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Decisione

12.2007.27

Compravendita - garanzia per difetti - errore - dolo - onere della prova

24 luglio 2007Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I pagamenti pattuiti con il complemento di contratto del 13 dicembre

1995 a favore di AO 1 sono stati sospesi nel luglio 1998, dopo che i coniugi AP

1 e __________ avevano notificato all'allora patrocinatore di AO 1 di non

ritenersi vincolati dalle pattuizioni menzionate a causa di errore, dolo e

lesione (doc. M). AO 1 ha quindi fatto notificare il 21 maggio 1999 ad AP 1 il precetto

esecutivo n. 678769-02 dell'UE di Lugano per fr. 60'000.– oltre interessi, pari

all'ammontare delle rate relative ai mesi da novembre 1998 ad aprile 1999.

L'opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo è stata respinta

integralmente con sentenza 9 luglio 1999 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5.

B. Con

petizione 2 agosto 1999 AP 1 ha chiesto il disconoscimento del debito in

questione, adducendo che di essersi reso conto, a fine del 1997, che il prezzo

concordato per l'acquisto delle 40 azioni della __________ non corrispondeva al

valore reale ed effettivo della società. In particolare ha rilevato che per le

imposte relative agli anni 1992 e 1993 era stato previsto un importo di fr.

125'000.–, mentre in realtà sono poi stati pagati fr. 167'712.20 per il 1992 e

fr. 126'093.– per il 1993. Ha aggiunto che era stata anche prevista una riserva

per perdite da debitori per fr. 118'800.–, mentre la società non ha poi potuto

incassare tre crediti per complessivi fr. 225'189.–. Ha infine sostenuto che

una parte del magazzino era stata valutata in fr. 321'701.25, con la garanzia

del convenuto che la merce avrebbe potuto essere venduta anche ad un prezzo

superiore, mentre in realtà solo una piccola parte ha potuto essere realizzata

con un ricavo di soli fr. 10'000.–. Al residuo credito del convenuto, cifrato

dall'attore in fr. 290'000.–, l'attore ha opposto in compensazione una

contropretesa di fr. 311'701.25 per minor valore della merce in magazzino,

concludendo che nulla era più dovuto al convenuto. L'attore ha pure sostenuto

che la situazione effettiva della __________ si è rivelata diversa rispetto ai

dati sulla base dei quali era stato calcolato il prezzo di vendita. Ha quindi

invocato la garanzia del venditore, l'errore essenziale e il dolo. AO 1 si è

opposto alla petizione con risposta 19 novembre 1999. Nei successivi allegati

scritti le parti hanno ribadito le rispettive domande di giudizio. Esperita

l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale,

rimettendosi al contenuto dei loro memoriali conclusivi.

C. Statuendo

il 29 dicembre 2006 il Pretore ha respinto la petizione e posto la tassa di

giustizia di fr. 1'800.– e le spese a carico dell'attore, con obbligo di

rifondere alla controparte fr. 3'000.– per ripetibili. Il Pretore ha dapprima

rilevato che nella misura in cui l'attore intende prevalersi delle norme sulla

garanzia del venditore, anche volendo considerare la lettera 25 maggio 1998

(doc. M) quale notifica difetti, la stessa sarebbe comunque tardiva, visto che

– con riferimento a quanto sostenuto nella petizione (ad 5) – già alla fine del

1997 AP 1 si era “reso conto che il prezzo concordato per l'acquisto delle

azioni della __________ non corrispondeva al valore reale ed effettivo della

società”. D'altra parte, secondo il primo giudice, le verifiche avrebbero

potuto e dovuto essere eseguite subito dopo la conclusione del contratto; di

conseguenza, non essendo stata effettuata né una tempestiva verifica né una

tempestiva notifica al venditore, l'attore, a suo dire, non è legittimato ad

invocare la garanzia del venditore per difetti (art. 201 cpv. 1 e 2 CO). Ma,

secondo il Pretore, l'attore neppure può liberarsi dagli obblighi contrattuali

nei confronti del convenuto invocando l'errore essenziale ai sensi degli art.

23 e 24 CO e/o il dolo sulla base degli art. 28 e 203 CO. In forza del

principio stabilito dall'art. 8 CC, l'onere probatorio incombeva infatti

all'attore, le cui allegazioni sono però rimaste senza supporto probatorio.

