12.2007.32
contratto di lavoro, pagamento di giorni di riposo non goduti e della tredicesima, portata di ricevuta a saldo di ogni pretesa
9 luglio 2007Italiano27 min
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Numero d'incarto:
12.2007.32
Data decisione, Autorità:
09.07.2007, IICCA
Titolo:
contratto di lavoro, pagamento di giorni di riposo non goduti e della tredicesima, portata di ricevuta a saldo di ogni pretesa
LAVORO
PRETESE SALARIALI
RINUNCIA A PRESTAZIONI
SALARIO
VACANZE
art. 341 cpv. 1 CO
Incarto n.
12.2007.32
Lugano
9 luglio 2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.211
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 28
ottobre 2005 da
AO 1
rappr. dall' RA 2
contro
AP 1
rappr. dall' RA 1
in
materia di contratto di lavoro con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di
almeno fr. 10'494.45 (aumentati
in sede di conclusioni a fr. 30'000.-) oltre interessi a titolo di pretese salariali, unitamente al
rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno;
domanda
avversata dalla convenuta, la quale ha postulato la reiezione dell'istanza e, in via subordinata, il suo accoglimento
limitatamente a fr. 4'340.30;
nella
quale il Pretore, con sentenza 18 gennaio 2007, ha accolto parzialmente l'istanza, condannando la convenuta a versare
l'importo lordo di fr. 24'949.50 oltre interessi al 5% dal 4 ottobre
2004 e rigettando in via definitiva per questa somma l'opposizione interposta al PE n. __________;
appellante
la convenuta che, con atto di appello 1° febbraio 2007, chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente l'istanza e di confermare l'opposizione interposta al PE n. __________,
in via subordinata di accoglierla limitatamente a fr. 12'495.45, con protesta di tasse, spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre
l'istante con osservazioni 19
febbraio 2007 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse,
spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 8 febbraio 2007 con cui la presidente di questa Camera ha concesso l'effetto sospensivo all'appello;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. AO 1 ha lavorato dal 1997 quale aiuto cucina stagionale presso il
ristorante __________ di __________ (__________). Fino al 2002 compreso egli
era alle dipendenze di AP 1 e dal marzo 2003 di __________. Egli è poi stato
licenziato con effetto immediato l'8 ottobre 2003.
B. Con
istanza 28 ottobre 2005 AO 1 si è rivolto alla Pretura di Locarno-Campagna per
chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di almeno fr. 10'494.45 per tredicesime mensilità mai pagate
e per giorni di vacanza mai goduti dal 1999 al 2002, riservandosi di aumentare
le sue pretese una volta terminata l'istruttoria. Alla domanda si è opposta la convenuta, postulando la
reiezione dell'istanza in
quanto il lavoratore, oltre a essere già stato integralmente tacitato, aveva
fruito gratuitamente di alloggio e di vitto e aveva ricevuto per spese di
vestiario fr. 200.- mensili. In via subordinata la convenuta ha postulato il
riconoscimento alla controparte di fr. 4'340.30. Esperita l'istruttoria,
le parti hanno rinunciato alla discussione finale. Nelle sue conclusioni 21
dicembre 2006, l'istante ha
aumentato le sue pretese a complessivi fr. 30'000.- per la tredicesima mensilità del 1999 (almeno fr. 1'700.-), del 2000 (fr. 1'882.58), del 2001 (fr. 2'080.-) e del 2002 (fr. 2'006.74), per vacanze non godute del 1999
(fr. 1'770.-), del 2000 (fr. 1'786.-), del 2001 (fr. 2'093.-), del 2002 (fr. 2'074.-), per giorni di riposo non beneficiati
nel 1999 (almeno fr. 3'200.-),
nel 2000 (fr. 3'300.-), nel
2001 (fr. 3'850.-) e nel 2002
(fr. 3'410.-), così come per
festività non godute dal 1999 al 2002 (almeno fr. 1'400.-). Da parte sua, la convenuta ha ribadito la sua posizione.
Statuendo il 18 gennaio 2007, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza, condannando la convenuta a versare
all'istante l'importo lordo di fr. 24'949.50 oltre interessi al 5% dal 4 ottobre
2004.
