12.2007.44
Sfratto per mora del conduttore, notifica della convocazione, esclusione della protrazione
23 febbraio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2007.44
Data decisione, Autorità:
23.02.2007, IICCA
Titolo:
Sfratto per mora del conduttore, notifica della convocazione, esclusione della protrazione
MORA DEL CONDUTTORE
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
art. 257d CO
art. 272a cpv. 1 CO
art. 124 CPC-TI
art. 506 CPC-TI
Incarto n.
12.2007.44
Lugano
23 febbraio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.1599
(sfratto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con
istanza 18 dicembre 2006 da
AO 1, Lugano
rappr. da RA 1,
Lugano
contro
AP 1, Agno
volta ad ottenere lo sfratto del convenuto dall’appartamento di 3 ½
locali al secondo piano in via Sasselli 32 ad Agno e che il Segretario
assessore ha accolto con decreto 12 gennaio 2007;
e ora sullo scritto (“opposizione”) 15 febbraio 2007 del convenuto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con contratto 8 aprile 2005 AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 un
appartamento di 3 ½ locali in via Sasselli 32 a Agno, con un canone mensile di
locazione di fr. 950.- oltre fr. 130.- di acconto spese (doc. A);
che
essendo rimasti impagati i canoni di locazione di gennaio, giugno e luglio
2006, la locatrice ha inviato al conduttore una diffida di pagamento il 17
luglio 2006, assegnando un termine di 30 giorni per il pagamento, con la
comminatoria che in caso di mancato pagamento avrebbe disdetto il contratto di
locazione (doc. B);
che
la locatrice ha notificato il 22 settembre 2006 la disdetta del contratto di
locazione, su modulo ufficiale, per il 31 ottobre 2006 (doc. C);
che
il conduttore si è rivolto il 18 ottobre 2006 all’Ufficio di conciliazione
chiedendo la protrazione della locazione, ma il tentativo di conciliazione è
rimasto infruttuoso, all’udienza del 21 novembre 2006 essendo comparsa la sola
locatrice (doc. D);
che
con l’istanza 18 dicembre 2006 Immobiliare S__________ __________ ha chiesto
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, lo sfratto di AP 1
dall’appartamento di 3 ½ locali al secondo piano in via Sasselli 32 ad Agno;
che
all’udienza di discussione del 10 gennaio 2007 è comparsa la sola locatrice,
mentre il conduttore non ha giustificato la propria assenza;
che
con il giudizio qui impugnato il Segretario assessore, rilevato che erano dati
Fatti
i presupposti per una disdetta straordinaria per mora del conduttore, ha
respinto l’istanza di contestazione della disdetta e di protrazione del 18
ottobre 2006 e ha accolto l’istanza di sfratto;
che
con l’opposizione (recte: appello) qui in esame il convenuto ha fatto valere
di non aver potuto partecipare all’udienza e di non aver potuto ritirare la
sentenza per motivi di salute, trovandosi ricoverato in ospedale tra il 27
dicembre 2006 e il 3 gennaio 2007 e tra il 13 e il 21 gennaio 2007;
che
dagli atti risulta che la citazione, inviata all’appellante con plico
raccomandato il 21 dicembre 2006, è stata ritornata al mittente perché non
ritirata nel termine di giacenza, e che anche la sentenza, inviata con plico
raccomandato il 12 gennaio 2007, è stata ritornata al mittente per mancato
ritiro;
che
l’art. 124 CPC prescrive che la notificazione degli atti giudiziari avviene, di
regola, mediante invio postale raccomandato (cpv. 1), fermo restando che essa è
considerata per validamente effettuata anche se il destinatario ha rifiutato o
impedito la consegna (cpv. 5): la giurisprudenza, in particolare, ha già avuto
modo di stabilire che, nel caso in cui il destinatario non può essere
raggiunto, l’invio si considera notificato al momento in cui esso viene
ritirato all’ufficio postale oppure, in caso di mancato ritiro, l’ultimo dei
sette giorni di giacenza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 124);
che
si deve dunque ritenere che la citazione è stata validamente intimata in tempo
utile all’interessato;
che
l’opposizione del 15 febbraio 2007 risulta tardiva come domanda di restituzione
in intero contro il decorso dei termini, la quale doveva essere presentata al
più tardi entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento (art. 139 CPC),
vale a dire al più tardi il 31 gennaio 2007, l’appellante essendo stato dimesso
dall’ospedale il 21 gennaio 2007;
che
il plico raccomandato contenente il decreto di sfratto non è stato ritirato dal
ricorrente - degente all'ospedale - il quale ne è tuttavia comunque entrato in
possesso, tanto che ne ha prodotto una copia in questa sede, senza tuttavia
indicare in quali circostanze ne sia entrato in possesso, tanto che è lecito
chiedersi se l’opposizione del 15 febbraio 2007 sia ancora tempestiva;
che
la questione può rimanere irrisolta perché comunque l'opposizione appare
manifestamente infondata;
che,
in effetti, già con l'istanza di protrazione della locazione il ricorrente
affermava di non aver potuto far fronte agli impegni nei confronti del
locatore, ammettendo quindi di essere in mora con il pagamento del canone di
locazione, circostanza questa che per legge esclude la possibilità di ottenere
una protrazione della locazione (art. 272a cpv. 1 lett. a CO);
che
l’appello può pertanto essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare
dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per le
osservazioni;
che
la tassa di giustizia e le spese della procedura ricorsale, calcolate su un
valore litigioso di fr. 6'840.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC),
ritenuto che non si assegnano ripetibili all’istante, che non è stata invitata
a presentare le sue eventuali osservazioni;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 15 febbraio 2007 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 130.- (tassa di giustizia
di fr. 100.- e spese di fr. 30.-) sono a carico dell’appellante.
3.
Intimazione:
- AP 1, Via
Sasselli 32, Agno
- RA 1, Via S.
Balestra 18, Lugano
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a
fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o
se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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