12.2007.40
Contratto di lavoro: stipendio durante assenza per malattia, valore di prova di un certificato medico
7 febbraio 2008Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2007.40
Data decisione, Autorità:
07.02.2008, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro: stipendio durante assenza per malattia, valore di prova di un certificato medico
CERTIFICATO
PROVA O PROVE
SALARIO
STIPENDIO
324a CO
Incarto n.
12.2007.40
Lugano
7 febbraio
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause - inc. n. DI.2005.109
e n. DI.2005.162 della Pretura della giurisdizione di Locarno Città - promossa
con istanze 23 giugno 2005 e 7 settembre 2005 da
AO 1
rappr. dall’RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 1
in
materia di contratto di lavoro, con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di “fr. 7'454.- salario aprile e maggio 2005, indennità perdita di salario a
seguito di malattia maggio e giugno 2005” (istanza 23 giugno 2005) e di “fr. 11'181.- per
salario giugno, luglio, agosto 2005” (istanza 7 settembre 2005), specificati in sede di discussione
orale in complessivi fr. 13'290.-, salvo adeguamenti a
causa del persistere della malattia, e fissati in sede di conclusioni a
complessivi fr. 27'311.- netti oltre interessi al 5% “dal momento in cui le
varie spettanze dovute sono maturate”;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione di entrambe le istanze
e che il Segretario assessore con sentenza 26 gennaio 2007 ha parzialmente
accolto, condannando la convenuta a versare all’istante fr. 23'456.60
oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2005;
appellante
la convenuta che con atto di appello 8 febbraio 2007 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere le istanze
limitatamente a complessivi fr. 2'395.25 (stipendio aprile 2005 e dal 1° all’8
maggio 2005, dedotta la penale prevista dall’art. 377d CO) oltre interessi al
5% dal 15 novembre 2005, con protesta di ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’istante nelle sue osservazioni 23 febbraio 2007 propone di respingere l’appello,
pure con protesta di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AP 1, __________ (ora __________),
ha assunto dal 15 marzo 2004 AO 1 in qualità di agente di sicurezza ausiliario
a ore (doc. A). Il contratto prevedeva che la durata del lavoro era da
concordare tra le parti settimanalmente/mensilmente, con garanzia per il
lavoratore di almeno 45 ore mensili (clausola n. 2), che il salario era di fr.
22.- netti all’ora, una volta dedotta, tra le altre cose, una percentuale dello
0.62% quale assicurazione malattia (allegato 1). Nel contratto, poi, era
prevista una clausola riguardante lo stipendio in caso di impedimento al lavoro
a causa di malattia (n. 7).
Fatti
B. A seguito di una
discussione tra AO 1 e __________, amministratore unico della datrice di
lavoro, sulle vacanze che il lavoratore avrebbe voluto godere dal 9 maggio 2005
e che invece la datrice di lavoro non voleva concedergli, l’8 maggio 2005 il
lavoratore ha inviato un messaggio telefonico a __________ comunicandogli, in
sintesi, che in ottemperanza ai suoi doveri contrattuali l’indomani non vi
sarebbe stata, da parte sua, alcuna “interruzione di servizio”, di modo che non
vi era motivo di non provvedere al versamento del suo stipendio e lo pregava di
comunicargli il programma lavorativo così da potersi organizzare. Il giorno
successivo il lavoratore ha comunicato telefonicamente alla datrice di lavoro
la propria inabilità lavorativa totale per malattia. Recatosi dal medico dott. __________
(audizione 8 marzo 2006 teste dott. __________ , pag. 1), egli ha quindi
inviato alla datrice di lavoro un certificato medico che attestava tale sua
incapacità (doc. D e 3), confermata anche dal certificato 9 maggio 2005 dello
psicologo __________ e dai suoi successivi attestati mensili, dai quali è
risultata un’inabilità lavorativa totale fino al dicembre 2005 (doc. F, pag. 2
segg., L, M e N) e del 70% dal 1° gennaio 2006 fino al 31 maggio 2006 (doc. O -
S), allorquando il lavoratore è risultato essere nuovamente abile al 100% (doc.
