12.2007.225
Lavoro - accordo di scioglimento - formalità - irrinunciabilità
23 marzo 2009Italiano15 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2007.225
Data decisione, Autorità:
23.03.2009, IICCA
Titolo:
Lavoro - accordo di scioglimento - formalità - irrinunciabilità
ANNULLAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE
IRRINUNCIABILITÀ
art. 115 CO
art. 319 CO
art. 341 CO
Incarto n.
12.2007.225
Lugano
23 marzo 2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.729
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12
ottobre 2005 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
rappr. da PA 1
con cui
l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 238'333.- vantato dal
convenuto e l’annullamento del PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 21 settembre 2007 ha parzialmente accolto, disconoscendo unicamente
il debito posto in esecuzione;
appellante
il convenuto con atto di appello 16 ottobre 2007, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 26 novembre 2007 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
10 ottobre 2002 AP 1 è stato assunto da AO 1, società detenuta da S__________ __________
__________, in qualità di direttore fino al 31 dicembre 2004, con uno stipendio
lordo di fr. 260'000.- annui (doc. J), un indennizzo di fr. 40'000.- annui per
spese professionali e di rappresentanza e l’utilizzo gratuito di un’auto
aziendale (doc. Q). Nel contratto di lavoro, al paragrafo “condizioni speciali”,
è stato tra l’altro previsto che “le seguenti motivazioni a insindacabile
giudizio di AO 1: a) circostanze esterne, b) imprevedibili difficoltà legate
all’attività, c) ragioni di politica aziendale, d) il cambiamento delle Sue
mansioni e/o del Suo ruolo, comporteranno la necessità dell’interruzione del
rapporto di lavoro e l’erogazione immediata di una indennità pari allo
stipendio concordato, di cui al paragrafo “stipendio”, fino alla scadenza del
31 dicembre 2004. Allo stesso modo l’anticipata risoluzione del rapporto di
lavoro per qualsivoglia altra causa decisa da AO 1 determinerà gli effetti di
cui sopra. Tale indennità non le sarà riconosciuta solo nei seguenti casi: 1)
spontanee dimissioni da parte del dipendente con un preavviso minimo di 6 mesi
e previo accordo scritto della società; 2) rinuncia del dipendente alla indennità
fatta per iscritto mediante lettera raccomandata; 3) revoca dell’autorizzazione
cantonale ad operare in qualità di fiduciario finanziario; 4) decorso del termine
contrattuale”.
2. Il
28 gennaio 2004, dopo che nell’estate 2003 S__________ __________ __________ era
stata acquisita da __________ (in seguito: B__________ __________), AP 1 è
stato assunto da __________ (in seguito: B__________ Suisse), società a sua
volta detenuta da B__________ __________, in qualità di direttore generale dal
1° febbraio 2004 al 1° febbraio 2006, con un contratto analogo a quello
precedente, sia pure con condizioni leggermente migliorate (doc. I). Il 30
gennaio 2004 (doc. M) AO 1 ha quindi disdetto il contratto di lavoro di cui al
doc. J con effetto all’indomani. Interrotto il 1° dicembre 2004 il rapporto
contrattuale con B__________ Suisse, AP 1, ritenendo di aver diritto
all’indennità prevista nelle “condizioni speciali”, il 3 febbraio 2005 ha
chiesto a AO 1 il pagamento di fr. 238'333.-. Invano (doc. 5). Al PE n. __________
dell’UE di Lugano (doc. O) che ne è seguito essendo stata interposta
opposizione, egli ne ha quindi chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, il rigetto provvisorio, che è poi stato concesso dal Segretario
assessore il 20 settembre 2005 (doc. 2).
3. Con
la petizione 12 ottobre 2005, cui AP 1 si è opposto, AO 1 ha chiesto al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 1, di disconoscere il debito e di annullare
l’esecuzione. Essa, in sintesi, ha addotto che tra le parti non esisteva ormai più
alcun rapporto di dare ed avere in relazione al contratto di cui al doc. J,
visto che esse avevano consensualmente e verbalmente rescisso il contratto per
favorire - stipulandone uno nuovo - lo spostamento del convenuto dall’attrice a
B__________ Suisse, società entrambe facenti parte del gruppo B__________. Di
qui la redazione dello scritto di cui doc. M, dalla formulazione infelice, ma
che rivestiva unicamente il valore di una mera liberatoria (cfr. doc. N) e non
di un atto unilaterale di scioglimento del rapporto lavorativo tra le parti
tale da imporre il pagamento dell’indennità rivendicata dalla controparte.
