12.2007.224
Appalto. Mercede
26 novembre 2008Italiano33 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2007.224
Data decisione, Autorità:
26.11.2008, IICCA
Titolo:
Appalto. Mercede
MERCEDE
art. 372 CO
Incarto n.
12.2007.224
Lugano
26 novembre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.863
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 1°
dicembre 2005 da
AO 1
già rappr. dall’avv.
RA 2,
contro
AP 1
rappr. dall’avv. RA 1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna
della convenuta al pagamento di fr. 21'878.40 oltre
interessi al 5% dal 6 settembre 2004, domanda avversata dalla convenuta e che
il Segretario assessore ha accolto limitatamente a fr. 21'164.40 oltre
interessi;
appellante
la convenuta che con atto di appello 16 ottobre 2007 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, con
protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attore con osservazioni 26
novembre 2007 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e
ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. All’inizio del
2002 AP 1 ha incaricato AO 1 dell’esecuzione di alcune opere di riattazione dell’appartamento al terzo piano nello stabile
sito in __________ __________ __________ a __________. Il 4 febbraio 2002 l’appaltatore ha presentato alla committente
un preventivo. L’appaltatore sostiene che il preventivo
ammontava a complessivi fr. 9'014.60 ed era del tenore seguente (doc. B):
1)
piccolo WC fr. 964.80
2)
Locale doccia fr.
2480.50
3)
locale bagno fr.
2729.30
4)
Bagno in demolizione fr. 2310.—
Fori in piastrelle n 48 x fr, 5 fr. 240.—
Silicone ml 29 a Fr. 10 fr.
290.—
fr.
9014.60
Secondo la committente, invece, il preventivo era un manoscritto
il cui riepilogo era (doc. 3):
1) COSTO PICCOLO WC fr.
964.80
2)
LOCALE DOCCIA fr. 2480.50
3)
LOCALE BAGNO fr. 2729.30
4)
BAGNO DA ELIMINARE fr. 2310.—
fr.
8484.60
DA
VEDERE X FORI – A – SANITARI +
SILICONE.
PARETE
– IN – VETRO
2. Il
29 aprile 2002 l’appaltatore ha
trasmesso al committente due fatture di fr. 9'699.70
(fr. 9'014.60
oltre IVA) per i "lavori eseguiti come a preventivo del 4 febbraio
2002" (doc. E) rispettivamente di fr. 12'178.70
(fr. 11'318.50 più IVA) per "lavori eseguiti a regia, a 2 e 3 piano"
e "lavori a cucina 2 piano protezioni", con elenco delle relative
opere (doc. F). Il 6 maggio 2002 la committente ha contestato le fatture testé
citate, affermando che i lavori non erano terminati dato che mancava la posa
del vetro __________ nella parete di cartongesso e che gli accordi divergevano
da quanto richiesto in pagamento. Essa ha quindi affermato di aspettare il
termine dei lavori e di essere a disposizione per un accordo bonale sul saldo
della fattura (doc. L). Con scritto 28 gennaio 2003 l’appaltatore ha
sollecitato il pagamento delle fatture in questione entro dieci giorni (doc.
G). Il 2 febbraio 2003 la committente ha risposto di aver contestato le fatture
perché eccedenti il preventivo del 220% e di aver proposto invano un accordo
extragiudiziale (doc. N). Il 4 giugno 2003 e il 23 luglio 2003 l’appaltatore ha
nuovamente sollecitato i versamenti richiesti (doc. H e I). Il 6 settembre 2004
egli ha quindi fatto spiccare dall’UE di Lugano il PE n. __________ per
complessivi fr. 21'878.40 più accessori, al quale la committente ha interposto
opposizione (doc. K).
3. Con
petizione 1° dicembre 2005 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di
complessivi fr. 21'878.40 oltre interessi al 5% dal 6
settembre 2004. La convenuta si è opposta alla domanda dell’attore. Esperita l’istruttoria,
le parti si sono confermate nei propri rispettivi punti di vista. Il Segretario
assessore, statuendo il 24 settembre 2004 (recte: 2007), ha accolto parzialmente
la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 21'164.40 oltre
interessi.
4. Con
appello 16 ottobre 2007 AP 1 è insorta contro il
giudizio testé citato, chiedendo la sua riforma nel senso di respingere
integralmente la petizione. Con osservazioni 26 novembre 2007 l’attore postula la reiezione del gravame.
Mediante ordinanza 11 giugno 2008 la Presidente di questa Camera ha impartito
alle parti un termine fino al 30 giugno 2008 per inviare le proprie
osservazioni sul possibile annullamento della sentenza alla luce della sentenza
emanata dal Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007, ora pubblicata
in DTF 134 I 184), con l’avvertenza
che il silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia a prevalersi del vizio
di forma. L’appellante ha rinunciato a prevalersi del vizio segnalato, mentre l’attore non ha risposto. Nulla osta quindi
alla trattazione del presente gravame.
5. Il Segretario assessore ha accertato anzitutto che il preventivo
presentato dall’attore (doc. B) non era difforme, nella sostanza, da quello prodotto
dalla convenuta (doc. 3). Posto che quest’ultima non aveva contestato l’esecuzione
delle opere ivi riportate, e nemmeno la loro fatturazione, egli ha deciso che
la somma di fr. 9'699.70 di cui alla fattura doc. E, pari a quanto
preventivato, doveva essere pagata dalla committente. Per quanto, invece,
concerneva la richiesta di pagamento di cui alla fattura doc. F, il primo
giudice ha precisato che la convenuta aveva contestato la posa di un vetro, aveva
obiettato che le opere in parte erano già state contenute nel preventivo di cui
sopra, in parte erano state eseguite da altri artigiani e in parte erano già
oggetto di fatturazione separata e già saldata. Egli ha poi respinto tutte le
censure tranne quella relativa al vetro testé citato, mai fornito dall’attore.
