12.2007.30
Procedura per mercedi e salari - mancata assunzione di testimoni in prima sede - licenziamento immediato ingiustificato
6 agosto 2007Italiano16 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2007.30
Data decisione, Autorità:
06.08.2007, IICCA
Titolo:
Procedura per mercedi e salari - mancata assunzione di testimoni in prima sede - licenziamento immediato ingiustificato
DIRITTO DI ESSERE SENTITI
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
NOTIFICA DELLE PROVE ALL'UDIENZA PRELIMINARE
TESTE O TESTIMONE
art. 337c cpv. 3 CO
art. 143 CPC-TI
art. 180 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
12.2007.30
Lugano
6 agosto 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2006.469
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 4
aprile 2006 da
AO 1
contro
AP 1
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 17'949.50 netti, domanda avversata dalla controparte che ha
postulato la reiezione dell’istanza, e che il Segretario assessore con sentenza
19 gennaio 2007 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento
di fr. 10'021.- (lordi), da dedursi gli usuali oneri di legge, e di fr. 3'150.-
(netti) quale indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, obbligandola pure a rifondere
all’istante fr. 200.- a titolo di indennità;
appellante la convenuta con atto di appello 1° febbraio 2007, con
cui chiede in via principale di annullare le ordinanze 9 giugno e 3 luglio 2006
e con ciò di annullare la sentenza impugnata e rinviare l’incarto al primo
giudice per una nuova decisione, previa l’assunzione dei testi S__________ __________
e E__________ __________; e in via subordinata di assumere in questa sede i due
menzionati testimoni e con ciò di riformare il primo giudizio nel senso di accogliere
l’istanza limitatamente a fr. 3'150.- senza attribuzione di indennità alla
controparte, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO
1 è stato assunto da AP 1 in qualità di ausiliario di cucina a far tempo dal 1°
settembre 2005 in base ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato (doc.
A), che prevedeva un salario mensile lordo di fr. 3'150.-.
Il
12 dicembre 2005 egli è stato licenziato in tronco per un’asserita “grave
insubordinazione nei confronti del proprietario” (cfr. doc. B).
2. Con
l’istanza in rassegna, AO 1 ha contestato le legittimità del licenziamento
immediato, a suo dire significato per il fatto che egli non aveva guarnito con
dell’insalata mista un piatto di pesce servendola invece a parte, ed ha di
conseguenza chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 17'949.50 netti,
pari a fr. 20'479.- lordi, somma corrispondente al salario di dicembre 2005 e
gennaio 2006 (fr. 6'300.-), al pagamento delle ore supplementari (fr. 3'721.-),
alla restituzione della trattenuta per vitto e alloggio non convenuta (fr.
1'008.-) e ad un’indennità per licenziamento ingiustificato pari a tre
mensilità (fr. 9'450.-).
La
convenuta si è opposta all’istanza, ribadendo il suo buon diritto di risolvere
anticipatamente il contratto di lavoro nei confronti dell’istante, che
nell’occasione non solo non aveva preparato il piatto richiesto dal cliente ma si
era rifiutato di prepararlo dicendo che non era suo compito e che in precedenza
era per altro già stato a più riprese richiamato all’ordine per violazione dei
compiti a lui attribuiti, in particolare per aver usato in servizio il
telefonino privato; pure contestate erano la pretesa per ore supplementari e la
richiesta di rifusione delle spese per vitto e alloggio.
3. Il
Segretario assessore, con il giudizio qui impugnato, ha in sostanza ritenuto
che l’utilizzo del telefonino da parte dell’istante durante le ore lavorative
senza pregiudizio nell’attività svolta e il fatto che questi avesse omesso in
una sola occasione di guarnire il piatto di un cliente non costituivano di per sé
dei motivi gravi giustificanti un licenziamento immediato, e che la convenuta
nemmeno aveva provato di aver in precedenza avvertito il dipendente che in caso
di ulteriore violazione dei suoi obblighi l’avrebbe senz’altro licenziato.
Ritenuta perciò fondata la richiesta di pagamento dei salari pretesi (fr.
6'300.-) e riconosciuto nelle particolari circostanze il diritto dell’istante
ad ottenere un’indennità per licenziamento ingiustificato, sia pure pari ad una
sola mensilità (fr. 3'150.-), il giudice di prime cure, ammessa inoltre la
pretesa per ore supplementari (fr. 3'721.-) e respinta la rifusione della
trattenuta per vitto e alloggio, ha in definitiva accolto parzialmente l’istanza
e condannato la convenuta al pagamento di fr. 10'021.- (lordi), da dedursi gli
usuali oneri di legge, e di fr. 3'150.- (netti) quale indennità ex art. 337c
cpv. 3 CO, obbligandola pure a rifondere all’istante fr. 200.- a titolo di
indennità.