C. Con
appello 1° febbraio 2007 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere l'istanza
o, in via subordinata, accoglierla limitatamente a fr. 12'495.45. Nelle sue osservazioni 19 febbraio
2007 la controparte chiede invece la reiezione del gravame. Con decreto 8 febbraio
2007 la presidente della Camera ha concesso all'appello effetto sospensivo.
in diritto: 1. Nella
fattispecie il Pretore ha dapprima stabilito gli importi lordi cui avrebbe
diritto il lavoratore per vacanze, festività e giorni di riposo non goduti,
ovvero complessivi fr. 11'589.-
per il 1999 e il 2000 e complessivi fr. 12'400.30 per il 2001 e il 2002, così come un importo di fr. 7'851.- a titolo di tredicesima. Egli ha poi sottratto
da tali somme quanto già versato dalla datrice di lavoro, ovvero fr. 4'772.80 quale indennità per vacanze, festivi
e tredicesima per gli anni 2001 e 2002 e fr. 1'950.- versati in aggiunta allo stipendio nel 2002. Egli ha infine
dedotto l'importo di
complessivi fr. 168.- pari a quello che il lavoratore era tenuto a versare all'ufficio di controllo ai sensi dell'art. 35 lett. g cpv. 2 del contratto
collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCNL).
2. L'appellante allega al suo memoriale tutta
una serie di conteggi (doc. B-E), alla cui assunzione agli atti l'istante si oppone (osservazioni 19 febbraio
2007, pag. 6). Tali conteggi non sono tuttavia qualificati dalla convenuta come
prove, bensì come parte integrante dell'allegato di appello. Invero, essi riportano in dettaglio i calcoli
da lei eseguiti per arrivare alle somme indicate nell'appello (pag. 9, 10, 11 e 12 nel mezzo). Ne consegue che, al
contrario di quanto rivendicato dall'istante, non si pone la questione della loro ammissibilità,
trattandosi di una spiegazione all’atto di appello e non di nuovi documenti,
che sarebbero inammissibili ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
3. L'appellante sostiene anzitutto che il
Pretore si è contraddetto nella valutazione della dichiarazione scritta del
lavoratore 8 ottobre 2003 (doc. rich. X-O). Secondo la convenuta, il primo
giudice, dopo essersi domandato se tale dichiarazione concernesse anche il
rapporto con AP 1, poiché sottoscritta con __________, ha accertato la
continuità del rapporto di lavoro per il calcolo della tredicesima. L'appellante sostiene pertanto che la
dichiarazione testé citata deve anch'essa riguardare il
rapporto lavorativo con AP 1 (appello, pag. 4 seg.). Il Pretore ha sì espresso dubbi
circa il fatto che il lavoratore, sottoscrivendo tale dichiarazione, intendesse
rinunciare alle pretese anche nei confronti della convenuta. Ma non ha messo in
discussione la continuità della relazione lavorativa, avendo accertato che la
convenuta e il marito erano amministratori unici, di fatto, della __________
(sentenza impugnata, pag. 3 nel mezzo). Il primo giudice ha poi ritenuto la
dichiarazione in questione inefficace poiché contraria all'art. 341 cpv. 1 CO,
non perché non concerneva il rapporto lavorativo in questione. Non è pertanto
dato di capire in che risieda l'evocata contraddizione del primo giudice.
4. La
convenuta prosegue affermando che la dichiarazione 8 ottobre 2003 (doc. rich.
X-O) è stata sottoscritta "liberamente" dal lavoratore, come da lui
stesso ammesso in sede di interrogatorio formale (verbale 25 settembre 2006,
pag. 5, risposta n. 26). Egli non avrebbe, poi, dichiarato di
"rinunciare" ad eventuali pretese, bensì di essere stato
"integralmente liquidato", ossia di aver "ricevuto tutto quanto
egli riteneva essergli dovuto", di modo che la dichiarazione non rientra
nel campo di applicazione dell'art. 341 cpv. 1 CO.
4.1 Il
Pretore ha reputato la citata dichiarazione inefficace poiché equivalente a una
rinuncia a pretese derivanti dal rapporto di lavoro, senza tuttavia comportare concessioni
reciproche, ed è avvenuta nel mese di ottobre 2003, ovvero entro un mese dalla
fine del rapporto di lavoro (sentenza impugnata, pag. 4 nel mezzo). La
dichiarazione in questione (doc. rich. X-O) è una lettera datata 8 ottobre
2003, indirizzata a AO 1 e sottoscritta sia da quest'ultimo sia da __________,
mittente della lettera. Nella stessa è indicato quanto segue:
"Concerne:
fine rapporto di lavoro.
