12.2007.228
Lavoro - salario - onere della prova
27 agosto 2008Italiano17 min
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Numero d'incarto:
12.2007.228
Data decisione, Autorità:
27.08.2008, IICCA
Titolo:
Lavoro - salario - onere della prova
ONERE DELLA PROVA
SALARIO
art. 8 CC
art. 322 CO
Incarto n.
12.2007.228
Lugano
27 agosto
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.138
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 15 maggio 2007 da
AO 1
rappr. dalla RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta
al pagamento di fr. 9'174.55 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2006, domanda
avversata dalla convenuta, e che la Segretaria assessore ha accolto con
sentenza 11 ottobre 2007;
appellante la convenuta, che con atto di appello 18 ottobre
2007 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere
l’istanza;
mentre l’istante con osservazioni 24 ottobre 2007 postula
la reiezione del gravame,
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in fatto e in diritto:
1. AO
1 ha lavorato presso il AP 1 dal 1° maggio al 31 ottobre 2006 in qualità di
cuoco. Le parti hanno sottoscritto il 1°maggio 2006 un contratto di lavoro
(doc. A e doc. 7), che soggiace al contratto collettivo nazionale di lavoro
dell’industria alberghiera e della ristorazione (CCNL). Il contratto prevedeva
un salario lordo mensile di fr. 4'000.- rispettivamente un salario netto
mensile di fr. 3'419.05. Secondo il punto 7 del contratto di lavoro vitto e
alloggio andavano regolati separatamente. Con l’istanza 15 maggio 2007 AO 1 ha
convenuto in causa AP 1, sostenendo di avere prestato numerose ore
straordinarie che la convenuta avrebbe retribuito forfetariamente versandogli mensilmente,
senza alcuna riserva, un salario di fr. 4'000.- netti e inoltre di avere
beneficiato di vitto e alloggio gratuiti per tutto il periodo di lavoro, come
risulterebbe dal punto 8 del contratto. L’istante ha rilevato che in sede di
conguaglio finale (cfr. doc. B conteggio 27 novembre 2006 per il mese di
ottobre 2006 e doc. D conteggio 7 novembre 2006) la convenuta ha però preteso
ingiustamente il pagamento del vitto e dell’alloggio imponendogli una tariffa
di fr. 800.- al mese. Inoltre gli ha chiesto la restituzione della differenza
tra il salario versatogli mensilmente di fr. 4'000.- e il salario netto di fr.
3'419.05 indicato nel contratto di lavoro. AO 1 ha preteso dalla convenuta il
pagamento di fr. 9'174.55 netti complessivi, pari a quanto pattuito e sempre
rispettato fino alla fine del rapporto di lavoro, ossia in dettaglio: settembre
2006 fr. 1'000.- netti, vacanze non godute fr. 1'866.60 netti, giorni festivi
fr. 400.- netti, giorni di libero non goduti fr. 2'666.60 netti, giorni
d’attesa (SUVA) fr. 85.35 netti e indennità di infortunio fr. 3'156.- netti.
2. All’udienza
di contraddittorio del 16 luglio 2007 la convenuta ha sostenuto che il salario
pattuito ammontava a fr. 4'000.- mensili lordi per un salario netto di fr.
3'419.05 come risulta dai conteggi. L’istante avrebbe ricevuto numerosi acconti
poiché gliene faceva richiesta. Sarebbe però errato ritenere tali acconti quali
saldi mensili del salario netto. D’altro canto competerebbe all’istante
dimostrare di avere prestato ore straordinarie. A AO 1 sono state infatti
riconosciute sia le vacanze pagate (fr. 1'866.- lordi) che i giorni festivi
lavorati (fr. 400.- lordi). Il contratto di lavoro non prevedeva inoltre vitto
e alloggio gratuiti. L’ufficio imposte alla fonte impone al datore di lavoro il
pagamento dell’imposta alla fonte sulle prestazioni in natura (vitto e
alloggio) per un valore mensile di fr. 900.-. La deduzione di fr. 800.- al mese
effettuata nel conguaglio finale sarebbe pertanto adeguata. La convenuta ha
quindi riconosciuto, secondo i conteggi da lei eseguiti (cfr. doc. 4 e doc. B ),
dedotto l’importo per vitto e alloggio per 6 mesi ammontante a fr. 4'800.-, di
dovere a AO 1 per il mese di ottobre 2006 ancora fr. 2'360.50 (doc. 4 e doc.
