12.2007.254
Azione di accertamento dell'esistenza di un contratto di locazione
14 agosto 2008Italiano19 min
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Numero d'incarto:
12.2007.254
Data decisione, Autorità:
14.08.2008, IICCA
Titolo:
Azione di accertamento dell'esistenza di un contratto di locazione
AZIONE DI ACCERTAMENTO
art. 71 CPC-TI
Incarto n.
12.2007.254
Lugano
14 agosto
2008/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2007.1000/1001
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 10/16
agosto 2007 da
AP 1
(rappr. dall’ RA 3)
contro
AO 1
(rappr. da RA 2)
nella quale, su denuncia dell’attrice,
è intervenuta
AO 2 ()
(rappr. dall’ RA 1)
in
materia di locazione, con cui l’istante ha chiesto di accertare sia la validità del contratto di
locazione 18 luglio 2007 avente per oggetto lo stabile denominato "__________"
sito sulla part. n. __________ RFD di __________ sia, di conseguenza, il
legittimo possesso da parte sua dell’ente locato, così come di revocare "eventuali ordini giudiziari
(ad esempio emanati in relazione agli inc. n. __________ e __________) (…) ad
esempio la consegna della chiavi dello stesso a terzi, ecc…";
domanda
alla quale la convenuta ha aderito, ma che è stata avversata dall’interveniente;
sulla
quale il Pretore si è pronunciato con sentenza 27 novembre 2007, dichiarando l’istanza, nella misura in cui presentata nei
confronti diAO 1, inammissibile e, nella misura in cui inoltrata nei confronti
di AO 2, respinta;
appellante
l’istante con atto di appello 5
dicembre 2007, con cui chiede l’annullamento del
querelato giudizio nel senso di accertare la validità
del contratto di locazione, rispettivamente postula l’assunzione delle prove indicate in sede provvisionale, ovvero i
testimoni e i documenti prodotti all’udienza 20 settembre 2007, così come la riforma del dispositivo sugli
oneri processuali, nel senso di porli a carico della convenuta e dell’interveniente in solido, con l’obbligo, sempre con il vincolo della
solidarietà, di versarle "congrue ripetibili per entrambe le sedi;
al
quale la convenuta, con osservazioni datate 21 gennaio 2008 (ricevute il 17
gennaio 2008), ha aderito;
ritenuto
in fatto: A. Il 20 gennaio 2006 AO 1, come locatrice, e AO 2, quale
conduttrice, hanno sottoscritto un contratto di locazione avente per oggetto lo
stabile denominato "__________", da adibirsi a esercizio pubblico,
sito sulla part. n. __________ RFD di __________. Il 15 maggio 2006 la
locatrice, facendo valere la mora del conduttore giusta l’art. 257d CO, ha disdetto il contratto di
locazione con effetto al 30 giugno successivo. Con istanza 18 agosto 2006 (inc.
DI.2006.1023) la locatrice, preso atto che l’ente locato non era stato liberato nei termini e dopo aver adito l’ufficio di conciliazione in materia di
locazione, ha chiesto lo sfratto, mentre la conduttrice, con istanza 5 settembre 2006 (inc. DI.2006.1094) e sempre dopo aver preventivamente
adito l’ufficio di conciliazione, ha postulato l’annullamento della disdetta e,
in via subordinata, la protrazione del rapporto di locazione per un periodo di
sei anni, poi ridotto in sede conclusionale a tre anni. Nel frattempo, la
locatrice, con contratto 28 dicembre 2006, ha locato dal 1˚ gennaio 2007 l’immobile
a terzi (__________). Con
contratto 18 luglio 2007 la locatrice ha poi locato dal 1˚ agosto 2007 lo
stesso immobile a AP 1 (doc. A e O), con un canone di locazione di fr. 40'000.-
mensili, disdicibile con preavviso di dodici mesi, la prima volta il 31
dicembre 2027.
Fatti
B. Con
sentenza 3 ottobre 2007 (inc. DI.2006.1023 e DI.2006.1094) il Pretore ha
respinto l’istanza di
contestazione della disdetta e di protrazione e ha accolto l’istanza di sfratto nei confronti di AO 2.
