12.2007.230
Responsabilità per consigli erronei - Vertrauenshaftung
24 novembre 2008Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2007.230
Data decisione, Autorità:
24.11.2008, IICCA
Titolo:
Responsabilità per consigli erronei - Vertrauenshaftung
RESPONSABILITÀ E NEGLIGENZA
art. 1 CO
art. 41 CO
Incarto n.
12.2007.230
Lugano
24 novembre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.54
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 26
aprile 2005 da
AO 1
RA 2
contro
AP 1
rapp RA 1
con la quale l’attore ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 168'045.– oltre interessi, a titolo di
risarcimento danni, domanda aumentata in sede di conclusioni a fr. 185'092.–;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore, con
sentenza 27 settembre 2007, ha accolto, condannando il convenuto a pagare le
spese (fr. 1'540.–) e la tassa di giustizia (fr. 5'900.–), come pure a
rifondere alla controparte fr. 13'000.– per ripetibili;
appellante il convenuto che con atto di appello 19
ottobre 2007 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi, con richiesta
di beneficio dell'assistenza giudiziaria;
mentre l'attore con osservazioni 8 novembre 2007
postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto:
1. Fino al 31 maggio
2000 AP 1 è stato alle dipendenze della B__________ __________ (in seguito B__________).
Il 13 aprile 1999, AO 1 aveva sottoscritto, per il tramite di AP 1, una
“Proposta per l'offerta 29231238/1” relativa ad un'assicurazione di previdenza
vincolata “Flexiplan” presso la B__________. Sul formulario, controfirmato da AP
1, veniva riportata la dicitura, con riferimento all'attività di falegname
svolta dall'attore: “Indipendente dal 1.3.1999”; inoltre alle domande
relative alla salute dell'assicurato veniva risposto con l'indicazione secondo
cui egli era attualmente “in perfetta salute” e che, negli ultimi dieci
anni, non aveva sofferto di malattie o disturbi (doc. 1). La proposta di
assicurazione veniva accettata dalla B__________ e la polizza assumeva validità
dal 1° maggio 1999 con scadenza al 1° maggio 2015. L'assicurazione garantiva
all'assicurato, in caso di incapacità di guadagno, una rendita annua di fr.
24'000.–, dopo un termine di attesa di 24 mesi (doc. A e inc. V° rich.).
Il 13 aprile 1999 – il
medesimo giorno in cui è stata sottoscritta la proposta assicurativa menzionata
– AO 1 ed AO 1 hanno disdetto una “assicurazione sulla vita” (polizza n.
3.015.547) che era stata stipulata il 1° luglio 1993 presso la W__________ __________
(in seguito W__________), che prevedeva in caso di incapacità di guadagno di AO
1 una rendita annua di fr. 10'000.– fino al 30 giugno 2015, dopo un periodo di
attesa di tre mesi, con bonus sulle prestazioni (doc. B e C).
2. A partire dal 1°
settembre 1999, AO 1 diveniva totalmente inabile al lavoro. Egli annunciava
quindi il caso alla B__________, la quale con lettera 19 gennaio 2000
dichiarava di recedere dal contratto di assicurazione invocando la reticenza ai
sensi dell'art. 6 LCA, non avendo l'assicurato segnalato nel formulario di
proposta di assicurazione di essere già stato in precedenza in cura medica,
rispettivamente rimproverandogli di avere indicato di essere “indipendente”
dal 1° marzo 1999 mentre in realtà egli sarebbe stato in disoccupazione dal 1°
ottobre 1998 (doc. E). Con scritto 24 gennaio 2000, AO 1 si rivolgeva alla B__________
spiegando di avere, al momento della compilazione della proposta assicurativa,
segnalato all'agente AP 1 di non essere indipendente e di avere “in passato
avuto problemi alle dita delle mani” (dita inservibili e fredde). Egli chiedeva
quindi che la decisione fosse “rivista” (doc. F). Il 10 febbraio la B__________
confermava la rescissione del contratto (doc. G).
In data 23 giugno 2000
(doc. I), AP 1 riferendosi alla polizza in oggetto, scriveva alla B__________
una lettera con il seguente contenuto:
“vi confermo ancora una volta, come da
rapporto da me compilato, in merito alla malattia del signor AO 1, che è stata
una mia superficialità nel sottovalutare la situazione di salute , visto che il
signor AO 1, mi aveva avvisato del problema legato alle mani.