Egregio
signor AO 1, con la presente le comunichiamo la fine del rapporto di lavoro nei
nostri confronti, per i motivi a lei ben noti, con effetto immediato.
La firma
della presente vale come ricevuta di liquidazione, ed esclude ulteriori pretese
nei nostri confronti".
4.2 Come spiegato dal Pretore
(sentenza impugnata, pag. 4 nel mezzo), l'art. 341 cpv.
1 CO vieta al lavoratore di rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni
imperative della legge o di un contratto collettivo durante il rapporto di
lavoro e nel mese successivo alla sua fine, ritenuto comunque che nella nozione
di rinuncia ai sensi di questa norma non ricade l'accordo tra le parti
contrattuali, nella misura in cui esso comporti delle concessioni reciproche ed
assuma pertanto il carattere di una vera e propria transazione (DTF 110 II 171;
RtiD II-2005 54c pag. 747). L'appellante
non contesta che nel presente caso, come accertato dal primo giudice (sentenza
impugnata, pag. 4 nel mezzo), non vi siano state concessioni da parte della
datrice di lavoro contestuali alla sottoscrizione della dichiarazione in
questione. Sostiene tuttavia che la dichiarazione non equivale a una rinuncia
ai sensi dell'art. 341 cpv. 1
CO. Secondo dottrina e giurisprudenza, una dichiarazione del lavoratore secondo
la quale egli conferma di aver ricevuto il dovuto dal datore di lavoro e che
esclude di possedere contro lo stesso altre pretese ("Saldoquittung",
"Schlussquittung"), del tutto simile a quella del presente
caso, rientra nel campo di applicazione della norma testé citata e, quindi, è
da ritenersi inefficace (Staehelin/Vischer,
Zürcher Kommentar 1996, n. 14 ad art. 341 CO con riferimenti; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, 6ª
edizione, pag. 891, n. 6 ad art. 341 CO). L'appellante, rinviando al Basler Kommentar (Rehbinder / Portmann, n. 4 ad art. 341 CO), soggiunge che la
dichiarazione è un "Erlassvertrag" e, come tale, sfugge dall'applicazione dell'articolo testé citato. Se non che, in tale passaggio gli autori
hanno sì spiegato che la rinuncia a far valere le proprie pretese non è un atto
unilaterale, bensì un "Erlassvertrag" e che un simile
contratto può consistere, a determinate condizioni, anche in una "Saldoquittung".
Essi non dicono, tuttavia, che un simile contratto sfugge al campo di
applicazione dell'art. 341 cpv.
1 CO, tanto che menzionano una sentenza del Tribunale federale nella quale, per
l'appunto, era stato ritenuto
che un simile contratto violava tale norma (DTF 110 II 168).
4.3 L'appellante sostiene infine che la
dichiarazione è stata sottoscritta dall'istante "liberamente". Ciò non le giova, visto che la
dichiarazione non comportava concessioni reciproche. Per tacere del fatto che,
come d'altra parte riferito
dalla stessa convenuta, durante l'interrogatorio formale l'istante ha sostenuto
di aver "firmato un foglio, senza leggerlo, poiché
avevo bisogno dei soldi". Con l'art. 341 cpv. 1 CO il legislatore ha voluto proprio prendere in
considerazione il fatto che il lavoratore si trova in un rapporto di dipendenza
e che egli è spesso la parte economica più debole (DTF 105 II 41). Si aggiunga,
per completezza, che la risposta testé citata non sembra riferirsi alla
dichiarazione in questione, bensì ad una ricevuta inerente alla busta paga per
il mese di settembre 2003 (cfr. domanda n. 26). Circa la dichiarazione, invece,
l'istante ha affermato di
averla firmata senza leggerla e che "il signor __________ mi ha detto che
se non l'avessi firmato, non mi
avrebbe dato i soldi" (risposta n. 33). Tale circostanza rafforza in ogni
caso quanto appena spiegato. Ne consegue che la rinuncia 8 ottobre 2003 è
inefficace e che l'appello è al
riguardo sprovvisto di buon fondamento.
