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Decisione

12.2007.237

Valutazione della deposizione testimoniale di dipendente di una parte, estensione della rappresentanza

8 maggio 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP 1 ha dato in locazione a P__________ il Ristorante G__________ di A__________.

Il conduttore doveva al proprietario dell’immobile diversi canoni di locazione

e il 14 gennaio 2002 ha dato istruzioni alla AO 1 di versare in favore di AP 1

l’importo risultante dal valore di riscatto della sua polizza di libero

passaggio “a consegna della sentenza di divorzio” (doc. B). La lettera,

indirizzata a P__________ su carta intestata della compagnia di assicurazione,

è stata sottoscritta dal consulente previdenziale __________ e per accordo dall’assicurato

medesimo. AP 1 non ha ricevuto quanto gli era dovuto dal conduttore e a una sua

richiesta di informazioni la compagnia di assicurazioni gli ha comunicato che

l’assicurato aveva in un secondo tempo modificato l’ordine di pagamento (doc.

D).

B. Con

petizione del 9 febbraio 2006 AP 1 si è rivolto alla Pretura di Lugano, sezione

1, chiedendo che AO 1 fosse condannata a versargli fr. 25'000.- in adempimento

dell’accordo 14 gennaio 2002. La convenuta si è opposta alla petizione con la

risposta 28 aprile 2006, sostenendo di non aver mai

avuto relazioni contrattuali con l’attore e di non aver mai assunto alcun impegno

nei suoi confronti. Nei successivi allegati scritti di replica e duplica le

parti hanno sostanzialmente confermato le proprie domande, che hanno ribadito

nei memoriali conclusivi e nel dibattimento finale dell’11 maggio 2007.

C. Statuendo

il 12 ottobre 2007, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di

giustizia e le spese di fr. 850.- a carico dell’attore, con l’obbligo di

rifondere alla convenuta fr. 2'200.- per ripetibili.

D. AP 1

è insorto contro la sentenza pretorile e con atto di appello del 5 novembre

2007 chiede che essa sia riformata e che la petizione sia integralmente accolta.

La convenuta nelle proprie osservazioni postula la reiezione del gravame e

protesta tassa di giustizia, spese e ripetibili.

e ritenuto

Considerandi

1.

Il Pretore è giunto alla conclusione che la dichiarazione doc. B era

la conferma all’assicurato di un’istruzione di pagamento che costui aveva dato

al consulente previdenziale, che come tale non comportava alcun impegno della

convenuta nei confronti dell’attore. Il primo giudice si è in particolare fondato su quanto deposto dal consulente assicurativo

P__________. Questi ha affermato di avere esplicitamente indicato all’attore

che la relazione contrattuale esisteva tra la compagnia di assicurazioni e

l’assicurato, il quale, nonostante la conferma contenuta nel doc. B, avrebbe in

qualsiasi momento potuto modificare tale disposizione. Il testimone ha altresì

dichiarato di non aver agito in tale frangente in rappresentanza della

convenuta, ciò che nemmeno era abilitato a fare.

2.

L’appellante

rimprovera al Pretore di aver fondato il proprio giudizio sulla deposizione

testimoniale del consulente previdenziale, ritenuta attendibile, senza aver

sufficientemente considerato che costui aveva un

manifesto interesse all’esito della lite in quanto alle dipendenze della

convenuta. Infatti, nel caso di sentenza sfavorevole a quest’ultima, il

consulente potrebbe essere chiamato a risarcirla per una sua responsabilità

grave, tenuto conto che non avrebbe informato a sufficienza l’attore dei reali

effetti della dichiarazione di cui al doc. B. L’attore adduce che la

dichiarazione in questione, redatta su carta intestata della convenuta, era

chiara e inequivocabile e che su tale base egli ha in buona fede compreso che

la compagnia di assicurazione aveva assunto un preciso impegno nei suoi confronti.

Del resto, prosegue l’appellante, il consulente previdenziale dipendente della

convenuta ha rappresentato quest’ultima, che è dunque vincolata e deve

risarcire il pregiudizio subito dall’attore. Aggiunge quest’ultimo che mai

avrebbe avviato una causa civile se avesse avuto il sospetto che quanto

pattuito non aveva valore giuridico.

3.

La dichiarazione su cui l’attore fonda le sue pretese è uno scritto

indirizzato all’assicurato, debitore dell’attore, su carta intestata della

convenuta sulla quale figura la dicitura “P__________, consulente

previdenziale”, a firma di costui e dell’assicurato medesimo, del seguente

tenore: “con la presente le confermo che nel momento in cui mi verrà consegnata

la sentenza di divorzio provvederemo al versamento del valore di riscatto della

polizza di libero passaggio …. Come da sue istruzioni provvederemo ad effettuare

il versamento quale saldo e garanzia affitto locali da lei presi in gestione.

