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Decisione

12.2007.228

Lavoro - salario - onere della prova

27 agosto 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

il versamento di un salario mensile netto di fr. 4'000.- e la concessione di

vitto e alloggio senza alcuna deduzione dal salario.

5. Con

ordinanza 10 giugno 2008 la Presidente di questa Camera ha impartito alle parti

un termine fino al 30 giugno 2008 per inviare le proprie osservazioni sul

possibile annullamento della sentenza alla luce della sentenza del Tribunale

federale emanata il 13 maggio 2008 (DTF 134 I 184), con l’avvertenza che il

silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia a prevalersi del vizio di

forma. Ambedue le parti hanno comunicato di rinunciare a prevalersi di tale

vizio, per cui nulla osta alla trattazione del presente gravame.

6. Litigiosi

fra le parti sono l’ammontare del salario pattuito (fr. 4'000.- lordi o netti)

e la gratuità o no del vitto e dell’alloggio.

L’art. 8

CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto federale (DTF 115

Considerandi

II 300 consid. 3), la ripartizione dell’onere probatorio e, pertanto le

conseguenze dell’assenza di ogni prova. Esso stabilisce che, ove la legge non

dispone altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da

lui asserita deve fornire la prova, pena la soccombenza in causa. Nella

fattispecie in esame incombe pertanto al lavoratore l’onere di dimostrare

l’esistenza dell’asserita pretesa salariale di fr. 4'000.- netti mensili e

della gratuità del vitto e dell’alloggio, mentre alla datrice di lavoro spetta

la prova dell’avvenuto pagamento o, comunque, dell’estinzione del debito.

Occorre infatti tenere ben presente il principio secondo cui il creditore è

tenuto a dimostrare le circostanze suscettive di fondare la sua pretesa, mentre

la debitrice deve dimostrare quelle idonee a neutralizzarla (DTF 125 III 78

consid. 3.b).

6.

a. Per

quel che concerne il salario, le parti hanno prodotto un contratto di lavoro

stipulato il 1° maggio 2006 (doc. B e doc. 7), con cui è stato concordato un

salario lordo di fr. 4'000.- rispettivamente netto di fr. 3'419.05. Inoltre

sono stati prodotti dei conteggi salariali per i mesi da giugno a settembre

2006.

(doc. B e doc. 3), da cui emerge che il salario netto da versare ammontava

a fr. 3'419.05 per ciascun mese e che le deduzioni erano calcolate su di un

salario lordo di fr. 4'000.-. Dal conteggio finale 7 novembre 2006 allestito

dalla convenuta (doc. D) e dal conteggio finale 15 maggio 2007 allestito da

Giuseppe Villano (doc. E) si evince che per il mese di settembre 2006 è stato

versato all’istante l’importo di fr. 3'000.-. Per il mese di ottobre 2006

(ultimo mese) nel conteggio datato 27 novembre 2006 allestito dalla datrice di

lavoro (doc. B e doc. 4) sono stati riconosciuti all’istante fr. 2'666.60 per

lavoro extra, fr. 1'866.60 per vacanze pagate e fr. 400.- per giorni festivi,

complessivamente fr. 4'933.20 oltre a fr. 85.35 per 3 giorni d’attesa all’88% e

fr. 3'156.- per indennità in seguito ad infortunio, per un totale quale stipendio lordo di fr. 8'174.55 e quale

stipendio netto di fr. 7'160.50. Contrariamente a quanto sostenuto

dall’appellato, che con l’istanza ha asserito di avere prestato numerose ore

straordinarie che la convenuta avrebbe retribuito forfetariamente con fr.

4'000.- netti al mese, dal citato conteggio finale per il mese di ottobre 2006

emerge invece che per la fine del rapporto di lavoro all’istante sono stati

riconosciuti fr. 4'933.20 per lavoro extra, vacanze pagate e giorni festivi

calcolati su un salario lordo di fr. 4’000.-. I predetti conteggi indicano

inoltre che le deduzioni (per oneri sociali, imposta alla fonte, ecc.) sono

state sempre calcolate su un salario lordo di fr. 4'000.-. Fino al conteggio

finale non risulta che il lavoratore abbia sollevato obiezioni sull’ammontare

del salario lordo in base al quale sono stati eseguiti i conteggi mensili. Egli

ha atteso fino alla fine del rapporto di lavoro per manifestare il proprio

dissenso. Il motivo per cui all’appellato sono stati versati per i mesi da giugno

ad agosto 2006 fr. 4'000.-, in luogo di fr. 3'419.05 (per il mese di maggio

2006.

