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Decisione

12.2007.259

Contratto di lavoro, interpretazione di contratto collettivo di lavoro CCL arti grafiche, supplemento salariale per qualifica professionale

13 maggio 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

4. Con decreto 22 novembre 2007 il Segretario assessore ha respinto

l’istanza di restituzione in intero siccome concernente mezzi di prova non

rilevanti, nonché dichiarazioni di una terza persona, G__________, non

comprovate e rese in forma non vincolante, e pertanto inconferenti ai fini del

giudizio. Il giorno seguente il Segretario assessore ha pronunciato la sentenza

sul merito, con cui ha respinto l’istanza. Egli, sulla scorta dei documenti in

atti e soprattutto delle deposizioni testimoniali, ha ritenuto che il contratto

di lavoro tra le parti sia esistito solo dal 1° novembre 1996, mentre che prima

di quella data sarebbe stato in vigore un rapporto di prestito del personale,

in virtù del quale l’istante, con altri, forniva la prestazione lavorativa alla

convenuta fermo però restando il rapporto contrattuale con G__________. Dal che

la carenza di legittimazione passiva della convenuta per le pretese precedenti

quella data. Quanto al contratto di lavoro tra le parti, iniziato appunto il 1°

novembre 1996, esso sarebbe stato retto dal CCL del 1995, che non avrebbe

previsto alcun privilegio salariale per lavoratori con qualifiche in

professioni differenti da quella esercitata. La convenuta, in particolare, non

avrebbe ripreso il contratto vigente tra l’istante e la precedente datrice, ma

vi sarebbe al contrario stata regolare disdetta dei contratti pregressi da

parte dei dipendenti poi assunti dalla convenuta. In ogni caso, infine, la

qualifica vantata dall’istante non avrebbe dato diritto a supplementi

salariali, per il che le sue pretese sarebbero comunque prive di fondamento.

5. Con atti di appello del 12 dicembre 2007 l’istante ha impugnato sia

il decreto che ha respinto l’istanza di restituzione in intero, che il giudizio

di reiezione dell’istanza, chiedendo in entrambi i casi la riforma nel senso

dell’accoglimento delle sue domande. Sulla domanda di restituzione in intero,

il ricorrente ha confutato il giudizio di irrilevanza delle prove così offerte.

Al contrario, il fatto che la convenuta ha incassato dagli enti assicurativi

complessivi fr. 33'150.- relativi ai salari dell’istante durante il periodo di

inabilità lavorativa nel periodo 1° marzo 1995 – 31 gennaio 1996 senza

riversarli a G__________, ma trattenendoli in compensazione di quanto

direttamente versato dalla convenuta all’istante in quel periodo, dimostrerebbe

che all’epoca era la convenuta a pagare il salario dell’istante, a riprova del

fatto che essa ne era il datore di lavoro. Nel merito, egli ha contestato

l’apprezzamento delle prove fatto dal primo giudice al riguardo dell’esistenza

del rapporto di lavoro con la convenuta sin dal 1995, enumerando tutta una

serie di convergenti elementi a sostegno della propria tesi, ivi compresi

quelli emergenti dall’istanza di restituzione in intero. In subordine, andrebbe

comunque ammesso che la convenuta aveva a suo tempo ripreso i contratti di

lavoro di G__________, e quindi anche quello dell’istante. Ciò posto, egli ha

ribadito di vantare diritto alle differenze salariali, trascrivendo

letteralmente i punti 2 – 9 della propria istanza 13 agosto 2002 (sia pure con

l’aggiunta di un paragrafo alle pag. 6 e 7 dell’appello) relativi

all’applicazione in suo favore dell’art. 37 cifra 2 CCL 1988, e alle

conseguenze di ciò ai fini delle sue giustificate pretese salariali.

6. Con allegati di osservazioni del 21 dicembre 2007, di cui si dirà se

necessario più avanti, la convenuta ha chiesto la reiezione dei gravami

protestando spese e ripetibili. I postulati dell’appellante devono in effetti

essere disattesi, sulla scorta delle considerazioni che seguono.

7. La versione italiana dell’art. 37 cifra 2 CCL 1988 (doc. B)

stabilisce che

“In

caso di assunzione di lavoratori con formazione professionale completa in un

settore diverso dalle arti grafiche o con un attestato di maturità che

esplichino mansioni previste nel settore delle industrie grafiche, valgono,

dopo 2 anni d’attività, le norme applicabili ai lavoratori qualificati. Nei

primi 6 mesi di attività trovano applicazione le norme per i lavoratori non

qualificati e nel periodo rimanente quelle per i semi-qualificati.”

