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Decisione

12.2007.40

Contratto di lavoro: stipendio durante assenza per malattia, valore di prova di un certificato medico

7 febbraio 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

B. A seguito di una

discussione tra AO 1 e __________, amministratore unico della datrice di

lavoro, sulle vacanze che il lavoratore avrebbe voluto godere dal 9 maggio 2005

e che invece la datrice di lavoro non voleva concedergli, l’8 maggio 2005 il

lavoratore ha inviato un messaggio telefonico a __________ comunicandogli, in

sintesi, che in ottemperanza ai suoi doveri contrattuali l’indomani non vi

sarebbe stata, da parte sua, alcuna “interruzione di servizio”, di modo che non

vi era motivo di non provvedere al versamento del suo stipendio e lo pregava di

comunicargli il programma lavorativo così da potersi organizzare. Il giorno

successivo il lavoratore ha comunicato telefonicamente alla datrice di lavoro

la propria inabilità lavorativa totale per malattia. Recatosi dal medico dott. __________

(audizione 8 marzo 2006 teste dott. __________ , pag. 1), egli ha quindi

inviato alla datrice di lavoro un certificato medico che attestava tale sua

incapacità (doc. D e 3), confermata anche dal certificato 9 maggio 2005 dello

psicologo __________ e dai suoi successivi attestati mensili, dai quali è

risultata un’inabilità lavorativa totale fino al dicembre 2005 (doc. F, pag. 2

segg., L, M e N) e del 70% dal 1° gennaio 2006 fino al 31 maggio 2006 (doc. O -

S), allorquando il lavoratore è risultato essere nuovamente abile al 100% (doc.

T).

C. L’11 maggio 2005 la

datrice di lavoro, preso atto del certificato medico inviatole, ha chiesto al

lavoratore di volersi sottoporre a una visita, il 13 maggio successivo, da

parte del dott. __________, onde verificare il suo stato di salute, pena la

nullità del certificato a lei notificato (doc. 3). Il 18 maggio successivo la

datrice di lavoro ha sollecitato l’incontro testé citato, chiedendo inoltre la

consegna del tesserino di porto d’arma e del permesso cantonale per svolgere le

attività di sicurezza “momentaneamente sospesi vista la natura della sua

malattia” (doc. H). Copia di tale lettera è stata inviata dalla datrice di

lavoro alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione. Tali documenti sono stati

consegnati dal lavoratore il giorno successivo (doc. H). Il 31 maggio 2005 l’ufficio

testé citato ha comunicato alla datrice di lavoro di aver annullato l’autorizzazione

rilasciata a AO 1 per lo svolgimento di attività private di investigazione e

sorveglianza, nonché il permesso di porto d’armi (doc. G). L’11 giugno 2005 l’RA

2, in rappresentanza del lavoratore, ha chiesto alla datrice di lavoro la

trasmissione di un “conteggio di liquidazione” e il relativo pagamento,

considerato che “con il 31 maggio 2005 i rapporti di lavoro tra le parti sono

terminati” (doc. 1).

D. Con istanza 23 giugno

2005 AO 1 si è rivolto alla Pretura di Locarno Città per chiedere la condanna

di AP 1 al pagamento di “fr. 7'454.- salario aprile e

maggio 2005, indennità perdita di salario a seguito di malattia maggio e giugno

2005” (inc. n. DI.2005.109). Il 7 settembre 2005 egli ha inoltre chiesto la

condanna al pagamento di fr. 11'181.- “per salario

giugno, luglio, agosto 2005” (inc. n. DI.2005.162). All’udienza di discussione

il Segretario assessore ha ordinato la congiunzione delle due azioni. L’istante

ha spiegato che la sua pretesa ammonta a fr. 2'215.-

netti per lo stipendio di aprile 2005, a fr. 750.- per i primi otto giorni del

mese di maggio 2005 e a fr. 10'325.- quale indennità

per malattia (ovvero fr. 11'075.- ./. fr. 750.-), per

complessivi fr. 13'290.-, salvo modifiche a seguito del

protrarsi della stessa. Alla medesima si è opposta la convenuta. Esperita l’istruttoria,

le parti hanno rinunciato alla discussione finale. L’istante ha prodotto un

memoriale scritto nel quale ha aumentato la sua pretesa a complessivi fr. 27'311.- netti per lo stipendio di aprile 2005 e dei primi otto

