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Decisione

12.2007.50

Contratto di nolo di autoveicolo, interpretazione di clausola "CDW incluso", copertura casco totale o parziale del veicolo in locazione, violazione contrattuale del locatore, calcolo del danno

6 febbraio 2008Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i cui rilievi non sono stati contestati in sede di appello, ha stimato che la

velocità del convenuto si aggirava fra gli 89 e i 118 Km/h (doc. G pag. 9 e 10,

il quale ha confermato le sue conclusioni in sede di audizione davanti il

Pretore; AI XII), confortando quindi le dichiarazioni delle due testi. Se così

stanno le cose, si deve concludere che la velocità con cui il convenuto conduceva

la sua automobile era sicuramente elevata, al punto da integrare gli estremi di

una violazione grave delle norme della circolazione stradale, perché superiore

(di almeno 39 Km/h) al limite di 25 Km/h fissato nelle località dal Tribunale

federale. Non solo. Diversamente da quanto sostiene l’appellante, la velocità

eccessiva è pure stata causale, perché se avesse circolato a una velocità fra i

60 e 69 Km/h egli, frenando – anziché accelerare – avrebbe potuto evitare

l’urto con l’auto di I__________ (AI XII pag. 2 e doc. G pag. 10). Dagli atti

emerge altresì che il procedimento contravvenzionale che era stato avviato nei

confronti di quest’ultimo è stato abbandonato (doc. I), mentre il convenuto non

ha contestato che nei suoi confronti l’assicurazione RC auto ha esercitato

un’azione di regresso per colpa grave (doc. L), che è stata liquidata con il

riconoscimento da parte del convenuto di assumere il rimborso del 12% del danno

cagionato a I__________ (doc. 6 e teste G__________ AI X pag. 2). Dall’insieme

di queste circostanze, ben si può quindi concludere che al convenuto possa

essere addebitata una colpa grave.

8. L’attrice

era quindi legittimata a chiedere il risarcimento del danno nei confronti del

conduttore, perché a essa, in queste evenienze, compete la facoltà di scegliere

contro chi esercitare l’azione di risarcimento del danno: l’assicuratore casco,

il conduttore o il conducente. Se il locatore agisce contro il conduttore, non

si deve quindi computare il credito che egli avrebbe nei riguardi dell’assicurazione

casco (DTF 114 II 344/345). La responsabilità del conduttore non può essere

diminuita nei rapporti interni con il locatore (DTF 119 II 449). La

giurisprudenza ha però precisato che se il conduttore liquida il danno al

locatore, a esso deve essere riconosciuto un diritto di regresso nei confronti

dell’assicuratore casco, specie se si considera che, secondo l’esperienza

generale della vita, il canone deve tener conto del contratto di assicurazione

stipulato dal locatore e dei premi che vengono corrisposti per assicurare

questo rischio (DTF 114 II 345 consid. 3; 119 II 449). Nel caso in

esame, se da un lato occorre riconoscere che l’attrice aveva diritto a chiedere

il risarcimento del danno totale al conduttore in base alle condizioni

generali, dall’altro si deve altresì ritenere che essa è venuta meno ai propri

obblighi contrattuali, perché dagli atti non emerge che essa aveva stipulato un

contratto di assicurazione casco, e già si è detto (consid. 6) che il

conduttore poteva fare affidamento sul fatto che il contratto di nolo fosse

comprensivo di un’assicurazione casco totale. Diversamente non si potrebbe

capire il senso della clausola per la quale al conduttore veniva offerta

addirittura la possibilità di sopprimere la franchigia (identico in DTF 119 II

447). Ci si deve quindi porre il quesito di sapere se la richiesta dell’attrice

non possa configurarsi in un abuso di diritto. L’art. 2 cpv. 2 CC sanziona gli

atti che sono conformi alle norme giuridiche corrispondenti o a disposizioni

contrattuali che discendono dall’autonomia delle parti ma che, oggettivamente,

costituiscono una violazione dello standard minimo della buona fede, che

disillude le aspettative delle parti, in ordine a un comportamento corretto e

leale, avuto riguardo all’insieme delle circostanze (TF 4C.249/ 2001 del

16.01.2002; DTF 125 III 259). Anche un comportamento contraddittorio può

ricadere nel novero dell’abuso di diritto dell’art. 2 cpv. 2 CC (venire

contra factum proprium). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale nessun

principio generale obbliga a mantenere una condotta che è stata adottata in

precedenza. Colui che modifica il suo comportamento non infrange le regole

della buona fede, a meno che la posizione adottata in precedenza abbia creato

nei confronti del partner contrattuale una fiducia legittima, che è stata

disillusa dal nuovo comportamento. In altri termini v’è una situazione di abuso

se una parte è stata indotta da questa fiducia a compiere degli atti che in

seguito si sono rivelati pregiudizievoli al momento in cui la situazione è

mutata (DTF 125 III 259; 121 III 353 consid. 5b). Nel caso in esame il diritto

di regresso che il convenuto avrebbe potuto esercitare nei riguardi

dell’assicurazione casco se egli avesse risarcito il danno al locatore, è stato

frustrato dall’inadempienza contrattuale dell’attrice, la quale non ha

stipulato alcun contratto d’assicurazione casco totale. Ne deriva che la

richiesta di risarcimento, così estesa, appare abusiva.

9. Come

è stato ricordato dal Tribunale federale nella sentenza 119 II 443 segg., il

conduttore deve essere posto nella condizione come se il locatore avesse

assicurato il veicolo con un’assicurazione casco totale. La polizza

d’assicurazione agli atti è afferente alla copertura assicurativa per l’anno

2003 (doc. R), ma essa fa riferimento alle condizioni generali 01.97 (gennaio

1997), ossia a quelle in vigore il giorno dell’incidente della circolazione

(anno 2000). Orbene, la velocità eccessiva non rientra nel novero dei motivi

che potevano indurre l’assicurazione casco a non risarcire il danno (cfr.

condizioni generali sub. C4). Per contro l’assicuratore casco, stante la colpa

grave del convenuto, avrebbe potuto ridurre le sue prestazioni

proporzionalmente al grado di colpa (art. 14 cpv. 2 LCA e 65 cpv. 3 LCStr.). A

ben guardare è quanto in realtà è successo, perché l’assicurazione__________,

presso la quale l’attrice era assicurata, ha esercitato un diritto di regresso

nei confronti del convenuto del 12% del danno che ha risarcito a I__________.

Dagli atti emerge altresì che il convenuto ha accettato la proporzione del

regresso e, di conseguenza, questa percentuale avrebbe potuto essere applicata

(per coerenza e reciprocità) dall’assicuratore casco nei confronti dell’attrice

se il veicolo fosse stato effettivamente assicurato contro questi rischi di

collisione. Quantomeno, se il conduttore avesse liquidato il danno alla

locatrice, egli avrebbe potuto avere un credito, il cui diritto poteva essere

esercitato attraverso il diritto di regresso che la prassi del Tribunale federale

riconosce al conduttore di un veicolo nei riguardi dell’assicuratore casco

totale.

10. Il

Pretore ha fissato il danno in fr. 21'256.-, composto di fr. 18'147,85 per il

ripristino del veicolo danneggiato, fr. 2'744.- per il deprezzamento del veicolo

e fr. 363,78 per il costo della perizia. L’appellante sostiene che l’attrice

non avrebbe recato la prova del danno, perché non è stato possibile stabilire

il valore del relitto. Per contro, non ha mosso alcuna critica sul calcolo del

danno operato dal Pretore, il quale ha ancorato il suo giudizio sulla base di

una perizia allestita dall’esperto P. S__________ per conto di AO 1 (cfr. doc.

B e teste S__________ AI IX). La giurisprudenza in base alla quale una perizia

di parte prodotta in causa quale documento non ha, giuridicamente, portata

diversa di un’affermazione di parte, nemmeno se la stessa è in seguito

confermata dal perito di parte assunto quale teste (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI 2000, m 24 ad art. 90), è stata recentemente stemperata nel caso in cui,

accanto a quel documento, vengono ad aggiungersi altri concordanti mezzi di

prova – come ad esempio l’audizione del perito alla quale la controparte ha

partecipato attivamente -, ritenuto che in tal caso nulla osta a che la stessa

possa essere presa in considerazione dal Giudice per fondare il proprio

convincimento, sempre che non sia espressione di parzialità (Cocchi/Trezzini, op. cit., m 21 all’ art. 90; II CCA 20 settembre

2004 inc. 10.2000.18). In concreto va detto che, diversamente da quanto

sostiene il convenuto, non è rilevante conoscere il valore del relitto. In caso

di danno parziale di un veicolo, il pregiudizio si compone delle spese di

riparazione, del deprezzamento, nonché dell’immobilizzazione del veicolo per

tutto il tempo in cui lo stesso deve essere riparato (Bussy/Rusconi, Code

Suisse de la circulation routière, 3a ed. n. 2.3 lett. b all’art. 62; Oftinger/Stark,

Schweizerisches Haftpflichtrecht, AT, Band I, 5a ed. § 6 n. 367 segg., 370, 372 e 373; Werro, La

responsabilité civile, n. 973). Questi elementi di danno sono stati considerati

nella perizia agli atti, alla quale il convenuto non ha mosso alcuna critica,

nemmeno in sede di audizione del perito in relazione all’impianto, alla

qualità, alle capacità del suo estensore e, soprattutto, in ordine alle

modalità e agli elementi su cui si fonda il calcolo del pregiudizio. Per i

costi di ripristino, il perito si è fondato su di un programma denominato

Audatex, indicando dettagliatamente tutti i pezzi di ricambio (correlati ad un

listino prezzi del marzo 2000), i costi della manodopera e i costi della

verniciatura, per complessivi fr. 18'147,85. Anche il calcolo per il

deprezzamento del veicolo (fr. 2'744.-) appare fondato su criteri scientifici

(direttive ddv 90 aseai) che non sono stati confutati dal convenuto. Oltre a

ciò sono stati aggiunti i costi della perizia (fr. 363,78). In assenza di

contestazioni precise, la valutazione del danno del Pretore appare quindi

congrua e condivisibile. All’attrice non può però essere riconosciuto il

risarcimento dell’intero pregiudizio, giacché è venuta meno ai propri obblighi

contrattuali di stipulare con l’assicurazione RC una polizza casco totale, che

avrebbe consentito al convenuto di rivalersi contro l’assicuratore. Col che

all’attrice va riconosciuta la franchigia contrattuale di fr. 500.-, oltre al

12% di fr. 21'256.-, ossia fr. 2'550.70. Il danno da risarcire ammonta quindi

in fr. 3'050.70 (fr. 500.- + fr. 2'550.70).

11. Ne

discende che l’appello deve essere parzialmente accolto. La tassa di giustizia,

le spese e le ripetibili seguono la reciproca soccombenza, valutabile in 1/10

per l’appellante e in 9/10 per l’attrice appellata.

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e

il regolamento per la fissazione delle

ripetibili

dichiara e

pronuncia:

I. L’appello

26 febbraio 2007 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 7

febbraio 2007 del Pretore del Distretto di Lugano è così riformata:

1.

La petizione è parzialmente

accolta e, di conseguenza, è fatto obbligo a AP 1, via __________,__________,

di versare a AO 1, G__________, l’importo di fr. 3'050.70 oltre ad interessi

al 5% dal 19 luglio 2000.

2.È rigettata in via

definitiva l’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UE

di L__________, limitatamente all’importo di fr. 3'050.70 oltre ad interessi al

5% dal 19 luglio 2000.

3. La tassa di giustizia e le

spese, di complessivi fr. 1'000.-, da anticipare così come anticipati, restano

a carico dell’attrice per 9/10 e del convenuto per 1/10. L’attrice verserà al

convenuto Fr. 2'800.- per parte di ripetibili.

4. Intimazione alle parti per

il tramite dei rispettivi patrocinatori.

Considerandi

II. Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.-

b)

spese fr. 50.-

totale fr.

500.

-

già

anticipate dall’appellante sono poste a suo carico nella misura di 1/10, e a

carico della parte appellata nella misura di 9/10, con l’obbligo per

quest’ultima di rifondere al convenuto fr. 1’200.- a titolo di ripetibili

ridotte di appello.

III. Intimazione:

-

avv. RA 2;

-

avv. RA 1

Comunicazione

alla Pretura di Lugano, Sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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