Pertanto
riconfermo la mia leggerezza nel valutare eventuali conseguenze riportate al
caso.
Il
signor AO 1 non è responsabile di questa situazione, visto la sua buona fede,
di avermi esposto il problema delle mani, e da parte mia sottovalutato.
Inoltre
vi informo che esisteva già una polizza vita con una rendita di fr. 10'000.–
all'anno, per la perdita di guadagno, malattia e infortunio fino al 2015,
presso la W__________ __________, da me fatta annullare.
Sperando
in una vostra presa di posizione del caso, colgo l'occasione per porgervi i
miei saluti”.
La B__________, nonostante questo scritto di AP 1, non ha cambiato
la propria decisione.
Il 12 settembre 2002 l'Assicurazione
invalidità ha dipoi riconosciuto a AO 1 un'invalidità dell'80% con effetto
retroattivo al 1° settembre 2000 (doc. M).
3. Con scritto 18
dicembre 2000, AO 1 ha rimproverato a AP 1 la
responsabilità per i danni conseguenti all'annullamento della polizza già
esistente presso la W__________ (doc. N), responsabilità contestata da
quest'ultimo (doc. O). A partire dal 12 gennaio 2001, AP 1 ha sottoscritto
annualmente delle dichiarazioni di rinuncia a sollevare l'eccezione di
prescrizione all'attenzione di AO 1.
4. Con petizione 26
aprile 2005, AO 1 si è rivolto alla Pretura della giurisdizione
di Locarno-Città per chiedere la condanna di AP 1 al versamento di fr.
168'045.– oltre interessi a titolo di risarcimento danni. Alle pretese
dell'attore si è opposto AP 1 con risposta 16 settembre 2005, nella quale haAP
1. Egli ha anche contestato di avere una qualsivoglia responsabilità
nell'annullamento, rispettivamente nella disdetta delle polizze assicurative
della B__________ e della W__________. Con la replica e la duplica le parti si
sono riconfermate nelle proprie allegazioni e richieste. Esperita l'istruttoria
le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi
nei rispettivi memoriali conclusivi. L'attore con le conclusioni del 31 agosto
2007 ha aumentato le proprie pretese a fr. 185'092.–, oltre interessi.
5. Con sentenza 27
settembre 2007, il Pretore ha accolto la petizione, condannando il convenuto a
versare all'attore l'importo di fr. 185'092.– oltre interessi al 5% dal 30
aprile 2005, come pure a pagare le spese (fr. 1'540.–) e la tassa di giustizia
(fr. 5'900.–) e a rifondere all'attore fr. 13'000.– a titolo di ripetibili.
Il primo giudice ha in
primo luogo respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, in
quanto non può, a suo dire, essere preclusa all'attore la facoltà (scelta) di
convenire in causa il convenuto per un'asserita responsabilità fondata
sull'art. 41 CO (atto illecito), anziché la B__________ già datore di lavoro di
quest'ultimo. Secondo il Pretore l'art. 55 CO, cui il convenuto fa riferimento,
è “lex specialis” rispetto all'art. 41 CO nell'ambito della responsabilità del
padrone dell'azienda; ciò non significa però che l'attore non possa decidere di
convenire in causa, anziché il padrone di azienda (ex art. 55 CO o ev. ex art.
41 CO), personalmente solo il lavoratore, fondandosi sull'art. 41 CO.
Passando in rassegna i
presupposti relativi alla responsabilità ex art. 41 CO il primo giudice ne ha
poi accertato la sussistenza. Egli ha situato la responsabilità del convenuto
nell'ambito del suo invito/consiglio – rivolto all'attore e alla moglie – di
disdire la polizza a suo tempo stipulata presso la W__________, rilevando che è
stato questo annullamento di copertura assicurativa (unito al successivo
recesso della B__________ dal nuovo contratto stipulato con AO 1) ad aver provocato
un danno all'attore. Secondo il Pretore, il convenuto anziché consigliare,
avrebbe dovuto sconsigliare lo stipulante dal disdire la polizza presso la W__________,
rispettivamente avrebbe dovuto fare in modo che la questione relativa ai
“problemi alle mani” figurasse nella proposta assicurativa e solo nel caso in
cui la B__________ avesse accettato la citata proposta e garantito la copertura
a AO 1 malgrado le affezioni pregresse, consigliare l'attore di disdire la
polizza W__________. Il primo giudice, dopo aver escluso che il consiglio in
questione si basasse su un rapporto contrattuale, ha ritenuto il comportamento
del convenuto lesivo dell'art. 41 CO, riconoscendo una responsabilità fondata
sulla fiducia (“Vertrauenshaftung”), avendo il convenuto, con il suo agire,
creato una situazione di fiducia sulla quale l'attore si poteva fondare e si è
in effetti fondato. Il Pretore ha evidenziato che tra le parti in causa era
palesemente sorto un rapporto di stretta fiducia, l'attore essendosi rivolto al
convenuto allo scopo di ottenere una consulenza assicurativa e potendo
aspettarsi in buona fede – dopo aver segnalato al convenuto i “problemi alle
mani” – che gli stessi o venissero correttamente segnalati alla B__________ o
non fossero rilevanti al punto da necessitare una notifica, rispettivamente che
una futura presa di conoscenza da parte della B__________ di tali problematiche
non potesse avere influsso sul contratto e sulle coperture in caso di
successiva malattia e/o infortunio. AO 1, prosegue il primo giudice, poteva
altresì confidare che l'annullamento della polizza W__________ non lo avrebbe
danneggiato. Con riferimento alla colpa, il Pretore ha ritenuto che il
comportamento del convenuto sia configurabile come negligenza di grado
importante. AP 1 avrebbe infatti dovuto, secondo il primo giudice, approfondire
e poi inserire nel formulario le informazioni comunicategli dall'attore circa
la sua situazione valetudinaria, come pure non consigliare all'attore e alla
moglie di disdire la precedente polizza W__________, addirittura lo stesso
giorno in cui i AO 1 avevano firmato la proposta di nuova assicurazione. Come
esperto del ramo, conscio delle conseguenze previste dall'art. 6 LCA, non
avrebbe dovuto sottovalutare la situazione o comunque fare i necessari approfondimenti.
Quanto al danno (“lucrum cessans”), il primo giudice lo ha fissato con
riferimento agli accertamenti eseguiti dal perito giudiziario __________ B__________.
Per finire, il Pretore ha riconosciuto l'esistenza di un nesso causale adeguato
fra il comportamento del convenuto e il danno insorto, ritenuto per altro che
il danno sarebbe comunque insorto anche se AP 1 avesse correttamente inserito
nella proposta assicurativa della B__________ l'informazione sui problemi di
salute di AO 1, ciò in ragione dell'improvvido consiglio dato all'attore di
annullare, lo stesso 13 aprile 1999, la polizza della W__________. Il primo
giudice ha dipoi anche escluso l'esistenza di una concolpa dell'attore tale da interrompere
il nesso di causalità o giustificare una riduzione del risarcimento a norma
dell'art. 44 cpv. 1 CO, per altro neppure richiesta.
6. Con appello 19
ottobre 2007, AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Postula inoltre di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Con osservazioni 8
novembre 2007, l'appellato postula la reiezione del gravame con argomenti di
cui si dirà, se del caso, nel seguito.
7. Il significato
dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di
circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del
diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti
delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed
eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia
necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio
che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano
richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della
procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero
invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui
la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si
limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti allegati oppure che
si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 21 e 22 ad
art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10). La riproduzione di
ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente ai medesimi
principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di
convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle
risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di suffragare
avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato. Ciò premesso, si constata che l'appello del convenuto è costituito
in preponderanza dalla letterale trascrizione delle conclusioni presentate al
Pretore il 16 aprile 2007 ed è perciò, per i motivi testé esposti,
manifestamente irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da
quell'allegato non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile.
Fatti
7.1 Esaminando nel
dettaglio l'appello si constata in effetti che il punto 1 pag. 2 dell'appello
corrisponde integralmente al punto 1 pag. 1 delle conclusioni. Il punto 2.1
pag. 3 dell'appello corrisponde al punto 7 pag. 6 delle conclusioni. Il punto
2.2 secondo paragrafo pag. 3 dell'appello corrisponde al punto 7 secondo
paragrafo pag. 6 delle conclusioni, con la sola modifica della sentenza del
Tribunale federale menzionata. Il punto 2.2 dell'appello da pag. 4 secondo
paragrafo a pag. 5 penultimo paragrafo corrisponde integralmente al punto 6 da
pag. 6 a pag. 8 delle conclusioni. Il punto 3 pag. 7 primo paragrafo
dell'appello corrisponde integralmente al punto 2 pag. 2 delle conclusioni. Il
punto 4 pag. 7 e 8 fino a metà pagina dell'appello corrisponde integralmente al
punto 3 pag. 2-3 delle conclusioni. Il punto 6 pag. 10-12 dell'appello, fatta
eccezione per poche righe a pag. 12, corrisponde integralmente al punto 4 pag.
