12.2007.29
Legittimazione. Rappresentanza diretta
7 febbraio 2008Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2007.29
Data decisione, Autorità:
07.02.2008, IICCA
Titolo:
Legittimazione. Rappresentanza diretta
LEGITTIMAZIONE
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
RAPPRESENTANZA
art. 32 CO
art. 33 cpv. 3 CO
Incarto n.
12.2007.29
Lugano
7 febbraio
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.17
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione
14 febbraio 2006 da
AP 1 -Castione
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20'989.25
più interessi e di fr. 100.- di spese esecutive nonché il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE fatto spiccare alla controparte;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 10 gennaio 2007 ha respinto;
appellante
l'attrice con atto di appello 30 gennaio 2007, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Sulla base della conferma d’ordine sottoscritta dall’arch. G__________
__________ “per AO 1” (doc. A), AP 1 ha effettuato varie opere di
pavimentazione in asfalto, per un importo, fatturato a quella società, di fr. 13'427.45
(doc. B) e di fr. 7'561.80 (doc. C). Le somme in questione essendo rimaste
impagate nonostante i solleciti inviati (doc. D, E), l’impresa ha fatto
spiccare nei confronti della società AO 1 un precetto esecutivo (doc. H).
2. Con la
petizione in rassegna AP 1, rievocati i fatti rilevanti, ha chiesto la condanna
di AO 1 al pagamento di fr. 20'989.25 più interessi e di fr. 100.- di spese
esecutive nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto
esecutivo.
La convenuta si è
opposta alla petizione eccependo la sua carente legittimazione passiva. Come da
lei precisato dopo aver ricevuto i solleciti dell’attrice (doc. L), l’arch. G__________
__________, cui essa aveva a suo tempo affidato un mandato di impresa generale,
non era autorizzato ad agire quale suo rappresentante, non essendo al beneficio
di alcuna procura.
3. Il Pretore,
con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione. Il giudice di prime
cure ha innanzitutto rilevato che dai documenti versati agli atti dall’attrice
non si poteva dedurre che l’arch. G__________ __________ fosse autorizzato a
concludere un contratto a nome della convenuta, non essendovi la prova del
conferimento di un potere di rappresentanza. Siccome le parti non avevano
concluso in precedenza alcun contratto d’appalto, nemmeno sussisteva poi la
presunzione secondo cui l’architetto agisse in qualità di mandatario e quindi
di rappresentante del committente. La deposizione resa dall’arch. G__________ __________
non forniva a sua volta elementi utili per il giudizio, visto il suo carattere
contraddittorio. Tutto sommato, anzi, sulla scorta dei pochi indizi agli atti,
sembrava piuttosto fondata la tesi della convenuta secondo cui essa avrebbe
concluso con l’arch. G__________ __________ un contratto di impresa generale.
4. Con
l’appello che qui ci occupa l'attrice chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione. Essa ribadisce che il fatto che avesse in
buona fede confidato nell’esistenza del rapporto di rappresentanza, che l’arch.
G__________ __________ avesse a suo tempo dichiarato di agire in nome e per
conto della convenuta e che quest’ultima avesse prospettato l’apparenza del
mandato di rappresentanza, induceva a concludere per l’esistenza della
rappresentanza nella forma della “Vertrauenshaftung” e con ciò per la
legittimazione passiva della convenuta. Del resto tale conclusione s’imponeva già
per il fatto che l’arch. G__________ __________ aveva sottoscritto
l’accettazione dell’offerta in qualità di architetto e direttore dei lavori.
5. La
legittimazione delle parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal
giudice (DTF 126 III 59 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid.
1). Questo principio vale tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e
non per le circostanze di fatto (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., n. 339 ad art. 181, con richiamo alla decisione del TF del 6
luglio 2004, inc.4C.198/2004 pubb. in: Droit du bail 2005 pag. 13). La legittimazione
passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto
valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale
ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di
merito emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti ed
accertati. Determinare la legittimazione passiva di una
parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio
nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid.
1a; decisione del TF del 2 giugno 2003, inc.5C.243/2002; II CCA 25 ottobre 2005, inc.
n. 12.2005.137). In tema di azioni contrattuali, ossia
di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che
la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del
contratto in base al quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11
gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104).
6. In base alla
legge, vi è rappresentanza diretta ai sensi dell'art. 32 CO quando il
rappresentante agisce in nome del rappresentato e, cumulativamente, quando esiste
una procura del rappresentato al rappresentante. Agire in nome del
rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte
riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli
effetti del negozio giuridico. Ciò che può avvenire in modo esplicito, per il
tramite di una comunicazione diretta, oppure quando la volontà di agire come
rappresentante è desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner
contrattuale in buona fede, di modo che l'effetto della rappresentanza si
verifica ugualmente. Se questo sia il caso dev'essere giudicato in base al
comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale e secondo il
principio dell'affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte
era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO; art. 18 CO;
DTF 90 II 289, consid. 1b; Zäch, Berner Kommentar, n. 45 ad art. 32 CO); salvo il caso in cui al
terzo è indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO). La
procura al rappresentante può venir conferita in qualsiasi forma (DTF 112 II
332), anche soltanto tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale
(DTF 85 II 22 e segg.). Per quanto riguarda più da vicino il rapporto di
procura tra il rappresentato ed il rappresentante, la giurisprudenza ne ammette
l'esistenza anche sulla base di una comunicazione in tal senso al terzo da
parte del rappresentato (art. 33 cpv. 3 CO), il quale può essere vincolato
dall'attività del rappresentante sia in virtù di una comunicazione esplicita,
sia di un suo comportamento concludente che induca a credere, secondo il
principio dell'affidamento, che volesse portare a conoscenza della controparte
contrattuale il rapporto di rappresentanza: può trattarsi sia di un
comportamento positivo, sia di un atteggiamento passivo. In pratica, se il
rappresentato conosce gli atti del rappresentante, ma non mette in atto nulla
per impedirli, resta vincolato sulla base di una cosiddetta procura esterna
apparente (DTF 120 II 197 consid. 2a, 131 III 511 consid. 3.2; decisione del TF del 21 settembre 2006, inc.
4C.102/2006; II CCA 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104).
In altre parole, è data valida comunicazione al terzo sul rapporto di
rappresentanza se, in buona fede, questi deve ritenere che l'agire del rappresentante
non può essere sfuggito al rappresentato (Giger, in recht 1995,
p. 31). La stessa situazione è data quando il rappresentato, senza conoscere
l'attività del rappresentante, avrebbe potuto rendersene conto mettendo in atto
la diligenza usuale imposta dalle circostanze del caso. Condizione affinché
siano date le conseguenze della rappresentanza diretta è naturalmente che possa
essere sufficientemente accertata la buona fede del terzo (sentenze DTF citate;
Giger, op. cit.; AJP/PJA, 1994 p. 1465; II CCA 18 dicembre 2001 inc. n.
12.2001.18).
7. Nel caso di
specie l’attrice, pacificamente tenuta a provare che la convenuta era la sua
effettiva controparte contrattuale in base alle norme sulla rappresentanza (Watter,
Basler Kommentar, 3ª ed., n. 35
ad art. 32 CO; II CCA 31 agosto 2005 inc. n. 12.2004.208), non è stata in grado
- come vedremo - di provare la circostanza.
7.1 Essa non ha
innanzitutto spiegato per quale ragione le precise e dettagliate argomentazioni
che avevano indotto il giudice di prime cure a decidere a suo sfavore fossero
errate e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309), sicché le stesse, pur essendo state
contestate, ma solo in modo generico (appello p. 4 e 9) e con ciò irritualmente,
devono essere considerate assodate e il gravame, in tale misura, dev’essere
respinto già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC).
7.2 Ma, a
prescindere da quanto precede, l’argomentazione d’appello secondo cui la
convenuta sarebbe concretamente rappresentata dall’agire dell’arch. G__________
__________ in base alla “Vertrauenshaftung” - che altro non è che un modo di
definire la procura esterna apparente di cui all’art. 33 cpv. 3 CO - deve in
ogni caso essere disattesa. La censura è in effetti irricevibile siccome in
appello è vietato far valere nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1
lett. b CPC). Essa sarebbe stata comunque infondata anche nel merito, atteso
che l’attrice non ha assolutamente provato in che modo la convenuta, a
conoscenza del fatto che l’arch. G__________ __________ concludeva contratti
per suo conto, non avrebbe messo in atto nulla per impedirlo, rispettivamente
in che modo costei, pur non conoscendo tale modo d’agire dell’architetto,
avrebbe potuto rendersene conto mettendo in atto la diligenza usuale imposta
dalle circostanze: il solo fatto che la conferma d’ordine (doc. A) sia stata
firmata dall’arch. G__________ __________ “per AO 1” e che in quel documento
sia stato specificato che AO 1 confermava di accettare l’offerta, senza per
altro che la conferma d’ordine sia ad esempio stata allestita sulla carta
intestata di quest’ultima o munita di un suo timbro ufficiale, non consente in
effetti ancora di ritenere che la convenuta abbia tenuto un comportamento
(attivo o passivo) tale da indurre l’attrice a credere, secondo il principio
dell'affidamento, che l’agire del presunto rappresentante fosse tollerato o,
pur non essendo noto, avrebbe potuto esserlo; per il resto, l’attrice non ha
addotto altre circostanze a sostegno del fatto che la convenuta potesse averle prospettato
l’apparenza del mandato di rappresentanza.
7.3 È infine parimenti
a torto che l’attrice ritiene che l’esistenza di un rapporto di rappresentanza
e con ciò la legittimazione passiva della convenuta andrebbe comunque
riconosciuta già per il fatto che l’arch. G__________ __________ aveva
sottoscritto l’accettazione dell’offerta (doc. A) nella sua qualità di
architetto e direttore dei lavori. La censura è innanzitutto irricevibile
siccome è stata sollevata per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv.
1 lett. b CPC). Essa è in ogni caso infondata anche nel merito, atteso che dallo
scritto in questione non risulta affatto che il firmatario si sia presentato
alla controparte in qualità di architetto (non risulta che egli abbia firmato
con il titolo “arch.”) o in qualità di direttore dei lavori; l’attrice non ha
del resto preteso negli allegati preliminari né tanto meno provato che al
momento della firma di quel documento fosse altrimenti a conoscenza che costui
firmava in quella veste.
7.4 Per
completezza, si osserva che la tesi della convenuta, secondo cui l’arch. G__________
__________ sarebbe stato da lei ingaggiato in qualità di impresa generale e
quindi non poteva concludere contratti con gli artigiani in sua rappresentanza,
ha effettivamente trovato conferma in sede istruttoria. Nel preventivo da lui
allestito all’indirizzo della convenuta (doc. 1) è in effetti presente una voce
“GU Honorar”, che va ovviamente intesa come “onorario dell’impresa generale”.
Lo stesso architetto ha del resto dichiarato che i pagamenti agli artigiani,
con il denaro consegnatogli in precedenza dalla convenuta, erano stati effettuati
proprio da lui (cfr. doc. F, 1; cfr. pure doc. I° rich.), facendo notare che
per provvedere agli stessi egli era disposto ad attingere anche a guadagni
ottenuti in altri cantieri (doc. F), e aggiungendo infine, a sostegno di questo
suo particolare ruolo, di essersi dovuto sobbarcare personalmente alcune spese
per lavori supplementari non riconosciuti dalla committenza (cfr. verbale 12
ottobre 2006).
8. Ne discende
la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa di
giustizia e le spese della procedura d’appello, calcolate su un valore
litigioso di fr. 20'989.25, seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che
non si assegnano ripetibili alla convenuta, che non ha presentato osservazioni
all’appello.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 30 gennaio 2007 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 700.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
750.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico. Non si attribuiscono
ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso
inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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