12.2007.251
Lavoro, licenziamento immediato, reazione tardiva da parte del datore di lavoro, negata indennità per licenziamento ingiustificato, domanda di causa non cifrata
15 gennaio 2009Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2007.251
Data decisione, Autorità:
15.01.2009, IICCA
Titolo:
Lavoro, licenziamento immediato, reazione tardiva da parte del datore di lavoro, negata indennità per licenziamento ingiustificato, domanda di causa non cifrata
LICENZIAMENTO / DISDETTA
337c cpv. 3 CO
Incarto n.
12.2007.251
Lugano
15 gennaio
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.95.417
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 2
luglio 1993 da
AA 1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna
della convenuta al pagamento di complessivi fr. 37'457.25
oltre interessi al 7% dal 1° agosto 1992 a titolo di stipendio per i mesi da
aprile a luglio 1992, di risarcimento spese e di vacanze non godute, di
provvigioni e di quota parte di tredicesima e con le proprie conclusioni anche
di un’indennità per licenziamento ingiustificato;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 12 novembre 2007 ha
accolto limitatamente a fr. 15'251.50 oltre interessi
al 5% dal 30 luglio 1992;
appellante
la convenuta che con atto di appello 29 novembre 2007 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, con
protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attore con osservazioni 23 gennaio 2008 chiede la reiezione dell’appello e
con appello adesivo di medesima data postula la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 24'384.45 oltre interessi al 5% dal 31 luglio 1992 e un’adeguata
indennità per licenziamento ingiustificato, pure con protesta di spese e
ripetibili;
mentre la
convenuta con osservazioni 10 giugno 2008 all’appello adesivo domanda la
reiezione del gravame avversario;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AP 1, __________ (attiva nella produzione e il commercio di
generi alimentari e prodotti dietetici), ha assunto dal settembre 1990 AA 1 in
qualità di responsabile delle vendite per la Svizzera. Il contratto prevedeva
uno stipendio di fr. 80'000.-
lordi annui, compresa la tredicesima, una provvigione dell’1% sulla cifra d’affari fino a fr. 1'200'000.- e del 2% sul
fatturato eccedente tale importo, oltre il rimborso delle spese di trasferta e
degli altri esborsi secondo i conteggi che il dipendente era tenuto a
trasmettere alla fine di ogni mese alla datrice di lavoro con i relativi
giustificativi (sentenza impugnata, pag. 2 in alto, lett. A; petizione, pag. in
alto; risposta, pag. 3 seg.).
B. Tra
il novembre 1991 e l’aprile
1992 vi è stato tra il lavoratore e il direttore __________ __________ uno
scambio di corrispondenza. Da un lato, il lavoratore proponeva la
razionalizzazione dell’azienda
mediante l’introduzione di un
adeguato sistema informatico (doc. A). Dall’altro, __________ __________ chiedeva la presentazione settimanale
del suo piano di attività e il rispetto degli orari di ufficio allorquando si
trovava in sede (doc. B), domanda alla quale AA 1 ha risposto sostenendo che l’arrivo con 15 – 30 minuti di ritardo al
mattino era compensato dalla diminuzione della pausa sul mezzogiorno, che il
lavoro fuori sede comportava diversi straordinari e precisando di lavorare più
delle 40 ore settimanali previste contrattualmente. Egli si è altresì lamentato
di un ritardo nel rimborso spese (doc. C). Il direttore ha a sua volta risposto
a tale missiva sostenendo che era necessaria una "rivisitazione" del rapporto
di collaborazione, con riferimento al fatto che l’80% del suo stipendio era a quell’epoca garantito dalla società come retribuzione fissa, che le
assenze del lavoratore erano "al di là di ogni intelligente e generosa
flessibilità" e lamentandosi di un calo di prestazione di quest’ultimo. Egli ha poi spiegato al lavoratore
tutta una serie di direttive da adottare nei confronti della clientela, ha
affermato essere precoce l’adozione
di un sistema informatico e ha formulato il proprio rammarico sulla propria
intempestività nel riconoscimento delle spese del lavoratore, formulando
tuttavia dubbi sull’entità
delle stesse, da considerarsi un "po’ poco della AP 1" (doc. D). Con scritto 6 aprile 1992 il
lavoratore ha contestato le lamentele sul suo operato espresse dal direttore,
rilevando che negli ultimi mesi si erano sviluppati degli importanti contatti
con la clientela. Da parte sua, egli si è invece segnatamente lamentato del
dispendio di tempo nel dover informare __________ __________ di ogni telefonata
o colloquio con i clienti, mentre ha postulato un incontro settimanale con lo
stesso. Egli ha infine proposto la numerazione dei
prodotti e ha ribadito la necessità di un sistema informatico (doc. E).
