12.2007.248
Compravendita di cucina con obbligo di montaggio, notifica dei difetti tardiva, perdita del diritto alla garanzia dei difetti
15 maggio 2009Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2007.248
Data decisione, Autorità:
15.05.2009, IICCA
Titolo:
Compravendita di cucina con obbligo di montaggio, notifica dei difetti tardiva, perdita del diritto alla garanzia dei difetti
GARANZIA PER I DIFETTI DELLA COSA
art. 201 CO
art. 205 CO
Incarto n.
12.2007.248
Lugano
15 maggio
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.3
della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 10 febbraio
2006 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’attrice ha chiesto il pagamento di fr. 13'550.- oltre interessi al 5% dal 18
novembre 2005 e l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale sul mappale n. __________
RFD __________ di proprietà di AP 1, __________, domanda avversata dalla
convenuta e che il Pretore con sentenza del 31 ottobre 2007 ha parzialmente accolto, condannando
la convenuta al pagamento di fr. 13'378.- oltre interessi al 5% dal 18 novembre
2005, e ordinando la cancellazione dell’annotazione provvisoria dell’ipoteca
legale degli artigiani e degli imprenditori decretata il 17 febbraio 2006 a carico della particella n. __________
RFD __________;
appellante
la convenuta che con atto d’appello del 19 novembre 2007 postula in via
principale la riforma della sentenza pretorile del 31 ottobre 2007 nel senso di
respingere ogni e qualsiasi pretesa dell’attrice nei suoi confronti, in via subordinata il suo accoglimento limitato a fr. 5'397.50;
mentre
l’attrice con osservazioni del 9 gennaio 2008 chiede la reiezione del gravame e
la conferma integrale della sentenza impugnata, protestando tasse, spese e
ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto:
A. ll 4
ottobre 2005 AO 1 e __________ hanno sottoscritto un contratto per la fornitura
e la posa di una cucina presso l’abitazione di quest’ultima a __________ di __________.
Il prezzo pattuito ammontava a fr. 43'900.-, al quale sono poi stati aggiunti fr.
1'500.- per un tavolo. La consegna ed il montaggio
della cucina sono avvenuti il 3 novembre 2005 alla presenza della figlia di AP
1, allora minorenne, la quale ha firmato il rapporto di consegna per
accettazione della merce. A quel momento AP 1 aveva già versato due acconti di
fr. 1'000.-, rispettivamente di fr. 10'850.-, a cui si è poi aggiunto un terzo
acconto di fr. 20'000.- per complessivi fr. 31'850.-. AP 1 non ha versato il
saldo sulla fattura di fr. 13'550.-. Dopo alcune telefonate e un incontro nel
tentativo di chiarire il motivo e la fondatezza della trattenuta dell’importo
rimasto scoperto rimasto infruttuoso, il 30 novembre 2005 l’avv. __________,
patrocinatore di AP 1, ha scritto al legale della controparte, avv. RA 2,
notificando tutta una serie di difetti alla cucina tali da giustificare il
mancato pagamento del saldo, aggiungendo inoltre che la sua cliente aveva
subito un danno a causa del mancato rispetto dei termini di consegna pattuiti. AO
1 ha precisato che prima di quel momento la cliente non aveva sollevato alcuna
lamentela per difetti alla cucina e ha rivendicato il pagamento del saldo
rimasto scoperto.
B. Non
avendo raggiunto un’intesa, AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di
Leventina il 22 dicembre 2005, chiedendo l’annotazione provvisoria di
un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l’importo di fr. 13'550.-
a carico del fondo n. __________ RFD __________, proprietà di AP 1 (incarto
DI.2005.67). Il Pretore ha accolto l’istanza con decreto 30 gennaio 2006 e ha
assegnato all’istante un termine di 60 giorni per promuovere la causa di
merito. AO 1 ha presentato il 10 febbraio 2006 una petizione con cui ha chiesto
la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 13'550.- oltre interessi al 5% dal 18
novembre 2005 e l’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori di pari importo a carico del fondo n. __________ RFD __________.
La convenuta si è opposta all’azione con risposta del 22 marzo 2006. Esperita
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale,
rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi del 14 e 20 marzo
2007.
C. In parziale
accoglimento della petizione, il Pretore con sentenza 31 ottobre 2007 ha condannato
AP 1 a versare all’attrice fr. 13'378.- oltre interessi al 5% e ha ordinato la
cancellazione dell’annotazione provvisoria dell’ipoteca legale degli artigiani.
