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Decisione

12.2007.3

Compravendita. Garanzia per difetti

28 gennaio 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i successivi allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le

rispettive domande, e così il convenuto con le conclusioni.

AP 1 ha

denunciato la lite a IC 1, la quale, con le conclusioni di causa ha postulato

la reiezione della petizione.

4. Con sentenza 23 novembre 2006 il Segretario assessore, statuendo in

luogo e vece del Pretore, ha parzialmente accolto la petizione, condannando AP

1 al pagamento della somma di fr. 12'186.- oltre accessori, levando per tale

importo l'opposizione interposta dall'escusso al PE no __________ dell'UE di __________.

5. Con appello 29 dicembre 2006 il convenuto postula la riforma del giudizio

di prima istanza nel senso di respingere la petizione, subordinatamente di far ordine al convenuto di riparare

il motoveicolo venduto riportandolo all'assetto originale.

Con osservazioni 19 febbraio 2007 l’appellato postula la reiezione

del gravame. Con osservazioni 8 febbraio 2007 la denunciata in lite chiede a

sua volta l'accoglimento dell'appello.

Considerato

in diritto: 6. Il venditore risponde verso il compratore tanto delle qualità

promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o

diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine all'uso cui è

destinata (art. 197 cpv. 1 CO), anche se i difetti non gli erano noti (cpv. 2).

Il difetto è una nozione giuridica e risiede nella divergenza tra lo stato reale

della cosa consegnata all'acquirente e quello della cosa che avrebbe dovuto

essergli consegnata secondo il contratto (Honsell,

Basler Kommentar, OR I, 4. ed., no 2 ad art 197 CO). L’art. 205 cpv. 1 CO

statuisce poi che quando sia dovuta la garanzia per difetti della cosa il

compratore ha la scelta di chiedere coll’azione redibitoria la risoluzione

della vendita o con l’azione estimatoria il risarcimento per il minor valore

della cosa. Il compratore, dal canto suo, deve esaminare subito lo stato della

cosa ricevuta e se scopre difetti di cui il venditore è responsabile deve

dargliene subito notizia, altrimenti la cosa venduta si ritiene accettata (art.

201 cpv. 1 e 2 CO). In caso di difetti non riconoscibili con l'esame ordinario

il compratore deve avvisare il venditore subito dopo la scoperta (art. 201 cpv.

3 CO). Il venditore che ha intenzionalmente ingannato il compratore,

dissimulando con astuzia dei difetti o assicurando determinate qualità non può

invocare la limitazione dell'obbligo della garanzia per omessa o tardiva

notificazione (art. 203 CO; Honsell,

op. cit., no 1 ad art. 203 CO).

Al

compratore che si avvale della responsabilità del venditore per difetti della

cosa venduta, incombe l'onere di dimostrare l'esistenza del difetto e il minor

valore che ne deriva, così come la sua tempestiva notifica.

6.1 Il

Segretario assessore, appoggiandosi alle conclusioni del perito giudiziario, ha

stabilito che la motocicletta era difettosa perché le modifiche effettuate non

ne permettono il collaudo e quindi essa non può essere utilizzata su strada, ciò

che pregiudica la possibilità d'uso che l'acquirente poteva legittimamente

attendersi dal veicolo. Il primo giudice ha però rilevato che, nella misura in

cui l'acquirente sapeva dell'esistenza di taluni difetti, quali il mancato

funzionamento del contachilometri e della luce posteriore e i problemi di

carburazione, l'azione di garanzia gli era preclusa. Ha poi esaminato se

l'acquirente aveva fatto fronte ai propri dovere di diligenza nell'esaminare la

motocicletta prima dell'acquisto in relazione alle modifiche che ne precludono

il collaudo e per le quali chiede ora la rescissione del contratto. Ha quindi

rilevato che era da tener conto unicamente dei difetti tempestivamente

notificati, quali erano da considerare la mancanza di stabilità a velocità

elevata e il montaggio di parti non omologate. Ha poi ritenuto non

riconoscibile l'instabilità del veicolo, da considerare quindi difetto occulto

e non riconoscibile mediante l'ordinario esame, che era stato tempestivamente

notificato non appena scoperto.

