12.2007.33
contratto di lavoro, pagamento di giorni di riposo non goduti e della tredicesima
9 luglio 2007Italiano16 min
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Numero d'incarto:
12.2007.33
Data decisione, Autorità:
09.07.2007, IICCA
Titolo:
contratto di lavoro, pagamento di giorni di riposo non goduti e della tredicesima
LAVORO
PRETESE SALARIALI
RINUNCIA A PRESTAZIONI
VACANZA O FERIE
art. 341 cpv. 1 CO
Incarto n.
12.2007.33
Lugano
9 luglio 2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.213
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 28
ottobre 2005 da
AO 1
rappr. dall' RA 2
contro
AP 1
rappr. dall' RA 1
in
materia di contratto di lavoro con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di almeno fr. 11'856.50 (aumentati in sede di conclusioni a
fr. 19'954.50) oltre interessi
a titolo di pretese salariali, unitamente al rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al precetto
esecutivo n. 1069264 dell'ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno;
domanda
avversata dalla convenuta, la quale ha chiesto in via riconvenzionale la
condanna dell'istante al
pagamento di fr. 429.- oltre interessi;
nella
quale il Pretore, con sentenza 18 gennaio 2007, ha accolto parzialmente l'istanza, condannando la convenuta a versare
l'importo lordo di fr. 4'122.10 oltre interessi al 5% dal 4 ottobre
2004, rigettando in via definitiva per tale somma l'opposizione interposta al PE n. __________ e respingendo la domanda
riconvenzionale;
appellante
la convenuta che, con atto di appello 1° febbraio 2007, chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente l'istanza e di confermare l'opposizione interposta al PE n. __________,
in via subordinata di accoglierla limitatamente a fr. 560.20, con protesta di
tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'istante con osservazioni 19
febbraio 2007 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse,
spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 8 febbraio 2007 con cui la presidente di questa Camera ha concesso l'effetto sospensivo all'appello;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
rintenuto
in fatto: A. AO 1 ha lavorato quale aiuto cucina stagionale presso il ristorante __________
di __________ (__________) dal 1997. Fino al 2002 compreso egli era alle
dipendenze di __________ e dal 12 marzo 2003 di AP 1, __________ (doc. 1; doc.
B). Egli è poi stato licenziato con effetto immediato l'8 ottobre 2003.
B. Con
istanza 28 ottobre 2005 AO 1 si è rivolto alla Pretura di Locarno-Campagna per
chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 9'900.- pari a quello che avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro
fosse cessato alla scadenza del temine di disdetta e di fr. 1'956.50 per vacanze non godute, riservandosi
di aumentare le sue pretese una volta terminata l'istruttoria. Alla domanda si è opposta la convenuta, postulando la
reiezione dell'istanza perché
il licenziamento immediato era giustificato e, in ogni caso, il lavoratore
avrebbe sottoscritto una dichiarazione nella quale era indicato che si riteneva
interamente tacitato da ogni pretesa. La convenuta ha altresì rammentato che
per l'anno 2003 il dipendente
aveva beneficiato gratuitamente del vitto. In via subordinata, essa ha
precisato che anche qualora il licenziamento in tronco fosse ingiustificato, il
salario sarebbe dovuto solo fino alla fine del mese di ottobre 2003, il
contratto essendo di durata determinata. Essa ha poi ammesso che l'istante avrebbe diritto a fr. 73.70 per
tredicesima e fr. 1'674.20 per
vacanze non godute. Tuttavia, egli avrebbe già ricevuto a tale titolo complessivi
fr. 2'134.50. La convenuta ha
peraltro presentato una domanda riconvenzionale per fr. 429.-, pari alla quota da
versare all'ufficio di
controllo ai sensi dell'art. 35
lett. g CCNL. Esperita l'istruttoria,
le parti hanno rinunciato alla discussione finale. Nelle sue conclusioni 21
dicembre 2006 l'istante ha aumentato
le sue pretese a complessivi fr. 19'954.50 per la tredicesima (fr. 2'134.50), per i giorni di vacanza non goduti (fr. 1'320.-), per giorni di riposo non goduti
(fr. 6'600.-) e per perdita di
guadagno (fr. 9'900.-). Da
parte sua, la convenuta ha ribadito la sua posizione. Statuendo il 18 gennaio
2007, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza, condannando la convenuta a versare all'istante l'importo lordo di fr. 4.122.10 oltre interessi al 5% dal 4 ottobre
2004 e respingendo integralmente la domanda riconvenzionale.