La tassa di giustizia di fr. 800.- e le spese di fr. 680.- sono state poste a
carico dell’attrice in ragione di ¼ e per ¾ a carico della convenuta, tenuta
inoltre a sopportare i costi della perizia e a rifondere alla controparte fr.
1'200.- per ripetibili.
D. La
convenuta è insorta contro la sentenza pretorile con un atto di appello del 19
novembre 2007, nel quale postula la riforma del giudizio nel senso di
respingere integralmente la petizione, subordinatamente di ridurre a fr.
5'397.50 il saldo in favore dell’attrice, con protesta di spese e ripetibili.
Nelle proprie osservazioni, l’attrice propone la reiezione dell’appello e la
conferma della sentenza di prima sede.
e ritenuto
1. Il
Pretore ha dapprima qualificato il contratto sorto tra le parti in causa,
relativo alla fornitura e alla posa di una cucina, come una compravendita
mobiliare con obbligo di montaggio, avendo constatato che la fornitura dei
mobili e componenti della cucina era preponderante rispetto al lavoro di
montaggio. Ha quindi applicato alla fattispecie le norme sulla compravendita e
ha accertato che la convenuta aveva lamentato l’esistenza di difetti di
regolazione delle antine alle porte e un graffio causato dai dipendenti
dell’attrice al montante della porta d’entrata pochi giorni dopo la consegna e
l’istallazione della cucina. Il primo giudice ha per contro ritenuto tardiva la
notifica dei difetti avvenuta il 30 novembre 2005, trattandosi di difetti
evidenti. Ha così dedotto dalle pretese dell’attrice l’importo di fr. 172.-
necessari secondo il perito alla regolazione delle antine, e non ha ritenuto
provata la difformità del lavello rispetto all’ordinazione e il danno da
asserito ritardo nella consegna dell’opera.
2. L’appellante
rimprovera al Pretore di non aver ritenuto tempestiva la notifica dei difetti
segnalati il 30 novembre 2005. Essa sostiene che diversi elementi di fatto
emersi dall’istruttoria non sono stati considerati a torto dal Pretore a
comprova della tempestività della notifica dei difetti. Sostiene l’appellante
di aver trattenuto appositamente il saldo della fattura a dimostrazione della
sua intenzione di non accettare la merce consegnata, come riferito dal
testimone __________ __________. Inoltre essa ha reclamato direttamente con il
titolare dell’attrice, __________ __________, anche dopo l’intervento per la
regolazione delle cerniere delle antine, per i difetti, che possono essere solo
quelli esposti nella successiva lettera del 30 novembre 2005, confermati poi
dalla perizia giudiziaria. A causa del ritardo di consegna, prosegue
l’appellante, essa non ha potuto essere presente sul posto ma ha segnalato i
difetti, di cui alcuni sono occulti, sia verbalmente sia per telefono.
3. Il
compratore deve esaminare subito lo stato della cosa ricevuta e se scopre
difetti di cui il venditore è responsabile deve dargliene subito notizia,
altrimenti la cosa venduta si ritiene accettata (art. 201 cpv. 1 e 2 CO). In
caso di difetti non riconoscibili con l’esame ordinario (cosiddetti difetti
occulti) il compratore deve avvisare il venditore subito dopo la scoperta (art.
201 cpv. 3 CO). Uno degli scopi della notifica di
difetti è quello di chiarire al più presto all'interesse del venditore se la
merce è stata accettata dal compratore, rispettivamente se debba attendersi che
quest'ultimo possa avvalersi del diritto di garanzia (Honsell, in Basler Kommentar, OR I, 4a
ed., Basilea 2003, n. 1 ad art. 201). Per questa ragione l'art. 201 CO
prevede che il compratore si faccia diligente nel segnalare eventuali difetti
della cosa acquistata appena sia consentito dall'ordinario andamento delle
cose: trascorso tale termine, la merce si considera accettata e l'acquirente
perde il suo diritto alla garanzia (Honsell,
op. cit., n. 2 ad art. 201). Inoltre, la verifica della cosa può avvenire in
modi e in tempi diversi, tenendo conto in particolare degli usi del ramo
commerciale, rispettivamente degli accordi contrattuali. Dal punto di vista del
contenuto, la notifica deve essere tale da mettere il venditore nella situazione
di poter valutare l'entità della lagnanza (Honsell,
op. cit., n. 10 ad art. 201); in altre parole, questi, con le informazioni
ricevute, deve poter decidere come far fronte all'eccezione di cattivo
adempimento: la notifica deve pertanto concernere non solo la natura del
difetto, ma anche l'entità della contestazione (Keller/Siehr, Kaufrecht,
3a ed., Zurigo 1995, p. 84). In caso di contestazione l’acquirente
deve provare quando ha notificato i difetti (Venturi,
Commentaire romand, CO-I, n. 6 ad art. 201).