T).
C. L’11 maggio 2005 la
datrice di lavoro, preso atto del certificato medico inviatole, ha chiesto al
lavoratore di volersi sottoporre a una visita, il 13 maggio successivo, da
parte del dott. __________, onde verificare il suo stato di salute, pena la
nullità del certificato a lei notificato (doc. 3). Il 18 maggio successivo la
datrice di lavoro ha sollecitato l’incontro testé citato, chiedendo inoltre la
consegna del tesserino di porto d’arma e del permesso cantonale per svolgere le
attività di sicurezza “momentaneamente sospesi vista la natura della sua
malattia” (doc. H). Copia di tale lettera è stata inviata dalla datrice di
lavoro alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione. Tali documenti sono stati
consegnati dal lavoratore il giorno successivo (doc. H). Il 31 maggio 2005 l’ufficio
testé citato ha comunicato alla datrice di lavoro di aver annullato l’autorizzazione
rilasciata a AO 1 per lo svolgimento di attività private di investigazione e
sorveglianza, nonché il permesso di porto d’armi (doc. G). L’11 giugno 2005 l’RA
2, in rappresentanza del lavoratore, ha chiesto alla datrice di lavoro la
trasmissione di un “conteggio di liquidazione” e il relativo pagamento,
considerato che “con il 31 maggio 2005 i rapporti di lavoro tra le parti sono
terminati” (doc. 1).
D. Con istanza 23 giugno
2005 AO 1 si è rivolto alla Pretura di Locarno Città per chiedere la condanna
di AP 1 al pagamento di “fr. 7'454.- salario aprile e
maggio 2005, indennità perdita di salario a seguito di malattia maggio e giugno
2005” (inc. n. DI.2005.109). Il 7 settembre 2005 egli ha inoltre chiesto la
condanna al pagamento di fr. 11'181.- “per salario
giugno, luglio, agosto 2005” (inc. n. DI.2005.162). All’udienza di discussione
il Segretario assessore ha ordinato la congiunzione delle due azioni. L’istante
ha spiegato che la sua pretesa ammonta a fr. 2'215.-
netti per lo stipendio di aprile 2005, a fr. 750.- per i primi otto giorni del
mese di maggio 2005 e a fr. 10'325.- quale indennità
per malattia (ovvero fr. 11'075.- ./. fr. 750.-), per
complessivi fr. 13'290.-, salvo modifiche a seguito del
protrarsi della stessa. Alla medesima si è opposta la convenuta. Esperita l’istruttoria,
le parti hanno rinunciato alla discussione finale. L’istante ha prodotto un
memoriale scritto nel quale ha aumentato la sua pretesa a complessivi fr. 27'311.- netti per lo stipendio di aprile 2005 e dei primi otto
giorni di maggio 2005, così come per indennità di malattia dal restante mese di
maggio 2005 fino al maggio 2006 (totale fino al dicembre 2005 compreso e del
70% dal gennaio al maggio 2006), ovvero fino al momento di cessazione dell’inabilità
lavorativa, oltre interessi al 5% “dal momento in cui le varie
spettanze dovute sono maturate”. Nel proprio allegato conclusivo la
convenuta ha invece confermato la propria posizione. Con sentenza 26 gennaio
2007 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha accolto
parzialmente le istanze, condannando la convenuta al pagamento di complessivi
fr. 23'456.60 oltre interessi al 5%
dal 15 novembre 2005.
E. Con appello 8
febbraio 2007 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere le istanze limitatamente
a complessivi fr. 2'395.25 (stipendio aprile 2005 e dal 1° all’8 maggio 2005,
dedotta la penale prevista dall’art. 377d CO) oltre interessi al 5% dal 15
novembre 2005. Con osservazioni 23 febbraio 2007 l’istante propone di
respingere il gravame.
Considerato
in diritto: 1. Il Segretario assessore ha dapprima accertato che l’istante aveva lavorato fino all’8 maggio 2005 e che la convenuta non ha
contestato di dover versare lo stipendio di aprile 2005
e dei primi otto giorni di maggio 2005. Sulla scorta del carteggio processuale
egli ha tuttavia quantificato il salario di aprile 2005 in fr. 2'211.- netti
(anziché i fr. 2'215.- richiesti) e dei primi otto giorni di maggio 2005 in fr.