C. Con
appello 1° febbraio 2007 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato,
nel senso di respingere l'istanza
o, in via subordinata, accoglierla limitatamente a fr. 560.20. Nelle sue osservazioni
19 febbraio 2007 l’istante chiede invece la reiezione del gravame. Con decreto
8 febbraio 2007 la presidente della Camera ha concesso all'appello effetto sospensivo.
in diritto: 1. In
primo luogo va rilevato che la sentenza 18 gennaio 2007 è stata a ragione
impugnata dalla convenuta con appello e non con ricorso per cassazione,
contrariamente a quanto sostiene l'istante nelle sue osservazioni (pag. 2). L'appellabilità della sentenza del Pretore dipende dalle domande
formulate dalle parti con l'ultimo
atto di causa, anche se con l'appello
rinuncia ad alcune di esse, così che l'oggetto del contendere si riduce a un valore inferiore ai fr. 8'000.- (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 1 ad art. 15 CPC). Nella fattispecie, l’appellante
ha postulato con le proprie conclusioni la reiezione integrale dell’istanza,
sicché il valore ai fini dell’appellabilità secondo il diritto processuale
ticinese ammonta almeno a fr. 19'954.50. Diverso è il caso secondo il diritto
processuale federale, poiché il valore litigioso è determinato dalle
conclusioni rimaste controverse davanti all’autorità inferiore (art. 51 cpv. 1
lett. a LTF), vale a dire a fr. 4'122.10.
2. L'appellante allega al suo memoriale un
conteggio (doc. B), definito come parte integrante dell'allegato di appello (appello, pag. 7 in alto), che riporta in
dettaglio i calcoli da lei eseguiti per arrivare alle somme indicate nel
memoriale. Ne consegue che non si pone la questione della sua ammissibilità,
trattandosi di una spiegazione all’atto di appello e non di un nuovo documento,
che sarebbe inammissibile ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
3. Nella
fattispecie il Pretore ha dapprima accertato che al licenziamento 8 ottobre
2003 notificato dalla convenuta non poteva essere riconosciuto valore giuridico,
poiché posteriore a quello del dipendente, che il giorno precedente aveva
lasciato il posto di lavoro senza intenzione di ricominciare a lavorare nei
giorni successivi. Tale abbandono è stato tuttavia reputato ingiustificato dal
primo giudice, di modo che ha negato all'istante qualsiasi pretesa derivante dall'art. 337c CO (sentenza impugnata, pag. 4-7). Accertato un salario
lordo di fr. 3'300.- mensili
(pag. 2 in fondo) e reputato che la convenuta riconosceva che l'istante non aveva potuto usufruire di 15.22
giorni di vacanza, ha riconosciuto al lavoratore fr. 1'650.- a tale titolo, sulla scorta del contratto collettivo nazionale
di lavoro dell'industria
alberghiera e della ristorazione (CCNL) applicabile
alla fattispecie. Sempre sulla scorta del CCNL egli ha
poi stabilito che, essendo il rapporto di lavoro durato 210 giorni nel 2003, il
lavoratore aveva diritto a 60 giorni di riposo. Il Pretore ha quindi accertato
che in base ai rapporti di lavoro sottoscritti dall'istante (doc. rich. X inc. DI.2005.211) il dipendente aveva
effettuato 35 giorni di riposo e che, pertanto, doveva essere indennizzato per
Fatti
i restanti giorni non goduti per complessivi fr. 2'750.-. Egli ha poi dedotto dalle spettanze del lavoratore quanto già
versato dalla datrice di lavoro, ossia fr. 2'134.50. Quanto alla tredicesima, il primo giudice ha riconosciuto
all'istante fr. 1'898.60, reputando che alla durata dell'impiego alle dipendenze della AP 1 doveva
essere computata quella per il lavoro svolto alle dipendenze di __________,
poiché quest'ultima e il marito
erano gli unici azionisti di fatto della convenuta. Infine, il primo giudice ha
decurtato dall’importo dovuto all’istante anche fr. 42.-, pari ai versamenti
che il lavoratore era tenuto a fare all'ufficio di controllo giusta l'art. 35 lett. g cpv. 2 CCNL (sentenza impugnata, pag. 8 segg.).
