12.2007.258
Lavoro - commesso viaggiatore
16 giugno 2008Italiano25 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2007.258
Data decisione, Autorità:
16.06.2008, IICCA
Titolo:
Lavoro - commesso viaggiatore
CONTRATTO D'IMPIEGO DEL COMMESSO VIAGGIATORE
art. 349a CO
Incarto n.
12.2007.258
Lugano
16 giugno
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella procedura per azioni derivanti dal
contratto di lavoro inc. CL.2003.3 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, promossa con istanza 15 gennaio 2003 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi in conseguenza del contratto di
lavoro;
domanda avversata dalla convenuta, e che il Pretore con sentenza 20
novembre 2007 ha accolto per fr. 23'247.- oltre interessi;
appellante la convenuta che con gravame datato 10 dicembre 2007
chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione
dell’istanza;
mentre l’istante con osservazioni del 4 gennaio 2008 chiede la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in fatto e in diritto:
1. L’istante
sostiene di essere stato assunto dalla convenuta dal 1° luglio 2001 con un
contratto di lavoro, ancorché egli abbia in realtà svolto funzione di commesso
viaggiatore, per vendere gli articoli casalinghi della datrice di lavoro. Per
questa attività sarebbe stato pattuito un salario fisso di fr. 3'300.- per 12
mensilità, oltre a una provvigione pari al 6% del fatturato da lui conseguito. Il
30 ottobre 2001 il lavoratore ha subito un incidente della circolazione, a
seguito del quale è stato inabile al lavoro al 100% sino al 24 maggio 2002, e
al 50% sino al 24 luglio 2002. Il contratto di lavoro ha preso fine al 30
giugno 2002 a seguito della disdetta della datrice di lavoro.
2. Con l’istanza in rassegna il lavoratore sostiene che la datrice non
avrebbe mai pagato il salario fisso concordato, e avrebbe quindi anche
trattenuto le indennità per perdita di guadagno spettanti al dipendente a seguito
dell’incapacità lavorativa conseguente all’incidente della circolazione, il
tutto per fr. 29'551.10. Sarebbero poi dovute anche le provvigioni per gennaio,
marzo, aprile, maggio e giugno 2002, mentre che totalmente pretestuose sarebbero
le pretese compensatorie addotte dalla convenuta, il tutto per un credito
complessivo dell’istante superiore a fr. 30'000.-, importo alla cui concorrenza
egli ha però limitato la propria pretesa per rimanere entro i limiti della
procedura speciale di cui agli art. 416 e segg. CPC.
3. La
convenuta all’udienza di discussione del 26 febbraio 2003 ha contestato la pretesa
dell’istante. Questi sin dai primi giorni di lavoro avrebbe assunto un atteggiamento
irresponsabile e irrispettoso, lavorando solo saltuariamente. Il contratto sarebbe
perciò stato consensualmente modificato nel senso di un’occupazione solo a
tempo parziale, per circa due giorni alla settimana, con conseguente soppressione
della retribuzione fissa, lasciando al dipendente la sola provvigione del 6%, e
inoltre la datrice di lavoro non sarebbe più stata la convenuta (che ha perciò
eccepito la propria carenza di legittimazione passiva), ma __________, alla
quale l’istante avrebbe arrecato danni per complessivi fr. 13'658.30,
danneggiandone a tre riprese i veicoli, importo del quale sarebbe perciò
debitore. Quanto alle pretese dell’istante, quella relativa al salario non
sarebbe dovuta, non esistendo una pattuizione in tal senso. Nemmeno sarebbe
dovuto il salario per i primi due giorni di infortunio, siccome causato dalla negligenza dell’istante. Quanto
all’importo riversato dalla __________ per la perdita di salario dell’istante,
lo stesso (da rettificare in fr. 12'327.-) sarebbe da restituire
all’assicuratrice, atteso che l’istante avrebbe lavorato ugualmente durante
l’asserita inabilità e che egli avrebbe già ricevuto a tal titolo fr. 3'896.-.
