12.2007.50
Contratto di nolo di autoveicolo, interpretazione di clausola "CDW incluso", copertura casco totale o parziale del veicolo in locazione, violazione contrattuale del locatore, calcolo del danno
6 febbraio 2008Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2007.50
Data decisione, Autorità:
06.02.2008, IICCA
Titolo:
Contratto di nolo di autoveicolo, interpretazione di clausola "CDW incluso", copertura casco totale o parziale del veicolo in locazione, violazione contrattuale del locatore, calcolo del danno
OBBLIGO DEL LOCATORE
art. 18 CO
art. 253 CO
Incarto n.
12.2007.50
Lugano
6 febbraio
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.106
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 16
febbraio 2004 da
AO 1 Genève
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 32'465.40, oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2000, con contestuale
rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di__________;
domanda avversata dal convenuto, che il Pretore, con sentenza 7
febbraio 2007, ha parzialmente accolto condannando il convenuto al pagamento
all’attrice della somma di fr. 21'256.-, oltre interessi al 5% dal 19 luglio
2000 e rimozione in via definitiva dell’opposizione al PE limitatamente al
suddetto importo;
appellante il convenuto, che con gravame 26 febbraio 2007 chiede la
riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere la petizione,
protestando spese e ripetibili per entrambe le sedi;
mentre l’attrice, con osservazioni 28 marzo 2007, postula la
reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto e in
diritto:
1. Il
13 luglio 2000 AP 1 ha perfezionato un contratto di locazione con AO 1, avente
per oggetto l’uso di un’autovettura Volvo C70 coupé, targata VD __________. Il
canone di locazione è stato fissato in fr. 1'494.- per 4'000 Km, CDW incluso (doc.
2 e Q). Il 19 luglio 2000 intorno alle ore 22.20, AP 1, che circolava a bordo
del veicolo in nolo in territorio di L__________ lungo il viale C__________, è
entrato in collisione con l’autovettura Volvo 960 targata TI __________, alla
cui guida v’era I__________, il quale si era immesso su viale C__________ dopo
essersi fermato allo stop su via O__________. Dalla ricostruzione effettuata
dalla Polizia cantonale, risulta che l’automobile condotta da AP 1 è andata a
cozzare con il frontale sinistro contro la parte posteriore destra di quella di
I__________, la quale è andata in testa coda andando prima a sbattere contro un
albero posto sul ciglio stradale, poi contro il muro che costeggia il fiume C__________
che è stato sfondato dall’urto, per finire la sua corsa sul greto del fiume
sottostante. Entrambi i veicoli hanno subito ingenti danni materiali e I__________
è stato ricoverato in ospedale in seguito alle ferite riportate.
2. Con
petizione 16 febbraio 2004 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di
fr. 32'465,40, oltre interessi al 5 % dal 19 luglio 2000, a titolo di
risarcimento del danno materiale causato al veicolo che era stato ceduto in uso
al conduttore, con contestuale rimozione dell’opposizione al precetto esecutivo
spiccato nei confronti del conduttore. Alla
petizione si è opposto il convenuto, rilevando che il contratto di locazione
prevedeva la copertura assicurativa casco totale del veicolo, la cui franchigia
era di fr. 500.-. Il convenuto ha altresì contestato che si potesse
addebitargli una responsabilità esclusiva per l’incidente e ha soggiunto che
non v’era alcun nesso causale fra il comportamento da lui tenuto e il danno
patito dall’attrice.
