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Decisione

12.2007.36

Contratto di assicurazione, prescrizione delle pretese, non abuso di diritto della compagnia assicuratrice

7 settembre 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. AP 1

ha in seguito presentato alla medesima Pretura una petizione 26 aprile 2004 con

la quale ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 41'433.80 oltre

interessi dal 1° settembre 2000 quale indennizzo assicurativo per il furto e di

fr. 1'526.40 oltre interessi dal 6 maggio 2003 per spese legali causate dalla

convenuta.AO 1 si è opposta alla petizione nella risposta del 20 luglio 2004,

adducendo in sostanza che il furto sarebbe stato simulato o che perlomeno il

danno sarebbe stato gonfiato dall’assicurato e che in ogni modo la pretesa era

prescritta. Nella replica del 13 settembre 2004 l’attore ha contestato la

prescrizione, sostenendo che il relativo termine decorreva dall’esigibilità

della pretesa e non dal momento del furto. Con la duplica la convenuta si è

confermata nelle proprie argomentazioni. Esperita l’istruttoria, le parti hanno

rinunciato a comparire per il dibattimento finale, rimettendosi al contenuto

dei rispettivi memoriali conclusivi, nei quali hanno ribadito le proprie

domande di giudizio.

C. Statuendo

il 12 gennaio 2007, il Segretario assessore ha respinto la petizione per

intervenuta prescrizione della pretesa e ha posto la tassa di giustizia di fr.

800.- e le spese a carico dell’attore, condannato inoltre a rifondere alla

convenuta fr. 3'500.- per ripetibili.

D. AP 1

è insorto contro il giudizio di prima sede con atto di appello del 5 febbraio

2007, nel quale chiede che in riforma della sentenza impugnata la petizione sia

integralmente accolta, con protesta di spese e ripetibili. La compagnia di

assicurazione, dal canto suo, propone nelle osservazioni del 7 marzo 2007 di

respingere l’appello e di confermare il giudizio di prima istanza, con protesta

di spese e ripetibili.

E considerato

Considerandi

1.

Nella

fattispecie il Segretario assessore ha respinto la petizione, ritenendo

prescritta la pretesa dell’attore. Egli ha rilevato che il momento

dell’esigibilità del credito non è decisivo per la prescrizione della pretesa

assicurativa, poiché giusta l’art. 28 delle Condizioni generali di

assicurazione (in seguito CGA) applicabili, le pretese derivanti dal contratto

di assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata

l’obbligazione, conformemente all’art. 46 LCA. In assenza di atti interruttivi

della prescrizione, il Segretario assessore ha pertanto constatato l’intervenuta

prescrizione della pretesa assicurativa e ha respinto la petizione.

2.

L’appellante

contesta la conclusione alla quale è giunto il Segretario assessore. Egli

sostiene che il termine di prescrizione non è ancora giunto a scadenza, visto

che l’esigibilità convenzionale delle pretese si è verificata solo dopo la

chiusura della procedura penale, terminata il 26 marzo 2003. L’attore afferma

che le parti hanno derogato, con la sottoscrizione delle CGA, al sistema legale

dell’art. 46 LCA, poiché l’art. 25 CGA prevede l’inesigibilità del credito

fintanto che sussistono dubbi sulla facoltà di riscuotere il pagamento e se in

seguito al sinistro viene condotta un’inchiesta di polizia o un’istruttoria

penale e la procedura contro lo stipulante non è terminata (doc. B). Ne deriva,

prosegue l’appellante, che il termine di prescrizione non ha potuto prendere

avvio prima del 26 marzo 2003, data della sentenza assolutoria della Pretura

penale.

3.

Giusta

l’art. 46 LCA i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono

dopo due anni dal fatto su cui è fondata l’obbligazione. La norma è applicabile

sia ai crediti dell’assicuratore nei confronti dello stipulante, sia ai crediti

di quest’ultimo nei confronti dell’assicuratore, in particolare per quel che

concerne le prestazioni assicurative. Determinante è in ogni caso che il

credito si fondi sul contratto di assicurazione e non solo che sia in un

rapporto di correlazione con lo stesso (Graber, in: Basler

Kommentar VVG, Basel 2001, n. 3 ad art. 46 LCA). In deroga a quanto prescrive

l’art. 130 cpv. 1 CO, il termine di prescrizione nell’ambito del contratto di

assicurazione inizia a decorrere non con l’esigibilità del credito, ma già dal

momento in cui si verifica il fatto su cui è fondata l’obbligazione (Graber, op.

cit., n. 5 ad art. 46). Per quanto riguarda invece la durata del termine, in

particolare la sospensione e l’interruzione della prescrizione, il diritto

assicurativo rinvia alle norme generali degli art. 132 a 142 CO (Graber, op.

cit., n. 22 ad art. 46).

