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Decisione

12.2007.31

Risarcimento del danno per opposizione a domanda di costruzione: negato nella fattispecie

30 gennaio 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti, con osservazioni 28 febbraio 2007, postulano la reiezione

dell’appello con protesta di spese e ripetibili.

Letti

ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

considerato

in

fatto e in diritto:

1. Nel

luglio 1999 AP 1, proprietario della part. n. __________ RF di M__________, ha

presentato al Municipio di quel Comune una domanda di costruzione tesa

all’edificazione di 7 abitazioni monofamiliari. Il fondo ricadeva in zona R2

del PR di M__________. Posto che alcuni vicini si erano opposti al progetto –

fra i quali anche AO 1 e AO 2 -, con scritto 15 settembre di quell’anno il

proprietario ha rinunciato all’edificazione di 2 case che avrebbero dovuto

sorgere ad una distanza insufficiente rispetto ai fili dell’alta tensione (doc.

F). Con risoluzione 6/29 settembre 1999 il Comune di M__________ ha rilasciato

al proprietario la licenza edilizia (doc. I), contro la quale si sono aggravati

AO 2 e AO 1 davanti al Tribunale Amministrativo del Cantone dei Grigioni. In

costanza della procedura davanti al Tribunale Amministrativo del Cantone dei

Grigioni, AP 1 ha desistito dalla realizzazione del progettato intervento (doc.

P) e la causa è stata stralciata dai ruoli, con conseguente decadimento del

permesso di costruzione (doc. Q). In data 23/29 novembre 1999 AP 1 ha

presentato una nuova domanda di costruzione in sostituzione di quella

precedente, volta all’edificazione di due abitazioni monofamiliari (doc. rich.

III), sempre sulla part. n. __________ RF di M__________. La licenza edilizia,

rilasciata il 3 febbraio 2000, è stata nuovamente impugnata da AO 1 ed AO 2

davanti al Tribunale Amministrativo del Cantone dei Grigioni. Con decisione 28

marzo 2000 il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile, stante

che i ricorrenti non avevano recato la prova di essersi opposti alla domanda

davanti l’autorità comunale (doc. rich. I). Prima che fosse definita la

vertenza davanti al Tribunale Amministrativo (il 22 marzo 2000), AP 1 ha

denunciato AO 1, AO 2 e __________ (l’ultimo patrocinatore degli opponenti) per

falsità in documenti davanti al Ministero pubblico del Cantone Ticino,

sostenendo che costoro avrebbero tentato di sanare il vizio processuale di non

aver presentato un’opposizione alla domanda di costruzione durante il periodo

di pubblicazione, esibendo una memoria di opposizione non datata davanti

l’autorità di ricorso confezionata a posteriori. Con pronuncia 7 settembre

2000, al termine di una breve, ma completa istruttoria, il PP ha disposto il

non luogo a procedere precisando che il documento incriminato era stato

allestito su un supporto informatico

l’11 dicembre 1999, ovvero entro il periodo di pubblicazione della domanda di

costruzione. Il magistrato inquirente ha altresì soggiunto che il patrocinatore

aveva agito in buona fede, nella convinzione di aver effettivamente inoltrato

al Comune di M__________ l’opposizione alla domanda di costruzione (cfr.

fascicolo doc. Rich. II e Doc. 2).

Considerandi

2.

Con

scritto 4 maggio 2000 AP 1 ha chiesto a AO 1 ed AO 2 di volergli rifondere un

danno di fr. 217'600.-, poi ridotto a fr. 110'000.- (doc. G1), causato dal

ricorso da loro presentato davanti al Tribunale Amministrativo del Cantone dei

Grigioni, il quale avrebbe determinato un ritardo dell’inizio dei lavori e

causato spese che il costruttore non avrebbe dovuto sopportare se il permesso

di costruzione fosse cresciuto in giudicato prima (doc. 4). Stante il rifiuto

di AO 1 ed AO 2 di dar seguito a questa richiesta (doc. E1 e H1), con petizione

7.

