12.2007.234
Contratto di appalto, mercede per opere supplementari, contenuto di accordi contrattuali, determinazione della mercede in base a perizia giudiziaria
31 marzo 2009Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2007.234
Data decisione, Autorità:
31.03.2009, IICCA
Ricorso:
TF,4D_77/09, 14.07.2009
Titolo:
Contratto di appalto, mercede per opere supplementari, contenuto di accordi contrattuali, determinazione della mercede in base a perizia giudiziaria
MERCEDE
PERIZIA / PERIZIE
art. 363 CO
art. 253 CPC-TI
Incarto n.
12.2007.234
Lugano
31 marzo 2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Verzasconi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.71
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione dell’8 aprile
2005 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AA 1
rappr. dall’ RA
2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 37'914.56
oltre a interessi al 5% dal 17 maggio 2004, domanda parzialmente avversata dal
convenuto il quale ha riconosciuto unicamente un importo di fr. 1'981.20 oltre
a interessi al 5% dal 17 maggio 2004;
domande sulle quali il Pretore si è pronunciato con
sentenza 16 ottobre 2007, accogliendo la petizione limitatamente a fr. 9'911.52
oltre a interessi al 5% dal 17 maggio 2004;
appellante
l’attore con atto di appello del 24 ottobre 2007, con il quale chiede la
riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere parzialmente la
petizione e condannare il convenuto al pagamento della somma di fr. 23'381.11
oltre a interessi;
mentre il convenuto con
osservazioni 3 dicembre 2007 postula la reiezione integrale del gravame e con appello
adesivo
chiede la riforma
della sentenza del Pretore nel senso di accogliere parzialmente la petizione
nella misura di fr. 2'326.20 oltre a interessi al 5% dal 17 maggio 2004;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AA 1 è proprietario della
particella n. __________ RFD di O__________, sulla quale si trova un edificio
che insiste pure sulla confinante particella n. __________, di proprietà della
comunione ereditaria fu F__________. Il piano seminterrato della costruzione,
un tempo destinata ad attività rurali, era utilizzato in comune dai rispettivi
proprietari, non presentava alcuna divisione tra i due fondi e vi si accedeva
da un’unica entrata posta sulla parte dell’edificio sita sul fondo n. __________.
Per contro, il piano superiore era già allora suddiviso fisicamente in
corrispondenza con il relativo confine tra le due particelle tramite un muro
divisore ed era accessibile separatamente sia dalla proprietà di AA 1, sia da
quella degli eredi U__________. Il 21 maggio 2000 AP 1, allora titolare di
un’impresa di costruzioni, e AA 1 hanno sottoscritto un contratto di appalto
(doc. D) concernente la ristrutturazione dell’edificio sulla proprietà di AA 1.
Il punto n. 6 del contratto recitava:
“ Con il confinante (comunione ereditaria
fu__________ U__________) rappresentato da D__________ verranno presi accordi
per la costruzione della parete divisoria e le canalizzazioni; per l’esecuzione
delle opere a suo carico, che non vengono pagate dal sottoscritto, saranno
presi accordi diretti con l’impresa (ad esempio per l’apertura della porta in
cantina, la scala di accesso e il tratto di drenaggio e canalizzazione non in
comune)”.
B. Il 2 ottobre 2000 AA 1 ha comunicato a AP 1 di rescindere il
contratto del 21 maggio 2000 per motivi che qui non mette conto di ricordare.
In data 13 ottobre 2000 l’impresario ha quindi inviato al committente due
fatture a liquidazione dei loro rapporti: la prima concernente i lavori della
ristrutturazione della parte di edificio sulla particella n. __________, di fr.