Atteso

che non è controverso che l’istante è privo di formazione nel settore delle

arti grafiche, la norma, così come genericamente formulata, parrebbe potersi

attagliare al suo caso in senso favorevole alle sue richieste, riservata la

questione a sapere se il diploma da lui esibito attesti di una “formazione

professionale” completa alla luce della norma. Il CCL 1988 è invece chiarissimo

laddove, ai fini dell’interpretazione, attribuisce la preminenza al testo

tedesco, frutto del consenso contrattuale, mentre che la versione italiana è

solo una sua traduzione. A pag. 2 del doc. B si legge infatti che “in caso di

contestazione fa stato il testo in lingua tedesca”, ciò che è stato confermato

anche dal teste A__________, segretario giuridico dell’associazione padronale

Viscom, sentito come teste (atto IV, verbale 10 febbraio 2003, pag. 1). La

versione tedesca dell’art. 37 cifra 2 CCL 1988 è molto più precisa di quella

italiana (doc. 3):

“Werden

Arbeitnehmer mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung ausserhalb der

graphischen Branche oder mit Matura für das Verrichten von Berufsarbeit

angestellt, so gelten nach Ablauf von 2 Jahren die Normen für gelernte

Arbeitnehmer. In den ersten 6 Monaten der Einschulungszeit gelten die Normen

für ungelernte Arbeitnehmer und für die restliche Einschulungszeit jene für

angelernte Arbeitnehmer.“

Da questo testo, diversamente che dalla traduzione in italiano, si

evince chiaramente che ai fini del diritto al supplemento salariale preteso

dall’istante non è sufficiente avere svolto una formazione professionale

completa in un altro settore, ma occorre cumulativamente che il lavoratore

venga impiegato in una funzione qualificata anche nel settore delle arti

grafiche. Ciò risulta in primo luogo dal riferimento al fatto che i primi due

anni di lavoro nel settore delle arti grafiche, prima che sia applicabile per

intero il supplemento salariale, sono intesi come periodo di formazione

(“Einschulungszeit”), riferimento del tutto assente nella versione italiana. Ancor

più chiaro è però il riferimento allo svolgimento di “Berufsarbeit” quale

premessa per il diritto al supplemento, anche questo omesso nella versione

italiana o, meglio, impropriamente tradotto con “mansioni previste nel settore

delle industrie grafiche”, il che vale però per ogni tipo di lavoro. La formulazione tedesca di “Berufsarbeit” è invece molto più

precisa, atteso che l’art. 41 cifra 1 del CCL specifica che:

“Berufsarbeit ist aus Gründen der Qualität und der Produktivität von

Arbeitnehmern, die eine vertragliche Lehrzeit und die Prüfung bestanden haben,

zu verrichten oder von Arbeitnehmern, die entsprechend ausgebildet oder

umgeschult und geprüft worden sind.“

È quindi manifesto che il supplemento salariale spettava a chi

svolgeva mansioni qualificate dopo avere assolto della formazione interna e

superato degli esami. Tutto ciò, con ogni evidenza, non è il caso dell’istante,

che ammette di essere stato un ausiliario di rotativa (appello, punto 3, pag.

6), ciò che hanno confermato anche numerosi testi (C__________, L__________, K__________,

R__________). Si trattava di funzione non qualificata, consistente in specie,

secondo il teste __________ K__________, nel “rifornire di carta la

macchina, rispettivamente di pulirla quando era ferma e di svolgere dei piccoli

lavori di manutenzione” (atto IV, verbale udienza 10 febbraio 2003, pag.

4).

8. Essendo così assodato che l’appellante non può beneficiare dell’art.

37 cifra 2 CCL 1988 per definirsi un lavoratore qualificato, egli non può

invocare il salario minimo mensile di fr. 4'200.- lordi previsto dall’art. 221

cifra 1a CCL 1995 (doc. C) e nemmeno il supplemento di fr. 175.- per lavoratori

Considerandi

(qualificati) con un attestato di capacità professionale di cui all’art. 221

cifra 3 del CCL 1995. Vero è invece che secondo l’art. 221 cifra 1b del CCL 1995

egli avrebbe avuto diritto a un salario minimo di fr. 3'000.-, spettante al

lavoratore non qualificato a partire dal 3° anno nella professione, così come

rettamente accertato dal Segretario assessore.

9.

Sulla base di questo accertamento è in primo luogo del tutto

infondata la pretesa vantata dall’appellante per il 1995 in relazione al

salario mensile lordo di base, visto che egli quell’anno ha ricevuto fr.

3'891.70 (cfr. plico doc. E), importo nettamente superiore al minimo previsto

per lui dal CCL.

10.

Per

il 1995, limitatamente ai mesi di febbraio, marzo, maggio e luglio, l’istante

vanta un credito anche per il diverso (e cumulativo) motivo per cui a suo

favore sarebbero state conteggiate meno ore lavorative con diritto a

supplemento per lavoro a turni rispetto a quelle da lui effettivamente lavorate

(appello, punto 3, pag. 8). L’istante invoca in proposito i conteggi orari doc.