Nemmeno la quota parte di metà dello stipendio, relativa al periodo in cui
l’istante era abile al lavoro al 50%, gli sarebbe dovuta, per il predetto
motivo dell’inesistenza del diritto allo stipendio fisso. Inoltre, egli non
avrebbe fornito la prestazione lavorativa al 50%, non facendosi più vedere dal
dicembre del 2001. Per lo stesso motivo della cessazione delle prestazioni
lavorative, nulla gli sarebbe dovuto a titolo di provvigioni per i primi mesi
del 2002. In ogni caso, la convenuta vanterebbe un credito compensatorio per
danni arrecati a veicoli, oltre a fr. 1'267.- che il dipendente avrebbe
percepito a torto e fr. 246.70 per benzina pagata dalla convenuta e utilizzata
a fini privati dall’istante.
4. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’avvenuta stipula tra
le parti di un contratto di lavoro, ha ritenuto non comprovata la tesi della
convenuta secondo cui tale contratto sarebbe quasi immediatamente stato consensualmente
rescisso affinché l’istante ne concludesse un altro, di diverso tenore, con __________
Convergenti elementi deporrebbero invece in favore della tesi sostenuta
dall’istante, secondo cui egli sarebbe stato dipendente della convenuta dal 1°
luglio 2001 al 30 giugno 2002. Ciò posto, all’istante spetterebbe il salario
fisso di fr. 3'300.- lordi per i 4 mesi in cui egli ha lavorato, cioè da luglio
a ottobre 2001 compresi, oltre a quanto versato da __________ a titolo di indennità
giornaliere LAINF, ovvero fr. 12'327.-, e la metà del salario del mese di
giugno 2002. Da questo importo la convenuta potrebbe dedurre solo il credito
relativo alla benzina di fr. 246.70, riconosciuto dall’istante, per il che il
credito del procedente sarebbe in definitiva di fr. 23'247.- netti oltre
interessi, importi limitatamente al quale il Pretore ha accolto l’istanza.
5. Con l’appello del 10 dicembre 2007 la convenuta ha chiesto la
riforma del giudizio pretorile nel senso della reiezione dell’istanza. Essa
lamenta in specie un’arbitraria valutazione delle prove al riguardo del tema
centrale della titolarità del rapporto di lavoro, ciò che avrebbe condotto il
Pretore a concludere erroneamente per l’esistenza del contratto tra le parti in
causa, mentre che in realtà l’istante, dopo un breve periodo alle dipendenze
della convenuta, sarebbe stato riassunto da __________. A sostegno della
propria tesi l’appellante invoca varie deposizioni testimoniali, in particolare
quella della propria dipendente I__________. L’istante, inoltre, avrebbe effettuato
vendite unicamente per conto di __________, e non invece per la convenuta, ed i
conteggi di salario ai quali ha fatto riferimento il Pretore sarebbero in
realtà conteggi delle provvigioni. Comunque, anche nella contraria ipotesi della
sussistenza del contratto tra le parti in causa la sentenza sarebbe nondimeno
errata, avendo il Pretore erroneamente disatteso che le parti hanno derogato ai
termini del contratto, modificando la natura dell’impiego e l’orario lavorativo,
ed eliminando il salario fisso in favore delle sole provvigioni. Quest’ultima
pattuizione non sarebbe lesiva dell’art. 349a CO, norma non applicabile visto
che quello in esame sarebbe stato, per esplicita definizione, un contratto di
lavoro e non invece un contratto d’impiego di commesso viaggiatore. Errata
sarebbe perciò la decisione di accordare all’istante il salario fisso per il
periodo luglio-ottobre 2001, e questo, oltre che per il già evocato motivo
dell’inesistenza della pattuizione del salario fisso, per il fatto che
l’istante durante quei mesi non ha lavorato, eccezion fatta per il lavoro
durante i fine settimana, per il quale era già stato debitamente retribuito a
provvigione. Qualora dovesse comunque essere riconosciuto un credito a favore
dell’istante, il Pretore avrebbe erroneamente omesso di computare la pretesa compensatoria
di fr. 13'658.30 per i danni causati dal lavoratore a quattro furgoni
appartenenti a __________.
6. L’istante il 4 gennaio 2008 ha presentato le proprie osservazioni al
gravame, del quale ha postulato la reiezione con protesta di spese e
ripetibili.
7. Secondo la regola generale in tema di onere probatorio stabilita
dall’art. 8 CC, chi, come l’istante, procede per ottenere l’adempimento di una
pretesa contrattuale è tenuto a dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto
e l’ammontare del proprio credito. Il lavoratore, gravato di questo onere
probatorio, vi ha provveduto versando in atti il documento denominato
“contratto di lavoro” doc. A, e inoltre le circostanze fattuali da lui asserite
a fondamento del proprio diritto sono state ammesse dalla convenuta (art. 170
cpv. 2 CPC), che ha riconosciuto la stipulazione del rapporto contrattuale. La
convenuta, ammessa la venuta in essere dell’asserito contratto, si oppone nondimeno
alle richieste di controparte sulla scorta, in buona sostanza, di due distinte
argomentazioni:
- il predetto contratto
avrebbe informalmente preso termine poco dopo e ad esso sarebbe seguito un
nuovo contratto, a diverse condizioni, stipulato dall’istante con un diverso
soggetto giuridico;
- il contratto,
quand’anche tuttora esistente con la convenuta, sarebbe stato modificato dalle
parti in termini tali per cui il diritto vantato dall’istante non sussisterebbe.
Come
rettamente ritenuto dal Pretore, l’onere della prova relativo a queste circostanze
fattuali incombe alla convenuta, ciò che essa non contesta. Nella fattispecie,
pertanto, non vi è problema nell’applicazione delle norme in tema di onere
della prova, mentre che controversa è semmai la valutazione fatta dal Pretore
delle prove offerte dalla convenuta, che lo ha portato a ritenere non provate
le di lei tesi fattuali.
8. Secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta le prove secondo il suo
libero convincimento, in base alle risultanze del processo, e ne dà ragione
nella sentenza. La norma, per costante giurisprudenza, si concretizza nel senso
che al giudice è concesso un ampio potere di apprezzamento nell’ambito della
valutazione delle prove, apprezzamento che l’istanza d’appello può censurare
unicamente con estrema prudenza, intervenendo solo quando la decisione resa
secondo il libero convincimento è manifestamente ingiusta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art.
90; II CCA 4 giugno 2007, inc. 12.2005.174).
9. Sul tema del preteso scioglimento consensuale dell’originario
contratto (doc. A) e della successiva stipula da parte dell’istante con il
diverso soggetto giuridico __________ l’appellante censura d’arbitrio la valutazione
delle prove fatta dal Pretore.
A
torto. Infatti, risulta incontrovertibile che, come rettamente evidenziato dal
Pretore, dopo la stipula contrattuale, avvenuta con la convenuta (doc. A),
anche tutta la documentazione inerente la titolarità del contratto, sino alla
disdetta dello stesso, è sempre e solo intestata alla qui convenuta (come essa
stessa ben riassume a pag. 5 del gravame) e mai ad altro soggetto giuridico. In
particolare, si ha che l’istante, assunto con il doc. A, era inoltre notificato
quale dipendente della convenuta alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione,
all’AVS e all’assicuratore per perdita di guadagno. Il contratto è stato
disdetto dalla convenuta, che ha quindi intrattenuto corrispondenza al riguardo
del contenzioso (doc. C2, C6), senza nulla eccepire al riguardo della propria
pretesa estraneità al contratto.