81'164.73, la seconda relativa ai lavori eseguiti sulla parte dell’edificio di
proprietà degli eredi U__________ per un importo di fr. 13'469.59. La
liquidazione della fattura delle opere sulla proprietà di AA 1 è stata
contestata e ridotta da quest’ultimo a fr. 72'087.15 sulla base di verifiche e
considerazioni tecniche e giuridiche che AP 1 ha a sua volta confutato. Nel
frattempo, l’impresario ha riconsiderato alcune sue prestazioni, così da
ridurre l’importo in suo favore a fr. 79'672.47. AA 1, mantenendo il suo
disaccordo anche su quest’ultimo importo, ha nel frattempo corrisposto a AP 1
acconti per complessivi fr. 69'760.95. Non avendo trovato un’intesa sullo
scoperto, AP 1 il 4 giugno 2004 ha fatto spiccare un precetto esecutivo nei
confronti di AA 1 per fr. 21'044.90 oltre a interessi del 5% dal 17 maggio
2004, al quale quest’ultimo ha interposto opposizione.
C. Con petizione dell’8 aprile 2005 AP 1 ha convenuto
in giudizio dinanzi al Pretore di Bellinzona AA 1 chiedendo il pagamento
dell’importo di fr. 37'914.56 oltre interessi quale residuo della mercede per i
lavori eseguiti sui fondi n. __________8 e __________0. La pretesa attorea è stata riconosciuta
solo nella misura di fr. 1'981.20 dal convenuto. Il Pretore con decisione del
16 ottobre 2007 ha accertato un saldo in favore di AP 1 di fr. 9'911.52 sulla
fattura inerente alle opere sulla proprietà del convenuto, oggetto del
contratto di appalto del 21 maggio 2000. Per quanto riguarda le altre opere
eseguite sul fondo degli eredi U__________, invece, il giudice di prime cure ha
ritenuto che il convenuto non fosse debitore della mercede richiesta, avendo le
parti escluso tali opere dal contratto di appalto sottoscritto il 21 maggio
2000 (clausola n. 6).
D. Il
24 ottobre 2007 l’attore ha presentato appello avverso la decisione pretorile e
ha chiesto l’accoglimento della petizione nella misura di fr. 23’381.11 e
relativi interessi. Con osservazioni del 3 dicembre 2007 il convenuto ha
postulato la reiezione del gravame
e, con appello adesivo, ha chiesto l’accoglimento parziale della petizione per
l’importo di fr. 2'326.20 oltre a interessi. In data 11 gennaio 2008 l’attore
ha chiesto a sua volta la reiezione dell’appello adesivo. Dei motivi si dirà
nei considerandi.
in diritto: 1. Non vi è contestazione sul fatto che le parti
sono legate da un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO e
neppure vi sono contestazioni in merito alla qualità dell'opera. Non v’è invece
convergenza sull'ammontare della mercede per le opere commissionate secondo il
contratto scritto del 21 maggio 2000, nonché per le opere supplementari
inizialmente escluse da tale accordo, ma poi eseguite sulla proprietà U__________
(scala di accesso, drenaggio, ecc.).
2. L’attore appellante ritiene che il Pretore abbia negato a torto il
rapporto contrattuale tra le parti in causa avente per oggetto le prestazioni
effettuate sulla proprietà U__________. L’esecuzione di tali opere, condizione
per la realizzazione dei lavori sulla sua proprietà così come inizialmente
previsto dal convenuto, sarebbe infatti stata concordata, al di fuori del
contratto del 21 maggio 2000, in un secondo tempo, allorquando il convenuto ha
dato precisi ordini in tal senso all’attore in occasione di una sua visita al
cantiere.
2.1. Per l'interpretazione di dichiarazioni
scritte occorre riferirsi innanzitutto al testo delle stesse. A questo
proposito occorre precisare che, anche se il tenore di una clausola
contrattuale appare a prima vista chiaro, dalle altre condizioni menzionate nel
contratto, dallo scopo perseguito dalle parti oppure ancora da altre
circostanze può risultare ch'esso non restituisce con esattezza il senso
dell'accordo (DTF 127 III 444 consid. 1b); ciononostante non ci si scosterà dal testo chiaro
adottato dagli interessati quando non v'è nessun serio motivo che induca a
ritenere ch'esso non corrisponde alla loro volontà (DTF 128 III 265 consid. 3a). Qualora non esistano accertamenti di fatto sulla reale
volontà delle parti, il giudice determina la loro (presunta) volontà
interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento
(cosiddetta interpretazione oggettiva), ovvero secondo il senso che ogni
contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di
volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 131 III 268 consid. 5.1.3 pag. 276,127 III 248 consid. 3f, 124 III 363 consid. 5a, 123 III 165
consid. 3a e riferimenti; Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 8a edizione, Zurigo 2003, n. 309 e
segg.; Bucher, in Basler
Kommentar, 4a
edizione, Basilea 2007, n. 5 e segg. ad art. 1). L'onere di allegazione e
probatorio per l'esistenza di una volontà soggettiva delle parti diversa da
quella desunta mediante l’interpretazione oggettiva del contratto, incombe alla
parte che intende trarre vantaggio da questa volontà (DTF 121 III 118 consid.
4b/aa).
2.2. Nel caso di specie la clausola n. 6 del contratto di appalto del
21 maggio 2000 (doc. D, 1) prevedeva che con il confinante, ossia i componenti
della comunione ereditaria U__________, l’impresa avrebbe preso accordi diretti
per le opere a suo carico. Già dal testo letterale di tale clausola, formulata
in modo assai chiaro, si può desumere quale fosse la reale volontà delle parti
al momento della sottoscrizione di quel contratto di appalto: il convenuto non
avrebbe corrisposto mercede alcuna per i lavori a carico dei vicini quali
appunto l’apertura della porta in cantina, la scala di accesso e il tratto di
drenaggio e canalizzazione non in comune, come citato nel medesimo contratto.
In tal senso a quel preciso momento e per quelle opere non è quindi stato
stipulato alcun contratto. Del resto, che tali opere non fossero oggetto di
quel contratto, nemmeno l’attore lo sostiene e l’istruttoria ha fornito
ulteriore conferma nel senso che le parti inizialmente non si erano accordate
sulla realizzazione dei manufatti sulla proprietà degli eredi U__________ benché
figurassero già sui piani approvati dal Municipio con il rilascio della licenza
edilizia. Si veda ad esempio l’esclusione di tali lavori dal capitolato
d’appalto, così come confermato anche dai testi Re__________ e Ru__________. Di
fronte ad un tenore chiaro di un contratto, secondo la testé ricordata dottrina
e giurisprudenza non occorre quindi procedere ad alcuna interpretazione della
controversa clausola contrattuale, che non presenta di per sé alcun possibile
equivoco o serio dubbio sulla reale volontà delle parti di escludere quei
lavori dal contratto di appalto del 21 maggio 2000.
2.3. Controverso è per contro il fatto di sapere se per tali opere,
commissionate ed eseguite in corso d’opera dall’attore, sia validamente sorto
un contratto tra le parti e, in caso affermativo, chi sia il debitore della
corrispondente mercede. Trattandosi
dell’esecuzione di opere supplementari non previste nell'offerta iniziale, va
rilevato che per simile modifica contrattuale è necessario il consenso delle
parti. Ora, il teste G__________, che ha effettuato i lavori quale dipendente
dell’attore, ha confermato nella propria deposizione che il convenuto stesso ha
ordinato all’attore l’esecuzione di tali opere sulla proprietà degli eredi U__________.
Il consenso e l’esecuzione da parte dell’attore hanno quindi perfezionato il
contratto di appalto anche per quanto riguarda queste opere che le parti
avevano inizialmente escluso, ma comunque necessarie per utilizzare
separatamente in modo razionale anche il piano seminterrato – fino ad allora
indiviso – dell’edificio posto a cavallo tra la sua proprietà e quella degli
eredi U__________, e per continuare a garantire a questi ultimi anche dopo i
lavori di ristrutturazione della proprietà del convenuto l’accesso alla parte
ad essi attribuita. Tant’è che il convenuto aveva già indicato sui piani
annessi alla domanda di costruzione da lui inoltrata e poi approvati dal
Municipio di O__________, la nuova parete divisoria tra le due particelle così
come la chiusura dell’apertura dalla quale un tempo si accedeva all’area
utilizzata dagli eredi U__________ o dai loro predecessori quale stalla, e la
nuova scala esterna d’accesso a tali vani (doc. B). Indipendentemente
dall’esclusione di questi lavori dal contratto d’appalto del 21 maggio 2000,
ben poteva dunque l’attore concludere che il convenuto si fosse posteriormente
assunto anche gli oneri connessi con l’esecuzione di quelle opere da lui
ordinate, inizialmente escluse dal contratto, in mancanza di interpellazione
diretta e di accordi specifici tra gli eredi U__________ e l’attore,
verosimilmente a seguito di disaccordi sull’esecuzione di altri lavori comuni
sulle particelle n. __________8 e __________0 (cfr. testi D__________, F__________).
Contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, dunque, vi è da ritenere che le
parti abbiano successivamente concluso un contratto d’appalto in forma verbale
concernente l’esecuzione delle opere supplementari sul fondo degli eredi U__________.
D’altra parte, il convenuto nemmeno sostiene, né tanto meno fornisce la prova,
di aver concordato i lavori supplementari per conto di terzi o in
rappresentanza di terze persone (eredi U__________), per cui anche questa
evenienza non può entrare in considerazione nella valutazione della
fattispecie. L’appello su questo punto va quindi accolto.
2.4. Le
precedenti considerazioni impongono di conseguenza di accollare al convenuto
anche la mercede per le opere da quest’ultimo direttamente e personalmente
commissionate relative ai lavori eseguiti sul fondo degli eredi U__________.
L’ammontare di queste spese non è mai stato contestato specificatamente dal
convenuto, né prima né dopo l’avvio della causa. D’altra parte, anche questa
mercede ha fatto oggetto di verifica da parte del perito giudiziale che ha
accertato, come per gli altri lavori intrapresi sul fondo del convenuto, che la
richiesta attorea di fr. 13'469.59 risulta corretta. Tale importo va quindi sommato
all’importo di cui il convenuto è debitore per i lavori oggetto del contratto
di appalto del 21 maggio 2000, di cui si dirà al considerando che segue.
3. Resta
a questo punto da esaminare se la mercede richiesta dall’attore di fr.
79'672.47 per i lavori sulla particella n. __________8 del convenuto sia
dovuta. A questo proposito il Pretore non ha ritenuto di scostarsi dalle
valutazioni del perito giudiziario che ha ammesso la bontà della richiesta
dall’attore, verificata sulla base dei piani del progetto di ristrutturazione
dell’edificio, sulla base dei documenti prodotti dalle parti in causa e sulla
base delle risultanze del sopralluogo. Le conclusioni pretorili sono state però
contestate dal convenuto con l’appello adesivo. Egli ritiene infatti che lo
scoperto sarebbe limitato all’importo di fr. 2'326.20, come del resto
confermato anche dall’ing. R__________ che avrebbe controllato la liquidazione
allestita dal convenuto e avrebbe confermato la correttezza delle quantità
esposte.
3.1. Per
quanto riguarda la valutazione delle perizie giudiziarie, di principio il
giudice non è legato dalle risultanze peritali, ma se intende scostarsene deve
motivare la sua decisione e non può, senza motivi determinanti, sostituire il
suo apprezzamento a quello del perito. In altre parole occorre che delle
circostanze ben stabilite permettano di mettere seriamente in dubbio la
credibilità del perito, ad esempio quando una perizia contiene delle
contraddizioni e che una successiva presa di posizione del suo autore
contraddice su dei punti importanti il suo referto precedente; oppure quando è
fondata su documenti e/o testimonianze di cui il giudice apprezza diversamente
il valore probatorio (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., Lugano 2005, m. 11 ad art. 253 e riferimenti).
