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Decisione

12.2007.226

Interpretazione di contratto di appalto, negata esistenza di contratto in favore di terzi perfetto, carenza di legittimazione attiva di artigiano nei confronti del responsabile finanziario

8 maggio 2009Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

1. La RTSI

– Televisione svizzera di lingua italiana succursale della SRG-SSR idée suisse ha

stipulato con F__________ il 12 febbraio 2002 un contratto di “Appalto di

produzione audiovisiva” in forza del quale la prima affidava al secondo,

denominato produttore, la realizzazione della commedia “H__________” in cambio

del pagamento di una mercede complessiva di fr. 138'000.- a cui sono stati aggiunti

in seguito fr. 10'488.- di IVA (doc. 2, incarto richiamato I). Il contratto prevedeva inoltre che l’AP 1 assumeva la responsabilità

amministrativo-finanziaria e quale responsabile finanziario avrebbe ricevuto l’importo

dovuto al produttore, che copriva tutte le spese di produzione secondo il

preventivo accettato dalla committente e allegato al contratto. Il responsabile

finanziario ha sottoscritto il contratto per accettazione. Il 25 marzo 2002 AA

1 ha inviato all’AP 1 la fattura n. 194/02 per la somma di fr. 57'500.- a

titolo delle sue prestazioni per la sonorizzazione della commedia di F__________

(doc. B).

2. Dopo

aver ricevuto alcuni acconti e aver più volte sollecitato il pagamento del

restante importo scoperto, AA 1 si è rivolta il 13 dicembre 2002 alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento

di fr. 20'500.- oltre accessori quale saldo delle prestazioni relative alla

commedia. Il convenuto nella risposta del 13 febbraio

2003 ha sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, affermando

di non avere mai avuto alcuna relazione contrattuale con l’attrice. Esperita

l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale,

rimettendosi al contenuto delle rispettive conclusioni, nelle quali hanno in

sostanza confermato le proprie domande di giudizio.

3. Statuendo

il 24 settembre 2007, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha

condannato il convenuto al pagamento di fr. 9’508.- oltre interessi al 5%, con

decorrenza dalla prima richiesta di pagamento inoltratagli dall’attrice. Il

primo giudice è giunto alla conclusione che il convenuto aveva stipulato una

prestazione a favore di terzi perfetta e che di conseguenza l’attrice poteva

rivalersi direttamente nei suoi confronti per ottenere il pagamento delle

prestazioni relative alla produzione della commedia, ma solo limitatamente

all’importo che il convenuto aveva ricevuto.

4. Il

convenuto è insorto contro il giudizio pretorile con appello del 15 ottobre

2007, nel quale chiede che esso sia riformato nel senso di respingere la

petizione della controparte e di condannare quest’ultima al pagamento delle

tasse di giustizia e delle spese, con protesta di ripetibili di prima e seconda

istanza. Nelle proprie osservazioni del 12 novembre 2007 l’attrice propone la

reiezione dell’appello e con appello adesivo di stessa data chiede che il

convenuto sia condannato a versarle fr. 12'508.- oltre

interessi al 5%, rilevando un errato calcolo degli acconti a lei versati.

L’appellante non ha presentato osservazioni all’appello adesivo.

e ritenuto

Considerandi

1.

Il

Pretore ha stabilito che l’incarico conferito all’appellante di pagare i vari

artigiani artefici della produzione audiovisiva attingendo al compenso dovuto al

produttore della commedia costituisce un “contratto a favore di terzi” giusta

l’art. 112 CO. Ha quindi respinto l’eccezione di carenza di legittimazione

passiva sollevata dall’appellante in quanto, interpretando la volontà delle

parti, è giunto alla conclusione che tale stipulazione a favore di terzi fosse

da ritenersi perfetta, di modo che i terzi avrebbero acquisito a norma dell’art.

112.

cpv. 2 CO il diritto di chiedere direttamente l’adempimento della

prestazione. Il primo giudice ha ritenuto che non poteva esserci alcun dubbio sul

fatto che gli stipulanti (vale a dire la committente della commedia e il

produttore) e il promettente (responsabile finanziario) volevano concedere agli

artigiani il diritto di chiedere il pagamento delle loro prestazioni

direttamente al responsabile finanziario, poiché solo in tal modo poteva essere

raggiunto lo scopo perseguito dalla committente di veder onorati tutti i debiti

del produttore verso gli artigiani e garantirsi quindi la consegna della

registrazione della commedia. Inoltre, prosegue il Pretore, solo così il promettente

poteva assumersi la responsabilità amministrativo-finanziaria, ossia l’impegno

di utilizzare a buon fine il compenso incassato per contro del produttore.

2.

L’appellante

contesta l’interpretazione giuridica del Pretore riguardo al ruolo da lui assunto

nell’ambito del contratto di appalto tra la committente del contratto di

appalto e il produttore. Egli ritiene infatti che con la firma apposta sul

contratto non si è impegnato in alcun contratto a favore di terzi e che quindi

non può essere considerato il debitore dell’attrice. Secondo il convenuto, l’applicazione

dell’art. 112 CO è possibile solo se il debitore promette di eseguire il suo

obbligo a un terzo con una stipulazione speciale di cui non vi è traccia nella

fattispecie, tenuto conto che la firma dell’appellante “per accettazione” del

contratto tra la committente e il produttore non equivale alla conclusione di

un contratto. A detta dell’appellante, inoltre, il Pretore non si è reso conto che il ruolo di responsabile finanziario avrebbe

anche potuto essere assunto dal cassiere della committente e che dunque egli ha

fatto unicamente da sostituto per motivi del tutto estranei all’appellata. Gli

eventuali crediti dell’attrice sono dunque sorti nei confronti della sua

controparte contrattuale, segnatamente il produttore della commedia e non verso

l’occasionale cassiere. L’appellante ribadisce dunque di non avere la

legittimazione passiva in relazione alle pretese creditorie della controparte.

3.

L’appellata

ritiene al contrario che l’interpretazione fatta dal Pretore circa il ruolo

dell’appellante trova conforto sia nella documentazione agli atti sia nelle

risultanze istruttorie, in particolare dalle deposizioni testimoniali. Essa

ritiene che l’appellante “stia cercando di contrabbandare la sua funzione di

responsabile finanziario con quella di cassiere” (osservazioni, pag. 3). Contesta sia l’affermazione con cui l’appellante fa notare che il

ruolo di responsabile finanziario avrebbe dovuto essere affidato a qualche

impiegato o struttura della committente della commedia, sia quella che

l’evenienza di assumere il ruolo di responsabile finanziario si sia creata per

questioni di opportunità che non concernevano l’attrice; questa fa infatti

notare che dalle risultanze di causa è emerso che tutti i singoli artefici della

produzione consideravano il convenuto come il garante per il pagamento delle

loro prestazioni e che è grazie alla sua presenza che hanno accettato di dar

seguito alla fornitura delle stesse. Ritiene inoltre che la volontà delle parti

sia preminente rispetto al contenuto testuale dell’eventuale accordo se questo

non riflette completamente il reale scopo della stipulazione. All’appellante,

prosegue l’attrice, è dunque stato conferito un mandato a favore di terzi

perfetto, per il cui motivo egli è legittimato passivamente nei confronti di

tali terzi ed in particolare nei confronti dell’appellata.

4.

La

legittimazione delle parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal

giudice (DTF 108 II 216 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 126 III 59 consid.

1). Questo principio vale tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e

non per le circostanze di fatto (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., n. 339 ad art. 181, con richiamo alla decisione del TF del 6 luglio

2004.

4C.198/2004, pubblicata in: Droit du bail 2005 p. 13). La legittimazione

passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto

valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale

ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di

merito emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti ed

accertati. Determinare la legittimazione passiva di una

parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio

nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid.

1a; decisione del TF del 2 giugno 2003 5C.243/2002; II CCA 25 ottobre 2005,

inc. n. 12.2005.137). In tema di azioni contrattuali,

ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si

ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia

parte del contratto in base al quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno

2007.

inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104, 7 febbraio 2008

inc. n. 12.2007.29).

5.

L’art.

112.

CO regolamenta il cosiddetto “contratto a favore di terzi” secondo cui la

prestazione del debitore non viene fatta al creditore, ma a un terzo che non

risulta essere parte della stipulazione tra debitore e creditore. La legge

distingue tra il contratto a favore di terzi perfetto (art. 112 cpv. 2 CO) e

quello imperfetto (art. 112 cpv. 1 CO). La distinzione tra la forma perfetta e

quella imperfetta è che nel primo caso il terzo ha un proprio diritto di

prestazione che può far valere in via processuale contro il debitore, mentre

nel secondo solo il creditore può pretendere che il promettente-debitore

fornisca la prestazione promessa (Schwenzer

I., Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3a ed., n. 86.06, 86.08; Tercier, Le

droit des obligations, 3a ed., Zurigo 2004, n. 946 e 947 pag. 190). Nel

caso in cui nel contratto a favore di terzi non sia specificato se i terzi

abbiano un diritto contro il debitore, rilevante per l’interpretazione è

soprattutto la volontà del creditore-stipulante, dunque se egli aveva

l’intenzione di permettere al terzo di poter far valere lui stesso il suo

diritto alla prestazione nei confronti del debitore (Schwenzer I., op. cit., nr. 86.09).

