12.2007.241
Banca - responsabilità per sostituto - commissione
5 giugno 2009Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2007.241
Data decisione, Autorità:
05.06.2009, IICCA
Ricorso:
TF,4A_344/2009, 16.12.2009
Titolo:
Banca - responsabilità per sostituto - commissione
RESPONSABILITÀ
SUBDELEGAZIONE
art. 399 cpv. 2 CO
art. 425 cpv. 2 CO
Incarto n.
12.2007.241
Lugano
5 giugno 2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.502
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 21
agosto 2002 da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
1'612'852.- oltre interessi;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 11 ottobre 2007 ha respinto;
appellante
l'attrice con atto di appello 8 novembre 2007, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione o di
accoglierla per fr. 808'152.- più interessi o quanto meno per fr. 202'689.- più
interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 28 dicembre 2007 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nei
primi anni Ottanta AP 1 (in seguito: AP 1) ha iniziato a collaborare in qualità
di gestore esterno con __________, ora assorbita per fusione da AO 1, istituto presso
cui ha in particolare appoggiato i conti dei suoi numerosi clienti, sui quali
disponeva di procura amministrativa.
2. A
fine luglio 1999, nel quadro di un collocamento privato, AP 1, tramite AO 1, ha
sottoscritto per 35 suoi clienti delle obbligazioni convertibili della società
canadese H__________ __________ (in seguito: H__________) 10% Convertible
Exchangeable Series II Debentures, di USD 1'000.- cadauna,
per un importo poi ridotto a complessivi USD 1'345'000.- (doc. F). In base alle condizioni di sottoscrizione (doc. G), il portatore delle
obbligazioni convertibili, dopo averle scambiate alla pari con obbligazioni
convertite, aveva il diritto di convertirle in ogni momento, in incrementi di
USD 1'000.-, in azioni ordinarie al controvalore in USD di CAD 11.- per azione,
ritenuto che le obbligazioni e le azioni convertite sarebbero state soggette ad
un divieto di rivendita di 12 mesi dalla data originaria di emissione.
Fatti
I problemi tra le parti sono sorti allorché, nel corso del 2000, si
è trattato di operare il concambio dei titoli - poi avvenuto coattamente
nell’agosto 2000 - e la loro conversione in azioni - effettuata solo ad inizio novembre
2000, con comunicazione alla banca verso fine novembre 2000 e successiva
rimessa ai clienti il 5 dicembre 2000 - rispettivamente di effettuarne la
vendita, ritenuto che il loro valore, in sostanziale crescita fino ai primi di
marzo 2000, si è poi progressivamente ridotto, fino ad essersi pressoché azzerato
nella primavera del 2001 (cfr. doc. H).
3. Con
la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, AP 1, agente per sé e in
quanto cessionaria delle pretese di 26 suoi clienti (doc. V), ha chiesto la
condanna di AO 1 al pagamento di fr. 1'612'852.- più interessi. Essa ha in
sostanza rimproverato alla banca di averle fornito informazioni fallaci e di
aver disatteso almeno quattro suoi ordini perfettamente eseguibili: quello
impartito il 28 febbraio 2000 di convertire le obbligazioni in azioni (doc. I);
quello dato il 24 agosto 2000 di vendere le azioni; quello risalente a metà
settembre 2000, poi ribadito il successivo 9 ottobre (doc. L), di revocare
l’ordine di conversione, con la conseguente richiesta di mantenere le
obbligazioni; quello con cui l’8 dicembre 2000 era stato chiesto lo storno
della conversione nel frattempo intervenuta (doc. M). A suo dire, la mancata
vendita delle azioni nel settembre 2000 le aveva causato un danno di fr.
1'581'000.- (corrispondente al valore nominale delle obbligazioni dei 26
clienti cedenti di USD 930'000.-), mentre la mancata revoca/storno della
conversione le avrebbe quanto meno comportato un pregiudizio di fr. 700'000.-.
A tali somme ha quindi aggiunto la perdita del guadagno, quantificato in fr.
27'500.-, che avrebbe conseguito liquidando per tempo i titoli e collocando il
provento in investimenti più redditizi, nonché il risarcimento per le spese
legali preprocessuali occorsele, di fr. 4'352.-.
4. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione (dispositivo
n. 2), caricando all’attrice la tassa di giustizia di fr. 8’000.- e le spese,
come pure le ripetibili di fr. 90'000.- (dispositivo n. 2§). Il giudice di
prime cure ha innanzitutto ritenuto che la convenuta era legata all’attrice unicamente
da un contratto di commissione (art. 425 segg. CO), e che, potendo quest’ultima
essere considerata un investitore “sofisticato”, non vi era alcun obbligo di
informazione nei suoi confronti. Passando poi ad esaminare i singoli rimproveri
mossi alla convenuta, egli ha dapprima osservato che il fatto che essa avesse
fatto capo ad intermediari per effettuare la conversione richiesta dall’attrice
non era di per sé costitutivo di una violazione contrattuale, e che comunque tra
la sua presunta inadempienza nell’effettuazione della conversione e della
vendita e il danno fatto valere dall’attrice, per altro nemmeno dimostrato, non
esisteva il necessario nesso causale adeguato; in merito alla mancata
esecuzione dell’ordine volto alla revoca/storno della conversione, egli ha
invece evidenziato che la convenuta aveva sì agito con negligenza, ma ciò non
comportava una sua responsabilità, non essendo stata provata la negoziabilità dei
titoli a quel momento. In assenza di un obbligo risarcitorio da parte della
convenuta, anche le altre posizioni di danno, quella per la perdita di guadagno
e quella per le spese legali preprocessuali, dovevano a loro volta essere
disattese.
Con la
sentenza, il Pretore ha altresì respinto l’eccezione di incompetenza
territoriale sollevata a suo tempo dalla convenuta (dispositivo n. 1),
caricandole i relativi oneri giudiziari di fr. 500.- e le ripetibili di fr.
1'000.- (dispositivo n. 1§).
5. Con
l’appello che qui ci occupa l'attrice ritiene innanzitutto che le parti, oltre
che da un contratto di commissione, erano pure legate da un contratto di
mandato, quello relativo alla sua attività di gestore esterno, ciò che imponeva
alla banca un più esteso obbligo di informazione, tanto più che quest’ultima
aveva partecipato, tramite una sua affiliata americana, all’emissione dei
titoli in parola. Nel merito, essa censura diffusamente il giudizio con cui il
giudice di prime cure aveva concluso per l’assenza del nesso causale e del
danno, auspicando altresì che in merito al diritto canadese, questione per la
quale la Camera d’appello se necessario avrebbe potuto far allestire d’ufficio
un complemento peritale, si tenesse conto della nuova perizia giuridica da lei
versata agli atti. Di qui, ribadita l’esistenza dei presupposti per il
risarcimento del danno causato dalla mancata esecuzione degli ordini di
conversione e vendita impartiti nel febbraio ed agosto 2000, la sua richiesta di
riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la
petizione; rispettivamente, nel caso di riconoscimento della responsabilità
della convenuta per la sola mancata revoca dell’ordine di conversione, di
accoglierla per fr. 808'152.- (pari a metà del danno [fr.
790'000.-] e della perdita di guadagno [fr. 13’800.-], oltre alla totalità delle
spese preprocessuali [fr. 4’352.-]) più interessi; rispettivamente ancora, in presenza di una sua responsabilità
per la sola mancata vendita delle azioni dopo l’8 dicembre 2000, quanto meno
per fr. 202'689.- più interessi (danno fr. 193'500.-, perdita di guadagno fr.
4'837.- e spese legali preprocessuali fr. 4'352.-), fermo restando che le
ripetibili a suo favore relative all’eccezione d’incompetenza territoriale del
giudice adito dovevano in ogni caso essere aumentate a fr. 3'000.- e quelle a
favore della controparte per il giudizio di merito ridotte a fr. 60'000.-.
