Lexipedia

Decisione

12.2007.33

contratto di lavoro, pagamento di giorni di riposo non goduti e della tredicesima

9 luglio 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i restanti giorni non goduti per complessivi fr. 2'750.-. Egli ha poi dedotto dalle spettanze del lavoratore quanto già

versato dalla datrice di lavoro, ossia fr. 2'134.50. Quanto alla tredicesima, il primo giudice ha riconosciuto

all'istante fr. 1'898.60, reputando che alla durata dell'impiego alle dipendenze della AP 1 doveva

essere computata quella per il lavoro svolto alle dipendenze di __________,

poiché quest'ultima e il marito

erano gli unici azionisti di fatto della convenuta. Infine, il primo giudice ha

decurtato dall’importo dovuto all’istante anche fr. 42.-, pari ai versamenti

che il lavoratore era tenuto a fare all'ufficio di controllo giusta l'art. 35 lett. g cpv. 2 CCNL (sentenza impugnata, pag. 8 segg.).

4. L'appellante sostiene che il Pretore ha

erroneamente ritenuto la dichiarazione scritta del lavoratore 8 ottobre 2003 (doc.

rich. X-O inc. DI.2005.211) inefficace, poiché contraria all'art. 341 cpv. 1 CO. Essa afferma che tale dichiarazione è stata sottoscritta

"liberamente" dal lavoratore, come da lui stesso ammesso in sede di

interrogatorio formale (verbale 25 settembre 2006, pag. 5, risposta n. 26).

Egli non avrebbe, poi, dichiarato di "rinunciare" ad eventuali

pretese, bensì di essere stato "integralmente liquidato", ossia di

aver "ricevuto tutto quanto era in diritto di ricevere" (appello,

pag. 4 seg.).

4.1 Il

Pretore ha considerato la citata dichiarazione contraria all'art. 341 cpv. 1 CO,

poiché non comportava concessioni reciproche ed è avvenuta nel mese di ottobre

2003, ovvero entro un mese dalla fine del rapporto di lavoro (sentenza

impugnata, pag. 7). La dichiarazione in questione (doc. rich. X-O), formulata

dalla convenuta e sottoscritta dal lavoratore, menziona:

"Concerne:

fine rapporto di lavoro.

Egregio

signor AO 1, con la presente le comunichiamo la fine del rapporto di lavoro nei

nostri confronti, per i motivi a lei ben noti, con effetto immediato.

La firma

della presente vale come ricevuta di liquidazione, ed esclude ulteriori pretese

nei nostri confronti".

4.2 Come

spiegato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 7 nel mezzo), l'art. 341 cpv. 1 CO vieta al lavoratore di rinunciare ai crediti

risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo

durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, ritenuto

comunque che nella nozione di rinuncia ai sensi di questa norma non ricade

l'accordo tra le parti contrattuali, nella misura in cui esso comporti delle

concessioni reciproche ed assuma pertanto il carattere di una vera e propria transazione

(DTF 110 II 171; RtiD II-2005 54c pag. 747). L'appellante non contesta che nel presente caso, come accertato dal

primo giudice (sentenza impugnata, pag. 7 seg.), non vi siano state concessioni

da parte della datrice di lavoro contestuali alla sottoscrizione della

dichiarazione in questione. Occorre tuttavia esaminare se la dichiarazione

equivalga a una rinuncia ai sensi dell'art. 341 cpv. 1 CO. Secondo dottrina e giurisprudenza, una

dichiarazione del lavoratore secondo la quale egli conferma di aver ricevuto il

dovuto dal datore di lavoro e che esclude di possedere contro lo stesso altre

pretese ("Saldoquittung", "Schlussquittung")

rientra nel campo di applicazione della norma testé citata e, quindi, è da

ritenersi inefficace (Staehelin/Vischer,

Zürcher Kommentar 1996, n. 14 ad art. 341 CO con riferimenti; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, 6ª

edizione, pag. 891, n. 6 ad art. 341 CO). Quanto alla tesi dell'appellante, secondo la quale la

dichiarazione in questione è un "Erlassvertrag", il rinvio al

Basler Kommentar (Rehbinder/Portmann,

n. 4 ad art. 341 CO) non le è di aiuto. Invero, in tale passaggio gli autori

hanno spiegato che la rinuncia a far valere le proprie pretese non è un atto

unilaterale, bensì un "Erlassvertrag" e che un simile

contratto può consistere, a determinate condizioni, anche in una "Saldoquittung".