Sulla contestazione della convenuta dei lavori indicati nei bollettini a regia,
il primo giudice ha infine spiegato che essa era contraddittoria, dato che la
convenuta non aveva contestato la loro esecuzione (se non per la posta relativa
alla posa del vetro). La censura era tanto più infondata dato che l’amministratore
unico della convenuta, __________ __________, con scritto 6 maggio 2002 aveva
contestato l’esecuzione delle opere di cui alle fatture doc. E e F solo
limitatamente al vetro. Sull’effettivo impiego del tempo conteggiato, il primo
giudice ha basato il suo giudizio sulle testimonianze dei dipendenti dell’attore
che avevano eseguito i lavori, spiegando che __________ __________ aveva
affermato che le ore riportate nei bollettini corrispondevano a quelle da lui
effettuate, che non è mai capitato che le stesse differissero e che,
circostanza confermata anche dal teste __________ __________, i bollettini
regia sono compilati dal datore di lavoro secondo quanto da loro indicato. Il
Segretario assessore ha quindi ritenuto che ciò era sufficiente per ritenere
che quanto riportato nei bollettini (doc. C) corrispondeva a quanto
effettivamente eseguito. Di conseguenza, egli ha dedotto dall’importo richiesto
dall’attore il costo del vetro di fr. 714.-, condannando la convenuta al
pagamento di fr. 21'164.40.
6. L’appellante
ritiene, anzitutto, che il primo giudice ha accertato i fatti in maniera
arbitraria, ovvero in maniera "non perfettamente unitaria ed in parte
lacunosa" (appello, pag. 2 segg.).
6.1 Secondo la
convenuta, il Segretario assessore si sarebbe limitato ad aderire alle
allegazioni dell’attore, ritenendo in tal modo come assodati i punti invece
controversi. Essa illustra quindi la sua versione dei fatti. Al riguardo, l’appello
è finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Invero, l’appellante non
si confronta con gli accertamenti da lei ritenuti arbitrari, limitandosi alla
considerazione del tutto generica esposta sopra e a ribadire la propria versione
dei fatti. Sia come sia, la censura non può comunque essere condivisa per i
motivi che seguono.
6.2 L’appellante
ribadisce che il preventivo 4 febbraio 2002 era quello manoscritto da lei
prodotto quale doc. 3 e non quello di parte attrice (doc. B). Se non che, il
Segretario assessore non ha preso come assodato che il preventivo era quello di
cui al doc. B, bensì ha spiegato che poco importava la questione sollevata
dalla convenuta, dato che i due documenti non differivano nella sostanza.
Semmai, uno (doc. 3) appariva come la bozza dell’altro (doc. B) (sentenza
impugnata, pag. 2 in basso).
6.3 La convenuta
assevera, inoltre, di aver chiesto sì l’esecuzione di opere aggiuntive rispetto al preventivo, ma unicamente l’"erezione parete
prefabbricata in cartongesso __________; esecuzione fori con carotatrice per il
passaggio dei tubi dell’impianto di condizionamento; posa piastrelle (3 mq)
locale cucina secondo piano e intonaco spalla finestra locale cucina secondo
piano". Il primo giudice non ha omesso tale circostanza, bensì ha vagliato
le contestazioni della convenuta per quanto concerne i controversi lavori
aggiuntivi da lei non riconosciuti (loc. cit., pag. 3 segg.).
6.4 La convenuta
sostiene, altresì, che per le opere supplementari da lei richieste non era
stato allestito alcun preventivo, né concordata una mercede. Se non che, il
Segretario assessore ha proprio accertato che il preventivo non contemplava le
opere aggiuntive (loc. cit., pag. 3 in lato) e che nemmeno era stata concordata
una mercede.
6.5 L’appellante
ritiene che malgrado i lavori non fossero ancora terminati, dato che era stata
segnatamente omessa la consegna e la posa di un vetro, parte di una parete in
cartongesso, l'appaltatore le ha inviato le due fatture di cui ai doc. E e F. A
parte il fatto che dinanzi al primo giudice la convenuta ha spiegato che
mancava unicamente tale opera, senza utilizzare l’avverbio
"segnatamente" (risposta, pag. 4 in basso; conclusioni, pag. 3 in
alto; cfr. anche doc. L), il Segretario assessore ha proprio accertato che tale
vetro non era stato né fornito né posato dall’appaltatore (loc. cit., pag. 4 in
mezzo). La convenuta si contraddice quindi asserendo che il primo giudice ha
accertato in maniera arbitraria i fatti, dato che egli ha aderito, al riguardo,
alla versione dei fatti da lei esposta. La questione, invece, di sapere se
competesse all’attore posare tale vetro e quindi se l’opera fosse terminata è
una questione di diritto, che sarà vagliata nel seguito (consid. 7).
6.6 La convenuta
sostiene, inoltre, di aver inviato il 6 maggio 2002 la lettera di cui al doc.
