12.2007.260
Appalto
23 dicembre 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2007.260
Data decisione, Autorità:
23.12.2008, IICCA
Titolo:
Appalto
MERCEDE
art. 363 CO
Incarto n.
12.2007.260
Lugano
23 dicembre
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1977.77
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 3
febbraio 1997 da
AO 1
rappr. dall'RA
3
alla quale sono
subentrati i cessionari
AO 2
rappr. dall' RA
2
AO 3
rappr. dall' RA
1
contro
AP 1
rappr. dall' RA
4
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 30'494.70 oltre
interessi quale mercede per la posa di pavimento tecnico, domande alle quali la convenuta si è
opposta chiedendo in via riconvenzionale la condanna della AO 1 a sostituire a
sue spese il pavimento difettoso, e a risarcirle il danno derivante dal fermo
dello studio medico;
domande sulle quali il Pretore, dopo aver stralciato
dai ruoli la domanda riconvenzionale con decreto 1° febbraio 2006, si è pronunciato
con sentenza 19 novembre 2007 accogliendo la petizione per fr. 29'884.97 oltre
interessi;
appellante la
convenuta con atto d’appello 11 dicembre 2007, con il quale chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
mentre
Unieco S.c.r.l. con osservazioni 8 gennaio 2008 postula la reiezione del
gravame;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. Nel corso del 1996 AO 1 ha posato i
pavimenti tecnici nello studio medico della convenuta sito nel __________ di __________.
Eseguiti i lavori, essa ha emesso la fattura 28 giugno 1996 per l'importo di
fr. 29'287.30 già dedotto sconto e ribasso, rimasta impagata.
Con
petizione 3 febbraio 1997, AO 1 ha quindi chiesto la condanna della convenuta
al pagamento della fattura – aumentata dello sconto e del ribasso che non è più
stata disposta a concedere – sostenendo di aver eseguito il lavoro ordinatele.
La
convenuta si è opposta alla petizione, eccependo che l'opera sarebbe stata
fornita in ritardo causando pregiudizio all'attività dello studio medico.
Inoltre, i lavori non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte, risultando
talmente difettosi da non poter essere accettati. In via riconvenzionale ha
quindi chiesto la condanna dell'attrice alla sostituzione del pavimento
"... compensando la dottoressa AP 1 del fermo dello studio medico per un
importo di fr. ....".
Parte
attrice si è opposta alla domanda riconvenzionale, adducendo che l'opera
sarebbe priva di difetti e comunque che gli stessi non sono mai stati
notificati nei termini legali.
2. La
causa è rimasta sospesa a dipendenza del fallimento di AO 1. La massa
fallimentare avendo in seguito rinunciato a proseguire, alcuni creditori della
fallita hanno chiesto e ottenuto la cessione della pretesa. In seguito, alcuni
cessionari hanno rinunciato a proseguire la causa e sono stati dimessi dalla
lite con decreto 1° febbraio 2006, rimanendo in causa unicamente AO 2 e AO 3.
Con il medesimo decreto il Pretore ha altresì stralciato dai ruoli per desistenza
la domanda riconvenzionale.
Esperita
l'istruttoria, le parti attrici hanno confermato le proprie domande. La
convenuta, postulata la reiezione della petizione, ha chiesto l'accoglimento
della domanda riconvenzionale "nella misura in cui l'importo oggetto della
stessa risulta compensare interamente il credito fatto valere dalla parte
attrice e rende quindi inesigibile la pretesa ..." di controparte.
3. Con sentenza 19 novembre 2007 il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione, condannando la convenuta al pagamento dell'importo di fr. 29'884.97
oltre interessi al 5% dal 3 febbraio 1997. Il primo giudice ha considerato
infondata l'opposizione della convenuta, non avendo essa dimostrato natura né
entità dei difetti. In merito alle pretese risarcitorie della convenuta, ha poi
rilevato che la relativa domanda riconvenzionale era stata stralciata dai ruoli
sicché le stesse non potevano più essere fatte valere, ciò a prescindere dal
fatto che neppure erano state comprovate.
4. Con appello 11 dicembre 2007 la convenuta postula la riforma del
giudizio di prima istanza nel senso di respingere
la petizione.
Con
osservazioni 8 gennaio 2008 l’appellata AO 3 postula la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 5. Per quanto concerne la mercede per l'esecuzione dell'opera, l’appaltatore
che ne chiede il pagamento sopporta l’onere della prova quo all’esistenza e
all’entità del vantato diritto. Nel caso concreto è pacifico che tra le parti è
stato concluso un contratto per la fornitura e posa di un pavimento tecnico per
l'importo di fr. 29'287.- (doc. C). Il lavoro essendo stato eseguito, di
principio, la committente è quindi tenuta a pagare la mercede pattuita.
6. L'appellante
adduce l'esistenza di un minor valore dell'opera a causa dell'esecuzione
difettosa. Va qui ricordato che i diritti del committente in
caso di difetti dell’opera sono regolati dall’art. 368 CO che, a seconda dei
casi, permette all’interessato o di rifiutare l’opera, postulando in caso di
colpa dell’appaltatore anche il risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO),
oppure, nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in
proporzione al minor valore dell’opera, o ancora chiedere, se ciò non cagioni
all’appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell’opera e, nel
caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO). Di
principio il committente è legato alla scelta di uno dei mezzi di difesa
offerti dalla legge, tosto che ne ha dato comunicazione all'appaltatore: si
tratta infatti di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione
relativa al suo esercizio, in un senso o nell'altro, è irrevocabile e -in linea
di principio- implica la rinuncia definitiva alle alternative scartate (DTF 116
Considerandi
II 311; 109 II 41; 107 II 108 e rif.; Rep. 1999, 215; Gauch, Der Werkvertrag, ni 1581, 1688 e 1835). L'onere di dimostrare
l'esistenza e l'entità dei difetti nonché il minor valore che essi comportano
incombe al committente (art. 8 CC).
