12.2007.252
Cauzione processuale - entità
29 gennaio 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2007.252
Data decisione, Autorità:
29.01.2008, IICCA
Titolo:
Cauzione processuale - entità
CAUZIONE
art. 153 CPC-TI
Incarto n.
12.2007.252
Lugano
29 gennaio
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.123
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 16
febbraio 2007 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui è
stato chiesto di accertare che l’attore non era debitore del credito di fr.
2'765'000.- vantato dal convenuto ed oggetto del PE n. __________ dell’UE di
Küsnacht, di accertare la nullità dell’esecuzione e di far ordine all’UE di
cancellare l’esecuzione e di non comunicare a terzi l’esistenza del PE, domande
avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via
riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr.
5'852'387.20 oltre interessi e il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE;
ed ora
sulla domanda di cauzione processuale presentata dal convenuto riconvenzionale
con l’allegato di risposta riconvenzionale 28 giugno 2007, che il Pretore con decreto
19 novembre 2007 ha accolto, facendo obbligo all’attore riconvenzionale di
prestare una cauzione di fr. 100'000.-;
appellante
l'attore riconvenzionale con atto di appello 28 novembre 2007, con cui chiede
la riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 20'000.- l’importo
della cauzione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto riconvenzionale con osservazioni 21 gennaio 2008 postula la reiezione
del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamata
l’ordinanza 29 novembre 2007 con cui il giudice di prime cure ha concesso
all’appello l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
la domanda riconvenzionale AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di
fr. 5'852'387.20 oltre interessi e il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Küsnacht;
che con
la risposta riconvenzionale il convenuto riconvenzionale ha tra l’altro chiesto
che l’attore riconvenzionale, in istato di insolvenza risultante da atti
ufficiali ai sensi dell’art. 153 cpv. 1 CPC, fosse astretto a prestare una
cauzione processuale di fr. 100'000.-, domanda avversata dalla controparte, che
ha ritenuto tardiva e dunque infondata l’istanza e comunque eccessivo l’importo
postulato;
che il Pretore,
con il decreto qui impugnato, ha integralmente accolto la domanda del convenuto
riconvenzionale: il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che per la
fissazione dell’ammontare della cauzione, che in concreto poteva essere
concessa solo a garanzia delle presumibili ripetibili dovute alla parte
vincente e maturate dopo l’inoltro della relativa istanza, si poteva far
riferimento alla TOA, per cui in concreto, ritenuto un valore dell’azione riconvenzionale
di quasi fr. 6’000'000.-, appariva senz’altro adeguato alle circostanze
stabilire l’importo da prestare in fr. 100'000.-;
che con
l’appello che qui ci occupa, avversato dal convenuto riconvenzionale, l’attore riconvenzionale
chiede, in riforma del querelato giudizio, di ridurre a fr. 20'000.- l’importo
della cauzione;
che,
ormai incontestato in questa sede il principio della prestazione di una cauzione
a carico dell’attore riconvenzionale, resta unicamente da determinarne l’entità
concreta, ritenuto che essa dev’essere adeguata alle presumibili spese
giudiziarie e ripetibili che la causa, in relazione al suo valore litigioso ed
alla sua complessità, può comportare per la parte vincente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 17 ad art. 153);
che
per quanto attiene alle ripetibili, la misura della cauzione va di principio
riferita ad un preventivo calcolo delle spese di patrocinio applicando i
disposti della TOA (normativa che era applicabile al momento dell’emanazione
della decisione pretorile e che è stata nel frattempo abrogata, dal 1° gennaio
2008, e sostituita dal Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili),
secondo il libero apprezzamento del giudice (Cocchi/Trezzini, op.
cit., ibidem);
che
è ampiamente a torto che l’attore riconvenzionale chiede che le ripetibili e
con ciò la cauzione a suo carico non vengano calcolate in base all’art. 9 TOA (che
si applica nel caso in cui la pratica ha seguito il suo normale iter,
dall’inizio alla fine) ma in applicazione dell’art. 11 cpv. 2 TOA (che risulta
applicabile qualora la pratica si concluda prematuramente) e ciò in quanto l’istruttoria
sarebbe stata limitata alle eccezioni di prescrizione e di assenza di
connessione fra l’azione principale e quella riconvenzionale nonché siccome la
domanda di cauzione era stata formulata solo nell’ambito della risposta
riconvenzionale e dunque poteva garantire solo le spese non ancora maturate a
quel momento: il fatto che l’istruttoria sia stata sinora limitata a quelle
eccezioni si lascia in effetti ricondurre alla decisione - evidenziata anche
dall’attore riconvenzionale nel gravame (p. 2) - con cui il primo giudice ha
innanzitutto ritenuto, ai sensi dell’art. 181 CPC, di limitare l’udienza
preliminare e l’istruttoria a tali questioni (cfr. ordinanza 1° ottobre 2007 e
verbale 13 novembre 2007), ma ciò non esclude affatto, nel caso in cui le
stesse dovessero essere respinte, che si debba poi esperire l’intera
istruttoria di merito e dunque dar luogo all’intero iter procedurale; quanto al
fatto che la domanda di cauzione sia stata formulata solo con la risposta
riconvenzionale, lo stesso non comporta di per sé l’inapplicabilità della
modalità di calcolo di cui all’art. 9 TOA, ma unicamente un’equa riduzione
della cauzione calcolata in base a quel criterio;
che
nel caso di specie, tenuto conto di un valore litigioso della domanda
riconvenzionale di fr. 5'852'387.20 ed applicando l’aliquota minima del 3% (lo
stesso attore riconvenzionale, nel gravame, ha persino ritenuto equo applicare
una percentuale del 4%) prevista dall’art. 9 TOA per tale valore - circostanza
che si impone, stante l’elevato valore di causa (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 36 ad art. 150) - si ottiene così un importo teorico di fr. 175'571.60,
che, visti i presumibili esborsi per spese, appare adeguato aumentare
complessivamente a fr. 180’000.-;
che
tale somma corrisponde evidentemente alle spese ed alle ripetibili che il
convenuto riconvenzionale potrebbe pretendere per l’intero patrocinio nella
causa (riconvenzionale): atteso - come detto - che al momento dell’inoltro
della richiesta di cauzione il patrocinatore del convenuto riconvenzionale aveva
tuttavia già inoltrato l’allegato di risposta riconvenzionale e ritenuto che la
cauzione non può essere chiesta per le spese e le ripetibili già maturate (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 22 ad art. 153; DTF 79 II 305 consid. 2, 118 II 87
consid. 2; II CCA 12 luglio 1996 inc. n. 12.96.20, 13 luglio 1998 inc. n. 12.98.5,
5 febbraio 1999 inc. n. 12.98.252, 5 novembre 2007 inc. n. 12.2007.92), la
fissazione da parte del Pretore di un importo di fr. 100’000.- a titolo di
cauzione non può essere ritenuta eccessiva, tanto più che la giurisprudenza ha
già avuto modo di precisare che nella determinazione delle ripetibili a favore
della parte vincente, e lo stesso principio è stato ritenuto applicabile anche
per la determinazione dell’ammontare della cauzione processuale (II CCA 17
giugno 1996 inc. n. 12.96.129, 9 giugno 1997 inc. n. 12.97.45, 9 ottobre 2006
inc. n. 12.2005.177, 5 novembre 2007 inc. n. 12.2007.92), il primo giudice
dispone di un ampio potere di apprezzamento che può essere censurato in seconda
sede solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che però non è il caso se la somma
attribuita rientra tra i minimi e i massimi della TOA (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 19 ad art. 150), ipotesi questa che si è qui chiaramente avverata;
che
l’appello, manifestamente infondato, di chiara natura dilatoria ed al limite
del temerario, deve pertanto essere respinto, ritenuto che la tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili della sede pretorile, calcolate su un
valore litigioso di fr. 100’000.-, e quelle della sede ricorsuale, calcolate su
un valore litigioso di fr. 80'000.-, seguono l’integrale soccombenza dell’appellante
(art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 28 novembre 2007 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
500.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 2’000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93.
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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