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Decisione

12.2007.251

Lavoro, licenziamento immediato, reazione tardiva da parte del datore di lavoro, negata indennità per licenziamento ingiustificato, domanda di causa non cifrata

15 gennaio 2009Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull’appello principale

2. La

convenuta sostiene anzitutto la tempestività della rescissione immediata del

contratto di lavoro.

2.1 La

datrice di lavoro afferma (appello, pag. 3-7) che la gravità del comportamento

abusivo dell’attore è derivato

proprio dal fatto che egli, oltre alla società __________, aveva contattato

diversi produttori di birra. Essa sostiene che i primi dubbi sull’operato scorretto dell’attore sono insorti il 30 marzo 1992,

ovvero nel momento in cui ha ricevuto lo scritto di __________ di cui al doc.

7. La convenuta assevera che il contenuto di tale missiva non era chiaro e,

prima di trarre conclusioni affrettate, avrebbe chiesto spiegazioni al mittente.

Nel frattempo, essa avrebbe ricevuto ulteriori lettere di altre società

produttrici di birra, di modo che avrebbe esteso la propria verifica anche alle

stesse. Tuttavia, vi sarebbero state delle difficoltà nel raggiungere taluni

mittenti. Di conseguenza, la convenuta sostiene che solo a metà del mese di

aprile, allorquando prese conoscenza del contenuto delle missive inviate a tali

ditte dal lavoratore, le fu possibile costatare la gravità del suo agire e, quindi,

"la prova inconfutabile del comportamento abusivo dell’attore". Determinante è il motivo,

ritenuto grave, comunicato alla controparte al momento della disdetta. A titolo

eccezionale, chi ha dato la disdetta può prevalersi in causa anche di ulteriori

motivi, già esistiti ed emersi solo in seguito, purché non li abbia conosciuti

prima, né abbia potuto conoscerli (DTF 127 III 310, consid. 4a; 124 III

25 consid. 3c; 121 III 467, consid. 4 e 5; cfr. anche sentenza II CCA, sentenza

inc. 12.2006.2 del 13 novembre 2006). Nella fattispecie la stessa appellante

ammette di essere stata a conoscenza del contenuto delle missive del lavoratore

alle varie ditte produttrici di birra a metà del mese di aprile 1992. Di

conseguenza, al momento della disdetta 24 aprile 1992 essa ne era al corrente.

Se non che, nella lettera di rescissione essa ha allegato quale motivo il

fatto, per il lavoratore, di aver offerto con lettera 9 marzo 1992 a __________

la rappresentanza della birra prodotta da quest’ultima, non che la gravità del suo operato consistesse nella

circostanza di aver contattato diverse società (doc. H, pag. 1 in fondo). La

datrice di lavoro non può quindi avvalersi a posteriori dell’esistenza di altre missive per sostenere la

tempestività della propria disdetta immediata. Di conseguenza, il 30 marzo 1992

(data dell’asserita ricezione

della missiva 26 marzo 1992 di cui al doc. 7) essa era già a conoscenza del

fatto grave da lei invocato nella propria disdetta. Si aggiunga che pur

ammettendo l’esigenza di

ricevere, da parte della ditta contattata, la missiva 9 marzo 1992 inviatale dal

lavoratore, il giorno della sua conoscenza non può essere posticipato. Invero,

il direttore __________ __________ ha dichiarato che "subito dopo [il

momento della ricezione della missiva 26 marzo 1992] mi sono rivolto al sig. AA

1 per chiedere spiegazioni. Al che egli in sintesi mi rispose di avere capito

di avere sbagliato. Dopo questa prima corrispondenza della quale io feci notare

al sig. AA 1 la gravità, incaricai la signora __________ di contattare la ditta

in __________, la quale mi fece pervenire per fax la fotocopia dell’offerta redatta dal sig. AA 1 su carta

della AP 1 a nome delle due società AP 1 e __________" (verbale 24 maggio

1995, pag. 3). Specificando il teste in questione di aver chiesto spiegazioni

al lavoratore "subito dopo" e di aver incaricato la segretaria di

contattare la ditta in , la quale avrebbe risposto via fax, non vi è motivo di

credere che ciò non sia avvenuto lo stesso giorno della ricezione dello scritto

26 marzo 1992, asserito dalla convenuta essere il 30 marzo 1992. D’altra parte, quest’ultima, come verrà illustrato in seguito (consid. 2.2 e 2.3), non ha

dimostrato il contrario. Al riguardo, l’appello dev’essere

pertanto respinto.