6.

Ci

si deve dunque chiedere quali impegni ha assunto l’appellante con la firma “per

accettazione” del contratto di appalto di produzione audiovisiva del 12

febbraio 2002 (doc. I richiamato, doc. 2). Alla clausola 2.1, tale accordo

stipula “le parti affidano la responsabilità amministrativo-finanziaria della

produzione all’AP 1…. (in seguito denominato Responsabile finanziario), il

quale controfirmando il presente contratto conferma di accettare tale

incarico”. L’appellante ha quindi accettato di fungere da responsabile

finanziario e di ricevere dalla RTSI il compenso spettante al produttore, vale

a dire fr. 68'000.- alla firma del contratto e fr. 70'000.- all’accettazione

del materiale. Il contratto del 12 febbraio 2002 è del tutto silente sui

compiti che spettavano al responsabile finanziario una volta in possesso del

denaro e in particolare nulla dice sul pagamento delle fatture a terzi. L’istruttoria

ha permesso di accertare che il ruolo del responsabile finanziario, negli

intenti della RTSI, consisteva nel pagare gli artigiani incaricati dal

produttore per la realizzazione della commedia dialettale in base al preventivo

o alla fattura che il produttore o l’artigiano medesimo gli presentavano, così

da evitare quanto successo in precedenza, allorquando gli artigiani avevano

bloccato la cassetta con la registrazione della trasmissione per essere pagati

(deposizione A__________, verbale 24 giugno 2003, pag. 2). Il responsabile

della produzione “fiction” della RTSI ha spiegato che l’intervento del

responsabile finanziario era stato voluto per evitare che fosse il produttore a

provvedere ai pagamenti, vista l’esigenza di pagare gli artigiani per ottenere

la produzione della trasmissione. Il regista della commedia ha riferito di non

essere stato pagato per la sua prestazione e di non aver avuto alcun contatto

con il responsabile finanziario, di cui sapeva che “aveva un ruolo

nell’operazione” (deposizione V__________, verbale 24 giugno 2003, pag. 4). Il

sonorizzatore ha esposto che diversi addetti ai lavori erano preoccupati per il

pagamento delle loro prestazioni a causa dei noti problemi già avuti in

precedenza con il produttore e che il responsabile della fiction RTSI aveva

rassicurato dicendo che non era quest’ultimo a effettuare il pagamento, ma uno

studio legale (deposizione G__________, verbale 24 giugno 2003, pag. 5). Il

produttore medesimo, sentito come testimone, ha confermato che aveva voluto il

responsabile finanziario perché egli non era “bravo a gestire le finanze” e

aveva voluto affidare tali mansioni al convenuto, incaricato di eseguire i

pagamenti agli artigiani sulla base delle fatture controllate dal produttore.

Come riferito da quest’ultimo, il ruolo del responsabile finanziario era quello

di semplice esecutore dei pagamenti, ritenuto che i contatti con gli addetti ai

lavori (truccatrici, trovarobe, costumista, artigiani vari, ecc.) e

l’organizzazione della produzione competevano al produttore della commedia

(deposizione F__________, verbale 10 dicembre 2003).

7.

Alla

luce di quanto emerso dall’istruttoria, si deve concludere che la committente

del contratto di appalto audiovisivo non intendeva concludere un contratto in

favore di terzi, ma solo dare mandato al responsabile finanziario di provvedere

ai pagamenti, allo scopo di garantirsi la consegna della cassetta con la

registrazione della commedia dialettale. In altre parole, la pattuizione

garantiva la corretta gestione dei pagamenti a tutela della committente, non in

favore dei singoli addetti ai lavori, per altro nemmeno menzionati nel

contratto. Oltre all’attrice, infatti, alla commedia hanno collaborato numerosi

altri addetti ai lavori (truccatrici, costumista, trovarobe, regista,

sonorizzatore, ecc.). Il produttore, dal canto suo, ha incaricato il

responsabile finanziario di gestire i pagamenti con il compenso versatogli

dalla committente e di versargli il provento netto, per la propria notoria

incapacità nelle questioni finanziarie e non ha pertanto voluto garantire i terzi

attivi nella realizzazione della commedia. Il convenuto non aveva altre

mansioni se non quelle di eseguire i pagamenti in base alle indicazioni del

produttore, poiché non aveva alcun contatto con gli addetti ai lavori, non era

in possesso del preventivo generale con le singole voci di spesa (doc. L, pag.