L. Ciò che ha accertato il primo giudice (loc. cit., pag. 4 in basso). Nella
sentenza impugnata non è invece stata riportata la lamentela della conduttrice
dell’appartamento, __________ __________ __________, il fatto che la
committente ha chiesto un rendiconto dettagliato delle opere eseguite e la sua
proposta di risolvere la questione bonalmente con il pagamento di fr. 15'000.-
a patto che l’attore terminasse i lavori, proposta da questi rifiutata. Non si
può tuttavia rimproverare al Segretario assessore tale omissione, tali
circostanze essendo irrilevanti ai fini del giudizio. La circostanza di aver
proposto un accordo bonale non muta i diritti e i doveri delle parti invocati
nella presente procedura. Per quanto concerne, invece, il fatto della lamentela
da parte della conduttrice, si rinvia a quanto sarà illustrato in seguito
(consid. 14).
7. L’appellante
critica il Segretario assessore per non aver accertato il mancato termine dell’opera
(mancata fornitura e posa di un vetro), la conseguente mancata consegna della
stessa e, quindi, l’inesigibilità della pretesa attorea (appello, pag. 17
segg.).
7.1 Il primo
giudice ha affrontato la questione del vetro ritenendo che siccome lo stesso
non era stato consegnato, allora non poteva essere fatturato dall’appaltatore
(sentenza impugnata, pag. 4, consid. 6.4). Egli non ha tuttavia affrontato la
questione menzionata sopra, che la convenuta aveva già sollevato con la
risposta (pag. 4 in fondo). Da parte sua, l’attore ha spiegato che la posa del
vetro non gli competeva, trattandosi di un lavoro da vetraio, non da muratore
(replica, pag. 3 in alto). Secondo l’art. 372 CO il committente deve pagare la
mercede all’atto della consegna dell’opera. In assenza di pattuizioni
contrarie, l’opera dev’essere consegnata finita (Zindel/Pulver in: Basler Kommentar, 4ª ed., n. 2 segg. ad
art. 372 CO; Gauch, Der
Werkvertrag, Zurigo 1996, n. 1447, pag. 402; Gautschi
in: Berner Kommentar, n. 11c ad art. 372 CO; Schumacher, Die Vergütung im Bauwerkvertrag, Friborgo 1998,
n. 216, pag. 64). L’onere di provare che l’opera è stata consegnata compete all’appaltatore
che ne chiede il pagamento della mercede (Zindel/Pulver,
op. cit., n. 21 ad art. 372 CO). Di conseguenza, a lui compete anche l’onere di
provare che la stessa è terminata. Tale questione dev’essere risolta sulla
scorta di quanto pattuito tra le parti (Gautschi,
op. cit., n. 11c ad art. 372 CO).
7.2 Con lettera 6
maggio 2002 la committente si è opposta al pagamento delle fatture 28 aprile
2002 sostenendo, tra le altre cose, che il lavoro non era terminato dato che
mancava la posa del vetro __________ nella parete di cartongesso, ordinato dall’appaltatore
(doc. L). Nella fattura di cui al doc. F l’appaltatore ha indicato nei
materiali "__________ elementi per porta + finestra (senza vetro)"
(pag. 2) e nel lavoro "demolizione vetrata sgombero nuova parete in carton
gesso fornitura e posa porta e telaio finestra" (pag. 1). Egli non ha
quindi indicato il costo del vetro o il lavoro per posarlo. Tuttavia, come
spiegato dal Segretario assessore, nel prezzo di fr. 1'738.- era compreso
quello del vetro (sentenza impugnata, pag. 4, consid. 6.4; doc. D: quarta
colonna "Glas"). Sulla base degli elementi menzionati sopra non è
quindi chiaro se la fornitura e posa del vetro rientrasse nei compiti dell’appaltatore.
Sia come sia, la censura dell’appellante non è comunque d’ausilio alla sua tesi
per i motivi che seguono.
7.3 Nella
petizione l’attore ha spiegato non solo che tale lavoro non era di sua
competenza e doveva essere seguito da uno specialista, bensì che è effettivamente
stato eseguito da terzi (pag. 3 in alto). Tale circostanza è stata contestata
dalla convenuta (risposta, pag. 4 seg.). Se non che, mentre nell’e-mail 8
maggio 2002 la conduttrice __________ __________ __________ segnalava, tra le
altre cose, la mancanza di un vetro sulla nuova parete interna e ne chiedeva la
posa (doc. 10), tale richiesta non è più stata formulata il 24 maggio 2002
(doc. 15). Nemmeno è dato di credere che tale ultima missiva riguardi richieste
aggiuntive, dato che menziona ancora la sostituzione di vetri nell’ex-WC. Se ne
desume che il vetro era stato nel frattempo posato. Si aggiunga che nello
scritto doc. 15 la conduttrice ha segnalato di aver convenuto con la ditta __________
di far posare un vetro zigrinato al posto di uno trasparente sulla finestra
interna. Tutto lascia quindi intendere, anche in ragione delle dimensioni
riportate nella fattura di __________ __________ ( doc. 9) che assomigliano a
quelle indicate nel doc. D, che trattasi del vetro in questione. Infine, nella
missiva 2 febbraio 2003 __________ __________, amministratore unico della
committente, non ha più menzionato la mancata ultimazione dei lavori (doc. N).