6.2 Il

difetto è stato notificato al venditore il 16 giugno 2004, vale a dire una

settimana dopo l'acquisto. Considerato che l'acquirente ha dapprima dovuto

interpellare uno specialista per determinare le ragioni dell'instabilità del

veicolo, il tempo intercorso fino alla notifica del difetto appare congruo nel

caso concreto, tanto da poterne ammettere la tempestività, peraltro neppure

messa in dubbio dall'appellante.

6.3 L'appellante

rimprovera al primo giudice di aver ritenuto a torto provata l'instabilità

della motocicletta ad alta velocità, il perito avendo concluso in tal senso

senza effettuare una prova su strada. Su questo punto l'appello è infondato. Il

perito ha rilevato che utilizzando molle più corte per la forcella anteriore ne

risulta una modifica dell'assetto del motoveicolo che compromette la sicurezza

di guida e lo rende non collaudabile. Il fatto che il perito abbia risposto

senza effettuare una prova su strada non pregiudica la validità del referto,

ritenuto che egli ha comunque dato ragione in modo comprensibile e convincente

dei motivi che lo hanno indotto alle sue conclusioni (perizia giudiziaria 31

dicembre 2005, pag. 4 ad 1 e pag. 5 ad 4), rilevando che la prova su strada

avrebbe solo confermato le sue deduzioni (verbale audizione perito del 4 aprile

2006, pag. 3 ad 2.2). La circostanza che l'appellante sostenga di aver

acquistato la motocicletta nello stato in cui si trova dal rivenditore

ufficiale non appare di particolare rilevanza. Basterà rilevare che, se anche

così fosse, le modifiche apportate avrebbero comunque necessitato di essere

notificate ai competenti uffici, cosa che non risulta sia stata fatta (perizia

giudiziaria 31 dicembre 2005, pag. 5 ad 3 e pag. 6 ad 5, 6, verbale audizione perito

4 aprile 2006, pag. 3 ad 1).

Il

fatto che la motocicletta in questione sia considerata quale veicolo da

passeggio e non concepita per le alte velocità non permette poi di ignorare l'instabilità

a velocità elevate, ritenuto che i criteri di sicurezza devono essere garantiti

perlomeno fino al raggiungimento della velocità massima del veicolo (perizia

cit. pag. 10), ritenuto che, comunque, a quel momento tutte le moto presentano

un'instabilità più o meno evidente (verbale audizione perito 4 aprile 2006,

pag. 3 ad 4.3).

6.4 L'appellante

adduce che il difetto era noto all'acquirente già prima di concludere il

contratto, avendo egli fatto un giro di prova con il veicolo prima

dell'acquisto. È ben vero che, in applicazione dell'art. 200 cpv. 1 CO, il venditore

non risponde dei difetti noti al compratore al momento della vendita, mentre

dei difetti che il compratore avrebbe dovuto conoscere usando l'ordinaria

diligenza, il venditore risponde solo quando abbia dichiarato che non

sussistevano (cpv. 2). L'acquirente deve però essere a conoscenza del difetto,

ciò che implica che egli ne abbia compreso il significato e la portata nonché

le conseguenze materiali e economiche (Honsell,

op. cit., 4a ed, no

Considerandi

2.

ad art. 200 CO).

In

concreto il primo giudice non ha rilevato l'esistenza di elementi dai quali si

possa concludere che l'acquirente fosse dotato di particolari conoscenze nel

campo delle moto di grossa cilindrata e segnatamente delle __________ e quindi,

se anche si fosse accorto delle modifiche di alcune parti della moto, ciò non

significa che egli avrebbe potuto individuare le conseguenze che le stesse

comportavano. L'appellante rimprovera al primo giudice di aver disconosciuto a

torto all'appellato la qualifica di appassionato di meccanica e con conoscenze

particolari del settore delle moto di grossa cilindrata, rilevando che lo

stesso ha guidato per molti anni moto di grossa cilindrata, segnatamente anche

una __________ ed inoltre è ingegnere di professione.

