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Decisione

12.2007.230

Responsabilità per consigli erronei - Vertrauenshaftung

24 novembre 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

7.1 Esaminando nel

dettaglio l'appello si constata in effetti che il punto 1 pag. 2 dell'appello

corrisponde integralmente al punto 1 pag. 1 delle conclusioni. Il punto 2.1

pag. 3 dell'appello corrisponde al punto 7 pag. 6 delle conclusioni. Il punto

2.2 secondo paragrafo pag. 3 dell'appello corrisponde al punto 7 secondo

paragrafo pag. 6 delle conclusioni, con la sola modifica della sentenza del

Tribunale federale menzionata. Il punto 2.2 dell'appello da pag. 4 secondo

paragrafo a pag. 5 penultimo paragrafo corrisponde integralmente al punto 6 da

pag. 6 a pag. 8 delle conclusioni. Il punto 3 pag. 7 primo paragrafo

dell'appello corrisponde integralmente al punto 2 pag. 2 delle conclusioni. Il

punto 4 pag. 7 e 8 fino a metà pagina dell'appello corrisponde integralmente al

punto 3 pag. 2-3 delle conclusioni. Il punto 6 pag. 10-12 dell'appello, fatta

eccezione per poche righe a pag. 12, corrisponde integralmente al punto 4 pag.

3-5 delle conclusioni. Il punto 7 pag. pag. 12 dell'appello, fatta eccezione

per le cinque righe iniziali, corrisponde integralmente al punto 6 pag. 5-6

delle conclusioni. Il punto 9 pag. 13 dell'appello, fatta eccezione per una

frase, corrisponde integralmente al punto 5 pag. 5 delle conclusioni. L'errata

impostazione del gravame emerge poi palesemente anche dal punto 8 pag. 13

dell'appello. In esso l'appellante dichiara infatti di voler rispondere ad un

interrogativo di “controparte”, ciò con chiaro riferimento alle considerazioni

fatte nello scambio degli allegati di prima sede e non alle osservazioni

all'appello (non essendo il gravame, per evidenti motivi, in quel frangente

ancora intimato) o alle considerazioni del primo giudice.

7.2 Non resta dunque

che esaminare i passaggi dell'appello che non costituiscono una pedissequa

ricopiatura delle conclusioni o di parti di esse e nei quali si può intravedere

una critica al giudizio di prima sede.

7.3 Il Pretore ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione

passiva sollevata dal convenuto evidenziando, come detto (sopra, consid. 5),

che l'art. 55 CO, cui AP 1 fa riferimento è “lex

specialis” rispetto all'art. 41 CO nell'ambito della responsabilità del padrone

dell'azienda e che ciò non significa però che l'attore non possa decidere di

convenire in causa, anziché il padrone di azienda (ex art. 55 CO o ev. ex art.

41 CO), personalmente solo il lavoratore, fondandosi sull'art. 41 CO.

L'appellante contesta la

considerazione del primo giudice. Dopo aver riproposto integralmente due pagine

di considerazioni già presentate in sede di conclusioni, si interroga sulla

ratio legis dell'art. 55 CO, sostenendo che sarebbe “giusto ed equo che il

datore di lavoro che beneficia dell'attività del suo subalterno” venga reso

“responsabile dei suoi eventuali errori e dei danni che egli commette

nell'esercizio delle sue funzioni” (appello, pag. 5 verso il basso e pag. 6 in

alto). Il ricorrente richiama per analogia la regolamentazione della

responsabilità nell'ambito dello Stato, in base alla quale il leso non potrebbe

agire in giudizio direttamente contro il funzionario, bensì dovrebbe rivolgersi

contro il datore di lavoro; a sostegno della sua tesi egli fa riferimento anche

all'art. 34 LCA, che prevederebbe, a suo dire, che nei confronti dello

stipulante l'assicuratore risponderebbe anche degli atti del proprio

intermediario (appello, pag. 5 in basso e pag. 6 verso l'alto).

Per tacere del fatto che

le argomentazioni dell'appellante, fatte valere per la prima volta in sede

d'appello, sono anche irricevibili (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 20-30 ad art. 321 CPC), si osserva che esse mostrano che egli stesso

non ha compreso la ratio legis dell'art. 55 CO. Questa norma – come del resto

anche l'art. 101 CO pure invocato dal ricorrente – non impone in effetti al

leso di convenire in giudizio obbligatoriamente il datore di lavoro allorquando

il comportamento di un ausiliario costituisce un atto illecito che impegna la

responsabilità personale di quest'ultimo a norma dell'art. 41 CO. L'assenza di

un tale obbligo parrebbe del resto essere stata compresa dall'appellante stesso

nella misura in cui invoca un'applicazione analogica delle norme sulla

responsabilità dell'ente pubblico per rapporto ai suoi funzionari, per altro

senza menzione di alcuna considerazione di dottrina o giurisprudenza. Il

riferimento all'art. 34 LCA è decisamente non pertinente e non permette di

certo di ricavare quanto l'appellante vorrebbe. Su questo punto l'appello,

avverandosi manifestamente infondato, non necessita di ulteriore disamina.