Con decreto del medesimo giorno il primo giudice ha ordinato alla convenuta di
non disporre dello stabile, segnatamente di non locarlo a terzi, fino alla
crescita in giudicato della sentenza testé citata (inc. DI.2007.777,
DI.2007.833 e DI.2007.897). Adita con appello 15 ottobre 2007 interposto da __________
contro la sentenza 3 ottobre 2007, questa Camera il 29 ottobre 2007 ha respinto
il gravame (inc. 12.2007.223). Il 24 ottobre 2007 essa ha di poi respinto un
appello della locatrice contro il decreto 3 ottobre 2007 (inc. 12.2007.222).
Entrambi i giudizi sono cresciuti in giudicato.
C. Con
istanza 10 agosto 2007 AP 1 ha adito la Pretura de Distretto di Lugano con una
domanda di accertamento urgente ai sensi dell’art. 71 CPC. Con ordinanza 10
agosto 2007 il Pretore ha assegnato alla richiedente un termine di trenta
giorni per presentare una nuova istanza conforme ai dettami del CPC, dato che l’atto mancava dei requisiti formali
indispensabili, in particolare non era stata indicata chiaramente la parte
convenuta, e ha invitato l’istante
a munirsi di un patrocinatore. Il 16 agosto 2007 l’istante ha quindi introdotto, rappresentata dall’RA 3, un nuovo allegato. Essa ha chiesto di
accertare, già in via supercautelare e cautelare, la validità del contratto di
locazione sottoscritto il 18 luglio 2007 con AO 1 e, quindi, il legittimo
possesso, da parte sua, dell’ente
locato. Essa ha parimenti postulato di revocare o sospendere "nei loro
effetti eventuali ordini giudiziari (ad esempio emanati in relazione agli inc.
n. DI.2006.1023 e DI.2006.1094) (…) ad esempio la consegna delle chiavi dello
stesso a terzi, ecc…". L’istante
ha denunciato la lite sia a __________ sia a __________. Con decreto 16 agosto
2007 il Pretore ha respinto l’istanza
supercautelare. All’udienza di discussione 20 settembre
2007 la convenuta ha aderito all’istanza, sostenendo che il 30 luglio 2007 __________
aveva disdetto il contratto di locazione e aveva riconsegnato l’ente locato,
poi concesso a AP 1. Da parte sua __________, unica intervenuta in lite, ha
spiegato che tra lei e la locatrice era ancora pendente la procedura di
contestazione della disdetta e istanza di sfratto, nell’ambito della quale
erano stati peraltro emanati provvedimenti cautelari, motivo per cui la
locatrice non poteva stipulare un contratto di locazione con terzi. L’interveniente
ha quindi affermato che l’acquiescenza della convenuta non era rilevante e ha
chiesto la reiezione dell’istanza. Al dibattimento finale 23 ottobre 2007 era
presente solo l’istante, che ha ribadito la propria richiesta. Con sentenza 27
novembre 2007 il Pretore ha dichiarato inammissible l’istanza nella misura in
cui presentata nei confronti diAO 1 e respinta nella misura in cui inoltrata
nei confronti di AO 2.
D. Con
appello 5 dicembre 2007 AP 1 chiede l’annullamento del querelato giudizio nel
senso di accertare la validità del contratto di
locazione, e postula l’assunzione
in appello delle prove rifiutate dal Pretore, ovvero i testimoni e i documenti
prodotti all’udienza 20
settembre 2007, così come la riforma del dispositivo sugli oneri processuali,
nel senso di porli a carico della convenuta e dell’interveniente in solido, con l’obbligo, sempre con il vincolo della solidarietà, di versarle
"congrue ripetibili” per entrambe le sedi. Nelle sue osservazioni datate 21
gennaio 2008 (ricevute il 17 gennaio 2008) la convenuta ha aderito al gravame.
Considerato
in diritto: 1. Il giudice deve rilevare d’ufficio l’assenza
della preventiva conciliazione obbligatoria dinanzi all’autorità di conciliazione in materia di locazione. In un recente caso in cui
era dibattuta l'esistenza o
meno di un contratto di locazione, il Tribunale federale, pur lasciando la
questione indecisa, ha ribadito che la nozione di "controversia in materia
di locazione" va intesa in senso ampio (DTF 133 III 645). Dalla conciliazione è lecito prescindere nelle controversie relative
alla locazione di vani commerciali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, n.
4 ad art. 404 CPC). Nel caso in esame, trattandosi di locali commerciali
(affittacamere e bar, doc. A), nulla osta alla trattazione dell’appello.
2. Il
Pretore ha rilevato che nella fattispecie l’istante non aveva alcun interesse giuridico all’accertamento dell’esistenza del contratto di locazione nei confronti di AO 1. Non è
emerso che vi fosse un litigio con quest’ultima, nel senso che essa avesse
contestato l’esistenza o la validità del contratto, tanto che in questa sede ha
aderito alle richieste dell’appellante. Anzi, appariva piuttosto che la locatrice si fosse accordata con l’istante per l’inoltro della presente procedura. Di conseguenza, il Pretore ha
dichiarato inammissible la causa. Nella misura in cui rivolta contro AO 2, il
primo giudice ha invece respinto l’istanza. Egli ha spiegato che la locatrice non avrebbe potuto locare
a terzi, come AP 1 qui istante, lo stabile "__________" mentre erano ancora
pendenti le procedure (contestazione della disdetta e sfratto per mora della
conduttrice) che la vedevano opposta alla conduttrice AO 2.
3. L’appellante chiede l’assunzione in appello dei testimoni (RA 3 e __________ che avrebbero
dovuto riferire su quanto accaduto nel 2006 tra le parti e su quanto riportato
nell’istanza) e dei doc. Q (sentenza
13 giugno 2007 del Tribunale cantonale amministrativo dalla quale si
evincerebbe come già il 20 ottobre 2006 la locatrice aveva sottoscritto un
nuovo contratto di locazione con __________, contratto poi ceduto all’istante) e R (estratto del registro fondiario
della part. n. __________ RFD di __________ dal quale si evince l’annotazione del contratto di locazione in
questione) richiesti il 20 settembre 2007 ma rifiutati dal Pretore con
ordinanza 5 ottobre 2007. Essa sostiene che tali prove sarebbero essenziali e
"avrebbero chiarito pure la situazione di incertezza che aveva motivato l’inoltro di questa azione di
accertamento" (loc. cit., pag. 1 seg., pag. 4 in alto e in basso, 5 in
alto, 6 in alto). La richiesta è di per sé ammissibile ai sensi dell’art. 322 lett.
b CPC. Se non che, come si vedrà in seguito, nella fattispecie si tratta di
decidere se esiste un interesse concreto e attuale all’accertamento, che non deve, quindi, essere solo potenziale. Sempre
come verrà illustrato in seguito, poco importa sapere che il contratto è
annotato a registro fondiario o quale sia stato lo svolgimento dei fatti
elencati nell’istanza, poiché è
determinante che nella fattispecie le circostanze allegate dall’appellante si riferiscono a un’insicurezza giuridica non ancora verificatasi
e di cui si ignora se si verificherà, cosa riconosciuta dall’appellante
medesima (cfr. in particolare consid. 5). Le prove offerte non portano quindi elementi
utili al giudizio. La domanda di assunzione delle prove respinte dal Pretore
deve di conseguenza essere respinta.
4. Le
condizioni di ammissibilità dell'azione di accertamento sono state a più
riprese precisate dalla giurisprudenza e dalla dottrina: presupposto
indispensabile è l’esistenza di un interesse legittimo della parte attrice a vedere
chiarito sollecitamente un rapporto giuridico controverso. Come spiegato dal
Pretore, l’interesse è ritenuto dato quando risulti un’insicurezza su un
rapporto giuridico, quando tale incertezza giuridica costituisce per l’attore
una minaccia suscettibile di inconvenienti se non viene eliminata oppure ancora
quando l’azione di accertamento appaia il mezzo appropriato per eliminare
questa insicurezza. L’interesse giuridico deve risultare concreto e attuale, e
non solo potenziale; può trattarsi anche di un interesse di fatto - ad esempio
di natura puramente economica - a condizione però che sia essenziale e degno di
protezione (DTF 120 II 20 consid. 2a; 114 II 253 consid. 2a). La giurisprudenza
ha stabilito in modo relativamente ampio i limiti di una domanda di
accertamento, ammettendo, ad esempio, anche la constatazione di fatti
appartenenti al passato; l’ammissibilità di un’azione di accertamento non
dipende infatti dall’applicazione di criteri formali ma bensì dall’interesse
dell’attore a ottenere l’accertamento richiesto (DTF 120 II 20 consid. 2a). Va comunque
rilevato che l’azione di accertamento è sussidiaria, essendo ammissibile
unicamente quando la constatazione positiva o negativa di un diritto o di un
rapporto giuridico (a seconda delle domande formulate) sia l’unico mezzo
processuale a disposizione per la tutela di questo diritto o rapporto
Considerandi
giuridico; non si giustifica invece quando è possibile far valere questo
diritto con un’azione condannatoria o di ripristino (sulla natura, le
condizioni e l’ammissibilità di questa azione si vedano in particolare: Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3ª ed.,
Zurigo 1979, § 24, pag. 207-211; Vogel,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 5ª ed., Berna 1997, § 34 II, pag. 185-187, Bodmer, Die allgemeine Feststellungsklage im schweizerischen
Privatrecht, tesi, Basilea 1984, in particolare sul rapporto tra azione di
accertamento e azione condannatoria le pag. da 97 a 107; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,
n. 1-9 ad art. 71 CPC).
5.
L’appellante illustra brevemente i motivi per
cui la locatrice ha disdetto il rapporto di locazione con AO 2, ovvero la mora
di quest’ultima nel pagamento
della pigione (appello, pag. 2 seg.). Essa spiega, inoltre, di aver inoltrato
la presente causa di accertamento a seguito dell’ordine del Pretore di non locare a terzi l’ente locato (decreto 3 ottobre 2007), "non essendoci
informazioni più precise in merito alla situazione giuridica e con riferimento
alle dichiarazioni contraddittorie dell’ex amministratore unico della proprietaria dell’immobile". Lo scopo era quello di
chiarire sia con la locatrice, sia con le denunciate in lite, la legittimità
del suo possesso dello stabile (appello, pag. 3 seg.). Nella sentenza 24
ottobre 2007 (inc. 12.2007.222) questa Camera, adita dalla locatrice avverso,
in particolare, il decreto 3 ottobre 2007 citato (con il quale il primo giudice
le ha ordinato di non disporre dello stabile in questione, segnatamente di non
locare a terzi lo stesso fino alla crescita in giudicato della sentenza 3
ottobre 2007 sulla contestazione della disdetta rispettivamente domanda di
sfratto che la opponeva a AO 2), ha spiegato che l’appello doveva essere respinto, poiché determinante era il fatto che
il primo giudice aveva impartito l’ordine testé citato a tutela dei diritti scaturenti dal contratto di
locazione, oggetto di controversia, che legava la locatrice a AO 2 e che tale
decisione sfuggiva alla critica, poiché si trattava di conservare in pendenza
di causa la situazione giuridica e di fatto dell’immobile. Questa Camera aveva quindi precisato che qualora l’appellante fosse stata inadempiente nei
confronti della nuova occupante dei locali (all’epoca __________) per rispettare il decreto pretorile, ciò sarebbe
stato imputabile solo a sé medesima, per aver consapevolmente stipulato un
contratto senza avere la certezza di poter disporre liberamente dei locali. Se
non che, come spiegato sopra (consid. 4), presupposto indispensabile è
l’esistenza di un interesse legittimo della parte attrice a vedere chiarito
sollecitamente un rapporto giuridico controverso. Ora, la vertenza citata
nemmeno la concerne personalmente, poiché il terzo in questione era, come
detto, __________. Ma ciò che è determinante è che non vi è stata alcuna
inadempienza della locatrice nei confronti dell’istante. Quest’ultima
occupa i locali oggetto del contratto e non è mai stata coinvolta in una
procedura che mettesse in dubbio la sua legittimità al possesso degli stessi. La
stessa appellante afferma del resto che "nessuno ha mai postulato o
sostenuto la nullità di questo contratto" e sostiene di occupare i locali
dal mese di giugno 2007, dopo essersi accordata in tal senso, nella primavera
2007, sia con la locatrice sia con __________. Essa aggiunge di essere stata
autorizzata dall’Ufficio dei
permessi di Bellinzona alla gestione dell’esercizio pubblico e che il contratto di locazione è stato annotato
a RF (appello, pag. 2)". Tali circostanze sono d’altra parte ammesse anche dalla locatrice (osservazioni 21 gennaio
2008, pag. 2 in basso e 3 in fondo). Su questo punto l’appello dev’essere
quindi respinto.
6.
L’istante si domanda, inoltre, quale altra
via avrebbe potuto seguire "dopo che il suo [della locatrice] ex
amministratore unico aveva di fronte a terzi e di fronte pure al sottoscritto
legale affermato che l’immobile
locato doveva essere restituito alla qui appellante?" e come avrebbe
potuto prescindere dal denunciare la lite a AO 2 che "si vantava
pubblicamente (con tanto di articoli fatti apparire sui quotidiani ticinesi,
tramite giornalisti dalla stessa contattati) di essere la legittima locataria
dell’immobile (…) e che solo
essa era in possesso delle autorizzazioni a gestire l’esercizio pubblico" (appello, pag. 5 seg.). Se non che, le
esternazioni citate configurano tutt’al più un’incertezza potenziale, non ancora concretizzatasi dal profilo
giuridico. Come spiegato (sopra, consid. 3), l’interesse giuridico deve essere
concreto e attuale, e non è sufficiente un interesse potenziale per sorreggere
un’azione di accertamento. L’appello
dev’essere pertanto respinto
anche su questo punto.
7.
L’appellante ammette che dopo l’udienza di discussione 20 settembre 2007,
in occasione della quale la locatrice ha aderito alla sua richiesta mentre
prima non si sarebbe mai espressa chiaramente in tal senso, la situazione
giuridica si è almeno parzialmente chiarita (appello, pag. 5 in alto e 6 in
alto). Essa sostiene che la situazione sarebbe del tutto incerta, non essendo
ancora cresciuto in giudicato il giudizio sullo sfratto (appello, pag. 6 in
mezzo e 9 in basso). Anche questa censura non può essere seguita. Se è vero che
la continuazione del rapporto di locazione tra la locatrice e AO 2 era oggetto
di lite, ciò non era il caso per il rapporto contrattuale tra la stessa
locatrice e AP 1, che ha potuto occupare l’ente locato anche durante tale procedura. D’altra parte, nella propria decisione 24 ottobre 2007 questa Camera
ha spiegato che l’appellante
sarebbe stata inadempiente con il terzo (a quel tempo __________) se avesse
seguito il decreto del Pretore e ha parlato di "eventuale violazione dei
diritti della nuova conduttrice" (inc. 12.2007.222). Cosa che non è in
concreto avvenuta. Si aggiunga a titolo di completezza, anche se la circostanza
non poteva essere nota all’istante
nel momento in cui ha interposto l’appello, che la sentenza 29 ottobre 2007 (inc. 12.2007.223) è nel
frattempo cresciuta in giudicato.
8.
Secondo
l’appellante il primo giudice,
precisando nella sentenza qui impugnata che la locatrice non poteva locare a
terzi l’immobile in pendenza delle procedure che la opponevano alla conduttrice
AO 2, ha di fatto messo le basi per un’eventuale sfratto nei suoi confronti. Se in una tale eventuale
procedura si possa argomentare un abuso di diritto da parte della convenuta è
una questione che può, a detta dell’appellante, restare indecisa (appello, pag. 8). Una volta cresciuto
in giudicato il decreto di sfratto di AO 2, poi, la locatrice potrebbe esigere
una pigione superiore a quella pattuita (appello, pag. 7 seg. e 10). Sempre
secondo l’appellante, il primo
giudice avrebbe dovuto attendere la crescita in giudicato del decreto di
sfratto e solo a quel punto dichiarare l’istanza di accertamento priva di interesse giuridico. Le argomentazioni
dell’appellante non possono
essere condivise, per gli stessi motivi già indicati sopra. L’azione di
accertamento, infatti, esige un interesse concreto e attuale, mentre gli
scenari paventati dall’istante rappresentano
un rischio meramente potenziale. In definitiva, non esiste alcun interesse
legittimo dell’appellante ad
accertare la validità del contratto di locazione che la lega alla locatrice.
9.
L’appellante critica anche la reiezione dell’istanza di accertamento nei confronti di AO
2.
Essa sostiene che la sicurezza del commercio non può far dipendere la
validità di un contratto da una situazione creatasi mesi prima tra due società
terze. Tanto più che la consegna delle chiavi è avvenuta a opera di un
azionista di AO 2, presunto autorizzato a farlo (appello, pag. 9). Per tacere
del fatto, sempre secondo l’istante,
che il locatore può in ogni tempo concedere in locazione l’ente locato, anche durante procedure di
contestazione di disdetta (appello, pag. 9). Il divieto di locare a terzi
avrebbe semmai unicamente esposto la locatrice, ad esempio, al risarcimento dei
danni in caso di annullamento della disdetta del contratto con AO 2, oppure
alle conseguenze previste dall’art.
292.
CPS (appello, pag. 4 e 7 in alto e 10). Essa invoca inoltre la sua buona
fede nella stipulazione del contratto di locazione (appello, pag. 5 e 6 in basso).
Tuttavia, considerata la totale assenza di un interesse legittimo alla causa di
accertamento, non vi è motivo per discutere oltre la validità del contratto,
dalla quale anche il primo giudice avrebbe potuto esimersi.
10.
L’appellante
conclude contestando il dispositivo sugli oneri processuali. Essa critica il
Pretore per averla ritenuta soccombente, addossandole quindi parte degli oneri
processuali e delle ripetibili (appello, pag. 8), senza tuttavia pronunciarsi
sulla questione della validità del contratto di locazione. Il primo giudice ha
respinto l’istanza di
accertamento, con la conseguenza che l’istante è risultata soccombente nella
vertenza. Il dispositivo impugnato, che carica all’appellante solo la metà
degli oneri processuali, le è dunque finanche favorevole. L’appello si rivela
pertanto infondato anche su questo punto.
11.
La tassa di giustizia e le spese di
appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica dunque
di assegnare ripetibili a AO 1, che ha proposto – a torto – l’accoglimento
dell’appello, né a AO 2, che non ha formulato osservazioni al gravame. Il valore litigioso di un'azione di accertamento è quello del
diritto o del rapporto giuridico di cui si chiede sia accertata l'esistenza o
l'inesistenza (Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª ed., pag. 110 in alto; Olgiati, Le norme generali per il procedimento
civile nel Cantone Ticino, Zurigo 2000, pag. 35). In concreto, la richiesta di
accertamento verte sull’esistenza di un contratto di
locazione e l’insicurezza paventata dall’appellante, unica già cifrabile in
questa sede, è quella relativa, in definitiva, a un’eventuale disdetta del
rapporto giuridico. Ne consegue che la tassa di giustizia, le spese e le
ripetibili di appello sono calcolate su un valore litigioso di fr. 480'000.-
(doc. A e O: pigione mensile di fr. 40'000.- x 12 mesi, cfr. art. 414 cpv. 3
CPC). Il valore di causa decisivo per l’eventuale impugnabilità al Tribunale
federale è invece di fr. 9'600’000.-, il contratto potendo essere disdetto la
prima volta per la scadenza del 31 dicembre 2027.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 5
dicembre 2007 di AP 1 è respinto.
2. Gli
oneri processuali d’appello,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 950.-
b) spese fr.
50.-
fr.
1'000.-
già
anticipati dall’appellante,
restano a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
-;
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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