L’apparenza
creata da questo complesso di documentazione può solamente essere quella di un
persistente rapporto contrattuale riguardante le parti qui in causa, a esclusione
di ogni differente soluzione. Opporre a queste qualificate e reiterate manifestazioni
dell’esistenza del contratto la deposizione di I__________ laddove afferma che
il tutto sarebbe frutto di una “svista” è poco serio, non potendosi credere
all’ipotesi di una simile sequenza di inconsapevoli errori di una segretaria,
succedutisi per mesi senza che mai nessuno avesse a reagire. Senza contare che
siffatta ipotesi comporterebbe di dovere ammettere l’esistenza di una
situazione contraria alla legge nella misura in cui un lavoratore straniero ha
lavorato per un soggetto diverso rispetto a quello per cui il lavoro era stato
autorizzato. Ma in ogni caso, a mente di questa Camera l’intestazione della
lettera di licenziamento del 31 maggio 2002 (doc. C1) - un atto qualificato per
rapporto alla titolarità del contratto così rescisso, e che non reca la firma
della segretaria distratta - esclude qualsiasi ipotesi di errore o malinteso,
ed è semplicemente la prova conclusiva del fatto che ancora a quel momento era
la convenuta ad essere la controparte contrattuale dell’istante. A fronte di
questo accertamento, gli altri elementi addotti dalla ricorrente sono lungi
dall’essere decisivi. I contratti stipulati dall’istante, così come sostiene la
convenuta, sono in effetti (per quanto risulta agli atti) stati conchiusi per
il nome e conto di __________ (cfr. il plico doc. V°), ma ciò - specie alla
luce delle predette circostanze - non consente affatto di dovere ammettere
l’esistenza del contratto di lavoro preteso dalla convenuta, ma attesta semmai
la diversa circostanza per cui la prestazione lavorativa dell’istante è stata
fornita in favore di un soggetto differente dalla datrice di lavoro, laddove
non è contestata dalla convenuta l’esistenza di una stretta relazione tra le
due società, aventi sede l’una vicina all’altra e amministrate dalle medesime
persone, come risulta dagli estratti dal registro di commercio doc. J1 e J2 e
come bene spiegato dal Pretore alla pagina 4 del giudizio impugnato illustrato.
Questa situazione non muta neppure dopo la disamina delle deposizioni invocate
dalla convenuta con l’appello. Della non attendibilità di Ivana Lordi si è già
detto, e comunque la sua affermazione secondo cui l’istante era stato “trasferito
nell’altra ditta __________” non è necessariamente indiziante della
modifica dei rapporti contrattuali pretesa dalla convenuta, ma si attaglia
anche alla fattispecie di semplice prestazione del lavoro per un altro soggetto
deducibile dal predetto plico doc. V°. Allo stesso modo, le generiche
dichiarazioni degli altri testi (R__________, S__________) secondo cui l’istante
lavorava “per la __________” sono da intendere nel predetto senso generico
e indicano il beneficiario della prestazione, ma nulla dicono sulla titolarità
del contratto di lavoro. Secondo la convenuta, infatti, l’esistenza
dell’asserita pattuizione con cui si sarebbe annullato il contratto di lavoro
tra le parti in causa per stipularne uno nuovo con __________ era stata
concordata verbalmente tra l’istante e P__________ (cfr. il riassunto scritto
prodotto dalla convenuta all’udienza del 26 febbraio 2003, pag. 11 del
verbale), ragione per cui la prova di questa circostanza (contro cui depone la
predetta evidenza documentale) avrebbe potuto essere fornita con
l’interrogatorio formale dell’istante, o di __________ G__________, organo della
convenuta.
L’interrogatorio
formale dell’istante è stato dichiarato decaduto dal Pretore con ordinanza 23
marzo 2006 dopo che la convenuta ha lasciato decorrere infruttuosamente il
termine per presentare le relative domande. Quanto all’interrogatorio formale
di __________ G__________, anch’esso invocato dalla convenuta, ma da valutare
con rigore siccome mezzo di prova proveniente dalla convenuta medesima, il passaggio
rilevante è quello in cui costui afferma, dopo avere ricevuto lamentela dal direttore
di __________, che “si è quindi deciso di cambiare modalità di impiego ed
allora è stato ingaggiato da __________” (verbale 10 maggio 2006, risposta
11, pag. 4). Siffatta formulazione non è sufficientemente precisa, in quanto
non testimonia affatto di un accordo che sarebbe intervenuto con l’istante per
modificare i termini del precedente contratto, ma si riferisce piuttosto, utilizzando
una forma impersonale, a una decisione in tal senso, per il che, in assenza di
maggiore precisione, ne esce semmai rafforzata l’eventualità di una semplice
(ed unilaterale) decisione di __________ G__________ di attribuire l’istante ad
altra funzione, mentre che non risulta così provata la pretesa modifica dei
rapporti contrattuali nel senso voluto dalla convenuta.
Se
ne deve così concludere che su questo punto non vi è stato arbitrio del
Pretore, né anche solo abuso o eccesso di apprezzamento, risultando la decisione
condivisibile anche a un libero esame.