7.4 Il Pretore, come

detto (sopra, consid. 5), ha situato la responsabilità del convenuto

nell'ambito del suo invito/consiglio – rivolto all'attore e alla moglie – di

disdire la polizza a suo tempo stipulata presso la W__________, rilevando che è

stato questo annullamento di copertura assicurativa (unito al successivo

recesso della B__________ dal nuovo contratto stipulato con AO 1) ad aver provocato

un danno all'attore.

L'appellante contesta anche

questa considerazione del primo giudice. Egli sostiene di “non aver consigliato

all'attore di disdire immediatamente la polizza presso la W__________, né

tantomeno di disdirla allorquando non vi era ancora la certezza che la B__________

assicurazioni avrebbe accettato la proposta assicurativa, che lo stesso non ha

mai garantito” (appello, pag. 6 verso il basso). La doglianza è tuttavia

smentita in modo palese ed inequivocabile dalla lettera scritta in data 23

giugno 2000 dal convenuto alla B__________ (doc. I), riportata sopra (consid.

2) e dalla deposizione di __________ __________, (act. XII pag. 6 verso il

basso). E' poi vero che l'attore non aveva alcun obbligo di disdire la polizza

W__________ (appello, pag. 7 verso il basso). Ma è proprio il consiglio

inadeguato del convenuto che ha determinato l'attore ad inoltrare una disdetta

alla quale non era tenuto. Il fatto poi che AO 1 e AO 1 fossero “entrambi

capaci di discernimento e con la capacità civile attiva” è irrilevante. A

ragione il Pretore ha evidenziato che altrimenti, praticamente per ogni leso

che compie un atto a seguito di un'azione illecita di un'altra persona, si

dovrebbe giungere al non riconoscimento di una responsabilità del danneggiante

per la sola circostanza che il leso era capace di discernimento. L'appellante

non si è espresso sulla citata considerazione del primo giudice, limitandosi a

riproporre la tesi sostenuta con le conclusioni. D'altro canto, il consiglio di

disdire la polizza W__________ è stato dato all'attore e a sua moglie da una

persona esperta del ramo assicurativo. I coniugi AO 1 hanno quindi prestato

attenzione al consiglio del consulente assicurativo in cui avevano riposto la

loro fiducia. L'appello si rivela pertanto nuovamente infondato.

7.5 Il primo giudice

come detto (sopra, consid. 5) ha escluso che il consiglio in questione si

basasse su un rapporto contrattuale. Con riferimento alla dottrina (Brehm, Berner Kommentar, n. 53e; Oftinger/Stark, Schweiz. Haftpflichtrecht BT, II/1 n. 33; Kramer,

Berner Kommentar, ad Allg. Einleitung OR n. 50; Schwenzer, Schweiz. Obligationenrecht

AT n. 50.24) e alla giurisprudenza (DTF 130 III 345; 124 III 301; 120 II 335;

121 III 355; 108 II 311), ha ritenuto il comportamento del convenuto lesivo

dell'art. 41 CO, riconoscendo una responsabilità fondata sulla fiducia

(“Vertrauenshaftung”), avendo il convenuto, con il suo agire, creato una

situazione di fiducia sulla quale l'attore si poteva fondare e si è in effetti

fondato. Il Pretore ha evidenziato che tra le parti in causa era palesemente sorto

un rapporto di stretta fiducia, l'attore essendosi rivolto al convenuto allo

scopo di ottenere una consulenza assicurativa e potendo aspettarsi in buona

fede – dopo aver segnalato al convenuto i “problemi alle mani” – che gli stessi

o venissero correttamente segnalati alla B__________ o non fossero rilevanti al

punto da necessitare una notifica, rispettivamente che una futura presa di

conoscenza da parte della B__________ di tali problematiche non potesse avere

influsso sul contratto e sulle coperture in caso di successiva malattia e/o

infortunio. AO 1, prosegue il primo giudice, poteva altresì confidare che

l'annullamento della polizza W__________ non lo avrebbe danneggiato.