non si trova agli atti alcun conteggio), è stato spiegato dal teste __________,

marito della convenuta, sentito senza delazione di giuramento, come segue: “per

fare una cifra tonda ho versato fr. 4'000.-- perché il signor __________ doveva

mandare al suo paese dei soldi. Ogni mese mi chiedeva dei soldi e mi diceva che

gli avremmo scontati sulle vacanze o sulla tredicesima.” A proposito della

testimonianza del marito della convenuta, che secondo l’art. 228 CPC sarebbe

escluso quale teste, va osservato che disposizioni cantonali - quale la citata

norma - che limitano il valore di una prova o la escludono, non possono essere

tenute in conto in una procedura, come quella in esame, retta dal principio

inquisitorio sociale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 228, m. 11 nota 719) in forza del diritto federale

(art. 343 cpv. 4 CO). La motivazione della prima giudice, che ha considerato avvenuto

senza riserve il pagamento di fr. 4'000.-(sentenza pag. 3 paragrafo 4) senza

considerare la citata deposizione, non è pertanto condivisibile. Come sopra

riferito, il marito della convenuta ha indicato, quale causale del versamento

di fr. 4'000.-, la continua richiesta di prestiti. Oltre a ciò la riserva da

parte della datrice di lavoro, nel versare fr. 4'000.- in luogo di fr.

3'419.05, si è manifestata nei 4 conteggi allestiti per i mesi da giugno a

settembre 2006 (doc. B e doc. 3), che indicano un salario netto da versare di

fr. 3'419.05 e non di fr. 4'000.- e una base di calcolo per le deduzioni da

effettuare di fr. 4'000.- lordi. Se il salario netto fosse stato effettivamente

di fr. 4'000.-, il salario lordo avrebbe dovuto essere ben più elevato. D’altro

canto una manifestazione di volontà deve essere compresa secondo il senso che

il suo destinatario in buona fede deve attribuirle (cfr. DTF 109 II 329). Alla

luce delle predette circostanze il lavoratore non poteva in buona fede

ritenere, in seguito al versamento di fr. 4'000.- per i mesi di maggio, giugno,

luglio e agosto 2006 (doc. D e B), che le condizioni salariali stipulate per

iscritto erano state modificate con l’accordo della datrice di lavoro, visti i

conteggi di stipendio ricevuti mensilmente, che attestavano uno stipendio netto

di fr. 3'419.05.

6.

b. In merito al vitto e all’alloggio, occorre dapprima rilevare che il

contratto di lavoro (doc. B e doc. 7) non prevede alcuna clausola al riguardo e

che anzi rinvia alla necessità di una stipulazione separata (doc. B e doc. 7

punto 7). Dalle convergenti dichiarazioni del teste L__________ che ha

dichiarato che “all’inizio l’istante era ospite da un certo __________; poi

ha chiesto al padrone del Ristorante se riusciva a trovargli una stanza” e

del marito della convenuta __________ che ha affermato “che all’inizio il

signor __________ dormiva da questo signor __________, non ricordo se per una

settimana o 10 giorni” emerge che l’istante ha iniziato ad alloggiare

presso il ristorante gestito dall’appellante dopo circa una settimana/10 giorni

dall’inizio del rapporto di lavoro, per cui al momento della sottocrizione del

contratto, avvenuta il 1° maggio 2006, vitto e alloggio non rappresentavano

ancora oggetto di accordo, ed è palese che al punto 8 non risulti alcuna

indicazione. Si rileva poi che dai conteggi salariali doc. B e doc. 3 per i

mesi da giugno a settembre 2006 non risultano deduzioni più elevate per oneri

sociali, imposta alla fonte, ecc., oltre a quelle calcolate sul salario lordo

di fr. 4'000.-, che avrebbero potuto indurre il lavoratore a presumere che

oltre al citato salario, gli era riconosciuta una prestazione in natura di fr.

800.

-. Nell’ambito dell’istruttoria il teste __________, al momento

dell’interrogatorio dipendente della convenuta in qualità di pizzaiolo, ha

dichiarato che “all’inizio l’istante era ospite da un certo __________; poi

ha chiesto al padrone del Ristorante se riusciva a trovargli una stanza (….)

lui ha detto che preferiva restare al Ristorante a pagare, rispetto a pagare un

appartamento, e che si sarebbe messo d’accordo col capo” (verbale pag. 4 e

5). Il teste __________ ha affermato che “l’istante quando è arrivato non

aveva alloggio e quindi alloggiava in una camera sopra al Ristorante. Mangiava

al Ristorante. Non so quanto dovesse pagare” (verbale pag. 6). Il marito

della convenuta, sentito senza delazione di giuramento, ha affermato quanto

segue: “All’inizio il signor __________ dormiva da questo signor __________,

non ricordo se per una settimana o 10 giorni (…). Gli ho detto che per una

settimana avrei potuto alloggiare l’istante (…). L’istante mi ha così detto che

voleva rimanere nella camera finché non avrebbe trovato un’altra sistemazione.