2.2 Secondo

l’appellante, inoltre, __________

__________ ha dovuto consultarsi con il Consiglio di amministrazione prima di

poter procedere al licenziamento immediato. Che la decisione del licenziamento

fosse stata presa "in concerto con l’organo della società" sarebbe peraltro dimostrato dal fatto che

il dipendente ha inviato copia del suo scritto 21 aprile 1992 (doc. G) anche

allo stesso. La convenuta ritiene, quindi, che al contrario di quanto accertato

dal primo giudice, essa decise di licenziare il lavoratore in "alcuni

giorni", non certo dopo tre settimane. A suffragio della propria tesi essa

menziona la testimonianza del direttore, ove afferma che "alcuni giorni

dopo presi la decisione, dopo aver contattato anche il consiglio di

amministrazione, di licenziare il sig. AA 1 per motivi gravi con effetto

immediato" (verbale 24 maggio 1995, pag. 4 in alto). Per questo motivo

essa critica la decisione del Pretore, che non avrebbe nemmeno spiegato i

motivi per cui la dichiarazione del teste dianzi menzionato sarebbe inveritiera

(appello, pag. 7 in mezzo). Come spiegato dal primo giudice, secondo costante

giurisprudenza e dottrina unanime, la parte che vuole disdire il contratto per

cause gravi dispone solo di un breve periodo di riflessione per notificare il

licenziamento immediato. Un'attesa troppo lunga permette infatti di ritenere

che la continuazione della relazione contrattuale è possibile fino alla

scadenza del termine ordinario di disdetta (DTF 123 III 86 consid. 2a e rif.

citati, 127 III 310 consid. 4b pag. 315; JAR 2006 pag. 521). La durata del

periodo di riflessione dipende dal caso concreto, ma i principi dell’uguaglianza

davanti alla legge e della sicurezza del diritto devono essere rispettati. La

giurisprudenza deve porre un termine generale, presunto appropriato, e

accordare un termine supplementare a colui che intende rescindere il contratto

solo quando le circostanze particolari del caso esigono un’eccezione. Di

principio il datore di lavoro dispone di 2-3 giorni di riflessione prima di

notificare un licenziamento immediato, esclusi i giorni festivi e i fine

settimana (DTF 93 II 18). Si aggiunga che una proroga di qualche giorno si

giustifica solo a titolo eccezionale, in particolare se è imposta dalle

esigenze della vita economica ordinaria, per esempio quando in seno a una

persona giuridica la decisione di licenziare rientra nelle competenze di un

organo costituito di più membri (sentenza del Tribunale federale inc.4C.364/2001

del 19 luglio 2002; NRCP 2007 pag. 345). Nella fattispecie già si è detto

(sopra, consid. 2.1) che il 30 marzo 1992 la convenuta era a

conoscenza del motivo grave di licenziamento da lei invocato nella propria

disdetta. Anche volendo concederle, oltre ai 2-3 giorni di riflessione usuali,

qualche giorno in più, la disdetta inviata al dipendente il 24 aprile 1992 è

senz’altro tardiva. Anche su

questo punto l’appello è quindi

respinto.

2.3 La

convenuta prosegue rilevando che la presenza del lavoratore in sede non era

frequente. Tanto più che nel periodo in questione vi erano le vacanze di Pasqua

e lo stesso dipendente aveva comunicato che non si sarebbe recato in ditta il

17 aprile 1992. Il lunedì di Pasqua (20 aprile 1992), poi, era festivo. Di

conseguenza, essa sostiene che prima di martedì 21 aprile 1992 non avrebbe

potuto effettuare le necessarie indagini presso le ditte produttrici di birra

in __________ e consultarsi con il Consiglio di amministrazione (appello, pag.