Anzi, aggiunge il primo giudice, le tesi liberatorie dell'attore risultano

chiaramente smentite dalla deposizione del teste __________. Sulla scorta di

detta testimonianza, il Pretore ha quindi concluso che AP 1 ha avuto la

possibilità di verificare personalmente quale fosse la reale situazione

economica della società e quindi di determinarsi, senza costrizioni, errori o

inganni da parte del convenuto, circa l'acquisto di parte del pacchetto

azionario. AP 1, evidenzia infine il primo giudice, ha poi svolto un ruolo

determinante per la conclusione del contratto di compravendita del 21 aprile

1994 e segnatamente per quanto riguarda la pattuizione del prezzo, che è stato

stabilito sulla base di dati da lui stesso raccolti, verificati e proposti.

D. AP

1 è insorto con appello del 1° febbraio 2007, con cui chiede di riformare

il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione e di accertare

l'inesistenza del debito, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Nelle osservazioni del 22 marzo 2007 AO 1 postula la reiezione del gravame, con

protesta di spese e ripetibili.

E considerato

in diritto: 1. L'art. 83 cpv. 2 LEF stabilisce che

l'escusso, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con

la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo

dell'esecuzione. Nell’azione in disconoscimento di debito il creditore, che vi

è convenuto, è tenuto a dimostrare il fondamento del proprio credito, mentre

spetta al debitore/attore sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si

prevale per dimostrare l’inesistenza del debito. L’inversione dei ruoli

processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell’onere

della prova a danno del debitore e istante (Rep.

1986 pag. 89; Stoffel, Voies

d’exécution, Berne 2002 n. 144 pag. 117; D.

Staehelin, Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF).

Considerandi

2.

Pacifico

e incontestato è il fatto che le pretese di AO 1 (creditore) trovano fondamento

nel contratto 21 aprile 1994 (doc. D), con il quale il medesimo ha venduto ad AP

1.

40 azioni della __________ e nell'addendum 13 dicembre 1995 (doc. C). AP

1.

sostiene dal canto suo l'inesistenza del debito, invocando le norme della

garanzia del venditore per difetti (art. 201 cpv. 1 e 2 CO), l'errore

essenziale (art. 23 e 24 CO) e il dolo (art. 28 e 203 CO).

3.

Il

venditore risponde verso il compratore tanto delle qualità promesse quanto dei

difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono

notevolmente il valore della cosa o l'attitudine all'uso cui è destinata (art

197.

cpv. 1 CO). Egli risponde anche se tali difetti non gli erano noti (cpv.

2). Secondo l’art. 201 cpv. 1 CO, valido anche in materia di compravendita di

azioni di un'azienda commerciale (DTF 107 II 421), il compratore deve esaminare

lo stato della cosa ricevuta appena l'ordinario andamento delle cose lo

consenta e, se vi scopre difetti di cui il venditore sia responsabile,

dargliene subito notizia, altrimenti la cosa venduta si ritiene accettata

purché non si tratti di difetti non riconoscibili mediante esame ordinario (art.

201.

cpv. 2 CO). Ove tali difetti si scoprano più tardi, dev'esserne data

notizia subito dopo la scoperta, altrimenti la cosa si ritiene accettata anche

rispetto ai medesimi (cpv. 3).

3.1

La

parte attrice ha sostenuto che “alla fine del 1997 il signor AP 1 si è

purtroppo reso conto che il prezzo concordato per l'acquisto delle azioni della

__________ non corrispondeva al valore reale ed effettivo della società”

(petizione, n. 5 pag. 5 verso il basso). Essa ha pertanto fatto valere l'azione

di garanzia, ritenuto che il venditore aveva, a suo dire, “garantito

l'esattezza delle cifre alla base del calcolo per il prezzo delle azioni”

(petizione, pag. 7 verso il basso).

3.2

Il

Pretore ha rilevato che, anche volendo considerare la lettera 25 maggio 1998 (doc.

M) quale notifica difetti, la stessa sarebbe comunque tardiva, visto che come

rilevato dall'attore nella petizione, già “alla fine del 1997” AP 1 si era

“reso conto che il prezzo concordato per l'acquisto delle azioni della __________

non corrispondeva”, a suo dire, “al valore effettivo della società”. Di

conseguenza, secondo il primo giudice, non essendo stata effettuata né una

tempestiva verifica né una tempestiva notifica al venditore, l'attore non è

legittimato ad invocare la garanzia del venditore per difetti (art. 201 cpv. 1

e 2 CO).

3.3

L'appellante

si limita a dissentire dalle predette affermazioni del Pretore (appello, punto

n. 6 pag. 13 verso il mezzo). Non adduce però alcun motivo di fatto e di

diritto a sostegno del proprio dissenso, sicché su questo punto l'appello si

palesa irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, con rinvio al cpv. 5).

