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Decisione

12.2007.262

Appello contro decisione fondata su due motivazioni indipendenti - produzione di documenti in dispregio al CPC

25 gennaio 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2007.262

Data decisione, Autorità:

25.01.2008, IICCA

Ricorso:

TF,4A_114/2008, 15.07.2008

Titolo:

Appello contro decisione fondata su due motivazioni indipendenti - produzione di documenti in dispregio al CPC

APPELLO

COMPLETAZIONE SUCCESSIVA

RESTITUZIONE IN INTERO PER OMESSA INDICAZIONE DI PROVE

art. 78 CPC-TI

art. 138 CPC-TI

art. 309 CPC-TI

Incarto n.

12.2007.262

Lugano

25 gennaio 2008/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.757

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 17

novembre 2004 da

AP 1

rappr. da PA 1

contro

AO 1

rappr. da PA 2

con cui

l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 108'075.35

oltre interessi, domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la

reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 20 novembre 2007 ha

respinto;

appellante

l'attore con atto di appello 17 dicembre 2007, con cui chiede la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la

convenuta non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con

la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di

fr. 108'075.35 oltre interessi, domanda avversata dalla controparte;

che con

la sentenza qui oggetto di impugnativa il Pretore ha respinto la petizione con

una duplice motivazione: da una parte, fondandosi sulla testimonianza del

funzionario della convenuta R__________ __________, ha ritenuto che

l’operazione di finanziamento alla base della domanda di risarcimento in parola

non era nata su iniziativa di quest’ultimo, che la stessa era stata discussa e

concordata tra l’attore e M__________ __________ e oltretutto non nei locali

della banca e che in definitiva se il funzionario vi aveva partecipato non lo

aveva fatto nell’ambito vero e proprio della sua attività di vicedirettore

(organo) dell’istituto di credito, sicché il suo agire e le sue eventuali

omissioni non potevano innescare una responsabilità della convenuta (consid.

6); dall’altra ha osservato che l’attore non era in ogni caso legittimato a far

valere alcuna pretesa risarcitoria in relazione al contratto concluso con la

convenuta (consid. 7);

che in

base alla giurisprudenza, per ottenere l’accoglimento di un appello interposto

contro una decisione retta da due motivazioni indipendenti occorre impugnarle,

con successo, entrambe (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 19 ad art. 309);

che con

l’appello che qui ci occupa, corredato di alcuni nuovi documenti che devono

essere espunti dall’incarto siccome irriti (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), l’attore

censura unicamente la prima argomentazione pretorile, mettendo in dubbio la

forza probatoria della deposizione del teste R__________ __________, il quale

nell’ambito della querela penale promossa il 2 febbraio 2006 nei suoi confronti

per falsa testimonianza - di cui era stata data notizia al giudice con

comunicazione del 6 febbraio 2006 - avrebbe poi ritrattato, in occasione del

suo interrogatorio del 18 maggio 2006, la deposizione resa in sede civile; egli

non si esprime però in alcun modo sulla seconda motivazione sviluppata dal

giudice di prime cure, sicché già per questo motivo, alla luce della

giurisprudenza citata, il gravame dev’essere respinto;

che, a

titolo meramente abbondanziale, si osserva che in ogni caso anche l’argomento

circa l’irrilevanza della deposizione resa dal teste R__________ __________ è

infondato;

che in

effetti l’attore, patrocinato da un legale professionista, non ha versato agli

atti secondo le modalità previste dal codice di rito, ovvero con domanda di

restituzione in intero (art. 138 CPC), la copia del verbale d’interrogatorio

penale del 18 maggio 2006, limitandosi ad allegarla informalmente ad una

comunicazione al giudice, datata 1° giugno 2006, volta alla riattivazione della

procedura “tenendo in considerazione” quanto addotto in quel documento; nemmeno

è poi stato preteso o dimostrato che la produzione agli atti di quel verbale o

del relativo incarto penale fosse stata altrimenti accettata dal Pretore: è in

definitiva a ragione che il primo giudice non ha preso in considerazione l’asserita

ritrattazione del teste;

che il

gravame, manifestamente infondato, può pertanto essere evaso già nell’ambito

dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla

controparte per le eventuali osservazioni;

che la

tassa di giustizia e le spese della procedura d’appello calcolate su un valore

litigioso di fr. 108'075.35 seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che

non vengono assegnate ripetibili alla parte appellata, che - come detto- neppure

è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello 17 dicembre 2007 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’550.- (tassa di giustizia

di fr. 1’500.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante. Non si

attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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