10. Per l’ipotesi, verificatasi, della conferma del giudizio circa
l’esistenza del rapporto contrattuale tra le parti in causa, la convenuta - criticando
anche in questo caso la valutazione del materiale probatorio effettuata dal
Pretore - ripropone la tesi dell’intervenuta modifica del contenuto del
contratto rispetto al testo del doc. A nel senso della soppressione del salario
fisso, contestando nel contempo l’esistenza tra le parti di un contratto di
commesso viaggiatore, ciò che renderebbe inammissibile la pretesa pattuizione,
ostandovi l’art. 349a CO.
10.1 L’art. 349a cpv. 1 CO stabilisce che il datore di lavoro deve pagare
al commesso viaggiatore un salario consistente in uno stipendio fisso, con o
senza provvigione. La norma è completata dal cpv. 2, secondo cui un accordo
scritto in virtù del quale il salario consiste esclusivamente o principalmente
in una provvigione è valido solo se questo costituisce una remunerazione adeguata
dei servizi del commesso viaggiatore, mentre che per il cpv. 3 durante un
periodo di prova di due mesi al massimo il salario può essere fissato
liberamente mediante accordo scritto. Giusta l’art. 362 cpv. 1 CO, all’art.
349a cpv. 1 CO non si può derogare a svantaggio del lavoratore.
Secondo
la tesi della stessa convenuta, le parti avrebbero derogato al testo del contratto
doc. A, sopprimendo il diritto del lavoratore a un salario fisso, mediante un accordo
intervenuto tra __________ G__________ e l’istante, supposto accordo di cui non
esiste riscontro scritto (né la convenuta lo pretende), ragione per cui dovrebbe
essersi trattato di accordo orale.
Ne
consegue che esso, privo della necessaria forma scritta, è nullo per vizio di forma
qualora il contratto tra le parti debba essere qualificato come contratto di commesso
viaggiatore ai sensi degli art. 347 e segg. CO.
10.2 Secondo l’art. 347 cpv. 1 CO mediante il contratto d’impiego del
commesso viaggiatore questi si obbliga, per conto d’un commerciante,
industriale o capo d’azienda d’altro genere gestita in forma commerciale, a
trattare o concludere fuori dei locali dell’azienda affari di qualsiasi natura contro
rimunerazione. Il secondo capoverso del medesimo articolo stabilisce di contro
che non è considerato commesso viaggiatore il lavoratore che prevalentemente
non viaggia o che lavora soltanto occasionalmente o transitoriamente per il datore
di lavoro, nonché il viaggiatore che conclude affari per proprio conto.
10.3 Il testo del contratto doc. A nulla dice sulla natura della prestazione
lavorativa per la quale l’istante è stato assunto. Dal riassunto scritto
prodotto dalla convenuta all’udienza del 26 febbraio 2003 risulta invece che
inizialmente l’istante doveva occuparsi della vendita dei prodotti della
convenuta nel senso che “doveva recarsi presso gli uffici __________,
contattare telefonicamente i potenziali clienti, esporre le prerogative dei prodotti
e, una volta fissati gli eventuali appuntamenti, recarsi presso questi al fine
di procedere a un’esposizione più dettagliata e concludere la vendita” ed
inoltre “aveva anche il compito di vendere i prodotti della convenuta in
occasione di alcune fiere, che avevano luogo, generalmente il fine settimana,
nella Svizzera romanda e tedesca” (verbale citato, pag. 6). In seguito,
sempre secondo la convenuta, dopo la pretesa modifica contrattuale l’istante “avrebbe
lavorato come rappresentante presso le fiere e le esposizioni durante i fine
settimana” (verbale citato, pag. 7). Da questa descrizione si vede come,
tolto l’asserito obbligo di effettuare le telefonate presso la sede della ditta
convenuta, il lavoro richiesto all’istante era sostanzialmente quello di
procacciare dei contratti di compravendita da stipulare all'esterno
dell'azienda, ed è quindi pacifico che la presenza del lavoratore presso il
datore di lavoro non era necessaria e che la sua attività si svolgeva
essenzialmente all'esterno quale venditore/rappresentante con ampia libertà di
manovra e orario flessibile (analoga situazione in: II CCA 12 dicembre 2001,