3. Con
sentenza 7 febbraio 2007 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, ha
accolto parzialmente la petizione, condannando il convenuto al pagamento
all’attrice di fr. 21'256.-, oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2000, e
rigettando l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di L__________,
limitatamente al suddetto importo. Per il Pretore dagli atti non si poteva
dedurre che le parti avessero previsto contrattualmente la copertura di un
rischio casco totale per i danni provocati al veicolo. Le condizioni generali
alle quali le parti hanno fatto riferimento, escludevano comunque la copertura
di un simile rischio, allorché il danno al veicolo era stato provocato a causa
di una velocità eccessiva. L’incidente della circolazione stradale, prosegue il
Pretore, era riconducibile alla colpa grave del conducente, il quale guidava
l’automobile che aveva in uso a una velocità di oltre 100 Km/h, in un tratto di
strada dove vigeva il limite di 50 Km/h. Secondo il Pretore il convenuto, che
percorreva il viale C__________ a una velocità folle, ha scorto l’automobile di
I__________ quando si trovava ad una distanza insufficiente per poter frenare
ed evitare l’impatto. La colpa grave di AP 1 è pure stata constatata
dall’assicurazione __________, che ha esercitato un diritto di regresso del 12%
del danno cagionato a I__________, senza alcuna obiezione da parte del
convenuto.
4. Contro
il premesso giudizio il convenuto si è aggravato in appello ponendo in evidenza
che l’istruttoria non ha potuto accertare che egli circolava a velocità
eccessiva al momento della collisione e che a detta del perito, la velocità non
era stata l’unica causa dell’incidente. Il ricorrente rimprovera al Pretore di
non aver considerato che l’assicurazione __________ ha riconosciuto una colpa
al convenuto del 12% e che, diversamente da quanto era stato pattuito,
l’attrice non aveva concluso un’assicurazione casco totale. Da ultimo sostiene
che l’attrice non avrebbe comprovato l’ammontare del danno e il nesso di
causalità adeguato fra la condotta del convenuto e il pregiudizio patito
dall’attrice.
Con
tempestive osservazioni l’attrice nega che il contratto di locazione prevedesse
una copertura assicurativa casco totale e rileva che il convenuto non si
confronta con le condizioni generali, che escludevano la copertura del rischio
in caso di colpa grave del conducente. Ribadisce che l’incidente è stato
causato dalla velocità eccessiva con cui il conduttore conduceva il veicolo, la
quale è pure stata accertata dall’assicurazione __________. In relazione al
danno, l’attrice sostiene che esso è stato confermato dal perito, sentito come
teste.
5. Non
è controverso tra le parti che esse erano vincolate da un rapporto di locazione
(art. 253 segg. CO). Nel caso in esame è litigiosa la questione di sapere se il
nolo perfezionato fra le parti prevedeva un’assicurazione casco totale contro i
rischi di incidente, rispettivamente se le condizioni generali cui faceva
riferimento il contratto erano state assunte dalle parti. Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, colui che appone una firma su un testo
che fa esplicito riferimento a delle condizioni generali, è vincolato allo
stesso titolo di colui che firma il testo delle condizioni generali. Importa
poco che egli le abbia lette. La validità delle condizioni generali prestampate
è però limitata dalle cosiddette clausole inusuali o insolite
(Ungewönlichkeitsregel). Quest’ultime norme sono sottratte all’adesione globale
delle condizioni generali, se la parte più debole o la meno sperimentata nei
rapporti commerciali non è stata informata sulle stesse. Il contraente che integra nel rapporto
contrattuale delle condizioni generali deve attendersi, secondo il principio
dell’affidamento, che il suo partner contrattuale inesperto, non aderisca alle
cosiddette clausole insolite (TF 4A.186/2007 del 24 agosto 2007 consid. 5;
4C.427/2005 del 4 maggio 2006 consid. 2.1; DTF 119 II 445/446 consid. 1c). Per determinare se una clausola sia insolita, occorre fondarsi
dal punto di vista di colui che vi ha acconsentito al momento della conclusione
del contratto. La risposta deve essere individuale: una clausola che potrebbe
non essere insolita per colui che appartiene o conosce bene un settore,
potrebbe esserlo per un altro. Avuto riguardo al principio dell’affidamento, si
deve far capo alle concezioni personali del contraente nella misura in cui
queste clausole siano riconoscibili per l’altra parte. Non è sufficiente che il
contraente non conosca il settore economico in questione. Occorre, oltre a
questo criterio soggettivo, che l’oggetto della clausola considerata sia
estranea all’accordo, vale a dire, che ne modifichi in maniera essenziale la
natura o il quadro giuridico di un determinato negozio giuridico. Più una
clausola lede gli interessi giuridici di un contraente, più si giustifica di
considerarla insolita (TF 4C. 427/2005 cit.; DTF 119 446 consid. 1a e 458
consid. 5b).