Non è tuttavia detto che un simile contratto sfugga al campo di applicazione

dell'art. 341 cpv. 1 CO, tanto

che gli stessi autori menzionano una sentenza del Tribunale federale nella

quale, per l'appunto, era stato

ritenuto che un simile contratto violava tale norma (DTF 110 II 168).

4.3 L'appellante sostiene infine che la

dichiarazione è stata sottoscritta dall'istante "liberamente". Ciò non le giova, visto che la

dichiarazione non comportava concessioni reciproche. Per tacere del fatto che,

come d'altra parte riferito

dalla stessa convenuta, durante l'interrogatorio formale l'istante ha

sostenuto di aver "firmato un foglio, senza

leggerlo, poiché avevo bisogno dei soldi". Con l'art. 341 cpv. 1 CO il legislatore ha voluto proprio prendere in

considerazione il fatto che il lavoratore si trova in un rapporto di dipendenza

e che egli è spesso la parte economica più debole (DTF 105 II 41). Si aggiunga,

per completezza, che la risposta testé citata non sembra riferirsi alla

dichiarazione in questione, bensì ad una ricevuta inerente alla busta paga per

il mese di settembre 2003 (cfr. domanda n. 26). Circa la dichiarazione, invece,

l'istante ha affermato di

averla firmata senza leggerla e che "il signor __________ mi ha detto che

se non l'avessi firmato, non mi

avrebbe dato i soldi" (risposta n. 33). Tale circostanza rafforza in ogni

caso quanto appena spiegato. Ne consegue che la rinuncia 8 ottobre 2003 è

inefficace e che l’appello è al riguardo sprovvisto di buon fondamento.

5. Secondo l'appellante, l'istante ha comunque fatto valere le sue

pretese in violazione al principio della buona fede, poiché presentate dopo

oltre due anni dal termine del rapporto di lavoro (appello, pag. 6 in alto). La

censura non può essere condivisa. Invero, sia giurisprudenza che dottrina sono

unanimi nel ritenere che, in genere, dal semplice decorso del tempo non può

risultare né una rinuncia a far valere le proprie pretese né un abuso di

diritto (DTF 126 III 337; Streiff/Von

Kaenel, op. cit., pag. 882, n. 4 ad art. 341 CO; Vischer, Der Arbeitsvertrag, Basilea 2005, 3ª edizione, pag.

289; Rehbinder/Portmann, op.

cit., n. 1 ad art. 341 CO).

6. La convenuta

contesta in ogni caso gli accertamenti del Pretore circa l'ammontare delle

pretese vantate dall'istante. Come spiegato dal Pretore, l'onere

della prova per il diritto a giorni di vacanza e di riposo in funzione della

durata del rapporto di lavoro incombe al lavoratore, quello circa

l'effettuazione o meno di questi giorni di libero da parte del lavoratore

incombe al datore di lavoro che meglio di ogni altro può esserne al corrente,

disponendo - o almeno dovendo disporre - di tutta una serie di mezzi di

controllo (NRCP 2004 pag. 421; con puntuale conferma di questa ripartizione

dell'onere della prova in DTF 128 III 274). Il principio è del resto sancito

dall'art. 21 cpv. 3 CCNL, secondo il quale se il datore di lavoro non adempie

all'obbligo di registrare l'orario di lavoro effettivo ed i riposi verrà

ammesso come prova, in caso di controversia, il controllo effettuato dal

lavoratore.

7. In

primo luogo, l'appellante sostiene che, per quanto concerne le pretese per

vacanze, giorni festivi e di riposo non goduti, il primo giudice si è basato

sulla tabella Excel firmata dall'appellato (doc. rich. VIII-F/G/I/L, inc.

DI.2005.211) e allestita dalla DAS o dal sindacato, senza confrontarla con le altre

risultanze istruttorie, segnatamente le tabelle allestite manualmente dal

lavoratore medesimo e dalla di lui moglie, né con la scheda di salario che

riporterebbe dei dati ben diversi da quelli di cui alla tabella Excel (appello,

pag. 7). In particolare, l'appellante afferma che mentre la tabella Excel

indica 190 giorni lavorativi, di cui 24.5 liberi, dal quaderno salari risulta

che i giorni lavorativi sono 195, mentre quelli reali risultanti dal confronto

con le schede di salario sono 210, in quanto vanno aggiunti 15 giorni retribuiti

(appello, pag. 7). Secondo l'appellante, i giorni da indennizzare sono pertanto

15 in meno rispetti a quelli calcolati dal Pretore, ossia 8.21 giorni. Il primo

giudice ha accertato che i giorni lavorativi sono stati 210 (dal 12 marzo al 7

ottobre), vale a dire quelli ammessi in appello dalla convenuta. Egli ha poi

accertato, sulla scorta dei rapporti di lavoro (doc. rich. X-T, pag. 9 segg., inc.