4. Con
l’appello che qui ci occupa, la convenuta chiede in via principale di annullare
le ordinanze 9 giugno e 3 luglio 2006, che stralciavano l’audizione
testimoniale di S__________ __________, inizialmente ammessa, rispettivamente non
ammettevano l’assunzione del teste E__________ __________, e con ciò di
annullare la sentenza impugnata e rinviare l’incarto al primo giudice per una
nuova decisione, previa l’assunzione dei due testi; e in via subordinata di
assumere in questa sede i due testimoni e con ciò di riformare il primo
giudizio nel senso di accogliere l’istanza limitatamente a fr. 3'150.- senza
attribuzione di indennità alla controparte. Essa, in estrema sintesi, ritiene
che il rifiuto da parte del Segretario assessore di assumere i due testimoni
indicati fosse lesivo del diritto e che la loro audizione, ad opera del primo
giudice o della Camera d’appello, avrebbe permesso di confermare la legittimità
del licenziamento immediato, sicché l’unico importo da corrispondere sarebbe
stato quello, per altro ridotto rispetto a quanto deciso in prima sede,
relativo alle ore straordinarie. Il querelato giudizio era oltretutto contrario
alla legge sull’asilo, che imponeva al datore di lavoro di versare il 10% del
salario all’Ufficio federale della migrazione. Contestato era infine l’obbligo
di rifondere un’indennità ripetibile alla controparte, che non era stata
rappresentata in prima sede e era risultata in gran parte soccombente, tanto
più che la procedura in materia di contratto di lavoro era gratuita.
5. Con
la prima censura d’appello la convenuta rimprovera al Segretario assessore di
aver stralciato l’audizione testimoniale di S__________ __________ senza averla
preventivamente interpellata e chiede che quest’ultima venga ora sentita dal
primo giudice, cui la causa dev’essere rinviata, oppure dalla scrivente Camera.
La censura è infondata. È vero che il Segretario assessore, il quale aveva
inizialmente ammesso la prova in questione, aveva in seguito deciso di
stralciarla, il 9 giugno 2006, dopo aver preso atto da una parte che la
notifica della citazione alla teste non era riuscita in assenza di un indirizzo
esatto (recte: di un recapito sicuro, art. 180 cpv. 2 CPC) e dall’altra che
l’istante, che aveva a suo tempo notificato la prova in questione ed al quale (solo)
era stato chiesto di fornire l’esatto indirizzo, non vi aveva provveduto per
tempo. Sennonché, quand’anche si volesse ammettere l’erroneità della decisione
pretorile di stralcio della prova siccome la stessa era stata emanata senza
aver preventivamente interpellato la controparte, la circostanza non
consentirebbe in ogni caso alla convenuta di reiterare in questa sede la
richiesta d’assunzione di quella prova, l’obiezione da lei sollevata per la
prima volta in appello ponendosi chiaramente in contrasto con i principi che
governano la buona fede processuale, che fanno obbligo alla parte che constata
un (asserito) vizio di procedura di segnalarlo immediatamente, in un momento cioè
in cui sia ancora possibile rimediarvi, e le vieta di attendere passivamente
l’esito della causa, allo scopo di prevalersene - se del caso - successivamente
dinnanzi all’autorità di ricorso (DTF 111 Ia 161 consid. 1a, 119 Ia 221 consid.
5a; sentenze inedite del Tribunale federale 3 aprile 2001 4P.282/2001, 22
dicembre 2003 4P.205/2003, 5 luglio 2004 4P.184/2004; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 2 ad art. 143 e m. 17 ad art. 228; II CCA 12 ottobre 2005 inc.
n. 12.2004.2002, 9 marzo 2006 inc. n. 12.2006.27). Nel caso concreto la
convenuta avrebbe in effetti potuto lamentare la circostanza già al momento in
cui l’ordinanza 9 giugno 2006 le era stata notificata, ma non l’ha fatto. Non
solo. Confrontato con la richiesta 20 giugno 2006 con cui l’istante chiedeva di
poter rimediare alla mancata indicazione dell’esatto indirizzo della teste, il
Segretario assessore aveva comunicato alle parti, con ordinanza 22 giugno 2006,
che sulla questione si sarebbe discusso nel corso dell’udienza indetta per il
successivo 27 giugno, sennonché in occasione dell’udienza, regolarmente
avvenuta, la tematica non è stata dibattuta. E infine nemmeno in sede
conclusionale, il 3 ottobre 2006, la convenuta ha avuto da ridire in merito
alla mancata assunzione della teste.
