12.2007.257
Rappresentanza processuale, modo di esame del presupposto processuale
16 aprile 2008Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2007.257
Data decisione, Autorità:
16.04.2008, IICCA
Titolo:
Rappresentanza processuale, modo di esame del presupposto processuale
PRESUPPOSTO PROCESSUALE
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
art. 64a CPC-TI
art. 99 CPC-TI
art. 100 CPC-TI
Incarto n.
12.2007.257
Lugano
16 aprile
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Zali
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.347 della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 29 novembre 2007 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 29'000.- a
titolo di indennità per disdetta abusiva del contratto di lavoro;
e ora
in tema di carenza di legittimazione del rappresentante dell’istante, rilevata
d’ufficio dal Pretore, che con decreto 30 novembre 2007 ha statuito che il
Sindacato RA 1 non è legittimato a rappresentare AP 1, a cui il Pretore ha
assegnato un termine di 20 giorni per munirsi di un rappresentante, con
comminatoria della nomina di un patrocinatore d’ufficio;
appellante
il RA 1, che con atto di appello dell’11 dicembre 2007, con richiesta di
effetto sospensivo, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
essere ritenuto legittimato a rappresentare i lavoratori nelle vertenze
derivanti dal contratto di lavoro;
richiamato
il decreto 13 dicembre 2007, con cui il Pretore ha concesso effetto sospensivo
al gravame;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in fatto e in
diritto:
1. Secondo
quanto narrato nell’istanza, AP 1 avrebbe iniziato a lavorare per AO 1 sin dal
febbraio del 1978 ricoprendo, da ultimo, la funzione di “Servicetechniker”
(doc. B). Il 20 agosto 2006 la datrice di lavoro ha significato la disdetta al
proprio dipendente per il termine del 30 novembre 2006 (doc. F). Questi è però
stato inabile al lavoro per vari mesi, ragione per cui la datrice di lavoro il
23 febbraio 2007 gli ha notificato una nuova disdetta, per il termine del 31
maggio 2007, esentandolo nel contempo dal fornire la propria prestazione
lavorativa durante il periodo di disdetta (doc. H). Il 22 maggio 2007
l’istante, e per esso il RA 1, ha comunicato la propria opposizione alla
disdetta, chiedendo altresì alla datrice di lavoro di tornare sulla propria
decisione (doc. I), ciò che non è però avvenuto.
2. Con
l’istanza in rassegna, introdotta per il dipendente dal RA 1, B__________, si
adduce che le motivazioni a sostegno della disdetta sarebbero “farneticanti,
inventate e prive di qualsiasi riscontro”, oltre che “imprecise e denigratorie”
(pag. 2, punti 10 e 11). Il provvedimento sarebbe perciò privo di una valida
motivazione, e abusivo siccome pronunciato in considerazione dell’età del
dipendente (nato nel 1947) e della sua posizione personale. Di conseguenza, la
datrice di lavoro, a titolo di risarcimento danni parziali, dovrebbe essere
condannata al pagamento di fr. 29'000.-, corrispondenti a 4 mesi di stipendio
lordo.
3. Il
Pretore nel decreto impugnato ha rilevato che il RA 1 fa capo alle stesse
persone di S__________ (ovvero il Sindacato __________, B__________), e che
quest’ultimo, come comunicato il 23 novembre 2007 dal Tribunale di appello, non
adempie le condizioni per essere riconosciuto come associazione professionale o
di categoria, ragione per cui i suoi impiegati e rappresentanti non possono
essere ammessi alla rappresentanza processuale giusta l’art. 64a CPC. Dal che
la declaratoria di carenza di rappresentanza processuale del patrocinatore, e
l’assegnazione all’istante di un termine di 20 giorni per munirsi di un
patrocinatore, con comminatoria della nomina di un patrocinatore d’ufficio.