inc. 12.2001.90). La diversa opinione della convenuta (appello, pag. 10 e 11)
cerca fondamento con il rilievo dell’intestazione del contratto doc. A quale
“contratto di lavoro”, oltre che con l’uso di toni inutilmente enfatici e
irriguardosi nei confronti del Pretore. L’enfasi non sopperisce però
all’inconsistenza delle argomentazioni, motivo per cui è sufficiente rammentare
all’appellante che la natura di un contratto va determinata alla luce del suo
contenuto, senza riguardo per indicazioni letterali usate, come nella specie,
in maniera inesatta (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 129 III 664). Alla luce di quanto
sin qui esposto, è pertanto chiaro che il contratto esistito tra le parti va
qualificato come contratto d’impiego del commesso viaggiatore (cfr. per i
criteri Streiff/von Kaenel,
Arbeitsvertrag Praxiskommentar, 6a ed., n. 2 ad art. 347), ragione
per cui la pretesa sua modifica nel senso di sopprimere il diritto dell’istante
al salario fisso è nulla già solo per vizio di forma, ritenuto che anche nel
caso di rispetto della forma scritta ci si sarebbe ancora dovuti chiedere se la
pattuizione sarebbe stata rispettosa del diritto del lavoratore a una
remunerazione adeguata (sul tema: II CCA citata, consid. 7), tema sul quale la
convenuta, ignara della natura del contratto, ha omesso di esprimersi.
10.4 Del resto, l’insostenibilità sostanziale della posizione della convenuta
risulta manifesta già solo alla luce del fatto che essa aveva regolarmente
assicurato presso __________ il diritto salariale che ora vorrebbe negare
all’istante (cfr. l’annuncio di sinistro dic. G1, in cui si fa espressa
menzione di fr. 3'300.- a titolo di “salario base” e non di provvigioni), con
il risultato - in tale ipotesi - di arricchirsi senza motivo dei fr. 12'327.-
ricevuti a tal titolo dall’assicuratrice (sentenza, pag. 7) e mai riversati al
dipendente.
11. La convenuta adduce da ultimo una pretesa compensatoria di fr.
13'658.30 per danni, attestati dalle fatture doc. 4, 5, 6 che l’istante avrebbe
procurato a quattro furgoni di __________, pretesa ceduta da questo soggetto
alla convenuta (doc. 7).
11.1 Il fondamento di siffatta eccezione compensatoria implica la dimostrazione
di tutti i suoi elementi costitutivi, che nel caso in esame sono svariati.
Occorre
innanzitutto la dimostrazione della responsabilità del lavoratore per
l’accaduto, prova che non può evidentemente essere fornita con la deposizione
di qualcuno (che oltretutto nemmeno ha assistito al sinistro) che afferma
essere stata colpa dell’istante, trattandosi in questa ipotesi non di fatti, ma
di una valutazione che non spetta al teste, priva perciò di forza probante. È
invece necessario l’accertamento delle circostanze del sinistro, così che il
giudice adito possa maturare il convincimento circa la responsabilità del
conducente.
Inoltre,
è necessaria la prova certa del danno conseguente alla mancanza del lavoratore.
Solo a questo momento può essere considerato il risarcimento del danno ai sensi
dell’art. 321e CO, laddove ai fini del medesimo si dovrà ancora determinare il
grado di diligenza che si poteva pretendere dal dipendente in ragione delle
concrete circostanze, rispettivamente si dovrà valutare in quale misura,
invece, il danno potrebbe ricadere nella sfera della datrice di lavoro in
ragione del rischio d’esercizio che le incombe.
Così
come sinteticamente riassunto dal Pretore, si ha che nel caso concreto la convenuta
non ha ossequiato il proprio onere probatorio, e prima di questo ha pure disatteso
l’onere di allegazione concernente circostanze rilevanti per la decisione sulla
pretesa compensatoria.
11.2 L’unica pretesa risarcitoria per la quale vi è almeno un accenno
alla fattispecie retrostante, ossia all’incidente della circolazione con cui si
sarebbe verificato il danno, è quella relativa al sinistro accaduto nel cantone
A__________. Questo però non per merito della convenuta, ma bensì per
iniziativa dell’istante, che vi ha fatto accenno nella propria istanza (pag. 4)
siccome si attendeva che la convenuta avrebbe addotto la pretesa compensatoria.