737.- (invece dei fr. 750.- domandati). Quanto alle indennità per malattia dal
9 maggio 2005 al 31 maggio 2006, contestate integralmente dalla convenuta, il
primo giudice ha dapprima rilevato che la lettera 11 giugno 2005 (doc. 1;
sopra, lett. C) dell’RA 2 non poteva essere intesa quale disdetta o rescissione
consensuale del contratto di lavoro. Il Segretario assessore ha poi escluso che
il lavoratore avesse abbandonato ingiustamente l’impiego, dato che aveva
motivato la sua assenza per malattia sulla scorta dei certificati medici del
dott. __________ e dello psicologo __________. Quanto alle indennità per
malattia, il primo giudice ha accertato che per le prime quattro settimane di
malattia la convenuta doveva versare al lavoratore il salario pieno. In
seguito, posto che essa non aveva stipulato, in violazione degli obblighi
contrattuali, un’assicurazione per perdita di guadagno, il Segretario assessore
ha ritenuto che la datrice di lavoro era tenuta a versare al lavoratore le
prestazioni che quest’ultimo avrebbe potuto percepire dalla compagnia di
assicurazione. Applicando per analogia l’art. 72 cpv. 3 LaMal (720 giorni di
diritto alle indennità) e in virtù dell’art. 324b cpv. 1 CO (copertura di almeno
quattro quinti del salario), egli ha quindi calcolato tale importo in fr. 20'508.60.
2. L’appellante
sostiene, anzitutto, che lo stesso lavoratore, per il tramite dell’RA 2, le ha
comunicato la disdetta del rapporto di lavoro per il 31 maggio 2005 (appello,
pag. 3 in mezzo e pag. 6). Come detto sopra, il Segretario assessore ha
ritenuto che la missiva 11 giugno 2005 (doc. 1; sopra, lett. C) dell’RA 2 non
poteva essere intesa quale disdetta o rescissione consensuale del contratto di
lavoro. Egli ha spiegato che colui che riceve una disdetta deve in buona fede
poter riconoscere la volontà della controparte di voler porre fine al rapporto
di lavoro, mentre nella fattispecie la datrice di lavoro, alla quale erano
stati trasmessi i certificati medici, non poteva ragionevolmente intendere ciò.
D’altra parte, la convenuta stessa aveva affermato in una sua lettera 18 maggio
2005 che il porto d’arma e il permesso per svolgere attività di sicurezza erano
solo “momentaneamente sospesi
vista la natura della sua malattia” e non aveva reagito al momento della ricezione dei certificati
medici che il lavoratore aveva continuato a inviarle mensilmente (sentenza
impugnata, pag. 6 seg.). L’appellante non si confronta con queste argomentazioni,
ma si limita a ribadire quanto già espresso dinanzi al primo giudice (udienza
di discussione 3 ottobre 2005, pag. 3 in mezzo), sicché al riguardo l’appello è
finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC
combinato con il cpv. 5). Si volesse da ciò
prescindere, il ricorso sarebbe comunque da respingere. Invero, come spiegato
dal Segretario assessore, determinante è il senso che colui che riceve una
simile dichiarazione può e deve in buona fede attribuirle (Staehelin/Vischer in: Zürcher Kommentar, ediz. 1996, n. 4 ad
art. 335 CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ª ediz., n. 6b ad art. 335 CO). Per i motivi già compiutamente
esposti dal primo giudice non si può quindi ragionevolmente ritenere che il
rapporto lavorativo sia stato rescisso con lettera 11 giugno 2005 che, benchè
tanto errata quanto superficiale, non aveva tale intento.