3-5 delle conclusioni. Il punto 7 pag. pag. 12 dell'appello, fatta eccezione
per le cinque righe iniziali, corrisponde integralmente al punto 6 pag. 5-6
delle conclusioni. Il punto 9 pag. 13 dell'appello, fatta eccezione per una
frase, corrisponde integralmente al punto 5 pag. 5 delle conclusioni. L'errata
impostazione del gravame emerge poi palesemente anche dal punto 8 pag. 13
dell'appello. In esso l'appellante dichiara infatti di voler rispondere ad un
interrogativo di “controparte”, ciò con chiaro riferimento alle considerazioni
fatte nello scambio degli allegati di prima sede e non alle osservazioni
all'appello (non essendo il gravame, per evidenti motivi, in quel frangente
ancora intimato) o alle considerazioni del primo giudice.
7.2 Non resta dunque
che esaminare i passaggi dell'appello che non costituiscono una pedissequa
ricopiatura delle conclusioni o di parti di esse e nei quali si può intravedere
una critica al giudizio di prima sede.
7.3 Il Pretore ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione
passiva sollevata dal convenuto evidenziando, come detto (sopra, consid. 5),
che l'art. 55 CO, cui AP 1 fa riferimento è “lex
specialis” rispetto all'art. 41 CO nell'ambito della responsabilità del padrone
dell'azienda e che ciò non significa però che l'attore non possa decidere di
convenire in causa, anziché il padrone di azienda (ex art. 55 CO o ev. ex art.
41 CO), personalmente solo il lavoratore, fondandosi sull'art. 41 CO.
L'appellante contesta la
considerazione del primo giudice. Dopo aver riproposto integralmente due pagine
di considerazioni già presentate in sede di conclusioni, si interroga sulla
ratio legis dell'art. 55 CO, sostenendo che sarebbe “giusto ed equo che il
datore di lavoro che beneficia dell'attività del suo subalterno” venga reso
“responsabile dei suoi eventuali errori e dei danni che egli commette
nell'esercizio delle sue funzioni” (appello, pag. 5 verso il basso e pag. 6 in
alto). Il ricorrente richiama per analogia la regolamentazione della
responsabilità nell'ambito dello Stato, in base alla quale il leso non potrebbe
agire in giudizio direttamente contro il funzionario, bensì dovrebbe rivolgersi
contro il datore di lavoro; a sostegno della sua tesi egli fa riferimento anche
all'art. 34 LCA, che prevederebbe, a suo dire, che nei confronti dello
stipulante l'assicuratore risponderebbe anche degli atti del proprio
intermediario (appello, pag. 5 in basso e pag. 6 verso l'alto).
Per tacere del fatto che
le argomentazioni dell'appellante, fatte valere per la prima volta in sede
d'appello, sono anche irricevibili (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 20-30 ad art. 321 CPC), si osserva che esse mostrano che egli stesso
non ha compreso la ratio legis dell'art. 55 CO. Questa norma – come del resto
anche l'art. 101 CO pure invocato dal ricorrente – non impone in effetti al
leso di convenire in giudizio obbligatoriamente il datore di lavoro allorquando
il comportamento di un ausiliario costituisce un atto illecito che impegna la
responsabilità personale di quest'ultimo a norma dell'art. 41 CO. L'assenza di
un tale obbligo parrebbe del resto essere stata compresa dall'appellante stesso
nella misura in cui invoca un'applicazione analogica delle norme sulla
responsabilità dell'ente pubblico per rapporto ai suoi funzionari, per altro
senza menzione di alcuna considerazione di dottrina o giurisprudenza. Il
riferimento all'art. 34 LCA è decisamente non pertinente e non permette di
certo di ricavare quanto l'appellante vorrebbe. Su questo punto l'appello,
avverandosi manifestamente infondato, non necessita di ulteriore disamina.