Di conseguenza, la questione di sapere se tale opera fosse di competenza dell’appaltatore
può rimanere indecisa, dato che anche se così fosse, dal carteggio processuale
si desume che essa è stata eseguita da un’altra ditta, ancor prima dell’inoltro
della petizione 1° dicembre 2005. L’esecuzione della stessa da parte dell’appaltatore
non era, quindi, più oggettivamente possibile. Sia che si valuti tale
impossibilità dal punto di vista dell’art. 97 CO, sia da quello dell’art. 119 oppure
ancora dell’art. 378 CO, la convenuta è tenuta a rifondere all’attore la parte
di opera eseguita (Wiegand, in:
Basler Kommentar, 4ª ediz., n. 6 e 13 ad art. 119 CO; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner
Teil, 3ª ediz., n. 64.31, pag. 395 seg.). È del resto significativa la
circostanza che la convenuta afferma da una parte che l’opera non è stata
completata perché non è stato posato il vetro nella parete di cartongesso,
mentre allo stesso tempo non elenca tale lavoro in quelli da lei riconosciuti
come aggiuntivi (essa parla di "erezione parete prefabbricata in
cartongesso __________ " ma non della posa del vetro: cfr. risposta, pag.
3 in mezzo) e contesta di aver incaricato l’appaltatore di altri lavori.
8. L’appellante
critica il primo giudice laddove l’ha condannata al pagamento di fr. 9'699.-
corrispondenti al valore indicato nel preventivo 4 febbraio 2002 (appello, pag.
12 seg.). Essa ritiene che il Segretario assessore abbia assunto erroneamente l’esistenza
di due contratti d’appalto: il primo che prevedeva una mercede a corpo,
preventivamente determinata, il secondo che concerneva le opere aggiuntive,
secondo il valore del lavoro eseguito. Secondo la convenuta tale duplicità non
corrisponde alla volontà delle parti, tant’è che non è stata dimostrata dall’attore.
Le parti avrebbero invero pattuito un unico contratto di appalto e,
limitatamente a una parte delle opere, è stato redatto un mero computo
approssimativo della spesa. Di conseguenza, secondo la committente la mercede
dev’essere determinata giusta l’art. 374 CO per tutte le opere eseguite dall’appaltatore.
Questi doveva quindi dimostrare il valore delle stesse anche per quelle opere
di cui alla fattura doc. E, cosa che invece non avrebbe fatto.
8.1 Il
Segretario assessore ha accertato che la convenuta non aveva contestato l’accordo
delle parti, sulla scorta di un preventivo, circa l’esecuzione di una serie di
opere (sentenza impugnata, pag. 2, consid. 5). In realtà, la convenuta ha
spiegato che era stato sì redatto un preventivo, ma che si trattava di una
previsione della mercede in via approssimativa, non di un prezzo a corpo
(risposta, pag. 5 in fondo). La mercede è stabilita a corpo qualora l’opera sia
stata, per l’appunto, preventivamente determinata a corpo. In tal caso,
l'appaltatore è tenuto a compiere l’opera per detta somma e non ha diritto, con
la riserva del cpv. 2 dell’art. 373 CO, ad alcun aumento, quantunque abbia
avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva previsto (cpv. 1). Il
committente deve tuttavia sempre pagare la mercede intera, quantunque il compimento
dell’opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era stato previsto (cpv. 3).
Se, invece, il computo è stato fatto in maniera approssimativa dall’appaltatore
ed esso è ecceduto sproporzionatamente, senza il consenso del committente,
questi, durante o dopo l’esecuzione dell’opera, può recedere dal contratto
(art. 375 cpv. 1 CO). Ove si tratti di costruzioni sul suolo del committente,
questi può chiedere una proporzionata riduzione della mercede pattuita o,
quando l’opera non sia ancora compiuta, toglierne all’appaltatore la
continuazione e recedere dal contratto mediante equa indennità per i lavori già
eseguiti (cpv. 2).
8.2 È ben vero
che, come detto, la convenuta ha sostenuto già con la risposta che si trattava
di un preventivo di massima e che l’onere della prova sul tipo di mercede
pattuita compete all’appaltatore (da ultimo: II CCA, sentenza inc. 12.2007.13
del 14 febbraio 2008, consid. 1). Tuttavia, non va dimenticato che con la
fattura doc. E l’appaltatore ha fatturato un importo equivalente a quello
preventivato di fr. 9'014.60 e, quindi, anche se si fosse in presenza di un
computo approssimativo, egli non ha in alcun modo ecceduto nello stesso. Men
che meno la convenuta solleva che l’opera svolta sia di un valore inferiore
rispetto ai lavori preventivati il 4 febbraio 2002. D’altra parte, nella
propria missiva 6 maggio 2002 la committente ha contestato le fatture 28 aprile
2002, sostenendo segnatamente che gli accordi presi divergevano dalle stesse
(doc. L), ma non ha sostenuto che le opere fossero di un valore inferiore al
preventivo. Di conseguenza, per quanto concerne le opere indicate nel
preventivo 4 febbraio 2002 la questione di sapere se sia stata pattuita una
mercede giusta l’art. 373 o secondo l’art. 375 CO non è di rilevanza ai fini
del presente giudizio. Ne consegue che il primo giudice ha a ragione condannato
la committente al pagamento della fattura di cui al doc. E di fr. 9'699.70.
9. La
convenuta ritiene altresì che è stato pattuito un unico contratto di appalto e,
quindi, l’appaltatore doveva dimostrare eventuali rettifiche del committente e
il relativo maggior dispendio (appello, pag. 13 in alto). Tuttavia, come
spiegato dal Segretario assessore le opere elencate nella fattura doc. F non
sono le stesse di quelle riportate nel preventivo 4 febbraio 2002, tant’è che
non ha riscontrato doppie fatturazioni (sentenza impugnata, pag. 3, consid. 6.1).