6. Delle
osservazioni con cui la convenuta postula l’integrale reiezione del gravame si
dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. In
questa sede l’attrice ritiene incompleto e riduttivo il giudizio con cui il
Pretore aveva ritenuto che la fattispecie, alla quale si applicano beninteso
anche le norme sul contratto di deposito (art. 472 segg. CO), fosse retta unicamente
da un contratto di commissione ex art. 425 segg. CO. A suo dire, il giudice di
prime cure non avrebbe in effetti tenuto conto del fatto che tra le parti era
pure in essere un contratto di mandato, relativo all’attività di gestore
esterno da lei svolta, ciò che imponeva alla convenuta un più esteso dovere
d’informazione nei suoi confronti, tanto più che l’emissione dei titoli
canadesi era avvenuta tramite una sua affiliata americana. Il rilievo è
infondato. È vero che tra le parti esisteva una convenzione “in termine di
partnership” (doc. D), in base alla quale la banca si impegnava tra l’altro
a mettere a disposizione della controparte, nella sua qualità di gestore
esterno, “un team qualificato di esperti, in grado di offrirle in ogni
momento una consulenza professionale e di assisterla nello svolgimento delle
sue operazioni”. È però altrettanto vero che nel caso concreto l’attrice,
la quale era pacificamente un’investitrice specializzata, non ha chiesto alcuna
consulenza alla convenuta né in merito all’operazione di acquisto delle
obbligazioni H__________, posta in atto di sua iniziativa dopo aver assunto le
necessarie informazioni (replica p. 5), né in merito alle successive operazioni
di concambio, conversione e vendita, pure decise unilateralmente. In tutti
questi casi la convenuta è in definitiva stata incaricata unicamente di
occuparsi dell’esecuzione delle relative istruzioni in qualità di semplice commissionaria
e non è al contrario stata richiesta di dare consigli, puntualizzazioni o chiarimenti
sulla fattibilità o sulla tempistica, almeno prima che gli ordini stessi
fossero impartiti. In tali circostanze, come rilevato dal giudice di prime
cure, alle cui pertinenti considerazioni si può senz’altro rinviare, ben si può
ritenere che alla convenuta non incombeva alcun obbligo di informazione
particolare su quelle operazioni. E ciò, nonostante nell’emissione dei titoli
canadesi fosse pure intervenuta la sua affiliata americana __________, che in
effetti, trattandosi pur sempre di un’entità giuridica terza, non costituiva necessariamente
una fonte d’informazioni privilegiata in merito a quelle operazioni.
8. Ciò
premesso, con riferimento alle singole inadempienze rimproverate alla convenuta,
si osserva quanto segue.
8.1 L’attrice
ritiene in primo luogo che la convenuta, oltre ad averle fornito informazioni
erronee allorché le aveva risposto, contro ogni evidenza, che l’ordine di
conversione delle obbligazioni in azioni impartito a fine febbraio 2000 (doc.
I) non era ancora eseguibile, sarebbe pure responsabile della mancata
esecuzione dello stesso. Ora, non è contestato che la convenuta, confrontata
con l’ordine impartitole, abbia immediatamente risposto all’attrice che lo
stesso non poteva ancora essere eseguito. Fatto sta, però, che essa lo ha
comunque inoltrato ai suoi corrispondenti (replica p. 9; cfr. doc. 4), ed in
particolare alla società S__________ __________ (in seguito: S__________), la
quale le ha in seguito confermato la temporanea impossibilità di eseguire
l’ordine (doc. 4). In tali circostanze, avendo comunque fatto proseguire l’istruzione
ricevuta, la convenuta non è dunque responsabile del fatto che l’informazione
da lei subito data alla controparte possa forse essersi rivelata erronea, la
stessa non avendo indotto quest’ultima a soprassedere o modificare quel suo
ordine e non essendo quindi causale con l’eventuale pregiudizio da lei subito.
D’altro canto essa non è però nemmeno responsabile del fatto che l’ordine, a
ragione o a torto, non sia stato portato a termine positivamente dal suo corrispondente.
