12.2007.226
Interpretazione di contratto di appalto, negata esistenza di contratto in favore di terzi perfetto, carenza di legittimazione attiva di artigiano nei confronti del responsabile finanziario
8 maggio 2009Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2007.226
Data decisione, Autorità:
08.05.2009, IICCA
Titolo:
Interpretazione di contratto di appalto, negata esistenza di contratto in favore di terzi perfetto, carenza di legittimazione attiva di artigiano nei confronti del responsabile finanziario
CONTRATTO A FAVORE DI TERZI
MERCEDE
art. 112 CO
Incarto n.
12.2007.226
Lugano
8 maggio 2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.793
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione del 16
dicembre 2002 da
AA 1
rappr. dall’ RA
1
Contro
AP 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al versamento di fr. 20'500.-
oltre interessi al 5% dal 25 aprile al 16 maggio 2002 su fr. 57'500.-, dal 16
maggio al 3 luglio 2002 su fr. 33'500.-, dal 3 luglio 2002 su fr. 23'500.- e
dal 26 agosto 2002 su fr. 20'500.- e il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ UE di Lugano;
domanda
avversata dal convenuto, che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza
del 24 settembre 2007 nel senso che il convenuto è stato condannato a versare
all’attrice fr. 9'508.- oltre interessi al 5% dal 22 maggio 2002 su fr.
25'508.-, dal 3 luglio 2002 su fr. 18'508.-, dal 26 agosto 2002 su fr.
15'508.-, dal 20 dicembre 2002 su fr. 12'508.- e dal 23 dicembre 2002 su fr.
9'508.- e che entro i suddetti limiti è stata rigettata in via definitiva
l’opposizione interposta al PE;
appellante
il convenuto che con atto d’appello del 15 ottobre 2007 chiede la riforma della
sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione, e di conseguenza di
confermare l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, con
protesta di spese e ripetibili sia della prima sia della seconda istanza;
mentre l’attrice
con osservazioni del 12 novembre 2007 postula la reiezione del gravame, e con
appello adesivo chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di
condannare il convenuto al pagamento di fr. 12'508.- oltre interessi al 5% dal
22 maggio 2002 su fr. 28'508.-, dal 3 marzo 2002 su fr. 18'508.-, dal 26 agosto
2002 su fr. 15'508.- e dal 23 dicembre 2002 su fr. 12'508.-, di respingere
entro tali limiti l’opposizione al PE e di porre la tassa di giustizia di fr. 1’200.-
e le spese a carico dell’appellante nella misura di 4/5, con l’obbligo di
rifonderle congrue ripetibili, con protesta di tasse, spese e ripetibili di
seconda istanza;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti di causa,
considerato
Fatti
1. La RTSI
– Televisione svizzera di lingua italiana succursale della SRG-SSR idée suisse ha
stipulato con F__________ il 12 febbraio 2002 un contratto di “Appalto di
produzione audiovisiva” in forza del quale la prima affidava al secondo,
denominato produttore, la realizzazione della commedia “H__________” in cambio
del pagamento di una mercede complessiva di fr. 138'000.- a cui sono stati aggiunti
in seguito fr. 10'488.- di IVA (doc. 2, incarto richiamato I). Il contratto prevedeva inoltre che l’AP 1 assumeva la responsabilità
amministrativo-finanziaria e quale responsabile finanziario avrebbe ricevuto l’importo
dovuto al produttore, che copriva tutte le spese di produzione secondo il
preventivo accettato dalla committente e allegato al contratto. Il responsabile
finanziario ha sottoscritto il contratto per accettazione. Il 25 marzo 2002 AA
1 ha inviato all’AP 1 la fattura n. 194/02 per la somma di fr. 57'500.- a
titolo delle sue prestazioni per la sonorizzazione della commedia di F__________
(doc. B).