Il titolare dei locali, il signor AP 1, con il conto presso la …. di L__________,

dovrà pertanto ricevere l’intero importo a suo beneficio derivante da tale

contratto. Resto pertanto in attesa di tali documenti…” (doc. B). Lo scritto non

è stato firmato dall’attore, che era presente all’incontro in occasione del

quale la lettera è stata redatta (deposizione del consulente previdenziale __________,

verbale 18 gennaio 2007). Il consulente previdenziale ha spiegato di aver

scritto tale dichiarazione su richiesta dell’assicurato, in occasione di un

incontro al quale aveva partecipato anche l’attore con un suo conoscente. Egli

ha aggiunto di aver illustrato all’attore che la compagnia non aveva alcun

impegno contrattuale nei suoi confronti e che non si sarebbe potuta opporre a

un’eventuale modifica delle istruzioni di pagamento da parte del suo assicurato

(verbale cit., pag. 2). Da qui anche la formulazione della dichiarazione,

intesa come comunicazione del consulente all’assicurato, a conferma delle

istruzioni date da quest’ultimo. Il testimone ha riferito che una comunicazione

del genere, senza alcun vincolo da parte della convenuta, non richiedeva la

firma dell’agente generale, necessaria invece per ogni dichiarazione a

carattere vincolante per la convenuta. Nell’aprile 2002, come esposto dal

testimone, l’assicurato ha poi modificato le proprie istruzioni di pagamento,

revocando l’ordine di versare la somma all’attore. L’agente generale della

convenuta, R__________, ha dal canto suo riferito che i consulenti inviano

varie comunicazioni ai clienti, le quali non hanno alcun valore giuridico per

la società e non possono in alcun modo modificare il contenuto dei contratti

ufficiali tra il cliente e la compagnia di assicurazione. L’agente generale ha

dichiarato che la procedura per il versamento in contanti della prestazione di

libero passaggio al loro assicurato era stata rispettata dal consulente previdenziale

in quanto tutta la documentazione necessaria era presente, e che la

dichiarazione doc. B non creava alcun vincolo per la compagnia (deposizione

testimoniale R__________, verbale 18 gennaio 2007 pag. 4).

4.

L’art. 90 CPC stabilisce che il giudice valuta le prove secondo il

suo libero convincimento in base alle risultanze del processo e ne dà ragione

nella sentenza. Per quanto concerne le testimonianze,

qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo

soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza e di

subordinazione con una delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può

essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza tra i fatti

basati sulla deposizione e quelli deducibili da altre prove. Il giudice può

infatti fare astrazione da una testimonianza solo quando la stessa risulti

inveritiera o poco credibile (Cocchi B.

/ Trezzini F., Codice di procedura ticinese massimato e commentato, nr.

34.

ad art. 90). Nella fattispecie, il semplice fatto che esista un rapporto

lavorativo, e dunque una certa subordinazione tra il consulente previdenziale

sentito come testimone e l’appellata, non è sufficiente ad intaccare la credibilità

della testimonianza rilasciata, in assenza per altro di grave discordanza tra

quest’ultima e le restanti prove acquisite agli atti. Non vi sono dunque motivi

per mettere in dubbio l’attendibilità del testimone.

5.

L’attore

ribadisce che il Pretore avrebbe dovuto chinarsi sulla questione del potere di

rappresentanza del consulente previdenziale della convenuta e sulla portata dell’art. 33 cpv. 3 CO in quanto egli era perfettamente in buona

fede, poiché non gli era stato comunicato che la compagnia convenuta non poteva

assumersi alcun impegno nei suoi confronti. A torto. L’art. 33 cpv. 3 CO

prevede che se il rappresentato comunica la facoltà di rappresentanza a un

terzo, la sua estensione nei confronti di quest’ultimo è giudicata in base

all’avvenuta comunicazione (DTF 131 III 511 consid. 3.2 pag. 518). La

comunicazione può avvenire anche per atti concludenti, con un comportamento

che, interpretato secondo il principio dell’affidamento, può essere inteso

quale comunicazione della facoltà di rappresentanza. La protezione del terzo

presuppone quindi l’adempimento di due condizioni: la comunicazione della

facoltà di rappresentanza dal rappresentato al terzo e la buona fede di

quest’ultimo. L’istruttoria ha dimostrato che la convenuta non ha assunto alcun

obbligo nei confronti dell’attore con la redazione del doc. B. In ogni caso

l’appellante non ha provato che essa gli abbia comunicato la facoltà di

rappresentanza del consulente previdenziale, neppure per atti concludenti.

Manca quindi una delle condizioni richieste dall’art. 33 cpv. 3 CO, sicché

l’attore non può prevalersene e non è necessario esaminare oltre il quesito

della sua buona fede. L’appello si rivela quindi infondato in ogni suo punto e

deve essere respinto.

6.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza giusta l’art. 148 CPC.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la LOG,

pronuncia:

1. L’appello

5 novembre 2007 di AP 1 è respinto.

2. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 400.-

b) spese fr.

50.-

totale fr.

450.-

già

anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla

convenuta fr. 1’000.- per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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