Ritenuto che la sua sostituzione con quest’ultimo era pacificamente autorizzata
(replica p. 7), essa, in quanto semplice commissionaria, era in effetti responsabile
solo della debita diligenza nella scelta e nell’istruzione del terzo (art. 399
cpv. 2 CO, applicabile in virtù del rimando di cui all’art. 425 cpv. 2 CO), in
concreto non censurabile né per altro censurata. Essa non era invece
responsabile per gli eventuali errori commessi dal sostituto, né tanto meno era
tenuta a sorvegliarlo (Weber, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 2 ad art. 399 CO). Si aggiunga che l’attrice non ha in ogni
caso fatto valere alcun danno dal fatto che la conversione non fosse intervenuta
già a quel momento, quando per inciso l’azione aveva un valore di CAD 25.-
(cfr. perizia __________ p. 2), essa avendo anzi precisato che la vendita dei
titoli, convertiti o meno, non sarebbe comunque stata possibile fino all’agosto
2000 (petizione p. 4, conclusioni p. 2, appello p. 3).
8.2 L’attrice
rimprovera in seguito alla convenuta, oltre che di averle fornito informazioni
errate allorché, a fine agosto 2000, quest’ultima era stata confrontata con
l’istruzione di vendere le azioni, a quel momento quotate CAD 9.60, di non aver
dato seguito a quell’ordine. A torto. Innanzitutto, anche in questo caso il
rimprovero di aver dato informazioni erronee all’attrice è privo di rilevanza, poiché
la convenuta, pur avendo sin dall’inizio dichiarato di non poter ancora eseguire
l’ordine ricevuto, affermazione per altro formulata solo dopo che l’ordine era
stato impartito, ha sostenuto (risposta p. 25, 27, 38, 41, 43, 51 e soprattutto
Considerandi
p. 46 seg.; cfr. pure duplica p. 19), senza per altro che la circostanza sia
stata contestata dalla controparte in duplica, il che costituisce ammissione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 175; II CCA 15 dicembre 2008 inc. n.
12.2007
), e comunque ha provato di averlo poi fatto proseguire al proprio
corrispondente (cfr. doc. 4, di cui l’attrice ha in replica [p. 7 seg.] contestato il contenuto solo parzialmente
e meglio con riferimento alle sole “ripetute richieste della S__________ a R__________
[R__________ __________] nei mesi fra marzo e agosto 2000”, senza
però aver messo in dubbio l’esistenza, pure risultante da quel documento, di
una domanda di nuove informazioni della convenuta al terzo in data 29 agosto
2000), il quale a quella sua ulteriore richiesta le ha aveva quindi confermato
che le cose stavano effettivamente così (doc. 4). Quanto alla mancata esecuzione
dell’ordine, per i motivi già esposti al considerando che precede, applicabili
per analogia, essa non può essere considerata responsabile dell’eventuale erroneità
dell’informazione fornitale dai suoi corrispondenti.
8.3
Contrariamente
a quanto ritenuto dall’attrice, nemmeno dalla circostanza che la convenuta, dopo
averlo dichiarato a torto di dubbia attuazione, abbia poi disatteso l’ordine,
risalente a metà settembre 2000 e poi ribadito il successivo 9 ottobre (doc.
L), di revocare l’istruzione di conversione delle obbligazioni in azioni, è inoltre
possibile fondare un obbligo risarcitorio a carico della banca. Scopo
dell’ordine impartito in quelle due occasioni, con il valore dell’azione che si
era nel frattempo ridotto a CAD 6.80 rispettivamente a CAD 5.75 (cfr. perizia __________
p. 2), era in effetti quello di mantenere nel portafoglio le obbligazioni già
in essere. A quel momento l’attrice non ha per contro mai chiesto che quelle stesse
obbligazioni dovessero essere vendute. Non lo ha fatto nemmeno il successivo 1°
novembre, quando le è stato accreditato l’interesse del 10% (cfr. doc. G),
circostanza che a suo dire confermava che la conversione dei titoli in azioni
era stata bloccata (petizione p. 5). E nemmeno lo ha fatto in seguito, neppure allorché,
il 5 dicembre, la convenuta le ha infine comunicato che le stesse erano state
finalmente convertite in azioni. Da quanto precede, si deve pertanto ritenere
che, se anche la convenuta avesse sin da settembre 2000 eseguito l’ordine
impartito, l’attrice, rimasta in possesso delle obbligazioni, non avrebbe provveduto
a venderle, almeno fino al 5 dicembre, per cui il pregiudizio economico dovuto
al calo del valore dei titoli intervenuto nel frattempo deve rimanere a carico
dell’attrice, per sua chiara scelta, e non può essere ribaltato sulla
controparte. Ad ogni buon conto, non è nemmeno provato se ed eventualmente in
che misura l’inadempienza della convenuta, che ha fatto sì che l’attrice il 5 dicembre
2000.