L’istante avrebbe dovuto pagarmi vitto e alloggio, come pagava le imposte alla

fonte (…). Con imposta alla fonte intendo l’importo che l’Ufficio di tassazione

considera come importo per vitto e alloggio, che se non erro ammonta a fr.

900.

--. Io ho poi applicato un prezzo di fr. 800.--. __________ era avvisato

che vitto e alloggio erano come al tariffario dell’imposta alla fonte”

(verbale pag. 7). Orbene le convergenti deposizioni dei tre testi – ritenuto

che per il principio inquisitorio, da cui è retta la presente procedura,

possono essere considerate sia la deposizione del marito della convenuta (vedi

precedente considerando) che quella del dipendente __________ – portano a

concludere che un onere tutt’altro che irrilevante, quale vitto e alloggio, non

è stato presunto come prestazione gratuita della datrice di lavoro, non solo

dal marito della convenuta, che può avere un interesse alla lite, ma nemmeno

dai due ulteriori testi. Ciò deve valere anche per l’appellato. Infatti, anche

se dai conteggi da giugno a settembre 2006 (doc. B e doc. 3) emerge che la

datrice di lavoro non ha dedotto dal salario mensile alcun importo per vitto e

alloggio, il lavoratore, in buona fede, in mancanza di una pattuizione scritta

o verbale, non poteva attribuire a questo fatto la volontà della convenuta di

offrirgli vitto e alloggio a titolo gratuito, che secondo la relativa Tabella

per il calcolo del vitto e dell’alloggio ammontava a fr. 900.-, ridotti a fr.

800.

- dall’appellante (cfr. Direttiva n. 1 della Divisione delle contribuzioni

valida dal 1. gennaio 2006, art. 29 cpv. 1 e 33 CCNL e scritto 11 dicembre 2006

dell’Ufficio delle imposte alla fonte, doc. 2; cfr. DTF 109 II 329).

Con il

conteggio finale 27 novembre 2006 per il mese di ottobre 2006, la datrice di

lavoro ha dedotto dal salario totale netto di fr. 7'160.50 l’importo di fr.

800.

- al mese per vitto e alloggio per 6 mesi, complessivamente fr. 4'800.-

(doc. B). Orbene dalle dichiarazioni dei testi __________ e __________ emerge

che l’istante ha iniziato alloggiare presso il ristorante della convenuta una

settimana/10 giorni dopo l’inizio del rapporto di lavoro (verbale pag. 7 e 4).

La deduzione per vitto e alloggio effettuata dall’istante si giustifica quindi

per il mese di maggio 2006 solo per 20 giorni, ossia per fr. 533.-. La

differenza di fr. 267.- spetta pertanto all’appellato così come l’importo di

fr. 455.70 che l’appellante con il conteggio 7 novembre 2007 (doc. D e risposta

scritta pag. 3) ha riconosciuto di dovergli, complessivamente dunque fr. 722.70

oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2006.

7.

Ne

segue, in parziale accoglimento dell’appello, che la sentenza impugnata è da

riformare nel senso che la petizione è parzialmente accolta per fr. 722.70

oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2006. Trattandosi di vertenza in materia

di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano tasse

né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417 cpv. 1 lett. e CPC). La

gratuità della procedura non dispensa invece il giudice dall’assegnare

ripetibili. L’appellato, soccombente in misura pressoché integrale, rifonderà

alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 148 CPC per rinvio

dell’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Il valore litigioso determinante per

l’impugnabilità al Tribunale federale è di fr. 9'174.55.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato per le spese l’art.

148 CPC

pronuncia:

1.L’appello

18 ottobre 2007 di AP 1 è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così

riformata:

“1. L’istanza è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza __________ è tenuto a versare a AO 1,

, fr. 722.70 oltre interessi al 5% dal 1. novembre

2006.

2. La tassa di giustizia e le spese sono a carico dello

Stato.

AO 1 rifonderà al AP 1 fr. 1'000.- per ripetibili

ridotte.”

2.Non

si prelevano né tasse né spese di appello. AO 1 rifonderà al AP 1 fr. 1’000.-

per ripetibili ridotte di appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in

materia di diritto del lavoro è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 15'000.--; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 L

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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