marzo 2001 AP 1 li ha convenuti in giudizio, chiedendone la condanna al

pagamento di fr. 70'000.-, oltre alla rimozione definitiva dell’opposizione ai

precetti esecutivi che nel frattempo erano stati fatti spiccare dall’Ufficio

esecuzioni e fallimenti di M__________. Alla petizione

si sono opposti i convenuti, i quali hanno posto in evidenza di aver

semplicemente esercitato dei diritti che discendono dalla legge e di aver

presentato il ricorso davanti al Tribunale Amministrativo del Cantone dei

Grigioni in buona fede. Costoro hanno altresì contestato l’esistenza e

l’ammontare del danno, come pure la sussistenza del nesso di causalità, posto

che il permesso di costruzione per le due abitazioni non sarebbe cresciuto in

giudicato prima del 23 febbraio 2000 e che, di conseguenza, il costruttore non

avrebbe potuto consegnare gli stabili a eventuali potenziali acquirenti entro

il termine promesso, ovvero il 30 giugno 2000.

3.

Con

sentenza 10 gennaio 2007 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha

respinto la petizione, precisando che ai convenuti non poteva essere addebitata

colpa alcuna, giacché il ricorso al Tribunale Amministrativo era stato

presentato in buona fede almeno sino a quando costoro erano convinti che la

loro opposizione davanti le autorità comunali avesse seguito il suo corso. Per

contro poteva rimanere indeciso il quesito se questa condizione difettasse

ancora allorché l’attore, il 20 marzo 2000, chiese ai convenuti di ritirare il

ricorso. In considerazione del breve lasso di tempo fra l’intimazione delle

osservazioni ai resistenti (al più presto l’11 marzo 2000) e l’evasione del

ricorso (il 28 marzo 2000), con la conseguente crescita in giudicato della

decisione, si doveva escludere che vi fosse un’influenza significativa

sull’origine e l’estensione del danno. Il Pretore ha soggiunto che l’attore non

ha recato la prova del danno, ovvero fr. 50'000.- per la perdita di due clienti

che avrebbero acquistato le abitazioni, previa consegna delle stesse. L’attore

ha infatti venduto entrambe le case, mentre non è dato di sapere se le stesse

sono state vendute ad un prezzo inferiore a fr. 300'000.-, che costituiva il

prezzo che erano disposti a pagare i clienti di un mediatore immobiliare.

Neppure la pretesa di fr. 20'000.- per la perdita di lavoro poteva essere

considerata, giacché il perito ha stimato che l’attore, svolgendo in proprio la

direzione dei lavori ed eseguendo diverse opere di artigiano, ha conseguito un

guadagno di fr. 22'000.--. Da ultimo, anche la penale di fr. 30'000.- che

l’attore avrebbe dovuto corrispondere all’impresario non poteva essere

addebitata ai convenuti, stante che questo patto era riferito al permesso di

costruzione per l’edificazione di 5 case, ma non a quello successivo delle due

abitazioni effettivamente costruite.

4.

Contro

il premesso giudizio, l’attore si è aggravato in appello ponendo in evidenza

che il ricorso interposto dai convenuti contro la licenza edilizia era

temerario, perché costoro non avevano formulato alcuna opposizione davanti

l’autorità comunale, come pure non potevano non sapere che il gravame fosse

manifestamente infondato. Benché

l’attore avesse chiesto ai convenuti di ritirare il ricorso, essi hanno atteso

il decreto di stralcio del Tribunale Amministrativo, procrastinando così la

crescita in giudicato del permesso di costruzione. Invero già sin dall’inizio

dell’operazione immobiliare i convenuti avevano dichiarato che si sarebbero

opposti ai vari progetti davanti a tutte le istanze, fino al Tribunale

federale, facendo un uso abusivo dei rimedi di diritto. In relazione al danno

l’appellante ha precisato che nel corso dell’anno 2000 un fiduciario

immobiliare rinunciò, a causa dei ritardi, all’acquisto delle due case.