si trovasse in mano delle azioni (frattanto svalutate) invece delle
obbligazioni (pure svalutate) che essa aveva richiesto di mantenere, le abbia
provocato un danno. Se in effetti è stato possibile stabilire qual’era il
valore dell’azione H__________ in quella data (CAD 1.60, cfr. perizia __________
p. 2), non è però dato a sapere, in mancanza di un mercato ufficiale e regolare
per quell’obbligazione (perizia __________ p. 3 e 7), quale fosse a quel
momento la quotazione di quest’ultima. Il perito giudiziario ha invero
stabilito che ad agosto 2000 l’obbligazione avrebbe potuto valere circa il 75%
del valore nominale (perizia __________ p. 7). Per quanto riguardava il suo
valore dopo il 1° novembre 2000, data in cui l’azione quotava ancora CAD 5.-,
egli, pur avendo indicato che poteva essere d’aiuto l’osservazione del corso di
quest’ultima e pur avendo ipotizzato che i contraccolpi subiti dall’azione
sarebbero probabilmente intervenuti anche sul corso dell’obbligazione (perizia __________
p. 8), ha però concluso di non poter stimare con cognizione di causa, in
assenza di informazioni più dettagliate, l’ampiezza e l’evoluzione dell’ipotizzato
crollo del suo corso (perizia __________ p. 7 seg.). In tali circostanze non è
in definitiva possibile chiarire se l’ossequio dell’ordine di blocco della
conversione avrebbe effettivamente migliorato, e se del caso in che misura, la
posizione patrimoniale dei clienti di cui l’attrice era cessionaria.
8.4
L’ultimo
rimprovero mosso alla convenuta è apparentemente quello di non aver dato
seguito, con risposta negativa data oltretutto in ritardo, solo il 25 gennaio
2001, all’ordine impartito l’8 dicembre 2000, da lei già a suo tempo ritenuto
di difficile attuazione, volto ad ottenere lo storno della conversione in
azioni nel frattempo intervenuta (doc. M). Anche questo rimprovero, sempre che
sia stato effettivamente ribadito in questa sede, il che non è così evidente, è
privo di rilevanza. Scopo della nuova istruzione non era in effetti quello di
vendere le azioni, bensì quello di far sì che nel portafoglio venissero reintegrate
le obbligazioni. Sennonché l’attrice non ha mai indicato se e quando avrebbe
poi provveduto a rivendere le obbligazioni che avrebbe così ottenuto, non
potendosi nemmeno ritenere che la loro vendita sarebbe avvenuta il 6 dicembre
2000, quando essa ha provveduto a liquidare a CAD 1.44 le azioni H__________
che già nel marzo 2000 era invece riuscita a convertire tramite un altro
istituto bancario del Liechtenstein (C__________ __________, che nell’occasione
pure si era appoggiata sulla succursale __________ della convenuta, cfr. doc. K,
AA, BB e doc. I° rich.). E comunque anche in questo caso non è stato provato se
ed eventualmente in quale misura l’inadempienza della convenuta avrebbe
provocato un danno alla controparte. Nonostante l’istruttoria di causa abbia
permesso di stabilire che tra il 5 dicembre 2000 e il 25 gennaio 2001 la
quotazione dell’azione H__________ era persino risalita (a CAD 1.65, cfr. perizia
__________ p. 2), non è in effetti dato a sapere come si è evoluto in quello
stesso periodo il valore dell’obbligazione, che - come accennato - a detta del
perito giudiziario dopo il 1° novembre 2000 non poteva essere stimato con
cognizione di causa (perizia __________ p. 8). In tali circostanze non è dunque
possibile chiarire se lo storno dell’operazione di conversione, ritenuta per
altro non fattibile dai corrispondenti a cui la convenuta aveva tempestivamente
fatto capo (cfr. doc. 4 e 5), ciò che già esclude una sua responsabilità, avrebbe
poi effettivamente migliorato, e se del caso come, la posizione patrimoniale dei
clienti di cui l’attrice era cessionaria.