6. La
convenuta censura in seguito il giudizio con cui il Segretario assessore, con
ordinanza 3 luglio 2006, non ha ammesso l’audizione testimoniale di E__________
__________, e chiede che la prova venga ora assunta dal giudice di prime cure o
dalla scrivente Camera. Essa, in pratica, non condivide la motivazione addotta
dal primo giudice a sostegno della sua pronuncia, secondo cui non sarebbe dato
di sapere su quali circostanze avrebbe dovuto riferire il teste, mancando al
riguardo qualsivoglia specifica nei verbali di causa, rispettivamente si
trattava di una prova che avrebbe dovuto essere esperita per rogatoria e con
ciò in urto con il principio della celerità che regolava la procedura. Ora, se
è vero che quest’ultima motivazione non appare conforme all’art. 417 cpv. 1
lett. a CPC e non può perciò essere condivisa, così non può dirsi della prima, la
convenuta non avendo preteso, nemmeno in questa sede, che al momento della notifica
della prova, ovvero in occasione dell’udienza di discussione del 18 maggio
2006, essa, conformemente a quanto disposto dall’art. 180 cpv. 1 CPC, abbia
indicato le ragioni per cui postulava l’audizione di quel teste. In appello
essa si limita più che altro ad affermare che era evidente e logico, la
circostanza essendo per altro stata chiarita a voce, che il teste venisse a
riferire in merito a quanto da lui visto, il tutto per confermare la versione
dei fatti che essa aveva fornito in sede di risposta. Sennonché dal verbale,
che per legge deve in particolare riassumere le conclusioni delle parti e i
punti essenziali di fatto e di diritto che non si trovano negli allegati
scritti (art. 119 cpv. 1 CPC), non risulta affatto che essa abbia fornito a
voce tali spiegazioni, che dunque, non essendo state registrate ritualmente nel
fascicolo processuale, non possono essere considerate. Per il resto, la
convenuta misconosce il senso dell’art. 180 cpv. 1 CPC, che è quello di
permettere al giudice di comprendere se i motivi per cui una parte ritiene
soggettivamente che una prova sia utile e rilevante lo siano anche da un punto
di vista oggettivo: in altre parole, il fatto che una parte abbia citato una
prova potrà forse significare che essa la ritiene utile e rilevante, ma non implica
necessariamente che la stessa lo sia effettivamente anche da un punto di vista
oggettivo, aspetto questo che il giudice risolverà non appena, sulla base della
norma in discussione, gli saranno state esposte le circostanze che con la
stessa si intendono provare, evitando con ciò di assumere delle prove
ininfluenti, offerte dalle parti con il solo intento di prolungare la durata
della causa (cfr. Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale
1994, Vol. 2, p. 1464 e 1472; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 180). In
sostanza, quindi, il fatto che il teste - a detta della convenuta - dovesse in
generale riferire in merito ai fatti indicati in risposta, quand’anche potesse
sembrare ovvio e logico, non è ancora sufficiente per permettere al giudice di
effettuare l’esame di pertinenza, rilevanza e utilità della prova richiesta, sicché
è a ragione che nella fattispecie il Segretario assessore non ha ammesso la
relativa prova, tanto più che il fatto che a sostegno dell’audizione di altri
due testi, G__________ __________ e K__________ __________, la convenuta abbia
regolarmente indicato le circostanze su cui costoro avrebbero dovuto riferire, permette
di escludere che essa non fosse consapevole del senso della norma. Ma, a
prescindere da quanto precede, la convenuta, anche in questo caso, sarebbe comunque
malvenuta a pretendere ora l’audizione di quel teste, dopo che in precedenza mai
aveva avuto modo di lamentarsi per la sua mancata audizione, né il 3 luglio
2006, quando le era stata comunicata la mancata ammissione della prova, né il 3
ottobre 2006, quando essa aveva proceduto, senza nulla eccepire, alla discussione
finale.
7. Non
essendo così possibile l’assunzione dei nuovi testimoni richiesti dalla
convenuta, il giudizio sulla legittimità del licenziamento significato all’istante
dev’essere effettuato sulla scorta degli elementi risultanti dall’incarto di
prima istanza, con il che, non potendosi ritenere che le violazioni
contrattuali a lui imputate fossero particolarmente gravi e di per sé quindi
tali da giustificare il suo licenziamento immediato, e non essendovi neppure la
prova che egli fosse stato in precedenza avvertito che l’ulteriore violazione
degli obblighi contrattuali, in particolare in punto all’uso del telefonino
privato ed alla preparazione dei piatti dei clienti, avrebbe comportato il suo
licenziamento in tronco, ben si può concludere per il carattere ingiustificato
del provvedimento adottato nei suoi confronti. All’istante devono pertanto
essere riconosciuti, come accertato dalla sentenza impugnata, il salario di
dicembre 2005 e di gennaio 2006 (fr. 6'300.-), come pure l’indennità per
licenziamento ingiustificato pari ad una mensilità (fr. 3'150.-), posizioni
queste per altro non più contestate dalla convenuta nel loro ammontare.
8. A
tali somme devono essere aggiunte le pretese per ore supplementari, che la convenuta
ha di principio ammesso, salvo poi aver erroneamente indicato come dovuto a
questo titolo l’importo di fr. 3'150.-, che in realtà corrispondeva all’indennità
per licenziamento ingiustificato. Come giustamente indicato nel querelato giudizio,
l’importo dovuto a titolo di ore supplementari, che in appello non è stato per
altro oggetto di alcuna puntuale contestazione, va quindi riconosciuto nella misura
di fr. 3'721.-.
9. All’istante
spettano in definitiva fr. 13'171.-. Si tratta di importi lordi, fermo restando
che, diversamente che dalle somme riconosciute per pretese salariali e per ore
supplementari, dall’indennità per licenziamento immediato ingiustificato,
stante il suo carattere sanzionatorio e non risarcitorio, non devono però
essere dedotti gli usuali oneri di legge (Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag,
6ª ed., N. 15 e 17 ad art. 337c
CO; ZBJV 1997 p. 332; DTF 123 V 5 consid. 5; II CCA 14 gennaio 1998 inc. n.
12.97.256, 9 marzo 2001 inc. n. 12.2000.238), tra i quali va pure annoverata anche
la trattenuta del 10% a favore dell’Ufficio federale dei rifugiati (art. 11
cpv. 1 Ordinanza 2 sull’asilo, RS 142.312), prevista nel contratto di lavoro
tra le parti (doc. A). Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, la
formulazione adottata dal giudice di prime cure tiene dunque già conto del
fatto che quest’ultima, quanto meno sulle pretese salariali e per ore supplementari,
doveva trattenere il 10% del salario, per cui la sua censura in tal senso è
infondata.
10. La
convenuta contesta infine di dover rifondere un’indennità ripetibile alla
controparte, che non era stata rappresentata in prima sede ed era risultata in
gran parte soccombente, tanto più che la procedura in materia di contratto di
lavoro era gratuita. Anche quest’ultima censura è priva di fondamento. Giusta
l’art. 343 cpv. 2 e 3 CO la procedura speciale per controversie derivanti dal
rapporto di lavoro è in effetti gratuita qualora il valore litigioso non superi
fr. 30'000.-, e in concreto il valore litigioso ammontava a fr. 17'949.50 in
prima istanza e in fr. 13'171.- in questa sede, ma questo disposto non concerne
l’indennità per ripetibili (DTF 115 II 30 consid. 5c; cfr. pure art. 417 cpv. 1
lett. e CPC). La giurisprudenza ha inoltre già avuto modo di stabilire che nel
caso di parte non patrocinata la parte soccombente deve corrisponderle un’equa
indennità per compensare il dispendio di tempo (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 10 ad art. 150), tanto più che la stessa convenuta ha pacificamente
ricordato che dietro all’istante vi era un avvocato (appello p. 3), sicché già
per quel motivo egli avrebbe in ogni caso avuto diritto alla rifusione delle
ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 62 ad art. 150). E neppure è vero che l’istante sia
risultato in gran parte soccombente, tant’è che egli è anzi risultato vincente
in ragione di ca. 65%, soccombendo solo in merito alla trattenuta per vitto e
alloggio e all’ammontare dell’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO. In tali
circostanze, l’attribuzione all’istante di un’indennità di fr. 200.- da parte
del Segretario assessore, che sulla questione gode per altro di un ampio potere
di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 19 ad art. 150), non può che essere confermata.
11. Ne
discende la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto. Non si
prelevano né tasse né spese per questo giudizio (art. 343 cpv. 2 e 3 CO, art.
417 cpv. 1 lett. e CPC), né si assegnano ripetibili alla parte appellata, che
non ha presentato osservazioni all’appello.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
Fatti
I. L’appello 1°
febbraio 2007 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Non
si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano indennità alle parti.
III. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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