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Decisione

12.2007.244

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 luglio 2009Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i quali gli organi dell’attrice hanno organizzato la costituzione di fondi

extracontabili, non ne ha beneficiato e non aveva alcun obbligo di condotta nei

confronti dell’attrice. Non le può pertanto essere imputato il comportamento

degli organi dell’attrice “venuti meno ai loro obblighi di lealtà”. Il danno

lamentato dall’attrice deriva dall’agire dei suoi organi, che per tali fatti

sono stati oggetto di procedimento penale in Italia (doc. Y, Z, AA). L’attrice

Considerandi

deve lasciarsi imputare tale comportamento di cui è responsabile, con la

conseguenza che essa è causa unica del proprio danno, ciò che esclude ogni

responsabilità della convenuta (Cian/Trabucchi, op. cit. III n. 6 ad art.

2043). L’appello deve pertanto essere respinto.

10.

Gli

oneri processuali, calcolati su un valore di causa di fr. 675'000.-, seguono

l’integrale soccombenza dell’appellante, la quale rifonderà alla convenuta

un’equa indennità per ripetibili di appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 148 CPC e la vTOA,

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello

del 12 novembre 2007 di AP 1 è respinto.

2. Gli

oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 5’000.-

b) spese fr.

50.-

fr.

5'050.-

già

anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alla controparte fr. 10'000.- per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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