Nella
misura in cui l’attrice nel gravame sembrerebbe piuttosto rimproverare alla
convenuta di aver a torto indicato nei conteggi dei clienti che le azioni erano
“restricted”, cioè gravate da un divieto di rivendita, ciò che l’avrebbe
indotta a non impartire alcun ordine di vendita, si osserva che l’argomentazione
dev’essere dichiarata irricevibile, siccome addotta per la prima volta solo in
sede conclusionale (art. 78 CPC). E in ogni caso la stessa, per i motivi già
esposti nei considerandi precedenti, non avrebbe potuto fondare una
responsabilità della convenuta, siccome quell’indicazione, foss’anche stata
erronea, le era stata a suo tempo fornita dalla sostituta S__________ (cfr.
doc. 4). Si aggiunga che l’indicazione in questione non ha in alcun modo dissuaso
l’attrice dall’ordinare la vendita delle azioni così allibrate. Semplicemente,
avendo appurato presso l’emittente la possibilità di riottenere le obbligazioni
(petizione p. 5, doc. M), essa ha optato per quest’ultima soluzione, ritenendola
- giustamente - a quel momento più vantaggiosa. L’indicazione “restricted”
inserita nei titoli azionari non ha dunque causato alcun danno all’attrice.
9.
Non
potendosi con ciò concludere per l’esistenza di un obbligo risarcitorio della
convenuta in conseguenza dei rimproveri mossi dall’attrice, è parimenti escluso
che essa possa essere tenuta a rifondere alla controparte le spese legali
preprocessuali fatturatele dall’avv. __________ (fr. 4'352.-, doc. W), che in
effetti costituiscono una posta di danno risarcibile solo a condizione che
l'assistenza legale prestata sia giustificata, necessaria e appropriata (DTF
117.
II 101 consid. 6b; TF 12 febbraio 2003 4C.288/2002; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 150; II CCA 24 aprile 2007 inc. n.
12.2006
, 9 luglio 2007 inc. n. 12.2006.111 pubb. in: NRCP 2007 pag. 357),
condizioni queste che in concreto difettano già per l’infondatezza delle
pretese fondate su quei rimproveri. Analoghe considerazioni s’impongono per la
pretesa volta al risarcimento della perdita del guadagno (fr. 27'500.-), che l’attrice
ritiene sarebbe stata in grado di conseguire liquidando per tempo i titoli e
collocando il provento della vendita in investimenti più redditizi. Da una
parte non è in effetti risultato che costei avrebbe effettivamente liquidato
per tempo gli investimenti ricavandone una somma da investire. E dall’altra
essa non ha assolutamente provato - ed in proposito nemmeno ha ritenuto di far
riferimento agli eventuali investimenti da lei effettuati con il ricavo
ottenuto dalle azioni provenienti da C__________ __________, né ha indicato
come fosse strutturato il portafoglio degli altri clienti - che avrebbe con
ogni verosimiglianza investito il saldo secondo le modalità da lei indicate in
sede petizionale (p. 10), ovvero con piazzamenti a termine o in obbligazioni a
reddito fisso, con un guadagno trimestrale pari ad almeno l’1.5% del capitale
investito e una commissione per lei pari ad almeno un ulteriore 1%.
10.
Da
quanto precede, si ha che l’appello, almeno per quanto riguarda il merito, dev’essere
respinto, sia pure per altri motivi rispetto a quelli indicati dal Pretore, senza
che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità delle due richieste formulate
preliminarmente dall’attrice in questa sede, quella di ammettere agli atti la
nuova perizia giuridica sul diritto canadese allestita il 7 novembre 2007 dall’avv.
__________ e quella di far assumere d’ufficio un complemento della perizia sul diritto
di quel Paese.
11.
