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Decisione

12.2007.241

Banca - responsabilità per sostituto - commissione

5 giugno 2009Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I problemi tra le parti sono sorti allorché, nel corso del 2000, si

è trattato di operare il concambio dei titoli - poi avvenuto coattamente

nell’agosto 2000 - e la loro conversione in azioni - effettuata solo ad inizio novembre

2000, con comunicazione alla banca verso fine novembre 2000 e successiva

rimessa ai clienti il 5 dicembre 2000 - rispettivamente di effettuarne la

vendita, ritenuto che il loro valore, in sostanziale crescita fino ai primi di

marzo 2000, si è poi progressivamente ridotto, fino ad essersi pressoché azzerato

nella primavera del 2001 (cfr. doc. H).

3. Con

la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, AP 1, agente per sé e in

quanto cessionaria delle pretese di 26 suoi clienti (doc. V), ha chiesto la

condanna di AO 1 al pagamento di fr. 1'612'852.- più interessi. Essa ha in

sostanza rimproverato alla banca di averle fornito informazioni fallaci e di

aver disatteso almeno quattro suoi ordini perfettamente eseguibili: quello

impartito il 28 febbraio 2000 di convertire le obbligazioni in azioni (doc. I);

quello dato il 24 agosto 2000 di vendere le azioni; quello risalente a metà

settembre 2000, poi ribadito il successivo 9 ottobre (doc. L), di revocare

l’ordine di conversione, con la conseguente richiesta di mantenere le

obbligazioni; quello con cui l’8 dicembre 2000 era stato chiesto lo storno

della conversione nel frattempo intervenuta (doc. M). A suo dire, la mancata

vendita delle azioni nel settembre 2000 le aveva causato un danno di fr.

1'581'000.- (corrispondente al valore nominale delle obbligazioni dei 26

clienti cedenti di USD 930'000.-), mentre la mancata revoca/storno della

conversione le avrebbe quanto meno comportato un pregiudizio di fr. 700'000.-.

A tali somme ha quindi aggiunto la perdita del guadagno, quantificato in fr.

27'500.-, che avrebbe conseguito liquidando per tempo i titoli e collocando il

provento in investimenti più redditizi, nonché il risarcimento per le spese

legali preprocessuali occorsele, di fr. 4'352.-.

4. Il

Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione (dispositivo

n. 2), caricando all’attrice la tassa di giustizia di fr. 8’000.- e le spese,

come pure le ripetibili di fr. 90'000.- (dispositivo n. 2§). Il giudice di

prime cure ha innanzitutto ritenuto che la convenuta era legata all’attrice unicamente

da un contratto di commissione (art. 425 segg. CO), e che, potendo quest’ultima

essere considerata un investitore “sofisticato”, non vi era alcun obbligo di

informazione nei suoi confronti. Passando poi ad esaminare i singoli rimproveri

mossi alla convenuta, egli ha dapprima osservato che il fatto che essa avesse

fatto capo ad intermediari per effettuare la conversione richiesta dall’attrice

non era di per sé costitutivo di una violazione contrattuale, e che comunque tra

la sua presunta inadempienza nell’effettuazione della conversione e della

vendita e il danno fatto valere dall’attrice, per altro nemmeno dimostrato, non

esisteva il necessario nesso causale adeguato; in merito alla mancata

esecuzione dell’ordine volto alla revoca/storno della conversione, egli ha

invece evidenziato che la convenuta aveva sì agito con negligenza, ma ciò non

comportava una sua responsabilità, non essendo stata provata la negoziabilità dei

titoli a quel momento. In assenza di un obbligo risarcitorio da parte della

convenuta, anche le altre posizioni di danno, quella per la perdita di guadagno

e quella per le spese legali preprocessuali, dovevano a loro volta essere

disattese.

Con la

sentenza, il Pretore ha altresì respinto l’eccezione di incompetenza

territoriale sollevata a suo tempo dalla convenuta (dispositivo n. 1),

caricandole i relativi oneri giudiziari di fr. 500.- e le ripetibili di fr.

1'000.- (dispositivo n. 1§).