3. L’appellante
contesta inoltre l’attendibilità dei certificati medici prodotti dal
lavoratore. Essa sostiene anzitutto che il certificato medico non è un mezzo di
prova assoluto. Facendo riferimento a una sentenza del Tribunale federale 12
dicembre 1995 (pubblicata in JAR 1997, pag. 132 seg.) la convenuta afferma che
se il lavoratore, come nella fattispecie, si prevale di un certificato medico a
seguito della mancata concessione di un periodo di vacanza, allora si può
ragionevolmente dubitare dell’incapacità lavorativa da lui asserita. Tanto più
che il lavoratore aveva confermato con un messaggio telefonico che il giorno
successivo si sarebbe recato sul posto di lavoro (appello, pag. 4). Il
Segretario assessore ha ritenuto che sebbene il comportamento del lavoratore
precedente alla malattia può condurre a invalidare la fedefacenza di un’attestazione
medica, nella fattispecie i contorni della discussione 8 maggio 2005 tra il
lavoratore e l’amministratore unico della datrice di lavoro sulle vacanze non
erano chiari e, quindi, questo episodio, seppur ammesso da entrambe le parti,
non poteva invalidare il certificato in questione (sentenza impugnata, pag. 9
seg.).
3.1 Va anzitutto
rilevato che l’onere della prova di un’incapacità lavorativa giusta l’art. 324a
CO spetta al lavoratore, che di regola si avvale a tal fine di un certificato
medico. Nella sentenza menzionata dall’appellante, il Tribunale federale ha
spiegato che per inficiare una simile attestazione possono essere presi in
considerazione il comportamento del lavoratore (che ad esempio ripara un tetto
sebbene ha un dolore al ginocchio) e le circostanze a seguito delle quali egli
ha addotto la sua incapacità lavorativa (ad esempio impedimento a seguito del
rifiuto di godere delle vacanze al momento desiderato). Tuttavia, lo stesso
Tribunale ha precisato che sebbene un certificato medico non è una prova
assoluta, il datore di lavoro deve portare delle prove che inficino seriamente
la sua veridicità (JAR 1997, pag. 133). Più recentemente, poi, il Tribunale
federale sembra invitare il giudice cantonale a essere piuttosto prudente prima
Considerandi
di ritenere la non fedefacenza di un certificato medico, persino in una
fattispecie in cui esso si è interrogato seriamente sulla forza probante dell’attestazione
in questione (“sérieusement s’interroger sur la force probante”; sentenza inc.
4P.40/2006 del 6 giugno 2006). Parte della dottrina, invece, critica tale punto
di vista, e non attribuisce al certificato medico un valore probante
accresciuto (cfr. Subilia, Le juge civil face à l’incapacité de travail ou le pêcheur sans
files – Le certificat médical (de complaisance) à l’épreuve de la procédure
civile, in: SZZP 2007/4 pag. 416 segg. con riferimenti).
3.2
Nella
fattispecie, come spiegato dal Segretario assessore, l’istruttoria non ha
consentito di delucidare i contorni della discussione 8 maggio 2005. Risulta solo
che l’amministratore unico della convenuta non ha concesso al lavoratore le
vacanze da questi richieste dal giorno successivo e che il dipendente, quindi,
ha confermato la sua disponibilità al lavoro con un messaggio telefonico. Simili
circostanze non sono tali da inficiare la credibilità del certificato medico rilasciato
dal dott. __________ il 9 maggio 2005 (sopra,
lett. B). Invero, sebbene il confronto verteva sulle vacanze del lavoratore e
tale circostanza dev’essere valutata secondo il Tribunale federale nell’apprezzare
se l’attestazione medica è veritiera o meno, nella fattispecie la malattia del
lavoratore è stata certificata lo stesso giorno anche dallo psicologo __________, che mensilmente ha rinnovato la sua certificazione fino al 31
maggio 2006 (doc. F pag. 2 segg.; L-S). Il dott. __________, poi, ha nuovamente
certificato la patologia del lavoratore il 25 agosto 2005 e il 30 settembre
2005.
(doc. F, pag. 1 e 7). Inoltre, sia il dott. __________ sia lo psicologo __________
sono stati sentiti quali testi e hanno confermato quanto riportato nei loro
rispettivi certificati (audizione 8 marzo 2006, pag. 2 e 10 aprile 2006, pag. 2).
