12.2007.253
Compravendita internazionale
20 febbraio 2009Italiano41 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2007.253
Data decisione, Autorità:
20.02.2009, IICCA
Titolo:
Compravendita internazionale
GARANZIA PER I DIFETTI DELLA COSA
CVIM
Incarto n.
12.2007.253
Lugano
20 febbraio
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2000.704
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 24
novembre 2000 da
AO 1
rappr. dall’ RA 1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 2
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento di Lit. 407'824'123
oltre interessi al 5% dal 4 gennaio 1999, domanda confermata nelle conclusioni
con l’indicazione dell’equivalente importo in Є 210'623.59;
domanda
avversata dalla convenuta, che con le conclusioni vi ha aderito in via
subordinata limitatamente a Lit. 151'022'878.94, da versare in cinque rate
prestabilite e con la possibilità, qualora tale importo fosse convertito dal
giudice in franchi svizzeri, di compensare il proprio credito verso l’attrice
di fr. 22'154.10 oltre interessi al 5% dal 4 gennaio 1999, in via ancor più
subordinata limitatamente a fr. 92'822.95;
e che
il Pretore ha accolto parzialmente, condannando la convenuta al pagamento di
fr. 348'835.- oltre interessi al 5% dal 4 gennaio 1999, rigettando in via
definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano e
ponendo in compensazione con il suddetto importo le indennità di fr. 2'800.- e
di fr. 500.- maturate con le sentenze di cui ai doc. 9 e doc. 10, nella misura
in le stesse non fossero già state onorate dall’attrice;
appellante
la convenuta che con atto di appello 4 dicembre 2007 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr.
127'825.17 da versare in cinque rate prestabilite e respingendo qualsiasi altra
domanda, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attrice con osservazioni 29 gennaio 2008 postula la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con petizione 24 novembre 2000 AO 1, __________ __________ (__________),
ha chiesto la condanna di AP 1, __________ (ora __________) al pagamento di Lit. 407'824'123, oltre
interessi al 5% dal 4 gennaio 1999, per la fornitura e il montaggio degli
arredamenti interni del negozio __________ a __________, di cui AP 1 era
titolare. Al riguardo, essa ha segnatamente allegato l’intempestività della
notifica di eventuali difetti da parte della convenuta unicamente con missiva 4
gennaio 1999, dopo aver iniziato l’attività del centro commerciale già nell’ottobre
1998.
2. Nella
propria risposta 20 febbraio 2001 la convenuta si è opposta alla richiesta di
controparte, allegando di aver segnalato i difetti "ben prima" dello
scritto indicato dalla controparte e che comunque non vi sarebbe stato né il
collaudo né la liquidazione finale, a partire dalla quale sarebbero iniziati a
decorrere i termini di pagamento. Essa ha altresì invocato il fatto che l’attrice
avrebbe fornito molto meno di quanto elencato nelle proprie fatture e nei
preventivi, così come materiale non ordinato o non corrispondente alle
richieste della convenuta (dimensioni errate). Tant’è che, a detta della convenuta,
diversa merce fornitole in un secondo tempo era in sostituzione di quella
difettosa. Essa ha altresì precisato che i preventivi prevedevano un costo
massimo di Lit. 280'000'000.- rispettivamente di Lit. 15'398'000.-, a
prescindere dai ribassi, e che i costi di trasporto e di installazione della
merce (fr. 13'097.90 solo per il montaggio), da lei anticipati, erano a carico
dell’attrice, motivo per cui essi sarebbero stati da dedurre dalla pretesa
attorea. Essa ha poi chiesto il risarcimento del pregiudizio da lei subìto a
causa della difettosità della merce e il versamento degli oneri processuali di
cui alle sentenza della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, e della CEF
di cui ai doc. 9 e 10. La convenuta ha altresì affermato che le parti avevano
pattuito, oltre al ribasso del 17.7.%, un ribasso promozionale per l’estero del
21% circa sull’importo già ridotto.
3. Con
replica 19 aprile 2001 l’attrice si è confermata nella propria domanda. Essa ha segnatamente
contestato la difettosità della merce, conforme ai parametri posti dalla stessa
__________, e ha precisato che in realtà sarebbe stata la convenuta ad aver
utilizzato in maniera impropria gli scaffali forniti, caricandoli
eccessivamente o esponendo prodotti non proposti da __________. Ciò posto, essa
ha affermato che la controparte gestiva dal 1998 il centro commerciale __________
a __________ perfettamente funzionante e arredato con il mobilio da lei
fornito, realizzando cospicui guadagni. Sulla quantità della merce da lei
fornita, l’attrice ha reputato
che la stessa fosse quella accettata dalla convenuta, che l’avrebbe infatti sdoganata per Lit. 407'824'123 e avrebbe sottoscritto per accettazione i preventivi. Sulla
questione, poi, della presunta merce difettosa gettata o ritornata, l’attrice
ha contestato tale circostanza, per nulla dimostrata e, anzi, confutata dalla
richiesta della convenuta di fornire altro materiale. L’attrice ha contestato,
infine, l’esistenza di uno sconto promozionale oltre a quello del 17.70% sul
prezzo di vendita e il pagamento degli oneri processuali invocati dalla
convenuta. Con duplica 11 giugno 2001 la convenuta ha contestato le
argomentazioni avversarie.
4. Esperita l’istruttoria,
le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali scritti.
L’attrice si è confermata nella propria domanda, convertendo il valore chiesto
in Є 210'623.58. La convenuta ha ribadito la sua richiesta di reiezione
della petizione. Ciò anche perché, a detta della convenuta, l’attrice non
avrebbe dimostrato il tasso di cambio dalle lire italiane all’euro. In via
subordinata essa ha chiesto di accoglierla limitatamente a Lit. 151'022'787.94,
da versare in cinque rate determinate. Nella misura in cui tale importo sarebbe
stato convertito in franchi svizzeri dalla prima giudice, essa ha chiesto la
compensazione con un proprio credito di fr. 22'154.10 che ha asserito derivare
dal minor valore della merce per difetti e dagli oneri processuali delle
precedenti procedure. In via ancor più subordinata, ha aderito alla petizione
per fr. 92'822.95.
5. La Pretora ha
accolto la petizione limitatamente a fr. 348'835.- oltre interessi del 5% dal 4
gennaio 1999. Ella ha ritenuto applicabile alla fattispecie la Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sui contratti di
compravendita internazionale di merci (RS 0.221.211.1; CVIM). La prima giudice
ha anzitutto accertato che la convenuta era a conoscenza del "book __________".