4. La
convenuta sostiene che l’aver trattenuto il saldo del prezzo di acquisto dimostra
la sua intenzione di non voler accettare la merce consegnata. A torto. L’avviso
al venditore dei difetti riscontrati nella cosa venduta non sottostà ad alcuna
forma, ma la notifica deve nondimeno essere sostanziata, e deve da una parte
permettere al venditore di capire quale sia il difetto riscontrato e la sua
entità e dall’altra deve contenere una chiara espressione della volontà
dell’acquirente di far valere la garanzia per i difetti della cosa (Honsell, op. cit., ad art. 201 nr.
10-11; Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., n. 703-705 pag. 107). La notifica dei difetti, in altre
parole, deve essere precisa ed enumerare e descrivere i difetti. La semplice
trattenuta di una parte del prezzo di acquisto non può di conseguenza essere
considerata alla stregua di una valida notifica dei difetti, poiché non
permette al venditore di conoscere la natura e l’entità
del difetto che gli si imputa.
5. Nella
fattispecie la perizia giudiziaria del 24 gennaio 2007, come rileva
l’appellante, ha dimostrato l’esistenza dei difetti menzionati nella lettera
del 30 novembre 2005 (doc. 2). Il quesito fondamentale da risolvere in
concreto, tuttavia, non è tanto quello dell’esistenza dei difetti, accertati
dal perito giudiziario L__________, quanto piuttosto di sapere se la notifica
dei difetti è stata tempestiva e ha quindi consentito all’acquirente di
conservare i diritti di garanzia conferiti dall’art. 205 CO. È indiscusso che
la notifica del 30 novembre 2005 (doc. 2) è il primo documento scritto in cui
sono menzionati i difetti di cui si prevale ancora in questa sede la convenuta.
La consegna e il montaggio della cucina sono avvenuti il 3 novembre 2005, vale
a dire 27 giorni prima, come ammette l’appellante (appello pag. 10). Costei sostiene
che la figlia minorenne, presente al momento della consegna, aveva notificato i
difetti elencati nella nota lettera al montatore e che le discussioni
intercorse poi a proposito dei difetti comprovano che la loro notifica è
avvenuta ben prima della lettera 30 novembre 2005. L’appellante cita nel suo
gravame stralci delle deposizioni testimoniali a sostegno della propria tesi.
Se non che, la lettura integrale dei verbali istruttori fornisce tutt’altra
visione dei fatti. È così emerso che l’acquirente aveva lamentato di aver
subito danni per il ritardo nella consegna (deposizione A__________, 18
settembre 2006, pag. 2) e che subito dopo la posa della cucina aveva segnalato
difetti di regolazione delle ante e danni fatti alla porta d’entrata, che
addebitava a operai dell’attrice (deposizione F__________, 18 settembre 2006,
pag. 3). Il responsabile di vendita dell’attrice ha precisato che il piano di
lavoro fornito corrispondeva esattamente a quello descritto nel contratto firmato
e che dopo l’intervento del loro montatore l’acquirente si era ancora
“lamentata degli stessi difetti”, indicando in modo esplicito che oltre alla
regolazione delle cerniere e al piano di lavoro l’acquirente non aveva
segnalato ulteriori difetti (loc. cit., pag. 4). A sua volta il mobiliere
dell’attrice ha riferito di aver montato la cucina in presenza della figlia
della convenuta, alla quale ha fatto firmare il bollettino di consegna, e di
aver registrato le antine qualche giorno dopo, senza che in quest’ultima
occasione l’acquirente, presente sul posto, gli abbia segnalato difetti
(deposizione An__________, 18 settembre 2006, pag. 6). G__________, conoscente
dell’acquirente, ha esposto di aver scelto per sé un piano di lavoro color blu
scintillante, come visto all’esposizione A__________ e di aver saputo che la
convenuta lo aveva invece scelto bianco, “dello stesso modello e della stessa
qualità di quello blu” (verbale 18 settembre 2006, pag. 7). Quest’ultima
deposizione nulla dice sulla notifica dei difetti e la testimone non ha fornito
alcun ragguaglio più preciso sul modello di cucina da lei scelto, come già
rilevato dal Pretore, sicché non si vede come possa dimostrare alcunché. Infine,
l’impresario R__________ ha deposto di aver assistito a una discussione della
convenuta con il responsabile dell’attrice “in merito ai difetti lamentati
dalla signora__________ in relazione alla cucina”, conclusasi con la partenza
di quest’ultimo, arrabbiato. L’impresario non è stato in grado di dire quali
difetti avesse trovato nella cucina, salvo per il piano di lavoro e un
rubinetto (deposizione 18 settembre 2006 pag. 8). In sintesi, dalle varie
deposizioni è emerso che l’acquirente aveva lamentato subito dopo la consegna difetti
quali la regolazione delle cerniere, un graffio alla porta d’entrata e
l’apparente difformità del piano di lavoro rispetto all’ordinazione. Nessuna
traccia, per contro, di una qualsivoglia notifica verbale della lista di
difetti enunciati poi nella lettera del legale inviata il 30 novembre 2005 ed
evidenziati dal perito giudiziario.
6. L’appellante
aggiunge che anche nell’ipotesi in cui l’avviso del 30 novembre dovesse essere
considerato intempestivo, bisogna tenere presente che in ragione della
tipologia dei difetti riscontrati dal perito appare del tutto corretto
ammettere che la notifica degli stessi 27 giorni dopo la consegna è avvenuta
tempestivamente, trattandosi di difetti occulti. A prescindere dal fatto che
l’esistenza di difetti non riconoscibili mediante l’ordinario esame è stata
sollevata per la prima volta in sede di appello, ciò che rende irricevibile
l’argomentazione (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la stessa
è anche in contraddizione con le affermazioni dell’appellante di aver
notificato verbalmente già in precedenza tutti i difetti elencati nello scritto
30 novembre 2005. È poi sufficiente esaminare la perizia giudiziaria, in
particolare le fotografie della cucina qui in discussione, per constatare che i
difetti elencati nella nota lettera sono tutti palesi, evidenti a occhio nudo
senza particolari accorgimenti, a maggior ragione usando la cucina tutti i
giorni (graffi sulla superficie di vetro del tavolo di cucina e sulla porta del
forno, cappa montata non a livello, scricchiolio degli sgabelli, difetti al
carrello estraibile, ecc.). Ne deriva che la notifica, avvenuta 27 giorni dopo
la consegna, è da ritenere tardiva e che non è dunque necessario entrare nel
merito dei vari difetti elencati dalla convenuta, come per altro esposto con
pertinenza dal Pretore. La conseguenza della mancanza di una notifica
tempestiva dei difetti, infatti, consiste nell’accettazione della cosa venduta
(art. 201 cpv. 2 CO) e nella perenzione dei diritti di garanzia (Venturi,
op.cit., n. 17 ad art. 201).
7. Infine,
la convenuta rimprovera al Pretore di aver “sorvolato” sul ritardo
riconducibile alla consegna della cucina. A parte il fatto che l’appellante
nemmeno cifra quale sarebbe il danno derivante dalla ritardata consegna,
dall’istruttoria è emerso che l’ordinazione era sì “urgentissima”, ma che le
parti non avevano stabilito alcun termine concreto. Il perito giudiziario ha
ritenuto normale il termine entro il quale l’attrice ha consegnato la cucina e
tanto basta per ritenere l’appello infondato su questo punto. Per quel che
concerne i danni (graffio) alla porta d’entrata, il Pretore ha spiegato che
nulla dimostrava la responsabilità dei dipendenti dell’attrice e quest’ultima,
nel proprio appello, non spende una parola per contestare la conclusione del
Pretore, limitandosi a ribadire la pretesa, nemmeno cifrata (cfr. appello pag.
12) e pertanto irricevibile. Altrettanto dicasi per la rubinetteria
asseritamente non conforme, di cui tutto si ignora, come ben indicato dal
perito giudiziario.
8. Visto
quanto precede, l’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto.
Gli oneri processuali, comprensivi di tasse, spese e ripetibili, seguono
l’integrale soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC) e sono calcolati sul
valore di fr. 13'550.-.
Per i quali motivi,
visti l’art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
del 19 novembre 2007 è respinto.
2. Gli
oneri processuali di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 400.-
b) spese fr.
50.-
totale fr.
450.-
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare
all’attrice fr. 1’400.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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