giorni di maggio 2005, così come per indennità di malattia dal restante mese di

maggio 2005 fino al maggio 2006 (totale fino al dicembre 2005 compreso e del

70% dal gennaio al maggio 2006), ovvero fino al momento di cessazione dell’inabilità

lavorativa, oltre interessi al 5% “dal momento in cui le varie

spettanze dovute sono maturate”. Nel proprio allegato conclusivo la

convenuta ha invece confermato la propria posizione. Con sentenza 26 gennaio

2007 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha accolto

parzialmente le istanze, condannando la convenuta al pagamento di complessivi

fr. 23'456.60 oltre interessi al 5%

dal 15 novembre 2005.

E. Con appello 8

febbraio 2007 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere le istanze limitatamente

a complessivi fr. 2'395.25 (stipendio aprile 2005 e dal 1° all’8 maggio 2005,

dedotta la penale prevista dall’art. 377d CO) oltre interessi al 5% dal 15

novembre 2005. Con osservazioni 23 febbraio 2007 l’istante propone di

respingere il gravame.

Considerato

in diritto: 1. Il Segretario assessore ha dapprima accertato che l’istante aveva lavorato fino all’8 maggio 2005 e che la convenuta non ha

contestato di dover versare lo stipendio di aprile 2005

e dei primi otto giorni di maggio 2005. Sulla scorta del carteggio processuale

egli ha tuttavia quantificato il salario di aprile 2005 in fr. 2'211.- netti

(anziché i fr. 2'215.- richiesti) e dei primi otto giorni di maggio 2005 in fr.

737.- (invece dei fr. 750.- domandati). Quanto alle indennità per malattia dal

9 maggio 2005 al 31 maggio 2006, contestate integralmente dalla convenuta, il

primo giudice ha dapprima rilevato che la lettera 11 giugno 2005 (doc. 1;

sopra, lett. C) dell’RA 2 non poteva essere intesa quale disdetta o rescissione

consensuale del contratto di lavoro. Il Segretario assessore ha poi escluso che

il lavoratore avesse abbandonato ingiustamente l’impiego, dato che aveva

motivato la sua assenza per malattia sulla scorta dei certificati medici del

dott. __________ e dello psicologo __________. Quanto alle indennità per

malattia, il primo giudice ha accertato che per le prime quattro settimane di

malattia la convenuta doveva versare al lavoratore il salario pieno. In

seguito, posto che essa non aveva stipulato, in violazione degli obblighi

contrattuali, un’assicurazione per perdita di guadagno, il Segretario assessore

ha ritenuto che la datrice di lavoro era tenuta a versare al lavoratore le

prestazioni che quest’ultimo avrebbe potuto percepire dalla compagnia di

assicurazione. Applicando per analogia l’art. 72 cpv. 3 LaMal (720 giorni di

diritto alle indennità) e in virtù dell’art. 324b cpv. 1 CO (copertura di almeno

quattro quinti del salario), egli ha quindi calcolato tale importo in fr. 20'508.60.

2. L’appellante

sostiene, anzitutto, che lo stesso lavoratore, per il tramite dell’RA 2, le ha

comunicato la disdetta del rapporto di lavoro per il 31 maggio 2005 (appello,

pag. 3 in mezzo e pag. 6). Come detto sopra, il Segretario assessore ha

ritenuto che la missiva 11 giugno 2005 (doc. 1; sopra, lett. C) dell’RA 2 non

poteva essere intesa quale disdetta o rescissione consensuale del contratto di

lavoro. Egli ha spiegato che colui che riceve una disdetta deve in buona fede

poter riconoscere la volontà della controparte di voler porre fine al rapporto

di lavoro, mentre nella fattispecie la datrice di lavoro, alla quale erano

stati trasmessi i certificati medici, non poteva ragionevolmente intendere ciò.

D’altra parte, la convenuta stessa aveva affermato in una sua lettera 18 maggio

2005 che il porto d’arma e il permesso per svolgere attività di sicurezza erano

solo “momentaneamente sospesi

vista la natura della sua malattia” e non aveva reagito al momento della ricezione dei certificati

medici che il lavoratore aveva continuato a inviarle mensilmente (sentenza

impugnata, pag. 6 seg.). L’appellante non si confronta con queste argomentazioni,

ma si limita a ribadire quanto già espresso dinanzi al primo giudice (udienza

di discussione 3 ottobre 2005, pag. 3 in mezzo), sicché al riguardo l’appello è

finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

combinato con il cpv. 5). Si volesse da ciò

prescindere, il ricorso sarebbe comunque da respingere. Invero, come spiegato

dal Segretario assessore, determinante è il senso che colui che riceve una

simile dichiarazione può e deve in buona fede attribuirle (Staehelin/Vischer in: Zürcher Kommentar, ediz. 1996, n. 4 ad

art. 335 CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ª ediz., n. 6b ad art. 335 CO). Per i motivi già compiutamente

esposti dal primo giudice non si può quindi ragionevolmente ritenere che il

rapporto lavorativo sia stato rescisso con lettera 11 giugno 2005 che, benchè

tanto errata quanto superficiale, non aveva tale intento.

3. L’appellante

contesta inoltre l’attendibilità dei certificati medici prodotti dal

lavoratore. Essa sostiene anzitutto che il certificato medico non è un mezzo di

prova assoluto. Facendo riferimento a una sentenza del Tribunale federale 12

dicembre 1995 (pubblicata in JAR 1997, pag. 132 seg.) la convenuta afferma che

se il lavoratore, come nella fattispecie, si prevale di un certificato medico a

seguito della mancata concessione di un periodo di vacanza, allora si può

ragionevolmente dubitare dell’incapacità lavorativa da lui asserita. Tanto più

che il lavoratore aveva confermato con un messaggio telefonico che il giorno

successivo si sarebbe recato sul posto di lavoro (appello, pag. 4). Il

Segretario assessore ha ritenuto che sebbene il comportamento del lavoratore

precedente alla malattia può condurre a invalidare la fedefacenza di un’attestazione

medica, nella fattispecie i contorni della discussione 8 maggio 2005 tra il

lavoratore e l’amministratore unico della datrice di lavoro sulle vacanze non

erano chiari e, quindi, questo episodio, seppur ammesso da entrambe le parti,

non poteva invalidare il certificato in questione (sentenza impugnata, pag. 9

seg.).

3.1 Va anzitutto

rilevato che l’onere della prova di un’incapacità lavorativa giusta l’art. 324a

CO spetta al lavoratore, che di regola si avvale a tal fine di un certificato

medico. Nella sentenza menzionata dall’appellante, il Tribunale federale ha

spiegato che per inficiare una simile attestazione possono essere presi in

considerazione il comportamento del lavoratore (che ad esempio ripara un tetto

sebbene ha un dolore al ginocchio) e le circostanze a seguito delle quali egli

ha addotto la sua incapacità lavorativa (ad esempio impedimento a seguito del

rifiuto di godere delle vacanze al momento desiderato). Tuttavia, lo stesso

Tribunale ha precisato che sebbene un certificato medico non è una prova

assoluta, il datore di lavoro deve portare delle prove che inficino seriamente

la sua veridicità (JAR 1997, pag. 133). Più recentemente, poi, il Tribunale

federale sembra invitare il giudice cantonale a essere piuttosto prudente prima

Considerandi

di ritenere la non fedefacenza di un certificato medico, persino in una

fattispecie in cui esso si è interrogato seriamente sulla forza probante dell’attestazione

in questione (“sérieusement s’interroger sur la force probante”; sentenza inc.

4P.40/2006 del 6 giugno 2006). Parte della dottrina, invece, critica tale punto

di vista, e non attribuisce al certificato medico un valore probante

accresciuto (cfr. Subilia, Le juge civil face à l’incapacité de travail ou le pêcheur sans

files – Le certificat médical (de complaisance) à l’épreuve de la procédure

civile, in: SZZP 2007/4 pag. 416 segg. con riferimenti).

3.2

Nella

fattispecie, come spiegato dal Segretario assessore, l’istruttoria non ha

consentito di delucidare i contorni della discussione 8 maggio 2005. Risulta solo

che l’amministratore unico della convenuta non ha concesso al lavoratore le

vacanze da questi richieste dal giorno successivo e che il dipendente, quindi,

ha confermato la sua disponibilità al lavoro con un messaggio telefonico. Simili

circostanze non sono tali da inficiare la credibilità del certificato medico rilasciato

dal dott. __________ il 9 maggio 2005 (sopra,

lett. B). Invero, sebbene il confronto verteva sulle vacanze del lavoratore e

tale circostanza dev’essere valutata secondo il Tribunale federale nell’apprezzare

se l’attestazione medica è veritiera o meno, nella fattispecie la malattia del

lavoratore è stata certificata lo stesso giorno anche dallo psicologo __________, che mensilmente ha rinnovato la sua certificazione fino al 31

maggio 2006 (doc. F pag. 2 segg.; L-S). Il dott. __________, poi, ha nuovamente

certificato la patologia del lavoratore il 25 agosto 2005 e il 30 settembre

2005.

(doc. F, pag. 1 e 7). Inoltre, sia il dott. __________ sia lo psicologo __________

sono stati sentiti quali testi e hanno confermato quanto riportato nei loro

rispettivi certificati (audizione 8 marzo 2006, pag. 2 e 10 aprile 2006, pag. 2).

Anche se non si volesse, quindi, accordare al certificato medico una forza

probante qualificata, in concreto il suo contenuto è stato rafforzato dalle

deposizioni citate (al riguardo, cfr. Subilia, op. cit., pag. 424 in alto). Il

dott. __________ ha altresì spiegato che “vista l’importanza dei sintomi ho

preferito inviarlo dal dott. __________ siccome si trattava di una patologia

che doveva essere seguita in ambito specialistico” (audizione 8 marzo 2006,

pag. 1), circostanza confermata anche dal teste __________ (audizione 10 aprile

2006, pag. 1). Ciò conferma ulteriormente la credibilità del certificato medico

redatto dal dott. __________ il 9 maggio 2005, poiché il medico non ha temuto

di inviare il paziente da uno specialista in materia (cfr. Subilia, op.

cit., pag. 417 in alto con riferimenti). Circa, infine, al messaggio telefonico

di disponibilità a recarsi sul posto di lavoro, esso non può a sé stante

sconfessare le risultanze testé menzionate, ma è semmai un ulteriore indizio

della volontà del lavoratore di non sottrarsi al suo impiego se non si fossero

accentuati i suoi disturbi. Su questo punto, quindi, l’opinione della convenuta

non può essere condivisa.

4.

L’appellante

sostiene inoltre che lo psicologo __________ ha certificato che il lavoratore

si trovava in stato depressivo già da oltre un anno e mezzo, motivo per cui non

è credibile che la sua inabilità si sia manifestata solo il 9 maggio 2005

(appello, pag. 4 nel mezzo). Dal carteggio processuale emerge sì che il

lavoratore era in cura dallo psicologo testé menzionato già da oltre un anno e

mezzo prima del maggio 2005, ma quest’ultimo ha anche spiegato, nel certificato

9.

maggio 2005, che i “sintomi si sono recentemente aggravati”, motivo per cui

era necessaria un’inabilità lavorativa (doc. F, pag. 2). Poco importa quindi

che il lavoratore soffrisse di depressione già prima del maggio 2005, poiché

tale patologia non raggiungeva una gravità tale da implicare la sospensione

dell’attività lavorativa. Anche su questo punto l’appello dev’essere pertanto

respinto.

5.

La

convenuta contesta poi la validità dei certificati dello psicologo __________,

poiché quest’ultimo non è un medico e, quindi, non può validamente allestire

certificati medici (appello, pag. 4 in basso). Indipendentemente dalla

questione di sapere se le attestazioni di uno psicologo possono essere trattate

alla stregua di un certificato medico, va rilevato che la prova dell’esistenza

della malattia non deve necessariamente fondarsi su certificati, per l’appunto,

medici (Gnaegi, Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, Zurigo 1996,

pag. 68 con riferimenti; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna 1996, 2ª ediz., pag.

153). Le dichiarazioni scritte dello psicologo __________, che si voglia

definirle o meno certificati “medici”, sono state confermate dallo stesso in

sede di audizione testimoniale (verbale 10 aprile 2006, pag. 2). Per tacere del

fatto che, come pertinentemente spiegato dal Segretario assessore (con

riferimento all’opinione del prof. Olivier Guillod, direttore

dell’Istituto di diritto della salute di Neuchâtel, pubblicata sul sito www.federation-patronale.ch,

sotto il capitolo Informations juridiques, Le certificat médical en droit du

travail) un’attestazione di inabilità lavorativa può essere rilasciata

anche da altri professionisti del settore sanitario, quali a esempio uno

psicologo o un chiropratico, nella misura in cui l’incapacità risulta da una

patologia la cui diagnosi non è di esclusiva competenza di un medico. Da parte

sua, l’appellante sostiene che la malattia esula dal campo di competenza dello

psicologo (appello, pag. 5 in alto), ritenendo che tale circostanza è “evidente”.

Al contrario, tale circostanza non può ritenersi notoria e il suo asserto,

sprovvisto della benché minima prova, si esaurisce in una mera asserzione di

parte. Nella fattispecie, poi, va ricordato che la malattia, seppur fino alla

data del certificato medico 30 settembre 2005, è stata anche attestata dal medico

dott. __________ (doc. F, pag. 1 e 7; audizione 8 marzo 2006, pag. 2). Non vi è

quindi motivo di dubitare dell'esistenza della malattia e dell’inabilità

lavorativa per il fatto che parte delle dichiarazioni sono state redatte da uno

psicologo. Al riguardo, la censura dell’appellante non può pertanto essere

seguita.

6.

L’appellante sostiene inoltre che il certificato medico 25 agosto

2005.

del dott. __________ è tardivo, poiché il lavoratore avrebbe dovuto

rivolgersi immediatamente, il 9 maggio 2005, a un medico (appello, pag. 4 in

basso). Se non che, lo stesso dott. __________, sentito come teste, ha

dichiarato di aver visitato l’istante proprio il 9 maggio 2005 e di aver

riscontrato uno stato depressivo con sintomi importanti (audizione 8 marzo

2006, pag. 1). Inoltre, come spiegato dal Segretario assessore (sentenza

impugnata, pag. 3 in mezzo) il certificato medico 9 maggio 2005 del dott. __________,

sebbene non agli atti, è stato inviato tempestivamente alla convenuta, tant’è

che nel carteggio processuale vi è una conferma di ricezione di un invio

raccomandato 9 maggio 2005 dell’istante alla convenuta (doc. D) e una missiva

sottoscritta da __________, amministratore unico di quest’ultima, nella quale

si prende atto “del certificato medico inviatomi in data 9 maggio 2005” (doc.

3). Anche su questo punto l’appello dev’essere quindi respinto.

7.

La

convenuta afferma altresì che al lavoratore era stato chiesto di sottoporsi a

una visita da parte del dott. __________, al fine di verificare la sussistenza

o meno della malattia. L’istante non si è tuttavia presentato all’appuntamento

13.

maggio 2005. Il 20 maggio 2005 egli si è poi limitato a telefonare allo studio

del dott. __________, senza tuttavia interloquire direttamente con quest’ultimo.

In definitiva, l’appellante sostiene che la reticenza del lavoratore comprova l’inesistenza

dell’inabilità lavorativa (appello, pag. 5 in mezzo). Effettivamente, di regola

il rifiuto da parte del lavoratore di sottoporsi a un esame medico per

accertare l’esistenza della malattia dev’essere interpretato come prova

dell'inesattezza del certificato medico da lui prodotto (sentenza del Tribunale

federale 12 dicembre 1995, pubblicata in JAR 1997, pag. 133 in basso).

Tuttavia, come spiegato dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 12 seg.)

dal carteggio processuale non sono emerse prove di un simile rifiuto. Invero, sebbene

la convenuta abbia invitato il lavoratore a presentarsi dal dott. __________ il

13.

maggio 2005 alle ore 11.15 (doc. 3), quest’ultimo non ha confermato che era già

stato fissato un simile appuntamento. Anzi, egli ha dichiarato di aver “ricevuto

parecchio tempo fa una telefonata nella quale mi si chiedeva se potevo vedere

un dipendente subito quel giorno e io risposi che se il dipendente mi avesse

chiamato, avrei fissato l’appuntamento. Con la persona che mi ha chiamato non

ho fissato nessun appuntamento” (audizione testimoniale 9 giugno 2006 pag. 1

seg.). Il primo giudice ha quindi a ragione ritenuto che al lavoratore non

poteva essere rimproverato di non essersi presentato a un appuntamento mai

fissato. L’appellante ritiene che la prova dell’appuntamento testé citato

emerge dalla sua lettera 18 maggio 2005, con la quale ha rinnovato l’invito a

contattare il dott. __________ al fine di fissare un appuntamento (doc. H). Ma

tale circostanza può anche essere semplicemente interpretata nel senso che l’appuntamento

13.

maggio 2005 non sussisteva o vi era stato un impedimento dello stesso

medico, non necessariamente che il lavoratore si era rifiutato di farsi

visitare. Al riguardo, non va invero dimenticato che, come illustrato sopra

(consid. 3.1), compete al datore di lavoro provare l’inattendibilità del

certificato medico prodotto dal lavoratore. Spetta quindi alla convenuta

dimostrare che il lavoratore si era rifiutato di farsi visitare da un altro

medico.

Dal

carteggio processuale emerge, inoltre, che il 20 maggio 2005 l’istante ha

effettivamente contattato telefonicamente, per una durata di circa cinque

minuti, lo studio medico del dott. __________ (doc. I; audizione teste dott. __________,

pag. 2). L’appellante sostiene che il medico, non avendo in tale occasione

discusso direttamente con l’istante, non ha eventualmente potuto comunicargli

di non ritenere necessaria una visita (appello, pag. 5 in mezzo). Dall’audizione

del dott. __________ emerge effettivamente che l’istante ha parlato solo con le

sue collaboratrici. Tuttavia, egli “non ramment[a] con precisione cosa [l’istante]

abbia detto alle mie signorine” (audizione 9 giugno 2006, pag. 2). La datrice

di lavoro non ha quindi comprovato il contenuto della telefonata in questione e

che, quindi, l'omessa visita sia imputabile al rifiuto del lavoratore. In

sintesi, la datrice di lavoro non ha comprovato che il lavoratore non fosse

impedito a lavorare senza sua colpa.

8.

L’appellante

prosegue ribadendo la sua richiesta di condannare l’istante, per via di

compensazione con le spettanze del lavoratore per i mesi di aprile e maggio

2005, al pagamento di un quarto del salario mensile giusta l’art. 337d cpv. 1

CO, poiché egli ha abbandonato senza una causa grave l’impiego (appello, pag. 5

seg.). La censura non può essere condivisa. Come del resto illustrato in

precedenza, la datrice di lavoro non ha dimostrato l’inesistenza dell’impedimento,

da parte del lavoratore, di lavorare senza sua colpa, e non può dunque

prevalersi di un abbandono del posto di lavoro.

9.

La

datrice di lavoro ribadisce che l’istante non ha comunque diritto a indennità

per malattia, poiché non è stata stipulata né un’assicurazione collettiva che

copra tale rischio né un’assicurazione individuale, dato che il lavoratore non

ha restituito il formulario all’istituto di assicurazione (appello, pag. 6 in

mezzo). Il Segretario assessore ha spiegato che il contratto di lavoro di cui

al doc. A prevedeva l’obbligo, da parte della datrice di lavoro, da lei

peraltro non contestato, di assicurare il lavoratore contro la perdita di

guadagno a seguito di malattia (clausola n. 7). Quanto alle allegazioni della

convenuta circa il formulario non restituito dal lavoratore, il primo giudice

ha ritenuto che esse si esaurivano in mere asserzioni di parte (sentenza

impugnata, pag. 13 seg.). L’appellante si limita a ribadire il proprio punto di

vista, senza tuttavia confrontarsi con la motivazione del Segretario assessore.

Dal carteggio processuale emerge che dallo stipendio mensile del lavoratore era

dedotta una percentuale dello 0.62% per “ass. malattia” (doc. A, allegato 1),

mentre la convenuta non risulta nemmeno essere assicurata presso la __________

per la perdita di guadagno di malattia (doc. I edizione da __________). La

censura dell’appellante, che imputa al lavoratore la colpa della mancata

copertura assicurativa, per nulla comprovata, non può quindi essere seguita.

10.

Per i

motivi che precedono, l’appello, nella misura in cui ricevibile, dev’essere

respinto. Non si percepiscono tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CC e art. 417

cpv. 1 lett. e CPC). Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC per

rinvio dell’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Il valore litigioso determinante per l'impugnabilità

al Tribunale federale è di fr. 21'061.35. Tale importo si ottiene sottraendo dai fr. 23'456.60 accordati al lavoratore dal primo

giudice i fr. 2'395.25

riconosciuti dall’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 148 CPC,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

8 febbraio 2007 di AP 1 è respinto.

2. Non si

prelevano spese e tasse di giustizia. L’appellante rifonderà alla parte

appellata fr. 1'400.- per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-;

- RA 2.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso è superiore a fr. 15'000.- in materia di contratto di lavoro;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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