4. L'appellante sostiene che il Pretore ha
erroneamente ritenuto la dichiarazione scritta del lavoratore 8 ottobre 2003 (doc.
rich. X-O inc. DI.2005.211) inefficace, poiché contraria all'art. 341 cpv. 1 CO. Essa afferma che tale dichiarazione è stata sottoscritta
"liberamente" dal lavoratore, come da lui stesso ammesso in sede di
interrogatorio formale (verbale 25 settembre 2006, pag. 5, risposta n. 26).
Egli non avrebbe, poi, dichiarato di "rinunciare" ad eventuali
pretese, bensì di essere stato "integralmente liquidato", ossia di
aver "ricevuto tutto quanto era in diritto di ricevere" (appello,
pag. 4 seg.).
4.1 Il
Pretore ha considerato la citata dichiarazione contraria all'art. 341 cpv. 1 CO,
poiché non comportava concessioni reciproche ed è avvenuta nel mese di ottobre
2003, ovvero entro un mese dalla fine del rapporto di lavoro (sentenza
impugnata, pag. 7). La dichiarazione in questione (doc. rich. X-O), formulata
dalla convenuta e sottoscritta dal lavoratore, menziona:
"Concerne:
fine rapporto di lavoro.
Egregio
signor AO 1, con la presente le comunichiamo la fine del rapporto di lavoro nei
nostri confronti, per i motivi a lei ben noti, con effetto immediato.
La firma
della presente vale come ricevuta di liquidazione, ed esclude ulteriori pretese
nei nostri confronti".
4.2 Come
spiegato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 7 nel mezzo), l'art. 341 cpv. 1 CO vieta al lavoratore di rinunciare ai crediti
risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo
durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, ritenuto
comunque che nella nozione di rinuncia ai sensi di questa norma non ricade
l'accordo tra le parti contrattuali, nella misura in cui esso comporti delle
concessioni reciproche ed assuma pertanto il carattere di una vera e propria transazione
(DTF 110 II 171; RtiD II-2005 54c pag. 747). L'appellante non contesta che nel presente caso, come accertato dal
primo giudice (sentenza impugnata, pag. 7 seg.), non vi siano state concessioni
da parte della datrice di lavoro contestuali alla sottoscrizione della
dichiarazione in questione. Occorre tuttavia esaminare se la dichiarazione
equivalga a una rinuncia ai sensi dell'art. 341 cpv. 1 CO. Secondo dottrina e giurisprudenza, una
dichiarazione del lavoratore secondo la quale egli conferma di aver ricevuto il
dovuto dal datore di lavoro e che esclude di possedere contro lo stesso altre
pretese ("Saldoquittung", "Schlussquittung")
rientra nel campo di applicazione della norma testé citata e, quindi, è da
ritenersi inefficace (Staehelin/Vischer,
Zürcher Kommentar 1996, n. 14 ad art. 341 CO con riferimenti; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, 6ª
edizione, pag. 891, n. 6 ad art. 341 CO). Quanto alla tesi dell'appellante, secondo la quale la
dichiarazione in questione è un "Erlassvertrag", il rinvio al
Basler Kommentar (Rehbinder/Portmann,
n. 4 ad art. 341 CO) non le è di aiuto. Invero, in tale passaggio gli autori
hanno spiegato che la rinuncia a far valere le proprie pretese non è un atto
unilaterale, bensì un "Erlassvertrag" e che un simile
contratto può consistere, a determinate condizioni, anche in una "Saldoquittung".
Non è tuttavia detto che un simile contratto sfugga al campo di applicazione
dell'art. 341 cpv. 1 CO, tanto
che gli stessi autori menzionano una sentenza del Tribunale federale nella
quale, per l'appunto, era stato
ritenuto che un simile contratto violava tale norma (DTF 110 II 168).