L'appellante non contesta in modo esplicito la circostanza –

ritenuta dal primo giudice – che il consiglio da lui dato ai coniugi AO 1 di

disdire la polizza W__________ non si basava su un rapporto contrattuale. Per

il resto egli non si confronta, ancora una volta, in modo circostanziato con le

predette considerazioni del Pretore in relazione alla responsabilità basata

sulla fiducia, limitandosi a rilevare “di transenna” che “tra l'appellante e

l'attore non c'era un rapporto di fiducia tale da poter fondare una

responsabilità per atto illecito” (appello, n.5 pag. 9 nel mezzo). Aggiunge che

le “tre sentenze citate dal Pretore a proposito della fiducia” , “DTF 121 III 355,

124 III 298 e 130 III 345” – in vero cinque, avendo egli tralasciato le

sentenze DTF 120 II 335 e 108 II 311, pure menzionate dal primo giudice – nulla

avrebbero “a che vedere con la presente fattispecie”, il consulente avendo “venduto

semplicemente un prodotto assicurativo all'attore” (appello, pag. 9 verso il

basso). Per tacere del fatto che la responsabilità basata sulla fiducia non può

essere circoscritta – come sembrerebbe volere l'appellante – alle sole

fattispeci già ritenute dal Tribunale federale (Werro, Leçons de droit comparé, in : La responsabilité fondée

sur la confiance, Zurigo 2001, p.115), l'appellante dimentica che lui stesso ha

ripetutamente ammesso che “è di meridiana evidenza che il consiglio dato” a

Leonardo Carra “di disdire il suo contratto con la W__________ sia avvenuto

proprio in vista di cambiare la compagnia assicurativa e contrarre una polizza

vita sostitutiva presso la B__________ e quindi il tutto nell'ambito di

un'analisi assicurativa” (act. XXV pag. 7 in basso e pag. 8 in alto; appello,

pag. 5 verso il mezzo). Ciò conferma che sussiste in questo caso una delle

condizioni che la dottrina ha dedotto dalla giurisprudenza per il

riconoscimento della responsabilità fondata sulla fiducia: l'interesse diretto

o indiretto dell'autore del danno alla situazione di fiducia creata, connesso

con la sua sfera professionale (Walter,

Jurisprudence du Tribunal fédéral, in: La responsabilité fondée sur la confiance,

Zurigo 2001, p. 160). L'appello su questo punto, contraddistinto dalla pochezza

delle argomentazioni, sostenute solo “di transenna”, si rivela ancora una volta

infondato.

7.6 Il Pretore come

detto (sopra, consid. 5), con riferimento alla colpa del convenuto ha ritenuto

che egli ha avuto un comportamento colpevole, configurabile come negligenza di

grado importante; AP 1 avrebbe infatti dovuto – secondo il primo giudice – approfondire

e poi inserire nel formulario le informazioni comunicategli dall'attore circa

la sua situazione valetudinaria. Come esperto del ramo, conscio delle

conseguenze previste dall'art. 6 LCA, non avrebbe dovuto sottovalutare la

situazione o comunque fare i necessari approfondimenti. Comunque, prosegue il

primo giudice, il fatto che AO 1 abbia firmato la proposta di assicurazione

malgrado sulla stessa – come indica il convenuto – vi fossero riportate delle

risposte inesatte, nulla toglie alla circostanza secondo cui il convenuto ha

omesso di sconsigliare l'attore e la moglie dal disdire lo stesso giorno (13

aprile 1999) la polizza W__________. Qualora nel formulario fossero stati

indicati i problemi valetudinari dello stipulante – rileva per finire il

Pretore – la proposta di assicurazione non sarebbe verosimilmente stata accettata

dalla B__________ (o lo sarebbe stata con riserve), ma a quel momento la

disdetta della polizza W__________ era già stata inviata, per cui il danno

sarebbe comunque sorto, la disdetta essendo un diritto formale unilaterale di

principio irrevocabile.

L'appellante non si

confronta minimamente con le predette considerazioni del Pretore. Già si è

detto che le modalità con le quali l'appellante ha motivato il gravame, senza

una chiara e puntuale critica delle considerazioni del primo giudice, rende

l'appello sostanzialmente irricevibile. A titolo abbondanziale si rileva che

l'argomentazione secondo la quale “AO 1 era perfettamente consapevole di cosa

fosse il morbo di Raynaud, una malattia grave e tutt'altro che bagattella, se

si considerano le conseguenze della stessa” – ancorché irricevibile, in quanto

sostenuta tardivamente per la prima volta in sede di conclusioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24 ad art.

78) – si rivela pure irrilevante alla luce delle considerazioni del primo

giudice sopra riportate, non contestate dall'appellante, secondo cui in ogni

caso al momento in cui la B__________, in base alle informazioni dell'attore,

ha accettato la proposta assicurativa, AO 1 seguendo il consiglio del convenuto

aveva già disdetto la polizza W__________.