2. Dopo
aver ricevuto alcuni acconti e aver più volte sollecitato il pagamento del
restante importo scoperto, AA 1 si è rivolta il 13 dicembre 2002 alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento
di fr. 20'500.- oltre accessori quale saldo delle prestazioni relative alla
commedia. Il convenuto nella risposta del 13 febbraio
2003 ha sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, affermando
di non avere mai avuto alcuna relazione contrattuale con l’attrice. Esperita
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale,
rimettendosi al contenuto delle rispettive conclusioni, nelle quali hanno in
sostanza confermato le proprie domande di giudizio.
3. Statuendo
il 24 settembre 2007, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha
condannato il convenuto al pagamento di fr. 9’508.- oltre interessi al 5%, con
decorrenza dalla prima richiesta di pagamento inoltratagli dall’attrice. Il
primo giudice è giunto alla conclusione che il convenuto aveva stipulato una
prestazione a favore di terzi perfetta e che di conseguenza l’attrice poteva
rivalersi direttamente nei suoi confronti per ottenere il pagamento delle
prestazioni relative alla produzione della commedia, ma solo limitatamente
all’importo che il convenuto aveva ricevuto.
4. Il
convenuto è insorto contro il giudizio pretorile con appello del 15 ottobre
2007, nel quale chiede che esso sia riformato nel senso di respingere la
petizione della controparte e di condannare quest’ultima al pagamento delle
tasse di giustizia e delle spese, con protesta di ripetibili di prima e seconda
istanza. Nelle proprie osservazioni del 12 novembre 2007 l’attrice propone la
reiezione dell’appello e con appello adesivo di stessa data chiede che il
convenuto sia condannato a versarle fr. 12'508.- oltre
interessi al 5%, rilevando un errato calcolo degli acconti a lei versati.
L’appellante non ha presentato osservazioni all’appello adesivo.
e ritenuto
Considerandi
1.
Il
Pretore ha stabilito che l’incarico conferito all’appellante di pagare i vari
artigiani artefici della produzione audiovisiva attingendo al compenso dovuto al
produttore della commedia costituisce un “contratto a favore di terzi” giusta
l’art. 112 CO. Ha quindi respinto l’eccezione di carenza di legittimazione
passiva sollevata dall’appellante in quanto, interpretando la volontà delle
parti, è giunto alla conclusione che tale stipulazione a favore di terzi fosse
da ritenersi perfetta, di modo che i terzi avrebbero acquisito a norma dell’art.
112.
cpv. 2 CO il diritto di chiedere direttamente l’adempimento della
prestazione. Il primo giudice ha ritenuto che non poteva esserci alcun dubbio sul
fatto che gli stipulanti (vale a dire la committente della commedia e il
produttore) e il promettente (responsabile finanziario) volevano concedere agli
artigiani il diritto di chiedere il pagamento delle loro prestazioni
direttamente al responsabile finanziario, poiché solo in tal modo poteva essere
raggiunto lo scopo perseguito dalla committente di veder onorati tutti i debiti
del produttore verso gli artigiani e garantirsi quindi la consegna della
registrazione della commedia. Inoltre, prosegue il Pretore, solo così il promettente
poteva assumersi la responsabilità amministrativo-finanziaria, ossia l’impegno
di utilizzare a buon fine il compenso incassato per contro del produttore.
2.
L’appellante
contesta l’interpretazione giuridica del Pretore riguardo al ruolo da lui assunto
nell’ambito del contratto di appalto tra la committente del contratto di
appalto e il produttore. Egli ritiene infatti che con la firma apposta sul
contratto non si è impegnato in alcun contratto a favore di terzi e che quindi
non può essere considerato il debitore dell’attrice. Secondo il convenuto, l’applicazione
dell’art. 112 CO è possibile solo se il debitore promette di eseguire il suo
obbligo a un terzo con una stipulazione speciale di cui non vi è traccia nella
fattispecie, tenuto conto che la firma dell’appellante “per accettazione” del
contratto tra la committente e il produttore non equivale alla conclusione di
un contratto. A detta dell’appellante, inoltre, il Pretore non si è reso conto che il ruolo di responsabile finanziario avrebbe
anche potuto essere assunto dal cassiere della committente e che dunque egli ha
fatto unicamente da sostituto per motivi del tutto estranei all’appellata. Gli
eventuali crediti dell’attrice sono dunque sorti nei confronti della sua
controparte contrattuale, segnatamente il produttore della commedia e non verso
l’occasionale cassiere. L’appellante ribadisce dunque di non avere la
legittimazione passiva in relazione alle pretese creditorie della controparte.