La datrice di lavoro, pertanto, rispondendo all’istanza, ha a sua volta
menzionato l’episodio (vrebale dell’udienza 26 febbraio 2003, pag. 11 e 12).
Sul
tema l’istante ha in particolare sostenuto che sul luogo del sinistro sarebbe
intervenuta la polizia, e che nei suoi confronti non sarebbero state adottate
sanzioni, per il che egli non avrebbe responsabilità per l’accaduto. La
convenuta non ha contestato che il dipendente non sarebbe stato sanzionato
dalla polizia, ma ha ritenuto che il lavoratore dovrebbe comunque essere civilmente
responsabile del danno, avendo tamponato un trattore durante una manovra di sorpasso
(verbale citato, pag. 12).
Si
tratta di una tesi che non può essere seguita: se va infatti ammesso che
l’istante, nonostante l’intervento della polizia, non è stato multato per
l’accaduto, questo significa che non è stata ritenuta a suo carico alcuna
infrazione alla LCS, motivo per cui non può essere vera la fattispecie narrata
dalla convenuta, rimasta comunque priva di riscontro alcuno, secondo la quale
l’istante avrebbe invece palesemente contravvenuto alla LCS. In assenza di una
sanzione per violazioni della LCS, non si vede come l’istante potrebbe avere
responsabilità per l’incidente, per il quale a questo punto, in assenza di
migliori riscontri, è semmai ipotizzabile la responsabilità dell’altro
conducente coinvolto.
È
perciò solo a titolo abbondanziale che si rileva come anche l’ammontare
dell’asserito danno sia rimasto privo di riscontri, non avendo la convenuta
sostanziato la pretesa di un valore residuo del furgone di fr. 4'000.-
(verbale, pag. 11), laddove non è di ausilio il fatto che nella corrispondenza
preprocessuale essa aveva tentato di addebitare al lavoratore, per il medesimo
episodio, l’importo di fr. 7'000.- (doc. C 4).
11.3 La pretesa di fr. 3'690.05 di cui alla fattura 19 settembre 2001 del
Garage __________ (doc. 6) concerne con ogni evidenza una riparazione al motore
del furgone Volkswagen LT 35, senza indicazione di riparazioni alla
carrozzeria. Si tratta perciò, sino a prova contraria, del costo
dell’eliminazione di un difetto meccanico, per il quale non vi è motivo alcuno
di ritenere la responsabilità dell’istante. La convenuta nella fase delle
allegazioni introduttive nulla ha spiegato al proposito del presunto incidente,
ed è perciò emblematico, in senso negativo, per la fedefacenza della sua
deposizione, rilevare come il teste B__________ sia stato categorico nell’addebitare
anche questa spesa a un danneggiamento causato dall’istante (verbale 28 gennaio
2004, pag. 4).
Vero
è però che in questo caso non vi è prova nemmeno del verificarsi di un incidente
della circolazione, motivo per cui non si vede come il preteso danno potrebbe essere
ascritto all’istante.
11.4 Le altre due pretese risarcitorie della convenuta riguardano quanto
meno dei danni di carrozzeria (doc. 4 e 5), ma nulla è dato di sapere circa le
circostanze in cui essi si sarebbero verificati.
Fatti
I
testi invocati dalla convenuta sono concordi nell’attribuire la responsabilità
all’istante, senza che però nessuno di essi affermi di avere assistito agli
incidenti. Il teste maggiormente qualificato a esprimersi sul tema sarebbe il
magazziniere __________ B__________, addetto al parco veicoli della ditta, che
può quanto meno affermare, in guisa di prova indiretta, che egli ha consegnato
i veicoli privi di danni all’istante e li ha riavuti danneggiati. Sennonché, la
deposizione del teste è gravata dalle notevoli ombre lasciate dalla procedura
penale per falsa testimonianza svoltasi a suo carico, che non ha avuto seguito
per il motivo dell’inesistenza dell’aspetto soggettivo del reato, ma che ha comunque
evidenziato serie discrepanze tra la versione resa in Pretura e quella data avanti
al Ministero Pubblico. È vero, come sottolinea la ricorrente, che in sede
penale si è indagato su di un altro aspetto della deposizione - segnatamente la
questione relativa alla frequenza della presenza in ditta dell’istante - ma
questo non significa che il resto della deposizione possa in simili circostanze
essere accettato acriticamente come rispondente a verità solo perché non
espressamente smentito o almeno rivisto avanti al Procuratore Pubblico.