4. Con
l’appello dell’11 dicembre 2007, cui il Pretore ha conferito effetto
sospensivo, il RA 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
essere ritenuto legittimato a rappresentare i lavoratori nelle vertenze derivanti
dal contratto di lavoro. L’appellante (che all’appello ha allegato copia di due
decisioni del Pretore e del Segretario Assessore di Bellinzona in cui figura
come patrocinatore, nonché i propri statuti) adduce di essere sinora stato
accettato quale rappresentante dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni,
come pure dalla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, da quella della
giurisdizione di Locarno Campagna e dalla stessa Pretura del distretto di
Bellinzona. Qualora, comunque, fossero insorti dubbi al Pretore adito circa la
capacità di rappresentanza del RA 1, soggetto peraltro diverso e totalmente
indipendente dal S__________, egli avrebbe dovuto, quanto meno, accordargli la
possibilità di esprimersi sul tema e di portare prove. Essendo poi il difetto o
mancanza di legittimazione attiva una questione di merito, ed essendo la
procedura di accertamento dei presupposti male regolata dal codice di rito, il
Pretore, pur potendo decidere preliminarmente, avrebbe dovuto, nel dubbio,
decidere con il merito, dopo avere esperito l’istruttoria.
5. Il
primo rilievo riguarda il fatto che il patrocinatore dell’istante ha impugnato
il querelato giudizio in proprio nome, e non invece in nome del proprio
assistito, ciò che può in questo caso essere ammesso. La giurisprudenza ha
infatti stabilito che un terzo, quale dev’essere considerato il qui appellante,
formalmente non parte del procedimento, è legittimato a far uso dei mezzi di
ricorso nei confronti di quei giudicati che lo coinvolgono direttamente e che possono
pregiudicare rispettivamente violare i suoi diritti (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 8 ad art. 307), ciò che è segnatamente il caso per il patrocinatore
cui è stata rifiutata la facoltà di rappresentanza (ZR 1984 Nr. 104; Frank/Sträuli/ Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. ed., N. 1 ad §
273 ZPO; Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, N. 6 ad § 317
ZPO).
6. Il
tema giuridico è, da un lato, quello della corretta applicazione dell’art. 64a
CPC, dovendo essere stabilito se il RA 1 sia o meno da considerare, ai sensi di
tale norma, una “associazione professionale o di categoria” ammessa a
rappresentare una parte in causa. I termini della questione sono già stati
chiariti dalla giurisprudenza cantonale, che ha stabilito che per “associazioni
professionali o di categoria” ammesse a rappresentare una parte in una causa,
come quella in esame, avente per oggetto una controversia derivante dal
contratto di lavoro, si debbano intendere solo le associazioni dei datori di
lavoro (padronati) o dei lavoratori (sindacati) ai sensi dell’art. 356 CO (cfr.
Bühler/Edelmann/Killer, op. cit., N. 4 ad § 368 ZPO), ovvero quelle che, disponendo delle
esigenze poste dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Stöckli, Berner Kommentar,
N. 28 ad art. 356 CO), possono essere parte ad un contratto collettivo (II CCA 14
marzo 2006, inc. 12.2005.219 pubblicata in: RtiD II-2006 11c pag. 626, 13
luglio 2006, inc. 12.2006.102), criterio che il Tribunale federale ha ritenuto
essere “soluzione ragionevole” (I CCTF 24 ottobre 2006,4P.101/2006, consid.
7.2, pag. 8, pubblicata in RtiD I-2007 4c pag. 711).
7. L’art.
97 CPC stabilisce che il giudice esamina d’ufficio, a ogni stadio della causa,
se siano dati i presupposti processuali, tra cui (cifra 4) la capacità delle
parti e la legittimazione dei loro rappresentanti, se il giudice ha motivo di
dubbio. Pertanto, contrariamente all’opinione del ricorrente (che nel proprio
esposto confonde oltretutto la legittimazione del rappresentante con la
legittimazione attiva della parte), è del tutto pacifico che il Pretore,
potendo decidere ad ogni stadio della causa, aveva facoltà di rendere un
giudizio preliminare, come risulta del resto dal chiaro tenore degli art. 99 e
100 CPC, e siffatto giudizio poteva senz’altro essere reso ancor prima
dell’udienza di discussione di cui all’art. 417 lett. a CPC, ovvero senza
necessità di entrare nel merito della lite, come indicato dall’art. 99 cpv. 2
CPC. Nondimeno, anche nel caso di un giudizio preliminare è indubbio che deve
essere salvaguardato il diritto di essere sentito dell’istante al riguardo
della legittimazione del proprio rappresentante. Tale fondamentale principio
risulta concretizzato, almeno implicitamente, anche nell’art. 99 cpv. 1 CPC,
dal titolo marginale “procedura preliminare di accertamento”, secondo cui il
giudice può ordinare l’accertamento preliminare dei presupposti, laddove il
rinvio all’art. 181 CPC ivi formulato richiama la possibilità di una fase
istruttoria dedicata precipuamente all’accertamento delle circostanze fattuali
che consentono la decisione al riguardo del presupposto. Appare pertanto
provvista di buon diritto la doglianza del ricorrente che lamenta di non avere
avuto la possibilità di esprimersi davanti al Pretore, ciò che comporta di
dovere pronunciare la nullità del decreto impugnato (Cocchi/Trezzini, opera
citata, m. 4 ad art. 97).
8. A
titolo abbondanziale si rileva che la sintetica motivazione del decreto solleva
perplessità anche nel merito. Il Pretore risulta infatti avere fondato il
proprio giudizio sulla scorta della lettera 23 novembre 2006 del Tribunale di
appello (non in atti, ma nota a questa Camera), e sul rilievo del fatto che il
qui ricorrente fa capo alle stesse persone del __________. Orbene, la prefata
lettera 23 novembre 2006 del Tribunale di appello [recte: della II CCA] era
unicamente uno scritto con cui si segnalava all’attenzione delle preture la
citata sentenza 24 ottobre 2006 del Tribunale federale che aveva confermato che
il __________ non possiede la rappresentanza processuale. Questo scritto,
pertanto, non esplica, per sua natura, alcuna efficacia nei confronti di
chicchessia, e quindi nemmeno nei confronti dello stesso __________, ragione
per cui meglio avrebbe fatto il Pretore a riferirsi nel decreto impugnato alla
sentenza dell’Alta corte piuttosto che allo scritto di questa Camera che la
segnalava. Inoltre, dovendosi di principio riconoscere al RA 1 (almeno stando
allo statuto irritualmente versato in atti con l’appello) una propria
personalità giuridica quale associazione ai sensi degli art. 60 e segg. CCS,
appare d’acchito non condivisibile la decisione del Pretore di estendere al qui
ricorrente gli effetti del giudicato concernente il __________ per il solo
motivo che esso “fa capo alle stesse persone del __________”, non potendo
essere ammesso o anche solo ipotizzato, in assenza di ulteriori elementi
nemmeno evocati in sentenza, che dette non specificate persone abuserebbero
della nozione di persona giuridica (sul principio della trasparenza cfr. Forstmoser, Meier-Hayoz, Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, § 62, N. 47 e segg.).
9. L’appellante
ha chiesto che il giudizio di questa Camera abbia a riconoscergli la
legittimazione a rappresentare i lavoratori nelle vertenze derivanti dal
contratto di lavoro. La richiesta deve essere disattesa, in quanto alla Camera
adita incombe unicamente di rilevare la nullità del decreto pretorile, e non
anche di statuire in sua vece, oltretutto sulla scorta di documentazione
prodotta solo con l’appello, ciò a cui osta l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, e
senza dare alla parte convenuta la possibilità di esprimersi al proposito. Gli
atti devono perciò essere rinviati al Pretore per una nuova decisione sulla
questione della legittimazione del rappresentante dell’istante, previa
concessione alle parti della facoltà di esprimersi e di addurre prove al
proposito.
10. Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame. Non si prelevano tasse o spese.
Lo Stato -non potendo la parte convenuta essere ritenuta soccombente- rifonderà
al RA 1 fr. 500.- per ripetibili parziali.
Per questi motivi
richiamati per le
spese gli art. 148 CPC,
pronuncia:
1. L’appello
11 dicembre 2007 di RA 1, Bellinzona, è parzialmente accolto e di conseguenza
il decreto 30 novembre 2007 della Pretura del distretto di Bellinzona è
dichiarato nullo, e la causa rinviata al Pretore per una nuova decisione sul
presupposto processuale.
2. Non
si prelevano tasse né spese di appello. Lo Stato rifonderà al RA 1 fr. 500.-
per parte di ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- in materia di diritto del lavoro è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è
ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
Considerandi
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster