12.2007.3
Compravendita. Garanzia per difetti
28 gennaio 2008Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2007.3
Data decisione, Autorità:
28.01.2008, IICCA
Titolo:
Compravendita. Garanzia per difetti
DIFETTI
GARANZIA PER I DIFETTI DELLA COSA
VENDITA
art. 197 CO
art. 200 CO
art. 201 CO
art. 203 CO
art. 205 CO
Incarto n.
12.2007.3
Lugano
28 gennaio
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.1
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 31
dicembre 2004 da
AO 1
rappr. dall' RA
1
contro
AP 1
rappr. dall' RA
3
chiedente la condanna del convenuto al pagamento
dell’importo di fr. 12'676.- nonché il rigetto dell'opposizione interposta dall'escusso
al PE no __________ dell'UE di __________, domanda alla quale il convenuto si è
opposto denunciando la lite a IC 1 (rappr. dall’avv. RA 2, __________), e che il
Segretario assessore, con sentenza 23 novembre 2006 ha accolto limitatamente a
fr. 12'186.-;
appellante il convenuto che, con atto d’appello 29
dicembre 2006, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione;
mentre l'attore con osservazioni 19 febbraio 2007
postula la reiezione dell’appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. AP
1 era proprietario di una motocicletta __________. Intenzionato a vendere il
motoveicolo, egli lo aveva lasciato in esposizione presso il negozio __________
a __________. In data 8 giugno 2004 la motocicletta è stata acquistata da AO 1
al prezzo di fr. 12'000.-, pagato alla consegna. Prima dell'acquisto,
l'acquirente aveva effettuato un giro di prova, constatando l'esistenza di
alcuni difetti - quali il mancato funzionamento del contachilometri e del fanalino
posteriore, oltre a problemi di carburazione - che egli aveva segnalato al
dipendente del negozio chiedendogli di procedere alla loro riparazione, poi mai
effettuata. Alcuni giorni dopo, constatati problemi di stabilità quando
circolava a velocità elevata, AO 1 ha reso edotto il venditore del problema. In
seguito egli si è rivolto alla concessionaria della __________, IC 1, la quale in
data 16 giugno 2004 ha stilato un rapporto sullo stato della motocicletta, nel
quale ha confermato una forte instabilità del motoveicolo a velocità superiori
a 110/120 Km/h, dovuta all'eccessiva inclinazione delle piastre delle forcelle,
rilevando altresì che era stata montata una pinza anteriore dei freni non
omologata e che vi erano problemi di carburazione a basso regime. Il medesimo
giorno AO 1, adducendo che i problemi di instabilità e la presenza di parti non
omologate rendevano inutilizzabile il veicolo, ha comunicato al venditore che
recedeva dal contratto chiedendo, invano, la restituzione del prezzo pagato.
2. Con petizione 31 dicembre 2004 AO 1 ha chiesto la condanna di AP
1 al pagamento dell’importo di fr. 12'676.- oltre interessi, quale restituzione
del prezzo pagato per l'acquisto della motocicletta e risarcimento per le spese
sostenute.
Il
convenuto si è opposto alle richieste dell'attore, sostenendo di aver acquistato
in data 16 maggio 2003 presso la ditta IC 1 la motocicletta regolarmente
collaudata presso la Sezione della circolazione. Dopo il collaudo la moto non
avrebbe più subito alcuna modifica, salvo la riverniciatura e l'installazione
di due pedalini supplementari per il passeggero. La motocicletta essendo stata
regolarmente collaudata nello stato in cui è stata venduta, il difetto di
stabilità non potrebbe essere considerato grave al punto da ammettere l'azione
redibitoria. A mente del convenuto poi, i pretesi problemi di stabilità dovevano
essere noti all'attore, il quale aveva esaminato il veicolo prima dell'acquisto,
sicché ne avrebbe comunque dovuto rilevare l'esistenza in occasione del giro di
prova. I diritti del compratore per tale difetto sarebbero quindi perenti, ciò
anche qualora non li avesse rilevati in quella circostanza, non avendo egli in
tal caso adempiuto agli obblighi di verifica impostigli dalla legge.