3.
L’appellata
ritiene al contrario che l’interpretazione fatta dal Pretore circa il ruolo
dell’appellante trova conforto sia nella documentazione agli atti sia nelle
risultanze istruttorie, in particolare dalle deposizioni testimoniali. Essa
ritiene che l’appellante “stia cercando di contrabbandare la sua funzione di
responsabile finanziario con quella di cassiere” (osservazioni, pag. 3). Contesta sia l’affermazione con cui l’appellante fa notare che il
ruolo di responsabile finanziario avrebbe dovuto essere affidato a qualche
impiegato o struttura della committente della commedia, sia quella che
l’evenienza di assumere il ruolo di responsabile finanziario si sia creata per
questioni di opportunità che non concernevano l’attrice; questa fa infatti
notare che dalle risultanze di causa è emerso che tutti i singoli artefici della
produzione consideravano il convenuto come il garante per il pagamento delle
loro prestazioni e che è grazie alla sua presenza che hanno accettato di dar
seguito alla fornitura delle stesse. Ritiene inoltre che la volontà delle parti
sia preminente rispetto al contenuto testuale dell’eventuale accordo se questo
non riflette completamente il reale scopo della stipulazione. All’appellante,
prosegue l’attrice, è dunque stato conferito un mandato a favore di terzi
perfetto, per il cui motivo egli è legittimato passivamente nei confronti di
tali terzi ed in particolare nei confronti dell’appellata.
4.
La
legittimazione delle parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal
giudice (DTF 108 II 216 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 126 III 59 consid.
1). Questo principio vale tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e
non per le circostanze di fatto (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., n. 339 ad art. 181, con richiamo alla decisione del TF del 6 luglio
2004.
4C.198/2004, pubblicata in: Droit du bail 2005 p. 13). La legittimazione
passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto
valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale
ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di
merito emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti ed
accertati. Determinare la legittimazione passiva di una
parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio
nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid.
1a; decisione del TF del 2 giugno 2003 5C.243/2002; II CCA 25 ottobre 2005,
inc. n. 12.2005.137). In tema di azioni contrattuali,
ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si
ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia
parte del contratto in base al quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno
2007.
inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104, 7 febbraio 2008
inc. n. 12.2007.29).
5.
L’art.
112.
CO regolamenta il cosiddetto “contratto a favore di terzi” secondo cui la
prestazione del debitore non viene fatta al creditore, ma a un terzo che non
risulta essere parte della stipulazione tra debitore e creditore. La legge
distingue tra il contratto a favore di terzi perfetto (art. 112 cpv. 2 CO) e
quello imperfetto (art. 112 cpv. 1 CO). La distinzione tra la forma perfetta e
quella imperfetta è che nel primo caso il terzo ha un proprio diritto di
prestazione che può far valere in via processuale contro il debitore, mentre
nel secondo solo il creditore può pretendere che il promettente-debitore
fornisca la prestazione promessa (Schwenzer
I., Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3a ed., n. 86.06, 86.08; Tercier, Le
droit des obligations, 3a ed., Zurigo 2004, n. 946 e 947 pag. 190). Nel
caso in cui nel contratto a favore di terzi non sia specificato se i terzi
abbiano un diritto contro il debitore, rilevante per l’interpretazione è
soprattutto la volontà del creditore-stipulante, dunque se egli aveva
l’intenzione di permettere al terzo di poter far valere lui stesso il suo
diritto alla prestazione nei confronti del debitore (Schwenzer I., op. cit., nr. 86.09).
6.