6. In
concreto il contratto firmato dalle parti prevedeva un canone di fr. 1'494.-
per 4'000 Km, CDW incluso (doc. 2 e Q). Fra le parti è litigioso sapere se, con
la locuzione “CDW incluso, franchigia fr. 500.-“, si doveva intendere che
l’automobile ceduta in uso era assicurata con una copertura casco totale. Il
Pretore l’ha negato, perché il convenuto non ne ha recato la prova e, per
quanto emerge dagli atti, non risulta che il veicolo fosse assicurato in questi
termini. La polizza d’assicurazione __________ n. __________ prodotta agli atti
(doc. R) non poteva essere quella in vigore al momento dell’incidente della
circolazione (19 luglio 2000), perché questo negozio si riferisce al periodo 1°
gennaio 2003 – 31 dicembre 2003, mentre la __________, richiesta per via di
edizione, non ha prodotto alcun contratto. Sennonché questo contratto fa
riferimento esplicito alle condizioni generali di assicurazione 01.97 (doc. R),
le quali, per forza di cose, dovevano essere le stesse in vigore durante l’anno
2000. La sigla CDW apposta sul contratto di locazione sta a significare “Collision
Damage Waiver” (cfr. doc. 5) che, tradotto in lingua italiana, corrisponde
letteralmente ai termini di “rinuncia al danno di collisione”. Il Tribunale
federale, in una vicenda simile a quella qui controversa, ha chiarito che la
denominazione CDW deve essere intesa per il conduttore come una clausola con la
quale il locatore ha concluso un’assicurazione casco totale per il veicolo
ceduto in nolo (DTF 119 II 447). Se così stanno le cose, il conduttore poteva
quindi desumere che, nel caso in cui egli avesse commesso una semplice
violazione delle regole della circolazione stradale, la sua responsabilità non
sarebbe stata coinvolta nei riguardi della locataria per il danno causato al
veicolo (DTF 119 II 447), se non entro i limiti della franchigia pattuita (fr.
500.-). Su questo punto le obiezioni dell’appellante sono quindi fondate.
Diventa quindi ininfluente sapere se la locataria avesse perfezionato con __________
un’assicurazione casco totale, perché essa aveva dato l’impressione al
conduttore di essersi obbligata nei confronti del cliente ad assicurare il
veicolo contro i danni di collisione.
7. Rimane
da esaminare se le condizioni generali alle quali rinviava il contratto
potevano essere vincolanti per il convenuto e, in caso di risposta positiva, se
le stesse potevano determinare la responsabilità del conduttore in caso di
danno al veicolo in seguito a una colpa grave nella guida del veicolo. Come è
stato rilevato dal Pretore, il contratto firmato dalle parti prevedeva che le
condizioni generali, a richiesta, erano disponibili nei locali della locataria
(doc. 2). Al momento della conclusione del contratto le condizioni generali
erano quindi facilmente accessibili e potevano essere consultate (Dessemontet,
Commentaire Romand CO I, N. 45 all’art. 1). Di conseguenza si può concludere
che le parti avevano integrato nel contratto le condizioni generali, il cui
art. 10 stabilisce che:
“Responsabilité pour dommages
Le locataire
est responsable pour tous les dommages causés au véhicule loué à hauteur de la
franchise stipulée dans le tarif de location en vigueur au moment de la
location et ceci par sinistre. Si, pour obtenir la suppression de cette
franchise, le locataire a accepté, la clause suppression de franchise, et qu’il
a payé le supplément mentionné dans le tarif officiel, Sixt est d’accord de
dégager le locataire des dommages.
