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Decisione

12.2007.231

Appalto - appello

11 dicembre 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

di aver corrisposto all'attrice acconti per fr. 43'000.–, il Pretore ha quindi

condannato AO 1 a rifondere a AP 1 l'importo di fr. 6'920.– [fr. 49'920.– (fr.

45'000.– + fr. 3'420.– + fr. 1'500.–) ./. fr. 43'000.–].

6. Con appello 22

ottobre 2007, AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di

accogliere la petizione per fr. 28'184.36 oltre interessi protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi.

Con osservazioni 8

febbraio 2008, l'appellato postula la reiezione del gravame con argomenti di

cui si dirà, se del caso, nel seguito.

7. Il significato

dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di

circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del

diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle

domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed

eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia

necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio

che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano

richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della

procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero

invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui

la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si

limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti allegati oppure che

si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 21 e 22 ad

art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10). La riproduzione di

ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente ai medesimi

principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di

convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle

risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di suffragare

avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato. Ciò premesso, si constata che l'appello dell'attrice è costituito in

preponderanza dalla letterale trascrizione delle conclusioni presentate al

Pretore il 13 luglio 2007 ed è perciò, per i motivi testé esposti, manifestamente

irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da quell'allegato non sono

al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile.

7.1 Esaminando nel

dettaglio l'appello si constata in effetti che il punto 1 pag. 2 dell'appello

corrisponde al punto 1 pag. 1 delle conclusioni.

Il punto 2 pag. 2-3

dell'appello corrisponde al punto 3 delle conclusioni pag. 3 nel mezzo, pag. 3

verso il basso e pag. 4 in alto.

Il punto 4 pag. 5-7

dell'appello corrisponde al punto 6 pag. 5-6 delle conclusioni, al punto 7 pag.

6 in basso e pag. 7 dall'alto fino a metà pagina delle conclusioni e al punto

10 pag. 9-10 delle conclusioni. Le uniche novità rispetto alle conclusioni sono

riscontrabili a pag. 6 dell'appello, nei paragrafi quarto, quinto e sesto,

senza però che siano individuabili in esse precise critiche alla sentenza

impugnata.

Il punto 6 pag. 7

dell'appello corrisponde al punto 12 pag. 10 delle conclusioni.

Il punto 6.1 pag. 8-9

dell'appello corrisponde al punto 5 pag. 5 delle conclusioni, al punto 12.1

pag. 11 da metà pagina fino in basso e al punto 12.3 pag. 12 delle conclusioni.

Le uniche censure al giudizio pretorile sono riscontrabili a pag. 9

dell'appello, nei paragrafi quarto, quinto, sesto e settimo.

Il punto 6.2 pag. 9-10

dell'appello corrisponde al punto 12.1 pag. 10-11 delle conclusioni.

Il punto 6.3 pag. 10

dell'appello corrisponde al punto 12.4 pag. 12 delle conclusioni.

Il punto 6.4 pag. 10-12

dell'appello corrisponde al punto 12.6 pag. 13-14 delle conclusioni e al punto

13 pag. 14-15 delle conclusioni.

7.2 Non resta dunque

che esaminare i pochissimi passaggi dell'appello che non costituiscono una

pedissequa ricopiatura delle conclusioni o di parti di esse e nei quali si può

intravedere una critica al giudizio di prima sede.