Ci
si deve dunque chiedere quali impegni ha assunto l’appellante con la firma “per
accettazione” del contratto di appalto di produzione audiovisiva del 12
febbraio 2002 (doc. I richiamato, doc. 2). Alla clausola 2.1, tale accordo
stipula “le parti affidano la responsabilità amministrativo-finanziaria della
produzione all’AP 1…. (in seguito denominato Responsabile finanziario), il
quale controfirmando il presente contratto conferma di accettare tale
incarico”. L’appellante ha quindi accettato di fungere da responsabile
finanziario e di ricevere dalla RTSI il compenso spettante al produttore, vale
a dire fr. 68'000.- alla firma del contratto e fr. 70'000.- all’accettazione
del materiale. Il contratto del 12 febbraio 2002 è del tutto silente sui
compiti che spettavano al responsabile finanziario una volta in possesso del
denaro e in particolare nulla dice sul pagamento delle fatture a terzi. L’istruttoria
ha permesso di accertare che il ruolo del responsabile finanziario, negli
intenti della RTSI, consisteva nel pagare gli artigiani incaricati dal
produttore per la realizzazione della commedia dialettale in base al preventivo
o alla fattura che il produttore o l’artigiano medesimo gli presentavano, così
da evitare quanto successo in precedenza, allorquando gli artigiani avevano
bloccato la cassetta con la registrazione della trasmissione per essere pagati
(deposizione A__________, verbale 24 giugno 2003, pag. 2). Il responsabile
della produzione “fiction” della RTSI ha spiegato che l’intervento del
responsabile finanziario era stato voluto per evitare che fosse il produttore a
provvedere ai pagamenti, vista l’esigenza di pagare gli artigiani per ottenere
la produzione della trasmissione. Il regista della commedia ha riferito di non
essere stato pagato per la sua prestazione e di non aver avuto alcun contatto
con il responsabile finanziario, di cui sapeva che “aveva un ruolo
nell’operazione” (deposizione V__________, verbale 24 giugno 2003, pag. 4). Il
sonorizzatore ha esposto che diversi addetti ai lavori erano preoccupati per il
pagamento delle loro prestazioni a causa dei noti problemi già avuti in
precedenza con il produttore e che il responsabile della fiction RTSI aveva
rassicurato dicendo che non era quest’ultimo a effettuare il pagamento, ma uno
studio legale (deposizione G__________, verbale 24 giugno 2003, pag. 5). Il
produttore medesimo, sentito come testimone, ha confermato che aveva voluto il
responsabile finanziario perché egli non era “bravo a gestire le finanze” e
aveva voluto affidare tali mansioni al convenuto, incaricato di eseguire i
pagamenti agli artigiani sulla base delle fatture controllate dal produttore.
Come riferito da quest’ultimo, il ruolo del responsabile finanziario era quello
di semplice esecutore dei pagamenti, ritenuto che i contatti con gli addetti ai
lavori (truccatrici, trovarobe, costumista, artigiani vari, ecc.) e
l’organizzazione della produzione competevano al produttore della commedia
(deposizione F__________, verbale 10 dicembre 2003).
7.
Alla
luce di quanto emerso dall’istruttoria, si deve concludere che la committente
del contratto di appalto audiovisivo non intendeva concludere un contratto in
favore di terzi, ma solo dare mandato al responsabile finanziario di provvedere
ai pagamenti, allo scopo di garantirsi la consegna della cassetta con la
registrazione della commedia dialettale. In altre parole, la pattuizione
garantiva la corretta gestione dei pagamenti a tutela della committente, non in
favore dei singoli addetti ai lavori, per altro nemmeno menzionati nel
contratto. Oltre all’attrice, infatti, alla commedia hanno collaborato numerosi
altri addetti ai lavori (truccatrici, costumista, trovarobe, regista,
sonorizzatore, ecc.). Il produttore, dal canto suo, ha incaricato il
responsabile finanziario di gestire i pagamenti con il compenso versatogli
dalla committente e di versargli il provento netto, per la propria notoria
incapacità nelle questioni finanziarie e non ha pertanto voluto garantire i terzi
attivi nella realizzazione della commedia. Il convenuto non aveva altre
mansioni se non quelle di eseguire i pagamenti in base alle indicazioni del
produttore, poiché non aveva alcun contatto con gli addetti ai lavori, non era
in possesso del preventivo generale con le singole voci di spesa (doc. L, pag.
