12.2007.256
Mandato di cure veterinarie, fatti impliciti, carenza di legittimazione passiva per asserito rapporto di rappresentanza sollevata con le conclusioni
30 gennaio 2009Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2007.256
Data decisione, Autorità:
30.01.2009, IICCA
Titolo:
Mandato di cure veterinarie, fatti impliciti, carenza di legittimazione passiva per asserito rapporto di rappresentanza sollevata con le conclusioni
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
art. 170 CPC-TI
art. 176 CPC-TI
Incarto n.
12.2007.256
Lugano
30 gennaio
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.279
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 30 dicembre
2004 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 12'718.95,
oltre interessi del 5% dal 25 luglio 2002 su fr. 11'564.60 e dal 14 dicembre
2002 su fr. 1’154.35, domanda alla quale il convenuto si è opposto e che il
Pretore ha respinto, accertando la carenza di legittimazione passiva di
quest’ultimo;
appellante l’attrice, con atto d’appello 10 dicembre 2007, mediante
il quale chiede la riforma del giudizio impugnato, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 24 gennaio 2008 postula la
reiezione del gravame protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti;
ritenuto
Fatti
A. Il
18 luglio 1999 “L__________”, cavallo di razza Holstein, è stato ricoverato per
una colica alla Clinica veterinaria di __________ (K__________ T__________ Z__________)
dell’ AP 1. Il trasporto del quadrupede dal suo alloggio presso la scuderia il
“__________” di __________ fino alla Clinica è stato eseguito da AO 1,
responsabile della scuderia. I veterinari hanno riscontrato a L__________
anomalie anatomiche concernenti la grandezza degli anelli inguinali, risultati più
larghi della media (doc. Z). Il 22 febbraio 2002 AO 1 ha ricoverato nuovamente
L__________ presso la Clinica
veterinaria dell’Università di __________, in quanto il cavallo lamentava un
indurimento del testicolo sinistro. A quel momento i veterinari hanno
diagnosticato un’ernia inguinale e una peritonite, che hanno richiesto due
operazioni e l’asportazione di un testicolo (doc. G). La Clinica ha fatturato
il 30 aprile 2002 per entrambe le operazioni fr. 11’564.60 a C__________, proprietaria
dell’animale (doc. C). Quest’ultima ha comunicato telefonicamente il 19 giugno
2002 alla Clinica che l’importo sarebbe stato saldato dall’assicurazione di AO
1, in quanto si sospettava che l’ernia fosse dovuta all’utilizzo del cavallo,
sforzato eccessivamente in scuderia. A un sollecito di pagamento inviato dalla
Clinica a AO 1 il 26 giugno 2002 (doc. D), la moglie di quest’ultimo ha
risposto il 30 luglio 2002, chiedendo di pazientare con il pagamento in quanto
l’assicurazione aveva richiesto l’opinione di un veterinario (doc. E). Il
consulente ha accertato che L soffriva già nel 1999 delle importanti anomalie
riscontrate in seguito presso la Clinica veterinaria, motivo per cui l’ernia non era imputabile a un
utilizzo improprio dell’animale (doc. 2).
B. Il 2
settembre 2002 C__________ ha personalmente ricoverato L__________ presso la Clinica veterinaria di __________ in seguito
all’apparizione di fistole purulente dopo la seconda degenza. Il cavallo è
stato in seguito dimesso il 14 settembre 2002, e la Clinica ha emesso in data
23 ottobre 2002 una fattura di fr. 1’154.35 intestata a AO 1 (doc. I). Fallite
le trattative per una composizione extragiudiziaria della vertenza, con
petizione 30 dicembre 2004 l’ AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento
di fr. 12'718.95, più interessi al 5% dal 25 luglio 2002 su fr. 11’564.60 e su
fr. 1'154.35 dal 14 dicembre 2002. Statuendo il 15 novembre 2007, il Pretore
del Distretto di Bellinzona ha respinto la petizione per carenza di
legittimazione passiva del convenuto.
C. Con
l’appello che qui ci occupa l’attrice chiede che l’appello venga accolto e che
la sentenza pretorile sia riformata, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi. Nelle proprie osservazioni del 24 gennaio 2008 il convenuto ha
proposto la reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile.
e considerato
Considerandi
1.
Nella
fattispecie il Pretore ha respinto la petizione per carenza di legittimazione
passiva del convenuto. Egli ha accertato che costui aveva portato il cavallo
alla Clinica veterinaria su incarico della proprietaria, in nome e per conto
della quale aveva stipulato il contratto di mandato per la cura dell’animale.
Il convenuto aveva quindi agito quale rappresentante autorizzato e di
conseguenza, prosegue il primo giudice, il mandato ha esplicato effetti
direttamente tra la Clinica e la proprietaria dell’animale. Da qui l’accertamento
della carenza di legittimazione passiva del convenuto e la conseguente
reiezione della petizione.
2.
L’appellante
rimprovera al Pretore di aver negato a torto la legittimazione passiva del
convenuto, poiché quest’ultimo si è prevalso del rapporto di rappresentanza con
la proprietaria del cavallo solo nelle conclusioni, senza mai aver addotto in
precedenza la circostanza, che per altro non emerge dagli atti. Essa rileva di
aver dimostrato la bontà dei propri interventi, conformi alle regole dell’arte
veterinaria, e l’entità delle proprie fatture, con la conseguenza che il
convenuto deve sopportare i costi derivanti dal mandato da lui affidato.
L’appellante respinge inoltre la compensazione fatta valere in corso di causa
dal convenuto, siccome il credito non sarebbe dimostrato.
3.
La
legittimazione delle parti al processo – attiva dell’attore, passiva del
convenuto – è una premessa sostanziale dell’esistenza della pretesa dedotta in
giudizio. La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta
per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non
rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto
sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla base
dei fatti allegati dalle parti ed accertati. Determinare
la legittimazione passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve
far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di
suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; decisione del TF del 2 giugno 2003,
inc.5C.243/2002; II CCA 25
ottobre 2005, inc. n. 12.2005.137). In tema di azioni
contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato
contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte
convenuta sia parte del contratto in base al quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 ad art.
181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc. n.
12.2007
). La legittimazione è una questione di diritto materiale (DTF 130
III 417 consid. 3.1 pag. 424) che deve essere esaminata d’ufficio dal giudice
(DTF 126 III 59 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid. 1) in
qualsiasi stadio del procedimento. Tuttavia, nelle cause rette dalla massima
Dispositivo
dispositiva, il giudice deve fondare il proprio esame sui fatti allegati dalle
parti e accertati (DTF 118 Ia 129 consid. 1, 115 II 464 consid. 1) senza
ricercare d’ufficio fatti atti a mettere in dubbio la legittimazione di una
parte, non allegati (sentenza inedita del Tribunale federale dell’11 novembre 2008
4A_165/2008 consid. 7.3.1). La legittimazione delle parti – attiva o passiva –
rientra per dottrina e giurisprudenza nel novero dei fatti impliciti, che si
possono dare per scontati fino al momento in cui viene affermato il contrario
(sentenza del Tribunale federale del 12 settembre 2008 4A_283/2008, consid. 6
in fine, non pubblicato; Hohl, Procédure civile, vol. I, 2001, n. 792 e 942).
4. L’attrice
procede in causa per l’incasso di sue fatture risultanti dalle cure veterinarie
dispensate al cavallo L__________ su incarico del convenuto, che lo aveva
portato a Zurigo il 22 febbraio 2002 (petizione, pag. 2). In altre parole, essa
fonda le proprie pretese sul contratto di mandato che sarebbe da lei stato
concluso con il convenuto. Quest’ultimo ha contestato nei propri allegati di
risposta e di duplica le pretese dell’attrice, rimproverandole una cura
inadeguata del cavallo, e ha posto in compensazione con il credito vantato
dall’attrice il danno subito da lui e dalla proprietaria dell’animale per la
perdita di valore dell’animale e l’impossibilità di venderlo o di usarlo per la
riproduzione. Solo con le conclusioni di causa il convenuto ha eccepito la
propria carente legittimazione passiva, sostenendo di aver agito quale
rappresentante autorizzato della proprietaria dell’animale, che era quindi la
debitrice delle fatture emesse dall’attrice (conclusioni 24 ottobre 2007,
pagina 10). In simili circostanze, l’attrice poteva dare per scontata e ammessa
la legittimazione passiva del convenuto.
5. La
questione giuridica della legittimazione passiva e i fatti in base ai
quali il convenuto la contesta, in particolare la rappresentanza che gli
sarebbe stata conferita dalla proprietaria del cavallo per la conclusione del
mandato terapeutico, non hanno formato oggetto di contraddittorio tra le parti.
Nelle proprie osservazioni all’appello il convenuto non contesta di aver
sollevato con le conclusioni di causa dei fatti nuovi, ma sostiene che il
Pretore poteva applicare d’ufficio il diritto e quindi ammettere la tesi della
rappresentanza diretta già sulla scorta degli allegati preliminari, senza
nemmeno fondarsi sui documenti di causa (osservazioni, pag. 3). È pertanto pacifico
che il convenuto ha addotto e motivato la carenza di legittimazione passiva
solo con le conclusioni. Ne consegue che l’eccezione è stata sollevata tardivamente,
poiché la carenza dei presupposti processuali e tutte le eccezioni di ordine e
di merito devono essere fatte valere con la risposta, rispettivamente con la
duplica (art. 170 cpv. 1 lett. c, 176 cpv. 1 CPC). Né spettava all’attrice,
contrariamente a quanto opina il convenuto, chiedere il contraddittorio sulla
legittimazione passiva, che poteva ritenere scontata e ammessa in assenza di
contestazioni. In queste circostanze il Pretore ha fondato a torto la propria
sentenza sulla carenza di legittimazione passiva del convenuto, sollevata irritualmente
dopo lo scambio degli allegati preliminari e mai discussa dalle parti in
contraddittorio. L’appello deve pertanto essere accolto parzialmente, e la sentenza
pretorile deve essere riformata nel senso che l’eccezione di carenza di
legittimazione passiva è respinta. L’incarto viene rinviato al Pretore affinché
si pronunci sulle domande di causa dell’attrice, come avviene quando il tema
della legittimazione viene evaso in via preliminare ai sensi dell’art. 181 CPC.
Non compete infatti a questa Camera statuire come autorità di prima istanza
sulle pretese creditorie dell’attrice, le parti dovendo poter disporre del
doppio grado di giurisdizione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 326).
6. Gli
oneri processuali dell’appello seguono la soccombenza e sono pertanto a carico
del convenuto, il quale rifonderà a controparte un’adeguata indennità per
ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il regolamento sulle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
I. L’appello
10 dicembre 2007 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza
impugnata è così riformata:
1. L’eccezione
di carenza di legittimazione passiva è respinta.
2. La
tassa di giustizia e le spese sono rinviate al giudizio nel merito delle
pretese creditorie.
II. Il fascicolo processuale è
rinviato al Pretore, affinché emani un nuovo giudizio nel merito della causa.
III. Gli
oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 250.-
b) spese fr.
100.-
totale fr.
350.-
già
anticipate dall’appellante, sono poste a carico del convenuto, il quale
rifonderà all’appellante fr. 1'000.- per ripetibili di appello.
IV. Intimazione:
- avv. __________
- avv. __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici:
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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