7.4 Il Pretore, come
detto (sopra, consid. 5), ha situato la responsabilità del convenuto
nell'ambito del suo invito/consiglio – rivolto all'attore e alla moglie – di
disdire la polizza a suo tempo stipulata presso la W__________, rilevando che è
stato questo annullamento di copertura assicurativa (unito al successivo
recesso della B__________ dal nuovo contratto stipulato con AO 1) ad aver provocato
un danno all'attore.
L'appellante contesta anche
questa considerazione del primo giudice. Egli sostiene di “non aver consigliato
all'attore di disdire immediatamente la polizza presso la W__________, né
tantomeno di disdirla allorquando non vi era ancora la certezza che la B__________
assicurazioni avrebbe accettato la proposta assicurativa, che lo stesso non ha
mai garantito” (appello, pag. 6 verso il basso). La doglianza è tuttavia
smentita in modo palese ed inequivocabile dalla lettera scritta in data 23
giugno 2000 dal convenuto alla B__________ (doc. I), riportata sopra (consid.
2) e dalla deposizione di __________ __________, (act. XII pag. 6 verso il
basso). E' poi vero che l'attore non aveva alcun obbligo di disdire la polizza
W__________ (appello, pag. 7 verso il basso). Ma è proprio il consiglio
inadeguato del convenuto che ha determinato l'attore ad inoltrare una disdetta
alla quale non era tenuto. Il fatto poi che AO 1 e AO 1 fossero “entrambi
capaci di discernimento e con la capacità civile attiva” è irrilevante. A
ragione il Pretore ha evidenziato che altrimenti, praticamente per ogni leso
che compie un atto a seguito di un'azione illecita di un'altra persona, si
dovrebbe giungere al non riconoscimento di una responsabilità del danneggiante
per la sola circostanza che il leso era capace di discernimento. L'appellante
non si è espresso sulla citata considerazione del primo giudice, limitandosi a
riproporre la tesi sostenuta con le conclusioni. D'altro canto, il consiglio di
disdire la polizza W__________ è stato dato all'attore e a sua moglie da una
persona esperta del ramo assicurativo. I coniugi AO 1 hanno quindi prestato
attenzione al consiglio del consulente assicurativo in cui avevano riposto la
loro fiducia. L'appello si rivela pertanto nuovamente infondato.
7.5 Il primo giudice
come detto (sopra, consid. 5) ha escluso che il consiglio in questione si
basasse su un rapporto contrattuale. Con riferimento alla dottrina (Brehm, Berner Kommentar, n. 53e; Oftinger/Stark, Schweiz. Haftpflichtrecht BT, II/1 n. 33; Kramer,
Berner Kommentar, ad Allg. Einleitung OR n. 50; Schwenzer, Schweiz. Obligationenrecht
AT n. 50.24) e alla giurisprudenza (DTF 130 III 345; 124 III 301; 120 II 335;
121 III 355; 108 II 311), ha ritenuto il comportamento del convenuto lesivo
dell'art. 41 CO, riconoscendo una responsabilità fondata sulla fiducia
(“Vertrauenshaftung”), avendo il convenuto, con il suo agire, creato una
situazione di fiducia sulla quale l'attore si poteva fondare e si è in effetti
fondato. Il Pretore ha evidenziato che tra le parti in causa era palesemente sorto
un rapporto di stretta fiducia, l'attore essendosi rivolto al convenuto allo
scopo di ottenere una consulenza assicurativa e potendo aspettarsi in buona
fede – dopo aver segnalato al convenuto i “problemi alle mani” – che gli stessi
o venissero correttamente segnalati alla B__________ o non fossero rilevanti al
punto da necessitare una notifica, rispettivamente che una futura presa di
conoscenza da parte della B__________ di tali problematiche non potesse avere
influsso sul contratto e sulle coperture in caso di successiva malattia e/o
infortunio. AO 1, prosegue il primo giudice, poteva altresì confidare che
l'annullamento della polizza W__________ non lo avrebbe danneggiato.