5. Secondo l'appellante, l'istante ha comunque fatto valere le sue
pretese in violazione al principio della buona fede, poiché presentate dopo oltre
due anni dal termine del rapporto di lavoro (appello, pag. 6 in basso). La
censura non può essere condivisa. Invero, sia giurisprudenza sia dottrina sono
unanimi nel ritenere che, in genere, dal semplice decorso del tempo non può
risultare né una rinuncia a far valere le proprie pretese né un abuso di
diritto (DTF 126 III 337; Streiff/Von
Kaenel, op. cit., pag. 882, n. 4 ad art. 341 CO; Vischer, Der Arbeitsvertrag, Basilea 2005, 3ª edizione, pag.
289; Rehbinder/Portmann, op.
cit., n. 1 ad art. 341 CO).
6. La convenuta
contesta in ogni caso gli accertamenti del Pretore circa l'ammontare delle
pretese vantate dall'istante. In primo luogo, essa sostiene che, per quanto
concerne le pretese per vacanze, giorni festivi e di riposo non goduti, il
primo giudice si è basato sulle tabelle Excel firmate dall'appellato (doc.
rich. VIII-F/G/I/L) e allestite dalla __________ o dal sindacato, senza
confrontarle con le altre risultanze processuali, segnatamente le tabelle
allestite manualmente dal lavoratore medesimo e dalla di lui moglie, né con le
schede di salario "che da nessuna parte figurano essere inesatte o
contestate" e che riporterebbero dei dati ben diversi da quelli di cui
alle tabelle Excel (appello, pag. 8).
6.1 Come spiegato dal Pretore,
l'onere della prova per il diritto a giorni di vacanza e di
riposo in funzione della durata del rapporto di lavoro incombe al lavoratore,
quello circa l'effettuazione o meno di questi giorni di libero da parte del
lavoratore incombe invece al datore di lavoro che meglio di ogni altro può
esserne al corrente, disponendo - o almeno dovendo disporre - di tutta una
serie di mezzi di controllo (NRCP 2004 pag. 421; con puntuale conferma di
questa ripartizione dell'onere della prova in DTF 128 III 274). Il principio
è del resto sancito dall'art. 21 cpv. 3 CCNL secondo il quale se il datore di
lavoro non adempie all'obbligo di registrare l'orario di lavoro effettivo e i
riposi verrà ammesso come prova, in caso di controversia, il controllo
effettuato dal lavoratore.
6.2 Va da
subito rilevato che la censura dell'appellante secondo la quale le tabelle e le schede salari (doc. 2-5)
non sono mai state contestate dalla controparte non può essere in alcun modo
condivisa. Invero, in sede di discussione 26 gennaio 2006 la parte istante ne
ha contestato il contenuto in merito alle poste
"vacanze/festivi/tredicesima" (pag. 3 secondo paragrafo). A torto,
poi, l'appellante sostiene che
il Pretore non ha in alcun modo tenuto conto di tali documenti nella sua valutazione.
Anzitutto per quanto concerne le vacanze, egli ha precisato che dai calcoli
esperiti dalla convenuta risulta che l'istante aveva beneficiato di 4 giorni di vacanza durante il 2001, ma
che tale considerazione non trova conforto agli atti (sentenza impugnata, pag.
5 in mezzo). È ben vero che dal conteggio per l'anno 2001 prodotto dalla convenuta risulta che il lavoratore ha
beneficiato di 4 giorni di vacanza (doc. 4). Se non che, la scheda salario
sottoscritta dal lavoratore e allegata proprio al conteggio testé citato indica
invece l'assenza di giorni di
vacanza effettuati. In tal senso il Pretore ha, a ragione, reputato che quanto
riportato dalla convenuta non era confortato dal carteggio processuale.
Per
quanto, poi, concerne gli anni 1999, 2000 e 2002, dagli stessi documenti
prodotti dalla convenuta risulta che il lavoratore non ha mai goduto di vacanze
(doc. 2, 3, 5). L'appellante
sostiene, come detto, che le tabelle Excel contrastano con quanto indicato
nelle schede di salario (sottoscritte dal dipendente) e dalle tabelle da lui
stesso manoscritte. Se non che, il Pretore ha accertato sulla scorta delle
citate tabelle Excel (doc. rich. VIII-F/G/I/L) che l'istante aveva usufruito dal 1999 al 2001 di 29 giorni di riposo all'anno, mentre nel 2002 di 30 giorni. Se
quindi incongruenza vi è tra i diversi documenti, essa non ha pregiudicato la
convenuta, siccome la tesi adottata al riguardo dal Pretore si fonda sui
documenti a lei più favorevoli.
