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Decisione

12.2007.44

Sfratto per mora del conduttore, notifica della convocazione, esclusione della protrazione

23 febbraio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per una disdetta straordinaria per mora del conduttore, ha

respinto l’istanza di contestazione della disdetta e di protrazione del 18

ottobre 2006 e ha accolto l’istanza di sfratto;

che

con l’opposizione (recte: appello) qui in esame il convenuto ha fatto valere

di non aver potuto partecipare all’udienza e di non aver potuto ritirare la

sentenza per motivi di salute, trovandosi ricoverato in ospedale tra il 27

dicembre 2006 e il 3 gennaio 2007 e tra il 13 e il 21 gennaio 2007;

che

dagli atti risulta che la citazione, inviata all’appellante con plico

raccomandato il 21 dicembre 2006, è stata ritornata al mittente perché non

ritirata nel termine di giacenza, e che anche la sentenza, inviata con plico

raccomandato il 12 gennaio 2007, è stata ritornata al mittente per mancato

ritiro;

che

l’art. 124 CPC prescrive che la notificazione degli atti giudiziari avviene, di

regola, mediante invio postale raccomandato (cpv. 1), fermo restando che essa è

considerata per validamente effettuata anche se il destinatario ha rifiutato o

impedito la consegna (cpv. 5): la giurisprudenza, in particolare, ha già avuto

modo di stabilire che, nel caso in cui il destinatario non può essere

raggiunto, l’invio si considera notificato al momento in cui esso viene

ritirato all’ufficio postale oppure, in caso di mancato ritiro, l’ultimo dei

sette giorni di giacenza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura

civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 124);

che

si deve dunque ritenere che la citazione è stata validamente intimata in tempo

utile all’interessato;

che

l’opposizione del 15 febbraio 2007 risulta tardiva come domanda di restituzione

in intero contro il decorso dei termini, la quale doveva essere presentata al

più tardi entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento (art. 139 CPC),

vale a dire al più tardi il 31 gennaio 2007, l’appellante essendo stato dimesso

dall’ospedale il 21 gennaio 2007;

che

il plico raccomandato contenente il decreto di sfratto non è stato ritirato dal

ricorrente - degente all'ospedale - il quale ne è tuttavia comunque entrato in

possesso, tanto che ne ha prodotto una copia in questa sede, senza tuttavia

indicare in quali circostanze ne sia entrato in possesso, tanto che è lecito

chiedersi se l’opposizione del 15 febbraio 2007 sia ancora tempestiva;

che

la questione può rimanere irrisolta perché comunque l'opposizione appare

manifestamente infondata;

che,

in effetti, già con l'istanza di protrazione della locazione il ricorrente

affermava di non aver potuto far fronte agli impegni nei confronti del

locatore, ammettendo quindi di essere in mora con il pagamento del canone di

locazione, circostanza questa che per legge esclude la possibilità di ottenere

una protrazione della locazione (art. 272a cpv. 1 lett. a CO);

che

l’appello può pertanto essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare

dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per le

osservazioni;

che

la tassa di giustizia e le spese della procedura ricorsale, calcolate su un

valore litigioso di fr. 6'840.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC),

ritenuto che non si assegnano ripetibili all’istante, che non è stata invitata

a presentare le sue eventuali osservazioni;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148

CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello 15 febbraio 2007 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 130.- (tassa di giustizia

di fr. 100.- e spese di fr. 30.-) sono a carico dell’appellante.

3.

Intimazione:

- AP 1, Via

Sasselli 32, Agno

- RA 1, Via S.

Balestra 18, Lugano

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a

fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o

se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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