Toutefois,
en cas de faute d’une certaine gravité dans la conduite du véhicule ou des
violation des conditions du présent contrat, le locataire demeure entièrement
responsable de la totalité des dommages causés au véhicule, même si la
suppression de franchise a été souscrite.
10.1 Sont notamment exclus
de toutes couvertures et entièrement à la charge du locataire/conducteur:
10.1.1 tous dommages causés
au véhicule par excès de vitesse, non-respect de la signalisation «stop»,
non-respect des feux orange et rouge, dépassements interdits, inobservation de
la distance entre véhicules, perte de maîtrise, ivresse, consommation de
narcotiques et intention.
10.2 Le locataire/conducteur
répond en outre et indépendamment de le suppression de franchise des dommages
suivants:
10.2.1 tous dégâts aux
pneumatiques pour autant qu’ils ne soient pas due à un défaut technique;
10.2.2 tous dégâts survenus à
l’intérieur du véhicule (brûlures, déchirures, taches, etc.);
10.2.3 Tous dégâts survenus à
la carrosserie du véhicule par chargement inapproprié des porte skis et
porte-bagages» ….
Diversamente dal caso pubblicato nella DTF 119 II 444 segg., qui
l’art. 10 è stato messo in evidenza per attirare l’attenzione del cliente, in
specie in relazione all’obbligo da parte del conduttore di risarcire
integralmente il danno alla locataria nel caso in cui al conducente potesse
essere addebitata una colpa di una certa gravità nella guida del veicolo, in
specie in caso di velocità eccessiva (art. 10.1 e 10.11). Secondo il Pretore,
la collisione è stata cagionata dalla colpa grave ed esclusiva del convenuto,
il quale verosimilmente gareggiava con il conducente di un altro veicolo e circolava
a una velocità superiore ai 100 Km/h in una località ove il limite era di 50
Km/h. L’appellante ha contestato questo accertamento, ritenendo che egli, prima
dell’impatto, era in accelerazione per sorpassare un motorino e che, dopo aver
alzato il piede dell’acceleratore, si è visto sbucare il conducente I__________
oltre la linea di arresto di Via O__________ in forte accelerazione. Per
evitare la collisione con quest’ultimo, il convenuto avrebbe istintivamente
accelerato, spostandosi sulla corsia di destra. Le conclusioni del Pretore
vanno senz’altro confermate. In tema di colpa grave per velocità eccessiva, il
Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il superamento di 21-24
Km/h della velocità massima generale di 50 Km/h consentita nell’abitato
costituisce un caso di media gravità (DTF 128 II 86 consid. 2b). La
situazione è infatti tale da creare una messa in pericolo importante,
implicante una colpa corrispondente. La colpa diventa grave quando il limite
generale di 50 Km/h viene superato di 25 Km/h (DTF 124 II 478 consid. 2;
97). Davanti alla polizia il convenuto ha ammesso che la velocità del suo
veicolo prima dell’urto con l’altro veicolo era “sicuramente superiore ai 60
Km/h” (verbale polizia dell’8 agosto 2000). La teste F__________,
diversamente da quanto ha affermato il convenuto, non ha visto alcun
ciclomotorista e ha valutato che la velocità della Volvo guidata dal convenuto
si aggirava intorno ai 100 Km/h (verbale di polizia del 25 luglio 2000 pag. 3,
confermato davanti al Pretore; AI VIII). La teste B__________ al riguardo è
ancora stata più precisa, e ha riferito di aver udito due auto che partivano ad
alta velocità, facendo stridere le gomme, le quali circolavano a una velocità
superiore a 100 Km/h, come se stessero facendo una gara (verbale di polizia del
25 luglio 2000, pag. 1 e 2). Il perito dell’assicurazione __________ ing. R__________,
Fatti
i cui rilievi non sono stati contestati in sede di appello, ha stimato che la
velocità del convenuto si aggirava fra gli 89 e i 118 Km/h (doc. G pag. 9 e 10,
il quale ha confermato le sue conclusioni in sede di audizione davanti il
Pretore; AI XII), confortando quindi le dichiarazioni delle due testi. Se così
stanno le cose, si deve concludere che la velocità con cui il convenuto conduceva
la sua automobile era sicuramente elevata, al punto da integrare gli estremi di
una violazione grave delle norme della circolazione stradale, perché superiore
(di almeno 39 Km/h) al limite di 25 Km/h fissato nelle località dal Tribunale
federale. Non solo. Diversamente da quanto sostiene l’appellante, la velocità