Circa i
giorni di riposo, poi, il Pretore ha spiegato che la datrice di lavoro non ha
prodotto alcun conteggio per gli anni dal 1999 al 2002. Quali documenti egli
avrebbe omesso di analizzare l'appellante
non spiega. Quanto ai conteggi manoscritti dallo stesso dipendente, essi sono perlopiù
parziali e di difficile comprensione (cfr. doc. rich. VIII-M/N, parte del doc.
rich. X-T), di modo che non si può rimproverare al Pretore di non averli
valutati. D'altra parte, l'appellante nemmeno indica in che misura gli
stessi potrebbero essere di ausilio alla sua tesi. Quelli allestiti per sé
stessa dalla moglie, anch'essa
dipendente della convenuta, non sono peraltro in alcun modo pertinenti ai fini
del presente giudizio che riguarda il rapporto lavorativo del marito. La
doglianza dell'appellante secondo
la quale il Pretore avrebbe ignorato parte dei documenti presenti nel carteggio
processuale non può quindi essere condivisa.
7. La
convenuta sostiene poi, in particolare, che per quanto concerne l'anno 1999 i giorni lavorativi, al contrario
di quanto indicato nella tabella Excel (doc. VIII-F), sono 228. Ciò sulla
scorta della scheda di salario da lei prodotta (doc. 3 pag. 2; appello, pag. 8
in fondo). Se non che, come d'altra
parte menzionato dalla stessa appellante, il Pretore ha per l'appunto reputato sulla base della citata
scheda di salario la durata dell'impiego per il 1999 in 228 giorni (sentenza impugnata, pag. 6 seg.).
Mal si comprende, pertanto, la portata della doglianza ai fini del giudizio. La
convenuta assevera altresì che il numero "14" indicato nella prima
colonna della scheda di salario per il mese di aprile 1999 (doc. rich. X, pag.
2) equivale ai numeri di giorni effettuati durante tale mese, non che il
lavoratore ha lavorato dal 14 marzo (appello, pag. 8 in fondo seg.). Se non
che, una volta di nuovo non è dato di capire in che misura tale censura possa
essere di ausilio alla tesi della convenuta, essendo determinante l'importo totale di giorni lavorativi. L’appellante
prosegue sostenendo che "a questi 14 giorni si aggiungono pure ulteriori
11 giorni relativi al mese di ottobre 1999 regolarmente retribuiti (…), ma
giorni durante i quali (analogamente a quanto capitava a marzo) AO 1 non ha
lavorato". Essa sostiene che "i giorni da indennizzare sono 25 in
meno rispetto a quelli calcolati dal giudice" (appello, pag. 9 in alto). Al
riguardo, nell'allegato B all'appello indica di basarsi sulle
"tabelle __________". Se non che, dalle stesse risulta un totale di
29 giorni di libero, che è quello accertato dal Pretore (doc. rich. VIII-F). Sulla
base di quali altre risultanze istruttorie essa fonda la sua tesi la convenuta
non spiega. Il suo asserto, per nulla comprovato, non può quindi essere
seguito.
8. Sempre
per quanto concerne il 1999, la convenuta critica l'importo di fr. 1'874.-
riconosciuto dal Pretore come tredicesima (appello, pag. 9). Ritenuto che l'istante lavorava per la convenuta sin dal
1997, il Pretore ha calcolato un importo pari al 100% dello stipendio lordo e
ha determinato la quota-parte di tredicesima su 228 giorni lavorativi (sentenza
impugnata, pag. 7 in mezzo). L'appellante
afferma anzitutto che il diritto alla tredicesima mensilità non era dato prima
che la CCNL fosse dichiarata obbligatoria, ossia prima del 1° gennaio 1999
(art. 4 Decreto del Consiglio federale che conferisce
obbligatorietà generale alla CCNL). Essa prosegue
sostenendo che vanno comunque computati i giorni lavorativi svolti dall'istante nel 1997 e nel 1998. A ragione
(cfr. commentario alla CCNL ad art. 12, pag. 25). La convenuta sostiene che "tenuto
conto del fatto che i primi mesi (esenti da tredicesima) non entrano in linea
di conto nel computo, AO 1 ha diritto al 25% per i primi tre mesi del 1999, poi
al 50% per gli ulteriori 4 mesi e 14 giorni" (appello, pag. 9 nel mezzo).
Non è dato tuttavia di capire in virtù di quale disposto l'appellante giunga a una simile conclusione.
Invero, secondo l'art. 12 CCNL
(edizione giugno 1998) il collaboratore ha diritto ad una tredicesima che
corrisponde al 25% del salario mensile lordo a partire dal settimo mese di
lavoro, al 50% dal secondo anno di lavoro e al 100% dal terzo anno di lavoro
(cpv. 1). Ai sensi dell'art. 32
cpv. 1 CCNL i singoli periodi di lavoro prestati presso lo stesso datore di
lavoro devono essere addizionati.
Dall'istruttoria non è emerso che il dipendente
lavorasse prima del 1997 alle dipendenze della convenuta, occorre perciò calcolare
Fatti
i giorni lavorativi per il 1997 e il 1998. Essi sono desumibili dallo stesso
calcolo proposto dall'appellante.
Invero, sostenendo che solo per tre mesi la percentuale è del 25%, essa ammette
che per i nove mesi precedenti l'istante aveva lavorato alle sue dipendenze. Poi, tenuto conto che la
convenuta ha affermato che "i primi mesi (esenti da tredicesima) non
entrano in linea di conto nel computo" (appello, pag. 9 nel mezzo), essa
ha riconosciuto l'esistenza di
ulteriori 6 mesi lavorativi, per un totale di 15 mesi. Il "computo"
menzionato dalla convenuta non può che riguardare la durata del lavoro, dato
che quanto maturato prima del 1999 non poteva essere versato all'istante (poiché non richiesto) e non tutti
i mesi precedenti al 1999 erano "esenti da tredicesima". D'altra parte, tale dato è vicino ai giorni
lavorativi prestati negli anni successivi dall'istante e la convenuta non ha allegato che egli avesse lavorato di
meno nel 1997 e nel 1998. L'istante
era quindi già nella fascia del secondo anno di lavoro (dal tredicesimo mese
compreso fino al ventiquattresimo compreso, allorquando avrà diritto al 100%
del salario lordo mensile; cfr. commentario alla CCNL ad art. 32, pag. 64). Il
suo diritto alla tredicesima per il 1999 ammonta pertanto al 50% del salario
lordo mensile. Anche se non nella misura postulata dall'appellante, il calcolo esperito dal Pretore è pertanto da
rettificare, poiché egli ha erroneamente calcolato la tredicesima con una percentuale
del 100%. Ne consegue che la tredicesima per l'anno 1999 ammonta a fr. 937.-, anziché ai fr. 1'874.- accertati dal Pretore [(fr. 3'000.-: 365 x 228): 2].
9. L'appellante prosegue sostenendo che per l'anno 2000 dalle tabelle Excel (doc. rich.
VIII-G) sulle quali si è fondato il Pretore risultano 201 giorni lavorativi, di
cui 29 liberi. Essa sostiene che i giorni lavorativi sono invece 230, poiché, sulla
scorta della scheda di salario (doc. 3), si aggiungono 16 giorni del mese di
marzo e 13 giorni relativi all'ottobre
2000, retribuiti ma durante i quali il lavoratore non ha lavorato (appello,
pag. 10 in alto). Il primo giudice ha accertato che nel 2000 la durata dell'impiego è stata di 230 giorni. Egli si è basato,
peraltro, proprio sulla scheda di salario invocata dall'appellante (doc. 3, pag. 2; sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). Non
è pertanto dato di capire la contestazione della convenuta sulla durata dell'impiego. Dalla scheda di salario, poi, risulta
che il dipendente non ha goduto di alcuna vacanza o giorni di libero, di modo
che la tesi della convenuta circa i giorni di libero non è suffragata dai
documenti da lei stessa menzionati. D'altra parte, la scheda Excel sulla quale si è fondato il Pretore riporta,
come detto, 29 giorni di libero. La stessa è quindi finanche favorevole alla
datrice di lavoro rispetto a quello che emerge dalla scheda di salario, ovvero alcun
giorno di libero o vacanza. La censura dell'appellante non può quindi essere condivisa.