Anche se non si volesse, quindi, accordare al certificato medico una forza
probante qualificata, in concreto il suo contenuto è stato rafforzato dalle
deposizioni citate (al riguardo, cfr. Subilia, op. cit., pag. 424 in alto). Il
dott. __________ ha altresì spiegato che “vista l’importanza dei sintomi ho
preferito inviarlo dal dott. __________ siccome si trattava di una patologia
che doveva essere seguita in ambito specialistico” (audizione 8 marzo 2006,
pag. 1), circostanza confermata anche dal teste __________ (audizione 10 aprile
2006, pag. 1). Ciò conferma ulteriormente la credibilità del certificato medico
redatto dal dott. __________ il 9 maggio 2005, poiché il medico non ha temuto
di inviare il paziente da uno specialista in materia (cfr. Subilia, op.
cit., pag. 417 in alto con riferimenti). Circa, infine, al messaggio telefonico
di disponibilità a recarsi sul posto di lavoro, esso non può a sé stante
sconfessare le risultanze testé menzionate, ma è semmai un ulteriore indizio
della volontà del lavoratore di non sottrarsi al suo impiego se non si fossero
accentuati i suoi disturbi. Su questo punto, quindi, l’opinione della convenuta
non può essere condivisa.
4.
L’appellante
sostiene inoltre che lo psicologo __________ ha certificato che il lavoratore
si trovava in stato depressivo già da oltre un anno e mezzo, motivo per cui non
è credibile che la sua inabilità si sia manifestata solo il 9 maggio 2005
(appello, pag. 4 nel mezzo). Dal carteggio processuale emerge sì che il
lavoratore era in cura dallo psicologo testé menzionato già da oltre un anno e
mezzo prima del maggio 2005, ma quest’ultimo ha anche spiegato, nel certificato
9.
maggio 2005, che i “sintomi si sono recentemente aggravati”, motivo per cui
era necessaria un’inabilità lavorativa (doc. F, pag. 2). Poco importa quindi
che il lavoratore soffrisse di depressione già prima del maggio 2005, poiché
tale patologia non raggiungeva una gravità tale da implicare la sospensione
dell’attività lavorativa. Anche su questo punto l’appello dev’essere pertanto
respinto.
5.
La
convenuta contesta poi la validità dei certificati dello psicologo __________,
poiché quest’ultimo non è un medico e, quindi, non può validamente allestire
certificati medici (appello, pag. 4 in basso). Indipendentemente dalla
questione di sapere se le attestazioni di uno psicologo possono essere trattate
alla stregua di un certificato medico, va rilevato che la prova dell’esistenza
della malattia non deve necessariamente fondarsi su certificati, per l’appunto,
medici (Gnaegi, Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, Zurigo 1996,
pag. 68 con riferimenti; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna 1996, 2ª ediz., pag.
153). Le dichiarazioni scritte dello psicologo __________, che si voglia
definirle o meno certificati “medici”, sono state confermate dallo stesso in
sede di audizione testimoniale (verbale 10 aprile 2006, pag. 2). Per tacere del
fatto che, come pertinentemente spiegato dal Segretario assessore (con
riferimento all’opinione del prof. Olivier Guillod, direttore
dell’Istituto di diritto della salute di Neuchâtel, pubblicata sul sito www.federation-patronale.ch,
sotto il capitolo Informations juridiques, Le certificat médical en droit du
travail) un’attestazione di inabilità lavorativa può essere rilasciata
anche da altri professionisti del settore sanitario, quali a esempio uno
psicologo o un chiropratico, nella misura in cui l’incapacità risulta da una
patologia la cui diagnosi non è di esclusiva competenza di un medico. Da parte
sua, l’appellante sostiene che la malattia esula dal campo di competenza dello
psicologo (appello, pag. 5 in alto), ritenendo che tale circostanza è “evidente”.