4) e non si occupava di verificare le fatture. In siffatte circostanze
l’interpretazione del contratto di appalto di produzione audiovisiva del 12
febbraio 2002 in base alla vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 CO,
interpretazione soggettiva) esclude l’esistenza medesima di un contratto a
favore di terzi, a maggior ragione di un contratto a favore di terzi ai sensi
dell’art. 112 cpv. 2 CO. Il convenuto ha avuto solo il ruolo di cassiere,
consistente nel pagare le fatture secondo le istruzioni del produttore
attingendo ai fondi versati sul suo conto dalla committente. Nulla di più e non
certamente un contratto a favore di terzi o un’assunzione di debito. La
circostanza che taluni partecipanti alla commedia ritenessero le loro
prestazioni garantite dal convenuto, come riferito da alcuni testimoni, non giova
all’attrice, poiché le opinioni di persone estranee al contratto di appalto in
questione non possono mutarne la sostanza.
8.
L’attrice
non poteva quindi procedere direttamente nei confronti del responsabile
finanziario per ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite su incarico
del produttore. La petizione deve di conseguenza essere respinta, in
accoglimento dell’appello. Ne discende che l’appello adesivo dell’attrice, la
quale rimprovera al Pretore un errato calcolo degli acconti versati in suo
favore, si rivela infondato e può essere respinto senza che sia necessario
entrare nel merito delle censure proposte dall’attrice.
9.
Gli
oneri processuali seguono di principio la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e andrebbero
quindi posti a carico dell’attrice, interamente soccombente. Nelle proprie
osservazioni, costei ha chiesto che nel calcolo delle ripetibili fosse tenuto
conto del comportamento defatigatorio del convenuto, che non ha collaborato
alla ricerca di un’intesa extragiudiziale e ha ostacolato la procedura
probatoria, omettendo di produrre la documentazione in suo possesso e deponendo
il falso (doc. L, pag. 4). Occorre rilevare che il convenuto, come si è detto,
difetta della legittimazione passiva per le pretese fatte valere in causa
dall’attrice, sicché il rimprovero di non essersi prestato a una trattativa
extragiudiziale cade nel vuoto. Diverso è invece il caso per quel che concerne
il comportamento del convenuto nel corso dell’istruttoria. Egli non ha dato
completa evasione alla domanda di edizione presentata dall’attrice e ha
affermato, contro verità, di non avere altri documenti oltre a quelli già
presentati come documenti richiamati I (1-8), dichiarando il falso al riguardo,
come accertato dal Procuratore pubblico (doc. L, pag. 4). Tale comportamento ha
causato un maggior dispendio di mezzi e tempo per tutte le parti in causa, ciò
che giustifica di tenerne conto nella ripartizione degli oneri processuali di
prima sede, compensando le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Non vi è invece
motivo di scostarsi dal principio della soccombenza per gli oneri processuali
di appello, ritenuto che l’appellante non ha presentato osservazioni
all’appello adesivo, sicché non si giustifica di attribuirgli ripetibili in
tale procedura.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la LOG,
pronuncia:
I. L’appello 15 ottobre 2007 dell’AP 1 è parzialmente accolto
e la sentenza 24 settembre 2007 è così riformata:
1. 1 La
petizione 16 dicembre 2002 di AA 1 è respinta.
1.2 È
mantenuta l’opposizione al PE no. __________ dell’UE di Lugano.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1200.- e le spese sono a carico dell’attrice,
compensate le ripetibili.
II. Gli
oneri processuali dell’appello 15 ottobre 2007, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 600.-
b) spese fr.
50.-
fr.
650.-
già
anticipati dall’appellante, sono posti a carico dell’attrice, tenuta inoltre a
rifondere al convenuto fr. 500.- per ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 12 novembre 2007 di AA 1 è respinto.
IV. Gli
oneri processuali dell’appello adesivo 12 novembre 2007, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 200.-
b) spese fr.
50.-
fr.
250.-
già
anticipati dall’appellante adesiva, rimangono a suo carico. Non si
attribuiscono ripetibili.
V. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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