4.

Non

è qui contestato che il credito in esame si fonda direttamente sul contratto

assicurativo agli atti (doc. B). Come ammette del resto l’appellante, la regola

generale dell’art. 130 cpv. 1 CO, secondo la quale la prescrizione comincia quando

il credito è esigibile, non si applica alle pretese fondate sul contratto di

assicurazione, per le quali è decisivo l’art. 46 LCA (DTF 127 III 268, 272). Né

si ravvisa in concreto una deroga convenzionale all’art. 46 LCA, contrariamente

a quanto ritiene l’attore. L’art. 25 CGA, infatti, disciplina l’esigibilità

della pretesa assicurativa e nulla dice sulla prescrizione, regolata invece dall’art.

28.

CGA. Quest’ultima norma prescrive che le “pretese derivanti dal contratto di

assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata

l’obbligazione”. Lungi dal derogare all’art. 46 LCA, quindi, l’art. 28 CGA ne

riprende il testo come norma contrattuale. Il termine di prescrizione è dunque

iniziato a decorrere il 30 agosto 2000, data alla quale è avvenuto il furto

assicurato, ed è giunto a scadenza il 31 agosto 2002.

5.

Secondo

l’appellante l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è

costitutiva di abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC, avendo la

compagnia di assicurazione procrastinato il pagamento di quanto dovuto, avviato

una procedura penale infondata nei confronti dell’assicurato e fatto credere a

quest’ultimo che la pratica veniva esaminata con la continua richiesta di nuova

documentazione. A torto. L’assicurato ha inviato alla compagnia di

assicurazione il formulario di annuncio del sinistro verosimilmente nel

settembre 2000 (doc. D) e ha sollecitato più volte l’evasione della pratica

nella prima metà del 2001 (doc. G, H, I, E) ottenendo risposte interlocutorie

(doc. F, J, K). Anche se si ammettesse che con le reiterate lettere di

richiesta di nuova documentazione la convenuta abbia indotto l’attore a credere

che stesse esaminando l’entità del danno, non si può oggettivamente ritenere

che tale comportamento lo abbia indotto a non interrompere la prescrizione nel

termine di legge. La convenuta ha sporto il 23 maggio 2001 denuncia penale al

Ministero pubblico per il reato di tentata truffa contro l’assicurato (doc. L),

che è stato interrogato presso il Commissariato della Polizia cantonale il 28

settembre 2001 in relazione a tale denuncia (allegato 10 al rapporto 19 ottobre

2001, incarto richiamato dal Ministero pubblico DAP 2939/2002). Al più tardi il

28.

settembre 2001, dunque, l’attore ha saputo che la controparte metteva in

dubbio la sua pretesa fondata sul contratto di assicurazione. Dalla data del

furto erano allora trascorsi 13 mesi e rimanevano ancora 11 mesi prima della

scadenza del termine di prescrizione di cui all’art. 46 LCA. In questi 11 mesi l’assicurato

avrebbe potuto interrompere la prescrizione con uno degli atti previsti

dall’art. 135 CO, ciò che non risulta avere fatto. L’attore ha avviato un’azione

giudiziaria solo il 2 luglio 2003 (inc. OA.2003.709), ben oltre la scadenza del

termine di prescrizione, intervenuta il 1° settembre 2002. Ne deriva che

l’appello, infondato, deve essere respinto.

6.

La

tassa di giustizia e le spese, calcolate su un valore litigioso di fr.

42'960.20, seguono l’integrale soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC), che

rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili di appello.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello

5.

febbraio 2007 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 450.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

500.

-

già

anticipato dall’appellante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alla convenuta fr. 1'800.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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