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Decisione

12.2007.246

Appalto. Difetti

19 dicembre 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i rappezzi eseguiti dopo l'esecuzione della finitura, spiegazione questa

plausibile e ragionevole. Se è possibile, come sostiene l'appellante, che la

colorazione delle facciate si degradi con il trascorrere del tempo, va rilevato

che il perito non ha indicato che questa circostanza abbia in qualche modo

influito sul difetto. Anche su questo punto l'appello non merita protezione.

7.5 Per

quanto concerne il "lucernario", il perito ha rilevato che la

finestra tipo Velux a bilico che è stata installata è difficilmente

utilizzabile quale accesso al tetto, auspicando la posa di un lucernario con

apertura "Vasistas". A mente dell'appellante non vi sarebbe alcun

difetto, non trattandosi di un lucernario vero e proprio, ma di una finestra

Velux con doppia funzione di finestra e possibilità di accesso al tetto. Se

non che, il perito - il quale contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante

ha ben compreso cosa fosse da intendere per "lucernario" nel caso

concreto - ha, appunto, evidenziato che la soluzione adottata non era adatta

allo scopo previsto, ovvero per accedere al tetto. Ancora un volta l'appello è

infondato.

7.6 L'appellante

contesta l'esistenza di "altri presunti difetti notificati", sostenendo

di aver eseguito l'opera in ossequio delle regole dell'arte. Se non che, il

perito ha rilevato la presenza di numerosi difetti, di cui ha dato puntuale

riscontro nel referto peritale. Le conclusioni alle quali egli è giunto sono da

ritenere logiche, motivate e fondate su basi fattuali corrette. Di conseguenza

non vi sono motivi per discostarsi dalle stesse, prescindendo ovviamente dalla

loro valutazione giuridica che spetta unicamente al giudice (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 1 e 2 ad art.

247 CPC e n. 1, 3, 4 ad art. 253 CPC). Ciò vale segnatamente per quanto

riguarda l'argomento addotto dall'appellante che i difetti rilevati dal perito

sarebbero conseguenza di carente manutenzione: su questo punto il perito ha infatti

rilevato che la manutenzione dello stabile era normale (complemento di perizia

10 maggio 2007, pag. 4).

8. Il perito ha valutato il valore dell'immobile in fr. 574'690.- e il

suo minor valore dovuto ai difetti in fr. 123'160.-, di cui fr. 35'000.- quale

minor valore residuo una volta eliminati i difetti riparabili e fr. 88'160.- quale

costo delle riparazioni. L'appellante sostiene che il perito avrebbe accertato

in modo erroneo il valore dell'immobile che, a suo dire, ammonterebbe a fr.

712'950.- invece che a fr. 574'690.-, sicché non vi sarebbe minor valore

dell'opera.

A

prescindere dal fatto che in sede di conclusioni l'appellante si è limitata a

contestare il calcolo del valore dell'immobile fatto dal perito, senza peraltro

poi trarne alcuna conseguenza, sicché ulteriori contestazioni sollevate per la

prima volta in questa sede sono inammissibili (art. 321 CPC), si rileva che,

ancora una volta, essa si limita a contrapporre la propria opinione a quella

del perito. Essa calcola infatti il valore dell'immobile in base a parametri

che, non verificati e lungi dall'assurgere a fatti notori, costituiscono mere

allegazioni di parte e quindi non hanno valenza probatoria e non sono atti a

far apparire in qualche modo errate o insostenibili le conclusioni del perito.

In

ogni modo, l'argomento che il valore dell'immobile sarebbe superiore al prezzo

pagato sicché non vi sarebbe minor valore dovuto ai difetti è invero

semplicistico. Il minor valore dell'immobile conseguente ai difetti va infatti

calcolato in applicazione del metodo relativo, secondo cui la relazione tra il

prezzo ridotto e il prezzo convenuto corrisponde alla relazione tra il valore

oggettivo della cosa compravenduta con il difetto e il suo valore senza

difetto, ritenuto che si presume che il prezzo convenuto corrisponda al valore

oggettivo della cosa, e che il minor valore corrisponda al costo della

riparazione. In siffatta situazione le conclusioni dell'appellante sono

manifestamente errate.

Anche

su questo punto l'appello, che si esaurisce in mere allegazioni di parte,

dev'essere respinto.

Sull'appello

Considerandi

adesivo

9.

Con

l'appello adesivo, AA 1 e AA 2 chiedono la riforma della sentenza impugnata nel

senso che l'importo di fr. 88'160.- necessario per le riparazioni sia loro

versato immediatamente. La domanda è irricevibile. In sede di petizione gli

attori avevano chiesto l'autorizzazione a far eseguire da una ditta terza di

loro scelta, a spese della AP 1, le riparazioni dei difetti, nonché la condanna

della convenuta alla rifusione del minor valore dell'opera. Solo in sede di

conclusioni essi hanno poi chiesto che la convenuta fosse tenuta ad anticipare

i costi di riparazione dei difetti. Procedendo in questo modo, essi hanno, di

fatto, formulato una domanda nuova, aggiungendo alla richiesta di essere

autorizzati a far eseguire i lavori da terzi e a spese della convenuta la

domanda di condanna all'anticipo delle spese che gli interventi comporteranno,

ciò che è inammissibile in sede di conclusioni, perché in contrasto con l'art

78.

CPC. Quand'anche, come sostiene l'appellante, la parte attrice avesse

diritto all'anticipo dei costi di riparazione, ciò andava chiesto già in sede

di petizione e non, tardivamente, in sede di conclusioni.

L'appello

adesivo è quindi irricevibile; può pertanto restare aperta la questione a

sapere se, il Pretore avendo omesso di statuire sulla domanda di anticipo delle

spese - che peraltro avrebbe solo potuto dichiarare irricevibile - la questione

non avrebbe dovuto essere fatta valere mediante domanda di revisione (art. 340

CPC).

10.

Per

i motivi che precedono, l’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere

respinto, e così l’appello adesivo. Spese e ripetibili seguono la soccombenza.

Per i quali motivi

pronuncia: 1. L’appello 12 novembre 2007 di AP 1 è

respinto.

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1'000.--

b)

spese fr. 50.--

totale fr. 1'050.--

sono

poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata

la somma di fr. 2'000.-- per ripetibili.

3.

L’appello

adesivo 18 gennaio 2008 di Mauro e Evelina Baranzini e AA 2 è irricevibile.

4.

Le

spese della procedura di appello adesivo consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1'000.--

b)

spese fr. 50.--

totale fr. 1'050.--

sono

poste a carico degli appellanti adesivi in solido, con l’obbligo di rifondere

alla controparte, sempre con il vincolo della solidarietà, la somma di fr.

2'000.-- per ripetibili.

5.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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