10. Per
quanto concerne la tredicesima relativa all'anno 2000, la convenuta critica la decisione del Pretore di
riconoscere un importo pari al 100% del salario lordo. A sua detta, il
lavoratore avrebbe diritto a sette mesi e sedici giorni a un tasso del 50%
(appello, pag. 10). Se non che, per i motivi già esposti (sopra, consid. 8),
nel 2000 il dipendente aveva già lavorato per 22 mesi e 18 giorni (15 mesi e
228 giorni). Egli era quindi ancora nella fascia dal secondo anno di lavoro in
poi, che conferisce il diritto al 50%, per 1 mese e 12 giorni e, per i restanti
giorni lavorativi (230 giorni meno 42 giorni), nella fascia dal terzo anno di
lavoro, con una percentuale del 100% del salario mensile lordo. Ne consegue che
la censura dell'appellante è
solo in parte fondata. La tredicesima per il 2000 ammonta quindi a fr. 1'718.- [(3000.- : 365 x 42) x 50% + (3000.-
: 365 x 188)], anziché fr. 1'890.40.
11. Per l'anno 2001, l'appellante critica nuovamente i dati che emergono dalle tabelle Excel
(doc. rich. VIII-I). Dalle stesse risulta che i giorni lavorativi sono stati
207, di cui 29 liberi. Secondo la convenuta, i giorni lavorativi sono in realtà
231, in quanto, come risulta dalla scheda di salario (doc. 4, pag. 2), si
aggiungono 17 giorni del mese di marzo e ulteriori 7 giorni del mese di
ottobre, retribuiti ma duranti i quali il dipendente non ha lavorato (appello,
pag. 11 in alto). Se non che, il Pretore ha accertato che i giorni lavorativi
sono 231. E ciò proprio sulla base della scheda salario invocata dall'appellante (doc. 4, pag. 2; sentenza impugnata,
pag. 6 in fondo). Al riguardo, non si comprende nuovamente la censura dell'appellante. Quanto ai giorni di libero
asseriti dalla datrice di lavoro, nemmeno dalla scheda di salario risulta che
gli stessi siano stati effettuati, di modo che il suo asserto non è provato.
12. Circa
la tredicesima per il 2001, la convenuta riconosce che al lavoratore dev'essere versato il 100% del salario lordo
mensile. L'appellante sostiene
tuttavia che la stessa dovrebbe ammontare a fr. 2'080.80 e non a fr. 2'088.50 (appello, pag. 11 nel mezzo). Il Pretore ha suddiviso lo
stipendio lordo mensile per 365 giorni e lo ha moltiplicato per la durata dell'impiego di 231 giorni (cfr. commentario
alla CCNL ad art. 12, pag. 27). Il calcolo esperito dal primo giudice è quindi
corretto e al riguardo l'appello
è infondato.
13. L'appellante contesta anche gli accertamenti
esperiti dal Pretore circa i giorni lavorativi per l'anno 2002. In particolare, essa sostiene che al contrario di quanto
indicato nelle tabelle Excel (doc. rich. VIII-L), i giorni lavorativi sono 223,
in quanto occorre considerare anche 17 giorni del mese di marzo, come risulta
dalla scheda salario (doc. 5, pag. 2; appello, pag. 12 in alto). Il Pretore ha
accertato che la durata dell'impiego
nel 2002 è stata di 221 giorni sulla scorta della scheda di salario (doc. rich.
X-E, che equivale al doc. 5, pag. 2; sentenza impugnata, pag. 6). Perché i
giorni sarebbero 223, pur fondandosi sulla citata scheda di salario, l'appellante non spiega. Nemmeno risulta
dalla citata tabella che durante i 17 giorni invocati dall'appellante il dipendente non abbia
lavorato. Una volta di nuovo, pertanto, la censura della convenuta non può
essere condivisa.
14. La
convenuta contesta inoltre l'importo
della tredicesima accertata dal Pretore per l'anno 2002 in fr. 1'998.10
e afferma che l'importo
corretto è di fr. 1'998.30
(appello, pag. 12 in mezzo). Considerato che l'importo indicato dall'appellante risulta, seppur minimamente, maggiore a quello stabilito
dal primo giudice e che il calcolo della tredicesima non lascia dubbi circa l'esattezza dell'importo deciso dal Pretore, la critica è incomprensibile.