DI.2005.211), che il lavoratore aveva effettuato 35 giorni di riposo. Non emerge

dagli atti che egli abbia beneficiato di ulteriori 15 giorni di riposo

retribuiti e un confronto tra quanto indicato nella scheda salari (doc. 1, pag.

2: 195 giorni lavorativi), peraltro non sottoscritta dal dipendente, con la

durata del rapporto di lavoro (210 giorni: dal 12 marzo al 7 ottobre) non è sufficiente

ad inficiare quanto indicato nei rapporti di lavoro testé citati. Non va

dimenticato che, come detto (sopra, consid. 6), l'onere della

prova sull'esecuzione dei

giorni di libero incombe al datore di lavoro, non al lavoratore.

8. Per

quanto concerne la tredicesima, la convenuta ammette che, come calcolato dal

Pretore, essa ammonta al 100% del salario lordo mensile. L'appellante sostiene tuttavia che la

tredicesima ammonta a fr. 1'750.80

anziché i fr. 1'898.60

accertati dal Pretore (appello, pag. 8 nel mezzo), in base a un calcolo sui

mesi e non sui giorni (cfr. allegato B all'appello). Secondo l'art.

12 cpv. 2 CCNL (edizione 1° gennaio 2002), dal settimo mese di lavoro il

collaboratore ha diritto, per un anno di lavoro incompleto, al pagamento della

quota parte della tredicesima (cfr. commentario alla CCNL ad art. 12, pag. 27).

Il Pretore ha suddiviso il salario lordo di fr. 3'300.- per 365 giorni, moltiplicato per i 210 giorni lavorativi

(sentenza impugnata, pag. 10 in fondo). Posto che la stessa convenuta ammette

che i giorni lavorativi sono 210 (appello, pag. 7 in fondo), mal si comprende la

portata della sua censura, tanto più che seguendo il suo calcolo si giungerebbe

a una tredicesima di fr. 1'925.- (fr. 9.16 al giorno invece di fr. 9.06

calcolati dal Pretore).

9. L'appellante sostiene altresì che il

dipendente ha ricevuto "fuori busta", vale a dire in nero, sei

mensilità e mezza di fr. 300.- ciascuna e che, quindi, tale importo dev'essere dedotto dalla spettanza del

lavoratore (appello, pag. 8). Se non che, l’invocazione in appello del proprio

comportamento illegale (mancata dichiarazione alle imposte e alle assicurazioni

sociali di una parte dello stipendio versato al dipendente) non giova all'appellante, poiché l'argomentazione non è stata fatta valere

davanti al primo giudice (cfr. conclusioni 5 dicembre 2006 e udienza di

discussione 26 gennaio 2006) ed è pertanto irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett.

b CPC).

10. La

convenuta afferma infine che dalle spettanze del lavoratore devono essere dedotti

fr. 42.- corrispondenti alla quota che il lavoratore era tenuto a versare all'ufficio di controllo ex art. 35 lett. g

CCNL (appello, pag. 8). La censura manca di consistenza già per il fatto che il

Pretore ha tenuto conto nel suo calcolo di tale deduzione (sentenza impugnata,

pag. 10 in fondo).

11. L'appello dev'essere pertanto respinto. Non si prelevano spese e tasse di

giustizia. La gratuità della procedura non dispensa per contro la parte soccombente

dal versare ripetibili alla controparte (art. 417 cpv. 1 lett. e CPC; DTF 115

Considerandi

II 42).

Per i quali motivi

richiamati gli art. 148 CPC;

dichiara e pronuncia:

1.

L'appello 1° febbraio 2007 di AP 1 è respinto.

2.

Non

si prelevano spese e tasse di giustizia nella procedura di appello. L'appellante verserà a controparte fr. 800.-

per ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Premesso che nella fattispecie il valore litigioso

calcolato secondo l’art. 51 LTF ammonta a fr. 4'122.10, contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale

unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster