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Decisione

12.2007.258

Lavoro - commesso viaggiatore

16 giugno 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I

testi invocati dalla convenuta sono concordi nell’attribuire la responsabilità

all’istante, senza che però nessuno di essi affermi di avere assistito agli

incidenti. Il teste maggiormente qualificato a esprimersi sul tema sarebbe il

magazziniere __________ B__________, addetto al parco veicoli della ditta, che

può quanto meno affermare, in guisa di prova indiretta, che egli ha consegnato

i veicoli privi di danni all’istante e li ha riavuti danneggiati. Sennonché, la

deposizione del teste è gravata dalle notevoli ombre lasciate dalla procedura

penale per falsa testimonianza svoltasi a suo carico, che non ha avuto seguito

per il motivo dell’inesistenza dell’aspetto soggettivo del reato, ma che ha comunque

evidenziato serie discrepanze tra la versione resa in Pretura e quella data avanti

al Ministero Pubblico. È vero, come sottolinea la ricorrente, che in sede

penale si è indagato su di un altro aspetto della deposizione - segnatamente la

questione relativa alla frequenza della presenza in ditta dell’istante - ma

questo non significa che il resto della deposizione possa in simili circostanze

essere accettato acriticamente come rispondente a verità solo perché non

espressamente smentito o almeno rivisto avanti al Procuratore Pubblico.

In

simili circostanze il giudizio del Pretore di non avere ritenuto fedefacente la

deposizione nel suo complesso non risulta in alcun modo arbitrario o lesivo del

suo vasto potere di apprezzamento, specie alla luce del predetto accertamento

(cfr. consid. 10.3) secondo cui __________ B__________ ha addebitato

all’istante anche la responsabilità di una riparazione che nulla ha a che

vedere con un incidente della circolazione, ciò che inficia definitivamente la

sua attendibilità anche sull’argomento qui in discussione.

Gli

altri testi invocati dall’appellante (D__________, C__________ e L__________)

non sono per loro parte in alcun modo sufficienti per fare ammettere che il

Pretore abbia ecceduto il proprio vasto potere di apprezzamento su questo tema.

D__________ nella propria deposizione del 28 gennaio 2004 ha dichiarato che “durante

Considerandi

la sua attività l’istante ha sfasciato 2 o 3 pulmini, uno è stato addirittura

buttato via”. Si tratta di una palese esagerazione anche rispetto alle tesi

della convenuta sull’entità dei danneggiamenti, ma comunque risulta che si

tratta di conoscenza indiretta, perché il teste ha soggiunto “così mi ha

riferito l’istante”, per il che la deposizione perde la propria forza

probatoria, non trattandosi di constatazioni dirette del testimone. Il teste ha

pure fatto riferimento alla deposizione scritta da lui rilasciata (doc. 11),

confermandola, ma essa non fornisce prova migliore sul tema, limitandosi alla

generica affermazione “so per esempio che ha danneggiato diversi furgoni

della ditta”, poi precisata dal teste in udienza nei termini poc’anzi

riferiti.

La

teste C__________ all’udienza del 28 gennaio 2004 ha detto solo che “l’istante

ha avuto diversi incidenti con i furgoncini della ditta, almeno 3 volte”

(pag. 6), ma la frase è lungi dall’essere decisiva, già solo perché la nozione

di “incidente” attesta solo del coinvolgimento in un sinistro, ma nulla esprime

sulla responsabilità dell’istante, che non può pertanto essere ammessa su

simile base.

La

teste L__________, infine, la cui deposizione non è stata creduta laddove ha dichiarato

che la documentazione contrattuale dell’istante sarebbe stata frutto di reiterate

“sviste”(cfr. consid. 8), si è espressa nel medesimo generico senso di “diversi

incidenti” che l’istante avrebbe avuto con i veicoli della ditta, facendo riferimento

alle fatture relative alle riparazioni. A parte il fatto che essa, così facendo,

incorre nel medesimo errore di __________ B__________ di addebitare a un

incidente avuto dall’istante anche la fattura relativa alla riparazione di un

guasto tecnico, si ha nuovamente che il vago accenno a “incidenti” non basta a

fornire elementi conclusivi in ordine alla responsabilità dell’istante.

Il

Pretore non ha pertanto violato la legge neppure nell’apprezzamento delle prove

relativo all’eccezione compensatoria della convenuta, la cui reiezione merita

conferma in questa sede. Ne consegue pertanto la reiezione del gravame, del

tutto infondato.

12.

Trattandosi di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore

inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano tasse né spese a carico delle parti

(art. 343 cpv. 3 CO; 417 cpv. 1 lett. e CPC). Il valore determinante per un

eventuale rimedio al Tribunale federale ammonta a fr. 23'247.-, pari al valore

rimasto controverso in seconda sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese

gli art. 148 CPC,

pronuncia: 1. L’appello 10 dicembre 2007 di AP 1 è

respinto.

2. Non

si prelevano né tasse né spese di giustizia per la procedura di appello. La convenuta

rifonderà all’istante fr. 1'500.- per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso

in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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