12.2007.36
Contratto di assicurazione, prescrizione delle pretese, non abuso di diritto della compagnia assicuratrice
7 settembre 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2007.36
Data decisione, Autorità:
07.09.2007, IICCA
Titolo:
Contratto di assicurazione, prescrizione delle pretese, non abuso di diritto della compagnia assicuratrice
ABUSO DI DIRITTO
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
PRESCRIZIONE
art. 2 cpv. 2 CC
art. 135 CO
art. 46 LCA
Incarto n.
12.2007.36
Lugano
7 settembre
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.41
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 26
aprile 2004 da
AP 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
1
in
materia di contratto di assicurazione, con cui l’attore ha chiesto la condanna
della convenuta al pagamento di fr. 41'433.80 oltre interessi al 5% dal 1°
settembre 2000 e di fr. 1'526.40 oltre interessi al 5% dal 6 maggio 2003,
domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Segretario assessore ha
respinto con sentenza 12 gennaio 2007;
appellante
l’attore con atto di appello del 5 febbraio 2007, con cui chiede la riforma del
giudizio di prima sede nel senso di accogliere la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
la convenuta, con le proprie osservazioni del 7 marzo 2007, postula la
reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AP
1, titolare del Garage T__________ a __________, ha concluso l’11 febbraio 1999
con AO 1 (in seguito: compagnia di assicurazione) un contratto di assicurazione
privata “commerciale” contro i rischi di incendio, furto con scasso, rapina e
danni da acqua, per il periodo dal 1° agosto 1998 al 1° agosto 2003 (doc. B).
Nella notte tra il 29 e il 30 agosto 2000, mentre AP 1 si trovava in vacanza
all’estero, si sarebbe verificato un furto con scasso nel Garage. AP 1 ha
sporto denuncia penale contro ignoti il 2 settembre 2000, lamentando la
scomparsa di “un computer, una stampante, un telefono, due sterei Pioneer, 4
cerchi in lega BMW M3 con pneumatici, 4 cerchi in lega Audi S3 con pneumatici,
4 cerchi in lega BMW 325 con pneumatici, vari pneumatici nuovi, un telefono
natel Nokia 8210, denaro contante fr. 3'000.-, materiale vario di ricambio per
automobili come da lista allegata, per un valore totale di fr. 49'938.-“, costituendosi
parte civile (doc. C). In data imprecisata AP 1 ha inviato alla compagnia
assicuratrice l’avviso di sinistro per furto con scasso e rapina, in cui
elencava il materiale rubato, cifrando il danno a fr. 53'111.80 (doc. D). AO 1
ha incaricato il 20 aprile 2001 un’agenzia investigativa di indagare sul caso e
nel maggio 2001 ha denunciato AP 1 all’autorità penale per i reati di tentata
truffa e falsità in documenti. Il procedimento penale si è concluso con la
sentenza del 26 marzo 2003, con la quale il giudice della Pretura penale ha
prosciolto AP 1 da ogni imputazione (doc. L, M). Con petizione 2 luglio 2003 AP
1 ha convenuto in giudizio davanti alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord G__________, P__________, chiedendone la condanna al versamento
di fr. 42'960.20 a titolo di risarcimento per il furto subito e delle spese
sopportate nella procedura penale. Il Pretore ha dichiarato irricevibile la
petizione con giudizio 20 febbraio 2004, per mancanza del presupposto
processuale della legittimazione passiva (inc. OA.2003.70).
Fatti
B. AP 1
ha in seguito presentato alla medesima Pretura una petizione 26 aprile 2004 con
la quale ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 41'433.80 oltre
interessi dal 1° settembre 2000 quale indennizzo assicurativo per il furto e di
fr. 1'526.40 oltre interessi dal 6 maggio 2003 per spese legali causate dalla
convenuta.AO 1 si è opposta alla petizione nella risposta del 20 luglio 2004,
adducendo in sostanza che il furto sarebbe stato simulato o che perlomeno il
danno sarebbe stato gonfiato dall’assicurato e che in ogni modo la pretesa era
prescritta. Nella replica del 13 settembre 2004 l’attore ha contestato la
prescrizione, sostenendo che il relativo termine decorreva dall’esigibilità
della pretesa e non dal momento del furto. Con la duplica la convenuta si è
confermata nelle proprie argomentazioni. Esperita l’istruttoria, le parti hanno
rinunciato a comparire per il dibattimento finale, rimettendosi al contenuto
dei rispettivi memoriali conclusivi, nei quali hanno ribadito le proprie
domande di giudizio.
C. Statuendo
il 12 gennaio 2007, il Segretario assessore ha respinto la petizione per
intervenuta prescrizione della pretesa e ha posto la tassa di giustizia di fr.
800.- e le spese a carico dell’attore, condannato inoltre a rifondere alla
convenuta fr. 3'500.- per ripetibili.
D. AP 1
è insorto contro il giudizio di prima sede con atto di appello del 5 febbraio
2007, nel quale chiede che in riforma della sentenza impugnata la petizione sia
integralmente accolta, con protesta di spese e ripetibili. La compagnia di
assicurazione, dal canto suo, propone nelle osservazioni del 7 marzo 2007 di
respingere l’appello e di confermare il giudizio di prima istanza, con protesta
di spese e ripetibili.
E considerato
Considerandi
1.
Nella
fattispecie il Segretario assessore ha respinto la petizione, ritenendo
prescritta la pretesa dell’attore. Egli ha rilevato che il momento
dell’esigibilità del credito non è decisivo per la prescrizione della pretesa
assicurativa, poiché giusta l’art. 28 delle Condizioni generali di
assicurazione (in seguito CGA) applicabili, le pretese derivanti dal contratto
di assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata
l’obbligazione, conformemente all’art. 46 LCA. In assenza di atti interruttivi
della prescrizione, il Segretario assessore ha pertanto constatato l’intervenuta
prescrizione della pretesa assicurativa e ha respinto la petizione.
2.
L’appellante
contesta la conclusione alla quale è giunto il Segretario assessore. Egli
sostiene che il termine di prescrizione non è ancora giunto a scadenza, visto
che l’esigibilità convenzionale delle pretese si è verificata solo dopo la
chiusura della procedura penale, terminata il 26 marzo 2003. L’attore afferma
che le parti hanno derogato, con la sottoscrizione delle CGA, al sistema legale
dell’art. 46 LCA, poiché l’art. 25 CGA prevede l’inesigibilità del credito
fintanto che sussistono dubbi sulla facoltà di riscuotere il pagamento e se in
seguito al sinistro viene condotta un’inchiesta di polizia o un’istruttoria
penale e la procedura contro lo stipulante non è terminata (doc. B). Ne deriva,
prosegue l’appellante, che il termine di prescrizione non ha potuto prendere
avvio prima del 26 marzo 2003, data della sentenza assolutoria della Pretura
penale.
3.
Giusta
l’art. 46 LCA i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono
dopo due anni dal fatto su cui è fondata l’obbligazione. La norma è applicabile
sia ai crediti dell’assicuratore nei confronti dello stipulante, sia ai crediti
di quest’ultimo nei confronti dell’assicuratore, in particolare per quel che
concerne le prestazioni assicurative. Determinante è in ogni caso che il
credito si fondi sul contratto di assicurazione e non solo che sia in un
rapporto di correlazione con lo stesso (Graber, in: Basler
Kommentar VVG, Basel 2001, n. 3 ad art. 46 LCA). In deroga a quanto prescrive
l’art. 130 cpv. 1 CO, il termine di prescrizione nell’ambito del contratto di
assicurazione inizia a decorrere non con l’esigibilità del credito, ma già dal
momento in cui si verifica il fatto su cui è fondata l’obbligazione (Graber, op.
cit., n. 5 ad art. 46). Per quanto riguarda invece la durata del termine, in
particolare la sospensione e l’interruzione della prescrizione, il diritto
assicurativo rinvia alle norme generali degli art. 132 a 142 CO (Graber, op.
cit., n. 22 ad art. 46).