In
simili circostanze il giudizio del Pretore di non avere ritenuto fedefacente la
deposizione nel suo complesso non risulta in alcun modo arbitrario o lesivo del
suo vasto potere di apprezzamento, specie alla luce del predetto accertamento
(cfr. consid. 10.3) secondo cui __________ B__________ ha addebitato
all’istante anche la responsabilità di una riparazione che nulla ha a che
vedere con un incidente della circolazione, ciò che inficia definitivamente la
sua attendibilità anche sull’argomento qui in discussione.
Gli
altri testi invocati dall’appellante (D__________, C__________ e L__________)
non sono per loro parte in alcun modo sufficienti per fare ammettere che il
Pretore abbia ecceduto il proprio vasto potere di apprezzamento su questo tema.
D__________ nella propria deposizione del 28 gennaio 2004 ha dichiarato che “durante
Considerandi
la sua attività l’istante ha sfasciato 2 o 3 pulmini, uno è stato addirittura
buttato via”. Si tratta di una palese esagerazione anche rispetto alle tesi
della convenuta sull’entità dei danneggiamenti, ma comunque risulta che si
tratta di conoscenza indiretta, perché il teste ha soggiunto “così mi ha
riferito l’istante”, per il che la deposizione perde la propria forza
probatoria, non trattandosi di constatazioni dirette del testimone. Il teste ha
pure fatto riferimento alla deposizione scritta da lui rilasciata (doc. 11),
confermandola, ma essa non fornisce prova migliore sul tema, limitandosi alla
generica affermazione “so per esempio che ha danneggiato diversi furgoni
della ditta”, poi precisata dal teste in udienza nei termini poc’anzi
riferiti.
La
teste C__________ all’udienza del 28 gennaio 2004 ha detto solo che “l’istante
ha avuto diversi incidenti con i furgoncini della ditta, almeno 3 volte”
(pag. 6), ma la frase è lungi dall’essere decisiva, già solo perché la nozione
di “incidente” attesta solo del coinvolgimento in un sinistro, ma nulla esprime
sulla responsabilità dell’istante, che non può pertanto essere ammessa su
simile base.
La
teste L__________, infine, la cui deposizione non è stata creduta laddove ha dichiarato
che la documentazione contrattuale dell’istante sarebbe stata frutto di reiterate
“sviste”(cfr. consid. 8), si è espressa nel medesimo generico senso di “diversi
incidenti” che l’istante avrebbe avuto con i veicoli della ditta, facendo riferimento
alle fatture relative alle riparazioni. A parte il fatto che essa, così facendo,
incorre nel medesimo errore di __________ B__________ di addebitare a un
incidente avuto dall’istante anche la fattura relativa alla riparazione di un
guasto tecnico, si ha nuovamente che il vago accenno a “incidenti” non basta a
fornire elementi conclusivi in ordine alla responsabilità dell’istante.
Il
Pretore non ha pertanto violato la legge neppure nell’apprezzamento delle prove
relativo all’eccezione compensatoria della convenuta, la cui reiezione merita
conferma in questa sede. Ne consegue pertanto la reiezione del gravame, del
tutto infondato.
12.
Trattandosi di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore
inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano tasse né spese a carico delle parti
(art. 343 cpv. 3 CO; 417 cpv. 1 lett. e CPC). Il valore determinante per un
eventuale rimedio al Tribunale federale ammonta a fr. 23'247.-, pari al valore
rimasto controverso in seconda sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese
gli art. 148 CPC,
pronuncia: 1. L’appello 10 dicembre 2007 di AP 1 è
respinto.
2. Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia per la procedura di appello. La convenuta
rifonderà all’istante fr. 1'500.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso
in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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