Con
Fatti
i successivi allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le
rispettive domande, e così il convenuto con le conclusioni.
AP 1 ha
denunciato la lite a IC 1, la quale, con le conclusioni di causa ha postulato
la reiezione della petizione.
4. Con sentenza 23 novembre 2006 il Segretario assessore, statuendo in
luogo e vece del Pretore, ha parzialmente accolto la petizione, condannando AP
1 al pagamento della somma di fr. 12'186.- oltre accessori, levando per tale
importo l'opposizione interposta dall'escusso al PE no __________ dell'UE di __________.
5. Con appello 29 dicembre 2006 il convenuto postula la riforma del giudizio
di prima istanza nel senso di respingere la petizione, subordinatamente di far ordine al convenuto di riparare
il motoveicolo venduto riportandolo all'assetto originale.
Con osservazioni 19 febbraio 2007 l’appellato postula la reiezione
del gravame. Con osservazioni 8 febbraio 2007 la denunciata in lite chiede a
sua volta l'accoglimento dell'appello.
Considerato
in diritto: 6. Il venditore risponde verso il compratore tanto delle qualità
promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o
diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine all'uso cui è
destinata (art. 197 cpv. 1 CO), anche se i difetti non gli erano noti (cpv. 2).
Il difetto è una nozione giuridica e risiede nella divergenza tra lo stato reale
della cosa consegnata all'acquirente e quello della cosa che avrebbe dovuto
essergli consegnata secondo il contratto (Honsell,
Basler Kommentar, OR I, 4. ed., no 2 ad art 197 CO). L’art. 205 cpv. 1 CO
statuisce poi che quando sia dovuta la garanzia per difetti della cosa il
compratore ha la scelta di chiedere coll’azione redibitoria la risoluzione
della vendita o con l’azione estimatoria il risarcimento per il minor valore
della cosa. Il compratore, dal canto suo, deve esaminare subito lo stato della
cosa ricevuta e se scopre difetti di cui il venditore è responsabile deve
dargliene subito notizia, altrimenti la cosa venduta si ritiene accettata (art.
201 cpv. 1 e 2 CO). In caso di difetti non riconoscibili con l'esame ordinario
il compratore deve avvisare il venditore subito dopo la scoperta (art. 201 cpv.
3 CO). Il venditore che ha intenzionalmente ingannato il compratore,
dissimulando con astuzia dei difetti o assicurando determinate qualità non può
invocare la limitazione dell'obbligo della garanzia per omessa o tardiva
notificazione (art. 203 CO; Honsell,
op. cit., no 1 ad art. 203 CO).
Al
compratore che si avvale della responsabilità del venditore per difetti della
cosa venduta, incombe l'onere di dimostrare l'esistenza del difetto e il minor
valore che ne deriva, così come la sua tempestiva notifica.
6.1 Il
Segretario assessore, appoggiandosi alle conclusioni del perito giudiziario, ha
stabilito che la motocicletta era difettosa perché le modifiche effettuate non
ne permettono il collaudo e quindi essa non può essere utilizzata su strada, ciò
che pregiudica la possibilità d'uso che l'acquirente poteva legittimamente
attendersi dal veicolo. Il primo giudice ha però rilevato che, nella misura in
cui l'acquirente sapeva dell'esistenza di taluni difetti, quali il mancato
funzionamento del contachilometri e della luce posteriore e i problemi di
carburazione, l'azione di garanzia gli era preclusa. Ha poi esaminato se
l'acquirente aveva fatto fronte ai propri dovere di diligenza nell'esaminare la
motocicletta prima dell'acquisto in relazione alle modifiche che ne precludono
il collaudo e per le quali chiede ora la rescissione del contratto. Ha quindi
rilevato che era da tener conto unicamente dei difetti tempestivamente
notificati, quali erano da considerare la mancanza di stabilità a velocità
elevata e il montaggio di parti non omologate. Ha poi ritenuto non
riconoscibile l'instabilità del veicolo, da considerare quindi difetto occulto
e non riconoscibile mediante l'ordinario esame, che era stato tempestivamente
notificato non appena scoperto.