4.
Non
è qui contestato che il credito in esame si fonda direttamente sul contratto
assicurativo agli atti (doc. B). Come ammette del resto l’appellante, la regola
generale dell’art. 130 cpv. 1 CO, secondo la quale la prescrizione comincia quando
il credito è esigibile, non si applica alle pretese fondate sul contratto di
assicurazione, per le quali è decisivo l’art. 46 LCA (DTF 127 III 268, 272). Né
si ravvisa in concreto una deroga convenzionale all’art. 46 LCA, contrariamente
a quanto ritiene l’attore. L’art. 25 CGA, infatti, disciplina l’esigibilità
della pretesa assicurativa e nulla dice sulla prescrizione, regolata invece dall’art.
28.
CGA. Quest’ultima norma prescrive che le “pretese derivanti dal contratto di
assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata
l’obbligazione”. Lungi dal derogare all’art. 46 LCA, quindi, l’art. 28 CGA ne
riprende il testo come norma contrattuale. Il termine di prescrizione è dunque
iniziato a decorrere il 30 agosto 2000, data alla quale è avvenuto il furto
assicurato, ed è giunto a scadenza il 31 agosto 2002.
5.
Secondo
l’appellante l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è
costitutiva di abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC, avendo la
compagnia di assicurazione procrastinato il pagamento di quanto dovuto, avviato
una procedura penale infondata nei confronti dell’assicurato e fatto credere a
quest’ultimo che la pratica veniva esaminata con la continua richiesta di nuova
documentazione. A torto. L’assicurato ha inviato alla compagnia di
assicurazione il formulario di annuncio del sinistro verosimilmente nel
settembre 2000 (doc. D) e ha sollecitato più volte l’evasione della pratica
nella prima metà del 2001 (doc. G, H, I, E) ottenendo risposte interlocutorie
(doc. F, J, K). Anche se si ammettesse che con le reiterate lettere di
richiesta di nuova documentazione la convenuta abbia indotto l’attore a credere
che stesse esaminando l’entità del danno, non si può oggettivamente ritenere
che tale comportamento lo abbia indotto a non interrompere la prescrizione nel
termine di legge. La convenuta ha sporto il 23 maggio 2001 denuncia penale al
Ministero pubblico per il reato di tentata truffa contro l’assicurato (doc. L),
che è stato interrogato presso il Commissariato della Polizia cantonale il 28
settembre 2001 in relazione a tale denuncia (allegato 10 al rapporto 19 ottobre
2001, incarto richiamato dal Ministero pubblico DAP 2939/2002). Al più tardi il
28.
settembre 2001, dunque, l’attore ha saputo che la controparte metteva in
dubbio la sua pretesa fondata sul contratto di assicurazione. Dalla data del
furto erano allora trascorsi 13 mesi e rimanevano ancora 11 mesi prima della
scadenza del termine di prescrizione di cui all’art. 46 LCA. In questi 11 mesi l’assicurato
avrebbe potuto interrompere la prescrizione con uno degli atti previsti
dall’art. 135 CO, ciò che non risulta avere fatto. L’attore ha avviato un’azione
giudiziaria solo il 2 luglio 2003 (inc. OA.2003.709), ben oltre la scadenza del
termine di prescrizione, intervenuta il 1° settembre 2002. Ne deriva che
l’appello, infondato, deve essere respinto.
6.
La
tassa di giustizia e le spese, calcolate su un valore litigioso di fr.
42'960.20, seguono l’integrale soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC), che
rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili di appello.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello
5.
febbraio 2007 di AP 1 è respinto.
2.
Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
500.
-
già
anticipato dall’appellante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla convenuta fr. 1'800.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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