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Decisione

12.2007.43

Iscrizione definitiva ipoteca legale artigiano, termine per promuovere la causa in caso di garanzia sostitutiva

22 novembre 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

3. L'appellante

indica che, il 10 agosto 2006, il Tribunale di L__________ ha dichiarato il suo

fallimento e, di conseguenza, la causa doveva essere sospesa, ai sensi degli

art. 207 LEF e 106 CPC, senza possibilità per il giudice di emanare la sentenza

che, per questo motivo, andrebbe annullata. Questa domanda non può trovare

accoglimento poiché i processi pendenti in Svizzera con parte una società

dichiarata fallita all’estero non sono sospesi e ciò in forza del principio

della territorialità (Wohlfart, Kommentar zum BG über SchKG, N. 13 ad art. 207; TF 12 novembre 2004 in SJ 2005, 142; Presidente II CCA 21

aprile 2005 inc. n. 12.2004.174). Inoltre una decisione emanata dal giudice che

non era a conoscenza della situazione, come in concreto, dopo che una parte è stata

dichiarata fallita non è nulla, ma rimane invece sospeso il termine per

appellarla (cfr. DTF 132 III 89 e 133 III 377 consid. 8).

4. La

parte appellata, proprio a dipendenza del dichiarato fallimento

dell'appellante, chiede che l'appello sia respinto poiché la capacità per agire

spetta al curatore del fallimento che non lo ha sottoscritto. L'appunto è

corretto. Tuttavia la mancanza del consenso del curatore, e quindi la mancata

legittimazione del rappresentante di AP 1, potrebbe essere oggetto di una

sanatoria ai sensi dell'art. 99 cpv. 3 CPC. Questo modo di procedere

allungherebbe i tempi di emanazione della sentenza e si rivelerebbe un puro

esercizio di forma senza conseguenza alcuna poiché l'appello va anche respinto

sul merito della questione della tempestività della presentazione dell'azione a

conferma della garanzia sostitutiva.

5. Il

termine assegnato dal giudice, dopo l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca

legale a registro fondiario, per promuovere la causa di accertamento del

credito e d'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva (art. 961 cpv. 3 in fine CC), è un termine di diritto

federale non sospeso dalle ferie del diritto cantonale (DTF 119 II 434 e

rinvii). La legge permette al proprietario dell'immobile di evitare

l'iscrizione dell'ipoteca legale provvisoria fornendo all'imprenditore, come è

avvenuto in concreto, garanzie sufficienti (art. 839 cpv. 3 in fine CC e art. 22 cpv. 3 ORF). La

fornitura di una garanzia sostitutiva non influisce sul merito del litigio:

invece di riguardare l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale la

contestazione ha per oggetto la questione a sapere se e in quale misura la

garanzia fornita dovrà definitivamente rispondere (DTF 110 II 34). La garanzia

sostitutiva deriva naturalmente dal sistema legale dell'ipoteca degli artigiani

e imprenditori e si armonizza con questo sistema lasciando sussistere il

processo di merito per l'apertura del quale fissa un termine (DTF citata). Le

regole riguardanti l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca possono così essere

applicate analogicamente alle garanzie che tale ipoteca sostituiscono (DTF 97 I

209). Ne discende che il termine per confermare la garanzia sostitutiva ha la

stessa natura e le stesse caratteristiche di quello per chiedere l'iscrizione

definitiva dell'ipoteca legale. È quindi un termine di diritto federale al

quale non si applicano le sospensioni per ferie del diritto cantonale. Questa

soluzione, proprio perché la funzione della garanzia sostituiva è la stessa

come quella del diritto all'ipoteca legale ed è trattata allo stesso modo, va

preferita a quella secondo la quale il termine per introdurre l'azione dopo la

prestazione di garanzie è un termine di diritto cantonale per il sol fatto che

l'art. 839 cpv. 3 CC non prevederebbe nessuna norma sull'assegno del termine in

regime di garanzia sostitutiva (AGVE 1978, 46; EGVSZ 2000, 145 consid. 2a).

6. Il

termine di 60 giorni, assegnato con il decreto 19 dicembre 2005, è iniziato a

decorrere il giorno 21 dicembre 2005, successivo a quello in cui la parte

appellante ha preso conoscenza, come da lei ammesso, del provvedimento

giudiziario. È quindi scaduto il giorno di sabato 18 febbraio 2006 e prorogato,

per effetto dell'art. 131 cpv. 3 CPC al 20 febbraio 2006. L'azione, consegnata alla posta il 24

febbraio 2006, è così tardiva e come tale l'ha correttamente sanzionata il

primo giudice. L'appello è pertanto respinto con il carico di tasse, spese e

ripetibili alla parte soccombente, ritenuto che il valore di causa, ai fini di

un ricorso al Tribunale federale, è quello dell'ammontare della garanzia

sostitutiva di fr. 100'000.-.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 207 LEF, 106 e 99 cpv. 3 CPC e

961 cpv. 3 CC

dichiara e pronuncia

1. L'appello 9 febbraio 2007 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 350.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

400.

-

già

anticipati dall'appellante rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere a

controparte fr. 900.- per ripetibili d'appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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