6.2 Il
difetto è stato notificato al venditore il 16 giugno 2004, vale a dire una
settimana dopo l'acquisto. Considerato che l'acquirente ha dapprima dovuto
interpellare uno specialista per determinare le ragioni dell'instabilità del
veicolo, il tempo intercorso fino alla notifica del difetto appare congruo nel
caso concreto, tanto da poterne ammettere la tempestività, peraltro neppure
messa in dubbio dall'appellante.
6.3 L'appellante
rimprovera al primo giudice di aver ritenuto a torto provata l'instabilità
della motocicletta ad alta velocità, il perito avendo concluso in tal senso
senza effettuare una prova su strada. Su questo punto l'appello è infondato. Il
perito ha rilevato che utilizzando molle più corte per la forcella anteriore ne
risulta una modifica dell'assetto del motoveicolo che compromette la sicurezza
di guida e lo rende non collaudabile. Il fatto che il perito abbia risposto
senza effettuare una prova su strada non pregiudica la validità del referto,
ritenuto che egli ha comunque dato ragione in modo comprensibile e convincente
dei motivi che lo hanno indotto alle sue conclusioni (perizia giudiziaria 31
dicembre 2005, pag. 4 ad 1 e pag. 5 ad 4), rilevando che la prova su strada
avrebbe solo confermato le sue deduzioni (verbale audizione perito del 4 aprile
2006, pag. 3 ad 2.2). La circostanza che l'appellante sostenga di aver
acquistato la motocicletta nello stato in cui si trova dal rivenditore
ufficiale non appare di particolare rilevanza. Basterà rilevare che, se anche
così fosse, le modifiche apportate avrebbero comunque necessitato di essere
notificate ai competenti uffici, cosa che non risulta sia stata fatta (perizia
giudiziaria 31 dicembre 2005, pag. 5 ad 3 e pag. 6 ad 5, 6, verbale audizione perito
4 aprile 2006, pag. 3 ad 1).
Il
fatto che la motocicletta in questione sia considerata quale veicolo da
passeggio e non concepita per le alte velocità non permette poi di ignorare l'instabilità
a velocità elevate, ritenuto che i criteri di sicurezza devono essere garantiti
perlomeno fino al raggiungimento della velocità massima del veicolo (perizia
cit. pag. 10), ritenuto che, comunque, a quel momento tutte le moto presentano
un'instabilità più o meno evidente (verbale audizione perito 4 aprile 2006,
pag. 3 ad 4.3).
6.4 L'appellante
adduce che il difetto era noto all'acquirente già prima di concludere il
contratto, avendo egli fatto un giro di prova con il veicolo prima
dell'acquisto. È ben vero che, in applicazione dell'art. 200 cpv. 1 CO, il venditore
non risponde dei difetti noti al compratore al momento della vendita, mentre
dei difetti che il compratore avrebbe dovuto conoscere usando l'ordinaria
diligenza, il venditore risponde solo quando abbia dichiarato che non
sussistevano (cpv. 2). L'acquirente deve però essere a conoscenza del difetto,
ciò che implica che egli ne abbia compreso il significato e la portata nonché
le conseguenze materiali e economiche (Honsell,
op. cit., 4a ed, no
Considerandi
2.
ad art. 200 CO).
In
concreto il primo giudice non ha rilevato l'esistenza di elementi dai quali si
possa concludere che l'acquirente fosse dotato di particolari conoscenze nel
campo delle moto di grossa cilindrata e segnatamente delle __________ e quindi,
se anche si fosse accorto delle modifiche di alcune parti della moto, ciò non
significa che egli avrebbe potuto individuare le conseguenze che le stesse
comportavano. L'appellante rimprovera al primo giudice di aver disconosciuto a
torto all'appellato la qualifica di appassionato di meccanica e con conoscenze
particolari del settore delle moto di grossa cilindrata, rilevando che lo
stesso ha guidato per molti anni moto di grossa cilindrata, segnatamente anche
una __________ ed inoltre è ingegnere di professione.
La
doglianza è infondata. A prescindere dal fatto che l'appellato risulta essere
docente (verbale interrogatorio formale del 16 giugno 2005, pag. 4) e non
ingegnere - titolo fantasiosamente attribuitogli dall'appellante e di cui egli
non si è mai avvalso e che neppure risulta dagli atti - il solo fatto che egli
abbia guidato per più anni motociclette di grossa cilindrata non è sufficiente
per poterne desumere - in assenza di altri elementi - che è appassionato
meccanico, oppure il motociclista __________ che "...vedrebbe subito che
la moto è stata abbassata e che la forcella anteriore è molto inclinata.."
(verbale audizione perito cit., pag. 2 ad 1) e quindi doverne dedurre che ha
problemi di stabilità, e di conseguenza neppure si può rimproverargli di aver
omesso di verificare l'assetto della moto a velocità elevata durante la corsa
di prova prima dell'acquisto. Si osserva in merito che l'ipotesi avanzata
dall'appellante - ma non confermata dall'istruttoria - che controparte abbia
comunque provato il veicolo a velocità elevata, la semiautostrada A 13 essendo
a soli 6 km dal garage, si rileva che su quel tratto di strada la velocità
massima consentita è di 100 km/h sicché il difetto di stabilità che si
manifesta a 110/120 Km/h non sarebbe comunque stato avvertibile.
6.5
Il
primo giudice ha rilevato che il venditore ha la possibilità di opporsi alla
risoluzione del contratto riparando la cosa difettosa solo nel caso di difetti
facilmente sanabili e, costatato che in concreto i difetti di cui trattasi non
possono essere considerati facilmente sanabili, ha ritenuto dati gli estremi
per l'azione redibitoria. L'appellante censura la decisione su questo punto,
adducendo che la risoluzione del contratto non sarebbe giustificata nel caso
concreto perché l'appellante aveva offerto di riparare gratuitamente i difetti
mediante ripristino dello stato originale della motocicletta. La gravità del
difetto risulta dal fatto che, nello stato attuale, il veicolo non è
collaudabile e di conseguenza non può essere messo in circolazione, ciò che lo
rende inadatto all'uso per il quale è destinato, per cui di fatto è inservibile.
Certo, l'appellante sostiene che con alcune modifiche il veicolo può essere
collaudato. Se non che, a prescindere dal fatto che l'appellante abbia
dichiarato la sua disponibilità ad assumersene le spese, l'unico modo per
risolvere il problema della stabilità consiste nel riportare il veicolo allo
stato originale, vale a dire com'era stato concepito dal costruttore. Così
facendo però " l'aspetto estetico attuale verrebbe totalmente cambiato"
(verbale audizione perito del 4 aprile 2005, pag. 2 ad 2). Poiché le modifiche
necessarie sarebbero incisive, tali da snaturare l'aspetto estetico attuale,
che, come rileva il perito, riveste una notevole importanza, e risulta essere
stato l'elemento determinante nella decisione di acquistare il veicolo in
questione, non si può quindi imporre all'acquirente di tenere il veicolo,
ritenuto altresì che il CO neppure prevede un diritto del venditore di riparare
la cosa venduta.
7.
L'appellante
contesta la sentenza impugnata nella misura in cui pone interamente a suo
carico le spese di fr. 2'390.-, rilevando che il Segretario assessore avrebbe
dovuto tener conto che l'attore aveva sottoposto al perito quesiti relativi a
difetti esulanti dall'oggetto della causa e che quindi avrebbe dovuto mettere
le relative spese a carico del medesimo. Se non che l'appellante neppure indica
quale importo sarebbe da porre a carico della controparte sicché su questo
punto l'appello si avvera irricevibile (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 307, m. 10).
Ne
segue la reiezione dell'appello. Tassa di giustizia, spese e ripetibili dell'appello
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l'appello 29 dicembre 2006 di AP 1
è respinto.
2.
Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
600.
-
sono
posti a carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'000.-
per ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Premesso che nella fattispecie il valore litigioso
calcolato secondo l’art. 51 LTF ammonta a fr. 12.186.-, contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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