5. Con

l’appello che qui ci occupa l'attrice ritiene innanzitutto che le parti, oltre

che da un contratto di commissione, erano pure legate da un contratto di

mandato, quello relativo alla sua attività di gestore esterno, ciò che imponeva

alla banca un più esteso obbligo di informazione, tanto più che quest’ultima

aveva partecipato, tramite una sua affiliata americana, all’emissione dei

titoli in parola. Nel merito, essa censura diffusamente il giudizio con cui il

giudice di prime cure aveva concluso per l’assenza del nesso causale e del

danno, auspicando altresì che in merito al diritto canadese, questione per la

quale la Camera d’appello se necessario avrebbe potuto far allestire d’ufficio

un complemento peritale, si tenesse conto della nuova perizia giuridica da lei

versata agli atti. Di qui, ribadita l’esistenza dei presupposti per il

risarcimento del danno causato dalla mancata esecuzione degli ordini di

conversione e vendita impartiti nel febbraio ed agosto 2000, la sua richiesta di

riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la

petizione; rispettivamente, nel caso di riconoscimento della responsabilità

della convenuta per la sola mancata revoca dell’ordine di conversione, di

accoglierla per fr. 808'152.- (pari a metà del danno [fr.

790'000.-] e della perdita di guadagno [fr. 13’800.-], oltre alla totalità delle

spese preprocessuali [fr. 4’352.-]) più interessi; rispettivamente ancora, in presenza di una sua responsabilità

per la sola mancata vendita delle azioni dopo l’8 dicembre 2000, quanto meno

per fr. 202'689.- più interessi (danno fr. 193'500.-, perdita di guadagno fr.

4'837.- e spese legali preprocessuali fr. 4'352.-), fermo restando che le

ripetibili a suo favore relative all’eccezione d’incompetenza territoriale del

giudice adito dovevano in ogni caso essere aumentate a fr. 3'000.- e quelle a

favore della controparte per il giudizio di merito ridotte a fr. 60'000.-.

6. Delle

osservazioni con cui la convenuta postula l’integrale reiezione del gravame si

dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

7. In

questa sede l’attrice ritiene incompleto e riduttivo il giudizio con cui il

Pretore aveva ritenuto che la fattispecie, alla quale si applicano beninteso

anche le norme sul contratto di deposito (art. 472 segg. CO), fosse retta unicamente

da un contratto di commissione ex art. 425 segg. CO. A suo dire, il giudice di

prime cure non avrebbe in effetti tenuto conto del fatto che tra le parti era

pure in essere un contratto di mandato, relativo all’attività di gestore

esterno da lei svolta, ciò che imponeva alla convenuta un più esteso dovere

d’informazione nei suoi confronti, tanto più che l’emissione dei titoli

canadesi era avvenuta tramite una sua affiliata americana. Il rilievo è

infondato. È vero che tra le parti esisteva una convenzione “in termine di

partnership” (doc. D), in base alla quale la banca si impegnava tra l’altro

a mettere a disposizione della controparte, nella sua qualità di gestore

esterno, “un team qualificato di esperti, in grado di offrirle in ogni

momento una consulenza professionale e di assisterla nello svolgimento delle

sue operazioni”. È però altrettanto vero che nel caso concreto l’attrice,

la quale era pacificamente un’investitrice specializzata, non ha chiesto alcuna

consulenza alla convenuta né in merito all’operazione di acquisto delle

obbligazioni H__________, posta in atto di sua iniziativa dopo aver assunto le

necessarie informazioni (replica p. 5), né in merito alle successive operazioni

di concambio, conversione e vendita, pure decise unilateralmente. In tutti

questi casi la convenuta è in definitiva stata incaricata unicamente di

occuparsi dell’esecuzione delle relative istruzioni in qualità di semplice commissionaria

e non è al contrario stata richiesta di dare consigli, puntualizzazioni o chiarimenti

sulla fattibilità o sulla tempistica, almeno prima che gli ordini stessi

fossero impartiti. In tali circostanze, come rilevato dal giudice di prime

cure, alle cui pertinenti considerazioni si può senz’altro rinviare, ben si può

ritenere che alla convenuta non incombeva alcun obbligo di informazione

particolare su quelle operazioni. E ciò, nonostante nell’emissione dei titoli

canadesi fosse pure intervenuta la sua affiliata americana __________, che in

effetti, trattandosi pur sempre di un’entità giuridica terza, non costituiva necessariamente

una fonte d’informazioni privilegiata in merito a quelle operazioni.

8. Ciò

premesso, con riferimento alle singole inadempienze rimproverate alla convenuta,

si osserva quanto segue.

8.1 L’attrice

ritiene in primo luogo che la convenuta, oltre ad averle fornito informazioni

erronee allorché le aveva risposto, contro ogni evidenza, che l’ordine di

conversione delle obbligazioni in azioni impartito a fine febbraio 2000 (doc.