eccessiva è pure stata causale, perché se avesse circolato a una velocità fra i
60 e 69 Km/h egli, frenando – anziché accelerare – avrebbe potuto evitare
l’urto con l’auto di I__________ (AI XII pag. 2 e doc. G pag. 10). Dagli atti
emerge altresì che il procedimento contravvenzionale che era stato avviato nei
confronti di quest’ultimo è stato abbandonato (doc. I), mentre il convenuto non
ha contestato che nei suoi confronti l’assicurazione RC auto ha esercitato
un’azione di regresso per colpa grave (doc. L), che è stata liquidata con il
riconoscimento da parte del convenuto di assumere il rimborso del 12% del danno
cagionato a I__________ (doc. 6 e teste G__________ AI X pag. 2). Dall’insieme
di queste circostanze, ben si può quindi concludere che al convenuto possa
essere addebitata una colpa grave.
8. L’attrice
era quindi legittimata a chiedere il risarcimento del danno nei confronti del
conduttore, perché a essa, in queste evenienze, compete la facoltà di scegliere
contro chi esercitare l’azione di risarcimento del danno: l’assicuratore casco,
il conduttore o il conducente. Se il locatore agisce contro il conduttore, non
si deve quindi computare il credito che egli avrebbe nei riguardi dell’assicurazione
casco (DTF 114 II 344/345). La responsabilità del conduttore non può essere
diminuita nei rapporti interni con il locatore (DTF 119 II 449). La
giurisprudenza ha però precisato che se il conduttore liquida il danno al
locatore, a esso deve essere riconosciuto un diritto di regresso nei confronti
dell’assicuratore casco, specie se si considera che, secondo l’esperienza
generale della vita, il canone deve tener conto del contratto di assicurazione
stipulato dal locatore e dei premi che vengono corrisposti per assicurare
questo rischio (DTF 114 II 345 consid. 3; 119 II 449). Nel caso in
esame, se da un lato occorre riconoscere che l’attrice aveva diritto a chiedere
il risarcimento del danno totale al conduttore in base alle condizioni
generali, dall’altro si deve altresì ritenere che essa è venuta meno ai propri
obblighi contrattuali, perché dagli atti non emerge che essa aveva stipulato un
contratto di assicurazione casco, e già si è detto (consid. 6) che il
conduttore poteva fare affidamento sul fatto che il contratto di nolo fosse
comprensivo di un’assicurazione casco totale. Diversamente non si potrebbe
capire il senso della clausola per la quale al conduttore veniva offerta
addirittura la possibilità di sopprimere la franchigia (identico in DTF 119 II
447). Ci si deve quindi porre il quesito di sapere se la richiesta dell’attrice
non possa configurarsi in un abuso di diritto. L’art. 2 cpv. 2 CC sanziona gli
atti che sono conformi alle norme giuridiche corrispondenti o a disposizioni
contrattuali che discendono dall’autonomia delle parti ma che, oggettivamente,
costituiscono una violazione dello standard minimo della buona fede, che
disillude le aspettative delle parti, in ordine a un comportamento corretto e
leale, avuto riguardo all’insieme delle circostanze (TF 4C.249/ 2001 del
16.01.2002; DTF 125 III 259). Anche un comportamento contraddittorio può
ricadere nel novero dell’abuso di diritto dell’art. 2 cpv. 2 CC (venire
contra factum proprium). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale nessun
principio generale obbliga a mantenere una condotta che è stata adottata in
precedenza. Colui che modifica il suo comportamento non infrange le regole
della buona fede, a meno che la posizione adottata in precedenza abbia creato
nei confronti del partner contrattuale una fiducia legittima, che è stata
disillusa dal nuovo comportamento. In altri termini v’è una situazione di abuso
se una parte è stata indotta da questa fiducia a compiere degli atti che in
seguito si sono rivelati pregiudizievoli al momento in cui la situazione è
mutata (DTF 125 III 259; 121 III 353 consid. 5b). Nel caso in esame il diritto
di regresso che il convenuto avrebbe potuto esercitare nei riguardi
dell’assicurazione casco se egli avesse risarcito il danno al locatore, è stato
frustrato dall’inadempienza contrattuale dell’attrice, la quale non ha
stipulato alcun contratto d’assicurazione casco totale. Ne deriva che la
richiesta di risarcimento, così estesa, appare abusiva.