La

doglianza è infondata. A prescindere dal fatto che l'appellato risulta essere

docente (verbale interrogatorio formale del 16 giugno 2005, pag. 4) e non

ingegnere - titolo fantasiosamente attribuitogli dall'appellante e di cui egli

non si è mai avvalso e che neppure risulta dagli atti - il solo fatto che egli

abbia guidato per più anni motociclette di grossa cilindrata non è sufficiente

per poterne desumere - in assenza di altri elementi - che è appassionato

meccanico, oppure il motociclista __________ che "...vedrebbe subito che

la moto è stata abbassata e che la forcella anteriore è molto inclinata.."

(verbale audizione perito cit., pag. 2 ad 1) e quindi doverne dedurre che ha

problemi di stabilità, e di conseguenza neppure si può rimproverargli di aver

omesso di verificare l'assetto della moto a velocità elevata durante la corsa

di prova prima dell'acquisto. Si osserva in merito che l'ipotesi avanzata

dall'appellante - ma non confermata dall'istruttoria - che controparte abbia

comunque provato il veicolo a velocità elevata, la semiautostrada A 13 essendo

a soli 6 km dal garage, si rileva che su quel tratto di strada la velocità

massima consentita è di 100 km/h sicché il difetto di stabilità che si

manifesta a 110/120 Km/h non sarebbe comunque stato avvertibile.

6.5

Il

primo giudice ha rilevato che il venditore ha la possibilità di opporsi alla

risoluzione del contratto riparando la cosa difettosa solo nel caso di difetti

facilmente sanabili e, costatato che in concreto i difetti di cui trattasi non

possono essere considerati facilmente sanabili, ha ritenuto dati gli estremi

per l'azione redibitoria. L'appellante censura la decisione su questo punto,

adducendo che la risoluzione del contratto non sarebbe giustificata nel caso

concreto perché l'appellante aveva offerto di riparare gratuitamente i difetti

mediante ripristino dello stato originale della motocicletta. La gravità del

difetto risulta dal fatto che, nello stato attuale, il veicolo non è

collaudabile e di conseguenza non può essere messo in circolazione, ciò che lo

rende inadatto all'uso per il quale è destinato, per cui di fatto è inservibile.

Certo, l'appellante sostiene che con alcune modifiche il veicolo può essere

collaudato. Se non che, a prescindere dal fatto che l'appellante abbia

dichiarato la sua disponibilità ad assumersene le spese, l'unico modo per

risolvere il problema della stabilità consiste nel riportare il veicolo allo

stato originale, vale a dire com'era stato concepito dal costruttore. Così

facendo però " l'aspetto estetico attuale verrebbe totalmente cambiato"

(verbale audizione perito del 4 aprile 2005, pag. 2 ad 2). Poiché le modifiche

necessarie sarebbero incisive, tali da snaturare l'aspetto estetico attuale,

che, come rileva il perito, riveste una notevole importanza, e risulta essere

stato l'elemento determinante nella decisione di acquistare il veicolo in

questione, non si può quindi imporre all'acquirente di tenere il veicolo,

ritenuto altresì che il CO neppure prevede un diritto del venditore di riparare

la cosa venduta.

7.

L'appellante

contesta la sentenza impugnata nella misura in cui pone interamente a suo

carico le spese di fr. 2'390.-, rilevando che il Segretario assessore avrebbe

dovuto tener conto che l'attore aveva sottoposto al perito quesiti relativi a

difetti esulanti dall'oggetto della causa e che quindi avrebbe dovuto mettere

le relative spese a carico del medesimo. Se non che l'appellante neppure indica

quale importo sarebbe da porre a carico della controparte sicché su questo

punto l'appello si avvera irricevibile (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 307, m. 10).

Ne

segue la reiezione dell'appello. Tassa di giustizia, spese e ripetibili dell'appello

seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l'appello 29 dicembre 2006 di AP 1

è respinto.

2.

Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 550.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

600.

-

sono

posti a carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'000.-

per ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Premesso che nella fattispecie il valore litigioso

calcolato secondo l’art. 51 LTF ammonta a fr. 12.186.-, contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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