I) non era ancora eseguibile, sarebbe pure responsabile della mancata

esecuzione dello stesso. Ora, non è contestato che la convenuta, confrontata

con l’ordine impartitole, abbia immediatamente risposto all’attrice che lo

stesso non poteva ancora essere eseguito. Fatto sta, però, che essa lo ha

comunque inoltrato ai suoi corrispondenti (replica p. 9; cfr. doc. 4), ed in

particolare alla società S__________ __________ (in seguito: S__________), la

quale le ha in seguito confermato la temporanea impossibilità di eseguire

l’ordine (doc. 4). In tali circostanze, avendo comunque fatto proseguire l’istruzione

ricevuta, la convenuta non è dunque responsabile del fatto che l’informazione

da lei subito data alla controparte possa forse essersi rivelata erronea, la

stessa non avendo indotto quest’ultima a soprassedere o modificare quel suo

ordine e non essendo quindi causale con l’eventuale pregiudizio da lei subito.

D’altro canto essa non è però nemmeno responsabile del fatto che l’ordine, a

ragione o a torto, non sia stato portato a termine positivamente dal suo corrispondente.

Ritenuto che la sua sostituzione con quest’ultimo era pacificamente autorizzata

(replica p. 7), essa, in quanto semplice commissionaria, era in effetti responsabile

solo della debita diligenza nella scelta e nell’istruzione del terzo (art. 399

cpv. 2 CO, applicabile in virtù del rimando di cui all’art. 425 cpv. 2 CO), in

concreto non censurabile né per altro censurata. Essa non era invece

responsabile per gli eventuali errori commessi dal sostituto, né tanto meno era

tenuta a sorvegliarlo (Weber, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 2 ad art. 399 CO). Si aggiunga che l’attrice non ha in ogni

caso fatto valere alcun danno dal fatto che la conversione non fosse intervenuta

già a quel momento, quando per inciso l’azione aveva un valore di CAD 25.-

(cfr. perizia __________ p. 2), essa avendo anzi precisato che la vendita dei

titoli, convertiti o meno, non sarebbe comunque stata possibile fino all’agosto

2000 (petizione p. 4, conclusioni p. 2, appello p. 3).

8.2 L’attrice

rimprovera in seguito alla convenuta, oltre che di averle fornito informazioni

errate allorché, a fine agosto 2000, quest’ultima era stata confrontata con

l’istruzione di vendere le azioni, a quel momento quotate CAD 9.60, di non aver

dato seguito a quell’ordine. A torto. Innanzitutto, anche in questo caso il

rimprovero di aver dato informazioni erronee all’attrice è privo di rilevanza, poiché

la convenuta, pur avendo sin dall’inizio dichiarato di non poter ancora eseguire

l’ordine ricevuto, affermazione per altro formulata solo dopo che l’ordine era

stato impartito, ha sostenuto (risposta p. 25, 27, 38, 41, 43, 51 e soprattutto

Considerandi

p. 46 seg.; cfr. pure duplica p. 19), senza per altro che la circostanza sia

stata contestata dalla controparte in duplica, il che costituisce ammissione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 175; II CCA 15 dicembre 2008 inc. n.

12.2007

), e comunque ha provato di averlo poi fatto proseguire al proprio

corrispondente (cfr. doc. 4, di cui l’attrice ha in replica [p. 7 seg.] contestato il contenuto solo parzialmente

e meglio con riferimento alle sole “ripetute richieste della S__________ a R__________

[R__________ __________] nei mesi fra marzo e agosto 2000”, senza

però aver messo in dubbio l’esistenza, pure risultante da quel documento, di

una domanda di nuove informazioni della convenuta al terzo in data 29 agosto

2000), il quale a quella sua ulteriore richiesta le ha aveva quindi confermato

che le cose stavano effettivamente così (doc. 4). Quanto alla mancata esecuzione

dell’ordine, per i motivi già esposti al considerando che precede, applicabili

per analogia, essa non può essere considerata responsabile dell’eventuale erroneità

dell’informazione fornitale dai suoi corrispondenti.

8.3

Contrariamente

a quanto ritenuto dall’attrice, nemmeno dalla circostanza che la convenuta, dopo

averlo dichiarato a torto di dubbia attuazione, abbia poi disatteso l’ordine,

risalente a metà settembre 2000 e poi ribadito il successivo 9 ottobre (doc.