Egualmente il ricorrente non poté eseguire né la direzione dei lavori, né

l’esecuzione di altre opere negli stabili. Per il ricorrente, il fatto di aver

potuto vendere le due abitazioni è circostanza irrilevante, perché dopo aver

venduto le prime due che erano già riservate, egli ne avrebbe potuto edificare

e vendere altre tre. In ordine alla penale di fr. 30'000.- che egli è tenuto a

rifondere all’impresario, essa è sicuramente una posizione di danno che va

riveduta, perché indipendentemente dal fatto che i lavori appaltati si

riferissero alle 5/7 abitazioni del primo progetto, o alle due costruzioni

autorizzate successivamente, l’inizio dei lavori è stato protratto dall’agire

dei convenuti.

5.

Con

tempestive osservazioni i convenuti si sono opposti all’accoglimento

dell’appello rilevando che il loro gravame davanti al Tribunale Amministrativo

del Cantone dei Grigioni è stato respinto per una ragione formale, ovvero per

la mancata ricezione da parte della cancelleria comunale di M__________

dell’opposizione che era stata allestita dal loro patrocinatore. Il

procedimento penale che è stato avviato contro di loro e contro il loro

rappresentante ha dimostrato che essi erano in perfetta buona fede. L’attore

non avrebbe comunque recato la prova del danno, giacché egli ha venduto

entrambe le case. Il ritardo di soli 40 giorni fra l’inoltro del ricorso e la

crescita in giudicato della licenza non può trovarsi in relazione causale con

il contestato pregiudizio, stante che i lavori avrebbero dovuto iniziare nel

settembre/ottobre 1999, affinché la consegna delle case potesse essere eseguita

entro il 30 giugno 2000. Con il gravame, l’attore ha introdotto un nuovo

argomento per il quale egli avrebbe potuto vendere 5 case anziché solo due,

senza considerare che le altre tre abitazioni non furono edificate a causa

della giustificata opposizione dei convenuti, che indusse l’attore a ritirare

la sua domanda. Sulla clausola penale i convenuti riprendono e condividono gli

argomenti sviluppati dal Pretore e ricordano che il loro agire non può essere

inserito in un disegno globale dettato da spirito defatigatorio e vessatorio

nei confronti dell’attore, perché il ritiro della domanda di costruzione avente

per oggetto l’edificazione di 5 abitazioni, si è conclusa con un decreto di

stralcio, che ha condannato l’istante al pagamento di ripetibili in favore

degli opponenti.

6.

Come

è stato ricordato dal Pretore, in assenza di una norma specifica di diritto

cantonale, l’esercizio di un diritto processuale in materia amministrativa,

come l’opposizione ad una domanda di costruzione, non può di principio

integrare gli estremi di una responsabilità civile del suo autore, tranne nel

caso in cui egli ha agito per dolo e per negligenza grave (DTF 112 II 35

consid. 2a), rispettivamente nei casi in cui la sua condotta si possa

configurare in una mala fede manifesta (DTF 123 III 101 consid. 2a). Di

principio il fatto di far uso di un rimedio di diritto previsto dalla legge è

legittimo, anche se colui che se ne avvale finisce per soccombere (BR 1986/3

pag. 66). In difetto di una base legale speciale che aggrava la responsabilità

dell’opponente, il risarcimento del danno è possibile unicamente se sono

soddisfatte le condizioni della responsabilità aquiliana classica (art. 41 CO),

ovvero se, cumulativamente, si può (a) addebitare al suo autore un

comportamento illecito; (b) se sussiste un pregiudizio; (c) se la

condotta illecita ha causato il pregiudizio e, da ultimo, (d) se al suo

autore può essere ascritta una colpa (ZBl 1981 pag. 139; Casanova,

La réparation du préjudice causé par l’opposition injustifié à un projet

de construction in: BR 1986 pag. 76). Nel caso in esame possono rimanere indecisi i quesiti di sapere se

il ricorso dei convenuti al Tribunale Amministrativo del Cantone dei Grigioni

contro la licenza edilizia di data 3 febbraio 2000 sia stato introdotto con

dolo, negligenza grave o in contrasto con le regole che governano la buona

fede, come pure se a essi possa essere rimproverata una colpa.

