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Decisione

12.2007.260

Appalto

23 dicembre 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

12.2007.260

Data decisione, Autorità:

23.12.2008, IICCA

Titolo:

Appalto

MERCEDE

art. 363 CO

Incarto n.

12.2007.260

Lugano

23 dicembre

2008/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1977.77

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 3

febbraio 1997 da

AO 1

rappr. dall'RA

3

alla quale sono

subentrati i cessionari

AO 2

rappr. dall' RA

2

AO 3

rappr. dall' RA

1

contro

AP 1

rappr. dall' RA

4

chiedente

la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 30'494.70 oltre

interessi quale mercede per la posa di pavimento tecnico, domande alle quali la convenuta si è

opposta chiedendo in via riconvenzionale la condanna della AO 1 a sostituire a

sue spese il pavimento difettoso, e a risarcirle il danno derivante dal fermo

dello studio medico;

domande sulle quali il Pretore, dopo aver stralciato

dai ruoli la domanda riconvenzionale con decreto 1° febbraio 2006, si è pronunciato

con sentenza 19 novembre 2007 accogliendo la petizione per fr. 29'884.97 oltre

interessi;

appellante la

convenuta con atto d’appello 11 dicembre 2007, con il quale chiede la riforma

del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;

mentre

Unieco S.c.r.l. con osservazioni 8 gennaio 2008 postula la reiezione del

gravame;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti

ritenuto

in fatto: 1. Nel corso del 1996 AO 1 ha posato i

pavimenti tecnici nello studio medico della convenuta sito nel __________ di __________.

Eseguiti i lavori, essa ha emesso la fattura 28 giugno 1996 per l'importo di

fr. 29'287.30 già dedotto sconto e ribasso, rimasta impagata.

Con

petizione 3 febbraio 1997, AO 1 ha quindi chiesto la condanna della convenuta

al pagamento della fattura – aumentata dello sconto e del ribasso che non è più

stata disposta a concedere – sostenendo di aver eseguito il lavoro ordinatele.

La

convenuta si è opposta alla petizione, eccependo che l'opera sarebbe stata

fornita in ritardo causando pregiudizio all'attività dello studio medico.

Inoltre, i lavori non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte, risultando

talmente difettosi da non poter essere accettati. In via riconvenzionale ha

quindi chiesto la condanna dell'attrice alla sostituzione del pavimento

"... compensando la dottoressa AP 1 del fermo dello studio medico per un

importo di fr. ....".

Parte

attrice si è opposta alla domanda riconvenzionale, adducendo che l'opera

sarebbe priva di difetti e comunque che gli stessi non sono mai stati

notificati nei termini legali.

2. La

causa è rimasta sospesa a dipendenza del fallimento di AO 1. La massa

fallimentare avendo in seguito rinunciato a proseguire, alcuni creditori della

fallita hanno chiesto e ottenuto la cessione della pretesa. In seguito, alcuni

cessionari hanno rinunciato a proseguire la causa e sono stati dimessi dalla

lite con decreto 1° febbraio 2006, rimanendo in causa unicamente AO 2 e AO 3.

Con il medesimo decreto il Pretore ha altresì stralciato dai ruoli per desistenza

la domanda riconvenzionale.

Esperita

l'istruttoria, le parti attrici hanno confermato le proprie domande. La

convenuta, postulata la reiezione della petizione, ha chiesto l'accoglimento

della domanda riconvenzionale "nella misura in cui l'importo oggetto della

stessa risulta compensare interamente il credito fatto valere dalla parte

attrice e rende quindi inesigibile la pretesa ..." di controparte.

3. Con sentenza 19 novembre 2007 il Pretore ha parzialmente accolto la

petizione, condannando la convenuta al pagamento dell'importo di fr. 29'884.97

oltre interessi al 5% dal 3 febbraio 1997. Il primo giudice ha considerato

infondata l'opposizione della convenuta, non avendo essa dimostrato natura né

entità dei difetti. In merito alle pretese risarcitorie della convenuta, ha poi

rilevato che la relativa domanda riconvenzionale era stata stralciata dai ruoli

sicché le stesse non potevano più essere fatte valere, ciò a prescindere dal

fatto che neppure erano state comprovate.

4. Con appello 11 dicembre 2007 la convenuta postula la riforma del

giudizio di prima istanza nel senso di respingere

la petizione.

Con

osservazioni 8 gennaio 2008 l’appellata AO 3 postula la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto: 5. Per quanto concerne la mercede per l'esecuzione dell'opera, l’appaltatore

che ne chiede il pagamento sopporta l’onere della prova quo all’esistenza e

all’entità del vantato diritto. Nel caso concreto è pacifico che tra le parti è

stato concluso un contratto per la fornitura e posa di un pavimento tecnico per

l'importo di fr. 29'287.- (doc. C). Il lavoro essendo stato eseguito, di

principio, la committente è quindi tenuta a pagare la mercede pattuita.

6. L'appellante

adduce l'esistenza di un minor valore dell'opera a causa dell'esecuzione

difettosa. Va qui ricordato che i diritti del committente in

caso di difetti dell’opera sono regolati dall’art. 368 CO che, a seconda dei

casi, permette all’interessato o di rifiutare l’opera, postulando in caso di

colpa dell’appaltatore anche il risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO),

oppure, nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in

proporzione al minor valore dell’opera, o ancora chiedere, se ciò non cagioni

all’appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell’opera e, nel

caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO). Di

principio il committente è legato alla scelta di uno dei mezzi di difesa

offerti dalla legge, tosto che ne ha dato comunicazione all'appaltatore: si

tratta infatti di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione

relativa al suo esercizio, in un senso o nell'altro, è irrevocabile e -in linea

di principio- implica la rinuncia definitiva alle alternative scartate (DTF 116

Considerandi

II 311; 109 II 41; 107 II 108 e rif.; Rep. 1999, 215; Gauch, Der Werkvertrag, ni 1581, 1688 e 1835). L'onere di dimostrare

l'esistenza e l'entità dei difetti nonché il minor valore che essi comportano

incombe al committente (art. 8 CC).