L), di revocare l’istruzione di conversione delle obbligazioni in azioni, è inoltre

possibile fondare un obbligo risarcitorio a carico della banca. Scopo

dell’ordine impartito in quelle due occasioni, con il valore dell’azione che si

era nel frattempo ridotto a CAD 6.80 rispettivamente a CAD 5.75 (cfr. perizia __________

p. 2), era in effetti quello di mantenere nel portafoglio le obbligazioni già

in essere. A quel momento l’attrice non ha per contro mai chiesto che quelle stesse

obbligazioni dovessero essere vendute. Non lo ha fatto nemmeno il successivo 1°

novembre, quando le è stato accreditato l’interesse del 10% (cfr. doc. G),

circostanza che a suo dire confermava che la conversione dei titoli in azioni

era stata bloccata (petizione p. 5). E nemmeno lo ha fatto in seguito, neppure allorché,

il 5 dicembre, la convenuta le ha infine comunicato che le stesse erano state

finalmente convertite in azioni. Da quanto precede, si deve pertanto ritenere

che, se anche la convenuta avesse sin da settembre 2000 eseguito l’ordine

impartito, l’attrice, rimasta in possesso delle obbligazioni, non avrebbe provveduto

a venderle, almeno fino al 5 dicembre, per cui il pregiudizio economico dovuto

al calo del valore dei titoli intervenuto nel frattempo deve rimanere a carico

dell’attrice, per sua chiara scelta, e non può essere ribaltato sulla

controparte. Ad ogni buon conto, non è nemmeno provato se ed eventualmente in

che misura l’inadempienza della convenuta, che ha fatto sì che l’attrice il 5 dicembre

2000.

si trovasse in mano delle azioni (frattanto svalutate) invece delle

obbligazioni (pure svalutate) che essa aveva richiesto di mantenere, le abbia

provocato un danno. Se in effetti è stato possibile stabilire qual’era il

valore dell’azione H__________ in quella data (CAD 1.60, cfr. perizia __________

p. 2), non è però dato a sapere, in mancanza di un mercato ufficiale e regolare

per quell’obbligazione (perizia __________ p. 3 e 7), quale fosse a quel

momento la quotazione di quest’ultima. Il perito giudiziario ha invero

stabilito che ad agosto 2000 l’obbligazione avrebbe potuto valere circa il 75%

del valore nominale (perizia __________ p. 7). Per quanto riguardava il suo

valore dopo il 1° novembre 2000, data in cui l’azione quotava ancora CAD 5.-,

egli, pur avendo indicato che poteva essere d’aiuto l’osservazione del corso di

quest’ultima e pur avendo ipotizzato che i contraccolpi subiti dall’azione

sarebbero probabilmente intervenuti anche sul corso dell’obbligazione (perizia __________

p. 8), ha però concluso di non poter stimare con cognizione di causa, in

assenza di informazioni più dettagliate, l’ampiezza e l’evoluzione dell’ipotizzato

crollo del suo corso (perizia __________ p. 7 seg.). In tali circostanze non è

in definitiva possibile chiarire se l’ossequio dell’ordine di blocco della

conversione avrebbe effettivamente migliorato, e se del caso in che misura, la

posizione patrimoniale dei clienti di cui l’attrice era cessionaria.

8.4

L’ultimo

rimprovero mosso alla convenuta è apparentemente quello di non aver dato

seguito, con risposta negativa data oltretutto in ritardo, solo il 25 gennaio

2001, all’ordine impartito l’8 dicembre 2000, da lei già a suo tempo ritenuto

di difficile attuazione, volto ad ottenere lo storno della conversione in

azioni nel frattempo intervenuta (doc. M). Anche questo rimprovero, sempre che

sia stato effettivamente ribadito in questa sede, il che non è così evidente, è

privo di rilevanza. Scopo della nuova istruzione non era in effetti quello di

vendere le azioni, bensì quello di far sì che nel portafoglio venissero reintegrate

le obbligazioni. Sennonché l’attrice non ha mai indicato se e quando avrebbe

poi provveduto a rivendere le obbligazioni che avrebbe così ottenuto, non

potendosi nemmeno ritenere che la loro vendita sarebbe avvenuta il 6 dicembre

2000, quando essa ha provveduto a liquidare a CAD 1.44 le azioni H__________

che già nel marzo 2000 era invece riuscita a convertire tramite un altro

istituto bancario del Liechtenstein (C__________ __________, che nell’occasione

pure si era appoggiata sulla succursale __________ della convenuta, cfr. doc. K,

AA, BB e doc. I° rich.). E comunque anche in questo caso non è stato provato se

ed eventualmente in quale misura l’inadempienza della convenuta avrebbe

provocato un danno alla controparte. Nonostante l’istruttoria di causa abbia

permesso di stabilire che tra il 5 dicembre 2000 e il 25 gennaio 2001 la

quotazione dell’azione H__________ era persino risalita (a CAD 1.65, cfr. perizia