9. Come
è stato ricordato dal Tribunale federale nella sentenza 119 II 443 segg., il
conduttore deve essere posto nella condizione come se il locatore avesse
assicurato il veicolo con un’assicurazione casco totale. La polizza
d’assicurazione agli atti è afferente alla copertura assicurativa per l’anno
2003 (doc. R), ma essa fa riferimento alle condizioni generali 01.97 (gennaio
1997), ossia a quelle in vigore il giorno dell’incidente della circolazione
(anno 2000). Orbene, la velocità eccessiva non rientra nel novero dei motivi
che potevano indurre l’assicurazione casco a non risarcire il danno (cfr.
condizioni generali sub. C4). Per contro l’assicuratore casco, stante la colpa
grave del convenuto, avrebbe potuto ridurre le sue prestazioni
proporzionalmente al grado di colpa (art. 14 cpv. 2 LCA e 65 cpv. 3 LCStr.). A
ben guardare è quanto in realtà è successo, perché l’assicurazione__________,
presso la quale l’attrice era assicurata, ha esercitato un diritto di regresso
nei confronti del convenuto del 12% del danno che ha risarcito a I__________.
Dagli atti emerge altresì che il convenuto ha accettato la proporzione del
regresso e, di conseguenza, questa percentuale avrebbe potuto essere applicata
(per coerenza e reciprocità) dall’assicuratore casco nei confronti dell’attrice
se il veicolo fosse stato effettivamente assicurato contro questi rischi di
collisione. Quantomeno, se il conduttore avesse liquidato il danno alla
locatrice, egli avrebbe potuto avere un credito, il cui diritto poteva essere
esercitato attraverso il diritto di regresso che la prassi del Tribunale federale
riconosce al conduttore di un veicolo nei riguardi dell’assicuratore casco
totale.
10. Il
Pretore ha fissato il danno in fr. 21'256.-, composto di fr. 18'147,85 per il
ripristino del veicolo danneggiato, fr. 2'744.- per il deprezzamento del veicolo
e fr. 363,78 per il costo della perizia. L’appellante sostiene che l’attrice
non avrebbe recato la prova del danno, perché non è stato possibile stabilire
il valore del relitto. Per contro, non ha mosso alcuna critica sul calcolo del
danno operato dal Pretore, il quale ha ancorato il suo giudizio sulla base di
una perizia allestita dall’esperto P. S__________ per conto di AO 1 (cfr. doc.