L'appellante non contesta in modo esplicito la circostanza –
ritenuta dal primo giudice – che il consiglio da lui dato ai coniugi AO 1 di
disdire la polizza W__________ non si basava su un rapporto contrattuale. Per
il resto egli non si confronta, ancora una volta, in modo circostanziato con le
predette considerazioni del Pretore in relazione alla responsabilità basata
sulla fiducia, limitandosi a rilevare “di transenna” che “tra l'appellante e
l'attore non c'era un rapporto di fiducia tale da poter fondare una
responsabilità per atto illecito” (appello, n.5 pag. 9 nel mezzo). Aggiunge che
le “tre sentenze citate dal Pretore a proposito della fiducia” , “DTF 121 III 355,
124 III 298 e 130 III 345” – in vero cinque, avendo egli tralasciato le
sentenze DTF 120 II 335 e 108 II 311, pure menzionate dal primo giudice – nulla
avrebbero “a che vedere con la presente fattispecie”, il consulente avendo “venduto
semplicemente un prodotto assicurativo all'attore” (appello, pag. 9 verso il
basso). Per tacere del fatto che la responsabilità basata sulla fiducia non può
essere circoscritta – come sembrerebbe volere l'appellante – alle sole
fattispeci già ritenute dal Tribunale federale (Werro, Leçons de droit comparé, in : La responsabilité fondée
sur la confiance, Zurigo 2001, p.115), l'appellante dimentica che lui stesso ha
ripetutamente ammesso che “è di meridiana evidenza che il consiglio dato” a
Leonardo Carra “di disdire il suo contratto con la W__________ sia avvenuto
proprio in vista di cambiare la compagnia assicurativa e contrarre una polizza
vita sostitutiva presso la B__________ e quindi il tutto nell'ambito di
un'analisi assicurativa” (act. XXV pag. 7 in basso e pag. 8 in alto; appello,
pag. 5 verso il mezzo). Ciò conferma che sussiste in questo caso una delle
condizioni che la dottrina ha dedotto dalla giurisprudenza per il
riconoscimento della responsabilità fondata sulla fiducia: l'interesse diretto
o indiretto dell'autore del danno alla situazione di fiducia creata, connesso
con la sua sfera professionale (Walter,
Jurisprudence du Tribunal fédéral, in: La responsabilité fondée sur la confiance,
Zurigo 2001, p. 160). L'appello su questo punto, contraddistinto dalla pochezza
delle argomentazioni, sostenute solo “di transenna”, si rivela ancora una volta
infondato.
7.6 Il Pretore come
detto (sopra, consid. 5), con riferimento alla colpa del convenuto ha ritenuto
che egli ha avuto un comportamento colpevole, configurabile come negligenza di
grado importante; AP 1 avrebbe infatti dovuto – secondo il primo giudice – approfondire
e poi inserire nel formulario le informazioni comunicategli dall'attore circa
la sua situazione valetudinaria. Come esperto del ramo, conscio delle
conseguenze previste dall'art. 6 LCA, non avrebbe dovuto sottovalutare la
situazione o comunque fare i necessari approfondimenti. Comunque, prosegue il
primo giudice, il fatto che AO 1 abbia firmato la proposta di assicurazione
malgrado sulla stessa – come indica il convenuto – vi fossero riportate delle
risposte inesatte, nulla toglie alla circostanza secondo cui il convenuto ha
omesso di sconsigliare l'attore e la moglie dal disdire lo stesso giorno (13
aprile 1999) la polizza W__________. Qualora nel formulario fossero stati
indicati i problemi valetudinari dello stipulante – rileva per finire il
Pretore – la proposta di assicurazione non sarebbe verosimilmente stata accettata
dalla B__________ (o lo sarebbe stata con riserve), ma a quel momento la
disdetta della polizza W__________ era già stata inviata, per cui il danno
sarebbe comunque sorto, la disdetta essendo un diritto formale unilaterale di
principio irrevocabile.
L'appellante non si
confronta minimamente con le predette considerazioni del Pretore. Già si è
detto che le modalità con le quali l'appellante ha motivato il gravame, senza
una chiara e puntuale critica delle considerazioni del primo giudice, rende
l'appello sostanzialmente irricevibile. A titolo abbondanziale si rileva che
l'argomentazione secondo la quale “AO 1 era perfettamente consapevole di cosa
fosse il morbo di Raynaud, una malattia grave e tutt'altro che bagattella, se
si considerano le conseguenze della stessa” – ancorché irricevibile, in quanto
sostenuta tardivamente per la prima volta in sede di conclusioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24 ad art.
78) – si rivela pure irrilevante alla luce delle considerazioni del primo
giudice sopra riportate, non contestate dall'appellante, secondo cui in ogni
caso al momento in cui la B__________, in base alle informazioni dell'attore,
ha accettato la proposta assicurativa, AO 1 seguendo il consiglio del convenuto
aveva già disdetto la polizza W__________.
Il ricorrente sostiene
inoltre che se l'attore gli avesse detto “di essere affetto dalla sindrome di
Raynaud”, egli “lo avrebbe consigliato di inserire la malattia nel
questionario, ma in ogni caso, lo avrebbe sconsigliato di disdire la polizza W__________”
(appello, pag. 9 verso l'alto). Dopo aver rielencato nel gravame (al punto 6,
da pag. 10 verso l'alto a pag. 12 verso l'alto) – con le identiche parole e
frasi già usate in sede di conclusioni (act. XXV pag. 5-6) – anche altre
circostanze che comporterebbero la reticenza dell'attore, l'appellante
soggiunge che se l'attore “lo avesse messo al corrente” egli avrebbe
“menzionato le circostanze sul formulario e avrebbe sconsigliato l'attore dal
disdire la polizza W__________” (appello, pag. 12 verso l'alto). Nel seguito
del gravame il ricorrente ribadisce che se “fosse stato messo al corrente dello
stato di salute dell'attore, egli avrebbe sconsigliato allo stesso di disdire
la polizza W__________” (appello, pag. 14 verso l'alto). Il fatto che
l'appellante metta in relazione il preteso comportamento reticente dell'attore
con i suoi mancati consigli di non disdire la polizza W__________ è argomento
nuovo, fatto valere solo in sede d'appello e pertanto chiaramente irricevibile
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 20
ad art. 321). Va dipoi rilevato che la lettera che il convenuto ha spedito alla
Basilese il 23 giugno 2000 (doc. I) attesta semmai ammissione da parte di AP 1
di “superficialità nel sottovalutare la situazione dello stato di salute” di AO
1 connesso con “il problema delle mani” che quest'ultimo in “buona fede” gli
aveva esposto. In simili circostanze spettava a AP 1 – consulente assicurativo,
esperto nel ramo – approfondire le informazioni dategli dall'attore prima di
“fargli annullare” (cfr. doc. I verso il mezzo) la polizza W__________ e non
comunicare all'attore che “non riteneva necessario” menzionare i “formicolii
alle mani” nel formulario della B__________ “vista l'irrilevanza del caso” (appello,
pag. 8 verso l'alto). In merito alla consapevolezza avuta dall'attore sulle
conseguenze della malattia alle mani, AP 1 ha del resto avuto in causa anche un
atteggiamento contraddittorio. In sede di risposta egli ha infatti dichiarato
“che l'attore non era a conoscenza” del fatto “che i danni alla salute” erano
“ben più gravi” “di quanto dichiarato al convenuto” (act. III pag. 5 verso
l'alto) per poi sostenere – tardivamente (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 24 ad art. 78) – per la prima volta con le conclusioni (act. XXV
pag. 3 in basso e pag. 4 in alto) e ribadire – pure irritualmente in appello
(pag. 8 verso il basso e pag. 13 verso il basso) che AO 1 “era perfettamente a
conoscenza” delle conseguenze della malattia. Vista l'assenza di un valido
motivo sostenuto e comprovato (art. 8 CC) dal convenuto, non si può dunque ritenere
l'esistenza di una concolpa grave o anche solo concomitante dell'attore. La
richiesta di ridurre l'importo del risarcimento “a non più di fr. 10'000.–”,
per altro fatta valere solo in sede d'appello, deve quindi essere respinta.
8. Per questi motivi,
l’appello, manifestamente infondato, deve essere respinto. Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono calcolati su un valore
litigioso di fr. 185'092.–. Alla parte appellata viene riconosciuta un’equa
indennità a titolo di ripetibili di seconda istanza (art. 150 CPC). L’istanza
di concessione dell'assistenza giudiziaria formulata dal convenuto in appello, non
può essere accolta, atteso che per le sue pretese, già evase con argomentazioni
convincenti dal primo giudice, non era sin dall'inizio dato il requisito della
probabilità di esito favorevole ("fumus boni iuris", cfr. art. 3 e 14
LAG; Cocchi/Trezzini, op. cit.,
m. 2 e 8 ad art. 157).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148
CPC e la LTG,
dichiara e
pronuncia:
1. L’appello
19 ottobre 2007 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
L'istanza
di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura
d'appello presentata da AP 1 è respinta.
3.
Gli
oneri processuali dell’appello, consistenti in :
a)
tassa di giustizia fr. 3'000.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
3'050.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
AO 1 fr. 6'000.– per ripetibili di appello.
4.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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