7.

Il

Pretore ha respinto le eccezioni della convenuta, rilevando che essa neppure

aveva provato l'entità dei difetti né dei pretesi danni. L'appellante censura

la sentenza impugnata, adducendo che l'entità dei danni risulterebbe

dall'istruttoria.

Dalle

tavole processuali si evince che il pavimento in questione è difettoso: alcune

piastrelle scricchiolano, altre sono scheggiate, le fughe non sono allineate,

la superficie non è livellata e il risultato estetico non è soddisfacente

(testi __________, verbale 7 maggio 2007, pag. 1; __________, verbale 16

gennaio 2007, pag. 3, __________, verbale 27 febbraio 2007, pag. 3). Anche il

teste __________ riferisce dell'esistenza di difetti, rilevando che AO 1 era però

intervenuta per eliminarne alcuni, rimanendo comunque delle irregolarità fra i

pannelli, le lastre scheggiate e tracce di colla (verbale 27 febbraio 2008,

pag. 2). Pur dando atto dell'esistenza di imperfezioni nell'esecuzione

dell'opera, le testimonianze da sole non permettono però di determinare

estensione e gravità dei difetti residui, né tantomeno di stabilire un

eventuale minor valore dell'opera che ne consegue, ciò che non sarebbe stato

particolarmente difficile, bastando a tal scopo la prova peritale o, eventualmente,

anche il sopraluogo. In particolare non vi sono elementi sufficienti per sostanziare

la posizione dell'appellante che, chiedendo il rifacimento totale dell'opera

l'ha, di fatto, ricusata.

A

dipendenza dello stralcio della domanda riconvenzionale con la quale essa aveva

chiesto il risarcimento del danno subìto, con le conclusioni di causa prima, e

in questa sede poi, l'appellante ha modificato le proprie domande, sostenendo

l'esistenza di un minor valore dell'opera che, unitamente ai danni per il ritardo

nella consegna, pone in compensazione con la mercede oggetto di causa. Così

facendo essa tuttavia riconosce implicitamente la pretesa avversaria, senza

comunque dimostrare la fondatezza della propria pretesa.

8.

L'appellante

sostiene di aver subìto danni a dipendenza della consegna tardiva dell'opera

che il Pretore, a torto, non avrebbe ammesso.

Va

avantutto rilevato che il Pretore ha respinto la pretesa risarcitoria non solo

perché l'ha ritenuta non dimostrata, ma già per il fatto che la stessa era

oggetto della domanda riconvenzionale, poi stralciata dai ruoli, con la

conseguenza che non poteva più essere riproposta sotto altra forma. Su

quest'ultima motivazione l'appellante non spende una parola, sicché il ricorso

sarebbe da respingere già per questo motivo.

Ad

ogni buon conto, l'appello sarebbe comunque da respingere perché neppure è

dimostrato che l'appaltatore fosse in mora. L'appellato ha infatti contestato la

pattuizione di termini di consegna vincolanti, e il capitolato d'appalto non

indica termini di sorta. Quale inizio delle opere era indicato "da

decidersi" (doc. B pag. IV pto 17.), mentre alla voce "termini" v'è

l'indicazione che "il programma particolareggiato dell'opera farà parte

integrante del contratto d'appalto" (pag. VII). Tuttavia non v'è agli

atti, né peraltro risulta che vi sia, un siffatto programma. Il responsabile

del cantiere riferisce che era stato concordato un termine di 3 - 4 settimane,

termine che AO 1 aveva poi riferito di non poter rispettare, situazione di cui

la committenza si limitò a prendere atto (teste __________, verbale 27 febbraio

2007, pag. 2). __________, sentito come teste, ha dal canto suo affermato non

risultargli che AO 1 si fosse impegnata con tempi di consegna specifici (verbale

18.

gennaio 2007, pag. 2). Stante quanto precede, non si può quindi concludere

che vi fosse un termine fisso per l'adempimento - e neppure gli appellanti lo

hanno mai preteso - così come non risulta una messa in mora con un termine

preciso per la consegna dell'opera. Di conseguenza, nella misura in cui

l'appellante sostiene l'esistenza di un danno dovuto al ritardo

dell'adempimento l'appello è comunque votato all'insuccesso.

9.

Per

quanto concerne le censure sollevate dall'appellante in merito a pretesi vizi

procedurali, a prescindere dal fatto che dopo averli invocati essa non ne trae

poi alcuna conseguenza, si rileva che la questione della composizione del

litisconsorzio è già stata da tempo evasa, e meglio con decreto 1° febbraio

2006.

- cresciuto in giudicato - con il quale il Pretore ha dimesso dalla lite __________,

__________, __________. __________ e __________, anch'essi originariamente

cessionari della pretesa oggetto di causa. Non fa quindi conto di tornare sulla

questione.

Ne

segue che l'appello dev'essere respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili

seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. L'appello 11 dicembre 2007 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura d'appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 700.--

b)

spese fr. 50.--

t

o t a l e fr. 750.--

sono

poste a carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 800.-

di ripetibili d’appello.

3.

Intimazione:

-;

-;

-.

Comunicazione

;

-.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Poiché il valore litigioso della vertenza,

di fr. 29'884.97, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale.

Nello stesso temine è possibile proporre, sempre al Tribunale federale, ricorso

sussidiario in materia costituzionale.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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