6.1

In

conformità dell’art. 42 cpv. 1 CO, in unione all’art. 8 CC, la prova del danno

incombe alla parte lesa. All’attore compete l’onere di provare non solo

l’ammontare, ma soprattutto l’esistenza del pregiudizio almeno con un elevato

grado di verosimiglianza (Brehm, Berner Kommentar, N. 9 e 10 all’art. 42; Werro, La

responsabilité civile, n. 957 pag. 243). Come è stato precisato dal Pretore,

l’attore non ha recato questa prova. In ordine al danno di fr. 50'000.- per la

perdita di due clienti che avrebbero potuto acquistare le due abitazioni se le

stesse fossero state consegnate entro il 30 giugno 2000 e al risparmio delle

spese pubblicitarie (cfr. petizione pag. 5), il ricorrente rimprovera il

Pretore di non aver considerato che se i convenuti non avessero presentato il

ricorso al Tribunale Amministrativo del Cantone dei Grigioni, egli avrebbe

potuto vendere non due, ma 5 case, atteso che non v’era alcun impedimento

all’edificazione di queste abitazioni (appello pag. 10). Questo argomento,

proposto per la prima volta in appello, è irricevibile (art. 321 lett. b CPC).

Per completezza di motivazione va però ricordato che nel febbraio 2000 l’attore

non era in possesso di un permesso di costruzione che gli consentisse di

edificare 5 costruzioni sulla part. n. __________ RF di Me__________. Con scritto

19.

novembre 1999 (doc. P) egli aveva infatti comunicato al Tribunale Amministrativo

di ritirare la domanda di costruzione che era stata rilasciata dal Comune di M__________

il 6/29 settembre 1999, volta all’edificazione di 5 case monofamiliari sul

predetto fondo. In seguito alla suddetta comunicazione, il Tribunale Amministrativo

ha disposto lo stralcio del ricorso degli opponenti (doc. Q), con conseguente

decadimento del permesso. Stando così le cose, l’attore non avrebbe mai potuto

vendere 5 abitazioni, perché egli non disponeva di nessun titolo che lo

autorizzava a costruirle. L’unica licenza edilizia cresciuta in giudicato era

quella del 3 febbraio 2000 che gli consentiva l’edificazione di sole 2 case (doc.

S). L’attore non può quindi aver patito alcun pregiudizio sotto questo profilo.

Non solo. Dalle domande che sono state poste dal perito all’attore, risulta che

egli ha venduto entrambe le abitazioni. Se sul costo del terreno l’attore ha

dato informazioni vaghe (fr.

200'000.- per la casa n. 1 e fr. 220’000.- per l’abitazione n. 2), nulla si sa

sul corrispettivo dell’appalto (cfr. perizia a domande/risposte 6/7 AP 1). Il danno che giuridicamente può essere riconosciuto risiede nella

diminuzione involontaria del patrimonio della parte lesa e corrisponde alla

differenza del patrimonio attuale del danneggiato, con quella che egli avrebbe

potuto avere se l’evento pregiudizievole non si fosse prodotto. Il danno può

presentarsi in una diminuzione dell’attivo; in un aumento del passivo; in un

non aumento dell’attivo o in una mancata diminuzione del passivo (DTF 129

III 18 consid. 2.4; 231 consid. 2; 128 III 22 consid. 2e/aa; 180 consid. 2d;

127.