4. Il
Pretore, con la sentenza 21 settembre 2007 qui impugnata, ha accolto la
petizione solo nella misura in cui aveva per oggetto la domanda di
disconoscimento del debito. Il giudice di prime cure, aderendo in sostanza alla
tesi attorea, ha ritenuto che il contratto tra le parti era stato consensualmente
rescisso, il convenuto avendovi rinunciato per contrarius actu con la
sottoscrizione il 28 gennaio 2004 del nuovo contratto con B__________ Suisse (doc.
I) e l’attrice avendo accettato la volontà di quest’ultimo con lo scritto di
cui al doc. M. A suo giudizio, tale eventualità non entrava nel campo di
applicazione delle “condizioni speciali” del contratto di cui al doc. J e
dunque non legittimava il convenuto a pretendere il pagamento dell’indennità
ivi prevista, anche perché l’accordo allora concluso, che non necessitava della
forma scritta, comportava concessioni reciproche tra le parti, dato che al
convenuto erano stati concessi dei miglioramenti rispetto al contratto
precedente, si pensi alla durata biennale, ma anche a certi miglioramenti a
livello di prestazioni accessorie ed alla concorde rinuncia al periodo di
prova. A tutto ciò andava poi aggiunto quanto dichiarato dai testi St__________
__________ e M__________ __________, i quali avevano comprovato la rinuncia da
parte del convenuto all’indennità in discussione, proprio grazie a questo
passaggio nel nuovo contratto con B__________ Suisse.
5. Con
l’appello 16 ottobre 2007 che qui ci occupa, il convenuto chiede di riformare
il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione. Egli,
contestando quanto addotto dal Pretore, osserva che la cessazione del contratto
di cui al doc. J era in realtà dovuta alla decisione dei nuovi azionisti di
riferimento, presa nell’autunno 2003, di chiudere l’attrice, circostanza questa
che fondava senz’altro il suo diritto all’ottenimento dell’indennità prevista
nelle “condizioni speciali”, poco importando se, per assecondare le necessità
di B__________ Suisse, la quale in seguito aveva espresso la necessità di
disporre di un nuovo direttore generale, egli avesse poi dato la sua
disponibilità ad assumere questa funzione, sottoscrivendo il nuovo contratto di
cui al doc. I. La testimonianza resa dal teste St__________ __________ - il
quale per altro non era organo dell’attrice né di B__________ Suisse - circa la
rinuncia all’indennità espressa verbalmente dal convenuto, oltre a stridere con
le dichiarazioni fornite dall’attrice negli allegati preliminari e a non essere
stata confermata dall’istruttoria, era in ogni caso irrilevante, il contratto
prevedendo che un’eventuale rinuncia avrebbe dovuto avvenire solo per scritto e
con lettera raccomandata.
6. Delle
osservazioni 26 novembre 2007 con cui l’attrice postula la reiezione del
gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. Con
la prima censura d’appello il convenuto chiede che sia accertata la nullità della
deposizione resa dall’avv. L__________ __________, il quale era stato assunto dal
Pretore il 20 aprile 2007 in qualità di testimone nonostante fosse iscritto a
RC in qualità di liquidatore dell’attrice (doc. 8) e dunque ne fosse un organo.
La questione può in realtà rimanere indecisa, la sua deposizione - come per
altro già ammesso dallo stesso convenuto (conclusioni p. 10) - non essendo in
definitiva decisiva per l’esito della lite. La richiesta del convenuto, che
lamentava inoltre la mancata assunzione del teste - qui comunque non più
richiesta - nella forma dell’interrogatorio formale, risulta per altro contraddittoria,
se solo si pensa che egli in questa sede (appello p. 13 e 15) si è talora
basato su quanto riferito da quel teste.
8. Il
convenuto ha ragione ad affermare che nell’autunno 2003 i nuovi azionisti prospettarono
la chiusura dell’attrice e che tale circostanza, che imponeva la cessazione anticipata
del contratto di cui al doc. J, avrebbe di principio giustificato il versamento
a suo favore dell’indennità prevista nelle “condizioni speciali”. Ed ha pure
ragione laddove adduce la sostanziale irrilevanza del fatto che egli abbia in
seguito espresso la sua disponibilità ad assumere la funzione di direttore generale
di B__________ Suisse, resasi nel frattempo vacante, anche perché quella
società, se non avesse scelto lui, avrebbe dovuto comunque assumere, e dunque
retribuire, un altro direttore. Come si vedrà, tuttavia, ciò non permette
ancora di concludere per il benfondato dell’appello.