C. Con
scritto 15 aprile 1992 AA 1, riferendosi alla corrispondenza dinanzi menzionata
e a un colloquio del giorno precedente, ha preso atto dell’indisponibilità di __________ __________ a
tenere in considerazione le sue proposte. Di conseguenza, il lavoratore ha
comunicato allo stesso l’esclusione di una collaborazione di lunga data. Egli
ha infine aggiunto che per permettere alla datrice di lavoro la sua
sostituzione, in quel momento avrebbe rinunciato a inoltrare la disdetta dal
rapporto di lavoro, informandola tuttavia che avrebbe iniziato a ricercare un
nuovo impiego e auspicando, poi, una rescissione consensuale (doc. F). Il 21
aprile 1992 il dipendente, rinviando a un colloquio dello stesso giorno, ha
affermato di non essere d’accordo
con una disdetta immediata del rapporto di lavoro quale reazione alla sua
lettera 15 aprile 1992 dianzi menzionata e di continuare ad offrire il proprio
impiego fino al termine contrattuale di disdetta (doc. G). Il 24 aprile 1992 la
datrice di lavoro ha significato il licenziamento immediato al dipendente
adducendo l’esistenza di motivi
gravi, elencati in tale missiva "seppur non esaustivamente". Essa ha
anzitutto rimproverato al lavoratore di aver inviato una lettera 9 marzo 1992
su carta intestata AP 1 a __________ __________ __________ __________, nella
quale egli avrebbe offerto di rappresentare nelle vendite la birra prodotta da
quest’ultima società. Se non
che, egli avrebbe sottoscritto tale proposta a nome di AP 1 e __________ ____________________
abusivamente, dato che tale offerta sarebbe stata eseguita all’insaputa della datrice di lavoro, quindi
senza alcuna autorizzazione, per di più per motivi contrari all’interesse della stessa. La datrice di
lavoro ha poi menzionato l’assenza
del dipendente, non autorizzata, il venerdì precedente le festività pasquali,
la mancata osservanza degli orari di lavoro, l’inottemperanza alle istruzioni impartitegli da __________ __________
riguardanti i rapporti con la clientela, in particolare l’esigenza degli ordini in forma scritta, e gli
"scarsissimi risultati" da lui ottenuti in merito all’incremento delle vendite. La datrice di
lavoro ha concluso asseverando che "nonostante i reiterati avvertimenti
del signor __________ lei non ha ritenuto di modificare in nulla il suo
comportamento. Donde la decisione notificatale il 21.4.1992". La datrice
di lavoro ha poi sollecitato la consegna della chiave dello stabilimento, della
documentazione d’ufficio e dei
floppy disc concernenti la società (doc. H). Con raccomandata 19 maggio 1992 –
non ritirata dalla datrice di lavoro (doc. L) – il lavoratore ha contestato la
disdetta, ritenendo l’inesistenza
di gravi motivi a suffragio della stessa e reputandola quale disdetta ordinaria
per la fine di luglio 1992. Egli ha ribadito la messa a disposizione delle
proprie prestazioni, pur aderendo alla richiesta della datrice di lavoro di
consegna delle chiavi, ha chiesto il pagamento delle proprie pretese salariali
fino a fine luglio 1992 e ha precisato di non essere in possesso di alcuna
documentazione societaria (doc. K). Nel frattempo, egli ha altresì chiesto il
rimborso delle spese relative al mese di aprile 1992 (doc. I e J).
D. Con
scritto 29 maggio 1992 la datrice di lavoro ha affermato di aver accreditato al
lavoratore fr. 2'480.65 a saldo
delle sue pretese, diffidandolo a riconsegnare entro il 2 giugno 1992 la
documentazione e il materiale aziendale in suo possesso (doc. M). Il 22 giugno
1992 il lavoratore, tramite il proprio legale avv. __________ __________, ha affermato
che la sua missiva 19 maggio 1992 non era stata ritirata e che quindi aveva
depositato la stessa, contenente la chiave, presso il suo patrocinatore. Egli
ha altresì ribadito di non possedere alcuna documentazione o materiale. Sulla
disdetta immediata, egli ha spiegato anzitutto che i motivi elencati nella
stessa dovevano ritenersi esaustivi, poiché non valida una riserva in tal
senso, e ha contestato le motivazioni ivi riportate. In particolare, egli ha
precisato che __________ __________ era a conoscenza dell’offerta presentata a __________, di aver
avvisato quest’ultimo della
propria intenzione di prendere un giorno libero il venerdì santo e di aver
comunque prestato diverse ore straordinarie, di aver lavorato più delle otto
ore lavorative giornaliere e di non aver potuto sempre ottenere la conferma
scritta degli ordini sebbene da lui richiesta, ma che tale circostanza non ha
portato comunque alcun inconveniente alla società. Egli ha infine contestato i
conteggi riportati dalla datrice di lavoro nella missiva dianzi menzionata
(doc. N). Il 30 luglio e il 24 settembre 1992 il lavoratore ha sollecitato una
risposta al proprio scritto (doc. P e Q).
