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Decisione

12.2007.42

società anonima - radiazione da RC - stralcio della causa - appello con domanda di annullamento del decreto e di reiscrizione a RC

12 marzo 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2007.42

Data decisione, Autorità:

12.03.2007, IICCA

Titolo:

società anonima - radiazione da RC - stralcio della causa - appello con domanda di annullamento del decreto e di reiscrizione a RC

ISCRIZIONE DELLE DITTE

LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO

SOCIETÀ ANONIMA

STRALCIO

art. 746 CO

art. 97 cf. 4 CPC-TI

Incarto n.

12.2007.42

Lugano

12 marzo 2007/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1999.245

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 1°

aprile 1999 da

AP 1

rappr. dall’ RA

1

contro

AO 1

rappr. dall RA 2

con la

quale l’attrice ha chiesto l’accertamento dello scioglimento di una convenzione

fiduciaria del 7 maggio 1997 e la retrocessione delle quote corrispondenti al

40% del capitale sociale di B__________ Srl e al 40% del capitale sociale di Bo__________

Srl;

causa che

il Pretore ha stralciato dai ruoli il 22 gennaio 2007, dopo aver constatato che

la società convenuta era stata radiata dal registro di commercio il 30 giugno

2005;

appellante

l’attrice che con atto di appello del 13 febbraio 2007 postula l’annullamento

del decreto di stralcio e l’assegnazione di un termine di 30 giorni per

richiedere la reiscrizione a registro di commercio della società convenuta;

letti ed

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con petizione

1° aprile 1999 AP 1 ha convenuto in causa AO 1, postulando l’accertamento dello

scioglimento della convenzione fiduciaria da loro sottoscritta il 7 maggio 1997

e la retrocessione delle quote corrispondenti al 40% del capitale sociale di B__________

Srl e al 40% del capitale sociale di Bo__________ Srl;

che con la

risposta del 9 luglio 1999 la convenuta si è opposta alla petizione;

che all’udienza

preliminare del 12 gennaio 2000 ogni parte ha confermato le rispettive domande

di giudizio, offrendo numerosi mezzi di prova, in particolare l’audizione di

svariati testimoni, ammessi dal Pretore con ordinanza in calce al verbale;

che il 12 marzo

2003 la parte convenuta ha presentato domanda di restituzione in intero per

acquisire agli atti nuovi documenti, discussa all’udienza del 2 aprile 2003, in

calce alla quale figura la menzione “il Pretore giudicherà” (act. XXVIII);

che l’attrice ha

sollecitato l’evasione dell’istanza di restituzione in intero 12 marzo 2003 e

di analoga domanda da lei presentata con lettera 16 marzo 2004;

che dopo di allora

non vi sono più stati atti processuali di qualsiasi genere;

che il Pretore ha

stralciato dai ruoli la causa con decreto del 22 gennaio 2007, avendo

constatato che la convenuta era stata radiata dal registro di commercio il 30

giugno 2005;

che con appello 13

febbraio 2007 l’attrice chiede l’annullamento del decreto di stralcio e

l’assegnazione di un termine di 30 giorni per richiedere la reiscrizione a

registro di commercio della convenuta;

che l'appello non

è stato notificato alla controparte;

che la cancellazione

della convenuta dal Registro di commercio, avvenuta il 30 giugno 2005 (FUSC), ha

comportato la perdita della capacità di essere parte e dunque la carenza di un

presupposto processuale (art. 97 n. 4 CPC);

che il Pretore non

ha invero sentito la parte attrice prima di pronunciare lo stralcio della

causa, ma che il vizio è stato sanato in questa sede (Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 18

ad art. 351 CPC);

che il quesito

dell’eventuale reiscrizione della ragione sociale della convenuta a registro di

commercio può rimanere indeciso;

che né le parti né

il Pretore hanno compiuto atti processuali dopo il 16 marzo 2004;

che il termine di

due anni previsto dall’art. 351 cpv. 2 CPC decorre anche nell’attesa di una decisione

del Pretore su una domanda processuale (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 32 ad art. 351);

che pertanto il 16

marzo 2006 è intervenuta la perenzione processuale, sicché la causa va

stralciata d’ufficio dai ruoli ai sensi dell’art. 351 cpv. 2 CPC;

che l'appello,

manifestamente infondato, può

essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza

necessità di intimazione alla controparte;

che le spese

seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla parte convenuta, non più esistente e alla quale il

ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia: 1. L'appello

13 febbraio 2007 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 200.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

250.

-

sono a

carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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