Con
l’appello l’attrice chiede infine di almeno modificare l’ammontare delle
ripetibili assegnate con il giudizio di merito (dispositivo n. 2§),
rispettivamente in occasione dell’evasione dell’eccezione di incompetenza
territoriale (dispositivo n. 1§).
11.1
Per
giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il Pretore gode di un
ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o
di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano
tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 19 ad art. 150), costituita a quel tempo dalla vTOA, ora abrogata.
11.2
Alla
luce del principio appena esposto, la richiesta dell’attrice di ridurre da fr.
90'000.- a fr. 60'000.- l’indennità ripetibile posta a suo carico nel giudizio
di merito dev’essere disattesa. In effetti, tenuto conto del valore litigioso di
fr. 1'612'852.- e ritenuto che in presenza di un valore litigioso superiore a
fr. 1'500'000.- l’art. 9 vTOA prevedeva un’aliquota dal 3% al 6%, il giudice di
prime cure, attribuendo alla controparte fr. 90'000.- per ripetibili, è in
definitiva rimasto entro i limiti della tariffa applicabile, per cui il suo
giudizio, considerata anche l’incontestata complessità della causa, le spese del
legale della convenuta e l’IVA da lui dovuta, sfugge a qualsiasi critica.
11.3
Diverso
è il discorso per quanto riguarda l’altra richiesta attorea - per la quale
manca invero una formale dichiarazione di appello ai sensi dell’art. 309 cpv. 2
lett. d CPC (ciò che tuttavia non è di nocumento, cfr. Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 6 ad art. 309) - di aumentare da fr. 1'000.- a fr. 3'000.- le
ripetibili a suo favore relative al giudizio sull’eccezione di (parziale)
incompetenza territoriale del giudice adito. Innanzitutto si osserva che
l’eccezione non riguardava l’intera pretesa attorea, ma solo parte di essa, e
meglio la somma di fr. 1'264'800.- (cfr. risposta p. 7 seg.). Ora, nella misura
in cui il Pretore ha ritenuto di emanare una decisione separata sulla
particolare questione, è chiaro che le ripetibili per quella pronuncia dovevano
essere da lui determinate in applicazione dell’art. 11 vTOA, che in casi del
genere impone di mediare l’onorario per valore (art. 9 vTOA) con quello secondo
il tempo impiegato (art. 10 vTOA). Ora, applicando su quel valore l’aliquota
minima del 3% prevista dall’art. 9 vTOA, si ottiene un onorario per valore di circa
fr. 38'000.-. Quanto all’onorario per il tempo impiegato, lo stesso, tenuto
conto che l’attrice, oltre ad esaminare l’eccezione, ha dovuto dedicare alla
questione 3 pagine della replica ed altrettante del suo allegato conclusionale come
pure partecipare ad una sia pur breve udienza ad hoc, con un dispendio
orario per il suo patrocinatore di almeno una decina di ore, da retribuirsi in
almeno fr. 250.- l’una (II CCA 24 ottobre 2007 inc. n. 12.2006.173), può essere
quantificato in almeno fr. 2'500.-. In definitiva le ripetibili dovute,
calcolate in base alla nota formula (pubblicata in BOA n. 1 p. 15; cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 36 ad art. 150), possono essere determinate in almeno
fr. 4'700.- arrotondati ([2 x 38'000.-
x 2’500.-] / [38'000.- + 2’500.-]), per cui l’indennità ripetibile attribuita dal Pretore,
chiaramente insufficiente, non può essere confermata. Ben si giustifica così di
attribuire all’attrice l’importo da lei postulato in questa sede.
12.
Ne
discende che l’appello, per il resto infondato, può essere accolto solo in
quest’ultima limitata misura.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate
sulla base di un valore litigioso di fr. 1'612'852.-, seguono la pressoché
integrale soccombenza dell’attrice qui appellante (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
8.
novembre 2007 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il
Dispositivo
dispositivo n. 1 della sentenza 11 ottobre 2007 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, è così riformato:
1. (invariato).
§ La
tassa di giustizia e le spese, di fr. 500.- sono poste a carico della convenuta,
la quale rifonderà all’attrice fr. 3’000.- di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 11’950.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 12’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’appellata fr. 30'000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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