__________ p. 2), non è in effetti dato a sapere come si è evoluto in quello

stesso periodo il valore dell’obbligazione, che - come accennato - a detta del

perito giudiziario dopo il 1° novembre 2000 non poteva essere stimato con

cognizione di causa (perizia __________ p. 8). In tali circostanze non è dunque

possibile chiarire se lo storno dell’operazione di conversione, ritenuta per

altro non fattibile dai corrispondenti a cui la convenuta aveva tempestivamente

fatto capo (cfr. doc. 4 e 5), ciò che già esclude una sua responsabilità, avrebbe

poi effettivamente migliorato, e se del caso come, la posizione patrimoniale dei

clienti di cui l’attrice era cessionaria.

Nella

misura in cui l’attrice nel gravame sembrerebbe piuttosto rimproverare alla

convenuta di aver a torto indicato nei conteggi dei clienti che le azioni erano

“restricted”, cioè gravate da un divieto di rivendita, ciò che l’avrebbe

indotta a non impartire alcun ordine di vendita, si osserva che l’argomentazione

dev’essere dichiarata irricevibile, siccome addotta per la prima volta solo in

sede conclusionale (art. 78 CPC). E in ogni caso la stessa, per i motivi già

esposti nei considerandi precedenti, non avrebbe potuto fondare una

responsabilità della convenuta, siccome quell’indicazione, foss’anche stata

erronea, le era stata a suo tempo fornita dalla sostituta S__________ (cfr.

doc. 4). Si aggiunga che l’indicazione in questione non ha in alcun modo dissuaso

l’attrice dall’ordinare la vendita delle azioni così allibrate. Semplicemente,

avendo appurato presso l’emittente la possibilità di riottenere le obbligazioni

(petizione p. 5, doc. M), essa ha optato per quest’ultima soluzione, ritenendola

- giustamente - a quel momento più vantaggiosa. L’indicazione “restricted”

inserita nei titoli azionari non ha dunque causato alcun danno all’attrice.

9.

Non

potendosi con ciò concludere per l’esistenza di un obbligo risarcitorio della

convenuta in conseguenza dei rimproveri mossi dall’attrice, è parimenti escluso

che essa possa essere tenuta a rifondere alla controparte le spese legali

preprocessuali fatturatele dall’avv. __________ (fr. 4'352.-, doc. W), che in

effetti costituiscono una posta di danno risarcibile solo a condizione che

l'assistenza legale prestata sia giustificata, necessaria e appropriata (DTF

117.

II 101 consid. 6b; TF 12 febbraio 2003 4C.288/2002; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 150; II CCA 24 aprile 2007 inc. n.

12.2006

, 9 luglio 2007 inc. n. 12.2006.111 pubb. in: NRCP 2007 pag. 357),

condizioni queste che in concreto difettano già per l’infondatezza delle

pretese fondate su quei rimproveri. Analoghe considerazioni s’impongono per la

pretesa volta al risarcimento della perdita del guadagno (fr. 27'500.-), che l’attrice

ritiene sarebbe stata in grado di conseguire liquidando per tempo i titoli e

collocando il provento della vendita in investimenti più redditizi. Da una

parte non è in effetti risultato che costei avrebbe effettivamente liquidato

per tempo gli investimenti ricavandone una somma da investire. E dall’altra

essa non ha assolutamente provato - ed in proposito nemmeno ha ritenuto di far

riferimento agli eventuali investimenti da lei effettuati con il ricavo

ottenuto dalle azioni provenienti da C__________ __________, né ha indicato

come fosse strutturato il portafoglio degli altri clienti - che avrebbe con

ogni verosimiglianza investito il saldo secondo le modalità da lei indicate in

sede petizionale (p. 10), ovvero con piazzamenti a termine o in obbligazioni a

reddito fisso, con un guadagno trimestrale pari ad almeno l’1.5% del capitale

investito e una commissione per lei pari ad almeno un ulteriore 1%.

10.

Da

quanto precede, si ha che l’appello, almeno per quanto riguarda il merito, dev’essere

respinto, sia pure per altri motivi rispetto a quelli indicati dal Pretore, senza

che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità delle due richieste formulate

preliminarmente dall’attrice in questa sede, quella di ammettere agli atti la

nuova perizia giuridica sul diritto canadese allestita il 7 novembre 2007 dall’avv.

__________ e quella di far assumere d’ufficio un complemento della perizia sul diritto

di quel Paese.

11.

Con

l’appello l’attrice chiede infine di almeno modificare l’ammontare delle

ripetibili assegnate con il giudizio di merito (dispositivo n. 2§),

rispettivamente in occasione dell’evasione dell’eccezione di incompetenza

territoriale (dispositivo n. 1§).

11.1

Per

giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il Pretore gode di un

ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o

di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano

tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 19 ad art. 150), costituita a quel tempo dalla vTOA, ora abrogata.

11.2

Alla

luce del principio appena esposto, la richiesta dell’attrice di ridurre da fr.

90'000.- a fr. 60'000.- l’indennità ripetibile posta a suo carico nel giudizio

di merito dev’essere disattesa. In effetti, tenuto conto del valore litigioso di

fr. 1'612'852.- e ritenuto che in presenza di un valore litigioso superiore a

fr. 1'500'000.- l’art. 9 vTOA prevedeva un’aliquota dal 3% al 6%, il giudice di

prime cure, attribuendo alla controparte fr. 90'000.- per ripetibili, è in

definitiva rimasto entro i limiti della tariffa applicabile, per cui il suo

giudizio, considerata anche l’incontestata complessità della causa, le spese del

legale della convenuta e l’IVA da lui dovuta, sfugge a qualsiasi critica.

11.3

Diverso

è il discorso per quanto riguarda l’altra richiesta attorea - per la quale

manca invero una formale dichiarazione di appello ai sensi dell’art. 309 cpv. 2

lett. d CPC (ciò che tuttavia non è di nocumento, cfr. Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 6 ad art. 309) - di aumentare da fr. 1'000.- a fr. 3'000.- le

ripetibili a suo favore relative al giudizio sull’eccezione di (parziale)

incompetenza territoriale del giudice adito. Innanzitutto si osserva che

l’eccezione non riguardava l’intera pretesa attorea, ma solo parte di essa, e

meglio la somma di fr. 1'264'800.- (cfr. risposta p. 7 seg.). Ora, nella misura

in cui il Pretore ha ritenuto di emanare una decisione separata sulla

particolare questione, è chiaro che le ripetibili per quella pronuncia dovevano

essere da lui determinate in applicazione dell’art. 11 vTOA, che in casi del

genere impone di mediare l’onorario per valore (art. 9 vTOA) con quello secondo

il tempo impiegato (art. 10 vTOA). Ora, applicando su quel valore l’aliquota

minima del 3% prevista dall’art. 9 vTOA, si ottiene un onorario per valore di circa

fr. 38'000.-. Quanto all’onorario per il tempo impiegato, lo stesso, tenuto

conto che l’attrice, oltre ad esaminare l’eccezione, ha dovuto dedicare alla

questione 3 pagine della replica ed altrettante del suo allegato conclusionale come

pure partecipare ad una sia pur breve udienza ad hoc, con un dispendio

orario per il suo patrocinatore di almeno una decina di ore, da retribuirsi in

almeno fr. 250.- l’una (II CCA 24 ottobre 2007 inc. n. 12.2006.173), può essere

quantificato in almeno fr. 2'500.-. In definitiva le ripetibili dovute,

calcolate in base alla nota formula (pubblicata in BOA n. 1 p. 15; cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 36 ad art. 150), possono essere determinate in almeno

fr. 4'700.- arrotondati ([2 x 38'000.-

x 2’500.-] / [38'000.- + 2’500.-]), per cui l’indennità ripetibile attribuita dal Pretore,

chiaramente insufficiente, non può essere confermata. Ben si giustifica così di

attribuire all’attrice l’importo da lei postulato in questa sede.

12.

Ne

discende che l’appello, per il resto infondato, può essere accolto solo in

quest’ultima limitata misura.

La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate

sulla base di un valore litigioso di fr. 1'612'852.-, seguono la pressoché

integrale soccombenza dell’attrice qui appellante (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

8.

novembre 2007 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il

Dispositivo

dispositivo n. 1 della sentenza 11 ottobre 2007 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, è così riformato:

1. (invariato).

§ La

tassa di giustizia e le spese, di fr. 500.- sono poste a carico della convenuta,

la quale rifonderà all’attrice fr. 3’000.- di ripetibili.

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 11’950.-

b)

spese fr. 50.-

T

o t a l e fr. 12’000.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere

all’appellata fr. 30'000.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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