4.3 L'appellante sostiene infine che la
dichiarazione è stata sottoscritta dall'istante "liberamente". Ciò non le giova, visto che la
dichiarazione non comportava concessioni reciproche. Per tacere del fatto che,
come d'altra parte riferito
dalla stessa convenuta, durante l'interrogatorio formale l'istante ha
sostenuto di aver "firmato un foglio, senza
leggerlo, poiché avevo bisogno dei soldi". Con l'art. 341 cpv. 1 CO il legislatore ha voluto proprio prendere in
considerazione il fatto che il lavoratore si trova in un rapporto di dipendenza
e che egli è spesso la parte economica più debole (DTF 105 II 41). Si aggiunga,
per completezza, che la risposta testé citata non sembra riferirsi alla
dichiarazione in questione, bensì ad una ricevuta inerente alla busta paga per
il mese di settembre 2003 (cfr. domanda n. 26). Circa la dichiarazione, invece,
l'istante ha affermato di
averla firmata senza leggerla e che "il signor __________ mi ha detto che
se non l'avessi firmato, non mi
avrebbe dato i soldi" (risposta n. 33). Tale circostanza rafforza in ogni
caso quanto appena spiegato. Ne consegue che la rinuncia 8 ottobre 2003 è
inefficace e che l’appello è al riguardo sprovvisto di buon fondamento.
5. Secondo l'appellante, l'istante ha comunque fatto valere le sue
pretese in violazione al principio della buona fede, poiché presentate dopo
oltre due anni dal termine del rapporto di lavoro (appello, pag. 6 in alto). La
censura non può essere condivisa. Invero, sia giurisprudenza che dottrina sono
unanimi nel ritenere che, in genere, dal semplice decorso del tempo non può
risultare né una rinuncia a far valere le proprie pretese né un abuso di
diritto (DTF 126 III 337; Streiff/Von
Kaenel, op. cit., pag. 882, n. 4 ad art. 341 CO; Vischer, Der Arbeitsvertrag, Basilea 2005, 3ª edizione, pag.
289; Rehbinder/Portmann, op.
cit., n. 1 ad art. 341 CO).
6. La convenuta
contesta in ogni caso gli accertamenti del Pretore circa l'ammontare delle
pretese vantate dall'istante. Come spiegato dal Pretore, l'onere
della prova per il diritto a giorni di vacanza e di riposo in funzione della
durata del rapporto di lavoro incombe al lavoratore, quello circa
l'effettuazione o meno di questi giorni di libero da parte del lavoratore
incombe al datore di lavoro che meglio di ogni altro può esserne al corrente,
disponendo - o almeno dovendo disporre - di tutta una serie di mezzi di
controllo (NRCP 2004 pag. 421; con puntuale conferma di questa ripartizione
dell'onere della prova in DTF 128 III 274). Il principio è del resto sancito
dall'art. 21 cpv. 3 CCNL, secondo il quale se il datore di lavoro non adempie
all'obbligo di registrare l'orario di lavoro effettivo ed i riposi verrà
ammesso come prova, in caso di controversia, il controllo effettuato dal
lavoratore.
7. In
primo luogo, l'appellante sostiene che, per quanto concerne le pretese per
vacanze, giorni festivi e di riposo non goduti, il primo giudice si è basato
sulla tabella Excel firmata dall'appellato (doc. rich. VIII-F/G/I/L, inc.
DI.2005.211) e allestita dalla DAS o dal sindacato, senza confrontarla con le altre
risultanze istruttorie, segnatamente le tabelle allestite manualmente dal
lavoratore medesimo e dalla di lui moglie, né con la scheda di salario che
riporterebbe dei dati ben diversi da quelli di cui alla tabella Excel (appello,
pag. 7). In particolare, l'appellante afferma che mentre la tabella Excel
indica 190 giorni lavorativi, di cui 24.5 liberi, dal quaderno salari risulta
che i giorni lavorativi sono 195, mentre quelli reali risultanti dal confronto
con le schede di salario sono 210, in quanto vanno aggiunti 15 giorni retribuiti
(appello, pag. 7). Secondo l'appellante, i giorni da indennizzare sono pertanto
15 in meno rispetti a quelli calcolati dal Pretore, ossia 8.21 giorni. Il primo
giudice ha accertato che i giorni lavorativi sono stati 210 (dal 12 marzo al 7
ottobre), vale a dire quelli ammessi in appello dalla convenuta. Egli ha poi
accertato, sulla scorta dei rapporti di lavoro (doc. rich. X-T, pag. 9 segg., inc.