7.3 Il Pretore ha

ritenuto che anche la mercede di fr. 15'000.– stabilita per i lavori previsti

dalla seconda pattuizione era da ritenersi pattuita a corpo, avendo il

convenuto fornito la prova che gli incombeva. Il primo giudice, dopo aver fatto

riferimento all'art. 6 CO – secondo il quale quando la natura particolare del

negozio o le circostanze non importino un'accettazione espressa, il contratto

si considera conchiuso se entro un congruo termine la proposta non è respinta –

ha rilevato che non vi è agli atti nessun documento dal quale si evince che

l'appaltatrice abbia rifiutato l'offerta (controfferta) del convenuto. Ciò

malgrado quanto riferito dal teste L__________ F__________, secondo il quale la

controfferta non sarebbe mai stata accettata da AP 1. Secondo il Pretore, le

circostanze concrete, in particolare il fatto che le parti fossero già

vincolate da un precedente contratto con oggetto dei lavori di costruzione sul

mappale di proprietà del convenuto e che l'offerta in questione concerneva

l'edificazione di opere supplementari ad essi strettamente connesse, dovevano

indurre la ditta appaltatrice a manifestare espressamente il proprio rifiuto, o

quantomeno potevano lasciare intendere al convenuto che l'assenza di riscontri

significasse accettazione della proposta da lui formulata. Al contrario,

prosegue il primo giudice, l'attrice ha dato seguito ai lavori, procedendo

anche con gli interventi contemplati nella seconda offerta, ciò che tutto

lascerebbe presagire fuorchè la propria mancata accettazione della

controproposta del 22 febbraio 2002 (doc. E). Ponendo dunque mente al principio

sancito dall'art. 6 CO, conclude il Pretore, appare corretto ritenere che il

contratto in questione sia fondato sulla controfferta datata 22 febbraio 2002

(doc. E), accettata per atti concludenti dalla ditta appaltatrice. A titolo

abbondanziale il primo giudice ha anche aggiunto che, confrontata con

l'affermazione contenuta nell'allegato responsivo “l'importo di fr. 45'000.–

per il muro e la piscina era a corpo e che la situazione dei luoghi […] era

perfettamente nota all'attrice” (cfr. risposta, pag. 2), AP 1 ha omesso di

replicare, quando la tematica in questione era fondamentale per l'esito della

causa. L'aver sostenuto solo in sede di memoriale conclusivo che l'accordo

basato sulla prima offerta dell'11 febbraio 2002 non prevedeva una mercede

forfetaria, prosegue il Pretore, non può giovare a AP 1.

L'appellante non si confronta

minimamente con la considerazione abbondanziale del primo giudice. Essa

sostiene di non condividere le argomentazioni del Pretore. Tra le parti vi

erano, a suo dire – con riferimento a quanto deposto dal teste L__________ __________

– ottimi rapporti e l'istruttoria avrebbe dimostrato che le parti erano

costantemente in contatto e perfettamente al corrente di quanto stava accadendo

e che il committente è sempre stato in chiaro sull'aumento dei costi provocati

dalla successiva decisione di costruire anche una piscina. Le “documentazioni

testimoniali fornite dal ricorrente” dovrebbero inoltre avere, sempre a suo

dire, “lo stesso peso che avrebbe avuto uno scritto dell'impresa”. Essa rileva,

per finire, che “tutti i particolari suddetti,” sono emersi solo nell'ambito

dell'istruttoria” per cui “non poteva elencarli in dettaglio precedentemente”

(appello, pag. 4 verso il basso).

Quest'ultima

affermazione conferma essa medesima la tardività delle argomentazioni dell'attrice;

sostenute per la prima volta in sede di conclusioni – e ribadite ora in appello

con l'aggiunta di ulteriori dettagli – sono irrite e pertanto irricevibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24 ad art.

78 e m. 20-30 ad art. 321). Il fatto che “i particolari suddetti” siano “emersi

solo in istruttoria”, poi, non giova alla ricorrente. La giurisprudenza ha in

effetti già avuto modo di stabilire che i fatti venuti alla luce nel corso

dell’istruttoria non divengono automaticamente parte della realtà processuale

di cui il giudice deve tener conto secondo le modalità previste dal codice di

rito, se in precedenza non erano stati allegati dalle parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 42 ad art. 78; NRCP 2004 p. 546; II CCA 30 giugno 2005 inc. n. 12.2004.51, 9 agosto 2005 inc. n. 12.2004.91

pubb. in NRCP 2006 428); a meno che la loro successiva adduzione sia stata

ammessa nell’ambito di una domanda di restituzione in intero ai sensi dell'art.

