12.2007.237
Valutazione della deposizione testimoniale di dipendente di una parte, estensione della rappresentanza
8 maggio 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2007.237
Data decisione, Autorità:
08.05.2009, IICCA
Titolo:
Valutazione della deposizione testimoniale di dipendente di una parte, estensione della rappresentanza
APPREZZAMENTO
RAPPRESENTANZA SENZA AUTORIZZAZIONE
art. 33 cpv. 3 CO
art. 90 CPC-TI
Incarto n.
12.2007.237
Lugano
8 maggio 2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.98
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 9
febbraio 2006 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 25'000.-
oltre interessi ed accessori, domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore
ha respinto con sentenza del 12 ottobre 2007;
appellante
l’attore che con atto d’appello del 5 novembre 2007 postula la riforma del
querelato giudizio nel senso che sia accolta la petizione e che la convenuta
sia condannata a versargli la somma di fr. 25'000.- oltre interessi al 5% dal 1°
gennaio 2002, con protesta di spese e ripetibili per entrambe le istanze;
mentre la
convenuta nelle osservazioni del 4 gennaio 2008 chiede che l’appello sia
respinto e sia confermata la sentenza pretorile, con protesta di tasse, spese e
ripetibili di seconda istanza.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti,
considerato
Fatti
A. AP 1 ha dato in locazione a P__________ il Ristorante G__________ di A__________.
Il conduttore doveva al proprietario dell’immobile diversi canoni di locazione
e il 14 gennaio 2002 ha dato istruzioni alla AO 1 di versare in favore di AP 1
l’importo risultante dal valore di riscatto della sua polizza di libero
passaggio “a consegna della sentenza di divorzio” (doc. B). La lettera,
indirizzata a P__________ su carta intestata della compagnia di assicurazione,
è stata sottoscritta dal consulente previdenziale __________ e per accordo dall’assicurato
medesimo. AP 1 non ha ricevuto quanto gli era dovuto dal conduttore e a una sua
richiesta di informazioni la compagnia di assicurazioni gli ha comunicato che
l’assicurato aveva in un secondo tempo modificato l’ordine di pagamento (doc.
D).
B. Con
petizione del 9 febbraio 2006 AP 1 si è rivolto alla Pretura di Lugano, sezione
1, chiedendo che AO 1 fosse condannata a versargli fr. 25'000.- in adempimento
dell’accordo 14 gennaio 2002. La convenuta si è opposta alla petizione con la
risposta 28 aprile 2006, sostenendo di non aver mai
avuto relazioni contrattuali con l’attore e di non aver mai assunto alcun impegno
nei suoi confronti. Nei successivi allegati scritti di replica e duplica le
parti hanno sostanzialmente confermato le proprie domande, che hanno ribadito
nei memoriali conclusivi e nel dibattimento finale dell’11 maggio 2007.
C. Statuendo
il 12 ottobre 2007, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di
giustizia e le spese di fr. 850.- a carico dell’attore, con l’obbligo di
rifondere alla convenuta fr. 2'200.- per ripetibili.
D. AP 1
è insorto contro la sentenza pretorile e con atto di appello del 5 novembre
2007 chiede che essa sia riformata e che la petizione sia integralmente accolta.
La convenuta nelle proprie osservazioni postula la reiezione del gravame e
protesta tassa di giustizia, spese e ripetibili.
e ritenuto
Considerandi
1.
Il Pretore è giunto alla conclusione che la dichiarazione doc. B era
la conferma all’assicurato di un’istruzione di pagamento che costui aveva dato
al consulente previdenziale, che come tale non comportava alcun impegno della
convenuta nei confronti dell’attore. Il primo giudice si è in particolare fondato su quanto deposto dal consulente assicurativo
P__________. Questi ha affermato di avere esplicitamente indicato all’attore
che la relazione contrattuale esisteva tra la compagnia di assicurazioni e
l’assicurato, il quale, nonostante la conferma contenuta nel doc. B, avrebbe in
qualsiasi momento potuto modificare tale disposizione. Il testimone ha altresì
dichiarato di non aver agito in tale frangente in rappresentanza della
convenuta, ciò che nemmeno era abilitato a fare.
2.
L’appellante
rimprovera al Pretore di aver fondato il proprio giudizio sulla deposizione
testimoniale del consulente previdenziale, ritenuta attendibile, senza aver
sufficientemente considerato che costui aveva un
manifesto interesse all’esito della lite in quanto alle dipendenze della
convenuta. Infatti, nel caso di sentenza sfavorevole a quest’ultima, il
consulente potrebbe essere chiamato a risarcirla per una sua responsabilità
grave, tenuto conto che non avrebbe informato a sufficienza l’attore dei reali
effetti della dichiarazione di cui al doc. B. L’attore adduce che la
dichiarazione in questione, redatta su carta intestata della convenuta, era
chiara e inequivocabile e che su tale base egli ha in buona fede compreso che
la compagnia di assicurazione aveva assunto un preciso impegno nei suoi confronti.
Del resto, prosegue l’appellante, il consulente previdenziale dipendente della
convenuta ha rappresentato quest’ultima, che è dunque vincolata e deve
risarcire il pregiudizio subito dall’attore. Aggiunge quest’ultimo che mai
avrebbe avviato una causa civile se avesse avuto il sospetto che quanto
pattuito non aveva valore giuridico.
3.