4) e non si occupava di verificare le fatture. In siffatte circostanze

l’interpretazione del contratto di appalto di produzione audiovisiva del 12

febbraio 2002 in base alla vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 CO,

interpretazione soggettiva) esclude l’esistenza medesima di un contratto a

favore di terzi, a maggior ragione di un contratto a favore di terzi ai sensi

dell’art. 112 cpv. 2 CO. Il convenuto ha avuto solo il ruolo di cassiere,

consistente nel pagare le fatture secondo le istruzioni del produttore

attingendo ai fondi versati sul suo conto dalla committente. Nulla di più e non

certamente un contratto a favore di terzi o un’assunzione di debito. La

circostanza che taluni partecipanti alla commedia ritenessero le loro

prestazioni garantite dal convenuto, come riferito da alcuni testimoni, non giova

all’attrice, poiché le opinioni di persone estranee al contratto di appalto in

questione non possono mutarne la sostanza.

8.

L’attrice

non poteva quindi procedere direttamente nei confronti del responsabile

finanziario per ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite su incarico

del produttore. La petizione deve di conseguenza essere respinta, in

accoglimento dell’appello. Ne discende che l’appello adesivo dell’attrice, la

quale rimprovera al Pretore un errato calcolo degli acconti versati in suo

favore, si rivela infondato e può essere respinto senza che sia necessario

entrare nel merito delle censure proposte dall’attrice.

9.

Gli

oneri processuali seguono di principio la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e andrebbero

quindi posti a carico dell’attrice, interamente soccombente. Nelle proprie

osservazioni, costei ha chiesto che nel calcolo delle ripetibili fosse tenuto

conto del comportamento defatigatorio del convenuto, che non ha collaborato

alla ricerca di un’intesa extragiudiziale e ha ostacolato la procedura

probatoria, omettendo di produrre la documentazione in suo possesso e deponendo

il falso (doc. L, pag. 4). Occorre rilevare che il convenuto, come si è detto,

difetta della legittimazione passiva per le pretese fatte valere in causa

dall’attrice, sicché il rimprovero di non essersi prestato a una trattativa

extragiudiziale cade nel vuoto. Diverso è invece il caso per quel che concerne

il comportamento del convenuto nel corso dell’istruttoria. Egli non ha dato

completa evasione alla domanda di edizione presentata dall’attrice e ha

affermato, contro verità, di non avere altri documenti oltre a quelli già

presentati come documenti richiamati I (1-8), dichiarando il falso al riguardo,

come accertato dal Procuratore pubblico (doc. L, pag. 4). Tale comportamento ha

causato un maggior dispendio di mezzi e tempo per tutte le parti in causa, ciò

che giustifica di tenerne conto nella ripartizione degli oneri processuali di

prima sede, compensando le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Non vi è invece

motivo di scostarsi dal principio della soccombenza per gli oneri processuali

di appello, ritenuto che l’appellante non ha presentato osservazioni

all’appello adesivo, sicché non si giustifica di attribuirgli ripetibili in

tale procedura.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la LOG,

pronuncia:

I. L’appello 15 ottobre 2007 dell’AP 1 è parzialmente accolto

e la sentenza 24 settembre 2007 è così riformata:

1. 1 La

petizione 16 dicembre 2002 di AA 1 è respinta.

1.2 È

mantenuta l’opposizione al PE no. __________ dell’UE di Lugano.

2. La

tassa di giustizia di fr. 1200.- e le spese sono a carico dell’attrice,

compensate le ripetibili.

II. Gli

oneri processuali dell’appello 15 ottobre 2007, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 600.-

b) spese fr.

50.-

fr.

650.-

già

anticipati dall’appellante, sono posti a carico dell’attrice, tenuta inoltre a

rifondere al convenuto fr. 500.- per ripetibili di appello.

III. L’appello

adesivo 12 novembre 2007 di AA 1 è respinto.

IV. Gli

oneri processuali dell’appello adesivo 12 novembre 2007, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 200.-

b) spese fr.

50.-

fr.

250.-

già

anticipati dall’appellante adesiva, rimangono a suo carico. Non si

attribuiscono ripetibili.

V. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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