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Decisione

12.2007.224

Appalto. Mercede

26 novembre 2008Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i difetti all’appaltatore (da ultimo: II CCA, sentenza inc. 12.2007.148 del 29

settembre 2008). L’appellante non sostiene che i difetti siano stati

scientemente dissimulati dall’appaltatore. Essa sostiene, invece, di aver

notificato gli stessi tempestivamente. Prova ne è, sempre secondo la convenuta,

che vi erano contrasti con l’attore e che non è dato di capire per quale motivo

non avrebbe dovuto segnalargli i difetti. Tale ragionamento non può essere

condiviso. Invero, quanto da lei asserito si esaurisce in mere allegazioni di

parte sprovviste di qualsiasi valenza probatoria. Ma anche se si volesse

vagliare i documenti indicati dalla stessa nelle conclusioni a suffragio della

propria tesi (doc. 10 e 15), ma non più menzionati in appello, il suo asserto

non sarebbe comprovato. Invero, trattasi di due e-mail 8 maggio 2002

rispettivamente 24 maggio 2002 inviati da un impiegato postale all’amministratore

unico della convenuta, __________ __________, e che quindi nulla hanno a che

vedere con un’eventuale segnalazione all’appaltatore. Per tacere del fatto che

il primo (doc. 10) nemmeno menziona l’intasamento del WC.

15. La

convenuta conclude chiedendo che sull’importo posto

eventualmente a suo carico gli interessi di mora

decorrano solo dall’emanazione della sentenza, dato che l’accertamento del dovuto, ovvero il valore del lavoro svolto,

dipende dall’esito giudiziale della causa (appello,

pag. 19 in mezzo). A torto. La decisione con cui il

giudice di prime cure ha attribuito all’attore, come da lui domandato,

interessi dal 6 settembre 2004, è infatti corretta, visto che essa corrisponde alla data di notifica del PE (doc. K): a tale data la debitrice era

chiaramente messa in mora. Per tacere del fatto che essa era già stata messa in

mora con missiva 28 gennaio 2003 (doc. G).

16. In

definitiva, l’appello è parzialmente accolto, nel senso che l’attore ha diritto

a complessivi fr. 14'811.70 oltre interessi (fr. 9'699.70

+ fr. 5'112.-), anziché i fr. 21'164.40 stabiliti dal

primo giudice. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura

d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 21'164.40 (e non di fr.

21'878.40 come erroneamente indicato dall’appellante: pag. 1 in basso), valido

anche per un’eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, sono

ripartiti tra le parti in ragione della reciproca soccombenza (art. 148 CPC). L’esito

dell’attuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sugli oneri

processuali di prima sede, che segue medesima sorte.

Per i quali motivi

richiamati l’art. 148 CPC e la TG,

dichiara e pronuncia:

I. L’appello 16 ottobre 2007 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata:

1. La petizione di AO 1 è parzialmente

accolta.

AP

1, __________, è condannata a versare a AO 1 fr. 14'811.70 oltre interessi al

5% dal 6 settembre 2004.

2. La

tassa di giustizia, di fr. 900.-, e le spese, di fr. 120.-, da anticipare

dall’attore, rimangono a suo carico limitatamente a complessivi fr. 300.-,

mentre il resto è posto a carico della convenuta. La convenuta rifonderà

inoltre all’attore fr. 1'300.- a titolo di ripetibili ridotte.

Considerandi

II. Gli

oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 450.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

500.

-

già

anticipati dall’appellante, restano a suo carico nella misura di tre quarti e

per il resto sono poste a carico dell’appellato, al quale l’appellante

rifonderà fr. 700.- per ripetibili di appello ridotte.

III. Intimazione:

-

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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