Ricordato, poi, che compete all’acquirente dimostrare la tempestività dell’ispezione
della fornitura e della notifica dei difetti, la Pretora ha accertato che nella
fattispecie, data la natura della merce, eventuali difetti avrebbero potuto
essere individuati facilmente con una normale verifica. Se non che, la
convenuta aveva notificato i difetti intempestivamente, poiché solo due mesi dopo
l’apertura del negozio, avvenuta nell’ottobre 1998, e circa tre mesi dopo la
consegna della merce. Invero, la Pretora ha accertato che la convenuta aveva
notificato, peraltro in modo generico, i difetti con scritto 4 gennaio 1999 e
solo con il proprio allegato di riposta 20 febbraio 2001 aveva sostenuto di
aver ricevuto forniture inferiori rispetto a quanto fatturato. Inoltre, la
prima giudice ha ritenuto che quest’ultima non aveva dimostrato né che le parti
avessero pattuito la necessità di un collaudo della merce – e che solo da quel
momento questa avrebbe potuto essere consegnata – , né un ulteriore ribasso del
21%, e nemmeno le poste di danno che essa pretendeva compensare con la pretesa
attorea. La Pretora ha poi accertato che dal carteggio processuale emergeva un
importo di Lit. 406'893'145, già compreso il ribasso del 17.7%, pari a Є
210'142.-, equivalenti, al tasso di cambio del giorno dell’emanazione della
sentenza, a fr. 348'835.-.
6. L’appellante sostiene che la Pretora abbia
affrontato il tema della qualifica giuridica del contratto in modo errato e lo
abbia risolto parzialmente. Essa non contesta l’applicazione della Convenzione di Vienna, ma reputa che l’obbligo contrattuale della controparte non
consisteva unicamente nel fornire della merce, bensì anche nel confezionarla,
nel trasportarla, nel montarla, sicché vi sono evidenti elementi di appalto.
Essa ritiene, quindi, che "al di là della teoria, il Pretore ha
completamente omesso di valutare anche le conseguenze degli obblighi accessori
assunti dalla AO 1" (appello, pag. 5 in mezzo). Tuttavia, la convenuta non
trae conclusioni dal suo asserto, di modo che lo stesso è irricevibile.
Inoltre, va detto a titolo abbondanziale che la prima giudice ha accertato
proprio quanto indicato dall’appellante, ovvero che l’attrice si era impegnata
non solo a fornire, bensì anche a trasportare e installare la merce. Essa ha
tuttavia spiegato che secondo la Convenzione di Vienna, la dottrina e la
giurisprudenza in merito, un simile rapporto contrattuale si caratterizza quale
contratto di compravendita, "poiché dai documenti agli atti e dall’istruttoria
risulta che la prestazione preponderante dell’obbligo della AO 1 risulta essere
quella della fornitura di merce e non di altri servizi" (sentenza
impugnata, pag. 4 in mezzo). L’appellante non spiega quindi le
ragioni per cui la conclusione pretorile, debitamente motivata, sarebbe stata
errata e con ciò da riformare (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Anche sotto questo
profilo, quindi, l’appello
sarebbe irricevibile.
7. La convenuta sostiene
anzitutto che l’attrice si era impegnata a fornire un "lavoro estremamente
accurato e svolto con materiali di assoluta affidabilità e solidità"
(memoriale, pag. 2 in basso). Essa non trae tuttavia conclusioni dal suo
asserto, di modo che lo stesso è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). A
ogni modo, non si comprende come esso possa influire sull’esito del presente
giudizio, considerato che la Pretora ha ritenuto che la convenuta non aveva
dimostrato di aver notificato in maniera tempestiva eventuali difetti e che
dall’istruttoria era emerso che al momento dell’inaugurazione e apertura del
negozio quest’ultimo rispecchiava pienamente l’immagine __________ e tutti i
prodotti erano sistemati sugli scaffali (sentenza impugnata, pag. 6 seg.). L’appellante
prosegue invocando la pattuizione di uno sconto del 17.7% e di uno ulteriore
del 21% (pag. 3 in alto). Da una parte, la censura è inconsistente, dato che la
prima giudice ha riconosciuto il primo sconto (sentenza impugnata, pag. 9 in
basso). Quanto al secondo sconto, la Pretora ha spiegato che non era stato
dimostrato (pag. 10 in alto). Al riguardo, l’appellante rinvia al doc. 3bis. Se
non che, da tale documento emerge unicamente lo sconto del 17.70%. L’appellante
ribadisce, inoltre, che la controparte si era impegnata ad allestire una
liquidazione finale da sottoporre al cliente in sede di collaudo. In merito,
essa rinvia nuovamente al doc. 3bis testé citato. Tuttavia, nello scritto in
questione l’attrice ha affermato che "con riferimento al contratto di
fornitura d’arredo con Voi stipulato, Vi confermiamo che le eventuali forniture
supplementari rispetto a quanto stabilito dal contratto saranno rilevate nella
contabilità finale di cantiere e aggiunte al conteggio finale". Non vi è
quindi alcun accenno all’asserito collaudo. Lo stesso dicasi per il doc. 1, che
è unicamente il preventivo allestito dall’attrice. Le censure illustrate sopra
non possono quindi essere condivise.
8. L’appellante
prosegue sostenendo che la controparte avrebbe emesso, in maniera
anticontrattuale, una serie di fatture disordinate e ridondanti, immediatamente
da lei contestate poiché ingiustificate. Essa afferma di essersi resa conto del
fatto che quanto fatturato non corrispondeva a quanto effettivamente consegnato
e che tale circostanza sarebbe emersa dall’istruttoria. L’appellante si diffonde anche al riguardo in considerazioni
generiche, senza riferirsi alle puntuali e circostanziate argomentazioni
contenute nella sentenza impugnata, in chiaro dispregio di quanto previsto
dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, che impone di precisare i motivi di fatto e
di diritto per i quali il giudizio sarebbe errato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 23 e 27 ad art.
309). Essa rinvia agli allegati di prima istanza (appello, pag. 3 in
mezzo). Se non che, il richiamo alle motivazioni espresse
dinanzi al primo giudice è inconciliabile con l’esigenza di una motivazione chiara degli allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App.
2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309). Su questo punto l’appello è dunque irricevibile.
9. A
detta della convenuta il riassunto eseguito dalla Pretora degli allegati di
causa è riduttivo, impreciso e parzialmente sbagliato (appello, pag. 3 in fondo
e 4 in alto). Tuttavia, essa non trae conclusioni dalla propria censura. Non motivato a sufficienza, al riguardo l'appello va dichiarato
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
10. L’appellante critica
la decisione della Pretora di convertire in Euro l’importo richiesto dall’attrice
sulla base del tasso di cambio emerso da due siti internet (appello, pag. 4
seg.). Essa ritiene che tale tasso di cambio non sia un fatto notorio. Di
conseguenza, la convenuta reputa che competeva alla controparte inoltrare una
domanda volta a modificare la propria richiesta di giudizio sulla scorta di
documentazione attestante il calcolo della nuova valuta. Se non che, la stessa
appellante dichiara di non far "valere formalmente questa censura in
appello, pur interrogandosi sui limiti della possibilità di considerare come
"notori" i dati che vengono forniti sul web" (pag. 4 in basso). In
mancanza di una richiesta di appello in merito, non vi è quindi motivo di
chinarsi sulla questione.
11. L’appellante prosegue
criticando la decisione della prima giudice di convertire l’importo richiesto
in lire italiane dapprima in Euro e, poi, in franchi svizzeri. Essa reputa che
la Pretora avrebbe dovuto convertire le lire direttamente in franchi, al cambio
indicato dal perito giudiziario. Se così non fosse, l’appellante reputa di
soffrire del rafforzamento dell’Euro (appello, pag. 5 in alto). A torto.
Invero, l’art. 75 lett. c CPC prevede che l’azione non si ritiene mutata quando
in seguito a una modificazione dell’oggetto litigioso, avvenuta
indipendentemente dalla volontà dell’attore, questi chieda l’oggetto surrogato
o la rifusione dei danni. Come spiegato dalla Pretora, dal 1° marzo 2002 la
lira italiana è stata sostituita dall’euro. Di conseguenza, l’attrice ha a
ragione convertito con le proprie conclusioni 16 novembre 2006 l’importo da lei
rivendicato in Euro. Non aveva invece alcun obbligo di convertire lo stesso in
franchi svizzeri. Invero, questa Camera ha già spiegato che la parte attrice
può procedere per ottenere il pagamento di un importo in valuta straniera (cfr.
Cocchi/Trezzini, op. cit., App.
2000/2004, Lugano 2005, n. 31 ad art. 86). L’attrice ha indicato nelle proprie
conclusioni il tasso di conversione nel seguente modo: 1 Є = 1936.27 Lit.
Al riguardo, essa ha rinviato al Regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio del
31 dicembre 1998, che avrebbe stabilito in maniera definitiva il tasso di
conversione delle due valute. La Pretora ha aderito al tasso testé indicato
(sentenza impugnata, pag. 10). Le parti hanno rinunciato a comparire al
dibattimento finale e, di conseguenza, la stessa convenuta si
è privata della possibilità di esprimersi su ogni tema che fosse suscettibile
di essere discusso in quella sede, così come la conversione dell’importo richiesto da controparte in Euro.
Essa non se ne può quindi lamentare in questa sede, se non contravvenendo al
principio della buona fede nel processo (II CCA, sentenza inc. 12.2002.119 del
1° ottobre 2003, consid. 17). Su questo punto l’appello dev’essere
pertanto respinto.
12. L’appellante sostiene che l’attrice avrebbe dovuto dimostrare la
propria pretesa sulla base dei documenti contrattuali, e non sulla scorta di
fatture o documentazione doganale, quindi unilaterale, che la convenuta ha
peraltro prontamente contestato (appello, pag. 6 seg. e pag. 8 in alto). Effettivamente,
la prima giudice ha fondato il proprio accertamento sulle risultanze
menzionate, nonché sulla testimonianza del teste __________, capo del reparto
importazioni della trasportatrice __________ (sentenza impugnata, pag. 9). Tuttavia, non è dato di capire in che misura i bollettini allestiti su
carta intestata __________, sottoscritti da quest’ultima e vidimati dalle autorità doganali, che hanno specificato
essere "conforme al dichiarato" (doc. C), così come la documentazione
di trasposto (doc. rich. I), possano essere ritenuti "unilaterali".
Il perito giudiziario ha affermato che la "dichiarazione di trasporto AO 1
(…) è un documento per trasporto e sdoganamento il quale non è stato
controllato" né da __________, né dalla convenuta (complemento 2 maggio
2005 di perizia, pag. 9 in fondo). Tuttavia, anche nell’ipotesi in cui __________ non avesse controllato la merce, non va
dimenticato che tali documenti sono stati allegati al bollettino doganale che,
si ripete, è stato vidimato anche dalle autorità doganali. D’altra parte, l’appellante nemmeno afferma che la dogana non abbia verificato la
merce trasportata. Anche tale argomentazione dell’appellante non può di conseguenza essere condivisa.
13. Secondo
l’appellante, la prima giudice avrebbe omesso di considerare gli accertamenti
peritali, secondo i quali il valore della merce elencata nel preventivo 9
giugno e in quello 24 agosto 1998 "forniti, montati e consegnati in
loco" ammonta a Lit. 232'282'000 (appello, pag. 8 in alto). Se non che, come rilevato dall’appellata
(osservazioni, pag. 8), il perito giudiziario ha precisato che "nei
magazzini sono stati trovati elementi di arredo fisso accatastato, quali
fondali di cui non è stato possibile rilevarne la quantità. Stessa situazione
anche per parti di arredo mobile quale staffe, barre, broches ecc. ammassati
alla rinfusa. Per avere una visione e un computo preciso di quanto è presente
nei magazzini si dovrebbe allestire un inventario degli stessi, ma purtroppo
così ammassati è impossibile." (complemento 21 marzo 2005 di perizia, pag.
4). Egli ha altresì dichiarato che "diversi elementi di arredo sono stati
effettivamente posati, vedi ad esempio la scalinata presso video fai la
modella, cassetto reparto cosmetici/mobile profumeria, ma non erano presenti al
momento del sopralluogo" (loc. cit., pag. 5). Di conseguenza, il perito ha
raffrontato con i preventivi unicamente "l’arredo mobile esposto"
(loc. cit.). Il suo accertamento nulla dice, quindi, sulla quantità di merce
fornita alla convenuta. Come tale, esso è pertanto irrilevante ai fini della
presente questione.
14. Inoltre,
l’appellante ritiene che l’attrice le abbia fornito "molto
meno" di quanto da lei fatturato. Al riguardo, essa precisa, rinviando al
doc. C1, che un pannello è stato fornito in tre pezzi ma fatturato in cinque,
che se si esamina il doc. N si desume che l’attrice ha modificato unilateralmente quanto preventivato e che le
parti riconoscono che essa aveva rinunciato all’acquisto dell’attrezzatura
a parete per i jeans (appello, pag. 7 in fondo). Al riguardo, la Pretora ha precisato
che la convenuta aveva allegato di aver ricevuto forniture inferiori rispetto a
quello fatturato unicamente con la propria risposta di causa 20 febbraio 2001
(sentenza impugnata, pag. 6 in basso). Secondo l’art. 35 cpv. 1 CVIM il venditore deve
fornire merci la cui quantità, qualità e tipo corrispondono a quelli previsti
dal contratto e il cui imballaggio o condizionamento corrispondono a quelli
previsti dal contratto. Anche per quanto concerne la quantità della merce
fornita, l’acquirente è tenuto a verificare la stessa e a segnalarla al
venditore tempestivamente (art. 38 cpv. 1 e 39 cpv. 1 CVIM). L’art. 39 cpv. 2
CVIM prevede che il compratore perde in ogni caso il diritto di prevalersi di un
vizio di conformità se non lo denuncia il più tardi entro un termine di due
anni a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente
consegnate, a meno che tale termine non sia incompatibile con la durata di una
garanzia contrattuale. Compete all’acquirente dimostrare di aver verificato e segnalato tempestivamente
un’eventuale difformità della
merce dal contratto (Brunner, UN-Kaufrecht-CISG,
Berna 2004, n. 27, pag. 240). Nella fattispecie, tra la consegna della
merce al più tardi nell’ottobre 1998 (cfr. doc. C) e la risposta di causa nel
febbraio 2001 il periodo biennale è ampiamente trascorso. L’appellante afferma
di aver contestato la fatturazione chiedendo ripetutamente l’allestimento del
conteggio finale. Al riguardo, essa rinvia ai doc. 3 e doc. 3bis. Se non che,
il doc. 3 è un preventivo di costo e il doc. 3bis è uno scritto della convenuta
all’attrice nel quale essa conferma "che le eventuali forniture
supplementari rispetto a quanto stabilito dal contratto saranno rilevate nella
contabilità finale di cantiere e aggiunte al conteggio finale". Non vi è
quindi alcun accenno su presunte lamentele in merito alla quantità della merce fornita.
L’appellante ritiene che non sarebbe comunque stata necessaria una
contestazione della fatturazione. Al riguardo, essa rinvia a una sentenza del Tribunale
federale di cui al DTF 112 II 500. Il Tribunale federale ha spiegato in tale
sentenza che la mancata contestazione, nella fattispecie, durante
alcuni mesi di una fattura dettagliata di un appaltatore non poteva essere
considerata quale accettazione tacita di tale fattura. Esso ha precisato, al
riguardo, che il committente che voglia opporsi a una pretesa che compete
all’appaltatore dimostrare, non è soggetto ad alcun limite temporale. Se
non che, in tale fattispecie non era anzitutto applicabile la CVIM. Inoltre, va
ricordato che il Tribunale federale ha spiegato che in una
fattispecie soggetta all’applicazione
della Convenzione testé citata, una volta che l’acquirente ha preso in consegna la merce, spetta a lui dimostrare
che essa non è conforme al contratto (DTF 130 III 258 consid. 5.3). Di
conseguenza, la giurisprudenza invocata dall’appellante non le è di ausilio.
15. La
convenuta afferma, inoltre, di non aver ricevuto personalmente la merce, che è
stata presa in carico sul cantiere, in un ambiente caotico, da dipendenti dell’attrice e/o di __________ italiana, e non
da suoi dipendenti o rappresentanti, mentre la ditta __________, incaricata del
trasporto, non ha mai verificato né è stata chiamata a verificare, la
corrispondenza dei documenti di trasporto con le fatture (appello, pag. 7 in
fondo). Se non che, tali critiche nulla mutano al fatto che la convenuta non ha
tempestivamente né verificato la merce né segnalato a controparte eventuali
difformità contrattuali.
16. Sostiene
la convenuta che era necessario un collaudo per procedere alla fatturazione
(appello, pag. 8 in alto). La prima giudice ha ritenuto
che la convenuta non ha dimostrato la pattuizione di un collaudo (sentenza
impugnata, pag. 8). Con tale argomentazione l’appellante non si confronta,
limitandosi a ribadire il proprio punto di vista, sicché al riguardo l’appello
è inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
17. L’appellante ritiene che la controparte le
abbia fornito merce non comandata e fatturata con l’indicazione "extra preventivo". Essa afferma di non aver
accettato tale merce, che inoltre, come emerso dalla perizia giudiziaria
(complemento 2 maggio 2005, pag. 9 segg.) era stata immediatamente restituita
all’attrice (appello, pag. 8 in
mezzo). Nel passaggio menzionato dall’appellante, il perito non afferma che parte della merce non sia
stata accettata dalla convenuta e immediatamente restituita. Egli si limita ad
affermare che "le attrezzature trasportate e sdoganate sono di molto
superiori a quanto preventivato" (pag. 9 in basso). Tuttavia, dal
carteggio processuale emerge che la convenuta ha invocato tale circostanza per
la prima volta con la propria risposta di causa 20 febbraio 2001 (pag. 2 in
basso). D’altra parte, l’appellante nemmeno indica delle risultanze
in senso contrario. Anche su questo punto vale, quindi, quanto illustrato sopra
sulla perenzione biennale (consid. 14). Al riguardo, l’appello va pertanto respinto.
18. Afferma
l’appellante che l’attrice ha
fatturato del materiale che serviva a sostituire la merce da lei non accettata.
Di conseguenza, la controparte le avrebbe caricato due volte parte dei costi
(memoriale, pag. 8 in fondo seg.). Al riguardo l’appellante rinvia anzitutto alla testimonianza di __________ __________
(che ha lavorato per la convenuta quando era in corso di allestimento il
negozio in questione), che però riferisce sulla sostituzione di una parte della
merce, ma nulla dichiara sulla doppia fatturazione invocata dall’appellante. Già per questo motivo, quindi,
l’appello si rivela infondato.
Si aggiunga che le difformità contrattuali previste dall’art. 39 CVIM concernono anche il caso di
fornitura eccessiva risultante da quanto riportato nella fattura. Invero, non
vi è motivo di trattare in maniera differente una fornitura che non corrisponda
in quantità a quello che è stato previsto dalle parti, da una fornitura esatta
ma che è stata fatturata più volte, come qui invocato dall’appellante (cfr. Schlechtriem/Schwenzer, Kommentar zum Einheitlichen
UN-Kaufrecht – CISG -, 4ª ed.,
n. 16a a pié di pag. 455). Di conseguenza, la doglianza dell’appellante sarebbe comunque intempestiva.
19. La difettosità
della merce, prosegue l’appellante, non poteva essere messa in discussione e la
Pretora non avrebbe affermato il contrario. Essa si diffonde in tutta una serie
di argomentazioni che suffragherebbero il carattere difettoso della fornitura e
critica la decisione della Pretora di ritenere intempestiva la sua notifica dei
presunti difetti (memoriale, pag. 9 in basso segg.). A suffragio della propria
tesi l’appellante rinvia all’art. 38 cpv. 1 CVIM, secondo il quale il
compratore deve esaminare le merci o farle esaminare entro il termine più breve
possibile, come permesso dalle circostanze. Essa sostiene che tra le
circostanza da valutare, vi è il tipo di merce che, come nella fattispecie,
presuppone una fase di prova e perfino di messa in funzione. La convenuta
rinvia, al riguardo, alla testimonianza di __________ __________, laddove egli
afferma: "durante il montaggio ho avuto modo di fare notare gli [agli]
operai che a mio modo di vedere non montavano le infrastrutture correttamente,
siccome questi ultimi eseguivano il montaggio dei bulloni con il trapano e poi
forzavano le viti rovinando i filetti. La mia intuizione e l’osservazione fatta agli operai è stata
perspicace: infatti con l’andar
del tempo verso fine anno/inizio anno nuovo, spostando i mobili ho notato delle
viti per terra (bulloni del 5-7 con incastro a imbus neri). In certi punti le
infrastrutture erano piegate, alcune non tenevano più e alcuni meccanismi per
abbassare la stecca per appendere vestiti erano rotti quasi tutti"
(verbale 13 novembre 2001, pag. 4 in mezzo). Da tale testimonianza la convenuta
invoca la tempestività della propria notifica del 4 gennaio 1999 (doc. E). Se
non che, tale censura è nuova e, con ciò, irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC). Dinanzi al primo giudice, infatti, la convenuta non ha sostenuto che i
difetti si fossero rivelati solo dopo l’apertura del centro o, meglio, solo verso la fine di dicembre 1998.
D’altra parte, nello scritto 4
gennaio 1999 essa ha affermato che "diverse parti in legno dell’arredamento risultano essere di spessore
estremamente sottile e particolarmente fragili. Ciò significa che non sono
adatti per l’uso concordato. Lo
stesso vale per i ripiani e le parti d’arredo in vetro, nonché per l’appenderia". Essa ha altresì asserito che "si sono già
verificate delle rotture in seguito all’estrema fragilità degli elementi forniti" (doc. E). Essa non ha
invece affermato di essersi accorta solo con il tempo dell’inadeguatezza delle strutture o della loro
rottura. D’altra parte, la
convenuta ha riferito di una fragilità "estrema" degli elementi, che
si erano in parte rotti al momento in cui essa ha notificato i difetti. Così
come descritti, i difetti non possono quindi dirsi celati e manifestatisi solo
in un secondo tempo. Di conseguenza, dev’essere condivisa la motivazione della Pretora, secondo la quale alla
luce della natura della merce eventuali difetti avrebbero potuto essere individuati
facilmente con una normale verifica. D’altro canto, la prima giudice ha precisato che la convenuta non
aveva comprovato, e neppure argomentato, un’impossibilità oggettiva di più pronta notifica data dalle
circostanze (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). Anche al riguardo l’appello è quindi da respingere.
20. La
convenuta afferma di aver notificato i difetti prima dello scritto 4 gennaio
1999 (doc. E). Al riguardo, essa rinvia al contenuto dello stesso, ove dichiara
di "riconfermare l’avvenuta
notifica dei difetti" ed evidenzia "come più volte segnalato (sia
direttamente, sia per il tramite dell’Ufficio tecnico della __________)" (appello, pag. 13 in mezzo).
Tuttavia, quanto indicato in tale missiva in merito a precedenti notifiche si
esaurisce in un mero asserto di parte, sprovvisto di rilevanza probatoria. L’appellante ritiene di aver segnalato i
difetti in occasione di un incontro tra i rappresentanti delle parti nel mese
di novembre 1998, così come confermato dal teste __________ __________
(memoriale, pag. 13). Se non che, quest’ultimo non riferisce sul momento in cui
tale incontro si sarebbe tenuto. Anzi, egli ammette di non ricordare esattamente
la data (verbale 13 novembre 2001, pag. 5 in fondo). La convenuta invoca anche
la testimonianza di __________ __________, direttore operativo di __________
vendite all’ingrosso. Anche tale
teste, tuttavia, non indica la data in cui eventuali difetti sarebbero stati
segnalati all’attrice (cfr.
verbale per rogatoria 28 maggio 2003, risposta a domanda n. 6).
21. L’appellante afferma che laddove il contratto
prevede prestazioni accessorie tipiche di un contratto di appalto è necessario
procedere a un collaudo alla presenza delle parti. Ciò non sarebbe tuttavia avvenuto
nella fattispecie e, pertanto, non sarebbe iniziato a decorrere il termine per
segnalare l’esistenza di
difetti (appello, pag. 12 in alto). La Pretora ha spiegato che siccome la
convenuta non aveva chiesto un collaudo prima di inaugurare e aprire il
negozio, né con lo scritto di cui al doc. E, se ne doveva concludere che essa
aveva accettato la merce fornita dall’attrice e che il collaudo non era una condizione essenziale per le
parti (sentenza impugnata, pag. 8 in basso). Con tale argomentazione l’appellante non si confronta, limitandosi a
ribadire quanto esposto dinanzi alla prima giudice. Al riguardo, l’appello è quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
22. La
convenuta reputa che se l’attrice
fosse stata sicura della tardività della sua notifica, rispettivamente se essa
avesse voluto eccepirla, non avrebbe mandato sul posto dei tecnici e non si
sarebbe premurata di coinvolgere alcune ditte che avrebbero fornito il
materiale (appello, pag. 14). Il venditore può rinunciare a prevalersi dell’eccezione di intempestività nella
segnalazione dei difetti. Ciò può avvenire anche per atti concludenti. Ad
esempio, una tale rinuncia è ravvisabile quando egli riconosce senza riserve la
difettosità invocata, si dichiara disponibile all’eliminazione di tale difetto oppure aderisce, sempre senza alcuna
riserva, all’esame oggettivo
dei difetti invocati. Viceversa, la semplice intavolazione di trattative non
rappresenta una simile rinuncia (Schlechtriem/Schwenzer,
op. cit., n. 33 ad at. 39 CVIM). Sulla questione l’appellante rinvia a degli scritti 27
gennaio, 5 e 15 febbraio 1999 (doc. L e M). Con la missiva 27 gennaio 1999 essa
ha chiesto a __________ se il punto vendita di __________ era conforme alle
loro specifiche e con quanto concordato con la stessa in fase di progetto e di
allestimento. Con scritto 5 febbraio 1999 quest’ultima ha affermato la conformità del punto vendita al suo progetto
tecnico. Il 15 febbraio 1999, poi, __________ __________ ha confermato di non
aver mai avuto alcuna contestazione in merito alla merce, già fornita ad altri
centri. Il 15 febbraio 1999 __________ __________ __________ __________ __________.
__________ ha dichiarato che i materiali, di ottima qualità, erano stati
prodotti da una primaria industria svizzera. Essa ha peraltro ribadito l’assenza di lamentele da parte degli altri
centri. Di conseguenza, l’attrice
non ha aderito senza alcuna riserva all’esame oggettivo dei difetti invocati. Essa ha semplicemente chiesto
ai suoi fornitori, in maniera teorica e, quindi, senza esaminare i difetti
addotti dall’acquirente, se il
materiale era conforme a quanto pattuito. L’appellante afferma che la controparte avrebbe mandato sul posto dei
tecnici. Al riguardo, essa non rinvia tuttavia ad alcuna risultanza
processuale, sicché su questo punto l’appello è finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Sia
come sia, si precisa che nemmeno l’incontro riferito dal teste __________ __________ (verbale 13
novembre 2001, pag. 6) può essere di ausilio alla tesi della convenuta. Invero,
tale incontro rappresenta, semmai, un’intavolazione di trattative che, come si è detto sopra, non conferma
la rinuncia, da parte dell’attrice,
ad avvalersi dell’eccezione di
intempestività. Alla luce di quanto sin qui esposto la decisione della Pretora
di ritenere la notifica dei difetti intempestiva resiste alla critica.
23. L’appellante rimprovera alla prima giudice di
aver ritenuto generica la segnalazione dei difetti (memoriale, pag. 14 in basso).
Considerato che, come si è detto sopra, tale notifica è da considerare tardiva,
non vi è motivo di addentrarsi nella questione.
24. La
convenuta ritiene che la Pretora non abbia tenuto conto dell’accertamento peritale sul valore di Lit.
232'282'000, indipendentemente
dalla sua difettosità, della merce fornitale dall’attrice (appello, pag. 15 in alto). Come ben risulta dal complemento
e delucidazione di perizia 12 settembre 2005 (risposta n. 5, pag. 12), il
perito ha ottenuto tale cifra moltiplicando i quantitativi da lui riscontrati,
inferiori rispetto a quelli indicati nel preventivo, per il prezzo unitario
preventivato. Come detto (sopra, consid. 14), la convenuta ha contestato la
quantità fornita dall’attrice
intempestivamente. La questione, quindi, di sapere a quanto ammonterebbe il
relativo costo è irrilevante ai fini del presente giudizio.
25. L’appellante allega, inoltre, che il costo
del trasporto e del montaggio (fattura C12) non avrebbe dovuto essere computato
nell’ammontare della pretesa attorea.
Essa afferma che l’attrice
doveva in un primo tempo assumersi tali spese e che poi le parti hanno ritenuto
di fatturarle in economia, ovvero in base a una tariffa oraria. Se non che, prosegue
la convenuta, non vi sarebbe alcun riscontro probatorio sul tempo impiegato per
le prestazioni in questione, rispettivamente sulla congruità della pretesa
(appello, pag. 15 in basso). Nella propria risposta 20 febbraio 2001 la
convenuta non ha contestato la presenza, tra le fatture di cui al doc. C
invocate a suffragio della propria pretesa dall’attrice, delle spese di trasporto e di montaggio o la loro congruità
(cfr. ad 2, pag. 2 seg.). Sotto il punto 8 essa ha poi aggiunto, per
giustificare una detrazione dalla pretesa avversaria, che tali costi dovevano
essere a carico dell’attrice,
mentre essa avrebbe "anticipato dei costi legati a queste prestazioni,
come si evince dai documenti in atti (per il montaggio) e dai documenti dell’attrice (per il trasporto), per un totale
di parecchie migliaia di franchi (fr. 13'097.90 per il
solo montaggio)" (pag. 5 in alto). Con le conclusioni ha infine ribadito
tale circostanza (pag. 13 in mezzo). È quindi solo con l’appello che la
convenuta ha sostenuto che tali prestazioni sarebbero state fatturate "in
economia". Di conseguenza, tale censura è nuova e come tale irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Sia come sia, va comunque rilevato che dagli
atti non emerge una reazione della convenuta a quanto indicato nelle fatture di
cui al doc. C prima della presente causa. D’altra parte, lei stessa non afferma
di aver già contestato la posta di cui al doc. C12 prima della propria
risposta. Non va dimenticato, inoltre, che con missiva 22 dicembre 1998 l’attrice
aveva messo in mora la convenuta per il pagamento degli importi indicati nelle
fatture di cui al doc. C (doc. D). In appello essa, come si è visto (sopra,
consid. 8), ha affermato di essersi resa conto del fatto che quanto
fatturato non corrispondeva a quanto effettivamente consegnato e che tale
circostanza sarebbe emersa dall’istruttoria. Tuttavia, come si è detto al
riguardo l’appellante si diffonde in
considerazioni generiche e, quindi, irricevibili. Si ricorda che, come in parte
già illustrato sopra (consid. 18), il vizio di conformità di cui all’art. 39 CVIM concerne anche fatturazioni
inesatte. Invero, non si ravvisa il motivo per cui bisognerebbe trattare in
maniera differente una fornitura che non corrisponda in quantità a quello che è
stato previsto dalle parti, da una fornitura esatta ma che è stata fatturata
più volte o erroneamente, come qui invocato dall’appellante (cfr. Schlechtriem/Schwenzer,
Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht – CISG -, 4ª ed., n. 16a a pié di pag. 455). Per gli
stessi motivi non può essere seguita la censura dell’appellante secondo la quale essa avrebbe già anticipato
integralmente le spese di trasporto e, in relazione al montaggio, pure le spese
di vitto e alloggio dei dipendenti dell’attrice (appello, pag. 16 in alto).
26. Anche
l’accertamento della Pretora,
secondo la quale il ribasso del 17.7% sarebbe già stato compreso nell’importo indicato nelle fatture di cui al
doc. C (sentenza impugnata, pag. 9 in fondo), è contestato dall’appellante. Quest’ultima
sostiene che tale ribasso non sarebbe già compreso nella fattura di cui al doc.
C5 e in quella di cui al doc. C12 (appello, pag. 16 in mezzo). Dal doc. C5, a
pag. 8 della fatturazione periodica, emerge, proprio come evidenzia l’appellante, che dagli importi ivi elencati
non è stato dedotto alcuno sconto. Dato che l’esistenza di tale sconto non è stato contestato dall’attrice (replica, ad 7, pag. 7), non vi è
motivo di trattare diversamente tali poste. D’altra parte, l’attrice
non allega alcunché al riguardo nelle proprie osservazioni. Di conseguenza,
dall’importo accertato dalla
Pretora in Lit. 406'893'145 occorre dedurre Lit.
850'485, corrispondenti allo sconto del 17.7% su complessivi Lit. 4'805'000
(1'350'000 + 123'000 + 435'000 + 856'000 + 525'000 + 1'197'000 + 157'000 +
162'000), per un risultato di Lit. 406'042'660. Come detto sopra, l’attrice non
ha contestato l’esistenza di un ribasso del 17.7%. Tuttavia, nella risposta ha
precisato che esso era calcolato sul prezzo di vendita (replica, ad 7, pag. 7).
Nella duplica la convenuta non ha a sua volta contestato la precisazione testé
citata. Di conseguenza, essa non può invocare ora una simile riduzione sui
costi di montaggio e di trasferta di cui al doc. C12. Considerato il tasso di
cambio indicato dalla Pretora, si ottiene quindi una cifra corrispondente a Є
209'704.-, convertiti, al tasso utilizzato dalla prima giudice, in fr.
348'109.-.
27. L’appellante ritiene, poi, di aver dimostrato
l’esistenza di un ulteriore
sconto del 21%. Essa sostiene che tale circostanza sarebbe comprovata dal doc.
1, pag. 15, ove si indica uno "sconto promozionale per estero". Al
contrario dello sconto del 17.7%, ammesso dall’attrice, tale posta è stata contestata dalla stessa. Di conseguenza,
considerato che come illustrato sopra (consid. 25) la convenuta ha contestato
su questo punto le fatture di cui al doc. C unicamente con la propria risposta,
la sua contestazione è intempestiva. Anche su questo punto l’appello deve dunque essere respinto.
28. La
convenuta sostiene che dalla pretesa attorea devono essere dedotti gli importi
corrispondenti ad asseriti costi di riparazione dei difetti che avrebbe
riscontrato il perito giudiziario, rispettivamente al minor valore delle
forniture, così come il costo della scala del reparto bambini e il mobile della
profumeria, che hanno dovuto essere eliminati (appello, pag. 17 in mezzo). Già
si è detto che la convenuta non ha contestato tempestivamente le fatture di cui
al doc. C. Di conseguenza, anche al riguardo l’appello è respinto.
29. L’appellante critica la Pretora per aver
riconosciuto quale compensazione unicamente fr. 2'800.- rispettivamente fr. 500.- (sentenza impugnata, pag. 10 in
alto). Secondo la convenuta, devono essere dedotti tutti gli importi a lei
assegnati a titolo di spese, tasse e ripetibili in esito alle procedure sommarie
di rigetto dell’opposizione,
nonché l’onorario per l’allestimento del referto di cui al doc. 6
(appello, pag. 17 in basso). Con la risposta essa ha affermato che dai doc. 9 e
10 emergeva che l’attrice
doveva versare un preciso importo a titolo di spese, tasse e ripetibili e che
tale cifra doveva essere posta in compensazione con la pretesa attorea (pag. 5
in basso). Tale censura è stata ribadita con la duplica (pag. 7). È tuttavia
solo con le conclusioni che essa ha quantificato la propria domanda compensatoria
in fr. 7'400.- (pag. 12).
Questa Camera ha già spiegato che la procedura ticinese esige che le domande
siano formulate in termini precisi e distinti, con l’indicazione, in caso di
condanna in denaro, della cifra esatta già negli allegati preliminari (II CCA, sentenza
inc. 12.2006.29 del 16 marzo 2007, consid. 6 con riferimenti; Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
App.-2000/2004, Lugano 2005, n. 49 ad art. 78). Non è
quindi sufficiente un rinvio a dei documenti prodotti in causa. Al riguardo, non
vi è quindi motivo di trattare in maniera diversa una domanda di compensazione.
Tanto più che nella misura in cui una domanda di compensazione superi la
pretesa attorea, essa deve essere proposta, per la differenza, quale domanda
riconvenzionale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 10-12 ad art. 172). La regola menzionata sopra soffre però diverse eccezioni,
segnatamente nei casi in cui il diritto federale ammette il contrario o lascia
all’apprezzamento del giudice la determinazione dell’importo (art. 42 cpv. 2
CO), oppure ancora quando l’attore non è in grado di stabilirlo,
rispettivamente una tale indicazione non possa essere pretesa perché, ad
esempio, solo l’istruttoria permette di determinarlo (sentenza citata, loc.
cit.). Nella fattispecie, gli importi invocati dall’appellante con le conclusioni le erano già noti prima dell’introduzione degli allegati preliminari,
tant’è che li ha fondati in
parte sui doc. 9 e 10 da essa prodotti con la risposta, in parte sull’onorario versato all’arch. __________ __________ per l’allestimento del suo referto di cui al doc.
6. Tale rapporto è datato 10 marzo 1999 e in occasione della sua audizione come
teste egli ha spiegato di avere già ricevuto l’onorario (verbale 15 gennaio
2002, pag. 2 in basso), senza specificare il momento in cui ha allestito la
propria fattura e reso quindi noto il relativo ammontare alla convenuta. Quest’ultima non ha quindi dimostrato di essere
venuta a conoscenza di tale cifra solo a seguito dell’istruttoria. Ne consegue che l’appellante non può validamente lamentarsi della decisione della
Pretora di riconoscerle fr. 2'800.-,
rispettivamente fr. 500.-, a titolo di compensazione, giacché la stessa le è
stata perfino favorevole.
30. Secondo
l’appellante, poi, la Pretora
non avrebbe considerato la volontà delle parti di versare il prezzo in cinque
rate a 60, 90, 120, 150 e 180 giorni (memoriale, pag. 18 in basso). Effettivamente,
la convenuta si è prevalsa di tale pattuizione con la risposta (ad 6, pag. 4),
con la duplica (ad 6, pag. 5 in mezzo) e l’ha ribadita nelle conclusioni (pag. 14). Tuttavia, nella risposta
essa aveva affermato che le scadenze rateali incominciavano a decorrere dal
"collaudo" da lei asserito, mentre nelle conclusioni ha chiesto che
le stesse decorressero dalla sentenza. In appello essa non specifica invece il
momento di tale decorrenza. Come spiegato (sopra, consid. 7), non vi è alcuna
evidenza agli atti di una stipulazione di un collaudo della merce. L’appellante rinvia al doc. 1, nel quale vi è
una annotazione a mano "Pagamento 60/90/120/150/180" (pag. 15 in
basso) e all’interrogatorio
formale del 16 marzo 2004 di __________ __________ __________, nel quale egli
conferma di essere l’autore di
tale aggiunta (risposta n. 3d). Tuttavia, non vi è alcuna precisazione del
momento a partire dal quale tale rateizzazione avrebbe iniziato a decorrere. In
assenza di ciò, occorre rifarsi a quanto previsto legalmente.
Ai sensi dell’art. 58 CVIM se il compratore non è tenuto a pagare il
prezzo in un altro momento determinato, deve effettuare il pagamento non
appena, conformemente al contratto e alla presente Convenzione, il venditore
mette a sua disposizione sia le merci sia i documenti rappresentativi delle
merci (cpv. 1). Il compratore non è tenuto a pagare il prezzo prima di avere
avuto la possibilità di esaminare le merci, a meno che le modalità di fornitura
o di pagamento convenute tra le parti non gli lascino tale possibilità (cpv.
3). L’ispezione testé citata non è da confondere con quella di cui all’art. 38
CVIM. Trattasi invero di un veloce e superficiale esame della merce (Brunner, UN-Kaufrecht-CISG, Berna 2004,
n. 10 ad art. 58). L’art. 59 CVIM prevede altresì che il
compratore deve pagare il prezzo alla data fissata nel contratto o risultante
dal contratto e dalla presente Convenzione, senza che occorra alcuna domanda o
altra formalità da parte del venditore. Nella fattispecie, la merce è
stata consegnata al più tardi nell’ottobre 1998 (doc. C). Da quanto illustrato
sopra, poi, l’acquirente ha avuto la possibilità di esaminare ai sensi dell’art.
58 cpv. 3 CVIM la merce e di aprire il negozio nell’ottobre 1998. È stato
inoltre spiegato sopra che la segnalazione da parte sua di eventuali difetti è
stata eseguita in maniera intempestiva. Si deve quindi ritenere che la scadenza
rateale abbia iniziato a decorrere dall’ottobre 1998 e, quindi, sia già
ampiamente decorsa.
31. L’appellante contesta
altresì il saggio di interesse accertato dal Pretore nel 10%. Essa ritiene che
lo stesso, da accertare in funzione della normativa prevista all’art. 1284 del
Codice civile italiano, si sia variato nel tempo (appello, pag. 18 in basso e
19 in alto). La Pretora ha applicato l’articolo testé menzionato in virtù del
rinvio dell’art. 117 LDIP. Va detto anzitutto che tale modo di procedere è
errato. Invero, alla fattispecie dev’essere sì applicato l’art. 1284 testé
menzionato, ma in virtù dell’art. 3 cpv. 1 della Convenzione
concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere
internazionale di cose mobili corporee conchiusa all’Aia il 15 giugno 1955 (RS
0.221.211.4), al quale l’art.
118 LDIP rinvia a sua volta (Brunner, op.
cit., n. 8 ad art. 78; Siehr, Das
Internationale Privatrecht der Schweiz, pag. 262). Ciò posto, al contrario di
quanto accertato dalla Pretora il tasso legale di interesse italiano è variato
nel tempo. Indipendentemente dalla questione di sapere se esso sia un fatto
notorio e se quindi l’attrice
avrebbe dovuto dimostrarne l’entità,
va evidenziato che la convenuta ha elencato i tassi di interessi in vigore
sulla scorta del sito internet <www.over.lex.com/interessilegali.asp>. Non vi è quindi motivo di scostarsi dalle percentuali ivi
riportate. Tanto più che la controparte ha affermato
che i tassi di interessi indicati dall’appellante sono corretti (osservazioni,
pag. 14 in mezzo). L’appellata aggiunge che secondo l’art. 1282 del Codice
civile italiano gli interessi decorrono per legge, salvo pattuizione contraria
(loc. cit.). Se non che, con le conclusioni essa ha chiesto il pagamento degli
interessi a partire dal 4 gennaio 1999 e non può ora sostenere in appello, per
la prima volta, una decorrenza anteriore a quella riconosciutale dalla Pretora,
che ha aderito proprio alla proposta dell’attrice. Di
conseguenza, gli interessi legali sono del 2.5% dal 4 gennaio 1999 al 31
dicembre 2000, del 3.5% dal 1˚ gennaio al 31 dicembre 2001, del 3% dal 1˚ gennaio 2002 al 31 dicembre 2001, del 2.5% dal 1˚ gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 e
del 3% dal 1˚ gennaio 2008
in avanti.
32. L’appellante critica,
infine, la Pretora per aver pronunciato il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al PE n. __________. Essa ritiene che la prima giudice abbia deciso
oltre a quanto richiesto dall’attrice, che non avrebbe formulato una simile domanda
(appello, pag. 19 in basso). Nelle proprie osservazioni l’attrice ha confermato
che la Pretora ha effettivamente commesso una svista. Di conseguenza, su questo
punto l’appello dev’essere accolto.
33. In sintesi, l’appello,
nella misura in cui è ricevibile, dev’essere accolto limitatamente alla
condanna della convenuta al pagamento di fr. 348'109.-, sul
quale decorrono gli interessi legali del 2.5% dal 4
gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, del 3.5% dal 1˚ gennaio al 31 dicembre 2001, del 3% dal 1˚ gennaio 2002 al 31 dicembre 2001, del 2.5% dal 1˚ gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 e
del 3% dal 1˚ gennaio
2008. Va accolta anche la domanda dell’appellante di stralciare il dispositivo sul rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________.
La lieve entità della modifica non impone una modifica della ripartizione degli
oneri del giudizio di primo grado. Tenuto conto dell'esigua percentuale di
vittoria dell’appellante, si
giustifica di addossarle integralmente la tassa di giustizia e le ripetibili, e
di condannarla al versamento alla controparte di un’equa indennità per ripetibili. Gli oneri processuali di
appello sono calcolati su un valore di causa, valido anche per un eventuale
ricorso in materia civile al Tribunale federale, di fr. 217'710.-
(fr. 348'835 ./. fr. 2'800 ./. fr. 500 ./. fr. 127'825).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 4 dicembre 2007 è parzialmente accolto. Di
conseguenza, la sentenza 13 novembre 2007 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta come
ai considerandi.
Fatti
1.1
Di conseguenza la AP 1, ora AP 1, __________, è condannata a versare alla AO 1,
__________ __________, __________, l’importo di fr. 348'109.- oltre interessi del 2.5% dal 4 gennaio 1999 al 31 dicembre
2000, del 3.5% dal 1˚ gennaio al 31 dicembre 2001, del 3% dal 1˚ gennaio 2002 al 31 dicembre 2001, del 2.5% dal 1˚ gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 e del 3% dal 1˚ gennaio 2008.
1.2
(Stralciato).
1.3
Le indennità di fr. 2'800.- e
fr. 500.- maturate con le sentenze di cui ai doc. 9 (inc. EF.99.01130 della
Pretura di Lugano, sezione 5) e doc. 10 (inc. 14.1999.00027 della CEF) possono
essere poste in compensazione con il suddetto importo di fr. 348'109.- se nel
frattempo non fossero ancora state onorate dalla AO 1.
2. (Invariato).
3. (Invariato).
2. Gli
oneri processuali d’appello,
consistenti in :
a) tassa
di giustizia fr. 3'750.-
b) spese fr.
50.-
fr.
Considerandi
3'800.-
sono
posti a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte
appellante fr. 5'600.- per ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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