Al contrario, tale circostanza non può ritenersi notoria e il suo asserto,
sprovvisto della benché minima prova, si esaurisce in una mera asserzione di
parte. Nella fattispecie, poi, va ricordato che la malattia, seppur fino alla
data del certificato medico 30 settembre 2005, è stata anche attestata dal medico
dott. __________ (doc. F, pag. 1 e 7; audizione 8 marzo 2006, pag. 2). Non vi è
quindi motivo di dubitare dell'esistenza della malattia e dell’inabilità
lavorativa per il fatto che parte delle dichiarazioni sono state redatte da uno
psicologo. Al riguardo, la censura dell’appellante non può pertanto essere
seguita.
6.
L’appellante sostiene inoltre che il certificato medico 25 agosto
2005.
del dott. __________ è tardivo, poiché il lavoratore avrebbe dovuto
rivolgersi immediatamente, il 9 maggio 2005, a un medico (appello, pag. 4 in
basso). Se non che, lo stesso dott. __________, sentito come teste, ha
dichiarato di aver visitato l’istante proprio il 9 maggio 2005 e di aver
riscontrato uno stato depressivo con sintomi importanti (audizione 8 marzo
2006, pag. 1). Inoltre, come spiegato dal Segretario assessore (sentenza
impugnata, pag. 3 in mezzo) il certificato medico 9 maggio 2005 del dott. __________,
sebbene non agli atti, è stato inviato tempestivamente alla convenuta, tant’è
che nel carteggio processuale vi è una conferma di ricezione di un invio
raccomandato 9 maggio 2005 dell’istante alla convenuta (doc. D) e una missiva
sottoscritta da __________, amministratore unico di quest’ultima, nella quale
si prende atto “del certificato medico inviatomi in data 9 maggio 2005” (doc.
3). Anche su questo punto l’appello dev’essere quindi respinto.
7.
La
convenuta afferma altresì che al lavoratore era stato chiesto di sottoporsi a
una visita da parte del dott. __________, al fine di verificare la sussistenza
o meno della malattia. L’istante non si è tuttavia presentato all’appuntamento
13.
maggio 2005. Il 20 maggio 2005 egli si è poi limitato a telefonare allo studio
del dott. __________, senza tuttavia interloquire direttamente con quest’ultimo.
In definitiva, l’appellante sostiene che la reticenza del lavoratore comprova l’inesistenza
dell’inabilità lavorativa (appello, pag. 5 in mezzo). Effettivamente, di regola
il rifiuto da parte del lavoratore di sottoporsi a un esame medico per
accertare l’esistenza della malattia dev’essere interpretato come prova
dell'inesattezza del certificato medico da lui prodotto (sentenza del Tribunale
federale 12 dicembre 1995, pubblicata in JAR 1997, pag. 133 in basso).
Tuttavia, come spiegato dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 12 seg.)
dal carteggio processuale non sono emerse prove di un simile rifiuto. Invero, sebbene
la convenuta abbia invitato il lavoratore a presentarsi dal dott. __________ il
13.
maggio 2005 alle ore 11.15 (doc. 3), quest’ultimo non ha confermato che era già
stato fissato un simile appuntamento. Anzi, egli ha dichiarato di aver “ricevuto
parecchio tempo fa una telefonata nella quale mi si chiedeva se potevo vedere
un dipendente subito quel giorno e io risposi che se il dipendente mi avesse
chiamato, avrei fissato l’appuntamento. Con la persona che mi ha chiamato non
ho fissato nessun appuntamento” (audizione testimoniale 9 giugno 2006 pag. 1
seg.). Il primo giudice ha quindi a ragione ritenuto che al lavoratore non
poteva essere rimproverato di non essersi presentato a un appuntamento mai
fissato. L’appellante ritiene che la prova dell’appuntamento testé citato
emerge dalla sua lettera 18 maggio 2005, con la quale ha rinnovato l’invito a
contattare il dott. __________ al fine di fissare un appuntamento (doc. H). Ma
tale circostanza può anche essere semplicemente interpretata nel senso che l’appuntamento
13.
maggio 2005 non sussisteva o vi era stato un impedimento dello stesso
medico, non necessariamente che il lavoratore si era rifiutato di farsi
visitare. Al riguardo, non va invero dimenticato che, come illustrato sopra
(consid. 3.1), compete al datore di lavoro provare l’inattendibilità del
certificato medico prodotto dal lavoratore. Spetta quindi alla convenuta
dimostrare che il lavoratore si era rifiutato di farsi visitare da un altro
medico.