Il ricorrente sostiene

inoltre che se l'attore gli avesse detto “di essere affetto dalla sindrome di

Raynaud”, egli “lo avrebbe consigliato di inserire la malattia nel

questionario, ma in ogni caso, lo avrebbe sconsigliato di disdire la polizza W__________”

(appello, pag. 9 verso l'alto). Dopo aver rielencato nel gravame (al punto 6,

da pag. 10 verso l'alto a pag. 12 verso l'alto) – con le identiche parole e

frasi già usate in sede di conclusioni (act. XXV pag. 5-6) – anche altre

circostanze che comporterebbero la reticenza dell'attore, l'appellante

soggiunge che se l'attore “lo avesse messo al corrente” egli avrebbe

“menzionato le circostanze sul formulario e avrebbe sconsigliato l'attore dal

disdire la polizza W__________” (appello, pag. 12 verso l'alto). Nel seguito

del gravame il ricorrente ribadisce che se “fosse stato messo al corrente dello

stato di salute dell'attore, egli avrebbe sconsigliato allo stesso di disdire

la polizza W__________” (appello, pag. 14 verso l'alto). Il fatto che

l'appellante metta in relazione il preteso comportamento reticente dell'attore

con i suoi mancati consigli di non disdire la polizza W__________ è argomento

nuovo, fatto valere solo in sede d'appello e pertanto chiaramente irricevibile

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 20

ad art. 321). Va dipoi rilevato che la lettera che il convenuto ha spedito alla

Basilese il 23 giugno 2000 (doc. I) attesta semmai ammissione da parte di AP 1

di “superficialità nel sottovalutare la situazione dello stato di salute” di AO

1 connesso con “il problema delle mani” che quest'ultimo in “buona fede” gli

aveva esposto. In simili circostanze spettava a AP 1 – consulente assicurativo,

esperto nel ramo – approfondire le informazioni dategli dall'attore prima di

“fargli annullare” (cfr. doc. I verso il mezzo) la polizza W__________ e non

comunicare all'attore che “non riteneva necessario” menzionare i “formicolii

alle mani” nel formulario della B__________ “vista l'irrilevanza del caso” (appello,

pag. 8 verso l'alto). In merito alla consapevolezza avuta dall'attore sulle

conseguenze della malattia alle mani, AP 1 ha del resto avuto in causa anche un

atteggiamento contraddittorio. In sede di risposta egli ha infatti dichiarato

“che l'attore non era a conoscenza” del fatto “che i danni alla salute” erano

“ben più gravi” “di quanto dichiarato al convenuto” (act. III pag. 5 verso

l'alto) per poi sostenere – tardivamente (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 24 ad art. 78) – per la prima volta con le conclusioni (act. XXV

pag. 3 in basso e pag. 4 in alto) e ribadire – pure irritualmente in appello

(pag. 8 verso il basso e pag. 13 verso il basso) che AO 1 “era perfettamente a

conoscenza” delle conseguenze della malattia. Vista l'assenza di un valido

motivo sostenuto e comprovato (art. 8 CC) dal convenuto, non si può dunque ritenere

l'esistenza di una concolpa grave o anche solo concomitante dell'attore. La

richiesta di ridurre l'importo del risarcimento “a non più di fr. 10'000.–”,

per altro fatta valere solo in sede d'appello, deve quindi essere respinta.

8. Per questi motivi,

l’appello, manifestamente infondato, deve essere respinto. Gli oneri

processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono calcolati su un valore

litigioso di fr. 185'092.–. Alla parte appellata viene riconosciuta un’equa

indennità a titolo di ripetibili di seconda istanza (art. 150 CPC). L’istanza

di concessione dell'assistenza giudiziaria formulata dal convenuto in appello, non

può essere accolta, atteso che per le sue pretese, già evase con argomentazioni

convincenti dal primo giudice, non era sin dall'inizio dato il requisito della

probabilità di esito favorevole ("fumus boni iuris", cfr. art. 3 e 14

LAG; Cocchi/Trezzini, op. cit.,

m. 2 e 8 ad art. 157).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148

CPC e la LTG,

dichiara e

pronuncia:

1. L’appello

19 ottobre 2007 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

L'istanza

di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura

d'appello presentata da AP 1 è respinta.

3.

Gli

oneri processuali dell’appello, consistenti in :

a)

tassa di giustizia fr. 3'000.-

b)

spese fr. 50.-

fr.

3'050.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a

AO 1 fr. 6'000.– per ripetibili di appello.

4.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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