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Decisione

12.2007.32

contratto di lavoro, pagamento di giorni di riposo non goduti e della tredicesima, portata di ricevuta a saldo di ogni pretesa

9 luglio 2007Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i giorni lavorativi per il 1997 e il 1998. Essi sono desumibili dallo stesso

calcolo proposto dall'appellante.

Invero, sostenendo che solo per tre mesi la percentuale è del 25%, essa ammette

che per i nove mesi precedenti l'istante aveva lavorato alle sue dipendenze. Poi, tenuto conto che la

convenuta ha affermato che "i primi mesi (esenti da tredicesima) non

entrano in linea di conto nel computo" (appello, pag. 9 nel mezzo), essa

ha riconosciuto l'esistenza di

ulteriori 6 mesi lavorativi, per un totale di 15 mesi. Il "computo"

menzionato dalla convenuta non può che riguardare la durata del lavoro, dato

che quanto maturato prima del 1999 non poteva essere versato all'istante (poiché non richiesto) e non tutti

i mesi precedenti al 1999 erano "esenti da tredicesima". D'altra parte, tale dato è vicino ai giorni

lavorativi prestati negli anni successivi dall'istante e la convenuta non ha allegato che egli avesse lavorato di

meno nel 1997 e nel 1998. L'istante

era quindi già nella fascia del secondo anno di lavoro (dal tredicesimo mese

compreso fino al ventiquattresimo compreso, allorquando avrà diritto al 100%

del salario lordo mensile; cfr. commentario alla CCNL ad art. 32, pag. 64). Il

suo diritto alla tredicesima per il 1999 ammonta pertanto al 50% del salario

lordo mensile. Anche se non nella misura postulata dall'appellante, il calcolo esperito dal Pretore è pertanto da

rettificare, poiché egli ha erroneamente calcolato la tredicesima con una percentuale

del 100%. Ne consegue che la tredicesima per l'anno 1999 ammonta a fr. 937.-, anziché ai fr. 1'874.- accertati dal Pretore [(fr. 3'000.-: 365 x 228): 2].

9. L'appellante prosegue sostenendo che per l'anno 2000 dalle tabelle Excel (doc. rich.

VIII-G) sulle quali si è fondato il Pretore risultano 201 giorni lavorativi, di

cui 29 liberi. Essa sostiene che i giorni lavorativi sono invece 230, poiché, sulla

scorta della scheda di salario (doc. 3), si aggiungono 16 giorni del mese di

marzo e 13 giorni relativi all'ottobre

2000, retribuiti ma durante i quali il lavoratore non ha lavorato (appello,

pag. 10 in alto). Il primo giudice ha accertato che nel 2000 la durata dell'impiego è stata di 230 giorni. Egli si è basato,

peraltro, proprio sulla scheda di salario invocata dall'appellante (doc. 3, pag. 2; sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). Non

è pertanto dato di capire la contestazione della convenuta sulla durata dell'impiego. Dalla scheda di salario, poi, risulta

che il dipendente non ha goduto di alcuna vacanza o giorni di libero, di modo

che la tesi della convenuta circa i giorni di libero non è suffragata dai

documenti da lei stessa menzionati. D'altra parte, la scheda Excel sulla quale si è fondato il Pretore riporta,

come detto, 29 giorni di libero. La stessa è quindi finanche favorevole alla

datrice di lavoro rispetto a quello che emerge dalla scheda di salario, ovvero alcun

giorno di libero o vacanza. La censura dell'appellante non può quindi essere condivisa.

10. Per

quanto concerne la tredicesima relativa all'anno 2000, la convenuta critica la decisione del Pretore di

riconoscere un importo pari al 100% del salario lordo. A sua detta, il

lavoratore avrebbe diritto a sette mesi e sedici giorni a un tasso del 50%

(appello, pag. 10). Se non che, per i motivi già esposti (sopra, consid. 8),

nel 2000 il dipendente aveva già lavorato per 22 mesi e 18 giorni (15 mesi e

228 giorni). Egli era quindi ancora nella fascia dal secondo anno di lavoro in

poi, che conferisce il diritto al 50%, per 1 mese e 12 giorni e, per i restanti

giorni lavorativi (230 giorni meno 42 giorni), nella fascia dal terzo anno di

lavoro, con una percentuale del 100% del salario mensile lordo. Ne consegue che

la censura dell'appellante è

solo in parte fondata. La tredicesima per il 2000 ammonta quindi a fr. 1'718.- [(3000.- : 365 x 42) x 50% + (3000.-

: 365 x 188)], anziché fr. 1'890.40.

11. Per l'anno 2001, l'appellante critica nuovamente i dati che emergono dalle tabelle Excel

(doc. rich. VIII-I). Dalle stesse risulta che i giorni lavorativi sono stati

207, di cui 29 liberi. Secondo la convenuta, i giorni lavorativi sono in realtà

231, in quanto, come risulta dalla scheda di salario (doc. 4, pag. 2), si

aggiungono 17 giorni del mese di marzo e ulteriori 7 giorni del mese di

ottobre, retribuiti ma duranti i quali il dipendente non ha lavorato (appello,

pag. 11 in alto). Se non che, il Pretore ha accertato che i giorni lavorativi

sono 231. E ciò proprio sulla base della scheda salario invocata dall'appellante (doc. 4, pag. 2; sentenza impugnata,

pag. 6 in fondo). Al riguardo, non si comprende nuovamente la censura dell'appellante. Quanto ai giorni di libero

asseriti dalla datrice di lavoro, nemmeno dalla scheda di salario risulta che

gli stessi siano stati effettuati, di modo che il suo asserto non è provato.

12. Circa

la tredicesima per il 2001, la convenuta riconosce che al lavoratore dev'essere versato il 100% del salario lordo

mensile. L'appellante sostiene

tuttavia che la stessa dovrebbe ammontare a fr. 2'080.80 e non a fr. 2'088.50 (appello, pag. 11 nel mezzo). Il Pretore ha suddiviso lo

stipendio lordo mensile per 365 giorni e lo ha moltiplicato per la durata dell'impiego di 231 giorni (cfr. commentario

alla CCNL ad art. 12, pag. 27). Il calcolo esperito dal primo giudice è quindi

corretto e al riguardo l'appello

è infondato.

13. L'appellante contesta anche gli accertamenti

esperiti dal Pretore circa i giorni lavorativi per l'anno 2002. In particolare, essa sostiene che al contrario di quanto

indicato nelle tabelle Excel (doc. rich. VIII-L), i giorni lavorativi sono 223,

in quanto occorre considerare anche 17 giorni del mese di marzo, come risulta

dalla scheda salario (doc. 5, pag. 2; appello, pag. 12 in alto). Il Pretore ha

accertato che la durata dell'impiego

nel 2002 è stata di 221 giorni sulla scorta della scheda di salario (doc. rich.

X-E, che equivale al doc. 5, pag. 2; sentenza impugnata, pag. 6). Perché i

giorni sarebbero 223, pur fondandosi sulla citata scheda di salario, l'appellante non spiega. Nemmeno risulta

dalla citata tabella che durante i 17 giorni invocati dall'appellante il dipendente non abbia

lavorato. Una volta di nuovo, pertanto, la censura della convenuta non può

essere condivisa.

14. La

convenuta contesta inoltre l'importo

della tredicesima accertata dal Pretore per l'anno 2002 in fr. 1'998.10

e afferma che l'importo

corretto è di fr. 1'998.30

(appello, pag. 12 in mezzo). Considerato che l'importo indicato dall'appellante risulta, seppur minimamente, maggiore a quello stabilito

dal primo giudice e che il calcolo della tredicesima non lascia dubbi circa l'esattezza dell'importo deciso dal Pretore, la critica è incomprensibile.

15. L'appellante sostiene infine che il dipendente

ha ricevuto "fuori busta", vale a dire in nero, sette mensilità e

mezza di fr. 300.- ciascuna e che, quindi, tale importo dev'essere dedotto dalla spettanza del

lavoratore (appello, pag. 12 in fondo). A suffragio della propria tesi, la

convenuta rinvia a quanto dichiarato dallo stesso istante in sede di

interrogatorio formale (udienza 25 settembre 2006, risposta n. 14, pag. 4). In

tale occasione, alla domanda "Corrisponde al vero che riceveva

regolarmente fr. 300.- mensili peraltro non dichiarati? Se sì, a quale titolo

riceveva questo importo", l'istante ha risposto "Oltre alla paga ricevevo fr. 300.- al mese

