12.2007.262
Appello contro decisione fondata su due motivazioni indipendenti - produzione di documenti in dispregio al CPC
25 gennaio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2007.262
Data decisione, Autorità:
25.01.2008, IICCA
Ricorso:
TF,4A_114/2008, 15.07.2008
Titolo:
Appello contro decisione fondata su due motivazioni indipendenti - produzione di documenti in dispregio al CPC
APPELLO
COMPLETAZIONE SUCCESSIVA
RESTITUZIONE IN INTERO PER OMESSA INDICAZIONE DI PROVE
art. 78 CPC-TI
art. 138 CPC-TI
art. 309 CPC-TI
Incarto n.
12.2007.262
Lugano
25 gennaio 2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.757
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 17
novembre 2004 da
AP 1
rappr. da PA 1
contro
AO 1
rappr. da PA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 108'075.35
oltre interessi, domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 20 novembre 2007 ha
respinto;
appellante
l'attore con atto di appello 17 dicembre 2007, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di
fr. 108'075.35 oltre interessi, domanda avversata dalla controparte;
che con
la sentenza qui oggetto di impugnativa il Pretore ha respinto la petizione con
una duplice motivazione: da una parte, fondandosi sulla testimonianza del
funzionario della convenuta R__________ __________, ha ritenuto che
l’operazione di finanziamento alla base della domanda di risarcimento in parola
non era nata su iniziativa di quest’ultimo, che la stessa era stata discussa e
concordata tra l’attore e M__________ __________ e oltretutto non nei locali
della banca e che in definitiva se il funzionario vi aveva partecipato non lo
aveva fatto nell’ambito vero e proprio della sua attività di vicedirettore
(organo) dell’istituto di credito, sicché il suo agire e le sue eventuali
omissioni non potevano innescare una responsabilità della convenuta (consid.
6); dall’altra ha osservato che l’attore non era in ogni caso legittimato a far
valere alcuna pretesa risarcitoria in relazione al contratto concluso con la
convenuta (consid. 7);
che in
base alla giurisprudenza, per ottenere l’accoglimento di un appello interposto
contro una decisione retta da due motivazioni indipendenti occorre impugnarle,
con successo, entrambe (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 19 ad art. 309);
che con
l’appello che qui ci occupa, corredato di alcuni nuovi documenti che devono
essere espunti dall’incarto siccome irriti (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), l’attore
censura unicamente la prima argomentazione pretorile, mettendo in dubbio la
forza probatoria della deposizione del teste R__________ __________, il quale
nell’ambito della querela penale promossa il 2 febbraio 2006 nei suoi confronti
per falsa testimonianza - di cui era stata data notizia al giudice con
comunicazione del 6 febbraio 2006 - avrebbe poi ritrattato, in occasione del
suo interrogatorio del 18 maggio 2006, la deposizione resa in sede civile; egli
non si esprime però in alcun modo sulla seconda motivazione sviluppata dal
giudice di prime cure, sicché già per questo motivo, alla luce della
giurisprudenza citata, il gravame dev’essere respinto;
che, a
titolo meramente abbondanziale, si osserva che in ogni caso anche l’argomento
circa l’irrilevanza della deposizione resa dal teste R__________ __________ è
infondato;
che in
effetti l’attore, patrocinato da un legale professionista, non ha versato agli
atti secondo le modalità previste dal codice di rito, ovvero con domanda di
restituzione in intero (art. 138 CPC), la copia del verbale d’interrogatorio
penale del 18 maggio 2006, limitandosi ad allegarla informalmente ad una
comunicazione al giudice, datata 1° giugno 2006, volta alla riattivazione della
procedura “tenendo in considerazione” quanto addotto in quel documento; nemmeno
è poi stato preteso o dimostrato che la produzione agli atti di quel verbale o
del relativo incarto penale fosse stata altrimenti accettata dal Pretore: è in
definitiva a ragione che il primo giudice non ha preso in considerazione l’asserita
ritrattazione del teste;
che il
gravame, manifestamente infondato, può pertanto essere evaso già nell’ambito
dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla
controparte per le eventuali osservazioni;
che la
tassa di giustizia e le spese della procedura d’appello calcolate su un valore
litigioso di fr. 108'075.35 seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che
non vengono assegnate ripetibili alla parte appellata, che - come detto- neppure
è stata invitata a presentare le sue osservazioni;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 17 dicembre 2007 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’550.- (tassa di giustizia
di fr. 1’500.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante. Non si
attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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