Sotto questo aspetto la committente non contesta l’accertamento pretorile. Non
trattasi quindi di "rettifiche" di opere già commissionate, bensì di
lavori ordinati in aggiunta a quelli preventivati. Non si può quindi parlare di
"maggior dispendio" nel senso di un sorpasso del preventivo. Al
riguardo, si rinvia a quanto illustrato al consid. 12. Di conseguenza, occorre
semmai porsi la questione di sapere se le stesse sono state commissionate dal
committente, come verrà esaminato nel seguito (consid. 11).
10. Secondo
l’appellante, l’appaltatore non ha provato la realizzazione delle opere
fatturate a regia nel doc. F (appello, pag. 19 segg.).
10.1 Essa critica
il primo giudice laddove ha ritenuto non precisa e circostanziata la sua
allegazione sulla doppia fatturazione di numerosi lavori da parte dell’appaltatore,
poiché già contemplati nel preventivo e quindi oggetto della fattura di cui al
doc. E (appello, pag. 19 in fondo). La censura
dev’essere disattesa già per motivi d’ordine, dato che il primo giudice ha
invece esaminato la questione, ritenendo che dal raffronto
tra le singole voci delle opere fatturate separatamente nel doc. F con quelle
riportate nel preventivo (doc. 3 e doc. B) non si riscontrano comunque doppie
fatturazioni (sentenza impugnata, pag. 3 in mezzo). Ciononostante,
l’appellante non ha
assolutamente spiegato in questa sede le ragioni per cui tale conclusione,
debitamente motivata, sarebbe errata e con ciò da riformare (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC). Al riguardo l’appello
è quindi inammissibile.
10.2 La convenuta
prosegue criticando la decisione del primo giudice di non ritenere già pagati i
lavori per l’eliminazione della
perdita d’acqua (appello, pag.
21 in alto e in mezzo). Secondo l’appellante il primo giudice si è affidato erroneamente ai bollettini
a regia (doc. C), del tutto privi di valenza probatoria e nemmeno riportanti la
circostanza menzionata sopra. D’altra parte, la convenuta ritiene che ciò
non sia stato affermato nemmeno dai testi, che non hanno né dichiarato di
essere intervenuti due volte su una perdita d’acqua, né avvalorato il contenuto
delle fatture doc. E e F. Il Segretario assessore ha
spiegato che la fattura del maggio 2002 (doc. 7) concerne opere eseguite all’esterno dello stabile, mentre quella di cui
al doc. F si riferisce all’eliminazione
di una perdita d’acqua nel
locale doccia (sentenza impugnata, pag. 4 in alto, consid. 6.3). Dal doc. 7
emerge che la perdita d’acqua
concerneva un pluviale. Nella fattura doc. F appare invece "ricerca
perdita in locale doccia". Ciò emerge anche dal bollettino n. 2 di cui al
doc. C. Se non che, lo stesso non è stato controfirmato dalla committente, di
modo che, come a ragione sollevato dall’appellante (memoriale, pag. 14 seg. e 21), assurge a mero valore di
allegazione di parte. I testi, poi, non hanno riferito sulla questione del conferimento dell’incarico, tranne che per quanto
concerne la cucina (audizione __________ __________ 8 maggio 2007, pag. 2). Non
può quindi essere seguita la tesi dell’attore secondo il quale dagli atti di
causa appare incontestabile come la convenuta stessa abbia ordinato l’eliminazione
della perdita d’acqua nella doccia (osservazioni, pag. 3 in fondo). Di
conseguenza, per quanto concerne la pretesa eliminazione di una perdita d’acqua
nel locale doccia, l’appellante ritiene a ragione che l’attore non ha provato
di essere stato incaricato di tale opera. Su questo punto l’appello dev’essere
pertanto accolto.
10.3 L’appellante conclude sostenendo che le
testimonianze assunte nella causa sono inconferenti, poiché le domande sono
state loro poste in maniera suggestiva sulla scorta dei bollettini a regia di
cui al doc. C (appello, pag. 20 in alto). Se non che, la convenuta dimentica
che il primo giudice si è avvalso di tali testimonianze unicamente per quanto
concerne le ore conteggiate nei bollettini testé menzionati (sentenza
impugnata, paga. 4 in basso). Essa non si confronta quindi con la diffusa
motivazione del Segretario assessore sull’esecuzione delle opere a regia da parte dell’attore (consid. 6 e 7), di modo che anche sotto questo aspetto l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC).
11. La
convenuta ritiene, inoltre, che l’attore non abbia provato di essere stato incaricato dell’esecuzione delle opere a regia (appello,
pag. 20 in mezzo e in basso). La censura non può essere condivisa, tranne che
per quanto concerne la perdita d’acqua nel locale doccia (sopra, consid. 10.2). Invero, come spiegato
dal Segretario assessore (sentenza impugnata, consid. 6), a eccezione di alcuni
lavori supplementari riconosciuti, la convenuta ha contestato la fattura doc. F
sotto quattro aspetti: quello della doppia fatturazione da parte dell’appaltatore, quello dell’esecuzione delle opere da parte di altri
artigiani, quello dell’avvenuto
pagamento delle opere di eliminazione della perdita d’acqua e quello della mancata fornitura e posa del vetro (cfr.
risposta, pag. 3 seg.). L’appellante
non contesta tale accertamento pretorile. Ne consegue che posta l’esistenza delle opere (circostanza questa mai
contestata dalla convenuta), la reiezione delle censure della convenuta da
parte del primo giudice (a parte per quanto concerne il vetro) e l’inammissibilità della censura proposta in
questa sede in merito alla doppia fatturazione (infra, consid. 12), ne deriva
forzatamente l’incarico
conferito dalla committente all’appaltatore per le opere in questione (tranne che per quanto
concerne, come detto, l’eliminazione
della perdita d’acqua nel
locale doccia: consid. 10.2). A poco giova, quindi, il ragionamento dell’appellante sulla portata, al riguardo,
delle testimonianze di __________ __________ e __________ __________ (appello,
pag. 20 in mezzo e in basso).
12. L’appellante
critica altresì il Segretario assessore laddove non ha considerato il mancato
rendiconto da parte dell’appaltatore in merito ai lavori aggiuntivi, cosa che
comporterebbe l’inesigibilità della mercede richiesta (appello, pag. 21 seg.).
Se con rendiconto l’appellante intende un presunto mancato avviso di sorpasso
di preventivo, basti rilevare che seppure ha sollevato tale censura con la
risposta (pag. 4 in alto), la convenuta ha, come già esposto, contestato le
opere aggiuntive, a parte quelle espressamente riconosciute, sotto i quattro aspetti menzionati sopra. Per i motivi illustrati
(sopra, consid. 11), ne deriva l’incarico conferito dalla committente all’appaltatore per le opere in questione (tranne che per quanto
concerne l’eliminazione della
perdita d’acqua nel locale
doccia). Di conseguenza, non trattasi nella fattispecie di sorpasso di
preventivo, bensì di nuove opere commissionate all’appaltatore dalla committente e con prezzo stabilito secondo il
valore del lavoro (art. 374 CO). Se con rendiconto si intende, invece, l’assenza di un
dettaglio delle opere aggiuntive eseguite, basti ricordare che nella fattura di
cui al doc. F sono stati indicati i diversi lavori eseguiti, il totale delle
ore svolte e la tariffa oraria, così come il costo del materiale. Manca il
tempo impiegato per ogni singolo intervento, ma questa circostanza non comporta
ipso facto la non esigibilità della pretesa dell’appaltatore,
bensì sarebbe potuta essere rilevante ai fini del calcolo della congruità della
pretesa attorea. Tuttavia, come si vedrà in seguito (consid. 13), tale
circostanza è ininfluente ai fini del giudizio. Secondo la convenuta l’appaltatore
avrebbe inoltre dovuto emettere un’unica fattura che contemplasse sia le opere
preventivate sia quelle aggiuntive (appello, pag. 21). Mal si comprende come un’unica
fattura potesse essere di ausilio alla convenuta, dato che il primo giudice ha
precisato che, sulla base di un semplice confronto, la fattura doc. E si
differenzia per contenuti da quella doc. F, tant’è che non si riscontrano
doppie fatturazioni (loc. cit., pag. 3, consid. 6.1 in fine). Con tale
motivazione l’appellante non si confronta minimamente, limitandosi a ribadire
quanto già sostenuto dinanzi al primo giudice, sicché al riguardo l’appello è
finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Lo stesso dicasi dell’allegazione
secondo la quale il preventivo prodotto in causa dall’attore (doc. B) diverge
da quello da lei ricevuto (doc. 3), dato che anche in questo caso l’appellante
non spiega perché sarebbe errata la decisione del Segretario assessore secondo
la quale i due documenti testé citati non sono, nella sostanza, difformi (sentenza
impugnata, pag. 2, consid. 5).
13. La convenuta ritiene inoltre che l’attore non abbia dimostrato le
ore impiegate per l’esecuzione delle opere a regia di cui alla fattura doc. F
(appello, pag. 13 segg.), men che meno la congruità della mercede (appello,
pag. 15 segg.).
13.1 Va precisato
anzitutto che l’appaltatore che chiede il pagamento
della propria mercede, al contrario di quanto ritenuto dall’attore (osservazioni, pag. 2 in fondo), sopporta
l’onere della prova per quel che concerne l’esistenza e l’entità del vantato
diritto (Zindel/Pulver in: Basler Kommentar, 4a ediz., n. 21 ad art. 373 CO). In mancanza di una pattuizione sulla
mercede relativa ai lavori supplementari rispetto a quelli preventivati il 4
febbraio 2002, si procede come previsto dall’art. 374 CO, determinando la
retribuzione dell’appaltatrice secondo il valore del lavoro e del materiale.