9. Il
convenuto sembra infatti dimenticare che il teste St__________ __________,
direttore commerciale di B__________ __________, aveva riferito che nel corso
di un colloquio avvenuto a __________ il convenuto, vista la disponibilità a
riassumerlo in qualità di direttore di B__________ Suisse, confermò la sua
rinuncia all’indennità prevista, poiché, seppur sotto un altro datore di lavoro,
il rapporto di lavoro continuava (verbale 28 novembre 2006 p. 5). D’altro
canto, anche il teste M__________ __________, direttore amministrativo di B__________
Italia, aveva a sua volta riferito di aver proposto al convenuto, in occasione
di un incontro, se era interessato a diventare direttore generale di B__________
Suisse e di ricordare che successivamente, parlandosi anche della sua
remunerazione relativa all’assunzione di questo incarico, gli fu proposto, per
compensare la mancata percezione della sua remunerazione dovutagli dall’attrice
fino al 31 dicembre 2004, un contratto con B__________ Suisse della durata
minima di due anni (verbale 5 marzo 2007 p. 2 seg.). Egli aveva in seguito
aggiunto che dalla visione iniziale, che prevedeva una cessazione del contratto
di lavoro con l’attrice, si passò pertanto ad una visione, accettata dal
convenuto, di un suo mero trasferimento all’interno del gruppo B__________, con
un semplice cambiamento di datore di lavoro dall’attrice a B__________ Suisse
(verbale 15 marzo 2007 p. 3), ciò che risolveva da sé il problema legato al
precedente contratto (verbale 15 marzo 2007 p. 4).
9.1 In
questa sede il convenuto contesta innanzitutto la validità della deposizione del
teste St__________ __________ per motivi processuali, osservando che quanto
dichiarato dal teste in merito alla sua rinuncia verbale all’indennità, oltre a
stridere con le dichiarazioni fornite dalla stessa attrice negli allegati
preliminari, non aveva trovato conferma nell’istruttoria. A torto. Il fatto che
il convenuto avesse rinunciato all’indennità non costituiva affatto una novità
cui l’attrice si era avvalsa solo dopo aver preso conoscenza della deposizione
del teste, ma era in effetti già stata formulata con la petizione (si veda in
particolare il passaggio, a p. 6, secondo cui “sostanzialmente le parti, e
meglio AP 1 da una parte e il gruppo B__________ - e per esso B__________
Suisse e AO 1 - dall’altra, si sono accordate affinché l’istante si spostasse
all’interno dello stesso gruppo bancario, ricoprendo la medesima carica in
un’altra società, rinunciando di conseguenza, logicamente e necessariamente, ad
ogni e qualsiasi pretesa derivante dal contratto a quel momento in essere”).
Quanto alla forza probatoria del teste, il convenuto non spiega per quale
motivo quest’ultimo dovrebbe essere considerato inattendibile. E in ogni caso la
versione dei fatti da lui fornita è stata confermata dalla testimonianza di M__________
__________, al quale il convenuto non ha ritenuto in questa sede di muovere
alcun appunto.
9.2 Del
tutto infondato è pure l’assunto del convenuto, secondo cui la deposizione del
teste St__________ __________ - che, come detto, è stata confermata anche dal
teste M__________ __________ - non sarebbe comunque rilevante nel merito, sia
per il fatto che egli non era organo né dell’attrice né di B__________ Suisse,
sia perché in base al contratto la rinuncia all’indennità doveva essere
formulata per scritto e con lettera raccomandata e non solo verbalmente.
9.2.1 Con
riferimento a quest’ultima questione, si osserva che l’esigenza di far capo
alla forma scritta qualificata prevista dal contratto era data solo per il caso
di una rinuncia unilaterale all’indennità da parte del convenuto, rinuncia che
per altro in base all’art. 341 cpv. 1 CO sarebbe stata inefficace se fosse
avvenuta durante la validità del contratto o nel mese successivo alla sua fine.