DI.2005.211), che il lavoratore aveva effettuato 35 giorni di riposo. Non emerge
dagli atti che egli abbia beneficiato di ulteriori 15 giorni di riposo
retribuiti e un confronto tra quanto indicato nella scheda salari (doc. 1, pag.
2: 195 giorni lavorativi), peraltro non sottoscritta dal dipendente, con la
durata del rapporto di lavoro (210 giorni: dal 12 marzo al 7 ottobre) non è sufficiente
ad inficiare quanto indicato nei rapporti di lavoro testé citati. Non va
dimenticato che, come detto (sopra, consid. 6), l'onere della
prova sull'esecuzione dei
giorni di libero incombe al datore di lavoro, non al lavoratore.
8. Per
quanto concerne la tredicesima, la convenuta ammette che, come calcolato dal
Pretore, essa ammonta al 100% del salario lordo mensile. L'appellante sostiene tuttavia che la
tredicesima ammonta a fr. 1'750.80
anziché i fr. 1'898.60
accertati dal Pretore (appello, pag. 8 nel mezzo), in base a un calcolo sui
mesi e non sui giorni (cfr. allegato B all'appello). Secondo l'art.
12 cpv. 2 CCNL (edizione 1° gennaio 2002), dal settimo mese di lavoro il
collaboratore ha diritto, per un anno di lavoro incompleto, al pagamento della
quota parte della tredicesima (cfr. commentario alla CCNL ad art. 12, pag. 27).
Il Pretore ha suddiviso il salario lordo di fr. 3'300.- per 365 giorni, moltiplicato per i 210 giorni lavorativi
(sentenza impugnata, pag. 10 in fondo). Posto che la stessa convenuta ammette
che i giorni lavorativi sono 210 (appello, pag. 7 in fondo), mal si comprende la
portata della sua censura, tanto più che seguendo il suo calcolo si giungerebbe
a una tredicesima di fr. 1'925.- (fr. 9.16 al giorno invece di fr. 9.06
calcolati dal Pretore).
9. L'appellante sostiene altresì che il
dipendente ha ricevuto "fuori busta", vale a dire in nero, sei
mensilità e mezza di fr. 300.- ciascuna e che, quindi, tale importo dev'essere dedotto dalla spettanza del
lavoratore (appello, pag. 8). Se non che, l’invocazione in appello del proprio
comportamento illegale (mancata dichiarazione alle imposte e alle assicurazioni
sociali di una parte dello stipendio versato al dipendente) non giova all'appellante, poiché l'argomentazione non è stata fatta valere
davanti al primo giudice (cfr. conclusioni 5 dicembre 2006 e udienza di
discussione 26 gennaio 2006) ed è pertanto irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC).
10. La
convenuta afferma infine che dalle spettanze del lavoratore devono essere dedotti
fr. 42.- corrispondenti alla quota che il lavoratore era tenuto a versare all'ufficio di controllo ex art. 35 lett. g
CCNL (appello, pag. 8). La censura manca di consistenza già per il fatto che il
Pretore ha tenuto conto nel suo calcolo di tale deduzione (sentenza impugnata,
pag. 10 in fondo).
11. L'appello dev'essere pertanto respinto. Non si prelevano spese e tasse di
giustizia. La gratuità della procedura non dispensa per contro la parte soccombente
dal versare ripetibili alla controparte (art. 417 cpv. 1 lett. e CPC; DTF 115
Considerandi
II 42).
Per i quali motivi
richiamati gli art. 148 CPC;
dichiara e pronuncia:
1.
L'appello 1° febbraio 2007 di AP 1 è respinto.
2.
Non
si prelevano spese e tasse di giustizia nella procedura di appello. L'appellante verserà a controparte fr. 800.-
per ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Premesso che nella fattispecie il valore litigioso
calcolato secondo l’art. 51 LTF ammonta a fr. 4'122.10, contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale
unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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