13.2 Nella
fattispecie, l’attore asserisce
aver eseguito, su ordine della committente, i lavori a regia di cui ai
bollettini doc. C. Gli stessi, tuttavia, non sono stati controfirmati dalla
committente, di modo che, come a ragione sollevato dall’appellante (memoriale, pag. 14 seg.), assurgono a mero valore di
allegazione di parte. L’attore
si è quindi avvalso, per cercare di suffragare la propria tesi, delle
testimonianze dei dipendenti che hanno eseguito i lavori controversi, __________ __________, __________ __________ e __________ __________. Il
Segretario assessore ha spiegato che sia __________ __________ sia __________ __________
"hanno confermato che questi [i bollettini a regia] vengono compilati dal loro
datore di lavoro sulla base del dispendio orario comunicatogli dagli operai. Il
teste __________ ha pure confermato che i tempi indicati sui bollettini che lo
concernono corrispondono a quelli effettivamente eseguiti. Più in generale,
egli ha riferito che non è mai capitato che le ore riportate nei bollettini da AO
1 non corrispondessero a quelle indicate dai suoi lavoratori". Il primo
giudice ha quindi ritenuto quanto testé menzionato sufficiente per ritenere che
nei bollettini era stato riportato il tempo effettivamente impiegato per l’esecuzione
delle opere in questione (sentenza impugnata, pag. 4 in fondo e 5 in alto). Tuttavia,
al di là della questione di sapere l’entità delle opere effettivamente
eseguite, il primo giudice non si è comunque pronunciato sulla congruità delle
ore ivi elencate. Ciò sebbene la convenuta abbia sollevato tale questione negli
allegati preliminari (risposta, pag. 4 in alto) e nelle proprie conclusioni
(pag. 16 seg.). È ben vero che almeno per quanto concerne i lavori da lui
stesso eseguiti, il teste __________ __________ ha
risposto: "facendo passare i lavori di mia competenza indicati sui
bollettini rilevo che i tempi sono giusti" (verbale 8 maggio 2007, pag.
2), alla domanda del Segretario
assessore sulla corrispondenza tra i tempi indicati sul doc. C e quelli effettivamente
impiegati. Egli non si è tuttavia pronunciato sulla congruità degli stessi e, d’altra parte, anche se si volesse ritenere
che con "giusti" egli intendeva ciò, come affermato dall’appellante (memoriale, pag. 10 in basso) una
testimonianza in tal senso non avrebbe avuto valore probatorio, poiché i testi
non sono sentiti per esprimere una valutazione su quesiti in cui dovesse valere
il loro parere per cognizioni loro particolari (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 2 ad art. 237) o
semplicemente basate su loro apprezzamenti soggettivi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 3 ad
art. 237). Nella fattispecie, al fine di determinare la congruità della mercede
sarebbe stata semmai utile una perizia, mentre l’attore si è limitato a chiedere l’assunzione dei testi menzionati sopra. Non occorre quindi
addentrarsi nelle censure dell’appellante
sulla valenza probatoria delle testimonianze menzionate sopra per quanto concerne
le opere effettuate e le ore eseguite (appello, pag. 4-11), dato che esse non
sono rilevanti per quanto concerne la prova della congruità dei lavori svolti.
In ogni caso, come verrà spiegato in seguito (consid. 13.3), nella fattispecie non
occorre tuttavia nemmeno chinarsi sulla questione delle ore effettivamente
eseguite.
13.3 Con la
risposta la convenuta, eccependo l’assoluta incongruenza delle ore fatturate a
regia dall’appaltatore (doc. F), ha rinviato ad un preventivo della ditta __________
__________ (doc. 8), "solida azienda di settore, che ha esposto una mercede
nettamente inferiore a quanto preteso da controparte (pag. 4 in alto). L’attore
ha replicato: "privo di senso produrre un preventivo, datato 15 dicembre
2005 (doc. 8), redatto non si sa bene in base a quali indicazioni. Ad ogni buon
conto il preventivo dell’__________ è riferito unicamente all’esecuzione delle
pareti in cartongesso. Se all’importo ivi indicato si aggiungono le poste
esposte per l’esecuzione delle altre opere eseguite per poter permettere la
posa di una cucina, dell’impianto di ventilazione di un servizio, ecc., si
giunge alla forzata conclusione che l’importo esposto dall’attore sia del tutto
conforme alle prestazioni eseguite" (pag. 3 in alto). In duplica la
convenuta ha affermato che "il doc. 8 rende più che bene l’idea.
Controparte dimentica che nella sua fattura di cui al doc. F espone ben fr.
12'178.70" (pag. 4 in mezzo). Non occorre quindi chinarsi sulla questione
delle ore effettivamente eseguite. Invero, considerato che le opere di cui alla
fattura doc. F sono state effettuate tranne la fornitura e posa del vetro di
fr. 714.- (sentenza impugnata, pag. 4 in mezzo, consid. 6.4) e che, a parte per
quanto concerne l’eliminazione della perdita d’acqua nella doccia (sopra, consid.
10.2), sono state commissionate dalla committente (sopra, consid. 11) all’appaltatore,
si ritiene di riconoscere come lavoro congruo fr. 6'312.- oltre IVA al 7.6%,
ovvero quanto preventivato dalla ditta __________ __________, ritenuto dalla
stessa convenuta come termine di paragone per l'incongruità delle ore esposte
dall’attore e, quindi, riconosciuto dalla stessa come congruo per tali opere.
Da tale importo dev’essere tuttavia dedotto quello relativo al vetro non posato
dall’appaltatore, compreso nel preventivo di tale ditta. Si giustifica quindi
una riduzione di fr. 1'200.-, corrispondenti alla cifra indicata nel preventivo
della ditta __________ __________ con la dicitura "fornitura e posa di
serramento in alluminio compreso vetro stampato". È ben vero che ci si può
porre la questione di un’ulteriore riduzione in ragione della manodopera da
eseguire per la posa dello stesso, che però nel doc. 8 testé menzionato non è
indicato in maniera specifica per tale voce. Considerato, tuttavia, che il
costo del vetro indicato nel doc. D prodotto dall’attore è di fr. 714.-, quindi
un importo ancor più congruo di quello indicato da __________ __________, si può
ben ritenere che la deduzione di fr. 1'200.- contempli anche una quota-parte di
manodopera. Per contro, non si giustifica alcuna riduzione relativa all’eliminazione
della perdita d’acqua nel locale doccia (sopra, consid. 10.2), poiché trattasi
di un preventivo non relativo a tale voce. Se ne conclude che l’appaltatore ha
diritto al pagamento, per quanto concerne la fattura doc. F, di fr. 5'112.- (fr.
6'312.- ./. fr. 1'200.- più IVA calcolata sul risultato).
14. L’appellante invoca altresì dei difetti dell’opera (intasamento
delle condutture del WC), riscontrati al momento della presa in possesso
dell'appartamento da parte della conduttrice __________ __________ __________,
e, quindi, il minor valore dell’opera (appello, pag. 22). Essa aveva sollevato
tale questione già in prima sede (risposta, pag. 5 in alto; duplica, pag. 4 in
mezzo; conclusioni, pag. 18 in fondo), contestata dall’attore anche per quanto
concerne la tempestività della notifica dei difetti (replica, pag. 3 in alto;
conclusioni). Il Segretario assessore non si è pronunciato, invece, sulla
questione. Secondo l’art. 368 cpv. 2 prima frase CO qualora i difetti o le
difformità dal contratto siano di minore entità, il committente può diminuire
la mercede in proporzione del minor valore dell’opera. Giusta l’art. 370 CO l’approvazione
espressa o tacita dell’opera consegnata, da parte del committente, libera l’appaltatore
della sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria
verificazione all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia
scientemente dissimulati (cpv. 1), Vi è tacita approvazione, se il committente
omette la verificazione e l’avviso previsti dalla legge (cpv. 2). Ove i difetti
si manifestassero soltanto più tardi, dovrà esserne dato avviso tosto che siano
scoperti; altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi
(cpv. 3). Compete al committente dimostrare di aver notificato tempestivamente
Fatti
i difetti all’appaltatore (da ultimo: II CCA, sentenza inc. 12.2007.148 del 29
settembre 2008). L’appellante non sostiene che i difetti siano stati
scientemente dissimulati dall’appaltatore. Essa sostiene, invece, di aver
notificato gli stessi tempestivamente. Prova ne è, sempre secondo la convenuta,
che vi erano contrasti con l’attore e che non è dato di capire per quale motivo
non avrebbe dovuto segnalargli i difetti. Tale ragionamento non può essere
condiviso. Invero, quanto da lei asserito si esaurisce in mere allegazioni di
parte sprovviste di qualsiasi valenza probatoria. Ma anche se si volesse
vagliare i documenti indicati dalla stessa nelle conclusioni a suffragio della
propria tesi (doc. 10 e 15), ma non più menzionati in appello, il suo asserto
non sarebbe comprovato. Invero, trattasi di due e-mail 8 maggio 2002
rispettivamente 24 maggio 2002 inviati da un impiegato postale all’amministratore
unico della convenuta, __________ __________, e che quindi nulla hanno a che
vedere con un’eventuale segnalazione all’appaltatore. Per tacere del fatto che
il primo (doc. 10) nemmeno menziona l’intasamento del WC.
15. La
convenuta conclude chiedendo che sull’importo posto
eventualmente a suo carico gli interessi di mora
decorrano solo dall’emanazione della sentenza, dato che l’accertamento del dovuto, ovvero il valore del lavoro svolto,
dipende dall’esito giudiziale della causa (appello,
pag. 19 in mezzo). A torto. La decisione con cui il
giudice di prime cure ha attribuito all’attore, come da lui domandato,
interessi dal 6 settembre 2004, è infatti corretta, visto che essa corrisponde alla data di notifica del PE (doc. K): a tale data la debitrice era
chiaramente messa in mora. Per tacere del fatto che essa era già stata messa in
mora con missiva 28 gennaio 2003 (doc. G).
16. In
definitiva, l’appello è parzialmente accolto, nel senso che l’attore ha diritto
a complessivi fr. 14'811.70 oltre interessi (fr. 9'699.70
+ fr. 5'112.-), anziché i fr. 21'164.40 stabiliti dal
primo giudice. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura
d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 21'164.40 (e non di fr.
21'878.40 come erroneamente indicato dall’appellante: pag. 1 in basso), valido
anche per un’eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, sono
ripartiti tra le parti in ragione della reciproca soccombenza (art. 148 CPC). L’esito
dell’attuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sugli oneri
processuali di prima sede, che segue medesima sorte.
Per i quali motivi
richiamati l’art. 148 CPC e la TG,
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 16 ottobre 2007 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione di AO 1 è parzialmente
accolta.
AP
1, __________, è condannata a versare a AO 1 fr. 14'811.70 oltre interessi al
5% dal 6 settembre 2004.
2. La
tassa di giustizia, di fr. 900.-, e le spese, di fr. 120.-, da anticipare
dall’attore, rimangono a suo carico limitatamente a complessivi fr. 300.-,
mentre il resto è posto a carico della convenuta. La convenuta rifonderà
inoltre all’attore fr. 1'300.- a titolo di ripetibili ridotte.
Considerandi
II. Gli
oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
500.
-
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico nella misura di tre quarti e
per il resto sono poste a carico dell’appellato, al quale l’appellante
rifonderà fr. 700.- per ripetibili di appello ridotte.
III. Intimazione:
-
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster