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Decisione

12.2007.256

Mandato di cure veterinarie, fatti impliciti, carenza di legittimazione passiva per asserito rapporto di rappresentanza sollevata con le conclusioni

30 gennaio 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

18 luglio 1999 “L__________”, cavallo di razza Holstein, è stato ricoverato per

una colica alla Clinica veterinaria di __________ (K__________ T__________ Z__________)

dell’ AP 1. Il trasporto del quadrupede dal suo alloggio presso la scuderia il

“__________” di __________ fino alla Clinica è stato eseguito da AO 1,

responsabile della scuderia. I veterinari hanno riscontrato a L__________

anomalie anatomiche concernenti la grandezza degli anelli inguinali, risultati più

larghi della media (doc. Z). Il 22 febbraio 2002 AO 1 ha ricoverato nuovamente

L__________ presso la Clinica

veterinaria dell’Università di __________, in quanto il cavallo lamentava un

indurimento del testicolo sinistro. A quel momento i veterinari hanno

diagnosticato un’ernia inguinale e una peritonite, che hanno richiesto due

operazioni e l’asportazione di un testicolo (doc. G). La Clinica ha fatturato

il 30 aprile 2002 per entrambe le operazioni fr. 11’564.60 a C__________, proprietaria

dell’animale (doc. C). Quest’ultima ha comunicato telefonicamente il 19 giugno

2002 alla Clinica che l’importo sarebbe stato saldato dall’assicurazione di AO

1, in quanto si sospettava che l’ernia fosse dovuta all’utilizzo del cavallo,

sforzato eccessivamente in scuderia. A un sollecito di pagamento inviato dalla

Clinica a AO 1 il 26 giugno 2002 (doc. D), la moglie di quest’ultimo ha

risposto il 30 luglio 2002, chiedendo di pazientare con il pagamento in quanto

l’assicurazione aveva richiesto l’opinione di un veterinario (doc. E). Il

consulente ha accertato che L soffriva già nel 1999 delle importanti anomalie

riscontrate in seguito presso la Clinica veterinaria, motivo per cui l’ernia non era imputabile a un

utilizzo improprio dell’animale (doc. 2).

B. Il 2

settembre 2002 C__________ ha personalmente ricoverato L__________ presso la Clinica veterinaria di __________ in seguito

all’apparizione di fistole purulente dopo la seconda degenza. Il cavallo è

stato in seguito dimesso il 14 settembre 2002, e la Clinica ha emesso in data

23 ottobre 2002 una fattura di fr. 1’154.35 intestata a AO 1 (doc. I). Fallite

le trattative per una composizione extragiudiziaria della vertenza, con

petizione 30 dicembre 2004 l’ AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento

di fr. 12'718.95, più interessi al 5% dal 25 luglio 2002 su fr. 11’564.60 e su

fr. 1'154.35 dal 14 dicembre 2002. Statuendo il 15 novembre 2007, il Pretore

del Distretto di Bellinzona ha respinto la petizione per carenza di

legittimazione passiva del convenuto.

C. Con

l’appello che qui ci occupa l’attrice chiede che l’appello venga accolto e che

la sentenza pretorile sia riformata, protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi. Nelle proprie osservazioni del 24 gennaio 2008 il convenuto ha

proposto la reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile.

e considerato

Considerandi

1.

Nella

fattispecie il Pretore ha respinto la petizione per carenza di legittimazione

passiva del convenuto. Egli ha accertato che costui aveva portato il cavallo

alla Clinica veterinaria su incarico della proprietaria, in nome e per conto

della quale aveva stipulato il contratto di mandato per la cura dell’animale.

Il convenuto aveva quindi agito quale rappresentante autorizzato e di

conseguenza, prosegue il primo giudice, il mandato ha esplicato effetti

direttamente tra la Clinica e la proprietaria dell’animale. Da qui l’accertamento

della carenza di legittimazione passiva del convenuto e la conseguente

reiezione della petizione.

2.

L’appellante

rimprovera al Pretore di aver negato a torto la legittimazione passiva del

convenuto, poiché quest’ultimo si è prevalso del rapporto di rappresentanza con

la proprietaria del cavallo solo nelle conclusioni, senza mai aver addotto in

precedenza la circostanza, che per altro non emerge dagli atti. Essa rileva di

aver dimostrato la bontà dei propri interventi, conformi alle regole dell’arte

veterinaria, e l’entità delle proprie fatture, con la conseguenza che il

convenuto deve sopportare i costi derivanti dal mandato da lui affidato.

L’appellante respinge inoltre la compensazione fatta valere in corso di causa

dal convenuto, siccome il credito non sarebbe dimostrato.

3.

La

legittimazione delle parti al processo – attiva dell’attore, passiva del

convenuto – è una premessa sostanziale dell’esistenza della pretesa dedotta in

giudizio. La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta

per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non

rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto

sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla base

dei fatti allegati dalle parti ed accertati. Determinare

la legittimazione passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve

far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di

suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; decisione del TF del 2 giugno 2003,

inc.5C.243/2002; II CCA 25

ottobre 2005, inc. n. 12.2005.137). In tema di azioni

contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato

contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte

convenuta sia parte del contratto in base al quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 ad art.

181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc. n.

12.2007

). La legittimazione è una questione di diritto materiale (DTF 130

III 417 consid. 3.1 pag. 424) che deve essere esaminata d’ufficio dal giudice

(DTF 126 III 59 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid. 1) in

qualsiasi stadio del procedimento. Tuttavia, nelle cause rette dalla massima

Dispositivo

dispositiva, il giudice deve fondare il proprio esame sui fatti allegati dalle

parti e accertati (DTF 118 Ia 129 consid. 1, 115 II 464 consid. 1) senza

ricercare d’ufficio fatti atti a mettere in dubbio la legittimazione di una

parte, non allegati (sentenza inedita del Tribunale federale dell’11 novembre 2008

4A_165/2008 consid. 7.3.1). La legittimazione delle parti – attiva o passiva –

rientra per dottrina e giurisprudenza nel novero dei fatti impliciti, che si

possono dare per scontati fino al momento in cui viene affermato il contrario

(sentenza del Tribunale federale del 12 settembre 2008 4A_283/2008, consid. 6

in fine, non pubblicato; Hohl, Procédure civile, vol. I, 2001, n. 792 e 942).

4. L’attrice

procede in causa per l’incasso di sue fatture risultanti dalle cure veterinarie

dispensate al cavallo L__________ su incarico del convenuto, che lo aveva

portato a Zurigo il 22 febbraio 2002 (petizione, pag. 2). In altre parole, essa

fonda le proprie pretese sul contratto di mandato che sarebbe da lei stato

concluso con il convenuto. Quest’ultimo ha contestato nei propri allegati di

risposta e di duplica le pretese dell’attrice, rimproverandole una cura

inadeguata del cavallo, e ha posto in compensazione con il credito vantato

dall’attrice il danno subito da lui e dalla proprietaria dell’animale per la

perdita di valore dell’animale e l’impossibilità di venderlo o di usarlo per la

riproduzione. Solo con le conclusioni di causa il convenuto ha eccepito la

propria carente legittimazione passiva, sostenendo di aver agito quale

rappresentante autorizzato della proprietaria dell’animale, che era quindi la

debitrice delle fatture emesse dall’attrice (conclusioni 24 ottobre 2007,

pagina 10). In simili circostanze, l’attrice poteva dare per scontata e ammessa

la legittimazione passiva del convenuto.

5. La

questione giuridica della legittimazione passiva e i fatti in base ai

quali il convenuto la contesta, in particolare la rappresentanza che gli

sarebbe stata conferita dalla proprietaria del cavallo per la conclusione del

mandato terapeutico, non hanno formato oggetto di contraddittorio tra le parti.

Nelle proprie osservazioni all’appello il convenuto non contesta di aver

sollevato con le conclusioni di causa dei fatti nuovi, ma sostiene che il

Pretore poteva applicare d’ufficio il diritto e quindi ammettere la tesi della

rappresentanza diretta già sulla scorta degli allegati preliminari, senza

nemmeno fondarsi sui documenti di causa (osservazioni, pag. 3). È pertanto pacifico

che il convenuto ha addotto e motivato la carenza di legittimazione passiva

solo con le conclusioni. Ne consegue che l’eccezione è stata sollevata tardivamente,

poiché la carenza dei presupposti processuali e tutte le eccezioni di ordine e

di merito devono essere fatte valere con la risposta, rispettivamente con la

duplica (art. 170 cpv. 1 lett. c, 176 cpv. 1 CPC). Né spettava all’attrice,

contrariamente a quanto opina il convenuto, chiedere il contraddittorio sulla

legittimazione passiva, che poteva ritenere scontata e ammessa in assenza di

contestazioni. In queste circostanze il Pretore ha fondato a torto la propria

sentenza sulla carenza di legittimazione passiva del convenuto, sollevata irritualmente

dopo lo scambio degli allegati preliminari e mai discussa dalle parti in

contraddittorio. L’appello deve pertanto essere accolto parzialmente, e la sentenza

pretorile deve essere riformata nel senso che l’eccezione di carenza di

legittimazione passiva è respinta. L’incarto viene rinviato al Pretore affinché

si pronunci sulle domande di causa dell’attrice, come avviene quando il tema

della legittimazione viene evaso in via preliminare ai sensi dell’art. 181 CPC.

Non compete infatti a questa Camera statuire come autorità di prima istanza

sulle pretese creditorie dell’attrice, le parti dovendo poter disporre del

doppio grado di giurisdizione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 326).

6. Gli

oneri processuali dell’appello seguono la soccombenza e sono pertanto a carico

del convenuto, il quale rifonderà a controparte un’adeguata indennità per

ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il regolamento sulle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

I. L’appello

10 dicembre 2007 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza

impugnata è così riformata:

1. L’eccezione

di carenza di legittimazione passiva è respinta.

2. La

tassa di giustizia e le spese sono rinviate al giudizio nel merito delle

pretese creditorie.

II. Il fascicolo processuale è

rinviato al Pretore, affinché emani un nuovo giudizio nel merito della causa.

III. Gli

oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 250.-

b) spese fr.

100.-

totale fr.

350.-

già

anticipate dall’appellante, sono poste a carico del convenuto, il quale

rifonderà all’appellante fr. 1'000.- per ripetibili di appello.

IV. Intimazione:

- avv. __________

- avv. __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici:

Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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