCEDIMENTO CAUTELARE

art. 142 CPC-TI

art. 313bis CPC-TI

art. 379 cpv. 3 CPC-TI

Incarto n.

12.2007.222

Lugano

24 ottobre

2007/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nelle cause a procedura speciale

inc. n. DI.2007.777, DI.2007.833, DI.2007.897 (locazione) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4 pendenti tra

AO 1

e

AP 1,

rappr. dall’RA 2

e chiedenti l’emanazione di misure supercautelari e cautelari,

rispettivamente, da parte della convenuta, la revoca del decreto supercautelare

emanato e la prestazione di una garanzia, sulle quali il Pretore ha statuito

con decreto 3 ottobre 2007, con cui ha fatto ordine alla convenuta di non

disporre dello stabile denominato O__________, segnatamente di non locare a

terzi lo stesso fino a crescita in giudicato della sentenza 3 ottobre 2007

relativa agli incarti DI.2006.1023 e DI.2006.1094, ha respinto l’istanza di

prestazione di garanzia formulata dalla convenuta e la sua domanda di revoca

del decreto supercautelare 27 giugno 2007, ponendo la tassa di giustizia di fr.

1'700.- e le spese a carico di AP 1 nella misura di ¼ e di AO 1 nella misura di

¾, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 1'500.- per

ripetibili;

appellante la convenuta che con atto di appello del 15 ottobre 2007

postula - previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame –

l’annullamento delle decisioni supercautelari del 27 giugno 2007 e del 26

luglio 2007 e la modifica del decreto impugnato nel senso di respingere l’istanza

di AP 1 e di accogliere la propria domanda di revoca delle misure

supercautelari, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che il 20 gennaio

2006 AO 1, proprietaria del fondo n.__________ RFD P__________, sul quale sorge

lo stabile denominato O__________, ha concesso in locazione l’immobile a AP 1;

che fra le parti

al contratto di locazione, disdetto dalla proprietaria il 15 maggio 2006 per il

30 giugno 2006, sono pendenti diverse cause giudiziarie civili, in particolare

un’azione in contestazione della disdetta promossa il 5 settembre 2006 dalla

conduttrice (DI.2006.1094) e una avviata dalla locatrice il 18 agosto 2006 per

ottenere lo sfratto della conduttrice (DI.2006.1023), sulle quali il Pretore ha

statuito il 3 ottobre 2007 e che sono attualmente pendenti davanti a questa

Camera (inc. 12.2007.223);

che nel frattempo

la proprietaria ha locato l’immobile a terzi dal 1° gennaio 2007 (doc. 7) con

contratto sottoscritto il 28 dicembre 2006;

che nell’ambito di

una serie di procedure che oppongono le parti in merito alla riapertura dell’esercizio

pubblico “Bar O__________”, sito nell’immobile locato, e all’attività di

affittacamere svolta ai piani soprastanti, dove notoriamente esercitano persone

dedite alla prostituzione, la conduttrice ha presentato il 26 giugno 2007

un’istanza cautelare e supercautelare affinché fosse fatto ordine alla

proprietaria dell’immobile di riconsegnarle le chiavi dello stesso e non

disporre né locare a terzi l’immobile fino alla crescita in giudicato della

decisione di merito relativa alla validità del contratto di locazione del 20

gennaio 2006 (inc. DI.2007.777);

che il Pretore ha

accolto in via supercautelare e senza contraddittorio l’istanza con decreto 27

giugno 2007;

che l’istanza di

revoca della misura supercautelare presentata dalla convenuta il 6 luglio 2007

(inc. DI.2007.833) è stata respinta dal Pretore, che ha indetto il

contraddittorio per il 9 agosto 2007;

che il 25 luglio

2007 l’istante ha presentato una nuova domanda supercautelare, accolta senza

contraddittorio dal Pretore con decreto 26 luglio 2007 (inc. DI.2007.897);

che all’udienza

del 9 agosto 2007 le parti hanno discusso le citate istanze cautelari e la

domanda di prestazione di garanzia proposta dalla convenuta;

che il 3 ottobre

2007 il Pretore ha statuito su tutte le istante e ha fatto ordine alla

convenuta di non disporre dello stabile denominato O__________, segnatamente di

non locare a terzi lo stesso fino a crescita in giudicato della sentenza 3

ottobre 2007 relativa agli incarti DI.2006.1023 e DI.2006.1094, ha respinto

l’istanza di prestazione di garanzia formulata dalla convenuta e la sua domanda

di revoca del decreto supercautelare 27 giugno 2007, e ha posto la tassa di

giustizia di fr. 1'700.- e le spese a carico di AP 1 nella misura di ¼ e di AO

1 nella misura di ¾, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla

controparte fr. 1'500.- per ripetibili;

che la

proprietaria convenuta è insorta contro il decreto pretorile con appello del 15

ottobre 2007, con cui postula l’annullamento delle decisioni supercautelari del

27 giugno 2007 e del 26 luglio 2007 e la modifica del decreto impugnato nel

senso di respingere l’istanza di AP 1 e di accogliere la propria domanda di

revoca delle misure supercautelari, con protesta di spese e ripetibili;

che l'appello non

è stato notificato alla controparte;

che l’appellante chiede

l’annullamento dei decreti supercautelari emanati dal Pretore il 27 giugno e il

26 luglio 2007 per il motivo che quest’ultimo non ha indetto l’udienza nel

termine di dieci giorni previsto dall’art. 379 cpv. 3 CPC nonostante le richieste

della convenuta;

che in tale

violazione dei termini previsti dalla legge l’appellante ravvisa un motivo di

nullità dei decreti ai sensi dell’art. 142 CPC, per la violazione del proprio

diritto di essere sentita;

che la censura è

infondata, poiché il termine di dieci giorni è un termine d’ordine e non

comporta come tale alcuna sanzione di nullità nel caso di suo mancato rispetto;

che non vi è stata

alcuna violazione del diritto di essere sentito, l’appellante avendo potuto far

valere le proprie ragioni e confermare la domanda di revoca della

supercautelare all’udienza di discussione del 9 agosto 2007;

che l’appellante

ha stipulato un contratto di locazione con terzi nel dicembre 2006 (doc. 7),

quando era ancora in corso la procedura giudiziaria promossa dall’istante il 5

settembre 2006 per far accertare la nullità della disdetta 15 maggio 2006;

che pertanto i

danni asseritamente prodotti dai decreti emanati senza contraddittorio dal

Pretore e dalla mancata convocazione dell’udienza nei dieci giorni dalla

domanda di revoca sono solo la diretta conseguenza della decisione

dell’appellante di locare a terzi l’immobile prima ancora di sapere se la

disdetta del 15 maggio 2006 era valida;

che in tali

circostanze l’avvenuta riconsegna delle chiavi alla fine del 2006, in assenza

di un’esplicita dichiarazione di rinuncia al contratto di locazione da parte

della conduttrice, non assume la rilevanza che le vuole dare la proprietaria;

che essa fa valere

di non aver violato gli ordini supercautelari, il contratto di locazione con

l’attuale occupante dei locali essendo stato concluso prima dell’emanazione del

decreto;

che

l’argomentazione potrà, se del caso, essere fatta valere nella sede penale, i

decreti essendo stati emanati con la comminatoria penale dell’art. 292 CP;

che ai fini del

presente giudizio è determinante il fatto che il Pretore ha fatto ordine alla

proprietaria di non disporre in via cautelare e nell’attesa della crescita in

giudicato della sentenza sulla validità della disdetta e sullo sfratto dei

locali oggetto del contratto di locazione contestato, a tutela dei diritti

scaturenti dal contratto di locazione sottoscritto il 20 gennaio 2006;

che tale decisione

sfugge alla critica, trattandosi di conservare in pendenza di causa la

situazione giuridica e di fatto dell’immobile;

che l’appellante

non ha dimostrato il fondamento della propria domanda di garanzia ai sensi

dell’art. 380 CPC, a maggior ragione se si considera che il canone di locazione

per i contratti sottoscritti con la nuova conduttrice prevede un canone di

locazione di fr. 60'000.- mensili (doc. 7);

che qualora

l’appellante sia inadempiente nei confronti della nuova occupante dei locali

per rispettare i decreti cautelari del Pretore, ciò sarebbe imputabile solo a

sé medesima, per aver consapevolmente stipulato un contratto senza avere la

certezza di poter disporre liberamente dei locali;

che l’eventuale

violazione dei diritti della nuova conduttrice, in sostanza, è riconducibile al

comportamento dell’appellante, che ha voluto accelerare i tempi e disporre

dell’immobile prima della conclusione della procedura giudiziaria;

che l'appello,

manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata

dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;

che le spese

seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno

stato notificato.

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia: 1. L'appello 15 ottobre 2007 di AO 1 è

respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 850.-

b)

spese fr. 50.-

totale fr.

900.

-

sono

a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- , .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). Contro le decisioni

in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione

di diritti costituzionali (art. 98. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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