E. Con
petizione 2 luglio 1993 il lavoratore ha chiesto alla Pretura del Distretto di
Lugano la condanna della datrice di lavoro al pagamento di complessivi fr. 37'457.25 oltre interessi al 7% dal 1° agosto 1992. Con risposta 18
ottobre 1993 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione. Esperita l’istruttoria,
le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno prodotto memoriali
scritti, nei quali si sono confermate nei rispettivi punti di vista, l’attore
chiedendo inoltre un’indennità per licenziamento ingiustificato da determinarsi.
Statuendo con sentenza 12 novembre 2007 il Pretore ha
accolto la petizione limitatamente a fr. 15'251.50 oltre
interessi al 5% dal 30 luglio 1992.
F. Con
appello 29 novembre 2007 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere integralmente la petizione, mentre con osservazioni 23
gennaio 2008 l’attore postula la reiezione del gravame e con appello adesivo chiede
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24'384.45 oltre interessi al 5%
dal 31 luglio 1992, così come un’adeguata indennità per licenziamento
ingiustificato.
Considerato
in diritto: 1. Secondo
il Pretore il lavoratore ha gravemente violato il proprio obbligo di fedeltà
nei confronti della datrice di lavoro, approfittando della propria posizione
all’interno della società e del
nome della stessa per tentare di avviare un’attività commerciale personale parallela, consistente nella rappresentanza
di ditte di birra estere in Svizzera e in Italia. Tuttavia, il primo giudice ha
spiegato che la convenuta non ha dimostrato la tempestività della rescissione
immediata 21 aprile 1992 fondata su tale motivo, dato che essa aveva avuto
notizia di tale iniziativa già nel mese di marzo 1992. Egli ha quindi reputato
la disdetta dianzi menzionata come ordinaria e ha riconosciuto al dipendente
pretese salariali fino a fine giugno 1992 per complessivi fr. 15'251.50 oltre interessi. In particolare, il
Pretore ha calcolato lo stipendio netto dal 22 aprile a fine giugno 1992 in
complessivi fr. 13'315.16, la
quota parte di tredicesima in fr. 1'135.47 e la
retribuzione per vacanze non godute in fr. 800.86. Egli ha invece respinto la
domanda di pagamento della provvigione, poiché non dimostrata. Il primo giudice
ha infine negato la corresponsione di un’indennità per licenziamento
ingiustificato, peraltro formulata solo con le conclusioni, dato che i motivi
gravi per il licenziamento immediato erano dati, sebbene quest’ultimo fosse tardivo.
Fatti
I. Sull’appello principale
2. La
convenuta sostiene anzitutto la tempestività della rescissione immediata del
contratto di lavoro.
2.1 La
datrice di lavoro afferma (appello, pag. 3-7) che la gravità del comportamento
abusivo dell’attore è derivato
proprio dal fatto che egli, oltre alla società __________, aveva contattato
diversi produttori di birra. Essa sostiene che i primi dubbi sull’operato scorretto dell’attore sono insorti il 30 marzo 1992,
ovvero nel momento in cui ha ricevuto lo scritto di __________ di cui al doc.
7. La convenuta assevera che il contenuto di tale missiva non era chiaro e,
prima di trarre conclusioni affrettate, avrebbe chiesto spiegazioni al mittente.
Nel frattempo, essa avrebbe ricevuto ulteriori lettere di altre società
produttrici di birra, di modo che avrebbe esteso la propria verifica anche alle
stesse. Tuttavia, vi sarebbero state delle difficoltà nel raggiungere taluni
mittenti. Di conseguenza, la convenuta sostiene che solo a metà del mese di
aprile, allorquando prese conoscenza del contenuto delle missive inviate a tali
ditte dal lavoratore, le fu possibile costatare la gravità del suo agire e, quindi,
"la prova inconfutabile del comportamento abusivo dell’attore". Determinante è il motivo,
ritenuto grave, comunicato alla controparte al momento della disdetta. A titolo
eccezionale, chi ha dato la disdetta può prevalersi in causa anche di ulteriori
motivi, già esistiti ed emersi solo in seguito, purché non li abbia conosciuti
prima, né abbia potuto conoscerli (DTF 127 III 310, consid. 4a; 124 III
25 consid. 3c; 121 III 467, consid. 4 e 5; cfr. anche sentenza II CCA, sentenza
inc. 12.2006.2 del 13 novembre 2006). Nella fattispecie la stessa appellante
ammette di essere stata a conoscenza del contenuto delle missive del lavoratore
alle varie ditte produttrici di birra a metà del mese di aprile 1992. Di
conseguenza, al momento della disdetta 24 aprile 1992 essa ne era al corrente.
Se non che, nella lettera di rescissione essa ha allegato quale motivo il
fatto, per il lavoratore, di aver offerto con lettera 9 marzo 1992 a __________
la rappresentanza della birra prodotta da quest’ultima, non che la gravità del suo operato consistesse nella
circostanza di aver contattato diverse società (doc. H, pag. 1 in fondo). La
datrice di lavoro non può quindi avvalersi a posteriori dell’esistenza di altre missive per sostenere la
tempestività della propria disdetta immediata. Di conseguenza, il 30 marzo 1992
(data dell’asserita ricezione
della missiva 26 marzo 1992 di cui al doc. 7) essa era già a conoscenza del
fatto grave da lei invocato nella propria disdetta. Si aggiunga che pur
ammettendo l’esigenza di
ricevere, da parte della ditta contattata, la missiva 9 marzo 1992 inviatale dal
lavoratore, il giorno della sua conoscenza non può essere posticipato. Invero,
il direttore __________ __________ ha dichiarato che "subito dopo [il
momento della ricezione della missiva 26 marzo 1992] mi sono rivolto al sig. AA
1 per chiedere spiegazioni. Al che egli in sintesi mi rispose di avere capito
di avere sbagliato. Dopo questa prima corrispondenza della quale io feci notare
al sig. AA 1 la gravità, incaricai la signora __________ di contattare la ditta
in __________, la quale mi fece pervenire per fax la fotocopia dell’offerta redatta dal sig. AA 1 su carta
della AP 1 a nome delle due società AP 1 e __________" (verbale 24 maggio
1995, pag. 3). Specificando il teste in questione di aver chiesto spiegazioni
al lavoratore "subito dopo" e di aver incaricato la segretaria di
contattare la ditta in , la quale avrebbe risposto via fax, non vi è motivo di
credere che ciò non sia avvenuto lo stesso giorno della ricezione dello scritto
26 marzo 1992, asserito dalla convenuta essere il 30 marzo 1992. D’altra parte, quest’ultima, come verrà illustrato in seguito (consid. 2.2 e 2.3), non ha
dimostrato il contrario. Al riguardo, l’appello dev’essere
pertanto respinto.
2.2 Secondo
l’appellante, inoltre, __________
__________ ha dovuto consultarsi con il Consiglio di amministrazione prima di
poter procedere al licenziamento immediato. Che la decisione del licenziamento
fosse stata presa "in concerto con l’organo della società" sarebbe peraltro dimostrato dal fatto che
il dipendente ha inviato copia del suo scritto 21 aprile 1992 (doc. G) anche
allo stesso. La convenuta ritiene, quindi, che al contrario di quanto accertato
dal primo giudice, essa decise di licenziare il lavoratore in "alcuni
giorni", non certo dopo tre settimane. A suffragio della propria tesi essa
menziona la testimonianza del direttore, ove afferma che "alcuni giorni
dopo presi la decisione, dopo aver contattato anche il consiglio di
amministrazione, di licenziare il sig. AA 1 per motivi gravi con effetto
immediato" (verbale 24 maggio 1995, pag. 4 in alto). Per questo motivo
essa critica la decisione del Pretore, che non avrebbe nemmeno spiegato i
motivi per cui la dichiarazione del teste dianzi menzionato sarebbe inveritiera
(appello, pag. 7 in mezzo). Come spiegato dal primo giudice, secondo costante
giurisprudenza e dottrina unanime, la parte che vuole disdire il contratto per
cause gravi dispone solo di un breve periodo di riflessione per notificare il
licenziamento immediato. Un'attesa troppo lunga permette infatti di ritenere
che la continuazione della relazione contrattuale è possibile fino alla
scadenza del termine ordinario di disdetta (DTF 123 III 86 consid. 2a e rif.
citati, 127 III 310 consid. 4b pag. 315; JAR 2006 pag. 521). La durata del
periodo di riflessione dipende dal caso concreto, ma i principi dell’uguaglianza
davanti alla legge e della sicurezza del diritto devono essere rispettati. La
giurisprudenza deve porre un termine generale, presunto appropriato, e
accordare un termine supplementare a colui che intende rescindere il contratto
solo quando le circostanze particolari del caso esigono un’eccezione. Di
principio il datore di lavoro dispone di 2-3 giorni di riflessione prima di
notificare un licenziamento immediato, esclusi i giorni festivi e i fine
settimana (DTF 93 II 18). Si aggiunga che una proroga di qualche giorno si
giustifica solo a titolo eccezionale, in particolare se è imposta dalle
esigenze della vita economica ordinaria, per esempio quando in seno a una
persona giuridica la decisione di licenziare rientra nelle competenze di un
organo costituito di più membri (sentenza del Tribunale federale inc.4C.364/2001
del 19 luglio 2002; NRCP 2007 pag. 345). Nella fattispecie già si è detto
(sopra, consid. 2.1) che il 30 marzo 1992 la convenuta era a
conoscenza del motivo grave di licenziamento da lei invocato nella propria
disdetta. Anche volendo concederle, oltre ai 2-3 giorni di riflessione usuali,
qualche giorno in più, la disdetta inviata al dipendente il 24 aprile 1992 è
senz’altro tardiva. Anche su
questo punto l’appello è quindi
respinto.
2.3 La
convenuta prosegue rilevando che la presenza del lavoratore in sede non era
frequente. Tanto più che nel periodo in questione vi erano le vacanze di Pasqua
e lo stesso dipendente aveva comunicato che non si sarebbe recato in ditta il
17 aprile 1992. Il lunedì di Pasqua (20 aprile 1992), poi, era festivo. Di
conseguenza, essa sostiene che prima di martedì 21 aprile 1992 non avrebbe
potuto effettuare le necessarie indagini presso le ditte produttrici di birra
in __________ e consultarsi con il Consiglio di amministrazione (appello, pag.
8 in alto). A parte il fatto che la datrice di lavoro non ha dimostrato che tra
il 30 marzo 1992 e il 17 aprile 1992 il lavoratore non era reperibile, già si è
detto (sopra, consid. 2.1) che in tale data (30 marzo 1992) essa era già a
conoscenza del motivo grave da lei allegato nella propria disdetta. Per tacere
del fatto che il direttore __________ __________ ha affermato di aver chiesto
spiegazioni al lavoratore "subito dopo" la ricezione, il 30 marzo
1992, dello scritto della ditta __________. Anche la tesi secondo la quale le
era impossibile contattare il Consiglio di amministrazione prima del 21 aprile
1992, poi, non è stata da lei comprovata. Di conseguenza, la sua censura non
può essere condivisa. In sintesi, la decisione del Pretore di ritenere
intempestiva la disdetta immediata 24 aprile 1992 dev’essere
confermata.
3. L’appellante
sostiene che siccome dopo il licenziamento immediato il lavoratore non si
sarebbe più presentato presso la sede, egli avrebbe accettato tacitamente la
rescissione del contratto (appello, pag. 3 in fondo). A torto. Invero, essa trascura
di aver lei stessa chiesto, nella disdetta, la consegna della chiave di entrata
dello stabilimento (doc. H), mentre il dipendente il 21 aprile 1992, riferendosi a un colloquio dello stesso giorno, ha
affermato di non essere d’accordo
con una disdetta immediata del rapporto di lavoro e di continuare a offrire le
proprie prestazioni fino al termine contrattuale di disdetta (doc. G). Tale
disponibilità è stata peraltro ribadita con raccomandata 19 maggio 1992 (doc.
K), non ritirata dalla datrice di lavoro (doc. L). Ne deriva che l’appello deve
essere respinto.
Considerandi
II. Sull’appello adesivo
4.
L’attore contesta di aver tentato l’avvio di un’attività personale parallela. Egli critica pertanto la decisione in
tal senso del Pretore, reputandola non sostenuta dalle risultanze del carteggio
processuale. In particolare, non sarebbe stato dimostrato un guadagno da parte
sua o anche la semplice speranza nello stesso. Semmai, egli avrebbe cercato di
acquisire nuova clientela per l’azienda esaminando nuovi sbocchi commerciali e travalicando
erroneamente i propri compiti all’interno dell’azienda.
D’altra parte, egli non avrebbe
nemmeno cercato di arrogarsi poteri di rappresentanza che non aveva (appello,
pag. 2 seg.). Se non che, egli non si confronta compiutamente con quanto
spiegato dal primo giudice, sicché al riguardo l’appello è finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Il
primo giudice ha ritenuto che a deporre contro la tesi dell’attore sono in primo luogo le sue stesse
lettere (doc. 4 e 5), dalle quali risulta che egli si è offerto, per conto
della convenuta, di assumere la rappresentanza delle ditte di birra __________,
riproponendosi con ciò di offrire alla sua clientela anche delle "birre di
qualità" (sentenza impugnata, pag. 5). Se non che tale intenzione non ha
nulla da spartire, secondo il Pretore, con la dichiarata intenzione del
lavoratore di contattare tali società per valutare la possibilità di fornire
loro materie tostate necessarie per la produzione di birra. Invero, con replica
17.
novembre 1993 l’attore ha dichiarato
di aver contattato tali società "per ottenere informazioni che se del caso
sarebbero potuto risultare utili per ditte __________ collegate con la
convenuta, e dall’altro per
permettere di analizzato [recte: analizzare] il quesiti [recte: quesito] a
sapere se fosse utile aprire presso AP 1 una nuova linea di produzione per
forniture a birrerie" (pag. 5); con conclusioni 9 marzo 2006 egli ha
affermato che la sua intenzione "era in realtà quella di introdursi in un
mercato dalla convenuta non ancora esplorato – quello della birra, appunto – e
di trovarvi degli sbocchi per materie lavorate o semilavorate già prodotte dalla
convenuta o che lo avrebbero potuto essere in un prossimo futuro" (pag.
7). Su questo punto l’appello è
pertanto inammissibile.
5.
Secondo
l’appellante adesivo, a
suffragio dell’inesistenza di
motivi gravi di licenziamento immediato vi sarebbe la circostanza, per la convenuta, di non aver reagito tempestivamente alla missiva 24
marzo 1992 della ditta __________, non sollevandolo
immediatamente dal proprio incarico e nemmeno adottando misure per evitare il ripetersi
di tale comportamento. Inoltre, "nemmeno dal punto di vista della
convenuta il licenziamento immediato sarebbe quindi stato un’ultima ratio" (appello adesivo, pag. 3
in mezzo). Il primo giudice ha spiegato che la circostanza dell’intempestività della disdetta immediata non
influiva sull’esistenza,
ammessa nella fattispecie, dell’esistenza di motivi gravi. Motivo per cui egli, pur riconoscendo
pretese salariali fino al termine di disdetta ordinario, non ha riconosciuto al
lavoratore un’indennità per
licenziamento ingiustificato (art. 337c cpv. 3 CO). Sia come sia, non è
necessario approfondire la questione. Invero, come d’altra parte rilevato dallo stesso Pretore, il lavoratore ha chiesto
tale indennità solo con le conclusioni, senza indicarne l’ammontare. Tuttavia,
egli aveva sin dall’inizio
preteso che la disdetta immediata fosse ingiustificata. Gli accertamenti
istruttori sono serviti, semmai, proprio ad accertare se le argomentazioni
delle parti in tal senso fossero fondate. Le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale e l’attore ha presentato la propria domanda solo con le
conclusioni, vale a dire tardivamente. Al riguardo, va precisato che in
relazione all’art. 336a cpv. 2
CO, e quindi anche al parallelo art. 337c cpv. 3 CO, il Tribunale federale ha
spiegato che è contrario al diritto federale permettere una domanda non cifrata
riguardante l'indennità per licenziamento abusivo o licenziamento in tronco
ingiustificato (DTF 131 III 243 consid. 5.2; cfr. anche II CCA, sentenza inc.
12.2007.245
del 29 gennaio 2008, consid. 3.2 seg.). A maggior ragione, quindi,
una domanda non formulata negli allegati preliminari e non cifrata dev’essere dichiarata inammissibile. Dato che
nella sentenza testé citata non è menzionata l’esigenza di una contestazione di controparte sulla questione, non può nemmeno essere seguita l’argomentazione dell’appellante adesivo secondo la quale, in assenza di contestazioni in
merito della controparte, il Pretore non avrebbe potuto di sua iniziativa ritenere
inammissibile tale domanda (appello adesivo, pag. 6). Anche su questo punto l’appello
adesivo dev’essere respinto.
6.
L’appellante adesivo ritiene che il reale
motivo per cui sarebbe stato licenziato risiederebbe nella sua comunicazione di
non intendere proseguire a lungo nel proprio impiego (appello adesivo, pag. 3
in basso). Se non che, posto che il Pretore ha riconosciuto l’intempestività della disdetta immediata,
riconoscendo pretese salariali fino al termine ordinario del rapporto di
lavoro, e che l’esistenza dei
motivi gravi allegati dalla convenuta è stata vagliata unicamente per la
questione della domanda di un’indennità
per licenziamento ingiustificato, presentata come spiegato (sopra, consid. 5)
in maniera inammissibile solo con le conclusioni, la sua censura non gli è di
ausilio.
7.
L’attore critica inoltre il calcolo delle
pretese salariali eseguito dal Pretore.
7.1
Egli
sostiene anzitutto di non comprendere il motivo per cui il primo giudice
avrebbe considerato un termine di disdetta ordinario di due mesi, anziché di
tre mesi come previsto contrattualmente (appello, pag. 4 in basso e 5 in alto).
Il Pretore ha ritenuto che le parti non avevano pattuito un termine diverso da
quello previsto dall’art. 335c
CO, motivo per cui, in considerazione della durata dell’impiego, ha accertato lo stesso in due mesi (sentenza impugnata,
pag. 7 in alto). A torto. Invero, con scritto 3 marzo
1992.
(doc. B) la convenuta ha prodotto "copia degli accordi del settembre
1990", dai quali emerge che il termine di disdetta era proprio di tre
mesi. Va tuttavia approfondita una questione di natura procedurale. L’attore ha
formulato le proprie pretese salariali senza indicare nella petizione (ma
nemmeno negli allegati successivi) quali fossero le singole posizioni su cui
fondava il suo diritto e limitandosi invece a far riferimento a quanto
specificato nel doc. N. Ci si potrebbe quindi domandare se abbia validamente
adempiuto al suo obbligo di allegazione e non abbia piuttosto violato il
disposto di cui all'art. 165 lett. d CPC. Se non che, non va dimenticato che lo
scopo dell’art. 165 CPC è
quello di far sì che il convenuto possa difendersi adeguatamente dalle
rivendicazioni avversarie, di modo che decisivo è il senso che il convenuto può
ragionevolmente attribuire alle richieste di giudizio secondo le allegazioni di
fatto figuranti nella petizione (richiami in: Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 12 e 13 ad art. 165 CPC, inerenti al cpv. 2 lett. g ma
senz’altro applicabili anche
alla lett. d). Di conseguenza, posto che nella petizione l’attore ha comunque spiegato di ritenere il termine
del rapporto di lavoro per il 31 luglio 1992 (pag. 8 in alto), che la convenuta
non ha eccepito alcunché e nemmeno ha contestato che con una disdetta ordinaria
il rapporto di lavoro sarebbe terminato nella data indicata dall’attore, limitandosi ad asserire che lo
stesso si era concluso in occasione della disdetta immediata, ovvero il 21
aprile 1992 (risposta, pag. 15), e che anche nelle osservazioni all’appello ribadisce tale suo punto di vista,
la circostanza del termine ordinario di tre mesi invocata dall’attore dev’essere reputata ammessa dalla controparte. A ragione l’appellante adesivo chiede quindi il
pagamento anche dello stipendio per il mese di luglio 1992. Al riguardo, egli chiede
la corresponsione di fr. 6'634.25 lordi (fr. 19'902.70 : 3). Se non che, il Pretore
ha accertato che il salario lordo mensile del lavoratore ammontava a fr.
6'490.- (sentenza impugnata, pag. 7 in mezzo) e con tale argomentazione l’appellante
adesivo non si confronta. Egli si limita a rinviare al doc. 11 (appello
adesivo, pag. 5 in fondo), che tuttavia menziona unicamente lo stipendio del
mese di aprile 1992, equivalente per l’appunto all’importo dianzi menzionato.
Di conseguenza, fondandosi sul calcolo del Pretore, che peraltro su questo
punto non è nemmeno stato contestato dall’appellante adesivo, tutto quanto può
essere riconosciuto a quest’ultimo quale salario del mese di luglio 1992 è fr. 5'789.20.
7.2
L’attore
critica inoltre il Pretore laddove ha dedotto dallo stipendio del mese di
aprile 1992 il premio dell’assicurazione di previdenza professionale, mentre il
conteggio della convenuta di cui al doc. 11 indica che esso à già stato
interamente dedotto (appello adesivo, pag. 5 in alto). A ragione. Invero,
seppure in tale conteggio lo stipendio di aprile è stato calcolato unicamente
per i primi 21 giorni del mese e gli oneri sociali calcolati in percentuale su
tale importo, il premio di previdenza è stato detratto interamente (fr. 217.30).
Su questo punto l’appello adesivo dev’essere quindi accolto. Lo stipendio netto
per la quota parte di aprile 1992 (dal 22 al 30) ammonta quindi a fr. 1801.95
[(fr. 6'490.- ./. oneri sociali 7.45%) x 9/30].
7.3
L’attore
chiede altresì fr. 1'226.60 per vacanze non godute, in ragione del fatto che il
termine di disdetta ordinario era di tre mesi e non di due come accertato dal
Pretore. Come esposto sopra (consid. 7.1) il rapporto di lavoro è terminato il
31luglio 1992. L’appellante adesivo conferma i quattro giorni relativi al primo
semestre accertati dal primo giudice e chiede per il mese di luglio il
riconoscimento di 1.67 giorni. Dividendo i restanti 10 giorni per 6 mesi, si
ottiene proprio tale cifra. Al lavoratore devono quindi essere attribuiti per
il mese di luglio 1992 fr. 334.35 (fr. 6'490.- ./. 7.45% oneri sociali x
1.
/30), per cui egli ha diritto quale quota parte di vacanza a complessivi
fr. 1'135.20 (fr. 800.86 + fr. 334.35).
7.4
Secondo
l’appellante adesivo (pag. 5 in mezzo), poi, egli avrebbe diritto a complessivi
fr. 1'820.- quale quota parte di tredicesima (appello adesivo, pag. 5 in
mezzo), sempre perché il rapporto di lavoro si è concluso il 31 luglio 1992. Il
Pretore ha calcolato la stessa su 69 giorni (dal 22 aprile al 30 giugno 1992),
mentre l’attore chiede il riconoscimento di 101 giorni. A ragione. Invero,
occorre aggiungere i 31 giorni di luglio 1992 e rettificare il calcolo del
primo giudice, considerato che il mese di maggio ha anch’esso 31 giorni. Di
conseguenza, a tale titolo devono essere riconosciuti al lavoratore complessivi
fr. 1'662.- (fr. 6'490.- ./. oneri sociali al 7.45 % x 101/365).
7.5
In
conclusione, l’attore ribadisce la sua richiesta di pagamento delle provvigioni
(pag. 6). Il Pretore ha ritenuto che l’attore, oltre a non aver comprovato la
sua pretesa, in sede di interrogatorio formale non ha nemmeno saputo spiegare a
cosa si riferisse (sentenza impugnata, pag. 7 in fondo). L’appellante adesivo
si limita, da una parte, ad asserire di aver dimostrato l’esistenza di
provvigioni a suo favore, senza tuttavia sostanziare il proprio asserto. Al
riguardo l’appello, insufficientemente motivato, è inammissibile (art. 309 cpv.
2.
lett. f CPC). Dall’altra, egli ritiene che se non su fr. 190'000.- (recte:
fr. 160'000.-) e fr. 30'000.- come richiesto in prima sede, esse dovrebbero
perlomeno essere calcolate sui dati relativi al mese di aprile 1992 riportati
nel doc. 11. Se non che, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
esclude la facoltà di invocare nuovi argomenti in sede di appello. Anche tale censura è quindi irricevibile.
8.
Ne
deriva che l’appello adesivo, nella misura in cui è ricevibile, può essere
accolto solo parzialmente. La convenuta è quindi tenuta al pagamento di
complessivi fr. 21'966.75,
composti degli stipendi netti dal 22 aprile al 31 luglio 1992 per complessivi
fr. 19'169.55 (fr. 1801.95 + fr. 11'578.40 + 5'789.20), della quota parte per vacanze
non godute per fr. 1'135.20 e della quota parte di tredicesima per fr. 1'662.-.
Il Pretore ha fatto decorrere gli interessi sulla pretesa dell’attore dal 30
luglio 1992. AA 1 chiede, invece, che gli interessi siano calcolati sulla sua
pretesa dal 31 luglio 1992 (pag. 7). Non vi è motivo di scostarsi da quanto
richiesto dall’appellante.
III. Sulle
spese e le ripetibili
9.
Per i motivi che precedono, l’appello principale dev’essere respinto e quello adesivo, nella misura in cui è ricevibile,
accolto limitatamente a fr. 21'966.75 oltre interessi. La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC). Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili
contro il presente giudizio sul piano federale, il valore litigioso ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. a LTF è senz’altro
superiore a fr. 15'000.-.
Invero, con l’appello
principale la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza impugnata che la
condannava al pagamento di fr. 15'251.50, nel senso di respingere
integralmente la petizione. Con l’appello adesivo, l’attore ha da parte sua postulato l’accoglimento della petizione per fr. 24'384.45
oltre a un’indeterminata indennità per licenziamento ingiustificato. Detraendo
dall’importo richiesto quanto riconosciutogli dal Pretore e aggiungendo anche
solo l’equivalente di un salario per quanto concerne la pretesa giusta l’art.
337c cpv. 3 CO, si ottiene un importo superiore ai fr. 15'000.-
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC,
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 29
novembre 2007 di AP 1 è respinto.
II. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 550.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
600.
-
già
anticipati da AP 1, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AA 1 fr. 1'000.- per ripetibili di appello principale.
III. Nella
misura in cui è ricevibile, l’appello
adesivo 23 gennaio 2008 di AA 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza, la sentenza 12 novembre 2007 del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, è così riformata:
La
petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare a AA 1 fr. 21'966.75 oltre interessi al 5% dal 31 luglio
1992.
IV. Gli
oneri processuali di appello adesivo, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 550.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
600.
-
già
anticipati da AA 1, restano a suo carico per ¼ e per il resto sono posti a
carico di AP 1, con l’obbligo
per quest’ultima di versare a AA
1.
fr. 500.- per ripetibili di appello adesivo.
V. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di di
diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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