In base alla dottrina e alla giurisprudenza una tale esigenza di forma non è
per contro data nel caso in cui la rinuncia del lavoratore è avvenuta
nell’ambito di uno scioglimento consensuale del contratto ai sensi dell’art.
115 CO (Streiff/Von
Känel, Arbeitsvertrag, 6ª ed., N. 3 ad art. 341 CO; DTF 95 II 419 consid. 2c, 106 II 222), sempre
però che - per non incappare nella sanzione prevista dall’art. 341 cpv. 1 CO -
la soluzione adottata dalle parti rappresenti un vero e proprio accordo
transattivo, ossia contenga reciproche concessioni (DTF
118 II 58 consid. 2b, 119 II 449 consid. 2a; ICCTF 17 giugno 2005 4C.37/2005
consid. 2.2; II CCA 25 agosto 2005 inc. 12.2005.55, 11 aprile 2006 inc. n.
12.2005.68 pubbl. in JAR 2007 472, 28 luglio 2006 inc. n. 12.2005.164 pubbl. in
JAR 2007 481, 9 luglio 2007 inc. n. 12.2007.33). Ora, in questa sede il
convenuto non ha contestato l’assunto del giudice di prime cure secondo cui l’accordo allora concluso tra le parti - e si vedrà più oltre quali
esse siano -, comportava concessioni reciproche, dato che al convenuto erano
stati concessi dei miglioramenti rispetto al contratto precedente, si pensi
alla durata biennale, ma anche a certi miglioramenti a livello di prestazioni
accessorie ed alla concorde rinuncia al periodo di prova. Ritenuto che a costui,
oltre ai vantaggi già evidenziati dal Pretore, tra cui si sottolinea ancora il
prolungamento del rapporto contrattuale per 13 mesi (dal termine del 31
dicembre 2004 previsto nel contratto di cui al doc. J, al 1° febbraio 2006), nel
2004 venivano pure attribuiti 5 giorni di ferie pagate in più e altri 15 giorni
di ferie non pagate, ben si può ritenere, nonostante le mansioni (con passaggio
da una fiduciaria a una banca) fossero in gran parte diverse, che le
concessioni concordate nell’occasione a suo favore fossero almeno equivalenti
al valore della (futura) indennità a cui egli avrebbe rinunciato e quindi concretizzassero
un accordo transattivo, valido senza esigenze di forma.
9.2.2 Resta
il fatto che l’accordo di cui si è detto al considerando precedente non è stato
concluso con B__________ Suisse o con l’attrice, le quali si sono semmai
limitate a concretizzarlo, la prima sottoscrivendo con il convenuto un nuovo
contratto di lavoro, la seconda liberandolo formalmente - poco importa secondo
quali modalità - dal contratto di cui al doc. J. Come si è visto, il convenuto
si era al contrario impegnato in presenza di St__________ __________
rispettivamente di M__________ __________, entrambi organi di B__________ __________,
azionista indirettamente dell’attrice e direttamente di B__________ Suisse. Ora,
il fatto che l’accordo transattivo sia in sostanza venuto in essere tra il
convenuto e B__________ __________ (cfr. rogatoria avv. P__________ __________
p. 4, il quale riferisce che i dettagli del contratto con il convenuto vennero
curati dai rappresentanti di B__________ __________; in tal senso pure
testimonianza Pi__________ __________, verbale 28 novembre 2006 p. 2) nulla
toglie alla sua validità e alla sua efficacia. Nell’occasione B__________ __________,
con l’accordo del convenuto, si è di fatto assunta ai sensi dell’art. 176 segg.
CO il (futuro) debito dell’attrice relativo all’indennità derivante dal
contratto di lavoro (cfr. Gonzenbach, Basler Kommentar, 3ª ed., N. 3 ad art. 112; ZR 1982 n. 54), e in seguito, nell’ambito
dell’accordo transattivo di cui si è detto, si è impegnata a far sì che lo
stesso si estinguesse, promettendo la riassunzione del convenuto altrove a
condizioni migliorate, ciò che costituisce una promessa della prestazione di un
terzo ai sensi dell’art. 111 CO, poi concretizzata tramite B__________ Suisse.
10. Da
quanto precede, si deve pertanto concludere che il debito posto in esecuzione
in realtà più non esisteva.
Ne
discende la conferma della sentenza pretorile e la reiezione del gravame,
ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili della procedura d’appello,
calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 238'333.-, seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 16 ottobre 2007 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2’450.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
2’500.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 5’000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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