8 in alto). A parte il fatto che la datrice di lavoro non ha dimostrato che tra

il 30 marzo 1992 e il 17 aprile 1992 il lavoratore non era reperibile, già si è

detto (sopra, consid. 2.1) che in tale data (30 marzo 1992) essa era già a

conoscenza del motivo grave da lei allegato nella propria disdetta. Per tacere

del fatto che il direttore __________ __________ ha affermato di aver chiesto

spiegazioni al lavoratore "subito dopo" la ricezione, il 30 marzo

1992, dello scritto della ditta __________. Anche la tesi secondo la quale le

era impossibile contattare il Consiglio di amministrazione prima del 21 aprile

1992, poi, non è stata da lei comprovata. Di conseguenza, la sua censura non

può essere condivisa. In sintesi, la decisione del Pretore di ritenere

intempestiva la disdetta immediata 24 aprile 1992 dev’essere

confermata.

3. L’appellante

sostiene che siccome dopo il licenziamento immediato il lavoratore non si

sarebbe più presentato presso la sede, egli avrebbe accettato tacitamente la

rescissione del contratto (appello, pag. 3 in fondo). A torto. Invero, essa trascura

di aver lei stessa chiesto, nella disdetta, la consegna della chiave di entrata

dello stabilimento (doc. H), mentre il dipendente il 21 aprile 1992, riferendosi a un colloquio dello stesso giorno, ha

affermato di non essere d’accordo

con una disdetta immediata del rapporto di lavoro e di continuare a offrire le

proprie prestazioni fino al termine contrattuale di disdetta (doc. G). Tale

disponibilità è stata peraltro ribadita con raccomandata 19 maggio 1992 (doc.

K), non ritirata dalla datrice di lavoro (doc. L). Ne deriva che l’appello deve

essere respinto.

Considerandi

II. Sull’appello adesivo

4.

L’attore contesta di aver tentato l’avvio di un’attività personale parallela. Egli critica pertanto la decisione in

tal senso del Pretore, reputandola non sostenuta dalle risultanze del carteggio

processuale. In particolare, non sarebbe stato dimostrato un guadagno da parte

sua o anche la semplice speranza nello stesso. Semmai, egli avrebbe cercato di

acquisire nuova clientela per l’azienda esaminando nuovi sbocchi commerciali e travalicando

erroneamente i propri compiti all’interno dell’azienda.

D’altra parte, egli non avrebbe

nemmeno cercato di arrogarsi poteri di rappresentanza che non aveva (appello,

pag. 2 seg.). Se non che, egli non si confronta compiutamente con quanto

spiegato dal primo giudice, sicché al riguardo l’appello è finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Il

primo giudice ha ritenuto che a deporre contro la tesi dell’attore sono in primo luogo le sue stesse

lettere (doc. 4 e 5), dalle quali risulta che egli si è offerto, per conto

della convenuta, di assumere la rappresentanza delle ditte di birra __________,

riproponendosi con ciò di offrire alla sua clientela anche delle "birre di

qualità" (sentenza impugnata, pag. 5). Se non che tale intenzione non ha

nulla da spartire, secondo il Pretore, con la dichiarata intenzione del

lavoratore di contattare tali società per valutare la possibilità di fornire

loro materie tostate necessarie per la produzione di birra. Invero, con replica

17.

novembre 1993 l’attore ha dichiarato

di aver contattato tali società "per ottenere informazioni che se del caso

sarebbero potuto risultare utili per ditte __________ collegate con la

convenuta, e dall’altro per

permettere di analizzato [recte: analizzare] il quesiti [recte: quesito] a

sapere se fosse utile aprire presso AP 1 una nuova linea di produzione per

forniture a birrerie" (pag. 5); con conclusioni 9 marzo 2006 egli ha

affermato che la sua intenzione "era in realtà quella di introdursi in un

mercato dalla convenuta non ancora esplorato – quello della birra, appunto – e

di trovarvi degli sbocchi per materie lavorate o semilavorate già prodotte dalla

convenuta o che lo avrebbero potuto essere in un prossimo futuro" (pag.

7). Su questo punto l’appello è

pertanto inammissibile.

5.