15. L'appellante sostiene infine che il dipendente
ha ricevuto "fuori busta", vale a dire in nero, sette mensilità e
mezza di fr. 300.- ciascuna e che, quindi, tale importo dev'essere dedotto dalla spettanza del
lavoratore (appello, pag. 12 in fondo). A suffragio della propria tesi, la
convenuta rinvia a quanto dichiarato dallo stesso istante in sede di
interrogatorio formale (udienza 25 settembre 2006, risposta n. 14, pag. 4). In
tale occasione, alla domanda "Corrisponde al vero che riceveva
regolarmente fr. 300.- mensili peraltro non dichiarati? Se sì, a quale titolo
riceveva questo importo", l'istante ha risposto "Oltre alla paga ricevevo fr. 300.- al mese
che non venivano dichiarati, ma non ricordo per quanto tempo li ho ricevuti, se
per uno o due anni. Me li avevano dati per indurmi a rimanere lì perché avevo
detto che volevo andare via. Questo è capitato quando ero già sposato. È
capitato quindi nell'ultimo
periodo in cui sono rimasto lì, non so se è stato per uno o due anni. Il
pagamento è iniziato dopo che io avevo mandato la disdetta". Il primo
giudice ha dedotto dalle spettanze dell'istante, tra le altre cose, un importo di fr. 300.- mensili per 5
mesi e di fr. 250.-, rispettivamente di fr. 200.-, per gli altri due mesi
lavorativi (sentenza impugnata, pag. 7 infondo). Egli si è basato sui conteggi di salario per l'anno 2002, sottoscritti dal dipendente
(doc. rich. V). Giusta l'art.
276 CPC, il giudice valuta l'interrogatorio
secondo il proprio convincimento. Al riguardo, va precisato che le
dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale hanno una
limitata valenza probatoria, specie se le stesse non sono suffragate da altre
prove (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
App. 2000/2004, n. 3 seg. ad art. 276 CPC e m. 433 a pié di pagina 333, con
rinvii). Il Pretore si è basato, come detto, sui conteggi salariali per l'anno 2002 (doc. rich. V). Essi sono datati
maggio-ottobre 2002 e sottoscritti dal dipendente. Gli importi indicati (fr.
300.- per cinque mesi, 200.- e 250.- per i restanti due mesi), poi,
differiscono di poco da quanto da lui asserito in sede di interrogatorio
formale. Il giudice non ha quindi abusato del suo potere di apprezzamento delle
prove nel ritenere che tali documenti prevalessero su quanto dichiarato, dopo
ben quattro anni dai fatti (25 settembre 2006), dal dipendente. D'altra parte, l'appellante nemmeno sostiene che le cifre indicate sui conteggi salariali
non siano veritiere o siano state aggiunte solo dopo il 2002, di modo che non
vi è da dubitare della loro attendibilità.
16. In
definitiva, l'istanza va
accolta limitatamente a fr. 23'840.10 [fr. 11'589.-
(per gli anni 1999 e 2000 per vacanze, festività e giorni di riposo non goduti)
+ fr. 12'400.30 (per gli anni
2001 e 2002) + fr. 6'741.60
(tredicesima) ./. fr. 4'772.80
(indennità già versate) ./. fr. 1'950.- (versamenti in aggiunta allo stipendio, non dichiarati alle
imposte e alle assicurazioni sociali) ./. fr. 168.- (somma da versare all'ufficio di controllo)].
17. Ne
deriva il parziale accoglimento dell’appello. Non si prelevano spese e tasse di
giustizia. La gratuità della procedura non dispensa per contro il giudice dall'assegnare ripetibili (art. 417 cpv. 1 lett.
e CPC; DTF 115 II 42) ridotte in ragione della reciproca soccombenza. L'appellante soccombe in misura pressoché
totale (per il 95%) e ottiene causa vinta solo nella misura del 5%. Non è il
caso invece di modificare il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede,
l'attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né
sul loro riparto.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 148 CPC;
dichiara e pronuncia:
I. L'appello 1° febbraio 2007 di AP 1 è parzialmente
accolto. Di conseguenza la sentenza 18 gennaio 2007 del Pretore di
Locarno-Campagna è così riformata:
1. L'istanza 28 ottobre 2005 di AO 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza AP
1 è condannata a versargli la somma di fr. 23'840.10
lordi oltre interessi al 5% dal 4 ottobre 2004.
§ È
rigettata in via definitiva l'opposizione al PE n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno sino a concorrenza di fr. 23'840.10, oltre interessi al 5% a decorrere dal 4 ottobre
2004.
Per il resto
l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Considerandi
II. Non
si prelevano spese e tasse di giustizia nella procedura di appello. L'appellante verserà a controparte fr. 900.-
per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-
Campagna
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Premesso che il valore litigioso in sede federale è di
24'949.50 e che si tratta di una vertenza in materia di diritto del lavoro,
contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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