4.

Se

un contratto è viziato da errore essenziale non è nullo, ma non esplica effetto

obbligatorio, ovvero è inefficace (art. 23 CO). Conformemente all'art. 24 cpv.

1.

CO, l'errore è essenziale specialmente quando la parte in errore abbia avuto

di mira un contratto diverso de quello al quale ha dichiarato di consentire (n.

1), la volontà della parte in errore fosse diretta ad un'altra cosa (n. 2), la

parte in errore abbia promesso o si sia fatta promettere una prestazione di

un'estensione notevolmente maggiore o minore di quella cui era diretta la sua

volontà (n. 3), l'errore concerne una determinata condizione di fatto, che la

parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo

la buona fede nei rapporti d'affari (n. 4). L'errore di una parte può

concernere aspetti inerenti o esterni alla pattuizione (lo scopo, i rischi,

ecc.), può riferirsi a fattispecie presenti o passate, comunque deve attenere

soggettivamente e oggettivamente a un elemento essenziale della pattuizione,

come tale riconoscibile per la controparte (Schwenzer,

in Basler Kommentar, 2a ed, n. 17 – 23 ad art. 24 CO).

La

parte, che fu indotta al contratto per dolo dell'altra, non è obbligata,

quand'anche l'errore non fosse essenziale (art. 28 CO). In particolare vi è

dolo ai sensi della norma indicata se controparte ha indotto a un negozio

giuridico la parte che se ne prevale facendole credere cose errate o sottacendo

questioni che avrebbero dovuto essere comunicate al partner secondo i criteri

della buona fede. Affinché sia applicabile l'art. 28 CO devono essere dati i

presupposti del dolo, dell'illiceità e del rapporto di causalità fra

l'atteggiamento ingannevole e il consenso della parte (Schwenzer, op. cit., n. 3 – 14, ad art. 28 CO). Il venditore

che ha intenzionalmente ingannato il compratore (dolo del venditore) non può

invocare la limitazione dell'obbligo della garanzia per omessa o tardiva

notificazione (art. 203 CO).

Incombe

alla parte acquirente l'onere di provare l'errore essenziale di cui è stata

vittima (Schmidlin, in

Commentaire Romand, n. 27 ad art. 21 CO), rispettivamente il dolo del venditore

(Schmidlin, op. cit., n. 49 ad

art. 28 CO; Venturi, in Commentaire

Romand, n. 3 ad art. 203 CO).

4.1

L'attore,

senza preciso riferimento ad uno dei casi indicati dall'art. 24 cpv. 1 CO, ha

invocato l'errore essenziale, sostenendo che esisterebbe “un'importante

differenza, ovvero fr. 729'401.25” tra “il prezzo pattuito” per le azioni da

lui comperate ed “il reale valore aziendale” (conclusioni, pag. 12 in mezzo).

L'attore ha pure sostenuto di essere stato indotto con dolo alla pattuizione,

non potendo, a suo dire, “essere considerate fortuite o involontarie” differenze

contabili “quantificabili in fr. 729'401.25” (conclusioni, pag. 14 verso il

mezzo) e invocando l'art. 28 CO, che prevede la stessa sanzione dell'art. 23

CO. Il dolo del venditore, secondo l'attore, permetterebbe poi di far capo

anche all'azione di garanzia, indipendentemente dall'omissione o dal ritardo

della notifica dei difetti (art. 203 CO).

4.2

Il

Pretore, dopo aver ricordato che, in base al principio stabilito dall'art. 8

CC, l'onere probatorio relativo al verificarsi delle condizioni per l'applicazione

delle norme di legge citate incombeva all'attore, ha evidenziato che le sue

allegazioni sono rimaste senza alcun supporto probatorio. Anzi, ha aggiunto il

primo giudice, le tesi liberatorie dell'attore risultano chiaramente smentite

dalle risultanze istruttorie, in particolare dalla deposizione del teste __________,

dalla quale emerge che AP 1 ha potuto prendere visione di tutta la

documentazione amministrativa e contabile della società già a partire dal 1992

e poi fino al momento della vendita delle 40 azioni nel 1994, le trattative

sono durate mesi se non anni, il valore attribuito alla società __________ è il

risultato di un accordo tra lui stesso (__________), AO 1 e AP 1, le cifre e

gli elementi che hanno poi portato a fissare il prezzo sono stati stabiliti da AP

1.

dopo discussioni, AP 1 ha potuto verificare ogni elemento che ha concorso a

raggiungere l'accordo sul prezzo, AP 1 ha avuto accesso ai locali della ditta,

ha potuto verificare l'inventario menzionato nel contratto e ne ha discusso con

una persona di sua fiducia e, infine, non risulta che AO 1 abbia garantito a AP

1.

che una parte dell'inventario aveva un valore di fr. 321'701.25. Sulla scorta

di quest'ultima testimonianza, il Pretore ha quindi concluso che AP 1 ha avuto

la possibilità di verificare personalmente quale fosse la reale situazione

economica della società e quindi di determinarsi, senza costrizioni, errori o

inganni da parte del convenuto, circa l'acquisto di parte del pacchetto

azionario della __________. Egli, rileva il primo giudice, ha poi svolto un

ruolo determinante per la conclusione del contratto di compravendita del 21

aprile 1994 e segnatamente per quanto concerne la pattuizione del prezzo, che è

stato stabilito sulla base di dati da lui stesso raccolti, verificati e

proposti alla controparte. Il Pretore ha di conseguenza respinto l'azione di

disconoscimento di debito fondata dalla parte attrice sull'errore essenziale,

sul dolo del venditore e sull'azione di garanzia.

4.3

La

parte appellante, come essa medesima non manca di evidenziare (appello, pag. 18

in basso), riproduce in questa sede la totalità di quanto già esposto nelle

conclusioni di causa, con pochissime aggiunte o modifiche. La giurisprudenza ha

però già avuto modo di stabilire ripetutamente che la trascrizione,

nell'appello, delle conclusioni di causa e la riproduzione, nell'appello, di

ampi stralci delle conclusioni di causa comporta la sanzione

dell'irricevibilità del gravame. Il contenuto delle conclusioni deve infatti

servire a convincere il giudice della bontà delle argomentazioni della parte

alla luce delle risultanze istruttorie e non vi si trovano, nelle medesime,

critiche ad un giudizio – che del resto non è ancora stato emanato – che invece

è la finalità della procedura d'appello (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; II CCA 20 gennaio 2003 inc. 12.2001.160, in NRCP 2003

p. 415; II CCA 30 ottobre 2002 inc. n. 12.2002.92; II

CCA 6 marzo 2001 inc. 12.2000.193; II CCA 2 maggio 2000 inc. n. 12.2000.38).

Ne

discende che nella fattispecie l'intero appello – tranne il punto n. 6, pag. 13

verso il mezzo (di cui già si è detto al consid. 3.3) e il punto n. 8, pagg.

17-19 (di cui si dirà qui di seguito) – deve in concreto essere dichiarato

inammissibile.

4.4

La

parte appellante al punto n. 8 del gravame contesta il fatto che il Pretore

abbia basato la propria decisione sulla deposizione del teste __________. Essa

sostiene che la predetta testimonianza “non è oggettiva e di conseguenza

risulta poco credibile in quanto proveniente da una persona avente un chiaro

interesse all'esito della procedura”. Il primo giudice avrebbe inoltre, a suo

dire, omesso di approfondire “l'attendibilità del teste proprio in relazione ai

benefici personali che gli sarebbero derivati” nel caso di reiezione dell'azione

di inesistenza del debito. Secondo l'appellante, al Pretore non poteva sfuggire

“il fatto che il Tribunale incaricato della rogatoria non aveva neppure posto

al teste il quesito preliminare volto a sapere se egli fosse personalmente

interessato nella vertenza”. A torto.

L’attendibilità

del teste __________ è stata contestata dalla parte attrice per la prima volta

e quindi irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; per

tante II CCA 30 gennaio 2006 inc. n. 12.2004.190). Non vi è quindi motivo di

rimproverare al primo giudice di non aver approfondito l'attendibilità (fino a

quel momento non contestata) del teste e di rimettere in discussione quanto

dichiarato da __________, che per altro ha assunto fino ad ora un atteggiamento

di rinuncia ad agire in giustizia nei confronti di AP 1 e __________

atteggiamento che la stessa parte appellante evoca a sostegno della propria

tesi (appello, pag. 7 verso l'alto e pag. 15 verso il basso).