Secondo

l’appellante adesivo, a

suffragio dell’inesistenza di

motivi gravi di licenziamento immediato vi sarebbe la circostanza, per la convenuta, di non aver reagito tempestivamente alla missiva 24

marzo 1992 della ditta __________, non sollevandolo

immediatamente dal proprio incarico e nemmeno adottando misure per evitare il ripetersi

di tale comportamento. Inoltre, "nemmeno dal punto di vista della

convenuta il licenziamento immediato sarebbe quindi stato un’ultima ratio" (appello adesivo, pag. 3

in mezzo). Il primo giudice ha spiegato che la circostanza dell’intempestività della disdetta immediata non

influiva sull’esistenza,

ammessa nella fattispecie, dell’esistenza di motivi gravi. Motivo per cui egli, pur riconoscendo

pretese salariali fino al termine di disdetta ordinario, non ha riconosciuto al

lavoratore un’indennità per

licenziamento ingiustificato (art. 337c cpv. 3 CO). Sia come sia, non è

necessario approfondire la questione. Invero, come d’altra parte rilevato dallo stesso Pretore, il lavoratore ha chiesto

tale indennità solo con le conclusioni, senza indicarne l’ammontare. Tuttavia,

egli aveva sin dall’inizio

preteso che la disdetta immediata fosse ingiustificata. Gli accertamenti

istruttori sono serviti, semmai, proprio ad accertare se le argomentazioni

delle parti in tal senso fossero fondate. Le parti hanno rinunciato al

dibattimento finale e l’attore ha presentato la propria domanda solo con le

conclusioni, vale a dire tardivamente. Al riguardo, va precisato che in

relazione all’art. 336a cpv. 2

CO, e quindi anche al parallelo art. 337c cpv. 3 CO, il Tribunale federale ha

spiegato che è contrario al diritto federale permettere una domanda non cifrata

riguardante l'indennità per licenziamento abusivo o licenziamento in tronco

ingiustificato (DTF 131 III 243 consid. 5.2; cfr. anche II CCA, sentenza inc.

12.2007.245

del 29 gennaio 2008, consid. 3.2 seg.). A maggior ragione, quindi,

una domanda non formulata negli allegati preliminari e non cifrata dev’essere dichiarata inammissibile. Dato che

nella sentenza testé citata non è menzionata l’esigenza di una contestazione di controparte sulla questione, non può nemmeno essere seguita l’argomentazione dell’appellante adesivo secondo la quale, in assenza di contestazioni in

merito della controparte, il Pretore non avrebbe potuto di sua iniziativa ritenere

inammissibile tale domanda (appello adesivo, pag. 6). Anche su questo punto l’appello

adesivo dev’essere respinto.

6.

L’appellante adesivo ritiene che il reale

motivo per cui sarebbe stato licenziato risiederebbe nella sua comunicazione di

non intendere proseguire a lungo nel proprio impiego (appello adesivo, pag. 3

in basso). Se non che, posto che il Pretore ha riconosciuto l’intempestività della disdetta immediata,

riconoscendo pretese salariali fino al termine ordinario del rapporto di

lavoro, e che l’esistenza dei

motivi gravi allegati dalla convenuta è stata vagliata unicamente per la

questione della domanda di un’indennità

per licenziamento ingiustificato, presentata come spiegato (sopra, consid. 5)

in maniera inammissibile solo con le conclusioni, la sua censura non gli è di

ausilio.

7.

L’attore critica inoltre il calcolo delle

pretese salariali eseguito dal Pretore.

7.1

Egli

sostiene anzitutto di non comprendere il motivo per cui il primo giudice

avrebbe considerato un termine di disdetta ordinario di due mesi, anziché di

tre mesi come previsto contrattualmente (appello, pag. 4 in basso e 5 in alto).

Il Pretore ha ritenuto che le parti non avevano pattuito un termine diverso da

quello previsto dall’art. 335c

CO, motivo per cui, in considerazione della durata dell’impiego, ha accertato lo stesso in due mesi (sentenza impugnata,

pag. 7 in alto). A torto. Invero, con scritto 3 marzo

1992.

(doc. B) la convenuta ha prodotto "copia degli accordi del settembre

1990", dai quali emerge che il termine di disdetta era proprio di tre

mesi. Va tuttavia approfondita una questione di natura procedurale. L’attore ha

formulato le proprie pretese salariali senza indicare nella petizione (ma

nemmeno negli allegati successivi) quali fossero le singole posizioni su cui

fondava il suo diritto e limitandosi invece a far riferimento a quanto

specificato nel doc. N. Ci si potrebbe quindi domandare se abbia validamente

adempiuto al suo obbligo di allegazione e non abbia piuttosto violato il

disposto di cui all'art. 165 lett. d CPC. Se non che, non va dimenticato che lo

scopo dell’art. 165 CPC è

quello di far sì che il convenuto possa difendersi adeguatamente dalle

rivendicazioni avversarie, di modo che decisivo è il senso che il convenuto può

ragionevolmente attribuire alle richieste di giudizio secondo le allegazioni di

fatto figuranti nella petizione (richiami in: Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, n. 12 e 13 ad art. 165 CPC, inerenti al cpv. 2 lett. g ma

senz’altro applicabili anche

alla lett. d). Di conseguenza, posto che nella petizione l’attore ha comunque spiegato di ritenere il termine

del rapporto di lavoro per il 31 luglio 1992 (pag. 8 in alto), che la convenuta

non ha eccepito alcunché e nemmeno ha contestato che con una disdetta ordinaria

il rapporto di lavoro sarebbe terminato nella data indicata dall’attore, limitandosi ad asserire che lo

stesso si era concluso in occasione della disdetta immediata, ovvero il 21

aprile 1992 (risposta, pag. 15), e che anche nelle osservazioni all’appello ribadisce tale suo punto di vista,

la circostanza del termine ordinario di tre mesi invocata dall’attore dev’essere reputata ammessa dalla controparte. A ragione l’appellante adesivo chiede quindi il

pagamento anche dello stipendio per il mese di luglio 1992. Al riguardo, egli chiede

la corresponsione di fr. 6'634.25 lordi (fr. 19'902.70 : 3). Se non che, il Pretore

ha accertato che il salario lordo mensile del lavoratore ammontava a fr.

6'490.- (sentenza impugnata, pag. 7 in mezzo) e con tale argomentazione l’appellante

adesivo non si confronta. Egli si limita a rinviare al doc. 11 (appello

adesivo, pag. 5 in fondo), che tuttavia menziona unicamente lo stipendio del

mese di aprile 1992, equivalente per l’appunto all’importo dianzi menzionato.

Di conseguenza, fondandosi sul calcolo del Pretore, che peraltro su questo

punto non è nemmeno stato contestato dall’appellante adesivo, tutto quanto può

essere riconosciuto a quest’ultimo quale salario del mese di luglio 1992 è fr. 5'789.20.

7.2

L’attore

critica inoltre il Pretore laddove ha dedotto dallo stipendio del mese di

aprile 1992 il premio dell’assicurazione di previdenza professionale, mentre il

conteggio della convenuta di cui al doc. 11 indica che esso à già stato

interamente dedotto (appello adesivo, pag. 5 in alto). A ragione. Invero,

seppure in tale conteggio lo stipendio di aprile è stato calcolato unicamente

per i primi 21 giorni del mese e gli oneri sociali calcolati in percentuale su

tale importo, il premio di previdenza è stato detratto interamente (fr. 217.30).

Su questo punto l’appello adesivo dev’essere quindi accolto. Lo stipendio netto

per la quota parte di aprile 1992 (dal 22 al 30) ammonta quindi a fr. 1801.95

[(fr. 6'490.- ./. oneri sociali 7.45%) x 9/30].

7.3

L’attore

chiede altresì fr. 1'226.60 per vacanze non godute, in ragione del fatto che il

termine di disdetta ordinario era di tre mesi e non di due come accertato dal

Pretore. Come esposto sopra (consid. 7.1) il rapporto di lavoro è terminato il

31luglio 1992. L’appellante adesivo conferma i quattro giorni relativi al primo

semestre accertati dal primo giudice e chiede per il mese di luglio il

riconoscimento di 1.67 giorni. Dividendo i restanti 10 giorni per 6 mesi, si

ottiene proprio tale cifra. Al lavoratore devono quindi essere attribuiti per

il mese di luglio 1992 fr. 334.35 (fr. 6'490.- ./. 7.45% oneri sociali x

1.

/30), per cui egli ha diritto quale quota parte di vacanza a complessivi

fr. 1'135.20 (fr. 800.86 + fr. 334.35).

7.4

Secondo

l’appellante adesivo (pag. 5 in mezzo), poi, egli avrebbe diritto a complessivi

fr. 1'820.- quale quota parte di tredicesima (appello adesivo, pag. 5 in

mezzo), sempre perché il rapporto di lavoro si è concluso il 31 luglio 1992. Il

Pretore ha calcolato la stessa su 69 giorni (dal 22 aprile al 30 giugno 1992),

mentre l’attore chiede il riconoscimento di 101 giorni. A ragione. Invero,

occorre aggiungere i 31 giorni di luglio 1992 e rettificare il calcolo del

primo giudice, considerato che il mese di maggio ha anch’esso 31 giorni. Di

conseguenza, a tale titolo devono essere riconosciuti al lavoratore complessivi

fr. 1'662.- (fr. 6'490.- ./. oneri sociali al 7.45 % x 101/365).

7.5

In

conclusione, l’attore ribadisce la sua richiesta di pagamento delle provvigioni

(pag. 6). Il Pretore ha ritenuto che l’attore, oltre a non aver comprovato la

sua pretesa, in sede di interrogatorio formale non ha nemmeno saputo spiegare a

cosa si riferisse (sentenza impugnata, pag. 7 in fondo). L’appellante adesivo

si limita, da una parte, ad asserire di aver dimostrato l’esistenza di

provvigioni a suo favore, senza tuttavia sostanziare il proprio asserto. Al

riguardo l’appello, insufficientemente motivato, è inammissibile (art. 309 cpv.

2.

lett. f CPC). Dall’altra, egli ritiene che se non su fr. 190'000.- (recte:

fr. 160'000.-) e fr. 30'000.- come richiesto in prima sede, esse dovrebbero

perlomeno essere calcolate sui dati relativi al mese di aprile 1992 riportati

nel doc. 11. Se non che, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC

esclude la facoltà di invocare nuovi argomenti in sede di appello. Anche tale censura è quindi irricevibile.

8.

Ne

deriva che l’appello adesivo, nella misura in cui è ricevibile, può essere

accolto solo parzialmente. La convenuta è quindi tenuta al pagamento di

complessivi fr. 21'966.75,

composti degli stipendi netti dal 22 aprile al 31 luglio 1992 per complessivi

fr. 19'169.55 (fr. 1801.95 + fr. 11'578.40 + 5'789.20), della quota parte per vacanze

non godute per fr. 1'135.20 e della quota parte di tredicesima per fr. 1'662.-.

Il Pretore ha fatto decorrere gli interessi sulla pretesa dell’attore dal 30

luglio 1992. AA 1 chiede, invece, che gli interessi siano calcolati sulla sua

pretesa dal 31 luglio 1992 (pag. 7). Non vi è motivo di scostarsi da quanto

richiesto dall’appellante.

III. Sulle

spese e le ripetibili

9.

Per i motivi che precedono, l’appello principale dev’essere respinto e quello adesivo, nella misura in cui è ricevibile,

accolto limitatamente a fr. 21'966.75 oltre interessi. La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148

CPC). Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili

contro il presente giudizio sul piano federale, il valore litigioso ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. a LTF è senz’altro

superiore a fr. 15'000.-.

Invero, con l’appello

principale la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza impugnata che la

condannava al pagamento di fr. 15'251.50, nel senso di respingere

integralmente la petizione. Con l’appello adesivo, l’attore ha da parte sua postulato l’accoglimento della petizione per fr. 24'384.45

oltre a un’indeterminata indennità per licenziamento ingiustificato. Detraendo

dall’importo richiesto quanto riconosciutogli dal Pretore e aggiungendo anche

solo l’equivalente di un salario per quanto concerne la pretesa giusta l’art.

337c cpv. 3 CO, si ottiene un importo superiore ai fr. 15'000.-

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 148 CPC,

dichiara e pronuncia:

I. L’appello 29

novembre 2007 di AP 1 è respinto.

II. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 550.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

600.

-

già

anticipati da AP 1, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AA 1 fr. 1'000.- per ripetibili di appello principale.

III. Nella

misura in cui è ricevibile, l’appello

adesivo 23 gennaio 2008 di AA 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza, la sentenza 12 novembre 2007 del Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 2, è così riformata:

La

petizione è parzialmente accolta.

Di

conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare a AA 1 fr. 21'966.75 oltre interessi al 5% dal 31 luglio

1992.

IV. Gli

oneri processuali di appello adesivo, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 550.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

600.

-

già

anticipati da AA 1, restano a suo carico per ¼ e per il resto sono posti a

carico di AP 1, con l’obbligo

per quest’ultima di versare a AA

1.

fr. 500.- per ripetibili di appello adesivo.

V. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di di

diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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