7.
Il
Pretore ha respinto le eccezioni della convenuta, rilevando che essa neppure
aveva provato l'entità dei difetti né dei pretesi danni. L'appellante censura
la sentenza impugnata, adducendo che l'entità dei danni risulterebbe
dall'istruttoria.
Dalle
tavole processuali si evince che il pavimento in questione è difettoso: alcune
piastrelle scricchiolano, altre sono scheggiate, le fughe non sono allineate,
la superficie non è livellata e il risultato estetico non è soddisfacente
(testi __________, verbale 7 maggio 2007, pag. 1; __________, verbale 16
gennaio 2007, pag. 3, __________, verbale 27 febbraio 2007, pag. 3). Anche il
teste __________ riferisce dell'esistenza di difetti, rilevando che AO 1 era però
intervenuta per eliminarne alcuni, rimanendo comunque delle irregolarità fra i
pannelli, le lastre scheggiate e tracce di colla (verbale 27 febbraio 2008,
pag. 2). Pur dando atto dell'esistenza di imperfezioni nell'esecuzione
dell'opera, le testimonianze da sole non permettono però di determinare
estensione e gravità dei difetti residui, né tantomeno di stabilire un
eventuale minor valore dell'opera che ne consegue, ciò che non sarebbe stato
particolarmente difficile, bastando a tal scopo la prova peritale o, eventualmente,
anche il sopraluogo. In particolare non vi sono elementi sufficienti per sostanziare
la posizione dell'appellante che, chiedendo il rifacimento totale dell'opera
l'ha, di fatto, ricusata.
A
dipendenza dello stralcio della domanda riconvenzionale con la quale essa aveva
chiesto il risarcimento del danno subìto, con le conclusioni di causa prima, e
in questa sede poi, l'appellante ha modificato le proprie domande, sostenendo
l'esistenza di un minor valore dell'opera che, unitamente ai danni per il ritardo
nella consegna, pone in compensazione con la mercede oggetto di causa. Così
facendo essa tuttavia riconosce implicitamente la pretesa avversaria, senza
comunque dimostrare la fondatezza della propria pretesa.
8.
L'appellante
sostiene di aver subìto danni a dipendenza della consegna tardiva dell'opera
che il Pretore, a torto, non avrebbe ammesso.
Va
avantutto rilevato che il Pretore ha respinto la pretesa risarcitoria non solo
perché l'ha ritenuta non dimostrata, ma già per il fatto che la stessa era
oggetto della domanda riconvenzionale, poi stralciata dai ruoli, con la
conseguenza che non poteva più essere riproposta sotto altra forma. Su
quest'ultima motivazione l'appellante non spende una parola, sicché il ricorso
sarebbe da respingere già per questo motivo.
Ad
ogni buon conto, l'appello sarebbe comunque da respingere perché neppure è
dimostrato che l'appaltatore fosse in mora. L'appellato ha infatti contestato la
pattuizione di termini di consegna vincolanti, e il capitolato d'appalto non
indica termini di sorta. Quale inizio delle opere era indicato "da
decidersi" (doc. B pag. IV pto 17.), mentre alla voce "termini" v'è
l'indicazione che "il programma particolareggiato dell'opera farà parte
integrante del contratto d'appalto" (pag. VII). Tuttavia non v'è agli
atti, né peraltro risulta che vi sia, un siffatto programma. Il responsabile
del cantiere riferisce che era stato concordato un termine di 3 - 4 settimane,
termine che AO 1 aveva poi riferito di non poter rispettare, situazione di cui
la committenza si limitò a prendere atto (teste __________, verbale 27 febbraio
2007, pag. 2). __________, sentito come teste, ha dal canto suo affermato non
risultargli che AO 1 si fosse impegnata con tempi di consegna specifici (verbale
18.
gennaio 2007, pag. 2). Stante quanto precede, non si può quindi concludere
che vi fosse un termine fisso per l'adempimento - e neppure gli appellanti lo
hanno mai preteso - così come non risulta una messa in mora con un termine
preciso per la consegna dell'opera. Di conseguenza, nella misura in cui
l'appellante sostiene l'esistenza di un danno dovuto al ritardo
dell'adempimento l'appello è comunque votato all'insuccesso.
9.
Per
quanto concerne le censure sollevate dall'appellante in merito a pretesi vizi
procedurali, a prescindere dal fatto che dopo averli invocati essa non ne trae
poi alcuna conseguenza, si rileva che la questione della composizione del
litisconsorzio è già stata da tempo evasa, e meglio con decreto 1° febbraio
2006.
- cresciuto in giudicato - con il quale il Pretore ha dimesso dalla lite __________,
__________, __________. __________ e __________, anch'essi originariamente
cessionari della pretesa oggetto di causa. Non fa quindi conto di tornare sulla
questione.
Ne
segue che l'appello dev'essere respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L'appello 11 dicembre 2007 di AP 1 è respinto.
2.
Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.--
b)
spese fr. 50.--
t
o t a l e fr. 750.--
sono
poste a carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 800.-
di ripetibili d’appello.
3.
Intimazione:
-;
-;
-.
Comunicazione
;
-.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Poiché il valore litigioso della vertenza,
di fr. 29'884.97, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale.
Nello stesso temine è possibile proporre, sempre al Tribunale federale, ricorso
sussidiario in materia costituzionale.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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