La dichiarazione su cui l’attore fonda le sue pretese è uno scritto
indirizzato all’assicurato, debitore dell’attore, su carta intestata della
convenuta sulla quale figura la dicitura “P__________, consulente
previdenziale”, a firma di costui e dell’assicurato medesimo, del seguente
tenore: “con la presente le confermo che nel momento in cui mi verrà consegnata
la sentenza di divorzio provvederemo al versamento del valore di riscatto della
polizza di libero passaggio …. Come da sue istruzioni provvederemo ad effettuare
il versamento quale saldo e garanzia affitto locali da lei presi in gestione.
Il titolare dei locali, il signor AP 1, con il conto presso la …. di L__________,
dovrà pertanto ricevere l’intero importo a suo beneficio derivante da tale
contratto. Resto pertanto in attesa di tali documenti…” (doc. B). Lo scritto non
è stato firmato dall’attore, che era presente all’incontro in occasione del
quale la lettera è stata redatta (deposizione del consulente previdenziale __________,
verbale 18 gennaio 2007). Il consulente previdenziale ha spiegato di aver
scritto tale dichiarazione su richiesta dell’assicurato, in occasione di un
incontro al quale aveva partecipato anche l’attore con un suo conoscente. Egli
ha aggiunto di aver illustrato all’attore che la compagnia non aveva alcun
impegno contrattuale nei suoi confronti e che non si sarebbe potuta opporre a
un’eventuale modifica delle istruzioni di pagamento da parte del suo assicurato
(verbale cit., pag. 2). Da qui anche la formulazione della dichiarazione,
intesa come comunicazione del consulente all’assicurato, a conferma delle
istruzioni date da quest’ultimo. Il testimone ha riferito che una comunicazione
del genere, senza alcun vincolo da parte della convenuta, non richiedeva la
firma dell’agente generale, necessaria invece per ogni dichiarazione a
carattere vincolante per la convenuta. Nell’aprile 2002, come esposto dal
testimone, l’assicurato ha poi modificato le proprie istruzioni di pagamento,
revocando l’ordine di versare la somma all’attore. L’agente generale della
convenuta, R__________, ha dal canto suo riferito che i consulenti inviano
varie comunicazioni ai clienti, le quali non hanno alcun valore giuridico per
la società e non possono in alcun modo modificare il contenuto dei contratti
ufficiali tra il cliente e la compagnia di assicurazione. L’agente generale ha
dichiarato che la procedura per il versamento in contanti della prestazione di
libero passaggio al loro assicurato era stata rispettata dal consulente previdenziale
in quanto tutta la documentazione necessaria era presente, e che la
dichiarazione doc. B non creava alcun vincolo per la compagnia (deposizione
testimoniale R__________, verbale 18 gennaio 2007 pag. 4).
4.
L’art. 90 CPC stabilisce che il giudice valuta le prove secondo il
suo libero convincimento in base alle risultanze del processo e ne dà ragione
nella sentenza. Per quanto concerne le testimonianze,
qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo
soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza e di
subordinazione con una delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può
essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza tra i fatti
basati sulla deposizione e quelli deducibili da altre prove. Il giudice può
infatti fare astrazione da una testimonianza solo quando la stessa risulti
inveritiera o poco credibile (Cocchi B.
/ Trezzini F., Codice di procedura ticinese massimato e commentato, nr.
34.
ad art. 90). Nella fattispecie, il semplice fatto che esista un rapporto
lavorativo, e dunque una certa subordinazione tra il consulente previdenziale
sentito come testimone e l’appellata, non è sufficiente ad intaccare la credibilità
della testimonianza rilasciata, in assenza per altro di grave discordanza tra
quest’ultima e le restanti prove acquisite agli atti. Non vi sono dunque motivi
per mettere in dubbio l’attendibilità del testimone.
5.
L’attore
ribadisce che il Pretore avrebbe dovuto chinarsi sulla questione del potere di
rappresentanza del consulente previdenziale della convenuta e sulla portata dell’art. 33 cpv. 3 CO in quanto egli era perfettamente in buona
fede, poiché non gli era stato comunicato che la compagnia convenuta non poteva
assumersi alcun impegno nei suoi confronti. A torto. L’art. 33 cpv. 3 CO
prevede che se il rappresentato comunica la facoltà di rappresentanza a un
terzo, la sua estensione nei confronti di quest’ultimo è giudicata in base
all’avvenuta comunicazione (DTF 131 III 511 consid. 3.2 pag. 518). La
comunicazione può avvenire anche per atti concludenti, con un comportamento
che, interpretato secondo il principio dell’affidamento, può essere inteso
quale comunicazione della facoltà di rappresentanza. La protezione del terzo
presuppone quindi l’adempimento di due condizioni: la comunicazione della
facoltà di rappresentanza dal rappresentato al terzo e la buona fede di
quest’ultimo. L’istruttoria ha dimostrato che la convenuta non ha assunto alcun
obbligo nei confronti dell’attore con la redazione del doc. B. In ogni caso
l’appellante non ha provato che essa gli abbia comunicato la facoltà di
rappresentanza del consulente previdenziale, neppure per atti concludenti.
Manca quindi una delle condizioni richieste dall’art. 33 cpv. 3 CO, sicché
l’attore non può prevalersene e non è necessario esaminare oltre il quesito
della sua buona fede. L’appello si rivela quindi infondato in ogni suo punto e
deve essere respinto.
6.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza giusta l’art. 148 CPC.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la LOG,
pronuncia:
1. L’appello
5 novembre 2007 di AP 1 è respinto.
2. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 400.-
b) spese fr.
50.-
totale fr.
450.-
già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla
convenuta fr. 1’000.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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