80 cpv. 1 lett. b CPC (II CCA 20 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.222), ciò che

non è assolutamente stato il caso nella fattispecie. Le argomentazioni

dell'appellante cadono dunque nel vuoto.

7.4 Al punto 5 dell'appello,

la ricorrente si limita a spiegare per quale motivo non ha chiesto al perito –

come le è stato rimproverato dal Pretore al considerando 8.2 della sentenza

impugnata – di “elencare puntualmente e quantificare i costi per le eventuali

opere supplementari (rispetto a quelle previste inizialmente per l'importo

forfetario totale di fr. 45'000.–”). Trattandosi solo di una spiegazione – che

parte per altro dal presupposto sbagliato che “un contratto a prezzo fisso per

la piscina non è mai stato concluso” – ogni ulteriore considerazione è

superflua.

7.5 Al punto 6.1 dell'appello, la ricorrente – dopo aver riprodotto da

pag. 8 in alto fino a pag. 6 in mezzo ampi stralci del memoriale conclusivo –

nel quarto, quinto, sesto e settimo paragrafo di pag. 9 del gravame si lamenta

del fatto che il Pretore non abbia riconosciuto due posizioni da lei esposte

per aver “provveduto ad inoltrare entrambe le domande di costruzione, e questo

sia per il muro, sia per la piscina” (fr. 3'000.–) e “a titolo di fermo

cantiere, compreso lo sgombero degli attrezzi e lo spostamento dei materiali”

(fr. 2'000.–). Secondo l'appellante, ci si troverebbe per queste due posizioni

“nelle stesse circostanze straordinarie evidenziate dal giudice di prima

istanza al punto 7.1” della sua decisione, segnatamente in relazione

all'indennizzo di fr. 1'500.– riconosciuto “per le difficoltà d'accesso”.

L'appellante dimentica tuttavia che con la petizione aveva

attribuito il sorpasso alle difficoltà insorte in relazione all'accesso al

fondo del convenuto. Essa aveva infatti sostenuto che “durante l'esecuzione dei

lavori il convenuto” aveva incontrato “dei problemi con il vicinato, pertanto

la soluzione di accesso ai terreni confinanti” era venuta a cadere, come pure

che questa situazione l'aveva costretta “a cambiare totalmente l'organizzazione

dei lavori”. Il primo giudice ha ritenuto corretto riconoscere all'attrice

l'importo di fr. 1'500.– a dipendenza del maggior onere sopportato per il

trasporto del materiale e per l'esecuzione dei lavori a seguito dell'accesso

non conforme a quanto previsto contrattualmente.

Per la prima volta solo

in sede di conclusioni – ed ora nuovamente con l'atto d'appello – l'attrice ha

chiesto il riconoscimento di maggiori costi dovuti al fatto di aver lei stessa

“provveduto ad inoltrare entrambe le domande di costruzione, e questo sia per

il muro, sia per la piscina”, con un aggravio di fr. 3'000.– e al “fermo

cantiere” per l'ottenimento della “licenza di costruzione della piscina”,

“compreso lo sgombero degli attrezzi e lo spostamento dei materiali”, con un

maggior onere di fr. 2'000.–. Trattasi di argomentazioni manifestamente

tardive, pertanto irrite e irricevibili (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 24 ad art. 78 e m. 20-30 ad art. 321). Il confronto di posizioni

proposto dall'attice è di conseguenza anche palesemente improponibile. L'appello

cade nuovamente nel vuoto.

8. Per questi motivi, l’appello, manifestamente infondato, deve essere

respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art.

148 CPC) e sono calcolati su un valore litigioso di fr. 21'264.35 (28'184.35

./. 6'920.–). Alla parte appellata viene riconosciuta un’equa indennità a

titolo di ripetibili di seconda istanza (art. 150 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148

CPC e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

22 ottobre 2007 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri processuali dell’appello, consistenti in :

a)

tassa di giustizia fr. 950.-

b)

spese fr. 50.-

fr.

1'000.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a

AO 1 fr. 1'300.– per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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