L'appellante

sostiene pure che il Pretore non doveva riprendere la testimonianza __________

come “oro colato” nella sentenza, in quanto la stessa sarebbe, a suo dire,

“lacunosa e contraddittoria laddove il teste afferma di non ricordare, guarda

caso quando una sua risposta avrebbe potuto giovare all'appellante”. La

contestazione si esaurisce in se stessa ed è priva di rilevanza, in quanto

l'appellante neppure menziona la domanda alla quale il teste avrebbe risposto

in tal senso. L'appellante rileva una contraddizione nelle affermazioni del

teste, nella misura in cui dice che “il signor AP 1 ha potuto verificare

l'inventario, per concludere poi che quest'ultimo non ha però partecipato alla

determinazione del suo valore”. Le affermazioni tuttavia non appaiono contraddittorie,

in quanto anche si dovesse ammettere – come sostiene il teste – che AP 1 non

era presente all'allestimento dell'inventario, la verifica può benissimo essere

avvenuta in altra circostanza. L'appellante sostiene inoltre che le

affermazioni del teste __________ sarebbero “addirittura in contrasto con altre

testimonianze”. La contestazione è tuttavia riferita ad una sola circostanza e

meglio al fatto che, secondo l'appellante, vi sarebbe una divergenza tra quanto

dichiarato dai testi __________ (verbale audiz. rogatoriale, pagina 5, risposta

ad 1 f) e __________ (verbale audiz. rogatoriale/traduzione, pagina 5, risposta

6) in relazione ad un tentativo di vendita dell'“inventario”. Il teste __________

nella prima parte della sua risposta ha tuttavia precisato che non gli è

neppure “chiaro di quale inventario si tratti”; ragion per cui si è limitato ad

avanzare delle supposizioni. Anche questa contestazione è dunque destinata a

cadere nel vuoto, nella misura in cui non è certo che, rispondendo alla

domanda, i due testi si riferissero al medesimo “inventario”.

5.

Non

ci si può esimere dal ricordare all'appellante, come del resto già fatto dal

Pretore, che a lui spettava l'onere di provare le pretese costrizioni, errori e

inganni da parte del convenuto, circa l'acquisto delle 40 azioni della __________.

Le allegazioni dell'appellante sono tuttavia rimaste senza supporto probatorio

e l'appello – per grandissima parte costituito da una pedissequa e

inammissibile riedizione delle conclusioni – non è stato di alcuna utilità.

A

titolo abbondanziale si può infine rilevare che le tesi di AP 1 – riassumibili

nel fatto che il venditore con il contratto del 21 aprile 1994 lo avrebbe

ingannato e avrebbe abusato della sua buona fede, segnatamente in relazione al

valore dell'inventario di magazzino della __________ (conclusioni, pag. 10

verso il mezzo; appello, pag. 12 verso il mezzo), indicando dolosamente “ben

tre posizioni contabili” in modo “inesatto e puntualmente a scapito

dell'acquirente”, con “differenze contabili quantificabili in fr. 729'401.25”

non “fortuite o involontarie” (conclusioni, pag. 14 verso l'alto; appello, pag.

16.

in alto) – appaiono comunque d'acchito inverosimili. Ciò se si considera che

dagli atti risulta che, a partire dal 1992, AP 1 era direttamente coinvolto

nelle responsabilità amministrative della __________ (verbale audiz.

rogatoriale __________, pagina 2, risposta ad 7), curandone quantomeno le

vendite e il marketing (appello, pag. 3 verso il mezzo e pag. 4 verso il

basso). AP 1 non poteva dunque non essere a conoscenza della reale situazione

economica della società di cui acquistava il pacchetto azionario, nella misura

del 40% a titolo personale e del 60% quale amministratore della __________.

Quest'ultima circostanza – il coinvolgimento personale in ruoli di

responsabilità nella __________ a far tempo dal 1992 – avvalora del resto la

tesi del teste __________, secondo cui AP 1 ha avuto un ruolo determinante per

la conclusione del contratto di compravendita delle azioni, segnatamente per la

pattuizione del prezzo, fissato in base ai dati da lui stesso raccolti,

verificati e proposti alla controparte.

6.

L'appello,

infondato in ogni punto, deve di conseguenza essere respinto. Gli oneri

processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e restano dunque a carico

dell’appellante, tenuto inoltre a rifondere alla controparte un’adeguata

indennità per ripetibili di appello. Nel quantificare quest'ultima si è tenuto

conto che l'intervento del patrocinatore è stato agevolato dal fatto che le

argomentazioni d'appello sono identiche a quelle di altri undici procedimenti

giudiziari pendenti tra le stesse parti (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 30 ad art. 150). Nella commisurazione della tassa di giustizia si è

tenuto conto di un valore di causa pari a fr. 60'000.–.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148

CPC e la LTG,

dichiara e

pronuncia:

1.

L’appello

1° febbraio 2007 di AP 1 è respinto.

2.

Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in :

a)

tassa di giustizia fr. 900.-

b)

spese fr. 50.-

fr.

950.

-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a

AO 1 fr. 1'500.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-;

-

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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