Dal
carteggio processuale emerge, inoltre, che il 20 maggio 2005 l’istante ha
effettivamente contattato telefonicamente, per una durata di circa cinque
minuti, lo studio medico del dott. __________ (doc. I; audizione teste dott. __________,
pag. 2). L’appellante sostiene che il medico, non avendo in tale occasione
discusso direttamente con l’istante, non ha eventualmente potuto comunicargli
di non ritenere necessaria una visita (appello, pag. 5 in mezzo). Dall’audizione
del dott. __________ emerge effettivamente che l’istante ha parlato solo con le
sue collaboratrici. Tuttavia, egli “non ramment[a] con precisione cosa [l’istante]
abbia detto alle mie signorine” (audizione 9 giugno 2006, pag. 2). La datrice
di lavoro non ha quindi comprovato il contenuto della telefonata in questione e
che, quindi, l'omessa visita sia imputabile al rifiuto del lavoratore. In
sintesi, la datrice di lavoro non ha comprovato che il lavoratore non fosse
impedito a lavorare senza sua colpa.
8.
L’appellante
prosegue ribadendo la sua richiesta di condannare l’istante, per via di
compensazione con le spettanze del lavoratore per i mesi di aprile e maggio
2005, al pagamento di un quarto del salario mensile giusta l’art. 337d cpv. 1
CO, poiché egli ha abbandonato senza una causa grave l’impiego (appello, pag. 5
seg.). La censura non può essere condivisa. Come del resto illustrato in
precedenza, la datrice di lavoro non ha dimostrato l’inesistenza dell’impedimento,
da parte del lavoratore, di lavorare senza sua colpa, e non può dunque
prevalersi di un abbandono del posto di lavoro.
9.
La
datrice di lavoro ribadisce che l’istante non ha comunque diritto a indennità
per malattia, poiché non è stata stipulata né un’assicurazione collettiva che
copra tale rischio né un’assicurazione individuale, dato che il lavoratore non
ha restituito il formulario all’istituto di assicurazione (appello, pag. 6 in
mezzo). Il Segretario assessore ha spiegato che il contratto di lavoro di cui
al doc. A prevedeva l’obbligo, da parte della datrice di lavoro, da lei
peraltro non contestato, di assicurare il lavoratore contro la perdita di
guadagno a seguito di malattia (clausola n. 7). Quanto alle allegazioni della
convenuta circa il formulario non restituito dal lavoratore, il primo giudice
ha ritenuto che esse si esaurivano in mere asserzioni di parte (sentenza
impugnata, pag. 13 seg.). L’appellante si limita a ribadire il proprio punto di
vista, senza tuttavia confrontarsi con la motivazione del Segretario assessore.
Dal carteggio processuale emerge che dallo stipendio mensile del lavoratore era
dedotta una percentuale dello 0.62% per “ass. malattia” (doc. A, allegato 1),
mentre la convenuta non risulta nemmeno essere assicurata presso la __________
per la perdita di guadagno di malattia (doc. I edizione da __________). La
censura dell’appellante, che imputa al lavoratore la colpa della mancata
copertura assicurativa, per nulla comprovata, non può quindi essere seguita.
10.
Per i
motivi che precedono, l’appello, nella misura in cui ricevibile, dev’essere
respinto. Non si percepiscono tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CC e art. 417
cpv. 1 lett. e CPC). Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC per
rinvio dell’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Il valore litigioso determinante per l'impugnabilità
al Tribunale federale è di fr. 21'061.35. Tale importo si ottiene sottraendo dai fr. 23'456.60 accordati al lavoratore dal primo
giudice i fr. 2'395.25
riconosciuti dall’appellante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 148 CPC,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
8 febbraio 2007 di AP 1 è respinto.
2. Non si
prelevano spese e tasse di giustizia. L’appellante rifonderà alla parte
appellata fr. 1'400.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-;
- RA 2.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso è superiore a fr. 15'000.- in materia di contratto di lavoro;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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