B). Con il conteggio finale 7 novembre 2006 (doc. D) la datrice di lavoro ha
calcolato il dovuto per i mesi da maggio a settembre 2006 di fr. 3'419.05 al
mese aggiungendo l’importo predetto di fr. 2'360.50 per il mese di ottobre,
ossia complessivamente fr. 19'455.75. Da questo importo ha dedotto gli acconti
pagati di fr. 4'000.- al mese per i mesi da maggio ad agosto 2006, ossia fr.
16'000.-, aggiungendo l’acconto di fr. 3'000.- versato per il mese di settembre
2006, per un totale di fr. 19'000.-, che ha infine sottratto dall’importo
dovuto di fr. 19'455.75, riconoscendo a favore dell’istante l’importo residuo
di fr. 455.70.
3. La
Segretaria assessore ha accolto l’istanza, ritenendo di non potere conferire
alcuna valenza probatoria alle risultanze dell’istruttoria dibattimentale. La
prima giudice ha infatti ritenuto la deposizione testimoniale del marito della
convenuta inattendibile, sia in considerazione del suo legame con la convenuta
sia per il manifesto interesse palesato in merito all’esito della lite. Inoltre
la versione del marito della convenuta per quanto concerne l’inizio del
pernottamento nell’esercizio pubblico sarebbe stata contraddetta dalla
deposizione dell’unico testimone senza più legami con le parti, F__________, il
quale ha dichiarato che l’istante quando è arrivato non aveva un alloggio e
quindi alloggiava in una camera sopra al ristorante. In prima sede è stato
pertanto ritenuto determinante, in merito alla pattuizione sull’ammontare del
salario, come pure in merito alla partecipazione del dipendente alle spese di
vitto e alloggio, l’effettivo e regolare versamento al dipendente di fr.
4'000.- mensili netti per il periodo da maggio ad agosto 2006, senza deduzioni
di sorta a titolo di vitto e alloggio consumati nell’esercizio pubblico.
Secondo la prima giudice il pagamento senza riserve dello stipendio predetto
per i primi quattri mesi del rapporto di lavoro, corrispondenti ai due terzi
dell’intera durata contrattuale, induce a ritenere che tale fosse la reale
volontà delle parti, e ciò a prescindere dal contenuto del contratto scritto e
dei conteggi mensili inveritieri.
4. Con
l’appello la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso della
reiezione dell’istanza. Ribadisce che il contratto di lavoro scritto indica un
salario mensile di fr. 4'000.- lordi rispettivamente di fr. 3'419.05 netti e
che i versamenti di fr. 4000.- al mese avvenivano a titolo di acconti. D’altro
canto, rileva l’appellante, il contratto di lavoro non menziona l’assunzione da
parte della datrice di lavoro degli oneri di vitto e alloggio, per cui già solo
il tenore del contratto scritto porta a concludere che una prestazione come il
vitto e l’alloggio non fosse concessa gratuitamente.
Con le
sue osservazioni l’appellato si oppone al gravame ritenendo corretta la
decisione di prima sede di non conferire alcuna valenza probatoria alla
testimonianza del marito della convenuta e di considerare invece i fatti, ossia
Fatti
il versamento di un salario mensile netto di fr. 4'000.- e la concessione di
vitto e alloggio senza alcuna deduzione dal salario.
5. Con
ordinanza 10 giugno 2008 la Presidente di questa Camera ha impartito alle parti
un termine fino al 30 giugno 2008 per inviare le proprie osservazioni sul
possibile annullamento della sentenza alla luce della sentenza del Tribunale
federale emanata il 13 maggio 2008 (DTF 134 I 184), con l’avvertenza che il
silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia a prevalersi del vizio di
forma. Ambedue le parti hanno comunicato di rinunciare a prevalersi di tale
vizio, per cui nulla osta alla trattazione del presente gravame.
6. Litigiosi
fra le parti sono l’ammontare del salario pattuito (fr. 4'000.- lordi o netti)
e la gratuità o no del vitto e dell’alloggio.
L’art. 8
CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto federale (DTF 115
Considerandi
II 300 consid. 3), la ripartizione dell’onere probatorio e, pertanto le
conseguenze dell’assenza di ogni prova. Esso stabilisce che, ove la legge non
dispone altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da
lui asserita deve fornire la prova, pena la soccombenza in causa. Nella
fattispecie in esame incombe pertanto al lavoratore l’onere di dimostrare
l’esistenza dell’asserita pretesa salariale di fr. 4'000.- netti mensili e
della gratuità del vitto e dell’alloggio, mentre alla datrice di lavoro spetta
la prova dell’avvenuto pagamento o, comunque, dell’estinzione del debito.
Occorre infatti tenere ben presente il principio secondo cui il creditore è
tenuto a dimostrare le circostanze suscettive di fondare la sua pretesa, mentre
la debitrice deve dimostrare quelle idonee a neutralizzarla (DTF 125 III 78
consid. 3.b).
6.
a. Per
quel che concerne il salario, le parti hanno prodotto un contratto di lavoro
stipulato il 1° maggio 2006 (doc. B e doc. 7), con cui è stato concordato un
salario lordo di fr. 4'000.- rispettivamente netto di fr. 3'419.05. Inoltre
sono stati prodotti dei conteggi salariali per i mesi da giugno a settembre
2006.
(doc. B e doc. 3), da cui emerge che il salario netto da versare ammontava
a fr. 3'419.05 per ciascun mese e che le deduzioni erano calcolate su di un
salario lordo di fr. 4'000.-. Dal conteggio finale 7 novembre 2006 allestito
dalla convenuta (doc. D) e dal conteggio finale 15 maggio 2007 allestito da
Giuseppe Villano (doc. E) si evince che per il mese di settembre 2006 è stato
versato all’istante l’importo di fr. 3'000.-. Per il mese di ottobre 2006
(ultimo mese) nel conteggio datato 27 novembre 2006 allestito dalla datrice di
lavoro (doc. B e doc. 4) sono stati riconosciuti all’istante fr. 2'666.60 per
lavoro extra, fr. 1'866.60 per vacanze pagate e fr. 400.- per giorni festivi,
complessivamente fr. 4'933.20 oltre a fr. 85.35 per 3 giorni d’attesa all’88% e
fr. 3'156.- per indennità in seguito ad infortunio, per un totale quale stipendio lordo di fr. 8'174.55 e quale
stipendio netto di fr. 7'160.50. Contrariamente a quanto sostenuto
dall’appellato, che con l’istanza ha asserito di avere prestato numerose ore
straordinarie che la convenuta avrebbe retribuito forfetariamente con fr.
4'000.- netti al mese, dal citato conteggio finale per il mese di ottobre 2006
emerge invece che per la fine del rapporto di lavoro all’istante sono stati
riconosciuti fr. 4'933.20 per lavoro extra, vacanze pagate e giorni festivi
calcolati su un salario lordo di fr. 4’000.-. I predetti conteggi indicano
inoltre che le deduzioni (per oneri sociali, imposta alla fonte, ecc.) sono
state sempre calcolate su un salario lordo di fr. 4'000.-. Fino al conteggio
finale non risulta che il lavoratore abbia sollevato obiezioni sull’ammontare
del salario lordo in base al quale sono stati eseguiti i conteggi mensili. Egli
ha atteso fino alla fine del rapporto di lavoro per manifestare il proprio
dissenso. Il motivo per cui all’appellato sono stati versati per i mesi da giugno
ad agosto 2006 fr. 4'000.-, in luogo di fr. 3'419.05 (per il mese di maggio
2006.
non si trova agli atti alcun conteggio), è stato spiegato dal teste __________,
marito della convenuta, sentito senza delazione di giuramento, come segue: “per
fare una cifra tonda ho versato fr. 4'000.-- perché il signor __________ doveva
mandare al suo paese dei soldi. Ogni mese mi chiedeva dei soldi e mi diceva che
gli avremmo scontati sulle vacanze o sulla tredicesima.” A proposito della
testimonianza del marito della convenuta, che secondo l’art. 228 CPC sarebbe
escluso quale teste, va osservato che disposizioni cantonali - quale la citata
norma - che limitano il valore di una prova o la escludono, non possono essere
tenute in conto in una procedura, come quella in esame, retta dal principio
inquisitorio sociale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 228, m. 11 nota 719) in forza del diritto federale
(art. 343 cpv. 4 CO). La motivazione della prima giudice, che ha considerato avvenuto
senza riserve il pagamento di fr. 4'000.-(sentenza pag. 3 paragrafo 4) senza
considerare la citata deposizione, non è pertanto condivisibile. Come sopra
riferito, il marito della convenuta ha indicato, quale causale del versamento
di fr. 4'000.-, la continua richiesta di prestiti. Oltre a ciò la riserva da
parte della datrice di lavoro, nel versare fr. 4'000.- in luogo di fr.
3'419.05, si è manifestata nei 4 conteggi allestiti per i mesi da giugno a
settembre 2006 (doc. B e doc. 3), che indicano un salario netto da versare di
fr. 3'419.05 e non di fr. 4'000.- e una base di calcolo per le deduzioni da
effettuare di fr. 4'000.- lordi. Se il salario netto fosse stato effettivamente
di fr. 4'000.-, il salario lordo avrebbe dovuto essere ben più elevato. D’altro
canto una manifestazione di volontà deve essere compresa secondo il senso che
il suo destinatario in buona fede deve attribuirle (cfr. DTF 109 II 329). Alla
luce delle predette circostanze il lavoratore non poteva in buona fede
ritenere, in seguito al versamento di fr. 4'000.- per i mesi di maggio, giugno,
luglio e agosto 2006 (doc. D e B), che le condizioni salariali stipulate per
iscritto erano state modificate con l’accordo della datrice di lavoro, visti i
conteggi di stipendio ricevuti mensilmente, che attestavano uno stipendio netto
di fr. 3'419.05.
6.
b. In merito al vitto e all’alloggio, occorre dapprima rilevare che il
contratto di lavoro (doc. B e doc. 7) non prevede alcuna clausola al riguardo e
che anzi rinvia alla necessità di una stipulazione separata (doc. B e doc. 7
punto 7). Dalle convergenti dichiarazioni del teste L__________ che ha
dichiarato che “all’inizio l’istante era ospite da un certo __________; poi
ha chiesto al padrone del Ristorante se riusciva a trovargli una stanza” e
del marito della convenuta __________ che ha affermato “che all’inizio il
signor __________ dormiva da questo signor __________, non ricordo se per una
settimana o 10 giorni” emerge che l’istante ha iniziato ad alloggiare
presso il ristorante gestito dall’appellante dopo circa una settimana/10 giorni
dall’inizio del rapporto di lavoro, per cui al momento della sottocrizione del
contratto, avvenuta il 1° maggio 2006, vitto e alloggio non rappresentavano
ancora oggetto di accordo, ed è palese che al punto 8 non risulti alcuna
indicazione. Si rileva poi che dai conteggi salariali doc. B e doc. 3 per i
mesi da giugno a settembre 2006 non risultano deduzioni più elevate per oneri
sociali, imposta alla fonte, ecc., oltre a quelle calcolate sul salario lordo
di fr. 4'000.-, che avrebbero potuto indurre il lavoratore a presumere che
oltre al citato salario, gli era riconosciuta una prestazione in natura di fr.
800.
-. Nell’ambito dell’istruttoria il teste __________, al momento
dell’interrogatorio dipendente della convenuta in qualità di pizzaiolo, ha
dichiarato che “all’inizio l’istante era ospite da un certo __________; poi
ha chiesto al padrone del Ristorante se riusciva a trovargli una stanza (….)
lui ha detto che preferiva restare al Ristorante a pagare, rispetto a pagare un
appartamento, e che si sarebbe messo d’accordo col capo” (verbale pag. 4 e
5). Il teste __________ ha affermato che “l’istante quando è arrivato non
aveva alloggio e quindi alloggiava in una camera sopra al Ristorante. Mangiava
al Ristorante. Non so quanto dovesse pagare” (verbale pag. 6). Il marito
della convenuta, sentito senza delazione di giuramento, ha affermato quanto
segue: “All’inizio il signor __________ dormiva da questo signor __________,
non ricordo se per una settimana o 10 giorni (…). Gli ho detto che per una
settimana avrei potuto alloggiare l’istante (…). L’istante mi ha così detto che
voleva rimanere nella camera finché non avrebbe trovato un’altra sistemazione.
L’istante avrebbe dovuto pagarmi vitto e alloggio, come pagava le imposte alla
fonte (…). Con imposta alla fonte intendo l’importo che l’Ufficio di tassazione
considera come importo per vitto e alloggio, che se non erro ammonta a fr.
900.
--. Io ho poi applicato un prezzo di fr. 800.--. __________ era avvisato
che vitto e alloggio erano come al tariffario dell’imposta alla fonte”
(verbale pag. 7). Orbene le convergenti deposizioni dei tre testi – ritenuto
che per il principio inquisitorio, da cui è retta la presente procedura,
possono essere considerate sia la deposizione del marito della convenuta (vedi
precedente considerando) che quella del dipendente __________ – portano a
concludere che un onere tutt’altro che irrilevante, quale vitto e alloggio, non
è stato presunto come prestazione gratuita della datrice di lavoro, non solo
dal marito della convenuta, che può avere un interesse alla lite, ma nemmeno
dai due ulteriori testi. Ciò deve valere anche per l’appellato. Infatti, anche
se dai conteggi da giugno a settembre 2006 (doc. B e doc. 3) emerge che la
datrice di lavoro non ha dedotto dal salario mensile alcun importo per vitto e
alloggio, il lavoratore, in buona fede, in mancanza di una pattuizione scritta
o verbale, non poteva attribuire a questo fatto la volontà della convenuta di
offrirgli vitto e alloggio a titolo gratuito, che secondo la relativa Tabella
per il calcolo del vitto e dell’alloggio ammontava a fr. 900.-, ridotti a fr.
800.
- dall’appellante (cfr. Direttiva n. 1 della Divisione delle contribuzioni
valida dal 1. gennaio 2006, art. 29 cpv. 1 e 33 CCNL e scritto 11 dicembre 2006
dell’Ufficio delle imposte alla fonte, doc. 2; cfr. DTF 109 II 329).
Con il
conteggio finale 27 novembre 2006 per il mese di ottobre 2006, la datrice di
lavoro ha dedotto dal salario totale netto di fr. 7'160.50 l’importo di fr.
800.
- al mese per vitto e alloggio per 6 mesi, complessivamente fr. 4'800.-
(doc. B). Orbene dalle dichiarazioni dei testi __________ e __________ emerge
che l’istante ha iniziato alloggiare presso il ristorante della convenuta una
settimana/10 giorni dopo l’inizio del rapporto di lavoro (verbale pag. 7 e 4).
La deduzione per vitto e alloggio effettuata dall’istante si giustifica quindi
per il mese di maggio 2006 solo per 20 giorni, ossia per fr. 533.-. La
differenza di fr. 267.- spetta pertanto all’appellato così come l’importo di
fr. 455.70 che l’appellante con il conteggio 7 novembre 2007 (doc. D e risposta
scritta pag. 3) ha riconosciuto di dovergli, complessivamente dunque fr. 722.70
oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2006.
7.
Ne
segue, in parziale accoglimento dell’appello, che la sentenza impugnata è da
riformare nel senso che la petizione è parzialmente accolta per fr. 722.70
oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2006. Trattandosi di vertenza in materia
di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano tasse
né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417 cpv. 1 lett. e CPC). La
gratuità della procedura non dispensa invece il giudice dall’assegnare
ripetibili. L’appellato, soccombente in misura pressoché integrale, rifonderà
alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 148 CPC per rinvio
dell’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Il valore litigioso determinante per
l’impugnabilità al Tribunale federale è di fr. 9'174.55.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato per le spese l’art.
148 CPC
pronuncia:
1.L’appello
18 ottobre 2007 di AP 1 è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così
riformata:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza __________ è tenuto a versare a AO 1,
, fr. 722.70 oltre interessi al 5% dal 1. novembre
2006.
2. La tassa di giustizia e le spese sono a carico dello
Stato.
AO 1 rifonderà al AP 1 fr. 1'000.- per ripetibili
ridotte.”
2.Non
si prelevano né tasse né spese di appello. AO 1 rifonderà al AP 1 fr. 1’000.-
per ripetibili ridotte di appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in
materia di diritto del lavoro è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 15'000.--; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 L
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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