F, G, H ed I vistati dal capo reparto, mentre che la convenuta all’udienza di discussione

ha sostenuto di avere retribuito l’istante secondo i conteggi delle ore dopo le

correzioni apportate dal capo della produzione.__________ C__________, sentito

come teste il 25 novembre 2002, ha dichiarato di avere allestito e firmato il

conteggio di febbraio 1995 (doc. F), e di avere inoltre firmato (ma non

redatto) i conteggi di maggio (doc. H) e luglio (doc. I). Egli ha difeso la

correttezza del proprio operato, riconoscendo nondimeno la competenza del

responsabile della produzione__________ R__________ per intervenire sui fogli

di presenza (verbale citato, pag. 2: “... confermo che i fogli di presenza

venivano riempiti di regola dal dipendente salvo quando questi era in malattia,

allora ero io a riempirli. Eventualmente io li modificavo ma unicamente quando

era il signor R__________ che mi diceva che le ore esposte andavano corrette

secondo il suo giudizio come avvenuto sui fogli doc. 6”). __________ R__________,

sentito il 10 febbraio 2003, ha spiegato la discrepanza tra i conteggi prodotti

dall’istante e quelli da lui corretti in primo luogo con la malattia del

lavoratore. Secondo il teste, infatti, con riferimento al conteggio di

febbraio, “le ore indicate su questo foglio non sono in realtà state

effettivamente lavorate dall’istante, in quanto in quel periodo egli era in

malattia al 50% con obbligo medico di lavorare unicamente di giorno e non ai

festivi (che si svolgono di notte). Di conseguenza, dato che per contratto

collettivo i dipendenti malati continuano a percepire i supplementi previsti

dal piano di lavoro già predisposto, inclusi i supplementi festivi e serali,

l’istante aveva in concreto diritto, per il 50% in cui era ammalato solo alla

metà dei supplementi, per cui dei festivi. Per cui la riduzione da me operata

sul doc. 6 pag. 1 andava appunto nel senso di dimezzare i supplementi per i

festivi. Non ho dimezzato i supplementi per turni durante la settimana per un

mio errore” (verbale citato, pag. 5). Questa dettagliata spiegazione

fornita dal teste R__________ è preferibile alle dichiarazioni del teste C__________

siccome congruente con altre risultanze di causa. È in effetti accertato, per

essere stato dichiarato dallo stesso istante (doc. S), che nel periodo compreso

tra il 1° gennaio 1994 al 31 gennaio 1995 egli era stato inabile al lavoro al

100%, e che dal 1° febbraio 1995 al 31 dicembre 1996 lo era stato nella misura

del 50%, ragione per cui non può essere vero quanto indicato nel conteggio

delle ore del mese di febbraio (doc. F) - ma anche in quelli degli altri mesi

in contestazione (doc. G, H, I) - ossia che l’istante avrebbe costantemente

effettuato delle giornate lavorative di durata compresa tra 6½ ore (se vi era

lavoro notturno) e 8 ore, trattandosi, manifestamente, del carico di lavoro di

una persona impiegata al 100%, e non al 50%. Gli stessi documenti prodotti

dall’istante accreditano perciò le affermazioni del teste R__________, e con

ciò la tesi della convenuta, laddove si ha che essi non possono essere ritenuti

fedefacenti delle ore effettivamente lavorate dall’istante. Di conseguenza,

deve quanto meno essere ritenuta non provata la pretesa relativa al computo dei

supplementi, mentre che del tutto logico e corretto appare il modo di procedere

della datrice di lavoro, che se avesse pagato i turni sulla base dei doc. F – I

avrebbe in sostanza riconosciuto il doppio dei supplementi all’istante, non

essendo stato seriamente contestato dall’istante (che si è limitato ad invocare

le risultanze della deposizione C__________) che l’indennizzo assicurativo

sostitutivo del salario contenesse anche le indennità per i turni (in tal

senso: art. 141 cifra 1 CCL 1988). Pertanto, vero è semmai che all’istante,

attivo solo al 50%, sono stati pagati più supplementi di quelli ai quali

avrebbe avuto diritto, avendo la datrice di lavoro defalcato assai meno della

metà dei supplementi per turni dai conteggi delle ore attestanti,

contrariamente a verità, che l’istante lavorava al 100% quando invece lavorava

solo al 50%.

10.1

Per il mese di febbraio 1995 la discrepanza tra le ore di turno di

cui al doc. F e quelle di cui al doc. 6, pag. 1, è di sole 6½ ore con

supplemento del 100%, avendo la datrice di lavoro dimezzato il supplemento per

due domeniche. Alla luce di quanto esposto in precedenza, l’istante non può

trarre diritto dalla deduzione, essendo stato defalcato assai meno di quanto

sarebbe stato corretto.

10.2

Lo stesso è avvenuto anche per il mese di marzo del 1995, avendo la

datrice di lavoro anche in questo caso dedotto 6½ ore con supplemento del 100%

dimezzando il supplemento per due domeniche lavorative (cfr. doc. G e doc. 6,

pag. 2). Vale pertanto quanto esposto al considerando 10.1 che precede.

10.3

Nel mese di maggio 1995 la datrice di lavoro ha linearmente ridotto

del 50% tutti i supplementi (cfr. doc. H e doc. 6, pag. 3), ciò che, come

detto, era suo diritto fare, facendo stato il conteggio anche del 50% della

prestazione lavorativa non effettuata dall’istante, ed essendo l’altra metà dei

supplementi già stata pagata con la compensazione del salario.

10.4

Il conteggio di luglio 1995, così come corretto dalla datrice di

lavoro, è poco chiaro, se non per la riduzione del 50% delle ore con

supplemento del 100% (cfr. anche il conteggio di stipendio di quel mese in

plico doc. E, dove figura il pagamento di 28.5 ore con supplemento del 100%).

Posto che siffatta riduzione era legittima per il motivo indicato ai punti

precedenti, l’istante lamenta inoltre di non essere stato affatto pagato per le

ore con supplemento al 40 e 50%. Ciò è vero, e risulta dal predetto conteggio

di stipendio, ma non è lesivo dei diritti del lavoratore, essendo nel frattempo

entrato in vigore il CCL 1995 che aveva abolito i supplementi al 40 e 50%,

lasciando in vigore solo quello al 100% (doc. C, art. 223), così come

rettamente evidenziato dalla convenuta.

11.

Per il 1996 l’istante rivendica una presunta differenza salariale

tra quanto percepito e quanto gli sarebbe spettato in base al CCL. Nei propri

conteggi, tuttavia, egli parte dall’errata premessa del diritto a un salario

minimo mensile lordo di fr. 4'375.- oltre all’aumento del 1.5% per il 1996

(appello, punto 4, pag. 9), quando invece il suo salario minimo secondo il CCL

era pari a fr. 3'000.- lordi mensili (cfr. il consid. 8). Atteso che egli

riconosce di avere ricevuto in quell’anno l’equivalente di fr. 3'950.10 mensili

lordi (appello, ibidem), si ha che egli ha in realtà percepito abbondantemente

più di quanto di sua spettanza secondo il CCL. Le sue pretese sono perciò del

tutto infondate.

12.

L’appellante avanza pretese per il 1997 sulla scorta del salario a

suo dire dovutogli per il 1996, maggiorato dello 0.7% di aumento salariale

(appello, punto 5, pag. 9). I suoi conteggi sono anche in questo caso viziati

dall’errato convincimento relativo al salario minimo dovutogli, che come già

detto non era quello riservato ai lavoratori qualificati. Anche la pretesa del

1997.

è perciò totalmente infondata.

13.

Secondo l’appellante la situazione del 1998 sarebbe identica a

quella del 1997 (appello, punto 6, pag. 9 e 10), motivo per cui la sua pretesa

deve essere reietta sulla scorta delle medesime motivazioni di cui al punto

precedente.

14.

Nel 1999, infine, la situazione sarebbe identica agli anni

precedenti, eccezion fatta per l’aumento dello 0.6% intervenuto. Nuovamente,

però, l’istante assume per acquisito il diritto allo stipendio base di un

lavoratore qualificato, ciò che egli, come detto più volte, non era. Anche per

quest’anno, di conseguenza, egli nulla può rivendicare sulla scorta del CCL,

avendo la datrice di lavoro corrisposto un salario ben superiore al minimo

garantitogli dall’accordo collettivo.

15.

Risultando le richieste dell’istante del tutto infondate (e non

prive di pretestuosità), non vi è più necessità di decidere il tema della

legittimazione passiva, invero non così chiaro, ragione per cui merita conferma

anche il giudizio sull’irrilevanza della domanda di restituzione in intero, il

cui contenuto non può in alcun caso modificare la totale inconsistenza nel

merito delle pretese vantate in causa dal procedente. Ne consegue, ai sensi dei

considerandi, la reiezione dei gravami.

Trattandosi

di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-

non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417

cpv. 1 lett. e CPC). Per la quantificazione delle ripetibili si è tenuto conto

di un valore litigioso in questa sede di fr. 19'747.85.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC,

pronuncia: 1. Gli

appelli 12 dicembre 2007 di AP 1 sono respinti.

2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia per la procedura

di appello. L’istante rifonderà alla convenuta fr. 1'500.- per ripetibili di

appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso

in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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