che non venivano dichiarati, ma non ricordo per quanto tempo li ho ricevuti, se

per uno o due anni. Me li avevano dati per indurmi a rimanere lì perché avevo

detto che volevo andare via. Questo è capitato quando ero già sposato. È

capitato quindi nell'ultimo

periodo in cui sono rimasto lì, non so se è stato per uno o due anni. Il

pagamento è iniziato dopo che io avevo mandato la disdetta". Il primo

giudice ha dedotto dalle spettanze dell'istante, tra le altre cose, un importo di fr. 300.- mensili per 5

mesi e di fr. 250.-, rispettivamente di fr. 200.-, per gli altri due mesi

lavorativi (sentenza impugnata, pag. 7 infondo). Egli si è basato sui conteggi di salario per l'anno 2002, sottoscritti dal dipendente

(doc. rich. V). Giusta l'art.

276 CPC, il giudice valuta l'interrogatorio

secondo il proprio convincimento. Al riguardo, va precisato che le

dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale hanno una

limitata valenza probatoria, specie se le stesse non sono suffragate da altre

prove (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

App. 2000/2004, n. 3 seg. ad art. 276 CPC e m. 433 a pié di pagina 333, con

rinvii). Il Pretore si è basato, come detto, sui conteggi salariali per l'anno 2002 (doc. rich. V). Essi sono datati

maggio-ottobre 2002 e sottoscritti dal dipendente. Gli importi indicati (fr.

300.- per cinque mesi, 200.- e 250.- per i restanti due mesi), poi,

differiscono di poco da quanto da lui asserito in sede di interrogatorio

formale. Il giudice non ha quindi abusato del suo potere di apprezzamento delle

prove nel ritenere che tali documenti prevalessero su quanto dichiarato, dopo

ben quattro anni dai fatti (25 settembre 2006), dal dipendente. D'altra parte, l'appellante nemmeno sostiene che le cifre indicate sui conteggi salariali

non siano veritiere o siano state aggiunte solo dopo il 2002, di modo che non

vi è da dubitare della loro attendibilità.

16. In

definitiva, l'istanza va

accolta limitatamente a fr. 23'840.10 [fr. 11'589.-

(per gli anni 1999 e 2000 per vacanze, festività e giorni di riposo non goduti)

+ fr. 12'400.30 (per gli anni

2001 e 2002) + fr. 6'741.60

(tredicesima) ./. fr. 4'772.80

(indennità già versate) ./. fr. 1'950.- (versamenti in aggiunta allo stipendio, non dichiarati alle

imposte e alle assicurazioni sociali) ./. fr. 168.- (somma da versare all'ufficio di controllo)].

17. Ne

deriva il parziale accoglimento dell’appello. Non si prelevano spese e tasse di

giustizia. La gratuità della procedura non dispensa per contro il giudice dall'assegnare ripetibili (art. 417 cpv. 1 lett.

e CPC; DTF 115 II 42) ridotte in ragione della reciproca soccombenza. L'appellante soccombe in misura pressoché

totale (per il 95%) e ottiene causa vinta solo nella misura del 5%. Non è il

caso invece di modificare il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede,

l'attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né

sul loro riparto.

Per i quali motivi

richiamati gli art. 148 CPC;

dichiara e pronuncia:

I. L'appello 1° febbraio 2007 di AP 1 è parzialmente

accolto. Di conseguenza la sentenza 18 gennaio 2007 del Pretore di

Locarno-Campagna è così riformata:

1. L'istanza 28 ottobre 2005 di AO 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza AP

1 è condannata a versargli la somma di fr. 23'840.10

lordi oltre interessi al 5% dal 4 ottobre 2004.

§ È

rigettata in via definitiva l'opposizione al PE n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno sino a concorrenza di fr. 23'840.10, oltre interessi al 5% a decorrere dal 4 ottobre

2004.

Per il resto

l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Considerandi

II. Non

si prelevano spese e tasse di giustizia nella procedura di appello. L'appellante verserà a controparte fr. 900.-

per ripetibili ridotte di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-

Campagna

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Premesso che il valore litigioso in sede federale è di

24'949.50 e che si tratta di una vertenza in materia di diritto del lavoro,

contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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