III 543 consid. 2). Nella concreta evenienza non è possibile stabilire se l’attore

abbia patito un pregiudizio, giacché dall’incarto non può essere dedotto il

ricavo che egli ha conseguito dalla vendita del terreno delle due abitazioni e

dell’appalto che egli ha perfezionato con i committenti. Non è noto neppure –

se non indicativamente – il prezzo che costui aveva concordato con un mediatore

immobiliare che si era interessato, per conto di suoi clienti, dell’acquisto di

due case. Il teste__________ C__________, fiduciario immobiliare, ha infatti

riferito di aver avviato trattative con l’attore per l’acquisto di due

abitazioni a un prezzo inferiore a fr. 300'000.-, senza cucina e altre finiture

(cfr. verbale 11 ottobre 2001 pag. 3). Dagli atti non è nemmeno desumibile

sapere quali spese di pubblicità l’attore avrebbe potuto evitare se avesse

perfezionato dei contratti di compravendita con __________ C__________ o con

dei suoi clienti. Nell’appello l’attore accenna a un mancato guadagno, perché

egli non poté eseguire la direzione dei lavori per il quale era previsto il suo

intervento. Ancora una volta non è possibile determinare il mancato guadagno

dell’attore che ha lavorato nel suo cantiere per l’edificazione delle due

abitazioni. Su questo punto l’appello è del resto irricevibile (art. 309 cpv. 1

lett. f CPC), perché l’appellante non spiega quali sono le critiche che muove

alla sentenza impugnata, né si capisce in cosa consiste il suo pregiudizio che,

in assenza di un permesso per l’edificazione di 5 abitazioni, poteva essere

limitato unicamente alla licenza edilizia cresciuta in giudicato per

l’edificazione di due abitazioni. Dagli atti non emerge quantomeno a quali

affari l’attore avrebbe rinunciato e per quali importi fra il 6 marzo 2000

(data indicata dall’attore per l’inizio dei lavori; cfr. doc. U pag. 3) e la

crescita in giudicato del permesso. Da ultimo l’attore chiede il risarcimento

di fr. 30'000.- afferente una penale che egli sarebbe tenuto a pagare

all’impresario costruttore. Il Pretore ha precisato che questo patto è stato

perfezionato in relazione alla licenza edilizia del 6 settembre 1999 e non a

quella successiva. L’appellante sostiene, col gravame, che questa circostanza è

ininfluente ai fini del giudizio, giacché l’edificazione delle due casette si

inscrive in un programma teso alla costruzione di 5/7 stabili. La censura è infondata, perché l’impresario costruttore

C__________, sentito come teste, ha riferito che i lavori sarebbero dovuti

iniziare nel settembre/ottobre 1999, ovvero prima che l’attore fosse al

beneficio di un permesso per l’edificazione delle due case poi costruite.

Questa posizione di danno trae quindi origine da un contratto che è stato

perfezionato prima ancora che fosse rilasciata la licenza edilizia all’attore,

rispettivamente che fosse inoltrato un gravame contro il permesso. I convenuti

non possono rispondere di un debito che l’attore ha contratto con terzi a

quell’epoca, quando nemmeno era al beneficio di un titolo autorizzativo per

l’edificazione di abitazioni sul suo fondo e il ricorso, oggetto della causa in

rassegna, è stato presentato contro un’altra licenza edilizia, presentata

successivamente.

6.2

Il

risarcimento del danno presuppone altresì che l’attore rechi la prova del nesso

di causalità fra l’atto illecito e il pregiudizio (Oftinger/Stark,

Schweizerisches Haftpflichtrecht, AT, Band I, Va ed., § 3 n. 35 pag. 122; Werro, op.

cit. n. 215; Brehm, op. cit., N. 117 segg. all’art. 41) o, meglio, il rapporto di

causalità fra l’opposizione alla domanda di costruzione e il pregiudizio dovuto

all’effetto sospensivo del ricorso (Casanova, op. cit. pag. 77). Secondo la

prassi costante del Tribunale Federale, la causalità è adeguata quando un

determinato comportamento, secondo l’ordinario andamento delle cose e

l’esperienza generale della vita, è idoneo a provocare un risultato come quello

che si è verificato, così che esso ne appaia in modo generale favorito (DTF 129 II

318.

consid. 3.3). Decisiva è la prevedibilità oggettiva del risultato secondo

un esame retrospettivo: occorre chiedersi, all’occorenza facendo capo all’aiuto

di un consulente tecnico, se era probabile che il fatto considerato potesse

provocare il risultato che si è prodotto (sentenze del

Tribunale federale 4C.5/2007 del 1° giugno 2007 consid. 5.1;4C.368/2005 del 26

settembre 2006 consid. 3.1;5C.125/2003 del 31 ottobre 2003 consid. 4).

Diversamente da quanto sostiene l’attore, l’origine della responsabilità non

può essere ricondotta a un disegno oppositivo dei convenuti già dalla prima

domanda di costruzione. Decisivo è valutare se il ricorso che è stato

interposto davanti al Tribunale Amministrativo del Cantone dei Grigioni (doc.

T) - che fruiva dell’effetto sospensivo - contro la licenza edilizia 3 febbraio

2000.

rilasciata dal Comune di M__________ all’appellante (doc. S), poteva

essere considerato la causa adeguata del danno patito da quest’ultimo.

L’appellante ha sostenuto che a causa del gravame dei convenuti al Tribunale Amministrativo,

egli non ha potuto consegnare le due abitazioni entro il 30 giugno 2000 a due

clienti del fiduciario immobiliare__________ C__________. Nel caso in cui non

fosse stato presentato ricorso, il permesso di costruzione sarebbe cresciuto in

giudicato, al più presto, 20 giorni dopo l’intimazione della risoluzione del

Comune di M__________, ovvero non prima del 24/25 febbraio 2000. Per

l’appellante i lavori sarebbero dovuti però iniziare il 6 marzo 2000 e terminare

il 30 giugno successivo (doc. U pag. 3). Orbene, l’attore non ha recato la

prova che egli, in soli 4 mesi, sarebbe riuscito a edificare e consegnare le

due abitazioni ai 2 clienti del fiduciario immobiliare C__________. Dagli atti

non risulta che l’impresario aveva garantito al committente, nel caso in cui

egli avesse iniziato i lavori nel marzo 2000, che avrebbe potuto terminare per

tempo le due costruzioni. Neppure il perito si è pronunciato su un simile

quesito. Oltre a ciò giova ricordare che la trattativa – peraltro nemmeno ben

definita – era iniziata ancora prima del rilascio della licenza edilizia in

rassegna (nell’autunno 1999; cfr. teste C__________ pag. 3), ovvero ad un

momento in cui l’attore non era al beneficio di alcun titolo autorizzativo. Ne

consegue che non v’è alcuna relazione causale fra la perdita dei due clienti e

il preteso mancato lavoro dell’attore con il ricorso 17 febbraio 2000 inoltrato

al Tribunale Amministrativo del Cantone dei Grigioni dai convenuti (doc. T). Il

ritardo è stato cagionato dall’attore stesso che ha rinunciato alla licenza

edilizia del 24 settembre 1999 con scritto del 19 novembre 1999 (cfr. doc. Q

pag. 2). I convenuti non possono essere ritenuti responsabili per gli atti

pregressi la licenza edilizia del 3 febbraio 2000, perché il loro gravame è

stato inoltrato successivamente e solo questo, con riferimento all’edificazione

di due case, avrebbe potuto avere un effetto causale con il/i pregiudizio/i

patito/i dall’attore. Lo stesso deve valere per la penale, la quale è stata

pattuita nel settembre/ottobre 1999, ossia all’epoca in cui dovevano iniziare i

lavori per l’edificazione di 5/7 case (cfr. teste C__________ pag. 2), ma non

per quelli oggetto del contendere.

7.

Così

stando le cose, la sentenza del Pretore resiste alla critica e l’appello, infondato, deve pertanto essere respinto

con carico di spese e ripetibili.

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello

31.

gennaio 2007 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’300.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

1’350.-

sono

poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata

complessivi fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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