3.2. Quest’ultima
evenienza non si verifica in concreto. Se da un lato è ben vero che il perito
giudiziario ha valutato solo in modo approssimativo come “corretti” i
quantitativi esposti dall’attore nella fattura finale perché una loro verifica,
per diverse posizioni, risultava improponibile (cfr. perizia, risposta alla
domanda 2 e delucidazione orale del perito), da un altro lato egli ha comunque
verificato la liquidazione dell’attore (doc. L), eseguito il raffronto con il
documento corretto dal convenuto (doc. 9), e valutato le singole posizioni
sulla base delle risultanze del sopralluogo, del progetto e dei documenti
dell’incarto. Non è pertanto possibile sostenere che lo stesso referto sia contraddittorio,
oppure inconcludente oppure ancora che presenti dubbi tali da scalfirne il suo
risultato solo per il fatto che a detta del perito alcuni quantitativi non
possono più essere verificati. Tanto meno la deposizione dell’ing. R__________
può portare a diversa conclusione, come invece vorrebbe far credere il
convenuto. L’ing. R__________, che per conto di quest’ultimo ha allestito i
piani di ingegneria civile, ossia i piani esecutivi delle strutture portanti in
calcestruzzo armato (calcoli statici, quantità di ferro, ecc.) e ha curato la
direzione lavori limitatamente a queste opere, ha infatti confermato di aver
controllato, su incarico del convenuto, a opera compiuta, la liquidazione delle
opere eseguite dall’impresa, ma limitatamente alle parti portanti (cfr.
deposizione ing. R__________, pag. 12). Il suo mandato – comunque di parte e il
cui risultato è stato contestato dall’attore – non consisteva quindi nella
verifica completa della liquidazione, essendosi limitato per sua stessa
ammissione alla verifica di alcune posizioni contenute nello stesso. Alla
stregua delle altre prove offerte dalle parti, il Pretore ha quindi valutato
liberamente (art. 253 CPC e art. 90 CPC) tutte le risultanze dell’istruttoria
per giungere alla conclusione di cui ha dato ragione nella decisione impugnata
per la quale la tesi del convenuto non poteva essere seguita. A torto quindi il
convenuto tenta nel suo appello adesivo di inficiare il risultato della perizia
giudiziaria che giustamente il Pretore ha seguito nel suo risultato ammettendo
la correttezza della liquidazione dell’attore sulla base del referto, eseguito
tenendo in considerazione tutti i documenti di causa e non solo le limitate
prove di parte in possesso dell’ing. R__________. La sentenza impugnata su
questo punto deve quindi essere confermata, con reiezione dell’appello adesivo.
3.3. L’importo
di cui il convenuto è tuttora debitore nei confronti dell’attore, considerati
gli acconti già versati, è quindi di complessivi fr. 23'381.11 ossia fr.
9'911.52, già riconosciuti con la sentenza impugnata e fr. 13'469.59 per la
liquidazione della parte di lavori eseguiti sulla proprietà degli eredi U__________
su ordine del convenuto.
4. Stante quanto precede, l’appello principale
deve essere accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso che il
convenuto è condannato a pagare all’attore l’importo di complessivi fr.
23'381.11oltre a interessi al 5% dal 17 maggio 2004. L’appello adesivo è invece
respinto integralmente. Le spese processuali e le ripetibili seguono la
soccombenza.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC, la TG e il
Regolamento sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
Fatti
I. L'appello
24 ottobre 2007 di AP 1 è accolto e di conseguenza i dispositivi della sentenza
16 ottobre 2007 della Pretura del Distretto di Bellinzona sono così riformati:
1. La petizione è parzialmente accolta nel
senso che AA 1 è condannato a versare a AP 1 l’importo di fr. 23'381.11 oltre a
interessi al 5% dal 17 maggio 2004.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1’000.- e le spese di fr. 2'200.- da anticipare
dall’attore, rimangono a suo carico per 2/5 e per 3/5 vengono poste a carico
del convenuto. Quest’ultimo rifonderà a AP 1 l’importo di fr. 3’000.- a titolo
di ripetibili ridotte.
Considerandi
II. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
550.
-
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico dell’appellato che rifonderà
all’appellante fr. 2’000.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.
III. L’appello
adesivo 3 dicembre 2007 di AA 1 è respinto.
IV. Gli oneri processuali della procedura di appello adesivo,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
350.
-
già
anticipati dall'appellante adesivo, sono posti a suo carico. Egli rifonderà
all’appellato adesivo fr. 1'200.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.
V. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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