B e teste S__________ AI IX). La giurisprudenza in base alla quale una perizia
di parte prodotta in causa quale documento non ha, giuridicamente, portata
diversa di un’affermazione di parte, nemmeno se la stessa è in seguito
confermata dal perito di parte assunto quale teste (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI 2000, m 24 ad art. 90), è stata recentemente stemperata nel caso in cui,
accanto a quel documento, vengono ad aggiungersi altri concordanti mezzi di
prova – come ad esempio l’audizione del perito alla quale la controparte ha
partecipato attivamente -, ritenuto che in tal caso nulla osta a che la stessa
possa essere presa in considerazione dal Giudice per fondare il proprio
convincimento, sempre che non sia espressione di parzialità (Cocchi/Trezzini, op. cit., m 21 all’ art. 90; II CCA 20 settembre
2004 inc. 10.2000.18). In concreto va detto che, diversamente da quanto
sostiene il convenuto, non è rilevante conoscere il valore del relitto. In caso
di danno parziale di un veicolo, il pregiudizio si compone delle spese di
riparazione, del deprezzamento, nonché dell’immobilizzazione del veicolo per
tutto il tempo in cui lo stesso deve essere riparato (Bussy/Rusconi, Code
Suisse de la circulation routière, 3a ed. n. 2.3 lett. b all’art. 62; Oftinger/Stark,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, AT, Band I, 5a ed. § 6 n. 367 segg., 370, 372 e 373; Werro, La
responsabilité civile, n. 973). Questi elementi di danno sono stati considerati
nella perizia agli atti, alla quale il convenuto non ha mosso alcuna critica,
nemmeno in sede di audizione del perito in relazione all’impianto, alla
qualità, alle capacità del suo estensore e, soprattutto, in ordine alle
modalità e agli elementi su cui si fonda il calcolo del pregiudizio. Per i
costi di ripristino, il perito si è fondato su di un programma denominato
Audatex, indicando dettagliatamente tutti i pezzi di ricambio (correlati ad un
listino prezzi del marzo 2000), i costi della manodopera e i costi della
verniciatura, per complessivi fr. 18'147,85. Anche il calcolo per il
deprezzamento del veicolo (fr. 2'744.-) appare fondato su criteri scientifici
(direttive ddv 90 aseai) che non sono stati confutati dal convenuto. Oltre a
ciò sono stati aggiunti i costi della perizia (fr. 363,78). In assenza di
contestazioni precise, la valutazione del danno del Pretore appare quindi
congrua e condivisibile. All’attrice non può però essere riconosciuto il
risarcimento dell’intero pregiudizio, giacché è venuta meno ai propri obblighi
contrattuali di stipulare con l’assicurazione RC una polizza casco totale, che
avrebbe consentito al convenuto di rivalersi contro l’assicuratore. Col che
all’attrice va riconosciuta la franchigia contrattuale di fr. 500.-, oltre al
12% di fr. 21'256.-, ossia fr. 2'550.70. Il danno da risarcire ammonta quindi
in fr. 3'050.70 (fr. 500.- + fr. 2'550.70).
11. Ne
discende che l’appello deve essere parzialmente accolto. La tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili seguono la reciproca soccombenza, valutabile in 1/10
per l’appellante e in 9/10 per l’attrice appellata.
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e
il regolamento per la fissazione delle
ripetibili
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
26 febbraio 2007 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 7
febbraio 2007 del Pretore del Distretto di Lugano è così riformata:
1.
La petizione è parzialmente
accolta e, di conseguenza, è fatto obbligo a AP 1, via __________,__________,
di versare a AO 1, G__________, l’importo di fr. 3'050.70 oltre ad interessi
al 5% dal 19 luglio 2000.
2.È rigettata in via
definitiva l’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UE
di L__________, limitatamente all’importo di fr. 3'050.70 oltre ad interessi al
5% dal 19 luglio 2000.
3. La tassa di giustizia e le
spese, di complessivi fr. 1'000.-, da anticipare così come anticipati, restano
a carico dell’attrice per 9/10 e del convenuto per 1/10. L’attrice verserà al
convenuto Fr. 2'800.- per parte di ripetibili.
4. Intimazione alle parti per
il tramite dei rispettivi patrocinatori.
Considerandi
II. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.-
b)
spese fr. 50.-
totale fr.
500.
-
già
anticipate dall’appellante sono poste a suo carico nella misura di 1/10, e a
carico della parte appellata nella misura di 9/10, con l’obbligo per
quest’ultima di rifondere al convenuto fr. 1’200.- a titolo di ripetibili
ridotte di appello.
III. Intimazione:
-
avv. RA 2;
-
avv. RA 1
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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