12.2007.42
società anonima - radiazione da RC - stralcio della causa - appello con domanda di annullamento del decreto e di reiscrizione a RC
12 marzo 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2007.42
Data decisione, Autorità:
12.03.2007, IICCA
Titolo:
società anonima - radiazione da RC - stralcio della causa - appello con domanda di annullamento del decreto e di reiscrizione a RC
ISCRIZIONE DELLE DITTE
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
SOCIETÀ ANONIMA
STRALCIO
art. 746 CO
art. 97 cf. 4 CPC-TI
Incarto n.
12.2007.42
Lugano
12 marzo 2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1999.245
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 1°
aprile 1999 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall RA 2
con la
quale l’attrice ha chiesto l’accertamento dello scioglimento di una convenzione
fiduciaria del 7 maggio 1997 e la retrocessione delle quote corrispondenti al
40% del capitale sociale di B__________ Srl e al 40% del capitale sociale di Bo__________
Srl;
causa che
il Pretore ha stralciato dai ruoli il 22 gennaio 2007, dopo aver constatato che
la società convenuta era stata radiata dal registro di commercio il 30 giugno
2005;
appellante
l’attrice che con atto di appello del 13 febbraio 2007 postula l’annullamento
del decreto di stralcio e l’assegnazione di un termine di 30 giorni per
richiedere la reiscrizione a registro di commercio della società convenuta;
letti ed
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con petizione
1° aprile 1999 AP 1 ha convenuto in causa AO 1, postulando l’accertamento dello
scioglimento della convenzione fiduciaria da loro sottoscritta il 7 maggio 1997
e la retrocessione delle quote corrispondenti al 40% del capitale sociale di B__________
Srl e al 40% del capitale sociale di Bo__________ Srl;
che con la
risposta del 9 luglio 1999 la convenuta si è opposta alla petizione;
che all’udienza
preliminare del 12 gennaio 2000 ogni parte ha confermato le rispettive domande
di giudizio, offrendo numerosi mezzi di prova, in particolare l’audizione di
svariati testimoni, ammessi dal Pretore con ordinanza in calce al verbale;
che il 12 marzo
2003 la parte convenuta ha presentato domanda di restituzione in intero per
acquisire agli atti nuovi documenti, discussa all’udienza del 2 aprile 2003, in
calce alla quale figura la menzione “il Pretore giudicherà” (act. XXVIII);
che l’attrice ha
sollecitato l’evasione dell’istanza di restituzione in intero 12 marzo 2003 e
di analoga domanda da lei presentata con lettera 16 marzo 2004;
che dopo di allora
non vi sono più stati atti processuali di qualsiasi genere;
che il Pretore ha
stralciato dai ruoli la causa con decreto del 22 gennaio 2007, avendo
constatato che la convenuta era stata radiata dal registro di commercio il 30
giugno 2005;
che con appello 13
febbraio 2007 l’attrice chiede l’annullamento del decreto di stralcio e
l’assegnazione di un termine di 30 giorni per richiedere la reiscrizione a
registro di commercio della convenuta;
che l'appello non
è stato notificato alla controparte;
che la cancellazione
della convenuta dal Registro di commercio, avvenuta il 30 giugno 2005 (FUSC), ha
comportato la perdita della capacità di essere parte e dunque la carenza di un
presupposto processuale (art. 97 n. 4 CPC);
che il Pretore non
ha invero sentito la parte attrice prima di pronunciare lo stralcio della
causa, ma che il vizio è stato sanato in questa sede (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 18
ad art. 351 CPC);
che il quesito
dell’eventuale reiscrizione della ragione sociale della convenuta a registro di
commercio può rimanere indeciso;
che né le parti né
il Pretore hanno compiuto atti processuali dopo il 16 marzo 2004;
che il termine di
due anni previsto dall’art. 351 cpv. 2 CPC decorre anche nell’attesa di una decisione
del Pretore su una domanda processuale (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 32 ad art. 351);
che pertanto il 16
marzo 2006 è intervenuta la perenzione processuale, sicché la causa va
stralciata d’ufficio dai ruoli ai sensi dell’art. 351 cpv. 2 CPC;
che l'appello,
manifestamente infondato, può
essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza
necessità di intimazione alla controparte;
che le spese
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla parte convenuta, non più esistente e alla quale il
ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. L'appello
13 febbraio 2007 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 200.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
250.
-
sono a
carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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